Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto

Pagina creata da Gianluca Graziano
 
CONTINUA A LEGGERE
Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto
n. 1, anno 2020
                                      giugno 2020
                                            19,00 €

    massimario regionale
       del diritto di

 famiglia                      vol.i
             demo

un anno di giurisprudenza veneta
Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto
Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto
massimario regionale
       del diritto di

 famiglia                      vol.i
             demo

un anno di giurisprudenza veneta
Famiglia demo massimario regionale del diritto di - AIAF Veneto
proprietà letteraria riservata

                                              Copyright 2020 Giuridica.net s.r.l.

A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con
qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net.

AIAF - Veneto                                                                           comitato scientifico aiaf - veneto
                                                                                                         Sabrina De Santi
contatti                                                                                                 Francesca Borin
Lungadige Sammicheli, 3                                                                               Tancredi Tomezzoli
37129 Verona                                                                                             Antonia Caldart
telefono 045-8002815                                                                                 Valentina Mazzucco
                                                                                                           Barbara Berto
                                                                                                           Matteo Giorgi
                                                                                                           Enrica Zenato
distribuzione                                                                                                 Laura Oboe
Invio tramite newsletter                                                                              Federico Montagna
                                                                                                         Cristina Tropepi
                                                                                                       Marcella Tabacchi
                                                                                                      Valentina Bertocco
                                                                                                        Lorella Marrone
                                                                                                             Lara Sereno
                                                                                                         Chiara Cattaneo

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
errori o inesattezze.

editrice                          direttore responsabile                                                Seguici anche su
Giuridica.net s.r.l.              Gelsomina Festa
Via Santa Teresa 47
37135 Verona                      redazione
                                  Giulia Tonolli, Emanuele
indirizzo internet                Secco
www.giuridica.net                                                         Sempre aggiornato, condividi il tuo pensiero
www.iltuoforo.net                 realizzazione grafica
                                  Emanuele Secco
Sommario
                                                                      Fare click sul numero di pagina per consultare
                                                                                      massima e sentenza di interesse.

                           Indice analitico                                                                       xi

                           Editoriale                                                                               1
separazione – assegno di mantenimento

dott. Giacomelli             Tribunale di Belluno, sentenza n. 335/2019, 11/07/2019                                7
dott.ri Paulatti, Abiuso     Tribunale di Rovigo, sentenza n. 651/2018, 03/01/2018                                11

separazione – questioni patrimoniali

dott. Velo                   Tribunale di Belluno, sentenza n. 556/2018, 06/11/2018                              21
dott. Loschi                 Tribunale di Treviso, sentenza n. 2179/2018, 06/11/2018                             39
dott. Picardi                Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1719/2018, 04/07/2018                             44
dott. Velo                   Tribunale di Belluno, sentenza n. 360/2018, 06/08/2018                              49

   Il sommario è in formato ridotto per migliorare la navigazione all’interno dell’abstract.

                                                       Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020        V
Indice Analitico
per argomento
                                                               Fare click sul numero di pagina per consultare
                                                                               massima e sentenza di interesse.

                  assegno di mantenimento       7, 11
                                  donazione     21
                     durata del matrimonio      49
            opposizione a decreto ingiuntivo    39, 44
                           patto tra coniugi    44,
                                 revocazione    21
                      ricognizione di debito    44
                                    rimborso    49
                               tenore di vita   11

    L’indice è in formato ridotto per migliorare la navigazione all’interno dell’abstract.

                                                 Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020     VII
editoriale

Presentazione

        L’
                aiaf sez. veneto, proseguendo nell’impegno quasi trentennale di offri-
                re ai Colleghi associati strumenti di formazione e consultazione adegua-
                ti alle esigenze di Avvocati che si occupano del diritto di famiglia, ha
        concluso con giuridica.net un accordo per massimare significative decisioni dei
        sette Tribunali e della Corte d’Appello del Veneto, il cui testo anonimizzato è
        stato fornito dalla partner.

        Sono stati individuati otto concreti aspetti delle tematiche civili e penali che
        attraversano il diritto familiare e ora le massime di un anno di giurisprudenza
        veneta sono state raccolte nella presente rassegna.

        Un vivo ringraziamento va rivolto ai Colleghi che si sono fatti carico di estrarre
        le massime e confidiamo che i nostri iscritti e tutti coloro che vorranno utiliz-
        zare questo strumento di particolare utilità per l’esercizio della loro professione,
        vogliano apprezzare l’impegno dell’AIAF di stimolare sempre più i Colleghi a
        divenire non solo “specializzati”, ma sempre più aderenti all’esigenza di garan-
        tire alle persone che loro si rivolgono un’assistenza “speciale”.

        Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Belluno,
        20 aprile 2020

                                                                       Presidente Aiaf Veneto
                                                                             Sabrina De Santi

                                                                        Il Presidente d’Onore
                                                                             Alessandro Sartori

                                       Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   1
Alla vedova e all’orfano
Che ogni giorno tornano a interrogare
                 La nostra professione
Separazione
assegno di mantenimento
assegno di mantenimento

Tribunale di Belluno
Sentenza n. 335/2019 dell’11/07/2019
dott. Giacomelli

Niente assegno di mantenimento se la moglie ha ereditato ingenti beni e risiede nella casa
familiare

assegno di mantenimento
(artt. 151, 156 c.c.)

In sede di separazione è necessario valutare la complessiva situazione economica e patrimoniale del richie-
dente l’assegno di mantenimento, ragion per cui l’esclusiva attività domestica in costanza di matrimonio
e lo stato di disoccupazione non comportano alcun automatismo in termini di contributo al manteni-
mento a carico dell’altro coniuge. Infatti, l’aver ricevuto iure successionis importanti beni patrimoniali e il
godimento della casa familiare, confrontati anche con il reddito da lavoro dipendente del marito, possono
condurre al rigetto della richiesta di assegno di mantenimento della moglie.

[Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto congruo non disporre alcun assegno a carico del marito in
favore della moglie, la quale, pur avendo dedotto di aver sempre svolto l’attività di casalinga e di essere
disoccupata, non aveva negato di poter disporre di un’ingente eredità. A ciò si aggiungeva il diritto al
godimento della casa familiare, la cui rata del mutuo veniva corrisposta dal marito, che guadagnava circa
1.600 euro mensili.]

