Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto
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n. 1, anno 2020 giugno 2020 19,00 € massimario regionale del diritto di famiglia vol.i demo un anno di giurisprudenza veneta
proprietà letteraria riservata Copyright 2020 Giuridica.net s.r.l. A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro. I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net. AIAF - Veneto comitato scientifico aiaf - veneto Sabrina De Santi contatti Francesca Borin Lungadige Sammicheli, 3 Tancredi Tomezzoli 37129 Verona Antonia Caldart telefono 045-8002815 Valentina Mazzucco Barbara Berto Matteo Giorgi Enrica Zenato distribuzione Laura Oboe Invio tramite newsletter Federico Montagna Cristina Tropepi Marcella Tabacchi Valentina Bertocco Lorella Marrone Lara Sereno Chiara Cattaneo L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. editrice direttore responsabile Seguici anche su Giuridica.net s.r.l. Gelsomina Festa Via Santa Teresa 47 37135 Verona redazione Giulia Tonolli, Emanuele indirizzo internet Secco www.giuridica.net Sempre aggiornato, condividi il tuo pensiero www.iltuoforo.net realizzazione grafica Emanuele Secco
Sommario Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse. Indice analitico xi Editoriale 1 separazione – assegno di mantenimento dott. Giacomelli Tribunale di Belluno, sentenza n. 335/2019, 11/07/2019 7 dott.ri Paulatti, Abiuso Tribunale di Rovigo, sentenza n. 651/2018, 03/01/2018 11 separazione – questioni patrimoniali dott. Velo Tribunale di Belluno, sentenza n. 556/2018, 06/11/2018 21 dott. Loschi Tribunale di Treviso, sentenza n. 2179/2018, 06/11/2018 39 dott. Picardi Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1719/2018, 04/07/2018 44 dott. Velo Tribunale di Belluno, sentenza n. 360/2018, 06/08/2018 49 Il sommario è in formato ridotto per migliorare la navigazione all’interno dell’abstract. Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 V
Indice Analitico per argomento Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse. assegno di mantenimento 7, 11 donazione 21 durata del matrimonio 49 opposizione a decreto ingiuntivo 39, 44 patto tra coniugi 44, revocazione 21 ricognizione di debito 44 rimborso 49 tenore di vita 11 L’indice è in formato ridotto per migliorare la navigazione all’interno dell’abstract. Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 VII
editoriale Presentazione L’ aiaf sez. veneto, proseguendo nell’impegno quasi trentennale di offri- re ai Colleghi associati strumenti di formazione e consultazione adegua- ti alle esigenze di Avvocati che si occupano del diritto di famiglia, ha concluso con giuridica.net un accordo per massimare significative decisioni dei sette Tribunali e della Corte d’Appello del Veneto, il cui testo anonimizzato è stato fornito dalla partner. Sono stati individuati otto concreti aspetti delle tematiche civili e penali che attraversano il diritto familiare e ora le massime di un anno di giurisprudenza veneta sono state raccolte nella presente rassegna. Un vivo ringraziamento va rivolto ai Colleghi che si sono fatti carico di estrarre le massime e confidiamo che i nostri iscritti e tutti coloro che vorranno utiliz- zare questo strumento di particolare utilità per l’esercizio della loro professione, vogliano apprezzare l’impegno dell’AIAF di stimolare sempre più i Colleghi a divenire non solo “specializzati”, ma sempre più aderenti all’esigenza di garan- tire alle persone che loro si rivolgono un’assistenza “speciale”. Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Belluno, 20 aprile 2020 Presidente Aiaf Veneto Sabrina De Santi Il Presidente d’Onore Alessandro Sartori Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 1
Alla vedova e all’orfano Che ogni giorno tornano a interrogare La nostra professione
Separazione assegno di mantenimento
assegno di mantenimento Tribunale di Belluno Sentenza n. 335/2019 dell’11/07/2019 dott. Giacomelli Niente assegno di mantenimento se la moglie ha ereditato ingenti beni e risiede nella casa familiare assegno di mantenimento (artt. 151, 156 c.c.) In sede di separazione è necessario valutare la complessiva situazione economica e patrimoniale del richie- dente l’assegno di mantenimento, ragion per cui l’esclusiva attività domestica in costanza di matrimonio e lo stato di disoccupazione non comportano alcun automatismo in termini di contributo al manteni- mento a carico dell’altro coniuge. Infatti, l’aver ricevuto iure successionis importanti beni patrimoniali e il godimento della casa familiare, confrontati anche con il reddito da lavoro dipendente del marito, possono condurre al rigetto della richiesta di assegno di mantenimento della moglie. [Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto congruo non disporre alcun assegno a carico del marito in favore della moglie, la quale, pur avendo dedotto di aver sempre svolto l’attività di casalinga e di essere disoccupata, non aveva negato di poter disporre di un’ingente eredità. A ciò si aggiungeva il diritto al godimento della casa familiare, la cui rata del mutuo veniva corrisposta dal marito, che guadagnava circa 1.600 euro mensili.] Massima a cura dell’avv. Valentina Mazzucco (di seguito, il testo integrale del provvedimento) Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 7
assegno di mantenimento REPUBBLICA ITALIANA ha già pronunciato, mediante pronuncia non defi- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nitiva, la separazione delle parti, statuendo altresì TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO sull’affidamento del minore A. alla responsabilità di entrambi i genitori e sulla misura del contributo Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso- da parte del padre, al mantenimento dei figli A. e ne dei seguenti magistrati: A., disponendo quindi la rimessione della causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori doman- dott. Umberto Giacomelli – Presidente de introdotte da parte ricorrente. dott.ssa Chiara Sandini – Giudice All’udienza del 06.06.2018 le parti concordemente dott. Fabio Santoro – Giudice Relatore rinunciavano all’audizione dei testi citati, previa ac- quisizione degli atti del procedimento penale ha pronunciato la seguente R.G.N.R. 1489/10 (in particolare verbali di S. e re- lativi verbali delle udienze dibattimentali riguar- SENTENZA danti l’audizione dei testi ammessi). All’udienza del 28.11.2018 le parti precisavano le conclusioni, ed il nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2012 giudice istruttore, previa concessione dei termini ex promossa da: art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, ri- servandosi di riferire al Collegio. M. B., con il patrocinio dell’avv. A. B., elettivamen- Seguivano poi le conclusioni del Pubblico Mini- te domiciliata presso il difensore stero, pervenute in data 03.12.2018. Dalla docu- mentazione prodotta risulta che M. B. e F. P. han- -ricorrente- no contratto matrimonio concordatario in data 31.03.1990, in Vittorio Veneto (TV), e che, dall’u- contro