PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2019-2021 A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AVV. GIACOMO MAZZEO

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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - 2019-2021 A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AVV. GIACOMO MAZZEO
PROVINCIA DI LECCE

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             PIANO TRIENNALE
                    DI
       PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

                                  2019–2021

               A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
                                  AVV. GIACOMO MAZZEO

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                                       SEZIONE I - P.T.P.C.

    INDICE

    1.    ANALISI DEL CONTESTO
    2.    OGGETTO E FINALITA’ DEL PIANO
    3.    IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
    4.    PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC
    5.    I SOGGETTI RESPONSABILI DEL SISTEMA PROVINCIALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
    6.    MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”
    7.    LE AZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
    8.    L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTPC
    9.    PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE
    10.   SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
    11.   INDICE NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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1. ANALISI DEL CONTESTO
1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
Come si legge nella “Relazione al Parlamento anno 2016 sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata” a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale

“La criminalità organizzata pugliese continua ad essere caratterizzata dalla mancanza di un vertice comune ed aggregante (anche per l’assenza di
capi carismatici), da un’accentuata frammentazione e, ciclicamente, dall’insorgenza di tensioni e scontri. I numerosi gruppi malavitosi
organizzati sono, prevalentemente, impegnati nel controllo del proprio territorio con la gestione delle classiche attività estorsive e del
narcotraffico, piuttosto che nel tentativo di creare una nuova struttura strategica unitaria capace di selezionare obiettivi di più alto spessore e
consentire di espandere il predominio in altre aree del Paese. Solo sporadicamente si possono individuare compagini più uniformi, connotate da
linee di azione comuni e da interessi più qualificati, quali l’infiltrazione del tessuto economico-imprenditoriale. La significativa fluidità delle
strutture interne e la forte versatilità fanno in modo, inoltre, che la criminalità pugliese persegua una logica commerciale con numerosi momenti
di incontro, di scambio e di collaborazione con organizzazioni delinquenziali eterogenee. A tal proposito, si sottolinea come il territorio regionale
sia da sempre un’area strategica per tutta una serie di traffici, in primis quello della droga, ma anche quello delle armi e quello rappresentato
dalla tratta e dallo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. In termini generali, il panorama criminale della regione, presenta alcune
situazioni di criticità, soprattutto nel barese e nel foggiano. (….) Nel leccese la criminalità organizzata, duramente colpita dall’azione giudiziaria,
sembra mostrare una minore vitalità rispetto al passato, anche se permane la presenza di singoli gruppi operanti per lo più nel traffico di droga.
Nel 2016 l’azione di contrasto alla Criminalità organizzata pugliese ha prodotto i seguenti risultati:  48 operazioni di polizia giudiziaria di
rilievo, concluse con l’arresto di 380 persone;  5 latitanti catturati;  817 beni sequestrati per un valore di 113.209.908,67 euro;  360 beni
confiscati per un valore di 96.417.141,49 euro. (Pag. 23 della Relazione)

In tale contesto la Provincia di Lecce ha sottoscritto un protocollo di legalità il 9 ottobre 2012 tra la Prefettura di Lecce ed oltre 100 stazioni appaltanti del
territorio e le Associazioni di categoria degli imprenditori, rinnovato il 19 ottobre 2013 in base alle previsioni del nuovo codice antimafia. Oltre questi
accordi sono state attuate altre misure operative, quali l’adesione al progetto della Prefettura di Lecce "La rete dei responsabili della legalità negli
appalti pubblici", finanziato con i fondi PON 2007-2013. Tale progetto ha permesso di ricondurre ad unità nell'ambito dell’Ufficio Territoriale del
governo il rilascio della documentazione antimafia, attivare nuove postazioni telematiche e la realizzazione di un luogo "protetto" dove il Gruppo
Interforze opera, in attuazione del DPCM 19 aprile 2013, anche per l'iscrizione delle imprese nelle White List dì operatori economici esenti dal rischio di
infiltrazione mafiosa. Tale progetto ha previsto la realizzazione di una banca dati finalizzata a raccogliere tutte le informazioni sulle imprese che
partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, aggiornata dalle stazioni appaltanti ed accessibile alle Forze dell'Ordine, per una
semplificazione della procedura di rilascio della certificazione antimafia, in attesa della entrata in vigore della banca dati nazionale, e per un efficace
monitoraggio degli appalti.
Inoltre è stata prevista una sezione dedicata all’anticorruzione, finalizzata all’attuazione degli accordi sottoscritti con la magistratura giudicante ed
inquirente per l'accertamento delle cause di incandidabilità, sospensione o decadenza delle cariche pubbliche elettive. (Fonte: Prefettura di Lecce)