                                                                Massima a cura dell’avv. Valentina Mazzucco

                                                                     (di seguito, il testo integrale del provvedimento)

                                                           Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020      7
assegno di mantenimento

          REPUBBLICA ITALIANA                                  ha già pronunciato, mediante pronuncia non defi-
      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                              nitiva, la separazione delle parti, statuendo altresì
    TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO                             sull’affidamento del minore A. alla responsabilità
                                                               di entrambi i genitori e sulla misura del contributo
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-          da parte del padre, al mantenimento dei figli A. e
ne dei seguenti magistrati:                                    A., disponendo quindi la rimessione della causa in
                                                               istruttoria per la trattazione delle ulteriori doman-
dott. Umberto Giacomelli – Presidente                          de introdotte da parte ricorrente.
dott.ssa Chiara Sandini – Giudice                              All’udienza del 06.06.2018 le parti concordemente
dott. Fabio Santoro – Giudice Relatore                         rinunciavano all’audizione dei testi citati, previa ac-
                                                               quisizione degli atti del procedimento penale
ha pronunciato la seguente                                     R.G.N.R. 1489/10 (in particolare verbali di S. e re-
                                                               lativi verbali delle udienze dibattimentali riguar-
                     SENTENZA                                  danti l’audizione dei testi ammessi). All’udienza del
                                                               28.11.2018 le parti precisavano le conclusioni, ed il
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2012     giudice istruttore, previa concessione dei termini ex
promossa da:                                                   art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, ri-
                                                               servandosi di riferire al Collegio.
M. B., con il patrocinio dell’avv. A. B., elettivamen-         Seguivano poi le conclusioni del Pubblico Mini-
te domiciliata presso il difensore                             stero, pervenute in data 03.12.2018. Dalla docu-
                                                               mentazione prodotta risulta che M. B. e F. P. han-
                                               -ricorrente-    no contratto matrimonio concordatario in data
                                                               31.03.1990, in Vittorio Veneto (TV), e che, dall’u-
                         contro                                nione coniugale, sono nati E. (in data X), A. (in
                                                               data X) e A. (in data X). Deve darsi atto, prelimi-
F. P., con il patrocinio dell’avv. M. O., elettivamen-         narmente, che sullo status e su alcune domande
te domiciliato presso il difensore                             accessorie è già intervenuta sentenza non definitiva
                                                               pronunciata da questo Tribunale in data 05.04.2018.
                                                -resistente-   Ciò fermo, in merito alla domanda di addebito
                                                               formulata da parte ricorrente, deve rilevarsi che nel
Con l’intervento del PM -sede                                  caso di specie, le allegazioni dell’attrice sono state
                                                               confermate dagli accertamenti e dalle statuizioni
OGGETTO: separazione coniugale giudiziale                      resi nell’ambito del procedimento penale che ha
                                                               visto imputato il resistente per il reato di maltrat-
                  CONCLUSIONI                                  tamenti (art. 572 c.p.) perpetrati a danno della ri-
                                                               corrente: il giudizio n. R.G.N.R. 1489/10 si è con-
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza              cluso con sentenza di condanna (quanto al reato p.
di precisazione delle conclusioni.                             e. p. dall’art. 572 c.p. per i fatti commessi dal 2006
Il pm ha concluso in data 03.12.2018. Concisa espo-            fino all’instaurazione del presente giudizio di sepa-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-        razione - cfr. doc. 114 del fascicolo di parte ricor-
sione La presente decisione conclude in via definiti-          rente); deve rilevarsi pertanto che, stando ai docu-
va il giudizio promosso da M. B. al fine di ottenere           menti dimessi dalle parti, la sentenza emessa in
la pronuncia di separazione da F. P., avendo la cop-           relazione al reato di cui all’art. 572 c.p. non risulta
pia contratto matrimonio in Vittorio Veneto in da-             allo stato irrevocabile, dovendosi al riguardo osser-
ta 31.03.1990 (atto trascritto nei Registri degli Atti         vare che la sentenza penale di condanna, ai sensi
di Matrimonio del comune di Vittorio Veneto al n.              dell’art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel
17 Parte II, serie A anno 1990). Con sentenza n.               processo civile o amministrativo, “nei confronti
165/2018 depositata il 05.04.2018, questo Tribunale            dell’imputato, della parte civile e del responsabile

8     Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel       sussistenza dei presupposti dell’addebito, deve tene-
processo penale”, quando “si controverte intorno a           re in considerazione tutte le circostanze che hanno
un diritto o a un interesse legittimo il cui ricono-         condotto alla crisi familiare, di talché non solo si
scimento dipende dall’accertamento degli stessi              rivelano insufficienti episodiche violazioni di singo-
fatti materiali che furono oggetto del giudizio pe-          li doveri coniugali, ma, anche in caso di trasgressio-
nale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti ri-      ni reiterate, occorrerà in ogni caso accertare in qua-
levanti ai fini della decisione penale e purché la           le contesto le stesse siano maturate, valutandosi le
legge civile non ponga limitazioni alla prova della          intese e i compromessi progressivamente raggiunti
posizione soggettiva controversa”, Al di fuori di ta-        dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il lo-
le ipotesi, il Giudice civile può comunque trarre            ro sistema di valori e i comportamenti reciproci; a
elementi di giudizio dalle sentenze penali non irre-         una siffatta valutazione comparativa la giurispru-
vocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi          denza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto
di prova esperite c alle affermazioni di fatti conte-        i comportamenti violativi dei doveri coniugali così
nute nei predetti provvedimenti.                             gravi da comportare in re ipsa non soltanto la sus-
Nel caso in esame, emergono comportamenti tali,              sistenza del nesso di causalità, ma anche una pre-
a carico del resistente, come confermati dai docu-           sunzione non superabile di intollerabilità, quali
menti dimessi agli atti, dai verbali di pronto soc-          percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o
corso e dalle dichiarazioni in sede di informazioni          dei familiari (circostanze tutte ricorrenti nel caso al
sommarie (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese da         vaglio del collegio, come è emerso in sede penale e
R. P. P. (all.42), ex collega della signora B., la quale,    come è stato confermato in sede istruttoria nel pre-
fra l’altro, ha riferito che “(...) M. iniziava a raccon-    sente procedimento), che violano diritti fonda-
tarmi gli eventi di casa sia del passato sia gli eventi      mentali della persona dotati di copertura costitu-
quotidiani che subiva da parte del marito (...). La          zionale (cosi Cass. civ. nn. 1510/2004; 7321/2005;
sera mi ha chiamata disperata dicendomi di andare            5379/2006; 8548/2011). A giudizio del Tribunale
a prenderla in pronto soccorso, una volta lì le chie-        deve essere pertanto accolta la domanda di addebi-
devo cosa fosse successo e lei mi rispondeva che il          to a carico di F. P., in presenza di condotte specifi-
marito una volta in macchina (...) le aveva dato un          che e reiterate di cui possa essere apprezzata la rile-
pugno (...) il marito non perdeva occasione di chia-         vanza causale rispetto alla crisi coniugale nei
marla con ogni parolaccia del tipo -merda, troia,            termini sopraindicati e in difetto di prova contraria
puttana, massaia fallita, A. non è mio figlio (...) an-      circa la insussistenza delle stesse.
che con i bambini usa queste parolacce per esempio           Deve, infine, statuirsi circa la richiesta formulata
la più grande la chiama -troia- o A. lo chiama               dalla ricorrente di porsi, a carico del resistente, un
-mongolo”), da far ritenere sussistenti i presupposti        assegno a titolo di contributo al proprio manteni-
per addebitare la separazione allo stesso, intenden-         mento, avendo dedotto la stessa di aver sempre
do il Collegio aderire al consolidato indirizzo inter-       svolto l’attività di casalinga e non risultando perce-
pretativo per cui, in tema di separazione personale,         pire alcun reddito: in proposito, deve osservarsi che
la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla              entrambe le parti hanno ricevuto iure successionis
sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a        importanti beni patrimoniali (circostanza non in
carico dei coniugi, essendo, invece, necessario ac-          contestazione fra le parti medesime; in particolare
certare se tale violazione, lungi dall’essere interve-       la sig.ra B. avrebbe ricevuto beni mobili per.
nuta quando era già maturata (e in conseguenza di)           75.000,00 ed ulteriori 200.000,00 a titolo risarci-
una situazione di intollerabilità della convivenza,          torio); ciò premesso, ad avviso del Collegio, a fron-
abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel deter-       te altresì del godimento della Casa familiare da par-
minarsi della crisi del rapporto coniugale (più di           te della ricorrente (la cui rata di mutuo è versata
recente, Cass, civ., Sez. I, 21/09/2012, n. 16089;           anche dal resistente) cd alla luce del reddito da la-
Cass, civ., sez. I, 17/12/2010, n. 25560; Cass. civ., sez.   voro dipendente netto percepito dal resistente (pari
I, 15/07/2010, n. 16614); secondo altrettanto pacifica       a circa 1600,00 mensili, come risulta dalla docu-
opinione, il giudice, ai fini della valutazione della        mentazione dimessa dallo stesso resistente sia pure

