Esame di maturità professionale 2013 - Direttive Divisione della formazione professionale
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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Esame di maturità professionale 2013 Direttive Divisione della formazione professionale
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1. Sommario 1. Sommario ...................................................................................................................... 1 2. Premessa....................................................................................................................... 2 3. Abbreviazioni ................................................................................................................ 2 4. Materie e forma dell'esame .......................................................................................... 3 4.1. In generale ............................................................................................................... 3 5. Esami anticipati ............................................................................................................ 4 5.1. In generale ............................................................................................................... 4 5.2. Anticipo degli esami per le materie a turno............................................................... 4 6. Ripetizione degli esami ................................................................................................ 4 7. Dispensa dagli esami ................................................................................................... 5 7.1. Procedura ................................................................................................................ 5 8. Certificati e diplomi riconosciuti.................................................................................. 5 9. Non acquisizione del progetto didattico interdisciplinare (PDI)................................ 5 10. Azioni illecite................................................................................................................. 6 11. Esami............................................................................................................................. 6 11.1. Per principio ........................................................................................................... 6 11.2. Esami scritti............................................................................................................ 6 11.3. Esami orali ............................................................................................................. 7 12. Periodo degli esami di maturità ................................................................................... 8 13. Scrutini e firma degli attestati...................................................................................... 8 14. Comunicazione note..................................................................................................... 8 14.1. Riferimenti legali..................................................................................................... 8 14.2. Il documento .......................................................................................................... 9 14.3. Calcolo delle note................................................................................................... 9 14.4. Promozione.......................................................................................................... 12 14.5. Consegna della comunicazione note.................................................................... 12 15. Attestati ....................................................................................................................... 12 15.1. Riferimenti legali................................................................................................... 12 15.2. Allestimento ......................................................................................................... 12 15.3. Consegna degli attestati....................................................................................... 12 16. Istanze e termini di reclamo e ricorsi ........................................................................ 12 16.1. Procedura ............................................................................................................ 12 16.2. Legittimazione ...................................................................................................... 13 16.3. Termine e forma .................................................................................................. 13 16.4.Forma del ricorso e motivazione ........................................................................... 13 16.5. Ricevibilità e irricevibilità ...................................................................................... 13 17. Documenti di riferimento............................................................................................ 15 18. Distribuzione............................................................................................................... 15 19. Allegati.................................................................................................................... 15-26 Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 2
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2. Premessa Premessa Le Direttive contengono tutte le disposizioni comuni e a carattere generale che riguardano l’esame di maturità professionale (MP) 2013. Sono emanate dalla Divisione della formazione professionale (DFP) e indirizzate alle direzioni di tutti gli istituti con un curricolo di MP (Centro scolastico per le industrie artistiche, Lugano - Centri professionali commerciali di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano - Scuole di arti e mestieri di Bellinzona e Trevano - Scuole professionali artigianali industriali di Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Trevano - Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, Canobbio – Scuole superiori medico-tecniche di Locarno e Lugano). Più in generale, queste Direttive sono rivolte a tutti coloro - in particolare docenti, esperti di materia MP e responsabili MP di sede - che operano nei curricoli attinenti ai quattro indirizzi di MP esistenti in Ticino: indirizzi artistico, commerciale, sanitario e sociale e tecnico. Ricordiamo che, per quanto riguarda l’indirizzo commerciale, nel corso dell’anno scolastico 2005/2006 la Divisione della formazione professionale ha emanato ulteriori decisioni che, limitatamente all’ambito da loro definito, hanno la preminenza rispetto alle direttive generali qui contenute. Per il 2013, attiriamo la vostra attenzione sulla risoluzione del DECS n. 285 del 26 settembre 2012 riguardante le persone in formazione che presentano forme di dislessia e/o disortografia e/o discalculia (cfr. allegato alle pp. 25-26). Auguriamo a discenti e docenti un ottimo svolgimento della sessione d’esame 2013. Il direttore aggiunto della DFP Il coordinatore cantonale della maturità professionale G.M. Petrini Marco Badan Il documento è recapitato: • ai capi ufficio di formazione e alle direzioni scolastiche; • agli esperti di MP; • ai responsabili MP di sede e ai docenti di MP, tramite le direzioni scolastiche. 