nione coniugale, sono nati E. (in data X), A. (in data X) e A. (in data X). Deve darsi atto, prelimi- F. P., con il patrocinio dell’avv. M. O., elettivamen- narmente, che sullo status e su alcune domande te domiciliato presso il difensore accessorie è già intervenuta sentenza non definitiva pronunciata da questo Tribunale in data 05.04.2018. -resistente- Ciò fermo, in merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, deve rilevarsi che nel Con l’intervento del PM -sede caso di specie, le allegazioni dell’attrice sono state confermate dagli accertamenti e dalle statuizioni OGGETTO: separazione coniugale giudiziale resi nell’ambito del procedimento penale che ha visto imputato il resistente per il reato di maltrat- CONCLUSIONI tamenti (art. 572 c.p.) perpetrati a danno della ri- corrente: il giudizio n. R.G.N.R. 1489/10 si è con- Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza cluso con sentenza di condanna (quanto al reato p. di precisazione delle conclusioni. e. p. dall’art. 572 c.p. per i fatti commessi dal 2006 Il pm ha concluso in data 03.12.2018. Concisa espo- fino all’instaurazione del presente giudizio di sepa- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- razione - cfr. doc. 114 del fascicolo di parte ricor- sione La presente decisione conclude in via definiti- rente); deve rilevarsi pertanto che, stando ai docu- va il giudizio promosso da M. B. al fine di ottenere menti dimessi dalle parti, la sentenza emessa in la pronuncia di separazione da F. P., avendo la cop- relazione al reato di cui all’art. 572 c.p. non risulta pia contratto matrimonio in Vittorio Veneto in da- allo stato irrevocabile, dovendosi al riguardo osser- ta 31.03.1990 (atto trascritto nei Registri degli Atti vare che la sentenza penale di condanna, ai sensi di Matrimonio del comune di Vittorio Veneto al n. dell’art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel 17 Parte II, serie A anno 1990). Con sentenza n. processo civile o amministrativo, “nei confronti 165/2018 depositata il 05.04.2018, questo Tribunale dell’imputato, della parte civile e del responsabile 8 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel sussistenza dei presupposti dell’addebito, deve tene- processo penale”, quando “si controverte intorno a re in considerazione tutte le circostanze che hanno un diritto o a un interesse legittimo il cui ricono- condotto alla crisi familiare, di talché non solo si scimento dipende dall’accertamento degli stessi rivelano insufficienti episodiche violazioni di singo- fatti materiali che furono oggetto del giudizio pe- li doveri coniugali, ma, anche in caso di trasgressio- nale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti ri- ni reiterate, occorrerà in ogni caso accertare in qua- levanti ai fini della decisione penale e purché la le contesto le stesse siano maturate, valutandosi le legge civile non ponga limitazioni alla prova della intese e i compromessi progressivamente raggiunti posizione soggettiva controversa”, Al di fuori di ta- dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il lo- le ipotesi, il Giudice civile può comunque trarre ro sistema di valori e i comportamenti reciproci; a elementi di giudizio dalle sentenze penali non irre- una siffatta valutazione comparativa la giurispru- vocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi denza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto di prova esperite c alle affermazioni di fatti conte- i comportamenti violativi dei doveri coniugali così nute nei predetti provvedimenti. gravi da comportare in re ipsa non soltanto la sus- Nel caso in esame, emergono comportamenti tali, sistenza del nesso di causalità, ma anche una pre- a carico del resistente, come confermati dai docu- sunzione non superabile di intollerabilità, quali menti dimessi agli atti, dai verbali di pronto soc- percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o corso e dalle dichiarazioni in sede di informazioni dei familiari (circostanze tutte ricorrenti nel caso al sommarie (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese da vaglio del collegio, come è emerso in sede penale e R. P. P. (all.42), ex collega della signora B., la quale, come è stato confermato in sede istruttoria nel pre- fra l’altro, ha riferito che “(...) M. iniziava a raccon- sente procedimento), che violano diritti fonda- tarmi gli eventi di casa sia del passato sia gli eventi mentali della persona dotati di copertura costitu- quotidiani che subiva da parte del marito (...). La zionale (cosi Cass. civ. nn. 1510/2004; 7321/2005; sera mi ha chiamata disperata dicendomi di andare 5379/2006; 8548/2011). A giudizio del Tribunale a prenderla in pronto soccorso, una volta lì le chie- deve essere pertanto accolta la domanda di addebi- devo cosa fosse successo e lei mi rispondeva che il to a carico di F. P., in presenza di condotte specifi- marito una volta in macchina (...) le aveva dato un che e reiterate di cui possa essere apprezzata la rile- pugno (...) il marito non perdeva occasione di chia- vanza causale rispetto alla crisi coniugale nei marla con ogni parolaccia del tipo -merda, troia, termini sopraindicati e in difetto di prova contraria puttana, massaia fallita, A. non è mio figlio (...) an- circa la insussistenza delle stesse. che con i bambini usa queste parolacce per esempio Deve, infine, statuirsi circa la richiesta formulata la più grande la chiama -troia- o A. lo chiama dalla ricorrente di porsi, a carico del resistente, un -mongolo”), da far ritenere sussistenti i presupposti assegno a titolo di contributo al proprio manteni- per addebitare la separazione allo stesso, intenden- mento, avendo dedotto la stessa di aver sempre do il Collegio aderire al consolidato indirizzo inter- svolto l’attività di casalinga e non risultando perce- pretativo per cui, in tema di separazione personale, pire alcun reddito: in proposito, deve osservarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla entrambe le parti hanno ricevuto iure successionis sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a importanti beni patrimoniali (circostanza non in carico dei coniugi, essendo, invece, necessario ac- contestazione fra le parti medesime; in particolare certare se tale violazione, lungi dall’essere interve- la sig.ra B. avrebbe ricevuto beni mobili per. nuta quando era già maturata (e in conseguenza di) 75.000,00 ed ulteriori 200.000,00 a titolo risarci- una situazione di intollerabilità della convivenza, torio); ciò premesso, ad avviso del Collegio, a fron- abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel deter- te altresì del godimento della Casa familiare da par- minarsi della crisi del rapporto coniugale (più di te della ricorrente (la cui rata di mutuo è versata recente, Cass, civ., Sez. I, 21/09/2012, n. 16089; anche dal resistente) cd alla luce del reddito da la- Cass, civ., sez. I, 17/12/2010, n. 25560; Cass. civ., sez. voro dipendente netto percepito dal resistente (pari I, 15/07/2010, n. 16614); secondo altrettanto pacifica a circa 1600,00 mensili, come risulta dalla docu- opinione, il giudice, ai fini della valutazione della mentazione dimessa dallo stesso resistente sia pure Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 9