                                                               Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   9
assegno di mantenimento

alcuni anni fa, non risultando allo stato il tratta-          3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento
mento reddituale dello stesso), appare congruo non            da corrispondere in proprio favore formulata dalla
disporre alcun assegno a carico del P. a titolo di ti-        ricorrente in quanto infondata;
tolo di contributo al mantenimento della B., do-              4) pone le spese di ctu. già liquidate con separato
vendosi peraltro osservare che quest’ultima ha ri-            decreto, in via definitiva a carico delle parti pro
chiesto, in primo luogo ed inammissibilmente (in              quota nella misura di A ciascuna, in via solidale,
mancanza di accordo fra le parti ), la corresponsio-          dando atto che la ricorrente è ammessa al beneficio
ne di un assegno una tantum pari ad 50.000,00;                del patrocinio a spese dello Stato, di talché la quo-
d’altra parte, nessuna richiesta istruttoria è stata          ta di spettanza della stessa deve essere posta a cari-
formulata dalla ricorrente onde dimostrare quale              co dello Stato ai sensi dell’art. 131 co. 3 lett. c) del
fosse il tenore di vita goduto in costanza di matri-          DPR. 115/2002;
monio, di talché, in mancanza di allegazioni di par-          5) compensa integralmente le spese di lite.
te, la relativa richiesta deve ritenersi assorbita dalle
osservazioni che precedono.                                   Così deciso in Belluno nella Camera di Consiglio
In aggiunta a ciò, deve peraltro osservarsi che le sta-       del 05.06.2019.
tuizioni presidenziali in punto contributo paterno
al mantenimento dei figli (ed al mancato riconosci-                                                   Il Presidente
mento di un contributo in favore della ricorrente)                                        dott. Umberto Giacomelli
andrebbero in ogni caso confermate, non essendo
neppure state allegate e provate dalle parti circo-                                             Il Giudice estensore
stanze e fatti nuovi suscettibili di una nuova valuta-                                           dott. Fabio Santoro
zione da parte del Tribunale.
Le spese di lite, considerate la natura c l’esito della
controversia, vanno integralmente compensate tra
le parti Le spese di ctu, già liquidate con separato
decreto, devono porsi in definitiva a carico delle
parti pro quota nella misura di 16 ciascuna, in via
solidale, dovendosi tuttavia dare atto che la ricor-
rente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato, di talché la quota di spettanza della
stessa deve essere posta a carico dello Stato ai sensi
dell’art. 131 co. 3 lctt. c) del DPR 115/2002.

                         P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitiva-
mente pronunciando, ogni altra istanza, domanda
ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede:
1) dà atto di aver già dichiarato, con sentenza non
definitiva n. 165 del 05.04.2018, la separazione tra i
coniugi M. B. e F. P., i quali hanno contratto matri-
monio in Vittorio Veneto in data 31.03.1990 (atto
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
comune di Vittorio Veneto al n. 17 Parte II, serie A
anno 1990), statuendo altresì sull’affidamento del
minore A. e sul contributo che il padre dovrà versa-
re per il mantenimento dei figli A. c A.;
2) addebita la separazione al resistente;

10    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

 Tribunale di Rovigo
 Sentenza n. 651/2018 del 03/10/2018
 dott.ri Paulatti, Abiuso

Separazione dei coniugi: nel determinare l’assegno di mantenimento a favore del coniuge
debole va considerato il tenore di vita goduto durante il matrimonio

assegno di mantenimento – tenore di vita
(art. 156 c.c.)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accoglimento della domanda di assegno a
titolo di contributo al mantenimento del coniuge più debole, va raffrontato il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio con quello di cui la parte meno agiata godrebbe dopo la separazione, e ciò me-
diante, tra l’altro, dati di fatto emersi nel corso del giudizio, tra cui un tenore di vita matrimoniale sereno
e dotato di comfort, lo squilibrio nei redditi tra i due coniugi, l’eventuale patrimonio immobiliare.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha posto a carico del marito il pagamento di un assegno di mantenimen-
to a favore della moglie determinato nella misura di euro 170,00, tenuto conto della disparità reddituale
dei coniugi (1.900,00 euro mensili il marito – 720,00 euro mensili la moglie), della titolarità di un patri-
monio immobiliare (casa coniugale e un appartamento) del solo marito e del tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio (parrucchiera, estetista, vestiti di marca per i figli).]

                                                                      Massima a cura dell’avv. Enrica Zenato

                                                                    (di seguito, il testo integrale del provvedimento)

