GLI AIUTI AL CINEMA IN ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA - R PEROTTI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GLI AIUTI AL CINEMA IN ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA R PEROTTI
1 Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia ........................................................................................ 2 Tax credit produzione ..................................................................................................................... 2 Tax credit produzione esecutiva film stranieri................................................................................ 3 Tax credit investitori esterni ........................................................................................................... 3 Tax credit distribuzione ................................................................................................................... 4 Tax credit digitale ........................................................................................................................... 5 Contributi a progetti di interesse culturale..................................................................................... 5 1.6.1 Lungometraggi ........................................................................................................................ 6 1.6.2 Lungometraggi – prima e seconda opera ............................................................................... 6 1.6.3 Cortometraggi – prima e seconda opera ................................................................................ 6 1.6.4 Sviluppo sceneggiature originali ............................................................................................. 7 Rassegne, festival e altre attività promozionali .............................................................................. 7 Associazioni nazionali cultura cinematografica .............................................................................. 7 Sale .................................................................................................................................................. 7 Premio sale d’essai .......................................................................................................................... 8 Contributo percentuale su incassi – produzione ............................................................................ 8 Contributo percentuale su incassi – autori ..................................................................................... 8 2 Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia ................................................................................... 9 3 Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna ...................................................................................... 11 Francia ........................................................................................................................................... 11 Gran Bretagna ............................................................................................................................... 16 4 Un confronto tra Italia, Francia e Gran Bretagna.................................................................................. 19 5 Appendice: Normativa .......................................................................................................................... 20 1
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia NB: questo dossier è aggiornato al giugno 2015 1 UNA TASSONOMIA DEGLI AIUTI AL CINEMA IN ITALIA Sito della Direzione generale per il cinema del MIBAC, con una pagina dedicata a FAQ TAX CREDIT PRODUZIONE Info (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”) Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è pari al 15% del costo eleggibile di produzione, fino all´ammontare massimo di euro 3.500.000 per periodo d´imposta. Il credito d´imposta può essere concesso in relazione a: • Opere cinematografiche di nazionalità italiana (art.5 del decreto legislativo n. 28 del 2004)) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”; • Opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia (art. 7 D.Lgs 28/2004 ) che rispettino i requisiti di eleggibilità culturale stabiliti dalla Tabella A e dalla Tabella B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”. Nell´ambito di questi ultimi, la Commissione per la Cinematografia può attribuire l´ulteriore qualifica di “film difficile”, al fine di consentire il raggiungimento di un maggiore livello di aiuti pubblici. Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere, alla Direzione Generale per il Cinema, il riconoscimento dell´eleggibilità culturale delle opere cinematografiche prodotte. Le opere in oggetto sono sottoposte a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del D.M. 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera cinematografica ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale. 2
