Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Giugno 2018

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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Giugno 2018
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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate
governance in base alle notizie diffuse dalle varie
associazioni ed enti di riferimento

Giugno 2018
INDEX

  European and Italian Authorities

  1. EBA – European Banking Authority ECB – European Central Bank
  2. Governo Italiano
  3. IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  4. Banca d’Italia
  5. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
  6. ECB – European Central Bank

  Associations/Institutes

  7. FRC - Financial Reporting Council

  Surveys & Insights
European and Italian Authorities
1) EBA - European Banking Authority
    Issuer                  Title                                                       Description                                                          Link to document

                                              L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla bozza di orientamenti in
                                              materia di esternalizzazioni. Tali orientamenti, che riesaminano gli esistenti orientamenti CEBS
                                              pubblicati nel 2006, mirano a stabilire un quadro più armonizzato per gli accordi di
                                              esternalizzazione di tutti gli enti finanziari nell'ambito dell'azione dell'EBA. Le linee guida
                                              ampliano il novero dei destinatari, includendo oltre ai già presenti enti creditizi e imprese di
                                              investimento, disciplinati dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), anche gli istituti di
                                              pagamento soggetti alla direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2) e gli istituti di moneta
                                              elettronica soggetti alla direttiva sulla moneta elettronica. Inoltre, viene precisato nelle linee
                                              guida che la funzione di sorveglianza dell’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti
                                              dovrà rimanere in capo all’ente creditizio, all’impresa di investimento o all’istituto di pagamento.
                                              Gli aspetti da valutare al fine di limitare eventuali rischi connessi all’esternalizzazione sono i
                                              seguenti: i) i rapporti intercorrenti tra l’ente creditizio, l’impresa di investimento o l’istituto di
                                              pagamento e il fornitore di servizi; ii) l’eventuale concentrazione di più esternalizzazioni nei
                                              confronti dello stesso fornitore di servizi; iii) i rischi di concentrazione generati
                                              dall’esternalizzazione di funzioni essenziali e importanti ad un numero limitato di fornitori di
                                              servizi. Tale ultimo aspetto dovrà essere considerato dalle autorità competenti per garantire la
                    EBA Draft Guidelines on   stabilità del mercato finanziario. Al contrario, però, le linee guida precisano che l’eccessiva
EBA - European                                esternalizzazione di attività essenziali e importanti, potrebbe generare svuotamento stesso              EBA Draft Guidelines on Outsourcing
                         Outsourcing
Banking Authority                             delle funzioni dei vari istituti. Gli orientamenti individuano le diverse tipologie di accordi di                   arrangements
                        arrangements
                                              esternalizzazione e forniscono i criteri utili per l'identificazione di funzioni essenziali o
                                              importanti, che potrebbero avere un impatto incisivo sul profilo di rischio dell'istituto finanziario
                                              o sul suo interno quadro di controllo. Al riguardo, viene precisato che alle funzioni essenziali e
                                              importanti esternalizzate si applicheranno criteri più rigidi, per evitare una maggiore
                                              esposizione a rischi o la limitazione del corretto svolgimento delle attività di vigilanza.
                                              Inoltre, gli orientamenti introducono particolari obblighi in materia di IT outsourcing, Fintech,
                                              esternalizzazione a fornitori di servizi di cloud; requisiti di governance; due diligence, pre-analisi
                                              di esternalizzazione e fase contrattuale. Al riguardo, gli enti creditizi, le imprese di investimento
                                              e gli istituti di pagamento dovrebbero mantenere un’adeguata competenza e sufficienti risorse
                                              qualificate, per garantire un’adeguata gestione e un attento controllo degli accordi di
                                              esternalizzazione; l’organo di gestione è tenuto ad approvare una politica di esternalizzazione
                                              scritta e garantirne la sua attuazione. L'esternalizzazione di funzioni non può comportare la
                                              delega delle responsabilità dell'organo di gestione. Istituzioni e istituti di pagamento rimangono
                                              pienamente responsabili per il rispetto di tutti i loro obblighi normativi.
                                              La fase di consultazione si concluderà il 24 settembre 2018. Le linee guida emanate dall’EBA
                                              saranno indicativamente applicabili dal 30 giugno 2019.

                                                                                              3
European and Italian Authorities
2) Governo Italiano
    Issuer                   Title                                                          Description                                                              Link to document
                                              Il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in esame reca attuazione a livello nazionale della
                                              Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. “IDD”) sulla distribuzione assicurativa. Tramite il presente decreto il
                                              legislatore nazionale apporta modifiche significative al D.Lgs. 209/2005 (CAP) e revisiona
                                              talune previsioni del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Il documento si compone di 5 articoli. L’art. 1
                                              contiene le modifiche al CAP, l’art. 2 quelle del TUF, l’art. 3 le disposizioni transitorie riguardanti
                                              gli adempimenti connessi al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
                                              di cui all’art. 109 del CAP, l’art. 4 le disposizioni transitorie e finali e l’art. 5 previsioni in materia
                                              di competenza dell’IVASS e della CONSOB circa l’emanazione di norme in materia di
                                              profilatura della clientela.
                                              Le novità introdotte nel CAP afferiscono ai seguenti aspetti:
                                                    - impianto definitorio;
                                                    - sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing): è previsto per le imprese
                                                       di assicurazione l’obbligo di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
                                                    - governo e controllo del prodotto (POG): in questo contesto, le modifiche al CAP si
                                                       limitano a recepire le disposizioni di rango primario della IDD, facendo rinvio al
                     Decreto legislativo 21
                                                       Regolamento delegato (UE) n. 2017/2358 della Commissione europea;
                      maggio 2018, n. 68.                                                                                                                   Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
                   Attuazione della direttiva       - copertura  delle riserve tecniche; conflitti di interesse: i distributori di prodotti assicurativi    Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del
                        (UE) 2016/97 del               sono tenuti a mantenere ed applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci;                Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
Governo Italiano                                       laddove tali presidi non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi
                   Parlamento europeo e del                                                                                                                  gennaio 2016, relativa alla distribuzione
                   Consiglio, del 20 gennaio           del contrente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione è tenuta a                                 assicurativa
                       2016, relativa alla             informare chiaramente il contrente stesso, prima della conclusione del contratto, della
                   distribuzione assicurativa          natura o della fonte di tale conflitto; valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;
                                                    - informativa sulla remunerazione dell’attività prestata dall’intermediario o dal dipendente
                                                       dell’impresa: il cliente deve essere sempre in grado di valutare quanto incida la
                                                       retribuzione dell’intermediario sul costo complessivo della polizza;
                                                    - trasparenza: viene predisposto un regime di informativa precontrattuale strutturato in
                                                       maniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi;
                                                    - separazione patrimoniale: viene modificata la parte relativa alla fideiussione bancaria
                                                       alternativa al conto separato con l’innalzamento del limite minimo da 15.000 a 18.750
                                                       euro;
                                                    - risoluzione stragiudiziale delle controversie: viene previsto l’obbligo dei soggetti
                                                       destinatari della vigilanza IVASS di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale
                                                       delle controversie;
                                                    - regime sanzionatorio.