assegno di mantenimento alcuni anni fa, non risultando allo stato il tratta- 3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento mento reddituale dello stesso), appare congruo non da corrispondere in proprio favore formulata dalla disporre alcun assegno a carico del P. a titolo di ti- ricorrente in quanto infondata; tolo di contributo al mantenimento della B., do- 4) pone le spese di ctu. già liquidate con separato vendosi peraltro osservare che quest’ultima ha ri- decreto, in via definitiva a carico delle parti pro chiesto, in primo luogo ed inammissibilmente (in quota nella misura di A ciascuna, in via solidale, mancanza di accordo fra le parti ), la corresponsio- dando atto che la ricorrente è ammessa al beneficio ne di un assegno una tantum pari ad 50.000,00; del patrocinio a spese dello Stato, di talché la quo- d’altra parte, nessuna richiesta istruttoria è stata ta di spettanza della stessa deve essere posta a cari- formulata dalla ricorrente onde dimostrare quale co dello Stato ai sensi dell’art. 131 co. 3 lett. c) del fosse il tenore di vita goduto in costanza di matri- DPR. 115/2002; monio, di talché, in mancanza di allegazioni di par- 5) compensa integralmente le spese di lite. te, la relativa richiesta deve ritenersi assorbita dalle osservazioni che precedono. Così deciso in Belluno nella Camera di Consiglio In aggiunta a ciò, deve peraltro osservarsi che le sta- del 05.06.2019. tuizioni presidenziali in punto contributo paterno al mantenimento dei figli (ed al mancato riconosci- Il Presidente mento di un contributo in favore della ricorrente) dott. Umberto Giacomelli andrebbero in ogni caso confermate, non essendo neppure state allegate e provate dalle parti circo- Il Giudice estensore stanze e fatti nuovi suscettibili di una nuova valuta- dott. Fabio Santoro zione da parte del Tribunale. Le spese di lite, considerate la natura c l’esito della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, devono porsi in definitiva a carico delle parti pro quota nella misura di 16 ciascuna, in via solidale, dovendosi tuttavia dare atto che la ricor- rente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di talché la quota di spettanza della stessa deve essere posta a carico dello Stato ai sensi dell’art. 131 co. 3 lctt. c) del DPR 115/2002. P.Q.M. Il tribunale, in composizione collegiale, definitiva- mente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede: 1) dà atto di aver già dichiarato, con sentenza non definitiva n. 165 del 05.04.2018, la separazione tra i coniugi M. B. e F. P., i quali hanno contratto matri- monio in Vittorio Veneto in data 31.03.1990 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune di Vittorio Veneto al n. 17 Parte II, serie A anno 1990), statuendo altresì sull’affidamento del minore A. e sul contributo che il padre dovrà versa- re per il mantenimento dei figli A. c A.; 2) addebita la separazione al resistente; 10 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento Tribunale di Rovigo Sentenza n. 651/2018 del 03/10/2018 dott.ri Paulatti, Abiuso Separazione dei coniugi: nel determinare l’assegno di mantenimento a favore del coniuge debole va considerato il tenore di vita goduto durante il matrimonio assegno di mantenimento – tenore di vita (art. 156 c.c.) Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accoglimento della domanda di assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge più debole, va raffrontato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio con quello di cui la parte meno agiata godrebbe dopo la separazione, e ciò me- diante, tra l’altro, dati di fatto emersi nel corso del giudizio, tra cui un tenore di vita matrimoniale sereno e dotato di comfort, lo squilibrio nei redditi tra i due coniugi, l’eventuale patrimonio immobiliare. [Nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il pagamento di un assegno di mantenimen- to a favore della moglie determinato nella misura di euro 170,00, tenuto conto della disparità reddituale dei coniugi (1.900,00 euro mensili il marito – 720,00 euro mensili la moglie), della titolarità di un patri- monio immobiliare (casa coniugale e un appartamento) del solo marito e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (parrucchiera, estetista, vestiti di marca per i figli).] Massima a cura dell’avv. Enrica Zenato (di seguito, il testo integrale del provvedimento) 11 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento REPUBBLICA ITALIANA della moglie, e domandando la collocazione dei fi- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO gli presso di sé, oppure, in maniera paritaria tra i IL TRIBUNALE DI ROVIGO coniugi, con mantenimento ordinario a carico di SEZIONE CIVILE ciascuno dei coniugi in base ai tempi di perma- nenza dei figli. Riunito in Camera di Consiglio e composto dai se- Sono stati emessi i provvedimenti provvisori presi- guenti magistrati: denziali, per l’adozione dei quali è stata espletata CTU psicologica sul nucleo familiare. dott.ssa Alessandra Paulatti – Presidente Nella comparsa di costituzione in giudizio ex art. dott.ssa Barbara Vicario – Giudice 709, 3 co. c.p.c., parte convenuta T. D. rinunciava dott.ssa Federica Abiuso – Giudice Relatore alla domanda di collocamento dei figli presso di sé e alla domanda di assegnazione a sé della Casa fa- ha pronunciato la seguente miliare, aderendo alle indicazioni della CTU e ai provvedimenti presidenziali medesimi. SENTENZA Istruita la causa mediante concessione delle me- morie ex art. 183, 6 co c.p.c., escussione dei testi, Nella causa civile iscritta al n. 236/2015 R.G. pro- all’udienza del 5.06.2018, davanti al nuovo Giudi- mossa cante assegnatario della causa, la medesima è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rasse- R. S.. con il patrocinio dell’avv. P. F.; gnate dalle parti, con concessione dei termini ex PARTE RICORRENTE art. 190 c.p.c. Premesso questo, si osserva quanto segue. contro Per quanto riguarda la domanda sullo status, ricor- rono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare D. T., con il patrocinio dell’avv. M. C.; la separazione personale dei coniugi: l’esame degli PARTE RESISTENTE atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una situazione di contrasto e di conflittualità tra gli Con l’intervento del P.M. stessi, tale da rendere impensabile qualsiasi ripresa della convivenza tra i due, peraltro interrotta da OGGETTO: separazione personale dei coniugi tempo; la domanda principale di separazione per- sonale deve pertanto essere accolta. In data 5.06.2018 la causa veniva posta in decisione. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, prelimi- narmente si osserva come nel caso di specie debba Motivi della decisione discutersi solo dell’affidamento del figlio ancora minorenne G., dato il raggiungimento della mag- Con ricorso depositato in data 28.01.2015 R. S. ha giore età da parte del figlio N., attestazione com- chiesto la separazione personale dal marito T. D., piuta anche dalle parti all’udienza di precisazione chiedendo l’affidamento condiviso dei figli N. (X, delle conclusioni. allora minorenne) e G., la corresponsione di un as- Circa, quindi, l’affidamento del figlio G., può con- segno per il contributo al mantenimento dei figli, fermarsi il regime di affidamento condiviso ad en- l’assegnazione della Casa coniugale e la correspon- trambi i genitori in quanto più adeguato e più con- sione di un assegno a titolo di concorso al proprio forme ai prevalenti interessi del figlio, non essendo mantenimento, stante l’allegata disparità dei reddi- emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere ti tra i coniugi. detto regime di affidamento contrastante con l’in- Si è costituito in giudizio D. T., dichiarando di teresse del ragazzo a mantenere un rapporto eguale aderire alla domanda relativa allo status, chieden- e costante con entrambi i genitori. do però il rigetto della domanda di assegnazione Per quanto riguarda il collocamento del figlio G., della Casa familiare e di assegno di mantenimento si conferma il collocamento prevalente del ragazzo 12 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento presso la madre, non essendovi ragioni per modifi- in presenza di figli economicamente autosufficien- care il regime ormai stabilizzatosi e dettato dal ti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussi- Presidente con l’adozione dei provvedimenti prov- ste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. visori, soluzione peraltro accolta anche da parte Civ. 3015/2018). Vista la presenza del figlio minore convenuta. G. e del figlio maggiorenne non economicamente Per quanto riguarda la frequentazione del padre autosufficiente, entrambi conviventi con la madre, con il figlio minore, si accoglie la domanda di parte si ritiene di confermare l’assegnazione della Casa ricorrente, a cui peraltro ha aderito anche parte familiare alla madre, statuizione peraltro a cui ha convenuta. aderito anche il padre nelle proprie conclusioni Nella sostanza, il padre D. T. potrà vedere e tenere contenute nella comparsa di costituzione dopo la con sé il figlio G. T. quando vorrà, previo accordo fase presidenziale. con la madre, e in ogni caso: durante il periodo Passando ad esaminare le questioni economiche, va scolastico: tre fine settimana dal venerdì all’uscita evidenziato quanto segue. di scuola fino al rientro il lunedì a scuola; nella set- Per quanto riguarda, la situazione patrimoniale dei timana in cui non è previsto il week end con il pa- coniugi è emerso che il marito è odontotecnico in dre, il figlio starà presso di lui il mercoledì dalla proprio in L., quale socio al 50% di una SNC in uscita di scuola sino al rientro a scuola il sabato ambito di protesi dentarie, oltre che collaboratore mattina; durante il periodo estivo: come nel perio- “alla poltrona” presso uno studio dentistico a R. do scolastico; due settimane anche non consecutive Ha dichiarato in sede presidenziale (anno 2015) di da comunicare alla sig. ra R. S. entro il giorno 30 percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.200- maggio di ogni anno; durante le festività natalizie 1.300 mensili, ma nell’attualità, dalle dichiarazioni sette giorni e durante le festività pasquali tre giorni. dei redditi più recenti depositate in atti, è emerso Per quanto riguarda il figlio N., data la maggiore reddito complessivo lordo emergente dalla dichia- età, potrà autonomamente gestire il proprio rap- razione dei redditi del 2016 (anno 2015) di euro porto e le visite con il padre. 27.792, quindi di circa 21.448,00 euro netti, e dalla Per ciò che concerne l’assegnazione della Casa fa- dichiarazione del 2017 (anno 2016) di euro miliare, si osserva quanto segue. 29.983,00. quindi circa 23.668,00 euro netti, atte- Come noto, in ambito di giudizio di separazione standosi, quindi, il reddito netto mensile del T. cir- personale, l’assegnazione della Casa familiare pre- ca sui 1.800-1.900,00 euro mensili. scinde dalla titolarità della medesima, potendo Il patrimonio immobiliare del marito è costituito l’immobile essere di proprietà di uno dei coniugi, dalla ex casa coniugale in R., appartamento, di cui ed essere poi, in sede di provvedimenti definitivi, è esclusivo proprietario, oltre che un’altra abitazio- assegnato all’altro coniuge non proprietario. Di fat- ne indipendente in L. sorta contestazione, da parte ti, anche recentemente, la Suprema Corte (in am- della moglie, circa la corrispondenza dei redditi di- bito di procedimento di divorzio, ma applicabile chiarati dal marito alla realtà dei fatti, data la com- anche ai procedimenti di separazione) ha statuito binazione tra lavoro autonomo per una SNC come che: “il provvedimento di assegnazione della Casa odontotecnico, e la collaborazione settimanale per coniugale in sede di divorzio, come desumibile un altro studio dentistico privato. dall’art. 6. comma 6. della legge n. 898 del 1970 - La circostanza del doppio lavoro del marito può dirsi analogamente a quanto previsto, in materia di se- ragionevolmente acclarata, posto che è stata confer- parazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., in- mata dal marito medesimo e anche dai testi escussi trodotto dalla legge n. 54 del 2006. ed ora 337 sexies nel corso del giudizio. Il teste G. ha infatti conferma- c.c., introdotto dall’art. 55 del d lgs. n. 154 del 2013 to che il T. collabori nel suo studio dentistico per una -, è subordinato alla presenza di figli, minori o giornata, di martedì, oltre al pomeriggio del mercole- maggiorenni non economicamente autosufficienti, dì e il teste T. ha specificato come il T. lavori invece conviventi con i genitori: tale “ratio protettiva, che nel laboratorio, di cui anche il teste medesimo è so- tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito cio, per tre giorni e mezzo a settimana, quelli in cui domestico in cui sono cresciuti, non è configuratile non si reca presso lo studio dentistico a R. Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 13