3. Abbreviazioni AFC Attestato federale di capacità professionale AMP Attestato federale di maturità professionale CFMP Commissione federale di maturità professionale DFP Divisione della formazione professionale LSC Legge della scuola MPA Maturità professionale di indirizzo artistico MPC Maturità professionale di indirizzo commerciale MPSS Maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale MPT Maturità professionale di indirizzo tecnico OMP Ordinanza sulla maturità professionale PDI Progetto didattico interdisciplinare RMP Regolamento sulla maturità professionale Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 3
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PQ-MP Programmi quadro di maturità professionale TRAM Tribunale cantonale amministrativo UFFT Ufficio federale della formazione e della tecnologia 4. Materie e forma dell'esame 4.1. In generale A livello federale l’esame di maturità è regolato dall’Ordinanza di maturità professionale del 30 novembre 1998 (OMP) che indica, all’art. 24 cpv. 1, il numero minimo di materie da esaminare: “Vengono esaminate almeno cinque materie fondamentali e almeno una materia specifica. L'Ufficio federale può fissare le materie d'esame nei programmi quadro.” A livello cantonale, le materie d'esame di maturità professionale sono determinate dal Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP, art. 12) che precisa anche la forma dell'esame (orale e/o scritto). Nella tabella sottostante sono indicati gli esami di MP per il 2013. Esami 2013 (par) = anni pari (dis) = anni dispari DISPOSIZIONI FEDERALI DISPOSIZIONI CANTONALI PROGRAMMI QUADRO REGOLAMENTO SULLA MP1 DIRETTORI (DECISIONI) Italiano scritto e orale Tedesco scritto e orale Inglese scritto e orale Storia e istituzioni MPA, MPT e MPSS: orale politiche (dis) a turno Economia politica/economia anni par/dis MPA/T MPC MPSS MPC: scritto o orale aziendale/diritto (par) ogni anno solo 2 scritto orale orale Economia/diritto Matematica scritto Fisica scritto Contabilità finanziaria scritto e analitica Creazione cultura e arte scritto e orale Scienze naturali (par) a turno: scritto e orale Scienze sociali (dis) anni par/dis scritto e orale 1 art. 12 del Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP). 2 cpv. 2 dell’art. 12 RMP. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 4
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Osservazioni: 1. Solo per una disciplina (Economia politica, aziendale e diritto), la forma è stata scelta dai rispettivi collegi settoriali dei direttori. 2. Per quanto riguarda le materie esaminate a turno occorre osservare che, quando il modello organizzativo lo richiede, la DFP può autorizzare un'altra alternanza3. 3. Nella MPSS, l’alternanza delle materie specifiche (scienze naturali e scienze sociali) è applicata solamente al Corso per professionisti qualificati (CPQ). 5. Esami anticipati 5.1 In generale Gli esami si svolgono alla fine della formazione, ma possono tuttavia essere anticipati in tre materie al massimo (art. 25, cpv. 1 dell’OMP). Gli esami di lingua italiana, lingua tedesca, matematica e di almeno una materia specifica si svolgono al termine della formazione (art. 13, cpv. 2 del RMP). 5.2 Anticipo degli esami per le materie a turno Agli istituti scolastici il cui curricolo di studi permette l’alternanza degli esami - secondo il criterio anno pari o anno dispari - è data la possibilità di anticipare uno dei due esami, riservate le disposizioni legali in vigore (segnatamente l’art. 25 cpv. 1 dell’OMP). Occorre comunque tenere in considerazione le seguenti osservazioni: a. la direzione dell’istituto scolastico interessato deve verificare che non vi sia alcuna interferenza con altri esami professionali prefissati; b. l’anticipo dell’esame non deve pregiudicare la formazione scolastica ritenuta necessaria per una corretta e completa preparazione dei candidati all’esame finale; c. qualora l’anticipo di un esame scritto coinvolga più di una sede, la data d’esame deve essere unica per consentire la somministrazione di un esame identico o simile. 6. Ripetizione degli esami Qui di seguito, l'art. 29 dell’OMP: 1 Chi non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne solo le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente. 2 Nelle materie in cui l'esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell'esame, senza tenere conto della nota della materia. 3 Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame. 4 Quando la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute. 5 Per le materie nelle quali l'esame non deve essere ripetuto, valgono le note ottenute la prima volta. 6 Su richiesta è possibile ripetere gli esami in tutte le materie. 3 cpv. 4 dell’art. 12 RMP. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 5