                                                                                                  4
European and Italian Authorities
  3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
      Issuer                     Title                                                         Description                                                              Link to document

                                                   Lo schema di regolamento intende dare attuazione alla IDD, completando il quadro normativo
                                                   primario modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che adegua il CAP alla
                                                   suddetta direttiva (attualmente definitivo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al
                                                   momento della pubblicazione del documento in oggetto).
                                                   Il documento in consultazione razionalizza il frammentato quadro vigente riprendendo le
                                                   disposizioni rimaste coerenti con il nuovo quadro normativo primario dei seguenti regolamenti,
                                                   che saranno, pertanto, abrogati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento definitivo: 1)
                                                   Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, recante la disciplina dell’attività di
                                                   intermediazione assicurativa e riassicurativa; 2) Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010,
                                                   recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di
                                                   assicurazione (interamente abrogato a eccezione dell’art. 13 “Sito web”); 3) Regolamento
                             Documento di
                                                   IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, che disciplina i requisiti professionali degli intermediari
                      consultazione n. 5/2018.
                                                   assicurativi e riassicurativi; 4) Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la
                      Schema di Regolamento
                                                   definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti
                            IVASS recante
                                                   contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela.                                       Documento di consultazione n. 5/2018.
                     Disposizioni in materia di
                                                                                                                                                              Schema di Regolamento IVASS recante
                     distribuzione assicurativa In particolare, le disposizioni contenute nello schema di regolamento (e le principali novità
                                                   introdotte) riguardano l’accesso all’attività di distribuzione: nello specifico, i requisiti di            Disposizioni in materia di distribuzione
                       e riassicurativa di cui al
IVASS – Istituto per                               registrazione degli intermediari, i requisiti di esercizio dell’attività da parte degli addetti            assicurativa e riassicurativa di cui al titolo
                        titolo IX (Disposizioni
  la vigilanza sulle                               all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari e degli addetti del call center    IX (Disposizioni generali in materia di
                        generali in materia di
    assicurazioni                                                                                                                                             distribuzione) e all’articolo 191 (Potere
                     distribuzione) e all’articolo dell’impresa e dell’intermediario. Viene altresì disciplinato il possesso dei requisiti di esercizio
                                                   dell’attività da parte dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di                regolamentare) del decreto legislativo 7
                              191 (Potere
                                                   distribuzione, nonché il possesso dei requisiti per le nuove figure di responsabile dell’attività di       settembre 2005, n. 209 - Codice delle
                          regolamentare) del
                                                   distribuzione delle società iscritte nella sezione D del RUI e delle imprese di assicurazione e            assicurazioni private
                         decreto legislativo 7
                      settembre 2005, n. 209 -     riassicurazione     che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Per quanto riguarda
                     Codice delle assicurazioni l’esercizio dell’attività di distribuzione, la disciplina contenuta nel regolamento ISVAP n. 5/2006
                                 private           e nel regolamento IVASS n. 8/2015 viene estesa anche alle imprese di assicurazione e
                                                   riassicurazione che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Vengono inoltre
                                                   aggiornate le regole di condotta e di informativa precontrattuale che, ai sensi della nuova
                                                   normativa europea e nazionale, dovranno essere rispettate da tutti i distributori. Vengono
                                                   anche integrate le disposizioni contenute nel regolamento ISVAP n. 34/2010 per quanto
                                                   riguarda la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
                                                   comunicazione a distanza, disciplinando, in particolare, l’esercizio dell’attività di distribuzione
                                                   attraverso siti internet, inclusi i siti comparativi, e profili di social network. Infine, in materia di
                                                   formazione e aggiornamento professionale, le norme già previste dal regolamento IVASS n.
                                                   6/2014 vengo estese anche ai dipendenti delle imprese e agli intermediari a titolo accessorio e
                                                   le materie oggetto di formazione e aggiornamento vengono adeguate ai nuovi requisiti minimi
                                                   di conoscenza e competenza professionale previsti nell’allegato I della IDD.

                                                                                                      5
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 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

     Issuer                    Title                                                       Description                                                            Link to document
                                                  L’IVASS, con il documento in esame, pone in consultazione uno Schema di regolamento
                                                  contenente le disposizioni in materia di informativa e realizzazione dei prodotti assicurativi, in
                                                  considerazione del nuovo quadro normativo comunitario definito dalla Direttiva (UE) 2016/97
                                                  (IDD), dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e dai rispettivi atti delegati e
                                                  di esecuzione. L’intervento regolamentare ricade nell’ambito dei poteri attribuiti all’Istituto di
                                                  Vigilanza dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), come modificato dal Decreto
                                                  legislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante attuazione dell’IDD (D.lgs. n. 68/2018), pubblicato in
                                                  Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2018.
                                                  Il dettato normativo in esame modifica il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
                                                  concernente gli obblighi informativi e pubblicitari sui prodotti assicurativi, perseguendo
                                                  principalmente i seguenti obiettivi:
                                                        - la revisione dell’informativa precontrattuale, mediante la predisposizione di nuovi
                                                           documenti semplificati e standardizzati in sostituzione dell’attuale nota informativa e
                            Documento di                   scheda sintetica, ove prevista;
                      consultazione n. 6/2018.
                                                        - la promozione della digitalizzazione attraverso la riduzione degli obblighi di
                     Schema di Regolamento
                                                           comunicazione e pubblicazione scritta su supporto cartaceo; concedendo al cliente la         Documento di consultazione n. 6/2018.
                        IVASS in materia di
                                                           possibilità di optare per comunicazioni tramite strumenti digitali; nonché attraverso        Schema di Regolamento IVASS in materia
IVASS – Istituto per informativa, pubblicità e
                                                           l’ampliamento e il miglioramento delle funzionalità delle aree riservate sui siti delle      di informativa, pubblicità e realizzazione dei
  la vigilanza sulle realizzazione dei prodotti
                                                           compagnie (home-insurance);                                                                  prodotti assicurativi, previsti dal decreto
    assicurazioni      assicurativi, previsti dal
                                                        - il rafforzamento dei presidi di tutela del contraente, in particolare per quanto riguarda     legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
                        decreto legislativo 7
                                                           l’informativa in corso di contratto e le modalità di redazione dei documenti contrattuali;   Codice delle assicurazioni private
                     settembre 2005, n. 209 -
                     Codice delle assicurazioni         - la semplificazione del testo regolamentare.
                               private            L’art. 185 del CAP, nella novellata formulazione D.lgs. n. 68/2018, predispone un sistema
                                                  informativo precontrattuale strutturato in maniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi,
                                                  che prevede la redazione di:
                                                        - un documento precontrattuale standard di base,
                                                        - uno specifico documento di informativa precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo),
                                                           differenziato a seconda della tipologia di prodotto, destinato a raccogliere le
                                                           informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di
                                                           base.
                                                  Tramite lo Schema di regolamento in oggetto, l’IVASS predispone i modelli standardizzati DIP
                                                  Vita, DIP aggiuntivo Vita, DIP aggiuntivo Danni, DIP aggiuntivo RC Auto, DIP aggiuntivo
                                                  Multirischi e DIP aggiuntivo IBIP.
                                                  È prevista una disciplina transitoria per i contratti stipulati antecedentemente alla data di
                                                  entrata in vigore dello Schema di regolamento.