assegno di mantenimento La moglie è impiegata presso il C. dell’ospedale di può dirsi provata, trattandosi di fatto affermato in R., con contratto part-time, percependo un reddito causa dalle testi suddette, le quali ne avevano avuto lordo per l’anno 2016 (modello 2017) pari ad euro contezza solo per mezzo della comunicazione che la 10.800. In sede di udienza presidenziale ha afferma- S. aveva fatto loro della circostanza medesima. to di percepire un reddito mensile di euro 720,00, Per quanto riguarda gli ulteriori indici relativi al sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni dei godimento in costanza di matrimonio di un tenore redditi della signora. di vita c.d. medio-alto e benestante, c emerso quan- La moglie non ha patrimonio immobiliare, non es- to segue. sendo proprietaria di abitazioni o terreni. Le testi G. e S. hanno riferito che in costanza di La moglie formula richiesta di mantenimento per matrimonio la S. era solita recarsi dal parrucchiere sé, allegando la disparità dei redditi sussistente tra i almeno una volta alla settimana, dall’estetista per le coniugi e il migliore tenore di vita goduto dalla me- lampade ogni 15 giorni, che la signora era solita desima in costanza di matrimonio. A tale proposi- chiamare una collaboratrice domestica, anche sal- to, tuttavia, l’allegazione attorea circa la dazione tuariamente, per le pulizie domestiche, che i coniu- mensile di euro 3.500,00 dal marito alla moglie, in gi chiamavano un giardiniere come aiuto nella cura contanti, per provvedere alle esigenze della fami- del giardino quando l’altezza delle piante lo rende- glia, non può dirsi provata, considerando che le va necessario. testi S. e G. (sorella e madre della S.) hanno affer- Inoltre, nonostante non possa dirsi provata la circo- mato che la circostanza era stata loro solo riportata stanza della dazione dei 3.500,00 euro mensili in dalla ricorrente. contanti dal marito alla moglie, tuttavia le testi A tale riguardo, occorre richiamare quanto di re- hanno confermato come la moglie si dedicasse con cente affermato dalla Suprema Corte in tema di scrupolo alla cura, anche “estetica” dei figli, anche testimonianza de relato e di rilevanza probatoria e soprattutto acquistando loro di abiti marca, es- delle deposizioni di quei soggetti che abbiano solo sendo sottinteso e ben comprensibile come con una conoscenza indiretta di un fatto controverso. questa locuzione si faccia riferimento ad abiti di Difatti, nel richiamare il principio di diritto prece- qualità e di noti brand e che comportino un di- dentemente affermato (Cass. Sez. 1, Sent n. 8358 del spendio economico riservato soprattutto a famiglie 2007, c succ. confi.), la Suprema Corte ha precisato medio-borghesi e con una carta sicurezza e serenità che, per valutare l’attendibilità dei contenuti della patrimoniale, seppur non si stia parlando del con- deposizione di un teste de relato “occorre distingue- cetto vero e proprio di “ricchezza”. Inoltre, per re i testimoni de relato actoris e quelli de relato in quanto riguarda la capacità di reddito della ricor- genere: i primi depongono su fatti e circostanze di rente e le attività svolte in costanza di matrimonio, cui sono stati informali dal soggetto medesimo che si rileva come non sia contestato da parte ricorrente ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro il fatto che la medesima abbia sempre lavorato in assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente costanza di matrimonio, come estetista, come ad- sul fatto della dichiarazione di una parte del giudi- detta in una libreria per ragazzi, come referente di zio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che un’associazione culturale (docc. 9-11 terza memoria costituisce il fondamento storico della pretesa; gli convenuto). Tali circostanze, tuttavia, pur confer- altri testi, quelli de relato in genere, depongono in- mando la capacità reddituale della signora S., non vece su circostanze che hanno appreso da persone confutano allo stato la circostanza che la coppia estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiara- conducesse una vita matrimoniale dotata di zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni comfort. Inoltre, le allegazioni di parte resistente si presenta attenuata perché indiretta, ma. cionono- circa i lavori svolti dalla moglie in costanza di ma- stante, può assumere rilievo ai /ini del convinci- trimonio, non provano affatto che ella godesse in mento del giudice, nel concorso di altri elementi costanza del medesimo di un reddito mensile più oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibi- alto di quelle di cui gode nell’attualità. Inoltre, co- lità” (Cass. Civ. 3137/2016). Premesso ciò, si rileva me noto, i provvedimenti in tema di contributo come la circostanza addotta dalla ricorrente non economico nei giudizi di separazione e divorzio 14 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento vanno adottati rebus sic stantibus, dovendosi far Difatti, nell’ottica di riequilibrio delle condizioni riferimento al lavoro svolto dalla ricorrente nell’at- economiche dei coniugi in seguito alla sospensio- tualità e dovendo, il giudice, raffrontare nel com- ne del vincolo coniugale che deriva dalla separa- plesso quello che era il tenore di vita goduto in co- zione, compito demandato al giudice di merito a stanza di matrimonio e quello di cui la parte meno favore del coniuge economicamente più debole, si agiata godrebbe dopo la separazione. può considerare equo un assegno di mantenimen- È quindi evidente come le pretese avanzate da parte to a carico del marito e favore della moglie pari ad ricorrente, seppur non siano degne di pregio dal euro 170,00 mensili, considerando anche l’asse- punto di vista quantitativo (è infatti richiesto un gnazione della Casa coniugale alla S., che non le assegno di mantenimento di euro 500,00) tuttavia comporterà la necessità di corrispondere un cano- sono congruenti e conformi nell’an ai dati di fatto ne di locazione. emersi nel corso del giudizio. Peraltro, dalle argomentazioni sollevate da parte I dati di cui sopra sono rappresentati da: un tenore convenuta negli atti conclusionali, si rileva come la di vita matrimoniale per così dire “sereno” e dotato parte medesima non abbia affatto fornito la prova di comfort (i quali, tutti sommati, potrebbero an- che la S. si sia in modo negligente non attivata per che definire un tenore di vita mediobenestante) che la trasformazione del contratto di lavoro da part- la S. non potrebbe permettersi con le sue entrati time a tempo pieno, competendo al T. tale tipo di attuali; uno squilibrio nei redditi tra i due coniugi, prova, e non avendo neppure fornito la prova che quello del marito essendo quasi tre volte più ca- l’eventuale trasformazione del contratto di lavoro piente di quello della moglie, solo sulla base di della S. ad un tempo pieno le consentirebbe co- quanto dichiarato in giudizio dal marito, lavorato- munque di godere del medesimo tenore di vita go- re autonomo e socio di SNC, non colpito dalia c. d duto in costanza di matrimonio. “ritenuta alla Fonte” delle imposte, come per i lavo- Peraltro, tutti i dati emersi nel corso del giudizio, ratori dipendenti; il patrimonio immobiliare del hanno condotto alla determinazione dell’assegno marito che comunque, una volta venuta meno la nella misura contenuta sopra indicata. convivenza dei figli con la madre e la non autosuf- Con riguardo al contributo al mantenimento dei ficienza economica dei medesimi, il T. potrà mette- figli occorre premettere come l’assegno perequativo re a reddito, a differenza della S., priva di qualsiasi mensile per il mantenimento dei figli posto a carico bene immobile. del genitore non collocatario, deve essere determi- La posizione del marito è indubbiamente di mag- nato in base al tenore di vita goduto durante il ma- giore consistenza e stabilità. Come noto, la Suprema trimonio, ai tempi di permanenza