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia Deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale un importo pari ad almeno l´80% dell´entità del beneficio fiscale. Le somme stanziate sul capitolo 7765 e non utilizzate per crediti d'imposta vengono annualmente versate all'entrata per essere riassegnate al cap. 8571/pg 04 dello stato di previsione del Mibact denominato "SOMME EROGATE PER IL RECUPERO TAX CREDIT" . Dal 2013 sono state riassegnate le seguenti somme: avanzi 2012 riassegnati nel 2013 8.564.980 avanzi 2013 riassegnati nel 2014 12.687.521 avanzi 2014 da versare per essere riassegnati nel 2015: 23.473.546 TAX CREDIT PRODUZIONE ESECUTIVA FILM STRANIERI Info (art. 1, comma 335, L. 244/2007 e D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”) Il credito di imposta spetta nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di film “stranieri” (ovvero non riconosciuti di nazionalità italiana), su commissione di produzioni estere. Destinatarie sono le imprese di produzione esecutiva e le industrie tecniche. In questo caso, il credito d´imposta: • è pari al 25% del costo di produzione della singola opera; • spetta per le spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo; • non può superare il limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000. I film in oggetto devono, comunque, superare il test di eleggibilità culturale stabilito dalla tabella C del D.M. 7.5.2009. TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI Info (art. 1, comma 325, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”) 3
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia Il credito di imposta spetta anche all´investitore “esterno” (soggetto diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un apporto di capitale per la realizzazione di un´opera cinematografica. L´apporto non può superare il 49% del costo eleggibile di produzione dell´opera cinematografica e il beneficio fiscale è pari al 40% dell´apporto fornito (fino all´importo massimo di euro 1.000.000 di credito per periodo d´imposta). Anche per le opere cinematografiche in cui si associano soggetti esterni, è l´impresa cinematografica che produce l´opera a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la Cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di diniego, l´opera ottiene automaticamente l´eleggibilità culturale. TAX CREDIT DISTRIBUZIONE Info (art. 1, comma 327, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”) Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d´imposta pari al: - 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica, se riconosciuta di nazionalità italiana e di interesse culturale (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalle Tabelle A e B del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 1.500.000 di credito per ciascun periodo d´imposta; - 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di un´opera cinematografica riconosciuta di nazionalità italiana (che abbia superato il test di eleggibilità culturale stabilito dalla Tabella A del D.M. 7.5.2009 tax credit produttori”), fino a un massimo di euro 2.000.000 di credito per ciascun periodo d´imposta. Anche per quanto riguarda il tax credit distribuzione è l´impresa cinematografica che produce l´opera a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle tabelle valide per il “tax credit produttori”. 4
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia TAX CREDIT DIGITALE Info (art. 1, comma 327, leet. C. n. 1, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010) Le disposizioni sul credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest’ultimo. Inoltre gli esercenti di sale cinematografiche possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per: • acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale • acquisto impianti e apparecchi per la ricezione del segnale • formazione del personale • ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione e degli impianti. Il massimale annuo di credito per ciascuno schermo è pari a 50 mila euro. Il beneficio è concesso nel rispetto delle soglie previste dall’Unione europea per gli aiuti di Stato, ovvero 200 mila euro complessivi nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Se le spese sono sostenute con riferimento a multisale da 5 a 10 schermi in comuni con più di 50mila abitanti o in multisale con più di 10 schermi ovunque ubicate, il credito d’imposta spetta a condizione che l’impresa si impegni a rispettare un obbligo di programmazione, articolato nei successivi 3 anni, di film nazionali ed europei rispondenti ai requisiti di eleggibilità culturale di cui al “tax credit produttori”. CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE I progetti di nazionalità italiana che rispondano a requisiti di idoneità tecnica, qualità culturale o artistica e spettacolare sono riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia. Su richiesta dell’impresa cinematografica produttrice, la stessa Commissione delibera anche l’attribuzione del relativo contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale. 5