                                                                                                 6
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 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

      Issuer                    Title                                                         Description                                                             Link to document
                                                   Lo schema di regolamento sottoposto a pubblica consultazione (che terminerà il 9 luglio 2018)
                                                   ridefinisce la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’IVASS e
                                                   trae origine dalla rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio del Codice delle
                                                   assicurazioni private (Titolo XVIII) contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
                                                   Ministri del 16 maggio 2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione
                                                   assicurativa (IDD) e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha modificato ed
                                                   integrato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell’uso del
                                                   sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
                                                   terrorismo. Le nuove disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazioni
                                                   commesse dal 1° ottobre 2018. Per le violazioni commesse prima di questa data continuano ad
                                                   applicarsi i previgenti Regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013 (riguardanti rispettivamente le
                            Documento di           sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari). Il quadro del nuovo impianto
                      consultazione n. 7/2018. sanzionatorio delinea le seguenti novità legislative:
                      Schema di Regolamento              (i) l’introduzione del principio della “rilevanza” della violazione che ha sostituito il vigente
                          IVASS recante la                   principio dell’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni     Documento di consultazione n. 7/2018.
                      procedura di irrogazione               di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni   Schema di Regolamento IVASS recante la
                             delle sanzioni                  assicurative;                                                                                  procedura di irrogazione delle sanzioni
IVASS – Istituto per
                         amministrative e le             (ii) la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti   amministrative e le disposizioni attuative di
  la vigilanza sulle
                       disposizioni attuative di             comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione e della società di         cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti
    assicurazioni
                     cui al titolo XVIII (Sanzioni           intermediazione), quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri        sanzionatori) del decreto legislativo 7
                            e procedimenti                   o dell’organo di appartenenza ed in presenza di specifici presupposti;                         settembre 2005, n. 209 - Codice delle
                      sanzionatori) del decreto          (iii) l’introduzione di limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzati da maggiore       assicurazioni private
                       legislativo 7 settembre               afflittività, anche parametrati al fatturato;
                        2005, n. 209 - Codice
                                                         (iv) la previsione di misure sanzionatorie di carattere non pecuniario: a) interdizione
                     delle assicurazioni private
                                                             temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società; b) sanzione amministrativa
                                                             alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”);
                                                         (v) l’introduzione di nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni;
                                                         (vi) la previsione dell’accertamento unitario di più violazioni della stessa indole commesse
                                                             in un determinato arco temporale (non superiore a 12 mesi) contestate con un unico
                                                             atto, per alcune tipologie di violazioni riguardanti sia imprese sia intermediari;
                                                         (vii) il superamento, per gli intermediari assicurativi, dell’attuale doppio binario
                                                             sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie con la previsione di
                                                             un unico procedimento sanzionatorio la cui competenza istruttoria è affidata al Collegio
                                                             di garanzia, organo incardinato presso l’IVASS;
                                                         (viii) l’introduzione di nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

                                                                                                   7
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 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

      Issuer                    Title                                                        Description                                                            Link to document

                                                  La lettera al mercato dell’IVASS, pubblicata in data 5 giugno 2018, riporta gli esiti della
                                                  campagna di verifiche condotta dall’Istituto nei primi due anni successivi all’entrata in vigore del
                                                  nuovo framework Solvency II e riguardante le procedure adottate dalle imprese life e composite
                                                  per la determinazione delle Best Estimate of Liabilities (di seguito “BEL”) dei contratti di
                                                  assicurazione sulla vita. L’IVASS, a seguito di tale verifica, che ha interessato una quota pari a
                                                  circa l’80% del totale delle BEL Vita delle imprese italiane che determinano i requisiti di capitale
                                                  con la standard formula, ha ritenuto necessario sollecitare le compagnie di assicurazione
                                                  all’adeguamento e al rispetto degli obblighi normativi, già specificamente sanciti sia a livello
                                                  europeo che nazionale, riguardanti i processi sottostanti l’applicazione dei principi e delle
                                                  regole per il calcolo delle riserve tecniche. Con riferimento ai profili di carattere generale,
                                                  l’IVASS richiama l’attenzione sulla documentazione e tracciabilità del processo di stima. Gli
                                                  esiti degli accertamenti hanno evidenziato carenze nella relazione sulle riserve tecniche
                                                  costituite alla chiusura dell’esercizio prevista dall’art. 35-bis del CAP, la quale deve consentire
                       Lettera al mercato del 5 di verificare la completezza e l’organicità dei processi definiti per il calcolo delle BEL.
                        Giugno 2018. Calcolo      In merito ai sistemi di governo e controllo, l’IVASS ha evidenziato la rilevanza dell’azione di           Lettera al mercato del 5 Giugno 2018.
IVASS – Istituto per della miglior stima delle    indirizzo e supervisione del board nella definizione degli assetti organizzativi e procedurali che       Calcolo della miglior stima delle riserve
  la vigilanza sulle riserve tecniche relative ai riguardano il sistema di rilevazione e misurazione, anche prospettica, dei rischi, nonché la             tecniche     relative   ai   contratti  di
    assicurazioni     contratti di assicurazione necessaria adozione di criteri e metodi di valutazione delle grandezze rilevanti per il nuovo             assicurazione sulla vita (Best Estimate of
                     sulla vita (Best Estimate of sistema di solvibilità. L’adozione di criteri e di metodi di valutazione sulle riserve tecniche e sui    Liabilities)
                               Liabilities)       requisiti di capitale deve essere portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. La
                                                  scarsa attenzione su questioni procedurali e metodologiche si riflette sulla qualità del calcolo
                                                  del BEL e della posizione di solvibilità, che deve riflettere in modo adeguato il profilo di rischio
                                                  dell’impresa. Viene richiesta dall’Istituto una maggiore attenzione da parte degli amministratori,
                                                  al fine di garantire una formazione di maggiore consapevolezza nei board in merito al reale
                                                  profilo di rischio dell’impresa.
                                                  In merito agli assetti procedurali e organizzativi delle funzioni di controllo, particolare attenzione
                                                  è stata posta nel corso degli accertamenti ispettivi sul ruolo e sulle attività svolte dalla Funzione
                                                  Attuariale. Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la necessità che sia assicurata una
                                                  cooperazione attiva e continua tra la Funzione Attuariale e il Risk Management, data l’evidente
                                                  condivisione di competenze e di strumenti di valutazione, quali ad esempio l’utilizzo dei sistemi
                                                  di calcolo attuariali e dei generatori di scenari economici. Tale aspetto richiede il necessario
                                                  confronto ed il forte coordinamento nella gestione degli strumenti di valutazione delle
                                                  grandezze Solvency II, sia in termini metodologici che di governance.