11    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

           REPUBBLICA ITALIANA                                della moglie, e domandando la collocazione dei fi-
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                              gli presso di sé, oppure, in maniera paritaria tra i
         IL TRIBUNALE DI ROVIGO                               coniugi, con mantenimento ordinario a carico di
              SEZIONE CIVILE                                  ciascuno dei coniugi in base ai tempi di perma-
                                                              nenza dei figli.
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai se-             Sono stati emessi i provvedimenti provvisori presi-
guenti magistrati:                                            denziali, per l’adozione dei quali è stata espletata
                                                              CTU psicologica sul nucleo familiare.
dott.ssa Alessandra Paulatti – Presidente                     Nella comparsa di costituzione in giudizio ex art.
dott.ssa Barbara Vicario – Giudice                            709, 3 co. c.p.c., parte convenuta T. D. rinunciava
dott.ssa Federica Abiuso – Giudice Relatore                   alla domanda di collocamento dei figli presso di sé
                                                              e alla domanda di assegnazione a sé della Casa fa-
ha pronunciato la seguente                                    miliare, aderendo alle indicazioni della CTU e ai
                                                              provvedimenti presidenziali medesimi.
                     SENTENZA                                 Istruita la causa mediante concessione delle me-
                                                              morie ex art. 183, 6 co c.p.c., escussione dei testi,
Nella causa civile iscritta al n. 236/2015 R.G. pro-          all’udienza del 5.06.2018, davanti al nuovo Giudi-
mossa                                                         cante assegnatario della causa, la medesima è stata
                                                              trattenuta per la decisione sulle conclusioni rasse-
R. S.. con il patrocinio dell’avv. P. F.;                     gnate dalle parti, con concessione dei termini ex
                           PARTE RICORRENTE                   art. 190 c.p.c. Premesso questo, si osserva quanto
                                                              segue.
                         contro                               Per quanto riguarda la domanda sullo status, ricor-
                                                              rono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare
D. T., con il patrocinio dell’avv. M. C.;                     la separazione personale dei coniugi: l’esame degli
                             PARTE RESISTENTE                 atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una
                                                              situazione di contrasto e di conflittualità tra gli
Con l’intervento del P.M.                                     stessi, tale da rendere impensabile qualsiasi ripresa
                                                              della convivenza tra i due, peraltro interrotta da
OGGETTO: separazione personale dei coniugi                    tempo; la domanda principale di separazione per-
                                                              sonale deve pertanto essere accolta.
In data 5.06.2018 la causa veniva posta in decisione.         Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, prelimi-
                                                              narmente si osserva come nel caso di specie debba
         Motivi della decisione                               discutersi solo dell’affidamento del figlio ancora
                                                              minorenne G., dato il raggiungimento della mag-
Con ricorso depositato in data 28.01.2015 R. S. ha            giore età da parte del figlio N., attestazione com-
chiesto la separazione personale dal marito T. D.,            piuta anche dalle parti all’udienza di precisazione
chiedendo l’affidamento condiviso dei figli N. (X,            delle conclusioni.
allora minorenne) e G., la corresponsione di un as-           Circa, quindi, l’affidamento del figlio G., può con-
segno per il contributo al mantenimento dei figli,            fermarsi il regime di affidamento condiviso ad en-
l’assegnazione della Casa coniugale e la correspon-           trambi i genitori in quanto più adeguato e più con-
sione di un assegno a titolo di concorso al proprio           forme ai prevalenti interessi del figlio, non essendo
mantenimento, stante l’allegata disparità dei reddi-          emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere
ti tra i coniugi.                                             detto regime di affidamento contrastante con l’in-
Si è costituito in giudizio D. T., dichiarando di             teresse del ragazzo a mantenere un rapporto eguale
aderire alla domanda relativa allo status, chieden-           e costante con entrambi i genitori.
do però il rigetto della domanda di assegnazione              Per quanto riguarda il collocamento del figlio G.,
della Casa familiare e di assegno di mantenimento             si conferma il collocamento prevalente del ragazzo

12    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

presso la madre, non essendovi ragioni per modifi-         in presenza di figli economicamente autosufficien-
care il regime ormai stabilizzatosi e dettato dal          ti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussi-
Presidente con l’adozione dei provvedimenti prov-          ste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass.
visori, soluzione peraltro accolta anche da parte          Civ. 3015/2018). Vista la presenza del figlio minore
convenuta.                                                 G. e del figlio maggiorenne non economicamente
Per quanto riguarda la frequentazione del padre            autosufficiente, entrambi conviventi con la madre,
con il figlio minore, si accoglie la domanda di parte      si ritiene di confermare l’assegnazione della Casa
ricorrente, a cui peraltro ha aderito anche parte          familiare alla madre, statuizione peraltro a cui ha
convenuta.                                                 aderito anche il padre nelle proprie conclusioni
Nella sostanza, il padre D. T. potrà vedere e tenere       contenute nella comparsa di costituzione dopo la
con sé il figlio G. T. quando vorrà, previo accordo        fase presidenziale.
con la madre, e in ogni caso: durante il periodo           Passando ad esaminare le questioni economiche, va
scolastico: tre fine settimana dal venerdì all’uscita      evidenziato quanto segue.
di scuola fino al rientro il lunedì a scuola; nella set-   Per quanto riguarda, la situazione patrimoniale dei
timana in cui non è previsto il week end con il pa-        coniugi è emerso che il marito è odontotecnico in
dre, il figlio starà presso di lui il mercoledì dalla      proprio in L., quale socio al 50% di una SNC in
uscita di scuola sino al rientro a scuola il sabato        ambito di protesi dentarie, oltre che collaboratore
mattina; durante il periodo estivo: come nel perio-        “alla poltrona” presso uno studio dentistico a R.
do scolastico; due settimane anche non consecutive         Ha dichiarato in sede presidenziale (anno 2015) di
da comunicare alla sig. ra R. S. entro il giorno 30        percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.200-
maggio di ogni anno; durante le festività natalizie        1.300 mensili, ma nell’attualità, dalle dichiarazioni
sette giorni e durante le festività pasquali tre giorni.   dei redditi più recenti depositate in atti, è emerso
Per quanto riguarda il figlio N., data la maggiore         reddito complessivo lordo emergente dalla dichia-
età, potrà autonomamente gestire il proprio rap-           razione dei redditi del 2016 (anno 2015) di euro
porto e le visite con il padre.                            27.792, quindi di circa 21.448,00 euro netti, e dalla
Per ciò che concerne l’assegnazione della Casa fa-         dichiarazione del 2017 (anno 2016) di euro
miliare, si osserva quanto segue.                          29.983,00. quindi circa 23.668,00 euro netti, atte-
Come noto, in ambito di giudizio di separazione            standosi, quindi, il reddito netto mensile del T. cir-
personale, l’assegnazione della Casa familiare pre-        ca sui 1.800-1.900,00 euro mensili.
scinde dalla titolarità della medesima, potendo            Il patrimonio immobiliare del marito è costituito
l’immobile essere di proprietà di uno dei coniugi,         dalla ex casa coniugale in R., appartamento, di cui
ed essere poi, in sede di provvedimenti definitivi,        è esclusivo proprietario, oltre che un’altra abitazio-
assegnato all’altro coniuge non proprietario. Di fat-      ne indipendente in L. sorta contestazione, da parte
ti, anche recentemente, la Suprema Corte (in am-           della moglie, circa la corrispondenza dei redditi di-
bito di procedimento di divorzio, ma applicabile           chiarati dal marito alla realtà dei fatti, data la com-
anche ai procedimenti di separazione) ha statuito          binazione tra lavoro autonomo per una SNC come
che: “il provvedimento di assegnazione della Casa          odontotecnico, e la collaborazione settimanale per
coniugale in sede di divorzio, come desumibile             un altro studio dentistico privato.
dall’art. 6. comma 6. della legge n. 898 del 1970 -        La circostanza del doppio lavoro del marito può dirsi
analogamente a quanto previsto, in materia di se-          ragionevolmente acclarata, posto che è stata confer-
parazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., in-    mata dal marito medesimo e anche dai testi escussi
trodotto dalla legge n. 54 del 2006. ed ora 337 sexies     nel corso del giudizio. Il teste G. ha infatti conferma-
c.c., introdotto dall’art. 55 del d lgs. n. 154 del 2013   to che il T. collabori nel suo studio dentistico per una
-, è subordinato alla presenza di figli, minori o          giornata, di martedì, oltre al pomeriggio del mercole-
maggiorenni non economicamente autosufficienti,            dì e il teste T. ha specificato come il T. lavori invece
conviventi con i genitori: tale “ratio protettiva, che     nel laboratorio, di cui anche il teste medesimo è so-
tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito       cio, per tre giorni e mezzo a settimana, quelli in cui
domestico in cui sono cresciuti, non è configuratile       non si reca presso lo studio dentistico a R.