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1.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
Riordino delle funzioni non fondamentali nelle materie di competenza regionale
LE FUNZIONI FONDAMENTALI ATTRIBUITE DALLA DELLA LEGGE 56/2014
Le funzioni fondamentali in capo alle Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti
dell’art. 1 della Legge 56/2014:
Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la
programmazione regionale, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI
A quattro anni dall’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), che, come è noto, ha delineato una radicale trasformazione della Provincia, quale ente di secondo livello ad elezione indiretta, in attesa della
riforma costituzionale di soppressione della stessa tra gli enti costitutivi della Repubblica, la Regione Puglia in data 27 maggio 2016 ha approvato la
legge regionale n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31”.
Tale legge ha trasferito le funzioni che la Provincia esercitava in base all’art. 19 del TUEL - e che non sono state mantenute tra quelle fondamentali di
cui all’art. 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014 – alla Regione ed ai Comuni. In particolare, sono state trasferite alla Regione Puglia le seguenti
funzioni (art. 2 L.R. n. 9/2016):
a) funzioni amministrative di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’art. 2 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 37 “Istituzione della Sezione
regionale di vigilanza della Regione Puglia”;
b) valorizzazione dei beni culturali insistenti sul territorio provinciale;
c) turismo;
d) trasporto e assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori e assistenza specialistica per alunni
audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
e) formazione professionale.
Le funzioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) sono svolte dalla Regione mediante forme di avvalimento o convenzione con la Provincia, utilizzando
le unità di personale già dipendenti della Provincia di Lecce e transitate negli organici regionali a decorrere dal 01.08.2016.
Al fine di rendere operativo il trasferimento delle funzioni, l’art. 6 della L.R. n. 9/2016 prevede la stipula di specifici accordi in sede di Osservatorio
Regionale tra la Regione, l’Anci e l’UPI per disciplinare l’effettiva decorrenza e l’entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e
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organizzative. Allo stato attuale la Provincia e la Regione hanno sottoscritto in data 03.10.2016 la convenzione per le funzioni di cui alla lett. d)
relativamente alle politiche sociali, prevedendo che la Regione si avvale della Provincia per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di
coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi di che trattasi.
La titolarità della funzione trasporto e assistenza specialistica per alunni disabili delle scuole superiori e per audiolesi e videolesi di tutte le scuole rimane
in capo alla Regione e la Provincia, quale ente avvalso, svolgerà, mediante proprio personale amministrativo, gli interventi oggetto della convenzione,
dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all’esterno, come ad esempio progetti e bandi di gara. Tra le attività afferenti alla funzione
turismo, la Regione ha assunto la titolarità in materia di attività professionali turistiche dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 31/2015 (02.11.2015) e
pertanto nessuna competenza in merito può essere esercitata dalla Provincia. La Provincia continua ad esercitare le funzioni relative alla classificazione
delle strutture ricettive ed alle agenzie di viaggio mediante i dipendenti ex provinciali trasferiti negli organici della Regione (n. 3 unita) ed in sede di
Osservatorio Regionale e stata concordata la bozza di convenzione che regolerà i rapporti Provincia-Regione per l’esercizio di tali funzioni in
avvalimento previa quantificazione del costo della funzione, determinato con nota prot. AOO_056 del 20.11.2017 – 0006245 nella somma di €
103.880,70 per gli anni 2018 e 2019. In data 3 maggio 2017 e stata raggiunta in sede di Osservatorio Regionale l’Intesa Interistituzionale tra la Regione,
l’Upi, l’Anci e le Province di Lecce, Brindisi e Foggia per l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche,
musei e pinacoteche.
A seguito di tale Intesa, nella seduta del Consiglio Provinciale dell’11 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di Accordo ex art. 15 delle legge n.
241/90 per la valorizzazione delle biblioteche, musei e pinacoteche della Provincia di Lecce e dei beni culturali ivi contenuti. Nell’Accordo è previsto che
la Regione utilizzi il personale allocato a tali funzioni, transitato nei ruoli regionali in data 1 agosto e 1 ottobre 2016, nonchè le altre figure specialistiche
presenti nell’organico dell’Ente (n. 1 archeologa, n. 1 storica dell’arte, n. 2 bibliotecarie e n. 2 restauratrici).
E’ istituito un Polo Biblio-Museale provinciale la cui gestione e affidata ad un Comitato Tecnico di Gestione con funzioni di organizzazione del personale
e delle attività secondo gli indirizzi strategici dettati dalla Cabina di Regia, di cui farà parte anche il Presidente della Provincia. La Conferenza
Permanente, interamente composta dai dirigenti regionali e da quello provinciale del patrimonio, ha il compito di verificare e facilitare il processo di
attuazione della L.R. n. 9/2016, programmando e coordinando la gestione e la fruizione dei beni culturali.
La Provincia concede in comodato d’uso gratuito i seguenti immobili alla Regione, che ne assume gli oneri di gestione e manutenzione:
- Ex Collegio Argento sito a Lecce in viale Gallipoli n. 28 , per la parte destinata a sede del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, alla pinacoteca
e per quella destinata a sede di parte della Biblioteca N. Bernardini;
- Palazzo G. Comi sito in Tricase in p.zza G. Comi per la parte destinata a biblioteca;
- Ex Convitto Palmieri sito a Lecce in piazza Carducci per la parte destinata a sede della Biblioteca N. Bernardini. Tale Accordo è divenuto efficace con
la sottoscrizione in data 13 dicembre 2017 della Convenzione con la Regione Puglia.
Per quel che concerne la formazione professionale, in data 4 maggio 2017 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la
collaborazione nella realizzazione delle attività necessarie a garantire la continuità medio tempore delle funzioni trasferite alla Regione. La Provincia
deve completare i programmi già avviati e finanziati dalla Regione, utilizzando il personale regionalizzato (n. 2 unita), mentre per la formazione
autonomamente finanziata è prevista la gestione coordinata delle attività con utilizzo condiviso delle risorse umane e strumentali. Tale convenzione è
scaduta il 3 maggio 2018 e, pertanto, da quella data la Provincia non ha più alcuna competenza in merito alla formazione professionale. A decorrere dal
10.08.2016, le funzioni amministrative relative alla caccia ed alla pesca sono state trasferite alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 9 agosto
2016, n. 23 e pertanto la Provincia non ha più nessuna competenza in merito. Restano, invece, confermate in capo alla Provincia le funzioni già
delegate dalla Regione Puglia in materia di edilizia sismica, approvvigionamento idrico (L.R. n. 36/2008 e decreti Presidente Giunta Regionale n. 177 e
n. 178 del 23.02.2010) e ambiente (L.R. n. 30/1986, L.R. n. 17/2000 e L.R. n. 11/2001), in ragione dell’art. 11 della L.R. n. 9/2016.

