Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Giugno 2018
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EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Giugno 2018
INDEX European and Italian Authorities 1. EBA – European Banking Authority ECB – European Central Bank 2. Governo Italiano 3. IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 4. Banca d’Italia 5. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 6. ECB – European Central Bank Associations/Institutes 7. FRC - Financial Reporting Council Surveys & Insights
European and Italian Authorities 1) EBA - European Banking Authority Issuer Title Description Link to document L’EBA ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla bozza di orientamenti in materia di esternalizzazioni. Tali orientamenti, che riesaminano gli esistenti orientamenti CEBS pubblicati nel 2006, mirano a stabilire un quadro più armonizzato per gli accordi di esternalizzazione di tutti gli enti finanziari nell'ambito dell'azione dell'EBA. Le linee guida ampliano il novero dei destinatari, includendo oltre ai già presenti enti creditizi e imprese di investimento, disciplinati dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), anche gli istituti di pagamento soggetti alla direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2) e gli istituti di moneta elettronica soggetti alla direttiva sulla moneta elettronica. Inoltre, viene precisato nelle linee guida che la funzione di sorveglianza dell’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti dovrà rimanere in capo all’ente creditizio, all’impresa di investimento o all’istituto di pagamento. Gli aspetti da valutare al fine di limitare eventuali rischi connessi all’esternalizzazione sono i seguenti: i) i rapporti intercorrenti tra l’ente creditizio, l’impresa di investimento o l’istituto di pagamento e il fornitore di servizi; ii) l’eventuale concentrazione di più esternalizzazioni nei confronti dello stesso fornitore di servizi; iii) i rischi di concentrazione generati dall’esternalizzazione di funzioni essenziali e importanti ad un numero limitato di fornitori di servizi. Tale ultimo aspetto dovrà essere considerato dalle autorità competenti per garantire la EBA Draft Guidelines on stabilità del mercato finanziario. Al contrario, però, le linee guida precisano che l’eccessiva EBA - European esternalizzazione di attività essenziali e importanti, potrebbe generare svuotamento stesso EBA Draft Guidelines on Outsourcing Outsourcing Banking Authority delle funzioni dei vari istituti. Gli orientamenti individuano le diverse tipologie di accordi di arrangements arrangements esternalizzazione e forniscono i criteri utili per l'identificazione di funzioni essenziali o importanti, che potrebbero avere un impatto incisivo sul profilo di rischio dell'istituto finanziario o sul suo interno quadro di controllo. Al riguardo, viene precisato che alle funzioni essenziali e importanti esternalizzate si applicheranno criteri più rigidi, per evitare una maggiore esposizione a rischi o la limitazione del corretto svolgimento delle attività di vigilanza. Inoltre, gli orientamenti introducono particolari obblighi in materia di IT outsourcing, Fintech, esternalizzazione a fornitori di servizi di cloud; requisiti di governance; due diligence, pre-analisi di esternalizzazione e fase contrattuale. Al riguardo, gli enti creditizi, le imprese di investimento e gli istituti di pagamento dovrebbero mantenere un’adeguata competenza e sufficienti risorse qualificate, per garantire un’adeguata gestione e un attento controllo degli accordi di esternalizzazione; l’organo di gestione è tenuto ad approvare una politica di esternalizzazione scritta e garantirne la sua attuazione. L'esternalizzazione di funzioni non può comportare la delega delle responsabilità dell'organo di gestione. Istituzioni e istituti di pagamento rimangono pienamente responsabili per il rispetto di tutti i loro obblighi normativi. La fase di consultazione si concluderà il 24 settembre 2018. Le linee guida emanate dall’EBA saranno indicativamente applicabili dal 30 giugno 2019. 3
European and Italian Authorities 2) Governo Italiano Issuer Title Description Link to document Il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in esame reca attuazione a livello nazionale della Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. “IDD”) sulla distribuzione assicurativa. Tramite il presente decreto il legislatore nazionale apporta modifiche significative al D.Lgs. 209/2005 (CAP) e revisiona talune previsioni del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Il documento si compone di 5 articoli. L’art. 1 contiene le modifiche al CAP, l’art. 2 quelle del TUF, l’art. 3 le disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del CAP, l’art. 4 le disposizioni transitorie e finali e l’art. 5 previsioni in materia di competenza dell’IVASS e della CONSOB circa l’emanazione di norme in materia di profilatura della clientela. Le novità introdotte nel CAP afferiscono ai seguenti aspetti: - impianto definitorio; - sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing): è previsto per le imprese di assicurazione l’obbligo di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni; - governo e controllo del prodotto (POG): in questo contesto, le modifiche al CAP si limitano a recepire le disposizioni di rango primario della IDD, facendo rinvio al Decreto legislativo 21 Regolamento delegato (UE) n. 2017/2358 della Commissione europea; maggio 2018, n. 68. Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Attuazione della direttiva - copertura delle riserve tecniche; conflitti di interesse: i distributori di prodotti assicurativi Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del (UE) 2016/97 del sono tenuti a mantenere ed applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci; Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 Governo Italiano laddove tali presidi non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuocere agli interessi Parlamento europeo e del gennaio 2016, relativa alla distribuzione Consiglio, del 20 gennaio del contrente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione è tenuta a assicurativa 2016, relativa alla informare chiaramente il contrente stesso, prima della conclusione del contratto, della distribuzione assicurativa natura o della fonte di tale conflitto; valutazione di adeguatezza e di appropriatezza; - informativa sulla remunerazione dell’attività prestata dall’intermediario o dal dipendente dell’impresa: il cliente deve essere sempre in grado di valutare quanto incida la retribuzione dell’intermediario sul costo complessivo della polizza; - trasparenza: viene predisposto un regime di informativa precontrattuale strutturato in maniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi; - separazione patrimoniale: viene modificata la parte relativa alla fideiussione bancaria alternativa al conto separato con l’innalzamento del limite minimo da 15.000 a 18.750 euro; - risoluzione stragiudiziale delle controversie: viene previsto l’obbligo dei soggetti destinatari della vigilanza IVASS di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie; - regime sanzionatorio. 4