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 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

     Issuer                    Title                                                         Description                                                               Link to document

                                                 Sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni sono state pubblicate la "Relazione
                                                 sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017" e le "Considerazioni" del Presidente Salvatore
                                                 Rossi. Nelle considerazioni Rossi si è soffermato sui seguenti argomenti: la tecnologia; le
                                                 regole internazionali; le compagnie italiane; la vigilanza (con riferimento - in particolare - a
                                                 solvibilità, governo dell’impresa e gestione dei rischi, rapporti con la clientela, Arbitro
                                                 assicurativo).
                                                 In particolare, si segnala il paragrafo 1.2., all’interno del capitolo 4, relativo a «La vigilanza sul
                                                 sistema di governo societario», elemento cardine di Solvency II.
                                                 È stato oggetto di approfondimento non solo il ruolo e la composizione degli organi sociali ma
                                                 anche l’adeguatezza degli assetti organizzativi e delle funzioni fondamentali. Particolare
                                                 attenzione è stata posta sull’idoneità del sistema di governance a presidiare adeguatamente
                                                 tutti i rischi dell’impresa e del gruppo e assicurare la sussistenza delle condizioni per la sana e
                                                 prudente gestione. Il sistema di governo societario è stato oggetto di esame nell’ambito delle
                                                 valutazioni svolte sulle modifiche apportate a 77 statuti sociali.
                                                 L’attività di vigilanza sull’organo amministrativo è stata focalizzata a verificarne la centralità del
                       Relazione sull'attività   ruolo quale responsabile ultimo del sistema di governo societario e dell’azione di indirizzo e
                         svolta dall'Istituto    controllo. L’azione è stata rivolta a sollecitare le imprese alla ricerca di un corretto equilibrio di
IVASS – Istituto per                                                                                                                                         Relazione sull'attività svolta dall'Istituto
                         nell'anno 2017 e        competenze e professionalità, necessari per l’efficace comprensione dei profili di rischio propri
  la vigilanza sulle                                                                                                                                         nell'anno 2017 e Considerazioni del
                        Considerazioni del       dell’attività assicurativa. Si è intervenuti sul numero degli amministratori, per evitare che la
    assicurazioni                                                                                                                                            Presidente Salvatore Rossi
                       Presidente Salvatore      pletoricità del consesso potesse ostacolare l’efficace funzionalità dell’organo. È stata
                               Rossi             incentivata la presenza di amministratori indipendenti in grado di assicurare una dialettica
                                                 costruttiva, la costituzione di comitati interni al Consiglio e il bilanciamento dei poteri gestori. Il
                                                 rafforzamento del sistema di governo societario conseguente alla introduzione della Direttiva
                                                 Solvency II, basa le sua fondamenta su un sistema di controlli interni articolato sulle quattro
                                                 funzioni fondamentali aziendali (risk management, conformità, attuariale e revisione interna),
                                                 tutte facenti capo alla responsabilità ultima del consiglio di amministrazione dell’impresa.
                                                 Considerata la rilevanza di tali funzioni, l’attività svolta dall’Istituto per valutare, nel rispetto del
                                                 principio di proporzionalità, l’adeguatezza delle scelte operate dalle imprese è stata
                                                 particolarmente intensa. È stato verificato che i rapporti gerarchici nell’ambito delle strutture
                                                 organizzative garantissero l’effettiva indipendenza delle funzioni fondamentali da influenze in
                                                 grado di pregiudicare lo svolgimento dei propri compiti in modo obiettivo e corretto. Le funzioni
                                                 fondamentali devono svolgere il proprio ruolo sotto la responsabilità ultima dell’organo
                                                 amministrativo al quale devono poter riferire direttamente. In merito all’indipendenza, al
                                                 coordinamento e ai flussi informativi adottati dalle funzioni fondamentali, l’Istituto ha effettuato
                                                 interventi sulle imprese e avviato scambi diretti con i responsabili delle funzioni e con le società
                                                 di revisione per approfondire l’attività svolta e i processi seguiti.

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European and Italian Authorities
4) Banca d’Italia

  Issuer                   Title                                                        Description                                                            Link to document