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Tutte le altre funzioni non fondamentali elencate all’art. 3 della L.R. n. 9/2016 sono trasferite ai Comuni:
a) funzioni residuali in materia di politiche sociali (art. 17 L.R. 10.07.2006, n. 19);
b) sport e politiche giovanili;
c) attività culturali;
d) agricoltura;
e) attività produttive;
f) protezione civile;
g) difesa del suolo e delle coste.
Fino alla sottoscrizione degli Accordi di cui al citato art. 6 della L.R. n. 9/2016 e dunque all’effettivo subentro da parte dei Comuni nell’esercizio di tali
funzioni, le stesse restano di competenza della Provincia, in ragione di quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 31/2015, secondo cui “Fino al
completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in
vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza tra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate”.
Le funzioni in materia di servizi per l’impiego e politiche del lavoro sono oggetto di un separato percorso legislativo statale di riordino, che ha portato,
con la riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 183/2014 (c.d Jobs Act) e dai successivi decreti legislativi attuativi, alla costituzione di un
nuovo modello organizzativo, con la nascita dell’Agenzia nazionale per l’occupazione. Nella fase di transizione, fino alla nascita del nuovo modello
organizzativo, il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia hanno stipulato in data 11.05.2016 la convenzione per garantire negli anni 2015 e 2016 la
gestione congiunta dei Centri per l’Impiego e le politiche del lavoro, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, in esecuzione dell’art. 15
del D. L. n. 78/2015 e dell’Accordo Quadro Stato Regioni del 30.07.2015. Successivamente, la Provincia ha sottoscritto in data 28/12/2016 una
convenzione di secondo livello con la Regione Puglia per regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi per la gestione dei servizi per l’impiego e le
politiche del lavoro per gli anni 2015 e 2016. La Provincia è delegata alla gestione organizzativa ed amministrativa dei Centri per l’Impiego e delle
politiche attive del lavoro e la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le attività.
L’Accordo Quadro Stato Regioni per le politiche del lavoro e la Convenzione con la Regione sono stati rinnovati anche per l’anno 2017, prevedendo la
copertura degli oneri di funzionamento e del costo del personale a tempo indeterminato e in sede di Conferenza Unificata è stata prorogata fino al
30.06.2018 ai sensi della L. 205/2017. A partire dal 01.07.2018 il personale è stato trasferito definitivamente alla Regione Puglia.