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia Sono previsti contributi anche per lo sviluppo di progetti di film di lungometraggio tratti da sceneggiature originali o trattamenti (solo nel caso di documentari). I contributi dello Stato a favore della produzione e della distribuzione di opere cinematografiche non sono assegnati a fondo perduto, ma devono essere restituiti ovvero vincolati a finalità che, se non realizzate, determinano l’obbligo di restituzione della somma erogata secondo le modalità stabilite dal D.M. 08/02/2013 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica” art. 4, 5. 1.6.1 Lungometraggi Info Interesse culturale opere di lungometraggio, decisioni del 19 dicembre 2014, III sessione 2014: 4.500.000 Delibera 11 novembre 2014, interesse culturale opere di lungometraggio, seconda sessione 2014: 4.500.000 Interesse culturale lungometraggi, delibera 15 ottobre 2014, I sessione 2014 4.500.000 1.6.2 Lungometraggi – prima e seconda opera Info Interesse culturale opere prime e seconde, decisioni del 19 dicembre 2014, III sessione 2014 2.250.000 Delibera 17 novembre 2014, interesse culturale opere prime e seconde, seconda sessione 2014 2.250.000 Delibera 29 ottobre 2014, interesse culturale opere prime e seconde, prima sessione 2014 2.250.000 1.6.3 Cortometraggi – prima e seconda opera Info Interesse culturale cortometraggi, decisioni 19 dicembre 2014, III sessione 300.000 Interesse culturale cortometraggi, decisioni 18 novembre 2014, II sessione 2014 300.000 Delibera 10 novembre 2014, interesse culturale opere di cortometraggio, prima sessione 2014 300.000 6
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia 1.6.4 Sviluppo sceneggiature originali Info Elenco Vincitori 2014 dei progetti di Sviluppo lungometraggi tratti da Sceneggiature Originali 350.000 RASSEGNE, FESTIVAL E ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI Info I contributi sono assegnati a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, associazioni culturali e di categoria per: • manifestazioni cinematografiche, promosse oppure organizzate in Italia e all’estero • progetti di sostegno alle programmazioni stagionali e di codistribuzione di film • pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere letterarie riguardanti la cinematografia • iniziative di conservazione e restauro del patrimonio filmico • l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica ASSOCIAZIONI NAZIONALI CULTURA CINEMATOGRAFICA Info SALE Info Possono accedere ai contributi le imprese di esercizio cinematografico iscritte nell’apposito elenco presso la direzione generale per il Cinema e i proprietari di sale cinematografiche per: • realizzare nuove sale o ripristinare quelle inattive, anche mediante acquisto di locali • aumentare gli schermi nelle sale esistenti •ristrutturare e adeguare sale esistenti • installare, ristrutturare e rinnovare le apparecchiature, gli impianti e i servizi accessori delle sale. 7
Una tassonomia degli aiuti al cinema in Italia I premi per le attività d’essai spettano alle sale cinematografiche qualificate d’essai e quelle della comunità ecclesiale o religiosa, che abbiano rispettato l’impegno alla programmazione di film d’essai PREMIO SALE D’ESSAI Info CONTRIBUTO PERCENTUALE SU INCASSI – PRODUZIONE Info e info punto 20 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 10 e 11 E’ un contributo automatico, definito in misura percentuale sugli incassi realizzati in sala nel termine dei diciotto mesi di sfruttamento, a partire dalla prima data di proiezione in pubblico. Le imprese di produzione possono richiederlo per ogni film nazionale prodotto che abbia incassato almeno € 50.000,00. In base ai nuovi decreti attuativi dell’8 febbraio 2013, il contributo spettante verrà definito in base ad una tabella a scaglioni (che, come base di calcolo, considera gli incassi fino ad un limite un massimo di € 10.000.000,00). I contributi sono finalizzati al rimborso dei finanziamenti ricevuti dallo Stato o alla realizzazione di altri film di interesse culturale entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi stessi. Il mancato rispetto di tale finalità comporta la restituzione delle somme erogate. CONTRIBUTO PERCENTUALE SU INCASSI – AUTORI Info e info punto 20 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 10 e 11 Il contributo sugli incassi è un contributo - a favore del regista, degli autori del soggetto e della sceneggiatura di un film nazionale - quantificato in base percentuale variabile a scaglioni progressivi (previsti dall’art. 2 del DM 8/2/2013) e calcolato sugli incassi realizzati in sala dal film stesso nel termine dei diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico. Il procedimento è analogo a quello del contributo sugli incassi per la produzione. 8
Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia 2 TABELLE DI RIEPILOGO DEI SUSSIDI AL CINEMA IN ITALIA Le due tabelle seguenti offrono un riepilogo quantitativo delle agevolazioni. Si noti la forte differenza tra i dati MIBACT (che si riferiscono al 2013 o 2014) e i dati RGS (2015-16-17). I dati MIBACT si trovano qui e qui Tabella 1: Dati MIBACT A B Rif. normativo Sez. Contributi Conto capitale liquidato nel D.Lgs 22.1.04 n. 28, 2.000.000 2013 2013 art. 15 Contributo percentuale su incassi autori D.Lgs 22.1.04 n. 28, 1.021.000 698.000 2.12 liquidati 2014 art. 15, c. 5 Contributo percentuale su incassi - D.L.gs 22.1.04 n. 28, 16.979.000 15.999.000 2.11 produzione art. 10 Contributo per sceneggiature originali 350.000 D.L.gs 22.1.04 n. 28; 455.000 2.6.4 D.M. 12.04.07 10.344.000 Tax credit digitalizzazione sale L. 244/2007 art.1 (credito cinematografiche 2.700.000 c.327 lett.c n.1 2.5 concesso 2014) Tax credit distribuzione – istanza Circa 1.059.000 D.M 21.01.10 2.4 Tax credit film stranieri - istanza 77.000.000 5.707.000 D.M. 7.5.09 2.2 (credito Tax credit produzioni nazionali con o senza autorizzato D.M. 7.5.09 2.1 investitori esterni - Comunicazione 32.774.000 2014) D.M 21.01.10 2.3 Lungometraggi 13.500.000 D.L.gs 22.01.04 n. 28 2.6.1 20.406.000 2.6.2, Opere prime e seconde 7.650.000 D.L.gs 22.01.04 n. 28 2.6.3 Promozione Italia 5.766.000 D.L.gs 22.01.04 n. 28; 2.7 D.M. 03.10.05 6.041.000 Promozione Estero 470.000 D.L.gs 22.01.04 n. 28; 2.7 D.M. 03.10.05 D.L.gs 22.01.04 n. 28; Premi sale d’ essai 2.100.000 2.100.000 D.M. 22.12.09 2.10 D.M. 03.10.05 Attività di promozione cinecircoli 700.000 D.L.gs 22.01.04 n. 28; 700.000 2.8 D.M. 03.10.05 Totale (approssimativo) 137.000.000 79.000.000 Colonna A: Dati tratti dai file .pdf disponibili su questa pagina Colonna B: dati tratti dal file Excel disponibile sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Direzione Generale Cinema del MIBACT 9
Tabelle di riepilogo dei sussidi al cinema in Italia Tabella 2: Dati RGS DescAmm Cap DenomCap Disponibilità 2015 Disponibilità 2016 Disponibilità 2017 MEF 3872 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE 26.435.000 26.435.000 26.435.000 CINEMATOGRAFICHE MEF 7765 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER CREDITI D' IMPOSTA PER IL CINEMA 112.000.000 112.000.000 112.000.000 MEF 7820 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI PER IL RIPRISTINO, 3.000.000 3.000.000 3.000.000 IL RESTAURO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE MIBACT 8570 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 22.460.410 22.504.410 22.504.410 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA MIBACT 8573 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 36.005.183 41.083.183 41.083.183 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA MIBACT 8576 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI 36.000.000 36.000.000 35.000.000 CONTRIBUTI CALCOLATI IN PERCENTUALE SULLA MISURA DEGLI INCASSI, AL LORDO DELLE IMPOSTE, REALIZZATI DAI FILM PROIETTATI NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NONCH MIBACT 8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, 2.995.608 1.507.923 1.507.923 NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A." 238.896.000 242.530.000 241.530.00 TOTALE 10
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna 3 GLI AIUTI AL CINEMA IN FRANCIA E GRAN BRETAGNA FRANCIA La Francia è senza dubbio il paese con la più articolata offerta di sussidi e agevolazioni per il cinema. Vi sono quattro titi principali di sussidi: 1) La maggior parte dei sussidi sono gestiti dal CNC (Centre national du cinéma e de l’ image animée). Vi sono moltissime fiverse forme di sussidio, raccolte nelle due principali categories di sussidi automatici (basati essenzialmente sugli introiti) e selettivi (o discrezionali). Il CNC è alimentato quasi interamente da tasse sul biglietto del cinema e sugli audiovisivi. 2) Oltre ai sussidi del CNC, vi sono i sussidi locali, generati da accordi puriannuali tra il CNC da una parte e le regioni e le DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) 3) Vi è poi un credito d’ imposta nazionale ed un internazionale. 4) Infine, una peculiarità del sistema francese sono le SOFICA (Societés de financement du cinéma) che raccolgono capitale da aziende e privati e concedono finanziamenti al cinema. I privati possono dedurre parte della sottoscrizione dalle tasse, le aziende possono ammortizzare il 50 percento del capitale sottoscritto. Il costo implicito di questo sistema è stato calcolato dalla Corte dei Cionti francese essere pari a circa 20 mln di Euro nel 20XX L'opera deve essere integralmente o principalmente in lingua francese, contribuire allo sviluppo della creatività francese o europea e deve beneficiare degli aiuti del Centre National de la Cinématographie. Le agevolazioni fiscali sono come segue: 1) Un credito d’imposta 1 per le persone fisiche è stato applicato alle sottoscrizioni in denaro, effettuate tra il 1 gennaio 2006 e il 31 Dicembre 2014, al capitale di società per azioni per la sola attività di finanziamento di opere cinematografiche o audiovisive. Il credito d’imposta concesso è pari al 30% degli importi effettivamente pagati per le sottoscrizioni, entro il limite del 25% del reddito complessivo netto o di 18.000 euro. Tale aliquota è aumentata al 36% in particolari condizioni. Per l’anno 2015, anno in cui gli effetti finanziari della misura si esauriranno, la riduzione di gettito è stimata in 20 milioni di euro 2. 