European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document Lo schema di regolamento intende dare attuazione alla IDD, completando il quadro normativo primario modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che adegua il CAP alla suddetta direttiva (attualmente definitivo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della pubblicazione del documento in oggetto). Il documento in consultazione razionalizza il frammentato quadro vigente riprendendo le disposizioni rimaste coerenti con il nuovo quadro normativo primario dei seguenti regolamenti, che saranno, pertanto, abrogati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento definitivo: 1) Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa; 2) Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (interamente abrogato a eccezione dell’art. 13 “Sito web”); 3) Regolamento Documento di IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, che disciplina i requisiti professionali degli intermediari consultazione n. 5/2018. assicurativi e riassicurativi; 4) Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la Schema di Regolamento definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti IVASS recante contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela. Documento di consultazione n. 5/2018. Disposizioni in materia di Schema di Regolamento IVASS recante distribuzione assicurativa In particolare, le disposizioni contenute nello schema di regolamento (e le principali novità introdotte) riguardano l’accesso all’attività di distribuzione: nello specifico, i requisiti di Disposizioni in materia di distribuzione e riassicurativa di cui al IVASS – Istituto per registrazione degli intermediari, i requisiti di esercizio dell’attività da parte degli addetti assicurativa e riassicurativa di cui al titolo titolo IX (Disposizioni la vigilanza sulle all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari e degli addetti del call center IX (Disposizioni generali in materia di generali in materia di assicurazioni distribuzione) e all’articolo 191 (Potere distribuzione) e all’articolo dell’impresa e dell’intermediario. Viene altresì disciplinato il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di regolamentare) del decreto legislativo 7 191 (Potere distribuzione, nonché il possesso dei requisiti per le nuove figure di responsabile dell’attività di settembre 2005, n. 209 - Codice delle regolamentare) del distribuzione delle società iscritte nella sezione D del RUI e delle imprese di assicurazione e assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - riassicurazione che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Per quanto riguarda Codice delle assicurazioni l’esercizio dell’attività di distribuzione, la disciplina contenuta nel regolamento ISVAP n. 5/2006 private e nel regolamento IVASS n. 8/2015 viene estesa anche alle imprese di assicurazione e riassicurazione che esercitano direttamente l’attività di distribuzione. Vengono inoltre aggiornate le regole di condotta e di informativa precontrattuale che, ai sensi della nuova normativa europea e nazionale, dovranno essere rispettate da tutti i distributori. Vengono anche integrate le disposizioni contenute nel regolamento ISVAP n. 34/2010 per quanto riguarda la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, disciplinando, in particolare, l’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso siti internet, inclusi i siti comparativi, e profili di social network. Infine, in materia di formazione e aggiornamento professionale, le norme già previste dal regolamento IVASS n. 6/2014 vengo estese anche ai dipendenti delle imprese e agli intermediari a titolo accessorio e le materie oggetto di formazione e aggiornamento vengono adeguate ai nuovi requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale previsti nell’allegato I della IDD. 5
European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document L’IVASS, con il documento in esame, pone in consultazione uno Schema di regolamento contenente le disposizioni in materia di informativa e realizzazione dei prodotti assicurativi, in considerazione del nuovo quadro normativo comunitario definito dalla Direttiva (UE) 2016/97 (IDD), dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e dai rispettivi atti delegati e di esecuzione. L’intervento regolamentare ricade nell’ambito dei poteri attribuiti all’Istituto di Vigilanza dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), come modificato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante attuazione dell’IDD (D.lgs. n. 68/2018), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2018. Il dettato normativo in esame modifica il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente gli obblighi informativi e pubblicitari sui prodotti assicurativi, perseguendo principalmente i seguenti obiettivi: - la revisione dell’informativa precontrattuale, mediante la predisposizione di nuovi documenti semplificati e standardizzati in sostituzione dell’attuale nota informativa e Documento di scheda sintetica, ove prevista; consultazione n. 6/2018. - la promozione della digitalizzazione attraverso la riduzione degli obblighi di Schema di Regolamento comunicazione e pubblicazione scritta su supporto cartaceo; concedendo al cliente la Documento di consultazione n. 6/2018. IVASS in materia di possibilità di optare per comunicazioni tramite strumenti digitali; nonché attraverso Schema di Regolamento IVASS in materia IVASS – Istituto per informativa, pubblicità e l’ampliamento e il miglioramento delle funzionalità delle aree riservate sui siti delle di informativa, pubblicità e realizzazione dei la vigilanza sulle realizzazione dei prodotti compagnie (home-insurance); prodotti assicurativi, previsti dal decreto assicurazioni assicurativi, previsti dal - il rafforzamento dei presidi di tutela del contraente, in particolare per quanto riguarda legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - decreto legislativo 7 l’informativa in corso di contratto e le modalità