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  Personale dipendente dellaProvincia di
       Lecce in servizio al 01/01/2019
Dirigenti                                              9                                     Dotazione Organica
                                                                                    della Provincia di Lecce al 31/12/2015
Dipendenti Categoria D                                102               Dirigenti                                              13
Dipendenti Categoria C                                76                Dipendenti Categoria D                                170
Dipendenti Categoria B                                49                Dipendenti Categoria C                                183
Dipendenti Categoria A                                 2                Dipendenti Categoria B                                118
Totale                                                238               Dipendenti Categoria A                                  8
                                                                        Totale                                                492

L’attuale macrostruttura approvata con Delibera Consiglio provinciale n. 7/2016, in considerazione dei trasferimenti e cambiamenti organizzativi
suindicati sarà sottoposta a una nuova e imminente modifica. La struttura si suddivide in 4 settori e 2 uffici di staff alle dirette dipendenze del Presidente
(Corpo di Polizia Provinciale e Ufficio Legale).

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Effetti della riforma sulla finanza provinciale
Le politiche finanziarie poste in essere dal legislatore a partire dalla legge n. 190/2014 hanno determinato anche una situazione di estrema precarietà
economica con ripercussioni negative sulla garanzia dei servizi alla collettività, essendo le entrate insufficienti alla copertura integrale delle funzioni
fondamentali.
A ciò si aggiungano i ritardi e le difficoltà che il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione di area vasta ha incontrato nella fase di attuazione, a
partire dal problematico riordino delle funzioni da parte della Regione che ha costretto la Provincia a continuare ad esercitare anche quelle funzioni che
sarebbero dovute ricadere su altro livello territoriale, comprese quelle che ancora non sono state trasferite ai Comuni.

                                                      Quadro generale delle Spese impegnate nel periodo 2013 – 2017

                                       Impegni           Impegni                  Impegni                     Impegni                       Impegni
                                                                        %                        %                             %                             %
                                         2013              2014                     2015                        2016                          2017
Titolo I
                                      89.591.192,76    78.618.972,35    -12,25 106.567.506,50      35,55      101.892.921,32    -4,39     96.923.872,30      -4,88
Spese Correnti
Titolo II
                                      20.952.267,39    24.228.281,21     15,64   18.925.208,51    -21,89       16.125.200,31   -14,80     21.425.484,08      32,87
Spese in conto capitale
Titolo III
Spese per incremento delle                       0                 0      0,00              0        0,00                 0      0,00                    0    0,00
attività finanziarie
Titolo IV
                                      17.734.950,02    41.859.285,62    136,03   20.790.476,76    -50,33        1.001.795,60   -95,18        939.080,00      -6,26
Rimborso di prestiti
Titolo V
Spese per incremento delle                       0                 0      0,00              0        0,00                 0      0,00                    0    0,00
attività finanziarie
Titolo VII
Spese per conto di terzi e partite    10.771.742,54     9.132.968,60    -15,21   40.395.895,06    342,31       10.089.900,64   -75,02     14.041.569,95      39,16
di giro
TOTALE                               139.050.152,71 153.389.507,78       10,64 186.679.086,83      21,70      129.109.817,87   -30,84 133.330.006,33          3,27

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                                                       Quadro generale delle Entrate accertate nel periodo 2013- 2017

                                        Accertamenti     Accertamenti               Accertamenti                 Accertamenti                 Accertamenti
                                                                          %                            %                          %                            %
                                           2013             2014                       2015                         2016                          2017

