LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA

Pagina creata da Nicolò Merlo
 
CONTINUA A LEGGERE
LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
CASORATE SEMPIONE – 27 OTTOBRE 2014

LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI
DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI
  INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO
    IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
                               dott. Marco Massavelli

                    Vice Comandante P.M. Druento (TO)
                         www.quesitisullastrada.it
LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
CONTROLLO DEI DOCUMENTI E
INVITO A PRESENTARLI IN UFFICIO
LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
PER NON DIMENTICARE

        DOCUMENTI ORIGINALI

        FOTOCOPIE AUTENTICATE DAL PROPRIETARIO DEL
        VEICOLO:

        1 VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI
        PERSONE O COSE

        2 VEICOLI ADIBITI A LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

        3 VEICOLI DI AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI PUBBLICI
        ESSESNZIALI

        CERTIFICATO E CONTRASSEGNO ASSICURATIVO: PER I 5
        GIORNI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO SOSTITUITI DA
        RICEVUTA DI PAGAMENTO

                      www.quesitisullastrada.it
CONTROLLO DEI DOCUMENTI

        PER UN CONTROLLO PIU’ EFFICACE E UNA VISIONE
        GLOBALE: ACQUISIRE TUTTI I DOCUMENTI INSIEME PRIMA
        DI CONSULTARLI

                 PERCORSO LOGICO – CRONOLOGICO:

        1. AUTENTICITA’ DOCUMENTO (NUMERO DOCUMENTO)
        2. CORRISPONDENZA FOTO RISPETTO A TITOLARE
        3. IDONEITA’ PER IL VEICOLO CONDOTTO
        4. VALIDITA’ DOCUMENTO – SCADENZA
        5. CORRISPONDENZA DATI ANAGRAFICI (SOPRATTUTTO
           RESIDENZA)
        6. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI (LENTI O ALTRO)
        7. CARTA CIRC: CORRISPONDENZA TELAIO-TARGA

                    www.quesitisullastrada.it
ARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI     1/2

         ANCHE ALTRI DOCUMENTI NON OBBLIGATORI PER LA
         CIRCOLAZIONE (ES. CERTIFICATO DI PROPRIETA’)

         DESTINATARIO       DELL’INVITO:                 SEMPRE
         CONDUCENTE/TRASGRESSORE

         PERSONALITA’ DELL’INVITO: NON è NECESSARIA LA FISICA
         PRESENZA DELL’INVITATO (DELEGATO)
         ESPLICITA MENZIONE SU VERBALE PER FISICA PRESENZA
         VALIDO INVIO PER POSTA
         DOCUMENTI ITALIANI: COPIA AUTENTICATA CON
         AUTOCERTIFICAZIONE

         PIU’ DOCUMENTI:
         SOLTANTO ALCUNI: SANZIONE
         PARZIALE ESIBIZIONE O INFORMAZIONI INSUFFICIENTI:
         RINNOVO INVITO PER INTEGRAZIONE

                       www.quesitisullastrada.it
ARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI     2/2

                     MANCATA ESIBIZIONE

         SANZIONE PER                     MANCANZA       DEL
         DOCUMENTO

         DOCUMENTI  ITALIANI: VERIFICA
         PRESSO BANCHE DATI /PUBBLICI
         REGISTRI

                       www.quesitisullastrada.it
LA PATENTE DI GUIDA
PATENTE A NORMA DIRETTIVA 126/2006 – D.LGS 59/2011 – 19.1.2013

                        www.quesitisullastrada.it
IL POSSESSO DI 2 PATENTI UE

         l'art. 116, comma 7, C.d. S., stabilisce che nessuno
         può essere titolare di più di una patente di
         guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
         europea o dello Spazio economico europeo.

                              CONSEGUENZA

         quando è accertato che un conducente è in
         possesso di due patenti di guida comunitarie, è
         necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta
         più di recente.

                       www.quesitisullastrada.it
Eliminazione indicazione residenza sulla patente

          Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla
          nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione
          della residenza del titolare.

          Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio
          degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà
          aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte
          dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di
          patente in occasione del cambio di residenza.

          Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore
          delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di
          aggiornamento.

                           www.quesitisullastrada.it
COME VERIFICARE LA RESIDENZA AI FINI DI IDENTIFICAZIONE

         CHIEDERE ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DA CUI
         RISULTI LA RESIDENZA

         SE è SPROVVISTO:, è necessario compiere le opportune
         verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
         all'art. 226, comma 10, C.d.S.

         In ogni caso di dubbio circa la residenza del
         titolare di patente, ai fini della notificazione del
         verbale di contestazione e di ogni altro atto ad
         esso conseguente, fa fede la residenza riportata
         nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui
         all'art. 226 C.d.S.

                         www.quesitisullastrada.it
LA PATENTE ITALIANA E’ DOCUMENTO DI IDENTITA’

         Nonostante la mancanza di tale informazione, si
         precisa che la patente di guida rilasciata in Italia
         continua a mantenere, sul territorio nazionale, la
         natura di documento di identità personale.