                                                             Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   13
assegno di mantenimento

La moglie è impiegata presso il C. dell’ospedale di           può dirsi provata, trattandosi di fatto affermato in
R., con contratto part-time, percependo un reddito            causa dalle testi suddette, le quali ne avevano avuto
lordo per l’anno 2016 (modello 2017) pari ad euro             contezza solo per mezzo della comunicazione che la
10.800. In sede di udienza presidenziale ha afferma-          S. aveva fatto loro della circostanza medesima.
to di percepire un reddito mensile di euro 720,00,            Per quanto riguarda gli ulteriori indici relativi al
sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni dei            godimento in costanza di matrimonio di un tenore
redditi della signora.                                        di vita c.d. medio-alto e benestante, c emerso quan-
La moglie non ha patrimonio immobiliare, non es-              to segue.
sendo proprietaria di abitazioni o terreni.                   Le testi G. e S. hanno riferito che in costanza di
La moglie formula richiesta di mantenimento per               matrimonio la S. era solita recarsi dal parrucchiere
sé, allegando la disparità dei redditi sussistente tra i      almeno una volta alla settimana, dall’estetista per le
coniugi e il migliore tenore di vita goduto dalla me-         lampade ogni 15 giorni, che la signora era solita
desima in costanza di matrimonio. A tale proposi-             chiamare una collaboratrice domestica, anche sal-
to, tuttavia, l’allegazione attorea circa la dazione          tuariamente, per le pulizie domestiche, che i coniu-
mensile di euro 3.500,00 dal marito alla moglie, in           gi chiamavano un giardiniere come aiuto nella cura
contanti, per provvedere alle esigenze della fami-            del giardino quando l’altezza delle piante lo rende-
glia, non può dirsi provata, considerando che le              va necessario.
testi S. e G. (sorella e madre della S.) hanno affer-         Inoltre, nonostante non possa dirsi provata la circo-
mato che la circostanza era stata loro solo riportata         stanza della dazione dei 3.500,00 euro mensili in
dalla ricorrente.                                             contanti dal marito alla moglie, tuttavia le testi
A tale riguardo, occorre richiamare quanto di re-             hanno confermato come la moglie si dedicasse con
cente affermato dalla Suprema Corte in tema di                scrupolo alla cura, anche “estetica” dei figli, anche
testimonianza de relato e di rilevanza probatoria             e soprattutto acquistando loro di abiti marca, es-
delle deposizioni di quei soggetti che abbiano solo           sendo sottinteso e ben comprensibile come con
una conoscenza indiretta di un fatto controverso.             questa locuzione si faccia riferimento ad abiti di
Difatti, nel richiamare il principio di diritto prece-        qualità e di noti brand e che comportino un di-
dentemente affermato (Cass. Sez. 1, Sent n. 8358 del          spendio economico riservato soprattutto a famiglie
2007, c succ. confi.), la Suprema Corte ha precisato          medio-borghesi e con una carta sicurezza e serenità
che, per valutare l’attendibilità dei contenuti della         patrimoniale, seppur non si stia parlando del con-
deposizione di un teste de relato “occorre distingue-         cetto vero e proprio di “ricchezza”. Inoltre, per
re i testimoni de relato actoris e quelli de relato in        quanto riguarda la capacità di reddito della ricor-
genere: i primi depongono su fatti e circostanze di           rente e le attività svolte in costanza di matrimonio,
cui sono stati informali dal soggetto medesimo che            si rileva come non sia contestato da parte ricorrente
ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro       il fatto che la medesima abbia sempre lavorato in
assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente           costanza di matrimonio, come estetista, come ad-
sul fatto della dichiarazione di una parte del giudi-         detta in una libreria per ragazzi, come referente di
zio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che            un’associazione culturale (docc. 9-11 terza memoria
costituisce il fondamento storico della pretesa; gli          convenuto). Tali circostanze, tuttavia, pur confer-
altri testi, quelli de relato in genere, depongono in-        mando la capacità reddituale della signora S., non
vece su circostanze che hanno appreso da persone              confutano allo stato la circostanza che la coppia
estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiara-        conducesse una vita matrimoniale dotata di
zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni       comfort. Inoltre, le allegazioni di parte resistente
si presenta attenuata perché indiretta, ma. cionono-          circa i lavori svolti dalla moglie in costanza di ma-
stante, può assumere rilievo ai /ini del convinci-            trimonio, non provano affatto che ella godesse in
mento del giudice, nel concorso di altri elementi             costanza del medesimo di un reddito mensile più
oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibi-         alto di quelle di cui gode nell’attualità. Inoltre, co-
lità” (Cass. Civ. 3137/2016). Premesso ciò, si rileva         me noto, i provvedimenti in tema di contributo
come la circostanza addotta dalla ricorrente non              economico nei giudizi di separazione e divorzio

14    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

vanno adottati rebus sic stantibus, dovendosi far          Difatti, nell’ottica di riequilibrio delle condizioni
riferimento al lavoro svolto dalla ricorrente nell’at-     economiche dei coniugi in seguito alla sospensio-
tualità e dovendo, il giudice, raffrontare nel com-        ne del vincolo coniugale che deriva dalla separa-
plesso quello che era il tenore di vita goduto in co-      zione, compito demandato al giudice di merito a
stanza di matrimonio e quello di cui la parte meno         favore del coniuge economicamente più debole, si
agiata godrebbe dopo la separazione.                       può considerare equo un assegno di mantenimen-
È quindi evidente come le pretese avanzate da parte        to a carico del marito e favore della moglie pari ad
ricorrente, seppur non siano degne di pregio dal           euro 170,00 mensili, considerando anche l’asse-
punto di vista quantitativo (è infatti richiesto un        gnazione della Casa coniugale alla S., che non le
assegno di mantenimento di euro 500,00) tuttavia           comporterà la necessità di corrispondere un cano-
sono congruenti e conformi nell’an ai dati di fatto        ne di locazione.
emersi nel corso del giudizio.                             Peraltro, dalle argomentazioni sollevate da parte
I dati di cui sopra sono rappresentati da: un tenore       convenuta negli atti conclusionali, si rileva come la
di vita matrimoniale per così dire “sereno” e dotato       parte medesima non abbia affatto fornito la prova
di comfort (i quali, tutti sommati, potrebbero an-         che la S. si sia in modo negligente non attivata per
che definire un tenore di vita mediobenestante) che        la trasformazione del contratto di lavoro da part-
la S. non potrebbe permettersi con le sue entrati          time a tempo pieno, competendo al T. tale tipo di
attuali; uno squilibrio nei redditi tra i due coniugi,     prova, e non avendo neppure fornito la prova che
quello del marito essendo quasi tre volte più ca-          l’eventuale trasformazione del contratto di lavoro
piente di quello della moglie, solo sulla base di          della S. ad un tempo pieno le consentirebbe co-
quanto dichiarato in giudizio dal marito, lavorato-        munque di godere del medesimo tenore di vita go-
re autonomo e socio di SNC, non colpito dalia c. d         duto in costanza di matrimonio.
“ritenuta alla Fonte” delle imposte, come per i lavo-      Peraltro, tutti i dati emersi nel corso del giudizio,
ratori dipendenti; il patrimonio immobiliare del           hanno condotto alla determinazione dell’assegno
marito che comunque, una volta venuta meno la              nella misura contenuta sopra indicata.
convivenza dei figli con la madre e la non autosuf-        Con riguardo al contributo al mantenimento dei
ficienza economica dei medesimi, il T. potrà mette-        figli occorre premettere come l’assegno perequativo
re a reddito, a differenza della S., priva di qualsiasi    mensile per il mantenimento dei figli posto a carico
bene immobile.                                             del genitore non collocatario, deve essere determi-
La posizione del marito è indubbiamente di mag-            nato in base al tenore di vita goduto durante il ma-
giore consistenza e stabilità. Come noto, la Suprema       trimonio, ai tempi di permanenza presso ciascun
Corte ha affermato plurime volte che la separazione        genitore, alle risorse economiche di entrambi i ge-
personale, a differenza dello scioglimento o cessa-        nitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura
zione degli effetti civili del matrimonio, presuppone      assunti da ciascun genitore.
la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “red-        Inoltre, occorre sottolineare come, nonostante il
diti adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156   raggiungimento della maggior età da parte del fi-
c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniu-        glio N., non sia in atti contestato il mancato rag-
ge, in assenza della condizione ostativa dell’addebi-      giungimento da parte del medesimo dell’autosuffi-
to, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita    cienza economica e il fatto che, allo stato, anche il
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora           figlio maggiorenne conviva con la madre.
attuale il dovere di assistenza materiale, che non         Si considera quindi equa la misura dell’assegno di
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione        mantenimento stabilita in fase presidenziale, ovve-
temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione         ro di curo 350,00 per ciascun figlio, data l’età dei
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convi-      figli, le loro esigenze di vita attuali e nell’immediato
venza e collaborazione, e che ha una consistenza           futuro.
ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presup-       Deve essere altresì confermata la distribuzione tra i
posto dell’assegno di divorzio” (Cass. 28938/17, con-      coniugi del concorso nel pagamento delle spese
fi: Cass. 12196/17, Tribunale di Bologna, 01.02.18).       straordinarie, che dovranno essere ripartite in pari