TITOLO I
Entrate Correnti di natura             59.985.335,24    59.151.532,44   -1,39      54.249.978,43     -8,29      54.530.660,20   0,52         53.474.132,90   -1,94
tributaria, contributiva e
perequativa
TITOLO II
                                       31.122.487,86    23.286.554,66   -25,18     30.219.343,49     29,77      25.860.055,29   -14,43       36.403.138,48   40,77
Trasferimenti Correnti
TITOLO III
                                       10.087.935,78    8.242.061,32    -18,3      14.823.606,05     79,85      22.655.841,07   52,84        19.286.303,68   -14,87
Entrate Extratributarie
TITOLO IV
                                       20.022.284,05    21.898.513,62    9,37      49.325.057,53    125,24      49.345.391,13   0,04         32.253.614,35   -34,64
Entrate in Conto Capitale
TITOLO V
Entrate da riduzione di Attività             0                0          0,00            0            0,00              0       0,00               0         0,00
Finanziarie
TITOLO VI
                                       7.326.554,09     32.614.486,16   345,15     28.804.093,64     -11,68     6.915.949,12    -75,99       1.869.289,47    -72,97
Accensione di prestiti
TITOLO VII
Anticipazione da Istituto                    0                0          0,00            0            0,00              0       0,00               0         0,00
Tesoriere/Cassiere
TITOLO IX
Entrate per conto terzi e Partite di   10.771.742,54    9.132.968,60    -15,21     40.395.895,06    342,31      10.089.900,64   -75,02       14.041.569,95   39,16
giro
                          TOTALE 139.316.339,56 154.326.116,80          10,77     217.817.974,20     41,14     169.397.797,45   -22,23      157.328.048,83   -7,13

Tale clima di incertezza, creato dalla riforma e dalle Leggi di Stabilità degli ultimi anni, oltre che dai ritardi della Regione Puglia nella definizione delle
funzioni di competenza, ha avuto riflessi sulla gestione delle risorse e di conseguenza sull’esercizio delle funzioni fondamentali. La compressione delle
risorse a disposizione della Provincia, oltre a determinare uno squilibrio finanziario e, quindi, un calo gestionale, ha ridotto, comunque, in misura
oggettiva la probabilità di fenomeni corruttivi.

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2. OGGETTO E FINALITA’ DEL PIANO
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione).
Con tale legge lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di
Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), varando una normativa
tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.
La Legge 190/2012 traccia le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, prevede
l'introduzione e il potenziamento di misure di prevenzione volte ad incidere in modo razionale sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione
della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione.
L'importanza della strategia di prevenzione si impone nel nostro Paese, dove la corruzione non è più aggredibile con la sola repressione penale,
implementando un’azione di contrasto diffusa e partecipata all’interno delle amministrazioni.
Nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione sono state adottate misure atte a :
- aumentare i livelli di trasparenza dell'attività amministrativa;
- favorire la collaborazione dei dipendenti, garantendoli allorché denunciano fatti di corruzione;
- introdurre meccanismi organizzativi di prevenzione delle illegalità;
- fortificare l'integrità etica dei dipendenti pubblici.
La Legge 190/2012 non contiene una definizione specifica della "corruzione"; tuttavia, il concetto di corruzione preso a riferimento dal Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal Codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a
prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
La legge 190/2012, prevedendo l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, impone la revisione
annuale dello strumento, al fine di aggiornarlo ed integrarlo alla luce di eventuali modifiche normative, di importanti cambiamenti organizzativi interni
all’Ente e dell’evoluzione delle misure preventive adottate, analizzando periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità
del piano.

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3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
Il Piano rappresenta lo strumento essenziale per assicurare, attraverso il controllo sociale dell’azione amministrativa, i valori dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione come previsto dall’art. 97 della Costituzione, costituisce il presupposto per l'adozione di misure organizzative
preordinate ad evitare fenomeni di corruzione; presuppone il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento e nel Decreto Legislativo
33/2016, ora modificato e integrato dal decreto n. 97 del 25 maggio 2016, formando con esso un corpus organico di norme interne finalizzate alla
prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull’etica, sulla trasparenza e di conseguenza
sull’efficienza amministrativa.
Resta bene inteso che se il PTPC è stato costruito per determinare il miglioramento dell’azione amministrativa attraverso la promozione dell'etica nella
P.A., con l’obiettivo di evitare la commissione di illeciti e l’assunzione di comportamenti che possano adombrare la trasparenza e la correttezza della
P.A., per l’efficacia dello stesso occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, innanzitutto dei Dirigenti e dipendenti che dovranno dare
operatività e attuazione alle misure indicate.