di redazione dei documenti contrattuali; Codice delle assicurazioni private settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni - la semplificazione del testo regolamentare. private L’art. 185 del CAP, nella novellata formulazione D.lgs. n. 68/2018, predispone un sistema informativo precontrattuale strutturato in maniera omogenea per i diversi prodotti assicurativi, che prevede la redazione di: - un documento precontrattuale standard di base, - uno specifico documento di informativa precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), differenziato a seconda della tipologia di prodotto, destinato a raccogliere le informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di base. Tramite lo Schema di regolamento in oggetto, l’IVASS predispone i modelli standardizzati DIP Vita, DIP aggiuntivo Vita, DIP aggiuntivo Danni, DIP aggiuntivo RC Auto, DIP aggiuntivo Multirischi e DIP aggiuntivo IBIP. È prevista una disciplina transitoria per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore dello Schema di regolamento. 6
European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document Lo schema di regolamento sottoposto a pubblica consultazione (che terminerà il 9 luglio 2018) ridefinisce la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’IVASS e trae origine dalla rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio del Codice delle assicurazioni private (Titolo XVIII) contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le nuove disposizioni regolamentari trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018. Per le violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi i previgenti Regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013 (riguardanti rispettivamente le Documento di sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari). Il quadro del nuovo impianto consultazione n. 7/2018. sanzionatorio delinea le seguenti novità legislative: Schema di Regolamento (i) l’introduzione del principio della “rilevanza” della violazione che ha sostituito il vigente IVASS recante la principio dell’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni Documento di consultazione n. 7/2018. procedura di irrogazione di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni Schema di Regolamento IVASS recante la delle sanzioni assicurative; procedura di irrogazione delle sanzioni IVASS – Istituto per amministrative e le (ii) la sanzionabilità diretta anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti amministrative e le disposizioni attuative di la vigilanza sulle disposizioni attuative di comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione e della società di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti assicurazioni cui al titolo XVIII (Sanzioni intermediazione), quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri sanzionatori) del decreto legislativo 7 e procedimenti o dell’organo di appartenenza ed in presenza di specifici presupposti; settembre 2005, n. 209 - Codice delle sanzionatori) del decreto (iii) l’introduzione di limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzati da maggiore assicurazioni private legislativo 7 settembre afflittività, anche parametrati al fatturato; 2005, n. 209 - Codice (iv) la previsione di misure sanzionatorie di carattere non pecuniario: a) interdizione delle assicurazioni private temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società; b) sanzione amministrativa alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”); (v) l’introduzione di nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni; (vi) la previsione dell’accertamento unitario di più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale (non superiore a 12 mesi) contestate con un unico atto, per alcune tipologie di violazioni riguardanti sia imprese sia intermediari; (vii) il superamento, per gli intermediari assicurativi, dell’attuale doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie con la previsione di un unico procedimento sanzionatorio la cui competenza istruttoria è affidata al Collegio di garanzia, organo incardinato presso l’IVASS; (viii) l’introduzione di nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori. 7
European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document La lettera al mercato dell’IVASS, pubblicata in data 5 giugno 2018, riporta gli esiti della campagna di verifiche condotta dall’Istituto nei primi due anni successivi all’entrata in vigore del nuovo framework Solvency II e riguardante le procedure adottate dalle imprese life e composite per la determinazione delle Best Estimate of Liabilities (di seguito “BEL”) dei contratti di assicurazione sulla vita. L’IVASS, a seguito di tale verifica, che ha interessato una quota pari a circa l’80% del totale delle BEL Vita delle imprese italiane che determinano i requisiti di capitale con la standard formula, ha ritenuto necessario sollecitare le compagnie di assicurazione all’adeguamento e al rispetto degli obblighi normativi, già specificamente sanciti sia a livello europeo che nazionale, riguardanti i processi sottostanti l’applicazione dei principi e delle regole per il calcolo delle riserve tecniche. Con riferimento ai profili di carattere generale, l’IVASS richiama l’attenzione sulla documentazione e tracciabilità del processo di stima. Gli esiti degli accertamenti hanno evidenziato carenze nella relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio prevista dall’art. 35-bis del CAP, la quale deve consentire Lettera al mercato del 5 di verificare la completezza e l’organicità dei processi definiti per il calcolo delle BEL. Giugno 2018. Calcolo In merito ai sistemi di governo e controllo, l’IVASS ha evidenziato la rilevanza dell’azione di Lettera al mercato del 5 Giugno 2018. IVASS – Istituto per della miglior stima delle indirizzo e supervisione del board nella definizione degli assetti organizzativi e procedurali che Calcolo della miglior stima delle riserve la vigilanza sulle riserve tecniche relative ai riguardano il sistema di rilevazione e misurazione, anche prospettica, dei rischi, nonché la tecniche relative ai contratti di assicurazioni contratti di assicurazione necessaria adozione di criteri e metodi di valutazione delle grandezze rilevanti per il nuovo assicurazione sulla vita (Best Estimate of sulla vita (Best Estimate of sistema di solvibilità. L’adozione di criteri e di metodi di valutazione sulle riserve tecniche e sui Liabilities) Liabilities) requisiti di capitale deve essere portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. La scarsa attenzione su questioni procedurali e metodologiche si riflette sulla qualità del calcolo del BEL e della posizione di solvibilità, che deve riflettere in modo adeguato il profilo di rischio dell’impresa. Viene richiesta dall’Istituto una maggiore attenzione da parte degli amministratori, al fine di garantire una formazione di maggiore consapevolezza nei board in merito al reale profilo di rischio dell’impresa. In merito agli assetti procedurali e organizzativi delle funzioni di controllo, particolare attenzione è stata posta nel corso degli accertamenti ispettivi sul ruolo e sulle attività svolte dalla Funzione Attuariale. Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la necessità che sia assicurata una cooperazione attiva e continua tra la Funzione Attuariale e il Risk Management, data l’evidente condivisione di competenze e di strumenti di valutazione, quali ad esempio l’utilizzo dei sistemi di calcolo attuariali e dei generatori di scenari economici. Tale aspetto richiede il necessario confronto ed il forte coordinamento nella gestione degli strumenti di valutazione delle grandezze Solvency II, sia in termini metodologici che di governance. 8
European and Italian Authorities 3) IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Issuer Title Description Link to document Sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni sono state pubblicate la "Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017" e le "Considerazioni" del Presidente Salvatore Rossi. Nelle considerazioni Rossi si è soffermato sui seguenti argomenti: la tecnologia; le regole internazionali; le compagnie italiane; la vigilanza (con riferimento - in particolare - a solvibilità, governo dell’impresa e gestione dei rischi, rapporti con la clientela, Arbitro assicurativo). In particolare, si segnala il paragrafo 1.2., all’interno del capitolo 4, relativo a «La vigilanza sul sistema di governo societario», elemento cardine di Solvency II. È stato oggetto di approfondimento non solo il ruolo e la composizione degli organi sociali ma anche l’adeguatezza degli assetti organizzativi e delle funzioni fondamentali. Particolare attenzione è stata posta sull’idoneità del sistema di governance a presidiare adeguatamente tutti i rischi dell’impresa e del gruppo e assicurare la sussistenza delle condizioni per la sana e prudente gestione. Il sistema di governo societario è stato oggetto di esame nell’ambito delle valutazioni svolte sulle modifiche apportate a 77 statuti sociali. L’attività di vigilanza sull’organo amministrativo è stata focalizzata a verificarne la centralità del Relazione sull'attività ruolo quale responsabile ultimo del sistema di governo societario e dell’azione di indirizzo e svolta dall'Istituto controllo. L’azione è stata rivolta a sollecitare le imprese alla ricerca di un corretto equilibrio di IVASS – Istituto per Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2017 e competenze e professionalità, necessari per l’efficace comprensione dei profili di rischio propri la vigilanza sulle nell'anno 2017 e Considerazioni del Considerazioni del dell’attività assicurativa. Si è intervenuti sul numero degli amministratori, per evitare che la assicurazioni Presidente Salvatore Rossi Presidente Salvatore pletoricità del consesso potesse ostacolare l’efficace funzionalità dell’organo. È stata Rossi incentivata la presenza di amministratori indipendenti in grado di assicurare una dialettica costruttiva, la costituzione di comitati interni al Consiglio e il bilanciamento dei poteri gestori. Il rafforzamento del sistema di governo societario conseguente alla introduzione della Direttiva Solvency II, basa le sua fondamenta su un sistema di controlli interni articolato sulle quattro funzioni fondamentali aziendali (risk management, conformità, attuariale e revisione interna), tutte facenti capo alla responsabilità ultima del consiglio di amministrazione dell’impresa. Considerata la rilevanza di tali funzioni, l’attività svolta dall’Istituto per valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’adeguatezza delle scelte operate dalle imprese è stata particolarmente intensa. È stato verificato che i rapporti gerarchici nell’ambito delle strutture organizzative garantissero l’effettiva indipendenza delle funzioni fondamentali da influenze in grado di pregiudicare lo svolgimento dei propri compiti in modo obiettivo e corretto. Le funzioni fondamentali devono svolgere il proprio ruolo sotto la responsabilità ultima dell’organo amministrativo al quale devono poter riferire direttamente. In merito all’indipendenza, al coordinamento e ai flussi informativi adottati dalle funzioni fondamentali, l’Istituto ha effettuato interventi sulle imprese e avviato scambi diretti con i responsabili delle funzioni e con le società di revisione per approfondire l’attività svolta e i processi seguiti. 9
European and Italian Authorities 4) Banca d’Italia Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato un occasional paper relativo alla gestione della crisi d'impresa. Tale tema, divenuto obiettivo del legislatore italiano sin dal 2005, rientra anche tra le finalità della l. delega di riforma della disciplina concorsuale (cd. l. Rordorf). Lo studio analizza l'impianto della riforma, evidenziando questioni centrali che dovranno essere risolte dal legislatore delegato, nonché gli ulteriori spazi di affinamento del quadro normativo. La tempestiva emersione e gestione della crisi può essere promossa mediante regole riconducibili al diritto commerciale e a quello concorsuale. Si argomenta a favore di un rafforzamento della governance delle imprese, anche creando doveri fiduciari degli amministratori, e un affinamento di alcuni strumenti di ristrutturazione. Si evidenziano criticità insite nelle nuove procedure di allerta, là dove l'avvio è reso obbligatorio dal superamento di alcuni indici economico-finanziari dell'impresa. Occasional paper n. 440 - Identificare un modulo temporale nel quale possono essere captati i primi segnali di crisi, è utile Tempestiva emersione e per individuare il momento a partire dal quale il debitore è tenuto ad agire. Detto altrimenti, Occasional paper n. 440 - Tempestiva Banca d’Italia gestione della crisi l’individuazione di un triggering-point (ancorché connotato da una fisiologica flessibilità) emersione e gestione della crisi d'impresa. d'impresa. Riflessioni sul costituisce l’antecedente logico-necessario per l’efficace applicazione del sistema di presidi di Riflessioni sul disegno di un efficiente disegno di un efficiente interesse in questa sede; in particolare, quelli relativi alla governance e all’avvio di una «sistema di allerta e