                                            Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato un occasional paper relativo alla
                                            gestione della crisi d'impresa. Tale tema, divenuto obiettivo del legislatore italiano sin dal 2005,
                                            rientra anche tra le finalità della l. delega di riforma della disciplina concorsuale (cd. l. Rordorf).
                                            Lo studio analizza l'impianto della riforma, evidenziando questioni centrali che dovranno essere
                                            risolte dal legislatore delegato, nonché gli ulteriori spazi di affinamento del quadro normativo.
                                            La tempestiva emersione e gestione della crisi può essere promossa mediante regole
                                            riconducibili al diritto commerciale e a quello concorsuale. Si argomenta a favore di un
                                            rafforzamento della governance delle imprese, anche creando doveri fiduciari degli
                                            amministratori, e un affinamento di alcuni strumenti di ristrutturazione. Si evidenziano criticità
                                            insite nelle nuove procedure di allerta, là dove l'avvio è reso obbligatorio dal superamento di
                                            alcuni indici economico-finanziari dell'impresa.
                 Occasional paper n. 440 - Identificare un modulo temporale nel quale possono essere captati i primi segnali di crisi, è utile
                 Tempestiva emersione e per individuare il momento a partire dal quale il debitore è tenuto ad agire. Detto altrimenti,
                                                                                                                                                        Occasional paper n. 440 - Tempestiva
Banca d’Italia       gestione della crisi   l’individuazione di un triggering-point (ancorché connotato da una fisiologica flessibilità)              emersione e gestione della crisi d'impresa.
                 d'impresa. Riflessioni sul costituisce l’antecedente logico-necessario per l’efficace applicazione del sistema di presidi di
                                                                                                                                                        Riflessioni sul disegno di un efficiente
                  disegno di un efficiente  interesse in questa sede; in particolare, quelli relativi alla governance e all’avvio di una                 «sistema di allerta e composizione»
                    «sistema di allerta e   procedura di gestione della crisi. Si tratta di un set di norme centrali sotto un duplice punto di
                      composizione»         vista, ossia per assicurare: a) una tempestiva rilevazione di minacce alla continuità aziendale;
                                            b) una gestione dell’impresa in difficoltà scevra dall’assunzione di rischi eccessivi, dei quali
                                            finirebbero per farsi carico i creditori e non l’imprenditore. I fattori che ostacolano una presa di
                                            coscienza del debitore sono numerosi ed eterogenei. Per chiarezza espositiva, si discutono in
                                            maniera schematica i presidi più efficaci per fronteggiare ciascuno di essi, in particolare:
                                            A) Le regole di governance che impongano all’imprenditore un esplicito dovere di prevedere la
                                            crisi e di agire per recuperare la continuità aziendale. L’ordinamento italiano contiene previsioni
                                            dalle quali può essere indirettamente ricavato un obbligo, per gli amministratori, di intercettare
                                            in anticipo le difficoltà. Si tratta di disposizioni di taglio generale quali è auspicabile sia
                                            affiancato un dovere di agire in presenza di difficoltà.
                                            B) I doveri fiduciari degli amministratori verso i creditori.

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4) Banca d’Italia

  Issuer                   Title                                                        Description                                                         Link to document

                                             Con il 22° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza
                                             per le banche”, in vigore dal 20 giugno, vengono aggiornati: i) il capitolo 1 del Titolo III, Parte
                                             Prima; ii) i capitoli 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 14 della Parte Seconda; iii) il Capitolo 1 della Parte
                                             Terza.
                                             Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono l’Indirizzo (UE) n. 2017/697
                                             della Banca Centrale Europea e 7 Orientamenti dell’Autorità bancaria europea:
                                                   i) gli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza
                                                       prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”);
                                                   ii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/11 sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto
                                                       del CRR; iii) gli Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull’informativa relativa al coefficiente di
                                                       copertura della liquidità;
                                                   iv) gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, in materia di disposizioni transitorie in materia di
                                                       fondi propri;
                 22° aggiornamento del 12          v)   gli Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito delle operazioni di
                     giugno 2018 della                 CRR;                                                                                          22° aggiornamento del 12 giugno 2018
Banca d’Italia
                       Circolare 285               vi) gli Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato sulle correzioni alla          della Circolare 285 “Disposizioni di
                  “Disposizioni di vigilanza           durata finanziaria modificata degli strumenti di debito;                                              vigilanza per le banche”
                       per le banche”              vii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP
                                                       ai fini dello SREP.
                                             In particolare, l’aggiornamento del capitolo I, Titolo III, Parte Prima riguarda il processo di
                                             controllo prudenziale, che si articola in due fasi integrate: i processi interni di determinazione
                                             dell’adeguatezza patrimoniale e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio
                                             di liquidità, di competenza delle banche; il processo di revisione e valutazione, di competenza
                                             dell’autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, formula un
                                             giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive. Il riesame
                                             dell’ICAAP e dell’ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche, che consente alla
                                             Banca centrale europea e alla Banca d’Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei
                                             processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e di illustrare le motivazioni a
                                             sostegno delle proprie valutazioni. Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti
                                             e procedure per: determinare il capitale che esse ritengono adeguato alla copertura
                                             permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte; valutare l’adeguatezza
                                             del governo e della gestione del rischio di liquidità.

                                                                                            11
European and Italian Authorities
5) CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

     Issuer                    Title                                                        Description                                                            Link to document

                                              La CONSOB ha pubblicato una consultazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento
                                              Emittenti in materia di informativa precontrattuale dei prodotti finanziari emessi da imprese di
                                              assicurazione (IBIP), per effetto del recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD). Fin
                                              dall’attuazione del Regolamento PRIIPs è emersa la necessità di rivedere i regimi informativi
                                              preesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilità
                                              con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o
                                              ridondanti. Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina
                                              applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, la CONSOB ritiene di
                                              modificare il Regolamento Emittenti, eliminando l’obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III
                                              e V. Al riguardo si rappresenta, infatti, che in base alla disciplina di riferimento europea, dettata
                                              da ultimo con il Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta
                                              pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, non è previsto
                                              l’obbligo del prospetto d’offerta per i prodotti emessi da imprese di assicurazione (diversi da
                   Modifiche al Regolamento
                                              strumenti finanziari), che esulano dal campo di applicazione della citata normativa. La
                     Emittenti in materia di
                                              CONSOB, prima di sottoporre alla consultazione del mercato l’abrogazione degli Schemi di
                            informativa
                                              prospetto attualmente previsti per i prodotti assicurativi di ramo III e V, ha svolto un’analisi
   CONSOB –              precontrattuale                                                                                                                  Modifiche al Regolamento Emittenti in
                                              comparata volta a verificare se alcuni elementi informativi attualmente previsti in tali Schemi
  Commissione        concernente i prodotti                                                                                                               materia di informativa precontrattuale
                                              potessero venir meno visto il nuovo assetto informativo che verrebbe a delinearsi, in base al
 Nazionale per le     finanziari  emessi  da                                                                                                              concernente i prodotti finanziari emessi da
                                              quale la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all’investitore in IBIP sarebbe
Società e la Borsa imprese di assicurazione - articolata come segue: i) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto; ii) il              imprese di assicurazione - Recepimento
                       Recepimento della                                                                                                                  della Direttiva (UE) 2016/97 sulla
                                              Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall’IVASS, contenente le
                     Direttiva (UE) 2016/97                                                                                                               distribuzione   assicurativa      (IDD)   -
                                              informazioni sull’emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Solvency II, con
                        sulla distribuzione                                                                                                               Documento di consultazione
                                              riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai
                       assicurativa (IDD) -
                                              diritti e agli obblighi dei contraenti. Sulla base di tale analisi, la CONSOB ritiene che il
                          Documento di
                                              Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, esteso anche ai rami III e V, e il KID
                          consultazione
                                              previsto dal Regolamento PRIIPs, consentano di offrire all’investitore un adeguato livello di
                                              informazioni in fase precontrattuale. Alla luce di tali considerazioni, le modifiche da apportare al
                                              Regolamento Emittenti concernono l’abrogazione degli Schemi 5, 6, e 7 dell’Allegato 1B al
                                              medesimo Regolamento, nonché l’abrogazione della disciplina di cui alla Parte II, Titolo I, Capo
                                              IV del medesimo Regolamento. In particolare, la CONSOB intende abrogare il Capo IV poiché
                                              ritiene opportuno non continuare a mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non
                                              trova riferimenti nella normativa di derivazione europea. Si sottopone, infine, alla consultazione
                                              del mercato anche un’ulteriore modifica dell’art. 34-ter, concernente il comma 1, non
                                              direttamente connessa al recepimento della IDD, rispondente all’esigenza di chiarire che le
                                              disposizioni concernenti gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID introdotte nel
                                              Regolamento Emittenti, non ricadono nel perimetro delle esenzioni previste dall’art. 34-ter del
                                              medesimo Regolamento, non essendoci alcuna delega al riguardo conferita alla CONSOB dal
                                              TUF. La presente consultazione terminerà in data 27 agosto 2018.