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4. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC
La predisposizione del presente PTPC è stata curata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con i contributi dei Dirigenti e dei Referenti
per la prevenzione della corruzione dei vari Servizi.
La proposta di Piano viene posta all’esame dei Dirigenti, sottoposta a procedura aperta di consultazione pubblica, quindi, approvata dal Presidente,
esaminata dall’OIV e adottata in via definitiva dal Consiglio provinciale.
Il Piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, su proposta dell’RPC quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a), L. 190/2012 e Delibera n. 1074
del 21 novembre 2018

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5. I SOGGETTI RESPONSABILI DEL SISTEMA PROVINCIALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Con provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 9 del 29/01/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190,
l’Avv. Giacomo Mazzeo, Segretario generale dell’Ente,è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).
Responsabile per la Trasparenza è la Dirigente del Servizio Sistemi Informatici e Trasparenza, ruolo attualmente rivestito dalla Dott.ssa Longo
Donatella.
L’RPC ha i seguenti compiti:
     a. elaborare la proposta di PTPC, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico dell’amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
     b. definire procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 8);
     c. verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (comma 10, lettera a);
     d. proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (comma 10, lettera a);
     e. verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito
        è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (comma 10, lettera b);
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    f. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (comma 10, lettera c);
    g. vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013);
    h. curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 54,
          comma 7, del d.lgs. 165/2001), la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati del
          monitoraggio.
Nonostante la previsione normativa preveda in capo all’RPC una particolare responsabilità in caso di commissione, all’interno dell’Amministrazione, di
un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato (comma 12), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa
mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente assegnati, alle attività sviluppate e ai provvedimenti
emanati.
Gli altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’amministrazione sono:
    a) l’autorità di indirizzo politico
                  designa l’RPC (comma 7);
                  adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li pubblica sul sito istituzionale dell’Ente;
             (L’art. 19 c. 15 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 ha previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della
             funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc.
             4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
                  adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

    b) i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:
               svolgono attività informativa nei confronti dell’RPC e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art. 1 L.20/1994;
               art. 331 c.p.p.);
               partecipano al processo di gestione del rischio;
               propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs 165/2001);
               assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
               adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ( artt. 16 e 55 bis d.lgs.
               165/2001);
               osservano le misure contenute nel PTPC (comma 14).

    c) l’OIV
                partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento
                dei compiti ad esso attribuiti;
                svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
                esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001).

    d) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
                svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165/2001);
                provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 DPR 3/1957; art. 1, comma 3, L.20/1994; art. 331
                c.p.p.);
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                 predispone il Codice di comportamento e ne propone l’aggiornamento periodico.

    e) i dipendenti dell’amministrazione
              partecipano al processo di gestione del rischio;
              non svolgono incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione, pena l’obbligo di versare il
              compenso indebitamente percepito nelle casse dell’ente (art. 53, commi 7 e 7bis, del d.lgs. 165/2001);
              osservano le misure contenute nel PTPC (comma 14) e nel Codice di comportamento;
              segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’UPD (art. 54 bis del d.lgs. 165/2001) e i casi di personale conflitto di interessi
              (art. 6 bis n.241/1990; art. 6 e 7 del Codice di comportamento).

    f)   i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
                 osservano le misure contenute nel PTPC (comma 14);
                 segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

L’RPC, nel monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Piano, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e
dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, pur sempre nei limiti chiariti dall’Anac nella delibera n. 840 del 02/10/2018; tale funzione
consente di:
• svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
• accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari
all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché effettuare interviste alle persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a
rischio, compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti.
• chiedere informazioni o l’esibizione di documenti a tutto il personale dipendente ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
• avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente;
• avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l’ausilio di competenze specifiche;
• proporre all’organo di indirizzo politico le necessarie misure da adottare;
• verificare periodicamente l'efficace attuazione ed il rispetto del Piano;
• nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di indirizzo politico;
• individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Dirigenti dei singoli servizi dell'Ente, le tipologie dei destinatari del Piano in relazione ai
rapporti giuridici e all’attività svolta dagli stessi nei confronti della Provincia.
L’attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della
coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il documento stesso, nonché mediante il raccordo con i soggetti preposti ai controlli interni.
Le verifiche circa l'attuazione e l’efficacia del piano e il loro esito sono oggetto della relazione che il Responsabile della prevenzione della corruzione
deve redigere e presentare, con cadenza annuale, all'organo di indirizzo politico. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Piano, il Responsabile
della prevenzione della corruzione proporrà le modifiche ed i miglioramenti da attuare.