composizione» «sistema di allerta e procedura di gestione della crisi. Si tratta di un set di norme centrali sotto un duplice punto di composizione» vista, ossia per assicurare: a) una tempestiva rilevazione di minacce alla continuità aziendale; b) una gestione dell’impresa in difficoltà scevra dall’assunzione di rischi eccessivi, dei quali finirebbero per farsi carico i creditori e non l’imprenditore. I fattori che ostacolano una presa di coscienza del debitore sono numerosi ed eterogenei. Per chiarezza espositiva, si discutono in maniera schematica i presidi più efficaci per fronteggiare ciascuno di essi, in particolare: A) Le regole di governance che impongano all’imprenditore un esplicito dovere di prevedere la crisi e di agire per recuperare la continuità aziendale. L’ordinamento italiano contiene previsioni dalle quali può essere indirettamente ricavato un obbligo, per gli amministratori, di intercettare in anticipo le difficoltà. Si tratta di disposizioni di taglio generale quali è auspicabile sia affiancato un dovere di agire in presenza di difficoltà. B) I doveri fiduciari degli amministratori verso i creditori. 10
European and Italian Authorities 4) Banca d’Italia Issuer Title Description Link to document Con il 22° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, in vigore dal 20 giugno, vengono aggiornati: i) il capitolo 1 del Titolo III, Parte Prima; ii) i capitoli 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 14 della Parte Seconda; iii) il Capitolo 1 della Parte Terza. Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca Centrale Europea e 7 Orientamenti dell’Autorità bancaria europea: i) gli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”); ii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/11 sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR; iii) gli Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull’informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità; iv) gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, in materia di disposizioni transitorie in materia di fondi propri; 22° aggiornamento del 12 v) gli Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito delle operazioni di giugno 2018 della CRR; 22° aggiornamento del 12 giugno 2018 Banca d’Italia Circolare 285 vi) gli Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato sulle correzioni alla della Circolare 285 “Disposizioni di “Disposizioni di vigilanza durata finanziaria modificata degli strumenti di debito; vigilanza per le banche” per le banche” vii) gli Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP. In particolare, l’aggiornamento del capitolo I, Titolo III, Parte Prima riguarda il processo di controllo prudenziale, che si articola in due fasi integrate: i processi interni di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, di competenza delle banche; il processo di revisione e valutazione, di competenza dell’autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive. Il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche, che consente alla Banca centrale europea e alla Banca d’Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni. Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per: determinare il capitale che esse ritengono adeguato alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte; valutare l’adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità. 11
European and Italian Authorities 5) CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document La CONSOB ha pubblicato una consultazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di informativa precontrattuale dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (IBIP), per effetto del recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD). Fin dall’attuazione del Regolamento PRIIPs è emersa la necessità di rivedere i regimi informativi preesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o ridondanti. Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, la CONSOB ritiene di modificare il Regolamento Emittenti, eliminando l’obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III e V. Al riguardo si rappresenta, infatti, che in base alla disciplina di riferimento europea, dettata da ultimo con il Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, non è previsto l’obbligo del prospetto d’offerta per i prodotti emessi da imprese di assicurazione (diversi da Modifiche al Regolamento strumenti finanziari), che esulano dal campo di applicazione della citata normativa. La Emittenti in materia di CONSOB, prima di sottoporre alla consultazione del mercato l’abrogazione degli Schemi di informativa prospetto attualmente previsti per i prodotti assicurativi di ramo III e V, ha svolto un’analisi CONSOB – precontrattuale Modifiche al Regolamento Emittenti in comparata volta a verificare se alcuni elementi informativi attualmente previsti in tali Schemi Commissione concernente i prodotti materia di informativa precontrattuale potessero venir meno visto il nuovo assetto informativo che verrebbe a delinearsi, in base al Nazionale per le finanziari emessi da concernente i prodotti finanziari emessi da quale la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all’investitore in IBIP sarebbe Società e la Borsa imprese di assicurazione - articolata come segue: i) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto; ii) il imprese di assicurazione - Recepimento Recepimento della della Direttiva (UE) 2016/97 sulla Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall’IVASS, contenente le Direttiva (UE) 2016/97 distribuzione assicurativa (IDD) - informazioni sull’emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla Solvency II, con sulla distribuzione Documento di consultazione riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai assicurativa (IDD) - diritti e agli obblighi dei contraenti. Sulla base di tale analisi, la CONSOB ritiene che il Documento di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, esteso anche ai rami III e V, e il KID consultazione previsto dal Regolamento PRIIPs, consentano di offrire all’investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale. Alla luce di tali considerazioni, le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti concernono l’abrogazione degli Schemi 5, 6, e 7 dell’Allegato 1B al medesimo Regolamento, nonché l’abrogazione della disciplina di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del medesimo Regolamento. In particolare, la CONSOB intende abrogare il Capo IV poiché ritiene opportuno non continuare a mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non trova riferimenti nella normativa di derivazione europea. Si sottopone, infine, alla consultazione del mercato anche un’ulteriore modifica dell’art. 34-ter, concernente il comma 1, non direttamente connessa al recepimento della IDD, rispondente all’esigenza di chiarire che le disposizioni concernenti gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID introdotte nel Regolamento Emittenti, non ricadono nel perimetro delle esenzioni previste dall’art. 34-ter del medesimo Regolamento, non essendoci alcuna delega al riguardo conferita alla CONSOB dal TUF. La presente consultazione terminerà in data 27 agosto 2018. 12