                                                                                                 12
European and Italian Authorities
6) ECB – European Central Bank
   Issuer              Title                                                      Description                                                         Link to document
                                       In data 28 marzo 2018 sul sito della Banca Centrale Europea è stato pubblicato in
                                       consultazione il primo capitolo della Guida della BCE sui modelli interni.
                                       Gli articoli 143, 283 e 363 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevedono che la Banca
                                       centrale europea (BCE) autorizzi l’uso dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio di
                                       controparte (counterparty credit risk, CCR) e il rischio di mercato, una volta verificato il rispetto
                                       da parte degli enti dei requisiti di cui ai corrispondenti capi del CRR. Sulla base della normativa
                                       applicabile in vigore a livello dell’Unione europea (UE) e nazionale, la Guida della BCE sui
                                       modelli interni illustra con trasparenza come si intendono applicare coerentemente le norme in
                                       materia, al fine di valutare il rispetto di tali requisiti da parte degli enti. La presente guida non
                                       intende andare oltre i vigenti requisiti normativi dell’UE e nazionali; non vuole pertanto
                                       sostituirsi alle disposizioni legislative dell’UE o a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle.
                                       Ai sensi del CRR, l’EBA ha elaborato un progetto finale di norme tecniche di regolamentazione
                                       (Regulatory Technical Standards, RTS) riguardanti la metodologia di valutazione per i metodi
                                       basati sui rating interni (internal ratings-based, IRB). Tale progetto precisa le modalità in cui le
                                       autorità competenti dovrebbero valutare la conformità al quadro di riferimento relativo ai metodi
                                       IRB. Fino a quando il progetto finale di RTS non sarà adottato da parte della Commissione
                                       europea, la BCE intende seguire l’interpretazione che esso fornisce delle disposizioni
                                       contenute nel CRR. Di conseguenza, potrebbe essere necessario rivedere alcune parti della
ECB – European   Guida della BCE sui   presente guida dopo che la Commissione europea avrà adottato le norme tecniche tramite un
                                       regolamento delegato. La BCE eliminerà o modificherà tali parti della guida a seguito                     Guida della BCE sui modelli interni
 Central Bank      modelli interni
                                       dell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione.
                                       All’interno di questa guida, il capitolo sui temi generali indica in maniera trasparente come la
                                       BCE intenda assicurare una comprensione uniforme dei temi generali (ossia non specifiche dei
                                       modelli), in particolare con riferimento al metodo IRB: principi generali per i modelli interni,
                                       attuazione del metodo IRB, governo dei modelli interni, convalida interna, revisione interna,
                                       utilizzo dei modelli, gestione delle modifiche ai modelli e ricorso a parti terze. La sezione 2
                                       affronta tutti i modelli interni di primo pilastro, salvo ove diversamente specificato; tutte le
                                       sezioni successive riguardano invece soltanto i modelli di primo pilastro per il rischio di credito.
                                       Tutti gli altri modelli – compresi i modelli per il rischio operativo, di secondo pilastro e gestionali
                                       – non rientrano nell’ambito di applicazione della presente guida, salvo contraria indicazione.
                                       La guida è concepita anche come documento destinato all’uso interno degli addetti alla
                                       vigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune e coerente alle questioni riguardanti i
                                       modelli interni. Nell’applicazione del pertinente quadro regolamentare ai casi specifici, la BCE
                                       terrà debito conto delle circostanze particolari dell’ente interessato.
                                       La prima versione della guida, divulgata il 28 febbraio 2017, è stata affinata sulla base dei
                                       commenti ricevuti dagli enti, anche in considerazione degli esiti delle indagini (questionari e
                                       verifiche in loco) e delle analisi orizzontali condotte nell’ambito del progetto di revisione mirata
                                       dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM).

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European and Italian Authorities
6) ECB – European Central Bank
    Issuer                  Title                                                    Description                                                         Link to document