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6. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”
6.0. GESTIONE DEL RISCHIO
Fonti normative:
art.1, commi 15, 16, 26,27,28,29,30,32, 33 e 34, l. 190/2012;
d.lgs. n. 33/2013;
l. 241/1990;
art. 53 d.lgs. n.1 65/2001
Descrizione della misura
Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, è opportuno che l’amministrazione esamini attentamente la
propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne le possibile esposizione al fenomeno corruttivo, effettuando un’attenta
ricostruzione dei processi organizzativi e l’individuazione delle c.d. aree di rischio.
L’individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con sufficiente precisione le attività dell’Ente in relazioni alle quali emerge la
necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del PRPC.
L’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:
a) autorizzazione e concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.Lgs 50/2016);
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n.150/2009.
Il PNA ha inoltre precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:
     - processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
     - processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal
          d.lgs. Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.lgs. 50/2016);
     - processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per
          il destinatario;
     - processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
          destinatario.
Secondo le indicazione del PNA, ciascuna amministrazione è tenuta ad analizzare tali aree di rischio; è inoltre raccomandata l’inclusione nel PTPC di
ulteriori aree a rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta dal singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento.
Come indicato nel PNA il processo di gestione del rischio finalizzato all’adozione del presente PTPC si compone delle seguenti fasi:
1) la mappatura dei processi/procedimenti attuati dall’amministrazione
2) la valutazione del rischio per ciascun processo/procedimento/fase
3) il trattamento del rischio.

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6.1 TRASPARENZA
Fonti normative:
art.1, commi 15, 16, 26,27,28,29,30,32, 33 e 34, l. 190/2012;
d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;
l. 241/1990;
Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.
Descrizione della misura
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità della pubblica amministrazione. La legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata
mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni rilevanti stabiliti dalla legge.
Il d. lgs. n. 33/2013 definisce la trasparenza quale “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Pertanto, il puntuale adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 costituisce esso stesso misura di prevenzione della
corruzione, obiettivo trasversale per tutti i servizi dell’Ente. La sua valutazione quale obiettivo strategico per ciascun dirigente sarà effettuata tenuto
conto della relazione che il Responsabile della Trasparenza renderà entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento al RPC e all’OIV in
ordine agli adempimenti previsti in materia.

6.2 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
Fonti normative:
art. 54, d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, l. 190/2012;
DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d. lgs. 165/2001;
Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce
Descrizione della misura
In attuazione della delega conferita con la L. 190/2012 “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” il Presidente della Repubblica ha emanato il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).
Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti
pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza e delle misure previste dal PTPC.
In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001 e art. 1, comma 2, DPR 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione la Giunta Provinciale ha approvato con Delibera n. 14 del 30.01.2014 la bozza del Codice dando avvio alla procedura aperta di
partecipazione degli stakeholder secondo le modalità previste dalla Delibera CIVIT-ANAC n. 75/2013. Si è provveduto, quindi, alla pubblicazione sul sito
istituzionale, della Bozza unitamente al modulo per la raccolta delle osservazioni e integrazioni da parte delle “organizzazioni sindacali rappresentative
presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano
nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che
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fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione”. Lo stesso è stato inviato per l’esame alle RSU dell’Ente, quali organismi
rappresentativi dei soggetti che operano nell’amministrazione. Con deliberazione di Giunta provinciale n. 76/2014 e con l’acquisizione del parere
favorevole dell’Organismo indipendente di valutazione in merito alla conformità del documento alle linee guida della C.I.VIT – A.N.AC., il Codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce è divenuto definitivo.
Lo stesso Codice ha affidato ai dirigenti di Servizio il controllo sull’attuazione e sul rispetto dello stesso codice di comportamento.
Per promuoverne la conoscenza dei contenuti dei codici, nazionale e provinciale, da parte dei dipendenti della microstruttura nella medesima delibera si
è attribuito al Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con il Dirigente del Servizio Personale, il compito di definire un programma
di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti sugli obblighi previsti nei codici e sulla corretta applicabilità delle procedure. A tal proposito la giornata
della trasparenza 2014 è stata dedicata alla conoscenza e approfondimento del Codice di comportamento nazionale e provinciale.
Il codice unitamente alla relazione illustrativa è stato pubblicato sul sito istituzionale “Sezione Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni
generali-Codici di comportamento e il link comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6
novembre 2012, n. 190, come specificato con comunicazione di CIVIT – A.N.AC. in data 25 novembre 2013.
La mancanza di segnalazioni sull’inosservanza del codice, anche in forma anonima, se da un lato può far ritenere che non siano stati compiuti illeciti tali
da meritare segnalazioni, dall’altro fa ravvisare l’opportunità di formalizzare e adeguatamente pubblicizzare la procedura di whistleblowing all’interno
dell’Ente. Si valuterà se apportare revisioni al Codice tenendo conto delle esigenze dell’Ente e delle Linee Guida che al riguardo saranno
prossimamente emanate dall’Anac (cfr Deliberazione Anac 1074 del 21/11/2018 par. 8, pagg. 26-27)

6.2.1. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
Fonti normative:
art. 6 bis L. 241/1990;
art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012
DPR 62/2013
Regolamento dei controlli interni (D.C.P. n. 1 del 21.01.2013).
Descrizione della misura
Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l’astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in
conflitto, anche potenziale, di interessi.
Vanno osservate le disposizioni sul conflitto di interesse riprodotte nel Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, cui si rinvia.
L’inosservanza dell’obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell’atto.

