LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CASORATE SEMPIONE – 27 OTTOBRE 2014 LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) www.quesitisullastrada.it
PER NON DIMENTICARE DOCUMENTI ORIGINALI FOTOCOPIE AUTENTICATE DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO: 1 VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE O COSE 2 VEICOLI ADIBITI A LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE 3 VEICOLI DI AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI PUBBLICI ESSESNZIALI CERTIFICATO E CONTRASSEGNO ASSICURATIVO: PER I 5 GIORNI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO SOSTITUITI DA RICEVUTA DI PAGAMENTO www.quesitisullastrada.it
CONTROLLO DEI DOCUMENTI PER UN CONTROLLO PIU’ EFFICACE E UNA VISIONE GLOBALE: ACQUISIRE TUTTI I DOCUMENTI INSIEME PRIMA DI CONSULTARLI PERCORSO LOGICO – CRONOLOGICO: 1. AUTENTICITA’ DOCUMENTO (NUMERO DOCUMENTO) 2. CORRISPONDENZA FOTO RISPETTO A TITOLARE 3. IDONEITA’ PER IL VEICOLO CONDOTTO 4. VALIDITA’ DOCUMENTO – SCADENZA 5. CORRISPONDENZA DATI ANAGRAFICI (SOPRATTUTTO RESIDENZA) 6. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI (LENTI O ALTRO) 7. CARTA CIRC: CORRISPONDENZA TELAIO-TARGA www.quesitisullastrada.it
ARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI 1/2 ANCHE ALTRI DOCUMENTI NON OBBLIGATORI PER LA CIRCOLAZIONE (ES. CERTIFICATO DI PROPRIETA’) DESTINATARIO DELL’INVITO: SEMPRE CONDUCENTE/TRASGRESSORE PERSONALITA’ DELL’INVITO: NON è NECESSARIA LA FISICA PRESENZA DELL’INVITATO (DELEGATO) ESPLICITA MENZIONE SU VERBALE PER FISICA PRESENZA VALIDO INVIO PER POSTA DOCUMENTI ITALIANI: COPIA AUTENTICATA CON AUTOCERTIFICAZIONE PIU’ DOCUMENTI: SOLTANTO ALCUNI: SANZIONE PARZIALE ESIBIZIONE O INFORMAZIONI INSUFFICIENTI: RINNOVO INVITO PER INTEGRAZIONE www.quesitisullastrada.it
ARTICOLO 180 CDS: INVITO A ESIBIRE I DOCUMENTI 2/2 MANCATA ESIBIZIONE SANZIONE PER MANCANZA DEL DOCUMENTO DOCUMENTI ITALIANI: VERIFICA PRESSO BANCHE DATI /PUBBLICI REGISTRI www.quesitisullastrada.it
LA PATENTE DI GUIDA
PATENTE A NORMA DIRETTIVA 126/2006 – D.LGS 59/2011 – 19.1.2013 www.quesitisullastrada.it
IL POSSESSO DI 2 PATENTI UE l'art. 116, comma 7, C.d. S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. CONSEGUENZA quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente. www.quesitisullastrada.it
Eliminazione indicazione residenza sulla patente Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento. www.quesitisullastrada.it
COME VERIFICARE LA RESIDENZA AI FINI DI IDENTIFICAZIONE CHIEDERE ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DA CUI RISULTI LA RESIDENZA SE è SPROVVISTO:, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. In ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. www.quesitisullastrada.it
LA PATENTE ITALIANA E’ DOCUMENTO DI IDENTITA’ Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale. LE PATENTI STRANIERE NON SONO DOCUMENTI DI IDENTITA’ PERSONALE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA GUIDA www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013 RESIDENTE IN ITALIA DA PENALE PIU’ DI 1 ANNO Articolo 116, c. 15 c.d.s. (art. 135, c. 11) Fermo amministrativo del veicolo PATENTE ESTERA Sequestro amministrativo motoveicolo/ciclomotore SCADUTA Nota: ACCERTARE SEMPRE che il conducente abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno e guidi con patente scaduta RESIDENTE IN ITALIA DA AMMINISTRATIVO MENO DI 1 ANNO Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13) PATENTE ESTERA Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624 SCADUTA P.M.R. entro 60 gg: €155 P.M.R. entro 5 gg: € 108,50 Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s. Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di guida e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg. successivi all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso) Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s) www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013 NON RESIDENTE IN ITALIA AMMINISTRATIVO PATENTE ESTERA SCADUTA Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 13) Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624 P.M.R. entro 60 gg: €155 P.M.R. entro 5 gg: € 108,50 Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s. Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di guida e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg. successivi all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso) Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s) RESIDENTE IN ITALIA DA PIU’ DI 1 AMMINISTRATIVO ANNO Articolo 126, c. 11, c.d.s. (art. 135, c. 14) Sanzione amministrativa: da € 155 a € 624 PATENTE ESTERA IN CORSO DI P.M.R. entro 60 gg: €155 VALIDITA’ P.M.R. entro 5 gg: € 108,50 Se il veicolo ha targa estera: art. 207, c.d.s. Sanzione amministrativa accessoria: ritiro del documento di guida e invio a Prefettura entro 5 gg. (che lo invia nei 15 gg. successivi all’Autorità dello Stato estero che lo ha emesso) Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve presso la località indicata sul verbale (art. 399, reg. c.d.s) www.quesitisullastrada.it
ART. 135 c.d.s. : PATENTI EXTRAUE – DAL 19.1.2013 RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO CIRCOLAZIONE REGOLARE PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’ NON RESIDENTE IN ITALIA CIRCOLAZIONE REGOLARE PATENTE IN CORSO DI VALIDITA’ www.quesitisullastrada.it
Elezione di domicilio legale in Italia In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie (SOSPENSIONE O REVOCA PATENTE) ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Pretetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti. www.quesitisullastrada.it
CARTA DI CIRCOLAZIONE
ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s. 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. www.quesitisullastrada.it
QUALI SONO GLI ATTI DI CUI ALL’ART. 94 c. 4BIS • Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2: L'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91 • gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo: trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto 19
QUALI ATTI ? GLI ATTI da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso 20
I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al DTT Articolo 247 bis c. 2 lett. a) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi Gli uffici DTT, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi 21
SANZIONE PER OMESSA ANNOTAZIONE In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4 bis ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 22
ARTICOLO 94 C. 4 BIS c.d.s. : PRONTUARIO OPERATIVO Quale avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al competente UMC il cambio di disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario ai fini dell’annotazione sulla carta di circolazione. All’atto del controllo emergeva che ___( descrivere la violazione )___. La carta di circolazione viene ritirata per essere inviata al DTT di________ e il conducente potrà condurre il veicolo fino a________. LA SANZIONE SI APPLICA ALL’UTILIZZATORE DEL VEICOLO NON SI APPLICA LA SANZIONE AL CONDUCENTE DIVERSO DAL COMODATARIO ATTI POSTI IN ESSERE DAL 3.11.2014 – UTILIZZO VEICOLO A DECORRERE DA TALE DATA
MIT CIRC. 10 LUGLIO 2014 – DAL 3 NOVEMBRE 2014 www.quesitisullastrada.it
www.quesitisullastrada.it
LA MOTORIZZAZIONE NON CONTROLLA / NO TRASORTO COSE/PERSONE www.quesitisullastrada.it
VARIAZIONE DATI www.quesitisullastrada.it
RIENTRO DEL VEICOLO AL PROPRIETARIO www.quesitisullastrada.it
AGGIORNAMENTO DATI TECNICI DEL VEICOLO www.quesitisullastrada.it
NUOVA ANNOTAZIONE DI COMODATO www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI www.quesitisullastrada.it
COMODATO VEICOLI AZIENDALI www.quesitisullastrada.it
ASSICURAZIONE
PRONTUARIO OPERATIVO www.quesitisullastrada.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE PER APPROFONDIMENTI E QUESITI: www.quesitisullastrada.it info@quesitisullastrada.it cell.: 3339718533
Puoi anche leggere