                                                             Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   15
assegno di mantenimento

quota, per il 50% ciascuno. Va precisato a tal fine           scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di far-
che sono da ritenere spese incluse nel manteni-               maci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spe-
mento ordinario quelle per il vitto, abbigliamento,           se per interventi chirurgici indifferibili sia presso
contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse         strutture pubbliche che private, spese ortodonti-
scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materia-         che, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
le scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da            in difetto di accordo sulla terapia con specialista
banco (comprensivi anche di antibiotici, antipire-            privato, spese di bollo e di assicurazione per il mez-
tici e comunque medicinali necessari alla cura di             zo di trasporto. Anche con riguardo alle spese stra-
patologie ordinarie e/o stagionali), spese di tra-            ordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una
sporto urbano (tessera autobus e metro), carbu-               richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un
rante, ricarica cellulare, uscite didattiche organiz-         motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza
zate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola,           della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un ter-
doposcuola e baby sitter se già presenti nell’orga-           mine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inte-
nizzazione familiare prima della separazione; trat-           so come consenso alla richiesta.
tamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc...). Tra       Per quanto riguarda le spese di lite del presente giu-
le spese straordinarie in senso proprio, vanno poi            dizio, vista la sostanziale reciproca soccombenza
distinte le spese che devono considerarsi obbliga-            sulle domande reciproche, le stesse possono essere
torie, perché di fatto conseguenziali a scelte già            compensate tra le parti, le quali provvederanno a
concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acqui-         sostenere per il 50% ciascuna il compenso del CTU
sto farmaci non da banco e prescritti dal medico              svolto in fase presidenziale.
scelto di comune accordo) oppure connesse a deci-
sioni talmente urgenti da non consentire la previa                                   P.Q.M.
concertazione, da quelle invece subordinate al
consenso di entrambi i genitori. Sono spese straor-           Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni
dinarie subordinate al consenso di entrambi i geni-           altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
tori, tra quelle i istruzione, le iscrizioni a rette di       -DICHIARA la separazione personale tra S. R. e T.
scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese          D., uniti in matrimonio a, con atto trascritto nei
alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche          registri di Stato Civile del detto Comune, con ordi-
e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organiz-         ne al competente Ufficiale di Stato Civile di prov-
zati dalla scuola, prescuola, doposcuola se l’esigen-         vedere alle annotazioni di legge;
za nasce con la separazione e deve coprire l’orario           -AFFIDA il figlio G. T. ad entrambi i coniugi, con
di lavoro del genitore che li utilizza; tra quelle di         prevalente collocazione presso la madre, nell’ex ca-
natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o at-         sa coniugale, con facoltà per il padre di vederlo e
tività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di        tenerlo con sé secondo quanto previsto in parte
informatica, centri estivi, viaggi di situazione, va-         motiva;
canze trascorse autonomamente senza i genitori,               -ASSEGNA la casa familiare sita in R., N. C. n.
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di             alla madre, che vi risiederà con i figli;
mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,             -PONE a carico di T. D. un assegno di manteni-
moto); tra le spese sportive: attività sportiva com-          mento di euro 170,00 in favore della moglie ed un
prensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario             assegno per il mantenimento dei figli di euro
per lo svolgimento dell’eventuale attività agonisti-          700,00 (350 per ciascun figlio), somme rivalutabili
ca; tra quelle medico sanitarie: spese per interventi         annualmente sulla base degli indici ISTAT e da
chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche pub-            corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
bliche o private convenzionate, esami diagnostici,            -DISPONE che i genitori concorrano in pari quota
analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psico-      al pagamento delle spese straordinarie secondo le
terapia e logopedia.                                          modalità esposte in parte motiva;
Sono invece straordinarie “obbligatorie”, per le              -COMPENSA le spese di lite tra le parti;
quali non è richiesta la previa concertazione: libri          -PONE a carico di ciascuna parte le spese di CTU,

16    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
assegno di mantenimento

liquidate come in atti, nella misura del 50% ciascuna;

Così deciso in Rovigo, Camera di Consiglio del
26.09.2018

                                        Il Presidente
                         dott.ssa Alessandra Paulatti

                                  Il Giudice relatore
                             dott.ssa Federica Abiuso

                                                         Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   17
Separazione
questioni patrimoniali
questioni patrimoniali

Tribunale di Belluno
Sentenza n. 556/2018 del 06/11/2018
dott. Velo

Donazione indiretta della casa-vacanza acquistata in costanza di matrimonio con denaro
del marito

donazione
(artt. 147, 769, 781, 809, 1470 c.c.)

Il contratto denominato “compravendita”, concluso dal marito, anche quale procuratore generale della
moglie, di un immobile di pregio destinato alle vacanze della famiglia, va riqualificato in donazione indi-
retta nell’ipotesi in cui ricorrano elementi inequivocabili in tal senso. In particolare, il prezzo pagato con
entrate esclusive del marito, l’assenza di risorse patrimoniali anche solo lontanamente adeguate a un simi-
le acquisto da parte della moglie, la sproporzione delle capacità patrimoniali e reddituali dei due coniugi,
le positive caratteristiche del rapporto coniugale all’epoca del rogito, sono circostanze ampiamente coe-
renti con la volontà del marito di disporre una liberalità a favore della moglie.