6.2.2. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI
La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che attraverso le disposizioni del PTPC debba essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

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6.2.3. INCARICHI D’UFFICIO - ATTIVITA’ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Fonti normative:
art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996
Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce
Descrizione della misura
La concentrazione di incarichi conferiti dall’amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario)
aumenta il rischio che l’attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti
corruttivi.

6.3. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI
Fonti normative:
d.lgs. 39/2013
Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
Descrizione della misura
Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi
dirigenziali e non (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può
inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al
soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.
La disposizioni del d. lgs. 39/2013 stabiliscono le ipotesi di inconferibilità degli incarichi, compresi quelli dirigenziali e gli incarichi amministrativi di
vertice.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del decreto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata.
Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o
l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.
La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico incompatibile.

6.4. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)
Fonti normative:
art. 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 165/2001
Descrizione della misura
La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da poter
sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

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Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con
la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. Al fine di rendere più
incisiva la predetta misura, sulla scorta di quanto suggerito dall’Anac nell’aggiornamento del PNA 2018 (Deliberazione 1074 del 21/11/2018 parag. 9.4,
pag 32), si prevede per i dipendenti l’obbligo al momento della cessazione del servizio o dell’incarico di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si
impegnano al rispetto del divieto di pantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001.

6.5. FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI
Fonti normative:
art. 35 bis d. lgs. n. 165/2001
Descrizione della misura
La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di
applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione), all’interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.
Tali soggetti:
     • non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
     • non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni,
         servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
         economici a soggetti pubblici e privati;
     • non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
         l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.
In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell’illegittimità dei
provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.
Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso
di accertamento successivo, ricorrendone tutti i presupposti, provvede alla rimozione dell’incaricato.

6.6. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE
Fonti normative:
Art. 1, commi 4 lett. e) e 5 lett. b) della legge 190/2012;
art. 16, comma 1, lett. l-quarter, del d. lgs. n. 165/2001;
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

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Descrizione della misura
Come precisato nel PNA, l’alternanza di dipendenti nell’assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi
relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazione di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente
foriere di risposte illegali o improntate a collusione. La Provincia di Lecce assicura l’applicazione della misura della rotazione dei dirigenti e dei
responsabili del procedimenti operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano dal PTPC.
Sino alla prevista individuazione dei Servizi nel cui ambito ricadono i processi a più elevato rischio di corruzione, si considerano ad alto rischio i
procedimenti di:
a) autorizzazione e concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice degli Appalti e delle concessioni (D. Lgs. 50/2016);
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del d.lgs. n.150/2009.
Attuazione della misura
a) Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dei processi nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione
- per i dirigenti: l’attuazione della presente misura di prevenzione è di regola assicurata dal Presidente alla scadenza dell’incarico dirigenziale;
- per i dipendenti: l’attuazione della rotazione dei responsabili di procedimento per l’emanazione di provvedimenti di natura ampliativa (autorizzazione,
concessioni, approvazioni, nulla osta, abilitazioni, accreditamenti e simili), accertativa (accertamenti, verifiche e controlli) o consultiva (pareri tecnici) è di
regola assicurata dal Dirigente al termine dell’incarico, di durata non superiore all’anno, fermi restando i casi di revoca dell’incarico già disciplinati e le
ipotesi di applicazione di misure cautelari. La misura riguarda anche il personale facente parte di commissioni, di gruppi, di pattuglie, di squadre di
intervento chiamati ad operare nell’ambito dei procedimenti in questione.
Tale criterio dovrà attuarsi a partire in fase di assegnazione degli obiettivi, a seguito dell’approvazione del P.D.O.
E’ consentito derogare al criterio di rotazione nel solo caso in cui il Dirigente motivi, in sede di assegnazione della responsabilità dei procedimenti,
l’impossibilità di attribuire ad altri, all’infuori dell’incaricato, la suddetta responsabilità, per assoluta carenza di professionalità analoga all’interno del
Servizio.
b) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva.
In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio del procedimento disciplinare per fatti di natura
corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione:
- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato
disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, e dell’art. 55ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.
Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità e divieto di
analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

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