1Disposto dall’art. 199-unvicies del Codice generale delle imposte. 2Allegato al progetto di legge finanziaria 2015: Valutazione dei mezzi e degli impieghi, Tomo II - Spese fiscali, pag. 80. http://www.performance- publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/VMT2-2015.pdf 11
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna Sono poi previsti due altri crediti d’imposta, rispettivamente per le spese di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Il credito d'imposta, calcolato per ogni anno fiscale, è pari al 20% della spesa totale sostenuta in Francia per i compensi degli autori, dei musicisti, dei dipendenti impiegati nella produzione e per le relative imposte sul lavoro, per le spese tecniche, di trasporto, ristorazione e alloggio sul territorio francese e, solo per i documentari, per le spese relative all'acquisizione di immagini L’aliquota è aumentata al 25% in relazione a opere cinematografiche e audiovisive di animazione e al 30% per i film con un budget di produzione di meno di 7 milioni. Il credito d’imposta massimo concesso per singola opera cinematografica è di 4 milioni di euro, mentre quello per singola opera audiovisiva è calcolato in base alla durata della stessa. La misura ha carattere permanente. L’effetto finanziario sul bilancio 2015 del credito d’imposta sulle spese cinematografiche è stimato in 65 3 milioni di euro, mentre quello relativo alle opere audiovisive in 72 milioni di euro 4. Beneficiaria è la società di produzione: a) stabilita in Francia con licenza per esercitare ai sensi del Codice del cinema; b) che deve avere presidenti, dirigenti o amministratori di nazionalità francese o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa o di uno Stato europeo non membro con cui la Comunità europea ha concluso accordi relativi al settore audiovisivo; c) che non deve essere controllata da una o più persone fisiche o giuridiche che siano cittadini di Stati diversi dai paesi europei di cui sopra. 2) E’ previsto poi un credito d’imposta per le spese di produzione di opere cinematografiche e audiovisive sostenute sul territorio francese dalle imprese di produzione esecutiva, anche estere. Il credito d'imposta è pari al 20% del totale delle spese ammissibili: compensi degli autori, degli attori, dei dipendenti impiegati nella produzione e per le relative imposte sul lavoro, per le spese tecniche, di trasporto, ristorazione e alloggio sostenute sul territorio francese. La base delle spese ammissibili non può superare il 80% del bilancio di produzione dell’opera. Il credito d'imposta per singola opera non può superare i 20 milioni di euro. Il termine per beneficiare dell’agevolazione è fissato al 2016, e gli effetti finanziari della misura, stimati a bilancio 2015 in 30 milioni di euro 5, si esauriranno nel 2017. La procedura relativa alla concessione di detto aiuto finanziario è scandita da due fasi: in primo luogo, l'approvazione degli investimenti, che è obbligatoria o facoltativa a seconda della natura dei fondi per i quali si è presentata l’istanza, e, in secondo luogo, l’approvazione della produzione, che è obbligatorio per tutti i film che si verifica dopo che il film è stato realizzato. Il Comitato approvazione è competente per parere sulle domande di licenze di produzione e controlli che le condizioni in cui i film sono in conformità con le norme di beneficiare di un sostegno finanziario. 3 Allegato al progetto di legge finanziaria 2015: Valutazione dei mezzi e degli impieghi, Tomo II - Spese fiscali, pag. 142. 4 Ibidem, pag. 142. 5 Ibidem, pag. 144. 12
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna Per quanto riguarda l’IVA, per il consumo di spettacoli culturali (teatri, cinema, altri spettacoli dal vivo) l’aliquota IVA è al 5,5%. Si ricorda che in Francia l’aliquota IVA standard è pari al 20%. Di seguito il calcolo degli aiuti francesi al cinema, con due metodi leggermente diersi, che però dano un totale molto simile. 13