European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank Issuer Title Description Link to document In data 28 marzo 2018 sul sito della Banca Centrale Europea è stato pubblicato in consultazione il primo capitolo della Guida della BCE sui modelli interni. Gli articoli 143, 283 e 363 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevedono che la Banca centrale europea (BCE) autorizzi l’uso dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio di controparte (counterparty credit risk, CCR) e il rischio di mercato, una volta verificato il rispetto da parte degli enti dei requisiti di cui ai corrispondenti capi del CRR. Sulla base della normativa applicabile in vigore a livello dell’Unione europea (UE) e nazionale, la Guida della BCE sui modelli interni illustra con trasparenza come si intendono applicare coerentemente le norme in materia, al fine di valutare il rispetto di tali requisiti da parte degli enti. La presente guida non intende andare oltre i vigenti requisiti normativi dell’UE e nazionali; non vuole pertanto sostituirsi alle disposizioni legislative dell’UE o a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle. Ai sensi del CRR, l’EBA ha elaborato un progetto finale di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) riguardanti la metodologia di valutazione per i metodi basati sui rating interni (internal ratings-based, IRB). Tale progetto precisa le modalità in cui le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità al quadro di riferimento relativo ai metodi IRB. Fino a quando il progetto finale di RTS non sarà adottato da parte della Commissione europea, la BCE intende seguire l’interpretazione che esso fornisce delle disposizioni contenute nel CRR. Di conseguenza, potrebbe essere necessario rivedere alcune parti della ECB – European Guida della BCE sui presente guida dopo che la Commissione europea avrà adottato le norme tecniche tramite un regolamento delegato. La BCE eliminerà o modificherà tali parti della guida a seguito Guida della BCE sui modelli interni Central Bank modelli interni dell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione. All’interno di questa guida, il capitolo sui temi generali indica in maniera trasparente come la BCE intenda assicurare una comprensione uniforme dei temi generali (ossia non specifiche dei modelli), in particolare con riferimento al metodo IRB: principi generali per i modelli interni, attuazione del metodo IRB, governo dei modelli interni, convalida interna, revisione interna, utilizzo dei modelli, gestione delle modifiche ai modelli e ricorso a parti terze. La sezione 2 affronta tutti i modelli interni di primo pilastro, salvo ove diversamente specificato; tutte le sezioni successive riguardano invece soltanto i modelli di primo pilastro per il rischio di credito. Tutti gli altri modelli – compresi i modelli per il rischio operativo, di secondo pilastro e gestionali – non rientrano nell’ambito di applicazione della presente guida, salvo contraria indicazione. La guida è concepita anche come documento destinato all’uso interno degli addetti alla vigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune e coerente alle questioni riguardanti i modelli interni. Nell’applicazione del pertinente quadro regolamentare ai casi specifici, la BCE terrà debito conto delle circostanze particolari dell’ente interessato. La prima versione della guida, divulgata il 28 febbraio 2017, è stata affinata sulla base dei commenti ricevuti dagli enti, anche in considerazione degli esiti delle indagini (questionari e verifiche in loco) e delle analisi orizzontali condotte nell’ambito del progetto di revisione mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM). 13
European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank Issuer Title Description Link to document The ECB's website has been updated with a letter of reply from Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board, to Ms Berès and Mr Karas, MEPs, on EBA guidelines on internal governance and fit and proper assessments. The ECB fully acknowledges the specificities and merits of the cooperative and saving banks’ business models. The ECB also agrees that multiple business models can and should coexist in the European banking system. Such diversity increases stability and ensures that all the needs of the economy can be fulfilled. In this context, attention should be drawn to the still highly diverse governance rules applicable in Europe which cause additional, undesirable fragmentation of the European banking landscape. Considering that further harmonisation and supervisory convergence are needed to create a level playing field and foster the effective functioning of the banking union, the ECB supports the joint European Securities and Markets Authority (ESMA)/EBA guidelines on suitability assessments and the EBA guidelines on internal governance, which will enter into Letter of reply from force on 30 June 2018. Danièle Nouy, Chair of the The EBA guidelines have raised the standards for banks’ governance (including fit and proper Letter of reply from Danièle Nouy, Chair of ECB – European Supervisory Board, to Ms assessments) and the ECB expects all significant institutions to adjust to the new rules over the Supervisory Board, to Ms Berès and Mr Central Bank Berès and Mr Karas, time. This is an evolutionary process, during which an appropriate pace of progress should be Karas, MEPs, on EBA guidelines MEPs, on EBA guidelines achieved. The inclusion of independent members on the management body allows the effectiveness of checks and balances to be enhanced, ensures diversity and brings new perspectives to the discussion by decreasing the risk of group-think. The requirement of having a sufficient number of independent members is not precisely specified in the EBA guidelines, which gives supervisors the flexibility to take a proportionate approach. In addition, the “non-independence factors” set out in the EBA guidelines do not automatically qualify a member as being non- independent. Where a member falls under one or more of the situations set out in the EBA guidelines, the bank may demonstrate to the competent authority that the member should nevertheless be considered as “being independent”. Against this background, the ECB will further promote the raising of requirements and a level playing field in the area of governance and fit and proper assessments. We expect significant institutions to make steady progress regarding the alignment of their governance arrangements with the EBA guidelines and ECB policies. 14
