LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CASORATE SEMPIONE – 27 OTTOBRE 2014
LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI
DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI
INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO
IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
dott. Marco Massavelli
Vice Comandante P.M. Druento (TO)
www.quesitisullastrada.itPER NON DIMENTICARE
DOCUMENTI ORIGINALI
FOTOCOPIE AUTENTICATE DAL PROPRIETARIO DEL
VEICOLO:
1 VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI
PERSONE O COSE
2 VEICOLI ADIBITI A LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
3 VEICOLI DI AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI PUBBLICI
ESSESNZIALI
CERTIFICATO E CONTRASSEGNO ASSICURATIVO: PER I 5
GIORNI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO SOSTITUITI DA
RICEVUTA DI PAGAMENTO
www.quesitisullastrada.itCONTROLLO DEI DOCUMENTI
PER UN CONTROLLO PIU’ EFFICACE E UNA VISIONE
GLOBALE: ACQUISIRE TUTTI I DOCUMENTI INSIEME PRIMA
DI CONSULTARLI
PERCORSO LOGICO – CRONOLOGICO:
1. AUTENTICITA’ DOCUMENTO (NUMERO DOCUMENTO)
2. CORRISPONDENZA FOTO RISPETTO A TITOLARE
3. IDONEITA’ PER IL VEICOLO CONDOTTO
4. VALIDITA’ DOCUMENTO – SCADENZA
5. CORRISPONDENZA DATI ANAGRAFICI (SOPRATTUTTO
RESIDENZA)
6. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI (LENTI O ALTRO)
7. CARTA CIRC: CORRISPONDENZA TELAIO-TARGA
www.quesitisullastrada.itARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI 1/2
ANCHE ALTRI DOCUMENTI NON OBBLIGATORI PER LA
CIRCOLAZIONE (ES. CERTIFICATO DI PROPRIETA’)
DESTINATARIO DELL’INVITO: SEMPRE
CONDUCENTE/TRASGRESSORE
PERSONALITA’ DELL’INVITO: NON è NECESSARIA LA FISICA
PRESENZA DELL’INVITATO (DELEGATO)
ESPLICITA MENZIONE SU VERBALE PER FISICA PRESENZA
VALIDO INVIO PER POSTA
DOCUMENTI ITALIANI: COPIA AUTENTICATA CON
AUTOCERTIFICAZIONE
PIU’ DOCUMENTI:
SOLTANTO ALCUNI: SANZIONE
PARZIALE ESIBIZIONE O INFORMAZIONI INSUFFICIENTI:
RINNOVO INVITO PER INTEGRAZIONE
www.quesitisullastrada.itARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI 2/2
MANCATA ESIBIZIONE
SANZIONE PER MANCANZA DEL
DOCUMENTO
DOCUMENTI ITALIANI: VERIFICA
PRESSO BANCHE DATI /PUBBLICI
REGISTRI
www.quesitisullastrada.itLA PATENTE DI GUIDA
PATENTE A NORMA DIRETTIVA 126/2006 – D.LGS 59/2011 – 19.1.2013
www.quesitisullastrada.itIL POSSESSO DI 2 PATENTI UE
l'art. 116, comma 7, C.d. S., stabilisce che nessuno
può essere titolare di più di una patente di
guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
CONSEGUENZA
quando è accertato che un conducente è in
possesso di due patenti di guida comunitarie, è
necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta
più di recente.
www.quesitisullastrada.itEliminazione indicazione residenza sulla patente
Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla
nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione
della residenza del titolare.
Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio
degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà
aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte
dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di
patente in occasione del cambio di residenza.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore
delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di
aggiornamento.
www.quesitisullastrada.itCOME VERIFICARE LA RESIDENZA AI FINI DI IDENTIFICAZIONE
CHIEDERE ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DA CUI
RISULTI LA RESIDENZA
SE è SPROVVISTO:, è necessario compiere le opportune
verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'art. 226, comma 10, C.d.S.
In ogni caso di dubbio circa la residenza del
titolare di patente, ai fini della notificazione del
verbale di contestazione e di ogni altro atto ad
esso conseguente, fa fede la residenza riportata
nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui
all'art. 226 C.d.S.
www.quesitisullastrada.itLA PATENTE ITALIANA E’ DOCUMENTO DI IDENTITA’
Nonostante la mancanza di tale informazione, si
precisa che la patente di guida rilasciata in Italia
continua a mantenere, sul territorio nazionale, la
natura di documento di identità personale.