         LE PATENTI STRANIERE NON SONO DOCUMENTI
         DI IDENTITA’ PERSONALE
         AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GUIDA

                       www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013
RESIDENTE IN ITALIA DA                            PENALE
PIU’ DI 1 ANNO            Articolo 116, c. 15 c.d.s. (art. 135, c. 11)
                          Fermo amministrativo del veicolo
PATENTE ESTERA            Sequestro amministrativo motoveicolo/ciclomotore
SCADUTA                   Nota: ACCERTARE SEMPRE che il conducente
                          abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un
                          anno e guidi con patente scaduta

RESIDENTE IN ITALIA DA                      AMMINISTRATIVO
MENO DI 1 ANNO            Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13)
PATENTE ESTERA            Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
SCADUTA                   P.M.R. entro 60 gg: €155
                          P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
                          Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
                          Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del
                          documento di guida e invio a Prefettura entro 5 gg.
                          (che lo invia nei 15 gg. successivi all’Autorità dello
                          Stato estero che lo ha emesso)
                          Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo
                          per la via più breve presso la località indicata sul
                          verbale (art. 399, reg. c.d.s)
                          www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013
NON RESIDENTE IN ITALIA                                        AMMINISTRATIVO
PATENTE ESTERA SCADUTA              Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13)
                                    Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
                                    P.M.R. entro 60 gg: €155
                                    P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
                                    Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
                                    Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di guida
                                    e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg. successivi
                                    all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso)
                                    Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più
                                    breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s)

RESIDENTE IN ITALIA DA PIU’ DI 1                           AMMINISTRATIVO
ANNO                             Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 14)
                                 Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624
PATENTE ESTERA IN CORSO DI       P.M.R. entro 60 gg: €155
VALIDITA’                        P.M.R. entro 5 gg: € 108,50
                                 Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s.
                                 Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di
                                 guida e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg.
                                 successivi all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso)
                                 Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più
                                 breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s)

                                    www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013

RESIDENTE IN ITALIA DA MENO
DI 1 ANNO                                CIRCOLAZIONE REGOLARE
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’

NON RESIDENTE IN ITALIA                  CIRCOLAZIONE REGOLARE
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’

                         www.quesitisullastrada.it
Elezione di domicilio legale in Italia

       In occasione dell'accertamento di una violazione
       amministrativa da cui discende la possibilità di
       applicazione           delle        sanzioni     accessorie
       (SOSPENSIONE O REVOCA PATENTE)
       ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione
       dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal
       Pretetto, gli organi di polizia stradale che redigono i
       verbali di contestazione relativi devono indicare,
       all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel
       territorio italiano, in cui il trasgressore
       richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.

                     www.quesitisullastrada.it
CARTA DI CIRCOLAZIONE
ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s.

          4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli
          atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
          articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario
          della carta di circolazione ovvero che comportino
          la disponibilita' del veicolo, per un periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
          diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
          regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta
          giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
          informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di
          circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli
          articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
          omissione si applica la sanzione prevista dal
          comma 3.
                           www.quesitisullastrada.it
QUALI SONO GLI ATTI DI CUI ALL’ART. 94 c. 4BIS

• Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2:
L'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche
le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91

• gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
    articolo:
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà
di acquisto

                                                                   19
QUALI ATTI ?

                                   GLI ATTI
da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione

                                    ovvero

che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a
trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso

                                                                    20
I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro
trenta giorni, al DTT
                         Articolo 247 bis c. 2 lett. a)
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione
temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Gli     uffici    DTT,       procedono,      a    richiesta    degli    interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto,
relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati
hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo
di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario
e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel
caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta
di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi

                                                                        21
SANZIONE PER OMESSA ANNOTAZIONE

In caso di omissione si applica la sanzione prevista
dal comma 3.

 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4
bis ed è inviata all'ufficio della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
                                              22
ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s. : PRONTUARIO OPERATIVO

Quale avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al competente UMC il cambio di
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso
dall’intestatario ai fini dell’annotazione sulla carta di circolazione. All’atto del controllo
emergeva che ___( descrivere la violazione )___. La carta di circolazione viene ritirata per essere
inviata al DTT di________ e il conducente potrà condurre il veicolo fino a________.
LA SANZIONE SI APPLICA ALL’UTILIZZATORE DEL VEICOLO
NON SI APPLICA LA SANZIONE AL CONDUCENTE DIVERSO DAL
COMODATARIO
ATTI POSTI IN ESSERE DAL 3.11.2014 – UTILIZZO VEICOLO A DECORRERE DA
TALE DATA
MIT CIRC. 10 LUGLIO 2014 – DAL 3 NOVEMBRE 2014

                        www.quesitisullastrada.it
www.quesitisullastrada.it
LA MOTORIZZAZIONE NON CONTROLLA / NO TRASORTO COSE/PERSONE

                     www.quesitisullastrada.it
VARIAZIONE DATI

                  www.quesitisullastrada.it
RIENTRO DEL VEICOLO AL PROPRIETARIO

                      www.quesitisullastrada.it
AGGIORNAMENTO DATI TECNICI DEL VEICOLO

                     www.quesitisullastrada.it
NUOVA ANNOTAZIONE DI COMODATO

                    www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI

                     www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI

                     www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI

                     www.quesitisullastrada.it
ASSICURAZIONE
PRONTUARIO OPERATIVO

                       www.quesitisullastrada.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
PER APPROFONDIMENTI E QUESITI:
  www.quesitisullastrada.it

  info@quesitisullastrada.it
     cell.: 3339718533
Puoi anche leggere