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna 2012 Fonte 2013 Fonte CNC 349,8 399,9 Produzione 131,9 173,5 Automatici 76,0 64,8 Soutien au Selettivi 55,9 108,7 Soutien au Distribuzione 38,1 30,9 Automatici 28,1 21,1 Soutien au Selettivi 10,0 9,8 Soutien au Sale cinematografiche 152,0 139,0 Automatici 71,1 67,9 Soutien au Selettivi 80,9 71,1 Soutien au Diffusione e promozione 27,8 56,5 Automatici 0,0 0,0 Soutien au Selettivi 27,8 56,5 Soutien au Regioni 39,7 52,0 Produzione 33,7 41,8 "Bilan 201 Distribuzione 0,0 0,0 Sale cinematografiche 6,0 10,2 "Bilan 201 Credito d' imposta 59,0 59,0 Nazionale 59,0 59,0 Internazionale SOFICAS 20,0 20,0 Piano digitale 46,4 "Bilan 201 51,3 "Bilan 201 Tassa sulle entrate -144,0 -130,2 TOTALE 370,9 452,0 14
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna 2012 Fonte 2013 Fonte CNC 355,1 353,5 Produzione 123,4 119,1 Automatici 72,6 "Bilan 201 64,8 "Bilan 201 Selettivi 50,7 "Bilan 201 54,3 "Bilan 201 Distribuzione 33,0 38,4 Automatici 24,0 "Bilan 201 28,6 "Bilan 201 Selettivi 9,0 "Bilan 201 9,8 "Bilan 201 Sale cinematografiche 143,1 137,6 Automatici 65,3 "Bilan 201 66,6 "Bilan 201 Selettivi 77,8 "Bilan 201 71,0 "Bilan 201 Diffusione e promozione 55,7 58,4 Automatici 0,0 "Bilan 201 0,0 "Bilan 201 Selettivi 55,7 "Bilan 201 58,4 "Bilan 201 Regioni 53,8 52,0 Produzione 41,0 "Bilan 201 41,8 "Bilan 201 Distribuzione 0,0 "Bilan 201 0,0 "Bilan 201 Sale cinematografiche 12,8 "Bilan 201 10,2 "Bilan 201 Credito d' imposta 55,5 "Bilan 201 60,9 "Bilan 201 SOFICAS 20,0 20,0 Piano digitale 46,4 "Bilan 201 51,3 "Bilan 201 Tassa sulle entrate -144,0 -130,2 TOTALE 386,8 407,5 15
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna GRAN BRETAGNA Vi sono numerosi sussidi, dettagliati nella tabella seguente Dal rapporto annuale sulle tax expenditure 6, risulta l’esistenza di un “Film Tax Credit”, il cui importo in termini di perdita di gettito è quantificato in 225 milioni di sterline nell’anno 2013- 14 e in 230 milioni di sterline per l’anno 2014 – 15 (somma stimata). Il film tax relief (Ftr) britannico comprende sia un credito d'imposta pagabile direttamente ai produttori sia una deduzione degli utili investiti nella produzione. I film, in lingua inglese, devono passare il test culturale e qualificarsi come co-produzioni ufficiali. Almeno il 25% del budget di produzione deve essere speso nel Regno Unito e la casa di produzione deve essere necessariamente soggetto passivo in Gran Bretagna. Il credito d'imposta per le produzioni inglesi è concesso fino a un massimo dell'80% dei costi sostenuti (senza limiti o tetti massimi per l’erogazione della somma che può essere richiesta. Per i film che costano fino a 20 milioni di sterline, la casa di produzione può richiedere un rimborso in denaro contante fino al 25% delle spese sostenute e una deduzione del 100%. Per i film che costano oltre 20 milioni, sul 20% della spesa c'è una deduzione dell'80 per cento 7. I costi che possono beneficiare degli aiuti sono quelli relativi la pre-produzione, alle riprese e alla post- produzione sostenuti dal beneficiario per beni o servizi che vengono utilizzati o consumati nel Regno Unito (c.d. costi qualificati UK). Poiché l’aiuto può essere concesso soltanto in relazione all’80% dei costi cd. “qualificati UK”, ne deriva che né la maggiore deduzione fiscale né il credito fiscale possono essere richiesti in relazione al restante 20% dei costi qualificati UK sostenuti dal beneficiario o agli altri costi non UK relativi alla produzione del film, in quanto questi ultimi costi verranno assoggettati alle ordinarie regole fiscali del Regno Unito. Per quanto riguarda l’IVA, l’acquisto di biglietti per spettacoli culturali (teatri, cinema, altri spettacoli dal vivo) l’aliquota IVA è quella standard al 20%. 6 HMRC(2015) “Estimated cost of tax reliefs, expenditure & allowances”. Per la quantificazione del “Film Tax credit, si veda https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389539/20141231_expenditure_reliefs_ v0.3.pdf 7https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs 16
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna 17
Gli aiuti al cinema in Francia e Gran Bretagna Fonte: BFI Statistical Yearbook 2014, pp. 205 – 206 18
Un confronto tra Italia, Francia e Gran Bretagna 4 UN CONFRONTO TRA ITALIA, FRANCIA E GRAN BRETAGNA 2012 2013 Italia1 Francia1 GB 2 Italia1 Francia1 GB2 Investimento in produzione di film di 493,1 1342 994 356,6 1265 1069 iniziativa nazionale e in coproduzioni Investimento in produzione di film di 336,8 1066 919 280,4 1020 1015 iniziativa nazionale Sussidio pubblico totale 199,4 386,8 366,1 187,3 407,5 363,4 Sussidio pubblico totale, come % dell’ investimento in 34,0 40,4 28,8 36,8 52,4 32,2 produzione di film di iniziativa nazionale e in coproduzioni Sussidio pubblico totale, come % dell’ investimento in 59,2 36,3 39,8 66,8 39,9 35,8 produzione di film di iniziativa nazionale 1: In Euro; 2: In Sterline Fonti: Righe 1, 2: Italia 2012, 2013: Il mercato e l'industria del cinema in Italia 2013, p. 158, Tavola 4 Francia 2012, 2013 : Bilan 2013 du CNC, p. 79 GB 2012, 2013: BFI Statistical Yearbook 2014, p. 180 Riga 3: Italia 2012, 2013: Il mercato e l'industria del cinema in Italia 2013, p. 183, Tavola 7 Francia 2012 : Bilan 2012 du CNC pp. 181, 182 e 190; 2013 : Bilan 2013 du CNC pp. 185, 186 e 196 GB 2012, 2013: BFI Statistical Yearbook 2014, p. 180 19