                                          The ECB's website has been updated with a letter of reply from Danièle Nouy, Chair of the
                                          Supervisory Board, to Ms Berès and Mr Karas, MEPs, on EBA guidelines on internal
                                          governance and fit and proper assessments.
                                          The ECB fully acknowledges the specificities and merits of the cooperative and saving banks’
                                          business models. The ECB also agrees that multiple business models can and should coexist
                                          in the European banking system. Such diversity increases stability and ensures that all the
                                          needs of the economy can be fulfilled.
                                          In this context, attention should be drawn to the still highly diverse governance rules applicable
                                          in Europe which cause additional, undesirable fragmentation of the European banking
                                          landscape. Considering that further harmonisation and supervisory convergence are needed to
                                          create a level playing field and foster the effective functioning of the banking union, the ECB
                                          supports the joint European Securities and Markets Authority (ESMA)/EBA guidelines on
                                          suitability assessments and the EBA guidelines on internal governance, which will enter into
                  Letter of reply from    force on 30 June 2018.
               Danièle Nouy, Chair of the The EBA guidelines have raised the standards for banks’ governance (including fit and proper          Letter of reply from Danièle Nouy, Chair of
ECB – European
               Supervisory Board, to Ms assessments) and the ECB expects all significant institutions to adjust to the new rules over          the Supervisory Board, to Ms Berès and Mr
 Central Bank
                 Berès and Mr Karas,      time. This is an evolutionary process, during which an appropriate pace of progress should be              Karas, MEPs, on EBA guidelines
               MEPs, on EBA guidelines achieved.
                                          The inclusion of independent members on the management body allows the effectiveness of
                                          checks and balances to be enhanced, ensures diversity and brings new perspectives to the
                                          discussion by decreasing the risk of group-think. The requirement of having a sufficient number
                                          of independent members is not precisely specified in the EBA guidelines, which gives
                                          supervisors the flexibility to take a proportionate approach. In addition, the “non-independence
                                          factors” set out in the EBA guidelines do not automatically qualify a member as being non-
                                          independent. Where a member falls under one or more of the situations set out in the EBA
                                          guidelines, the bank may demonstrate to the competent authority that the member should
                                          nevertheless be considered as “being independent”.
                                          Against this background, the ECB will further promote the raising of requirements and a level
                                          playing field in the area of governance and fit and proper assessments. We expect significant
                                          institutions to make steady progress regarding the alignment of their governance arrangements
                                          with the EBA guidelines and ECB policies.

                                                                                          14
European and Italian Authorities
6) ECB – European Central Bank

   Issuer                Title                                                     Description                                                      Link to document

                                          The ECB's website has been updated with a keynote speech by Danièle Nouy, Chair of the
                                          Supervisory Board of the ECB, on "Good governance - an asset for all seasons".
                                          In particular, this speech focused on the De Nederlandsche Bank (DNB)’s supervisory strategy.
                                          DNB has worked hard on understanding and supervising how banks’ boards and senior
                                          management work and interact, and how they shape banks’ risk culture and risk management.
                                          Good governance is always essential for stability – it is an asset for all seasons. So as
                                          supervisors ECB must always point towards the goal of good governance, just as a compass
                                          needle always points north no matter where you are, and no matter what the weather is.
                                          After the financial crisis, DNB made governance one of its main supervisory themes, focusing
                                          on conduct and culture, strategy and business models, outsourcing and reporting accuracy.
ECB – European   Good governance - an                                                                                                          Good governance - an asset for all
                                          Since then, DNB has gathered a lot of experience and conducted many analyses, developing
 Central Bank     asset for all seasons                                                                                                                   seasons
                                          expertise which has proved very valuable for European banking supervision.
                                          Even before European banking supervision was launched, DNB worked hard to identify banks’
                                          high-risk strategies and over-ambitious or unrealistic goals. It then shared its knowledge with us
                                          when we were designing our own methodologies.
                                          Furthermore, DNB has helped to develop our methods for fit and proper assessments and the
                                          relevant policy stances, particularly with regard to fit and proper interviews. This came about
                                          quite naturally as DNB was already conducting fit and proper interviews before European
                                          banking supervision was created. Later on, DNB trained supervisors from countries which were
                                          inspired by the Dutch approach to also conduct fit and proper interviews.

                                                                                       15
Associations/Institutes
7) FRC - Financial Reporting Council

    Issuer                   Title                                                    Description                                                        Link to document
                                            The Financial Reporting Council, on behalf of James Wates CBE, has published a consultation
                                            on corporate governance principles for large private companies. Development of the principles
                                            follows the Government’s 2016 Green Paper and the BEIS Select Committee’s report of April
                                            2017 which considered the need for improved transparency and accountability in this area.
                                            Known as the Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies, the
                                            principles are the result of significant debate and exploration, including a review of similar
                                            codes in other countries and consultation with experts and representative bodies. Large private
                                            companies will be encouraged to follow six principles to inform and develop their corporate
                                            governance practices and adopt them on an ‘apply and explain’ basis.
                                            James Wates CBE, Chair of the Coalition Group that developed the principles, said, “Good
                                            business well done is good for society. Private companies are a significant contributor to the
                                            UK economy, providing tax revenue and employing millions of people. They have a significant
                                            impact on people’s lives, and it is important they are well-governed and transparent about how
                                            they operate. These principles will provide a flexible tool for companies of all sizes, not just
                                            those captured by the new legislative reporting requirement, to understand good practice in
                                            corporate governance and, crucially, adopt that good practice widely. The principles are about
                  Consultation on the Wates fundamental aspects of business leadership and performance.”
                                            The six principles are:                                                                             Consultation on the Wates Corporate
 FRC - Financial   Corporate Governance
                                                 - Purpose – An effective board promotes the purpose of a company, and ensures that its         Governance Principles for Large Private
Reporting Council    Principles for Large
                                                    values, strategy and culture align with that purpose;                                       Companies
                     Private Companies
                                                 - Composition – Effective board composition requires an effective chair and a balance of
                                                    skills, backgrounds, experience and knowledge, with individual directors having
                                                    sufficient capacity to make a valuable contribution. The size of a board should be guided
                                                    by the scale and complexity of the company;
                                                 - Responsibilities – A board should have a clear understanding of its accountability and
                                                    terms of reference. Its policies and procedures should support effective decision-making
                                                    and independent challenge;
                                                 - Opportunity and Risk – A board should promote the long-term success of the company
                                                    by identifying opportunities to create and preserve value and establish oversight for the
                                                    identification and mitigation of risk;
                                                 - Remuneration – A board should promote executive remuneration structures aligned to
                                                    sustainable long-term success of a company, taking into account pay and conditions
                                                    elsewhere in the company;
                                                 - Stakeholders – A board has a responsibility to oversee meaningful engagement with
                                                    material stakeholders, including the workforce, and have regard to that discussion when
                                                    taking decisions. The board has a responsibility to foster good relationships based on
                                                    the company’s purpose.