European and Italian Authorities 6) ECB – European Central Bank Issuer Title Description Link to document The ECB's website has been updated with a keynote speech by Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board of the ECB, on "Good governance - an asset for all seasons". In particular, this speech focused on the De Nederlandsche Bank (DNB)’s supervisory strategy. DNB has worked hard on understanding and supervising how banks’ boards and senior management work and interact, and how they shape banks’ risk culture and risk management. Good governance is always essential for stability – it is an asset for all seasons. So as supervisors ECB must always point towards the goal of good governance, just as a compass needle always points north no matter where you are, and no matter what the weather is. After the financial crisis, DNB made governance one of its main supervisory themes, focusing on conduct and culture, strategy and business models, outsourcing and reporting accuracy. ECB – European Good governance - an Good governance - an asset for all Since then, DNB has gathered a lot of experience and conducted many analyses, developing Central Bank asset for all seasons seasons expertise which has proved very valuable for European banking supervision. Even before European banking supervision was launched, DNB worked hard to identify banks’ high-risk strategies and over-ambitious or unrealistic goals. It then shared its knowledge with us when we were designing our own methodologies. Furthermore, DNB has helped to develop our methods for fit and proper assessments and the relevant policy stances, particularly with regard to fit and proper interviews. This came about quite naturally as DNB was already conducting fit and proper interviews before European banking supervision was created. Later on, DNB trained supervisors from countries which were inspired by the Dutch approach to also conduct fit and proper interviews. 15
Associations/Institutes 7) FRC - Financial Reporting Council Issuer Title Description Link to document The Financial Reporting Council, on behalf of James Wates CBE, has published a consultation on corporate governance principles for large private companies. Development of the principles follows the Government’s 2016 Green Paper and the BEIS Select Committee’s report of April 2017 which considered the need for improved transparency and accountability in this area. Known as the Wates Corporate Governance Principles for Large Private Companies, the principles are the result of significant debate and exploration, including a review of similar codes in other countries and consultation with experts and representative bodies. Large private companies will be encouraged to follow six principles to inform and develop their corporate governance practices and adopt them on an ‘apply and explain’ basis. James Wates CBE, Chair of the Coalition Group that developed the principles, said, “Good business well done is good for society. Private companies are a significant contributor to the UK economy, providing tax revenue and employing millions of people. They have a significant impact on people’s lives, and it is important they are well-governed and transparent about how they operate. These principles will provide a flexible tool for companies of all sizes, not just those captured by the new legislative reporting requirement, to understand good practice in corporate governance and, crucially, adopt that good practice widely. The principles are about Consultation on the Wates fundamental aspects of business leadership and performance.” The six principles are: Consultation on the Wates Corporate FRC - Financial Corporate Governance - Purpose – An effective board promotes the purpose of a company, and ensures that its Governance Principles for Large Private Reporting Council Principles for Large values, strategy and culture align with that purpose; Companies Private Companies - Composition – Effective board composition requires an effective chair and a balance of skills, backgrounds, experience and knowledge, with individual directors having sufficient capacity to make a valuable contribution. The size of a board should be guided by the scale and complexity of the company; - Responsibilities – A board should have a clear understanding of its accountability and terms of reference. Its policies and procedures should support effective decision-making and independent challenge; - Opportunity and Risk – A board should promote the long-term success of the company by identifying opportunities to create and preserve value and establish oversight for the identification and mitigation of risk; - Remuneration – A board should promote executive remuneration structures aligned to sustainable long-term success of a company, taking into account pay and conditions elsewhere in the company; - Stakeholders – A board has a responsibility to oversee meaningful engagement with material stakeholders, including the workforce, and have regard to that discussion when taking decisions. The board has a responsibility to foster good relationships based on the company’s purpose. 16