Appendice: Normativa 5 APPENDICE: NORMATIVA Il sostegno pubblico statale alla cinematografia è disciplinato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e dai relativi decreti ministeriali e regolamenti. 3. Imprese cinematografiche 1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefìci di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata. 5. Riconoscimento della nazionalità italiana. 1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto 2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; 20
Appendice: Normativa f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) autore della fotografia cinematografica italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia; p) utilizzo di industrie tecniche italiane; 4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). 5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente. 7. Riconoscimento dell'interesse culturale. 1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale. 2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m). 3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. 8. Commissione per la cinematografia. 1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni: a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e 21
Appendice: Normativa seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6; b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai. 2. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici; b) valutazione della qualità tecnica del film; c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico; d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. 9. Film ammessi ai benefici. 1. Possono essere ammessi ai benefìci del presente decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefìci già concessi. 10. Incentivi alla produzione. 1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con 22
Appendice: Normativa l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3. 3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5. 5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.” Perché mai i contribuenti dovrebbero pagare un contributo al regista e agli autori? 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche “Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.” Il Fondo è destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post- produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 23
Appendice: Normativa 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.” 13. Disposizioni per le attività di produzione. 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo in misura non superiore al 50 per cento del costo del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo fino al 100 per cento del costo del film. 6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. 14. Disposizioni per le attività di distribuzione. 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3. 2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione. 15. Disposizioni per le attività di esercizio. 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5. 2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguenti finalità: 24
Appendice: Normativa a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'àmbito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4; b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche. 4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a: a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti. 5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 16. Disposizioni per le attività delle industrie tecniche. 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2. 2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto. 17. Premi di qualità. 1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 7, i premi di qualità di cui al comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati. 3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro. 4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. 25
Appendice: Normativa 18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica. 1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. 2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. 3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3 (58). 19. Promozione delle attività cinematografiche. 1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Direttore generale competente delibera, nell'àmbito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività: a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film; b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana; d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale; e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico- informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica. 26
Appendice: Normativa 4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. 5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose. 27
Puoi anche leggere