presso ciascun Corte ha affermato plurime volte che la separazione genitore, alle risorse economiche di entrambi i ge- personale, a differenza dello scioglimento o cessa- nitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura zione degli effetti civili del matrimonio, presuppone assunti da ciascun genitore. la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “red- Inoltre, occorre sottolineare come, nonostante il diti adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 raggiungimento della maggior età da parte del fi- c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniu- glio N., non sia in atti contestato il mancato rag- ge, in assenza della condizione ostativa dell’addebi- giungimento da parte del medesimo dell’autosuffi- to, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita cienza economica e il fatto che, allo stato, anche il goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora figlio maggiorenne conviva con la madre. attuale il dovere di assistenza materiale, che non Si considera quindi equa la misura dell’assegno di presenta alcuna incompatibilità con tale situazione mantenimento stabilita in fase presidenziale, ovve- temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione ro di curo 350,00 per ciascun figlio, data l’età dei degli obblighi di natura personale di fedeltà, convi- figli, le loro esigenze di vita attuali e nell’immediato venza e collaborazione, e che ha una consistenza futuro. ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presup- Deve essere altresì confermata la distribuzione tra i posto dell’assegno di divorzio” (Cass. 28938/17, con- coniugi del concorso nel pagamento delle spese fi: Cass. 12196/17, Tribunale di Bologna, 01.02.18). straordinarie, che dovranno essere ripartite in pari Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 15
assegno di mantenimento quota, per il 50% ciascuno. Va precisato a tal fine scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di far- che sono da ritenere spese incluse nel manteni- maci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spe- mento ordinario quelle per il vitto, abbigliamento, se per interventi chirurgici indifferibili sia presso contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse strutture pubbliche che private, spese ortodonti- scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materia- che, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN le scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da in difetto di accordo sulla terapia con specialista banco (comprensivi anche di antibiotici, antipire- privato, spese di bollo e di assicurazione per il mez- tici e comunque medicinali necessari alla cura di zo di trasporto. Anche con riguardo alle spese stra- patologie ordinarie e/o stagionali), spese di tra- ordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una sporto urbano (tessera autobus e metro), carbu- richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un rante, ricarica cellulare, uscite didattiche organiz- motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza zate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un ter- doposcuola e baby sitter se già presenti nell’orga- mine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inte- nizzazione familiare prima della separazione; trat- so come consenso alla richiesta. tamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc...). Tra Per quanto riguarda le spese di lite del presente giu- le spese straordinarie in senso proprio, vanno poi dizio, vista la sostanziale reciproca soccombenza distinte le spese che devono considerarsi obbliga- sulle domande reciproche, le stesse possono essere torie, perché di fatto conseguenziali a scelte già compensate tra le parti, le quali provvederanno a concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acqui- sostenere per il 50% ciascuna il compenso del CTU sto farmaci non da banco e prescritti dal medico svolto in fase presidenziale. scelto di comune accordo) oppure connesse a deci- sioni talmente urgenti da non consentire la previa P.Q.M. concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono spese straor- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dinarie subordinate al consenso di entrambi i geni- altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: tori, tra quelle i istruzione, le iscrizioni a rette di -DICHIARA la separazione personale tra S. R. e T. scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese D., uniti in matrimonio a, con atto trascritto nei alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche registri di Stato Civile del detto Comune, con ordi- e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organiz- ne al competente Ufficiale di Stato Civile di prov- zati dalla scuola, prescuola, doposcuola se l’esigen- vedere alle annotazioni di legge; za nasce con la separazione e deve coprire l’orario -AFFIDA il figlio G. T. ad entrambi i coniugi, con di lavoro del genitore che li utilizza; tra quelle di prevalente collocazione presso la madre, nell’ex ca- natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o at- sa coniugale, con facoltà per il padre di vederlo e tività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di tenerlo con sé secondo quanto previsto in parte informatica, centri estivi, viaggi di situazione, va- motiva; canze trascorse autonomamente senza i genitori, -ASSEGNA la casa familiare sita in R., N. C. n. spese di acquisto e manutenzione straordinaria di alla madre, che vi risiederà con i figli; mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, -PONE a carico di T. D. un assegno di manteni- moto); tra le spese sportive: attività sportiva com- mento di euro 170,00 in favore della moglie ed un prensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario assegno per il mantenimento dei figli di euro per lo svolgimento dell’eventuale attività agonisti- 700,00 (350 per ciascun figlio), somme rivalutabili ca; tra quelle medico sanitarie: spese per interventi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche pub- corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese; bliche o private convenzionate, esami diagnostici, -DISPONE che i genitori concorrano in pari quota analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psico- al pagamento delle spese straordinarie secondo le terapia e logopedia. modalità esposte in parte motiva; Sono invece straordinarie “obbligatorie”, per le -COMPENSA le spese di lite tra le parti; quali non è richiesta la previa concertazione: libri -PONE a carico di ciascuna parte le spese di CTU, 16 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento liquidate come in atti, nella misura del 50% ciascuna; Così deciso in Rovigo, Camera di Consiglio del 26.09.2018 Il Presidente dott.ssa Alessandra Paulatti Il Giudice relatore dott.ssa Federica Abiuso Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 17
Separazione questioni patrimoniali