LE PATENTI STRANIERE NON SONO DOCUMENTI
DI IDENTITA’ PERSONALE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GUIDA
www.quesitisullastrada.itART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013
RESIDENTE IN ITALIA DA PENALE
PIU’ DI 1 ANNO Articolo 116, c. 15 c.d.s. (art. 135, c. 11)
Fermo amministrativo del veicolo
PATENTE ESTERA Sequestro amministrativo motoveicolo/ciclomotore
SCADUTA Nota: ACCERTARE SEMPRE che il conducente
abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un
anno e guidi con patente scaduta
RESIDENTE IN ITALIA DA AMMINISTRATIVO
MENO DI 1 ANNO Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13)
PATENTE ESTERA Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
SCADUTA P.M.R. entro 60 gg: €155
P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del
documento di guida e invio a Prefettura entro 5 gg.
(che lo invia nei 15 gg. successivi all’Autorità dello
Stato estero che lo ha emesso)
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo
per la via più breve presso la località indicata sul
verbale (art. 399, reg. c.d.s)
www.quesitisullastrada.itART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013
NON RESIDENTE IN ITALIA AMMINISTRATIVO
PATENTE ESTERA SCADUTA Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13)
Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
P.M.R. entro 60 gg: €155
P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di guida
e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg. successivi
all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso)
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più
breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s)
RESIDENTE IN ITALIA DA PIU’ DI 1 AMMINISTRATIVO
ANNO Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 14)
Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
PATENTE ESTERA IN CORSO DI P.M.R. entro 60 gg: €155
VALIDITA’ P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di
guida e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg.
successivi all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso)
Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più
breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s)
www.quesitisullastrada.itART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013
RESIDENTE IN ITALIA DA MENO
DI 1 ANNO CIRCOLAZIONE REGOLARE
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’
NON RESIDENTE IN ITALIA CIRCOLAZIONE REGOLARE
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’
www.quesitisullastrada.itElezione di domicilio legale in Italia
In occasione dell'accertamento di una violazione
amministrativa da cui discende la possibilità di
applicazione delle sanzioni accessorie
(SOSPENSIONE O REVOCA PATENTE)
ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione
dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal
Pretetto, gli organi di polizia stradale che redigono i
verbali di contestazione relativi devono indicare,
all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel
territorio italiano, in cui il trasgressore
richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.
www.quesitisullastrada.itCARTA DI CIRCOLAZIONE
ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli
atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario
della carta di circolazione ovvero che comportino
la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta
giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di
circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
omissione si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
www.quesitisullastrada.itQUALI SONO GLI ATTI DI CUI ALL’ART. 94 c. 4BIS
• Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2:
L'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche
le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91
• gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo:
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà
di acquisto
19QUALI ATTI ?
GLI ATTI
da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione
ovvero
che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a
trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso
20I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO
nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro
trenta giorni, al DTT
Articolo 247 bis c. 2 lett. a)
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione
temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Gli uffici DTT, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto,
relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati
hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo
di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario
e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel
caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta
di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi
21SANZIONE PER OMESSA ANNOTAZIONE
In caso di omissione si applica la sanzione prevista
dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4
bis ed è inviata all'ufficio della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
22ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s. : PRONTUARIO OPERATIVO Quale avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al competente UMC il cambio di disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario ai fini dell’annotazione sulla carta di circolazione. All’atto del controllo emergeva che ___( descrivere la violazione )___. La carta di circolazione viene ritirata per essere inviata al DTT di________ e il conducente potrà condurre il veicolo fino a________. LA SANZIONE SI APPLICA ALL’UTILIZZATORE DEL VEICOLO NON SI APPLICA LA SANZIONE AL CONDUCENTE DIVERSO DAL COMODATARIO ATTI POSTI IN ESSERE DAL 3.11.2014 – UTILIZZO VEICOLO A DECORRERE DA TALE DATA
MIT CIRC. 10 LUGLIO 2014 – DAL 3 NOVEMBRE 2014
www.quesitisullastrada.itwww.quesitisullastrada.it
LA MOTORIZZAZIONE NON CONTROLLA / NO TRASORTO COSE/PERSONE
www.quesitisullastrada.itVARIAZIONE DATI
www.quesitisullastrada.itRIENTRO DEL VEICOLO AL PROPRIETARIO
www.quesitisullastrada.itAGGIORNAMENTO DATI TECNICI DEL VEICOLO
www.quesitisullastrada.itNUOVA ANNOTAZIONE DI COMODATO
www.quesitisullastrada.itCOMODATO VEICOLI AZIENDALI
www.quesitisullastrada.itCOMODATO VEICOLI AZIENDALI
www.quesitisullastrada.itCOMODATO VEICOLI AZIENDALI
www.quesitisullastrada.itASSICURAZIONE
PRONTUARIO OPERATIVO
www.quesitisullastrada.itGRAZIE PER L’ATTENZIONE
PER APPROFONDIMENTI E QUESITI:
www.quesitisullastrada.it
info@quesitisullastrada.it
cell.: 3339718533Puoi anche leggere