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document Corporate insiders may engage in tunneling transactions to transfer value from outside shareholders to themselves. Reducing tunneling is corporate law's most basic function, as fear of tunneling undermines entrepreneurs' ability to raise capital from outside investors ex ante. Preemptive rights are the oldest and most widely-used tool for preventing one of the main forms of tunneling, cheap-stock tunneling: an equity issue to the insiders at a low price that economically dilutes the interest of outside shareholders. To defend against cheap-stock tunneling, preemptive rights give all shareholders the right to participate pro rata in equity offerings. In listed rms, preemptive rights are implemented via “rights issues” in which a firm distributes to all shareholders pro rata rights to buy additional shares. ECGI - European The conventional view is that preemptive rights are effective against cheap-stock tunneling. Cheap-Stock Tunneling Around Preemptive Corporate Cheap-Stock Tunneling This paper shows, however, that preemptive rights provide only partial protection against Rights Governance Around Preemptive Rights Institute cheap-stock tunneling when the controller knows that the shares are cheap but the minority, with inferior information, believes that the shares could be either cheap or overpriced. The crux of the matter is that cheap-stock tunneling is not all the minority needs to worry about when deciding whether to exercise their preemptive rights: They also need to worry that the controller might have set the offer price high, either because the controller hopes to sell overpriced shares to others or because the controller expects to privately benefit from the issue proceeds. While it should be clear that preemptive rights cannot solve these two other problems, our novel insight in this paper is that the mere possibility of their presence partially undermines preemptive rights even in the domain where these rights are thought to be effective: cheap- stock tunneling. 17
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document According to the classic Cadbury definition, ‘corporate governance is the system by which companies are directed and controlled’. On 5 December 2017, the Financial Reporting Council (FRC) published a Consultation Document for reviewing the UK Corporate Governance Code (UK Code), lastly amended in 2016. Additionally, a review of the UK Stewardship Code was announced. The original aim of publishing the revised UK Code in the early summer of 2018 has proved to be ambitious. Despite the large amount of research that has already taken place (in a sense giving rise to the question what value a formal review still has), the Consultation Document has led to over 250 responses and that the revised UK Code will therefore not be published before Revision of the UK the end of July. Additionally, a review of the UK Stewardship Code will start later in 2018. The Revision of the UK Corporate Governance Oxford Business Corporate Governance ‘high level questions’ that have already been posed with regard to this Code prove to be quite Code: Some Observations from Continental Law Blog Code: Some Observations fundamental and create the impression that currently a clear-cut vision on the purpose of the Europe from Continental Europe UK Stewardship Code is lacking. Although it is therefore not entirely clear when the revised UK Stewardship Code is supposed to enter into force, 1 January 2020 seems a likely target date. By then, the UK Code should already be in place for one and a half years, meaning that another review is likely to start quite soon thereafter. Since the interaction between companies and their shareholders (which is the subject of the UK Stewardship Code) directly affects internal governance (the UK Code), the current schedule of revising these codes raises the question whether companies are allowed sufficient time not only to implement the exact principles and best practices of the UK Code but also to integrate fully its underlying ideas into their way of working, before having to start implementing yet another revised code. 18
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document Within traditional Financial Services there is a common belief that regulation has fundamentally constrained the industry, but at the same time innovation through FinTech has blossomed. The Regulators do not believe regulation is a constraint to good business and have worked closely with FinTech. Maybe it’s time to focus upon the digital transformation of corporate governance to shift the industry towards being more agile and adaptive, no matter the complexity of regulatory and statutory matters. A long time ago, one of the most important governance instruments was the Standard Operating Procedures. This was the bedrock for the conduct and performance of the people, It is time for the Digital including the way they dealt with machines and adhered to policies. Today, in Financial It is time for the Digital Transformation of Finextra Transformation of Services, most documented Standard Operating Procedures are no longer fit for purpose. Too Corporate Governance? Corporate Governance? many of these documents are kept on the ‘shelves’ for two purposes: simplistic training orientation and satisfying the auditors. The reality is most of the procedural knowledge is in people’s heads, thus creating an over reliance upon managers, supervisors and subject matter expert interpretations of complex knowledge. This is somewhat of a worry in terms of the need for ensuring consistency and reducing subjective-based decisions. By the very nature of regulatory documentation, it is difficult to use and easy to misuse. Documented Standard Operating Procedures have simply failed to keep pace with this level of regulatory complexity. This has led to deeply hidden systemic risks that typically only appear when things go terribly wrong. 19
Surveys & Insights Issuer Title Description Link to document All'ICGN Annual Conference di Milano Tommaso Corcos, Presidente Assogestioni e Amministratore Delegato di Eurizon, spiega che il sistema di corporate governance italiana è all'avanguardia: "Il mercato italiano, compresa l’industria dell’asset management, è da anni fortemente impegnato nel migliorare la cultura e l’attività di corporate governance aziendale. Dagli ultimi dati di aprile, il patrimonio gestito dalla nostra industria in Italia supera i 2 miliardi di Corcos, Assogestioni e euro, registrando una crescita di oltre il 100% in 6 anni. Il valore degli asset che gestiamo è Corcos, Assogestioni e Eurizon: corporate Eurizon: corporate quasi il 50% della ricchezza finanziaria del Paese; il 122% del prodotto interno lordo domestico Affaritaliani.it governance italiana all'avanguardia governance italiana del 2017 e il 93% del totale del debito pubblico italiano. L’Italia, da anni, vanta un sistema di all'avanguardia corporate governance considerato tra i più avanzati al mondo. L’Italia è stata tra i primi promotori di un Codice di Corporate Governance, adottato durante gli anni ’90, e ha creato uno dei migliori sistemi di elezione dei board aziendali: il sistema del voto di lista che opera in modo che gli interessi degli azionisti di minoranza siano adeguatamente rappresentati e allo stesso tempo responsabilizza il board rendendolo indipendente a beneficio degli interessi degli investitori. 20
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