questioni patrimoniali Tribunale di Belluno Sentenza n. 556/2018 del 06/11/2018 dott. Velo Donazione indiretta della casa-vacanza acquistata in costanza di matrimonio con denaro del marito donazione (artt. 147, 769, 781, 809, 1470 c.c.) Il contratto denominato “compravendita”, concluso dal marito, anche quale procuratore generale della moglie, di un immobile di pregio destinato alle vacanze della famiglia, va riqualificato in donazione indi- retta nell’ipotesi in cui ricorrano elementi inequivocabili in tal senso. In particolare, il prezzo pagato con entrate esclusive del marito, l’assenza di risorse patrimoniali anche solo lontanamente adeguate a un simi- le acquisto da parte della moglie, la sproporzione delle capacità patrimoniali e reddituali dei due coniugi, le positive caratteristiche del rapporto coniugale all’epoca del rogito, sono circostanze ampiamente coe- renti con la volontà del marito di disporre una liberalità a favore della moglie. La grave crisi coniugale e l’accesa conflittualità non giustificano la revoca della donazione compiuta in costanza di matrimonio donazione – revocazione (artt. 143, 150, 151, 801 c.c.) I profili attinenti alla separazione tra i coniugi e quelli attinenti alla revocazione della donazione devono rimanere su piani distinti: non è possibile la meccanica trasposizione dei fatti rilevanti nel procedimento di separazione nell’ambito della causa promossa per la revocazione della donazione, poiché i procedimen- ti hanno finalità e oggetto diversi. Va pertanto rigettata la domanda di revocazione della donazione formulata dal marito nei confronti della moglie accusata di aver abbandonato in modo eclatante il tetto coniugale, di aver intrattenuto una presunta Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 21
questioni patrimoniali relazione extraconiugale, di avergli asseritamente impedito le visite ai figli e di averlo denunciato per fatti penalmente rilevanti, peraltro oggetto di successiva sentenza di assoluzione. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi addotti da parte attrice si inquadrassero nell’ordinario atteggiarsi di una crisi matrimoniale con successiva separazione tra i coniugi particolarmen- te dolorosa, caratterizzata da conflittualità elevata. Tuttavia, essi non integravano l’ingiuria grave, ossia la manifestazione esteriorizzata di un durevole sentimento di disistima nelle qualità morali e di mancato ri- spetto della dignità del donante, in contrasto con il senso di riconoscenza dovuto a colui che compie l’atto di liberalità.] Massime a cura dell’avv. Valentina Mazzucco (di seguito, il testo integrale del provvedimento) TRIBUNALE DI BELLUNO anche domiciliatario nel proprio studio in Belluno, REPUBBLICA ITALIANA Via N. D. S., 2, come da mandato a margine della IN NOME DEL POPOLO ITALIANO comparsa di costituzione del codifensore, depositata il 23.07.14; Il Tribunale, in composizione monocratica, in per- sona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la se- OGGETTO: mandato; guente CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE SENTENZA Il difensore di parte attrice, pertanto, previo inte- Nella causa numero 756/13 RG (alla quale è riunita grale richiamo a quanto dedotto, richiesto ed ecce- la numero 241/14 RG), promossa con atto di cita- pito nei precedenti atti processuali, nonché a ver- zione notificato il 30.04.13 da: bale d’udienza, provvede di seguito a formulare, sia in relazione alla causa n. 756/13 R.G., sia in re- X M., codice fiscale X Rappresentato e difeso lazione alla causa n. 214/14 R.G., le seguenti con- dall’Avv. M. P. di Belluno e con domicilio eletto clusioni: presso il suo studio in Belluno, X, 78, come da NEL MERITO: mandato a margine dell’atto di citazione; 1) in via principale: condannare l’avv. A. P. a pagare al d. X la somma di Euro 160.772, 91, pari alla metà CONTRO di tutte le somme dallo stesso versate fino al 31 mar- zo 2013 per l’acquisto degli immobili, per spese no- P. A., codice fiscale X Rappresentata e difesa dagli tarili del contratto di compravendita, per spese no- Avvocati V. N. G. di Padova, come da mandato in tarili del contratto di mutuo, per il pagamento calce alla memoria 183.6.2 cpc, depositata il 15.01.14, delle rate di preammortamento e di ammortamen- R. N. di Venezia, come da mandato allegato all’atto to del mutuo, per spese di ristrutturazione e per di costituzione di difensore datato 15.10.17 e deposi- spese condominiali, oltre agli interessi legali dalla tato il 16.10.17 in via telematica e F. R., quest’ultimo data di ciascun pagamento fino al soddisfo; 22 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
questioni patrimoniali 2) in via subordinata: dichiarare che l’inserimento istanze avversarie per i motivi già esposti nelle me- dell’avv. A. P. come acquirente della metà degli im- morie predette; sia ammessa quale doc. n. 77 copia mobili oggetto del contratto di compravendita del della sentenza n. 321 Reg. Sent. Corte d’Appello di 22 Marzo 2011, del quale in premessa di citazione, Venezia resa nel proc. penale n. 1219/2014 nei con- ha simulato una donazione diretta, da parte del d. fronti del d. X, depositata il 12.05.2015, come da X alla moglie, di tale quota di sua proprietà e, in istanza depositata in via telematica in data conseguenza, dichiarare nulla tale donazione per 24.06.2015. mancanza dei requisiti di forma richiesti dall’art. 782 C.C. e dall’art. 48 della legge 16 febbraio 1913 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA n. 89; 3) in via ulteriormente subordinata: dichiarare che Richiamati tutti gli atti ed i verbali, allegazioni pro- l’inserimento dell’avv. A. P. come acquirente della duzioni e deduzioni qui da intendersi integralmen- metà degli immobili oggetto del contratto di com- te riportati e trascritti, voglia il Giudice, rigettata pravendita del 22 Marzo 2011 ha simulato una do- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in nazione indiretta, da parte del d. X alla moglie, di quanto infondata in fatto e diritto, così provvedere: tale quota e revocare tale donazione perchè l’avv. P. - In via preliminare di rito In principalità 1) Dichia- si è resa colpevole d’ingiuria grave verso il d. X, in rare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il procedi- quanto: a) la convenuta ha intrecciato una relazio- mento n. 241/2014 e il procedimento n. 356/2013 ne adulterina con il giardiniere sig. P. P.; b) la con- con prevenzione del secondo sul primo e per l’effet- venuta, deponendo quale persona informata sui to dichiarare l’estinzione del procedimento n. fatti davanti ai Carabinieri di Portogruaro, ha attri- 241/2014 R.G. buito al marito d. X, la commissione di fatti mai In subordine avvenuti, che potrebbero costituire reato ai sensi 1) Dichiarare inammissibile ed in ogni caso impro- dell’art. 572 c.p.; c) la convenuta, ha presentato una ponibile la domanda dell’attore relativamente al denuncia-querela ai Carabinieri di Portogruaro at- procedimento. 