La grave crisi coniugale e l’accesa conflittualità non giustificano la revoca della donazione
compiuta in costanza di matrimonio

donazione – revocazione
(artt. 143, 150, 151, 801 c.c.)

I profili attinenti alla separazione tra i coniugi e quelli attinenti alla revocazione della donazione devono
rimanere su piani distinti: non è possibile la meccanica trasposizione dei fatti rilevanti nel procedimento
di separazione nell’ambito della causa promossa per la revocazione della donazione, poiché i procedimen-
ti hanno finalità e oggetto diversi.

Va pertanto rigettata la domanda di revocazione della donazione formulata dal marito nei confronti della
moglie accusata di aver abbandonato in modo eclatante il tetto coniugale, di aver intrattenuto una presunta

                                                          Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   21
questioni patrimoniali

relazione extraconiugale, di avergli asseritamente impedito le visite ai figli e di averlo denunciato per fatti
penalmente rilevanti, peraltro oggetto di successiva sentenza di assoluzione.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi addotti da parte attrice si inquadrassero
nell’ordinario atteggiarsi di una crisi matrimoniale con successiva separazione tra i coniugi particolarmen-
te dolorosa, caratterizzata da conflittualità elevata. Tuttavia, essi non integravano l’ingiuria grave, ossia la
manifestazione esteriorizzata di un durevole sentimento di disistima nelle qualità morali e di mancato ri-
spetto della dignità del donante, in contrasto con il senso di riconoscenza dovuto a colui che compie
l’atto di liberalità.]

                                                                    Massime a cura dell’avv. Valentina Mazzucco

                                                                         (di seguito, il testo integrale del provvedimento)

         TRIBUNALE DI BELLUNO                                 anche domiciliatario nel proprio studio in Belluno,
          REPUBBLICA ITALIANA                                 Via N. D. S., 2, come da mandato a margine della
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                              comparsa di costituzione del codifensore, depositata
                                                              il 23.07.14;
Il Tribunale, in composizione monocratica, in per-
sona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la se-              OGGETTO: mandato;
guente
                                                                  CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
                     SENTENZA
                                                              Il difensore di parte attrice, pertanto, previo inte-
Nella causa numero 756/13 RG (alla quale è riunita            grale richiamo a quanto dedotto, richiesto ed ecce-
la numero 241/14 RG), promossa con atto di cita-              pito nei precedenti atti processuali, nonché a ver-
zione notificato il 30.04.13 da:                              bale d’udienza, provvede di seguito a formulare,
                                                              sia in relazione alla causa n. 756/13 R.G., sia in re-
X M., codice fiscale X Rappresentato e difeso                 lazione alla causa n. 214/14 R.G., le seguenti con-
dall’Avv. M. P. di Belluno e con domicilio eletto             clusioni:
presso il suo studio in Belluno, X, 78, come da               NEL MERITO:
mandato a margine dell’atto di citazione;                     1) in via principale: condannare l’avv. A. P. a pagare
                                                              al d. X la somma di Euro 160.772, 91, pari alla metà
                       CONTRO                                 di tutte le somme dallo stesso versate fino al 31 mar-
                                                              zo 2013 per l’acquisto degli immobili, per spese no-
P. A., codice fiscale X Rappresentata e difesa dagli          tarili del contratto di compravendita, per spese no-
Avvocati V. N. G. di Padova, come da mandato in               tarili del contratto di mutuo, per il pagamento
calce alla memoria 183.6.2 cpc, depositata il 15.01.14,       delle rate di preammortamento e di ammortamen-
R. N. di Venezia, come da mandato allegato all’atto           to del mutuo, per spese di ristrutturazione e per
di costituzione di difensore datato 15.10.17 e deposi-        spese condominiali, oltre agli interessi legali dalla
tato il 16.10.17 in via telematica e F. R., quest’ultimo      data di ciascun pagamento fino al soddisfo;

22    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
questioni patrimoniali

2) in via subordinata: dichiarare che l’inserimento         istanze avversarie per i motivi già esposti nelle me-
dell’avv. A. P. come acquirente della metà degli im-        morie predette; sia ammessa quale doc. n. 77 copia
mobili oggetto del contratto di compravendita del           della sentenza n. 321 Reg. Sent. Corte d’Appello di
22 Marzo 2011, del quale in premessa di citazione,          Venezia resa nel proc. penale n. 1219/2014 nei con-
ha simulato una donazione diretta, da parte del d.          fronti del d. X, depositata il 12.05.2015, come da
X alla moglie, di tale quota di sua proprietà e, in         istanza depositata in via telematica in data
conseguenza, dichiarare nulla tale donazione per            24.06.2015.
mancanza dei requisiti di forma richiesti dall’art.
782 C.C. e dall’art. 48 della legge 16 febbraio 1913         CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
n. 89;
3) in via ulteriormente subordinata: dichiarare che         Richiamati tutti gli atti ed i verbali, allegazioni pro-
l’inserimento dell’avv. A. P. come acquirente della         duzioni e deduzioni qui da intendersi integralmen-
metà degli immobili oggetto del contratto di com-           te riportati e trascritti, voglia il Giudice, rigettata
pravendita del 22 Marzo 2011 ha simulato una do-            ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
nazione indiretta, da parte del d. X alla moglie, di        quanto infondata in fatto e diritto, così provvedere:
tale quota e revocare tale donazione perchè l’avv. P.       - In via preliminare di rito In principalità 1) Dichia-
si è resa colpevole d’ingiuria grave verso il d. X, in      rare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il procedi-
quanto: a) la convenuta ha intrecciato una relazio-         mento n. 241/2014 e il procedimento n. 356/2013
ne adulterina con il giardiniere sig. P. P.; b) la con-     con prevenzione del secondo sul primo e per l’effet-
venuta, deponendo quale persona informata sui               to dichiarare l’estinzione del procedimento n.
fatti davanti ai Carabinieri di Portogruaro, ha attri-      241/2014 R.G.
buito al marito d. X, la commissione di fatti mai           In subordine
avvenuti, che potrebbero costituire reato ai sensi          1) Dichiarare inammissibile ed in ogni caso impro-
dell’art. 572 c.p.; c) la convenuta, ha presentato una      ponibile la domanda dell’attore relativamente al
denuncia-querela ai Carabinieri di Portogruaro at-          procedimento. 241/2014 per carenza di interesse e
tribuendo al marito d. X la commissione di fatti            per abuso del diritto con la condanna dell’attore ai
mai avvenuti, che potrebbero costituire reato ai            sensi dell’art. 96 c.p.c. nonché al risarcimento del
sensi dell’art. 572 c.p.; d) nonostante la denuncia         danno patito dalla convenuta nella misura che ver-
e/o esposto e/o querela presentata dalla convenuta          rà ritenuta di giustizia;
per asseriti maltrattamenti perpetrati dal dott. X          2) Disporre la trasmissione degli atti ai sensi
alla figlia minore, l’attore, all’esito del procedimen-     dell’art. 88 c.p.c. per mala fede processuale; - Nel
to penale n. 12/2523 RGNR, è stato assolto “perché          merito Come da comparsa di costituzione e rispo-
il fatto non sussiste”; e) nonostante la denuncia e/o       sta del 26.09.2013 nel procedimento n. 756/2013 (e
esposto e/o querela presentata dalla convenuta per          precisata nella memoria n. 183 n.1 del 16.12.2013) e
il delitto di falso ex art. 485 c.p., l’attore, all’esito   comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2014
del procedimento penale n. 13/850 RGNR, è stato             nel procedimento n. 241/2014: 1) Disporsi la can-
assolto “perché il fatto non sussiste”;                     cellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89,
IN OGNI CASO: spese, competenze e compensi                  comma 2, c.p.c. delle seguenti frasi: (a) Pag. 13, in
di avvocato, oltre rimborso spese generali, C.A. ed         fondo, e pag. 14 dell’atto di citazione nel procedi-
I.V.A. come per legge, integralmente rifusi;                mento 756/2013 e pag. 16 dell’atto di citazione nel
IN VIA ISTRUTTORIA: siano accolte le istanze                procedimento n. 241/2014: “un affettuosa amicizia
istruttorie, a prova diretta e contraria, siccome am-       che si sta evolvendo”... come dicevano negli anni
missibili e rilevanti, così come formulate dalla dife-      ‘60 i divi di Hollywood. (b) Pag. 16 dell’atto di ci-
sa di parte attrice nelle memorie ex art. 183 comma         tazione nel procedimento n. 756/2013 e pag. 18 atto
6 n. 2 e n. 3 C.P.C., rispettivamente di data               citazione nel procedimento 241/2014 E, in ogni ca-
15.01.2013 e di data 4.2.2013 (nella causa n. 756/13        so, rimane una domanda inquietante e, forse,
R.G.), nonché di data 19.11.2014 e di data 9.12.2014        drammatica: come poteva l’avv. P., dopo una notte
(nella causa n. 214/14 R.G.), con opposizione alle          passata senza dormire, parlando con il giardiniere,