                                                                                          16
Surveys & Insights

    Issuer                  Title                                                   Description                                                       Link to document

                                         Corporate insiders may engage in tunneling transactions to transfer value from outside
                                         shareholders to themselves. Reducing tunneling is corporate law's most basic function, as fear
                                         of tunneling undermines entrepreneurs' ability to raise capital from outside investors ex ante.
                                         Preemptive rights are the oldest and most widely-used tool for preventing one of the main
                                         forms of tunneling, cheap-stock tunneling: an equity issue to the insiders at a low price that
                                         economically dilutes the interest of outside shareholders. To defend against cheap-stock
                                         tunneling, preemptive rights give all shareholders the right to participate pro rata in equity
                                         offerings. In listed rms, preemptive rights are implemented via “rights issues” in which a firm
                                         distributes to all shareholders pro rata rights to buy additional shares.
ECGI - European
                                         The conventional view is that preemptive rights are effective against cheap-stock tunneling.        Cheap-Stock Tunneling Around Preemptive
   Corporate     Cheap-Stock Tunneling
                                         This   paper shows, however, that preemptive rights provide only partial protection against                         Rights
  Governance    Around Preemptive Rights
    Institute                            cheap-stock tunneling when the controller knows that the shares are cheap but the minority,
                                         with inferior information, believes that the shares could be either cheap or overpriced. The crux
                                         of the matter is that cheap-stock tunneling is not all the minority needs to worry about when
                                         deciding whether to exercise their preemptive rights: They also need to worry that the controller
                                         might have set the offer price high, either because the controller hopes to sell overpriced
                                         shares to others or because the controller expects to privately benefit from the issue proceeds.
                                         While it should be clear that preemptive rights cannot solve these two other problems, our
                                         novel insight in this paper is that the mere possibility of their presence partially undermines
                                         preemptive rights even in the domain where these rights are thought to be effective: cheap-
                                         stock tunneling.

                                                                                        17
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   Issuer                   Title                                                    Description                                                         Link to document

                                           According to the classic Cadbury definition, ‘corporate governance is the system by which
                                           companies are directed and controlled’. On 5 December 2017, the Financial Reporting Council
                                           (FRC) published a Consultation Document for reviewing the UK Corporate Governance Code
                                           (UK Code), lastly amended in 2016. Additionally, a review of the UK Stewardship Code was
                                           announced.
                                           The original aim of publishing the revised UK Code in the early summer of 2018 has proved to
                                           be ambitious. Despite the large amount of research that has already taken place (in a sense
                                           giving rise to the question what value a formal review still has), the Consultation Document has
                                           led to over 250 responses and that the revised UK Code will therefore not be published before
                      Revision of the UK
                                           the end of July. Additionally, a review of the UK Stewardship Code will start later in 2018. The     Revision of the UK Corporate Governance
Oxford Business     Corporate Governance
                                           ‘high level questions’ that have already been posed with regard to this Code prove to be quite       Code: Some Observations from Continental
   Law Blog       Code: Some Observations
                                           fundamental and create the impression that currently a clear-cut vision on the purpose of the                         Europe
                   from Continental Europe
                                           UK Stewardship Code is lacking. Although it is therefore not entirely clear when the revised UK
                                           Stewardship Code is supposed to enter into force, 1 January 2020 seems a likely target date.
                                           By then, the UK Code should already be in place for one and a half years, meaning that
                                           another review is likely to start quite soon thereafter. Since the interaction between companies
                                           and their shareholders (which is the subject of the UK Stewardship Code) directly affects
                                           internal governance (the UK Code), the current schedule of revising these codes raises the
                                           question whether companies are allowed sufficient time not only to implement the exact
                                           principles and best practices of the UK Code but also to integrate fully its underlying ideas into
                                           their way of working, before having to start implementing yet another revised code.

                                                                                          18
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 Issuer               Title                                                       Description                                                         Link to document

                                          Within traditional Financial Services there is a common belief that regulation has fundamentally
                                          constrained the industry, but at the same time innovation through FinTech has blossomed. The
                                          Regulators do not believe regulation is a constraint to good business and have worked closely
                                          with FinTech.
                                          Maybe it’s time to focus upon the digital transformation of corporate governance to shift the
                                          industry towards being more agile and adaptive, no matter the complexity of regulatory and
                                          statutory matters.
                                          A long time ago, one of the most important governance instruments was the Standard
                                          Operating Procedures. This was the bedrock for the conduct and performance of the people,
             It is time for the Digital   including the way they dealt with machines and adhered to policies. Today, in Financial
                                                                                                                                             It is time for the Digital Transformation of
 Finextra        Transformation of        Services, most documented Standard Operating Procedures are no longer fit for purpose. Too
                                                                                                                                                       Corporate Governance?
            Corporate Governance?         many of these documents are kept on the ‘shelves’ for two purposes: simplistic training
                                          orientation and satisfying the auditors. The reality is most of the procedural knowledge is in
                                          people’s heads, thus creating an over reliance upon managers, supervisors and subject matter
                                          expert interpretations of complex knowledge. This is somewhat of a worry in terms of the need
                                          for ensuring consistency and reducing subjective-based decisions.
                                          By the very nature of regulatory documentation, it is difficult to use and easy to misuse.
                                          Documented Standard Operating Procedures have simply failed to keep pace with this level of
                                          regulatory complexity. This has led to deeply hidden systemic risks that typically only appear
                                          when things go terribly wrong.

                                                                                      19
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  Issuer                   Title                                                        Description                                                               Link to document

                                            All'ICGN Annual Conference di Milano Tommaso Corcos, Presidente Assogestioni e
                                            Amministratore Delegato di Eurizon, spiega che il sistema di corporate governance italiana è
                                            all'avanguardia: "Il mercato italiano, compresa l’industria dell’asset management, è da anni
                                            fortemente impegnato nel migliorare la cultura e l’attività di corporate governance aziendale.
                                            Dagli ultimi dati di aprile, il patrimonio gestito dalla nostra industria in Italia supera i 2 miliardi di
                   Corcos, Assogestioni e   euro, registrando una crescita di oltre il 100% in 6 anni. Il valore degli asset che gestiamo è
                                                                                                                                                         Corcos, Assogestioni e Eurizon: corporate
                     Eurizon: corporate     quasi il 50% della ricchezza finanziaria del Paese; il 122% del prodotto interno lordo domestico
Affaritaliani.it                                                                                                                                            governance italiana all'avanguardia
                    governance italiana     del 2017 e il 93% del totale del debito pubblico italiano. L’Italia, da anni, vanta un sistema di
                      all'avanguardia       corporate governance considerato tra i più avanzati al mondo. L’Italia è stata tra i primi
                                            promotori di un Codice di Corporate Governance, adottato durante gli anni ’90, e ha creato uno
                                            dei migliori sistemi di elezione dei board aziendali: il sistema del voto di lista che opera in modo
                                            che gli interessi degli azionisti di minoranza siano adeguatamente rappresentati e allo stesso
                                            tempo responsabilizza il board rendendolo indipendente a beneficio degli interessi degli
                                            investitori.

                                                                                             20
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