241/2014 per carenza di interesse e tribuendo al marito d. X la commissione di fatti per abuso del diritto con la condanna dell’attore ai mai avvenuti, che potrebbero costituire reato ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nonché al risarcimento del sensi dell’art. 572 c.p.; d) nonostante la denuncia danno patito dalla convenuta nella misura che ver- e/o esposto e/o querela presentata dalla convenuta rà ritenuta di giustizia; per asseriti maltrattamenti perpetrati dal dott. X 2) Disporre la trasmissione degli atti ai sensi alla figlia minore, l’attore, all’esito del procedimen- dell’art. 88 c.p.c. per mala fede processuale; - Nel to penale n. 12/2523 RGNR, è stato assolto “perché merito Come da comparsa di costituzione e rispo- il fatto non sussiste”; e) nonostante la denuncia e/o sta del 26.09.2013 nel procedimento n. 756/2013 (e esposto e/o querela presentata dalla convenuta per precisata nella memoria n. 183 n.1 del 16.12.2013) e il delitto di falso ex art. 485 c.p., l’attore, all’esito comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2014 del procedimento penale n. 13/850 RGNR, è stato nel procedimento n. 241/2014: 1) Disporsi la can- assolto “perché il fatto non sussiste”; cellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, IN OGNI CASO: spese, competenze e compensi comma 2, c.p.c. delle seguenti frasi: (a) Pag. 13, in di avvocato, oltre rimborso spese generali, C.A. ed fondo, e pag. 14 dell’atto di citazione nel procedi- I.V.A. come per legge, integralmente rifusi; mento 756/2013 e pag. 16 dell’atto di citazione nel IN VIA ISTRUTTORIA: siano accolte le istanze procedimento n. 241/2014: “un affettuosa amicizia istruttorie, a prova diretta e contraria, siccome am- che si sta evolvendo”... come dicevano negli anni missibili e rilevanti, così come formulate dalla dife- ‘60 i divi di Hollywood. (b) Pag. 16 dell’atto di ci- sa di parte attrice nelle memorie ex art. 183 comma tazione nel procedimento n. 756/2013 e pag. 18 atto 6 n. 2 e n. 3 C.P.C., rispettivamente di data citazione nel procedimento 241/2014 E, in ogni ca- 15.01.2013 e di data 4.2.2013 (nella causa n. 756/13 so, rimane una domanda inquietante e, forse, R.G.), nonché di data 19.11.2014 e di data 9.12.2014 drammatica: come poteva l’avv. P., dopo una notte (nella causa n. 214/14 R.G.), con opposizione alle passata senza dormire, parlando con il giardiniere, Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020 23
questioni patrimoniali la mattina seguente occuparsi diligentemente di La sentenza non è stata impugnata dal PM ma solo sua figlia B. ?, con trasmissione degli atti alla Pro- dal signor X; Ordinanza del 14.12.2017 della Corte cura della Repubblica competente per i delitti di d’Appello di Venezia nel procedimento n. 2489/14 ingiuria aggravata e/o diffamazione in atti giudi- RG Venezia, che va a definire i precedenti docu- ziari; 2) Accertato e dichiarato che la Sig. ra A. P. menti allegati con riferimento alla condotta dell’at- nulla deve al Sig. M. X ad alcun titolo, respingersi, tore. per i motivi di cui in premesse, le domande tutte come formulate dall’attore. MOTIVAZIONI 3) Accertato e dichiarato che non sussiste la dona- zione diretta prospettata dall’attore, respingersi la 1) Parte attrice ha ricostruito il fatto e lo svolgimen- relativa domanda di nullità per difetto dei requisiti to del processo come segue. di forma ed in subordine (come da comparsa di “Con atto di citazione notificato il 30.4-6.5.2013, il costituzione e risposta nel 24172014), nella denega- notaio d. X, nelle more del procedimento di sepa- ta ipotesi di dichiarazione di nullità, condannarsi razione coniugale, citava avanti all’intestato Tribu- l’attore al risarcimento del danno nella misura di nale di Belluno la moglie, avv. A. P., esponendo: 1) 269.500,00 (pari alla metà del valore d’acquisto che i coniugi P. avevano acquistato, a mezzo atto di dell’immobile) o nella maggiore o minore somma compravendita di data 22.03.2011, autenticato nelle che il giudice riterrà di g iustizia oltre a spese ed firme dal notaio dott. G. C. di Trieste, rep. 50716, accessori; racc. 23119 (doc. n. 1), i seguenti immobili facenti 4) Accertato e dichiarato che l’acquisto 22/03/2011 parte del complesso residenziale-turistico “R.” sito del complesso immobiliare per cui è causa costitui- in Duino-Aurisina (Trieste), località Marina di Au- sce donazione indiretta del 50% della proprietà in- risina n. 153/L, derivante dal riutilizzo del comples- divisa del bene, respingersi la domanda di revoca- so turistico già “ex Enalc - H.” e precisamente: al- zione ex art. 801 c.c. perché infondata in fatto ed in loggio adibito a soggiorno temporaneo per la diritto. fruizione turistica sito al piano primo e box auto e - In tutti i casi spese e compensi di avvocato, oltre posto auto pertinenti all’abitazione turistica, censi- ad accessori di legge, interamente rifusi con con- ti come segue: - all’ufficio Tavolare di Trieste - Co- danna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. - In via mune censuario di Aurisina, partita tavolare 3503, Istruttoria Richiamate tutte le richieste deduzioni corpo tavolare primo, Ente indipendente costituito ed eccezioni contenute nelle memorie istruttorie dall’alloggio al piano primo, composto da soggior- del 15.01.2014 (ex art. 183 n.1 nel 756/2013 R.G.) del no con angolo cottura, disimpegno, una doccia- 14.02.2014 (ex art. 183 n.3 nel 756/2013 R.G.), del wc, due stanze ed un poggiolo, subalterno “4”e di- 18.11.2014 (nel 241/2014 R.G.) e del 09.1.2014 (nel stinto in color rosa nel piano archiviato in atti 241/2014 R.G.) nonché tutte le deduzioni eccezioni tavolari sub Giornal Numero 14500/2009, con le e le istanze quali risultano dai verbali di causa, Si congiunte quote di parti indivise delle varie parti- insite per l’ammissione delle istanze istruttorie an- celle catastali/corpo tavolare/partita tavolare come che in ordine alle prove testimoniali e richieste di meglio specificato e descritto alle pagine 2-3-4 acquisizioni e delle produzioni documentali tutte dell’atto di citazione, qui integralmente richiama- come sopra indicate. to; - all’ufficio Tavolare di Trieste - Comune cen- Si chiede altresì l’autorizzazione a produrre i se- suario di Aurisina, partita tavolare 3748, corpo ta- guenti documenti di formazione successiva e che volare primo, Ente indipendente costituito dal possono rendere superflui documenti precedente- posto auto sito al secondo piano, subalterno “92”ed mente dimessi: Sentenza n. 512/2017 nel procedi- orlato in color rosso nel piano archiviato in atti ta- mento n.1831/2013 RGNR del 15.09.2017 deposita- volari sub Giornal Numero 5464/2010, con le con- ta il 28.09.2017, con la quale la signora P. viene giunte quote di parti indivise delle varie particelle assolta dal delitto p. e p. dall’art. 388 co.2 c.p. in catastali/corpo tavolare/partita tavolare come me- quanto definisce e confuta le allegazioni di contro- glio specificato e descritto alle pagine 5-6 dell’atto parte a sostegno dell’ingratitudine della signora P.. di citazione, qui integralmente richiamato; - all’Uf- 24 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
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