                                                              Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020   23
questioni patrimoniali

la mattina seguente occuparsi diligentemente di               La sentenza non è stata impugnata dal PM ma solo
sua figlia B. ?, con trasmissione degli atti alla Pro-        dal signor X; Ordinanza del 14.12.2017 della Corte
cura della Repubblica competente per i delitti di             d’Appello di Venezia nel procedimento n. 2489/14
ingiuria aggravata e/o diffamazione in atti giudi-            RG Venezia, che va a definire i precedenti docu-
ziari; 2) Accertato e dichiarato che la Sig. ra A. P.         menti allegati con riferimento alla condotta dell’at-
nulla deve al Sig. M. X ad alcun titolo, respingersi,         tore.
per i motivi di cui in premesse, le domande tutte
come formulate dall’attore.                                                     MOTIVAZIONI
3) Accertato e dichiarato che non sussiste la dona-
zione diretta prospettata dall’attore, respingersi la         1) Parte attrice ha ricostruito il fatto e lo svolgimen-
relativa domanda di nullità per difetto dei requisiti         to del processo come segue.
di forma ed in subordine (come da comparsa di                 “Con atto di citazione notificato il 30.4-6.5.2013, il
costituzione e risposta nel 24172014), nella denega-          notaio d. X, nelle more del procedimento di sepa-
ta ipotesi di dichiarazione di nullità, condannarsi           razione coniugale, citava avanti all’intestato Tribu-
l’attore al risarcimento del danno nella misura di            nale di Belluno la moglie, avv. A. P., esponendo: 1)
269.500,00 (pari alla metà del valore d’acquisto              che i coniugi P. avevano acquistato, a mezzo atto di
dell’immobile) o nella maggiore o minore somma                compravendita di data 22.03.2011, autenticato nelle
che il giudice riterrà di g iustizia oltre a spese ed         firme dal notaio dott. G. C. di Trieste, rep. 50716,
accessori;                                                    racc. 23119 (doc. n. 1), i seguenti immobili facenti
4) Accertato e dichiarato che l’acquisto 22/03/2011           parte del complesso residenziale-turistico “R.” sito
del complesso immobiliare per cui è causa costitui-           in Duino-Aurisina (Trieste), località Marina di Au-
sce donazione indiretta del 50% della proprietà in-           risina n. 153/L, derivante dal riutilizzo del comples-
divisa del bene, respingersi la domanda di revoca-            so turistico già “ex Enalc - H.” e precisamente: al-
zione ex art. 801 c.c. perché infondata in fatto ed in        loggio adibito a soggiorno temporaneo per la
diritto.                                                      fruizione turistica sito al piano primo e box auto e
- In tutti i casi spese e compensi di avvocato, oltre         posto auto pertinenti all’abitazione turistica, censi-
ad accessori di legge, interamente rifusi con con-            ti come segue: - all’ufficio Tavolare di Trieste - Co-
danna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. - In via       mune censuario di Aurisina, partita tavolare 3503,
Istruttoria Richiamate tutte le richieste deduzioni           corpo tavolare primo, Ente indipendente costituito
ed eccezioni contenute nelle memorie istruttorie              dall’alloggio al piano primo, composto da soggior-
del 15.01.2014 (ex art. 183 n.1 nel 756/2013 R.G.) del        no con angolo cottura, disimpegno, una doccia-
14.02.2014 (ex art. 183 n.3 nel 756/2013 R.G.), del           wc, due stanze ed un poggiolo, subalterno “4”e di-
18.11.2014 (nel 241/2014 R.G.) e del 09.1.2014 (nel           stinto in color rosa nel piano archiviato in atti
241/2014 R.G.) nonché tutte le deduzioni eccezioni            tavolari sub Giornal Numero 14500/2009, con le
e le istanze quali risultano dai verbali di causa, Si         congiunte quote di parti indivise delle varie parti-
insite per l’ammissione delle istanze istruttorie an-         celle catastali/corpo tavolare/partita tavolare come
che in ordine alle prove testimoniali e richieste di          meglio specificato e descritto alle pagine 2-3-4
acquisizioni e delle produzioni documentali tutte             dell’atto di citazione, qui integralmente richiama-
come sopra indicate.                                          to; - all’ufficio Tavolare di Trieste - Comune cen-
Si chiede altresì l’autorizzazione a produrre i se-           suario di Aurisina, partita tavolare 3748, corpo ta-
guenti documenti di formazione successiva e che               volare primo, Ente indipendente costituito dal
possono rendere superflui documenti precedente-               posto auto sito al secondo piano, subalterno “92”ed
mente dimessi: Sentenza n. 512/2017 nel procedi-              orlato in color rosso nel piano archiviato in atti ta-
mento n.1831/2013 RGNR del 15.09.2017 deposita-               volari sub Giornal Numero 5464/2010, con le con-
ta il 28.09.2017, con la quale la signora P. viene            giunte quote di parti indivise delle varie particelle
assolta dal delitto p. e p. dall’art. 388 co.2 c.p. in        catastali/corpo tavolare/partita tavolare come me-
quanto definisce e confuta le allegazioni di contro-          glio specificato e descritto alle pagine 5-6 dell’atto
parte a sostegno dell’ingratitudine della signora P..         di citazione, qui integralmente richiamato; - all’Uf-

24    Massimario regionale del diritto di famiglia, i, 2020
Puoi anche leggere