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7. Dispensa dagli esami È regolata dall'art. 14 del RMP che recita: "La dispensa dagli esami in determinate materie è accordata dalla DFP su proposta della direzione della scuola." 7.1 Procedura La procedura da seguire per le dispense dagli esami di MP è la seguente: • l'istante presenta la richiesta di dispensa dagli esami (debitamente motivata e documentata) alla direzione dell'istituto scolastico; • la direzione della scuola, sentito il parere del/della docente interessato/a e preso atto del preavviso dell'esperto/a di materia, propone per iscritto alla DFP di accogliere o respingere la richiesta presentata dall'allievo/a; • la DFP emana una decisione contro la quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. 8. Certificati e diplomi riconosciuti Possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall'Ufficio federale4. A questo proposito, per le discipline tedesco e inglese, richiamiamo qui il Promemoria IV aggiornato l'ultima volta il 3 febbraio 2010 emanato dalla Commissione federale per la maturità professionale (CFMP) 5. 9. Non acquisizione del progetto didattico interdisciplinare (PDI) In base all'art. 10a, cpv. 3, del RMP, il PDI è condizione per accedere agli esami finali di maturità professionale. Di conseguenza (art. 10a, cpv. 4), l'accesso agli esami finali è consentito quando la nota del PDI è uguale o superiore a 4.0. Su questa base legale, la DFP ha in seguito emesso una decisione (n. 560.07.040 del 24 luglio 2007), in cui vengono stabilite sia le condizioni per la rimediazione (nei casi in cui il PDI viene valutato con una nota inferiore a 4.0) sia le conseguenze se il PDI viene ritenuto definitivamente non acquisito. In quest'ultimo caso, il punto 5. della decisione della DFP citata stabilisce quanto segue: 5. Il PDI è ritenuto definitivamente non acquisito se, dopo la rimediazione, è valutato con una nota finale inferiore al 4.0. In questo caso: a. la scuola comunica per iscritto: 1) alla persona in formazione la nota del PDI; 2) al capo ufficio di riferimento in DFP le generalità della persona in formazione che deve essere esclusa dagli esami di MP; b. la DFP dispone l’esclusione del candidato dagli esami MP non ancora effettuati e gli comunica: 1) l’ammissione agli esami della formazione di base (AFC) nell'anno terminale; 2) le condizioni per essere ammesso agli esami di MP in una sessione successiva; 3) i termini di ricorso; c. l’inoltro del ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento preso. 4 art. 27 dell’OMP. 5 Cfr. http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 6
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 10. Azione illecita Sono sanzionate secondo quanto prescritto dall'art. 17 del RMP: 1. la direzione della scuola può escludere dagli esami, per una o più materie, i candidati colpevoli di azioni illecite durante le prove; 2. l’esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che è predisposta dalla direzione della scuola d’intesa con la DFP; 3. in caso di azioni illecite giudicate gravi dalla direzione della scuola, l’esclusione può comportare la ripetizione degli esami in tutte le materie durante la sessione successiva. 11. Esami 11.1 Per principio La norma legale che indica chiaramente a chi spetta di esaminare i maturandi si trova all'art. 26 dell’OMP che recita: "Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle persone che hanno impartito l'insegnamento". Detto altrimenti vige il principio "Chi insegna esamina". Si ricorda altresì che, nei vari Programmi quadro per la maturità professionale (PQ-MP), nel capitolo 5 dedicato agli esami si specifica che "Scritti o orali, gli esami devono contenere almeno una parte applicativa o tale da considerare il processo oltre che il prodotto del compito assegnato". In altre parole, anche gli esami, sia scritti che orali, devono attestare il conseguimento di capacità, oltre che di conoscenze. 11.2. Esami scritti I candidati all'ottenimento dell'attestato federale di maturità professionale vanno valutati, per quanto riguarda il livello delle conoscenze e delle capacità, in base ad un insieme di criteri condivisi. Spetta in particolare ai gruppi di materia cantonali – con la vigilanza di qualità assicurata dagli esperti – garantire tale impostazione degli esami. A questo riguardo, si richiama che: a) per l'allestimento degli esami deve essere l'esperto che convoca i gruppi di materia; b) l'allestimento degli esami scritti viene attuato in modo che almeno il 50 % dell'esame scritto di MP sia a carattere comune (cantonale) mentre la parte restante potrà essere di sede. L'indicazione "carattere comune" ha comunque una valenza che va oltre la concezione di un identico contenuto, dato che riguarda anche il tipo e il grado di capacità che si vogliono valutare. Resta inteso che l'obiettivo rimane quello di concordare un esame identico (che di conseguenza dovrà essere svolto nello stesso giorno per più classi e/o per più istituti scolastici e/o per più indirizzi di maturità professionale; questo anche quando solo una parte, minimo il 50%, dell'esame è identica). 11.2.1. Ruoli Dall’anno scolastico 2009-2010, in base ai nuovi compiti definiti dalla DFP6, l’esperto/a per la MP non solo verifica ma approva i contenuti degli esami. 6 Cfr. “Compiti dell’esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico” dell’11 maggio 2009, art. 5a). Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 7
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Inoltre, al fine di garantire la coerenza tra l’esame proposto, l’insegnamento dato, il piano disciplinare e il Programma quadro, l’esperto/a: - attiva i gruppi di materia cantonali per la preparazione degli esami; - coinvolge le scuole universitarie professionali; - partecipa, nel limite del possibile, agli esami finali in qualità di perito. I gruppi di materia7 hanno il compito, con l'assistenza del rispettivo esperto di materia, di preparare sussidi didattici, elaborare e coordinare i programmi d'insegnamento e gli esami finali. Si raccomanda, in generale, di mettere in atto tutti i provvedimenti volti ad evitare indesiderabili fughe di notizie ed in particolare di evitare la trasmissione dei testi in elaborazione mediante la posta elettronica (vedi anche punto 11.2.2. seguente). 11.2.2. Elaborazione dei documenti e trasmissione Per quanto riguarda i testi d’esame valgono le seguenti direttive: a) almeno 10 giorni prima del periodo d'esame gli esperti di materia devono consegnare alle direzioni scolastiche i testi d’esame originali (redatti sulla base della matrice digitale elaborata dal coordinatore cantonale); b) l’esperto/a di materia è responsabile della trasmissione dei testi d’esame originali in situazione di massima sicurezza affinché sia esclusa qualsiasi possibilità di intercettazione; si precisa quindi che: - il destinatario della spedizione è il direttore dell’istituto scolastico; - i testi d’esame originali devono essere spediti in versione cartacea (o su CD Rom) mediante una lettera raccomandata (o, eventualmente, consegnati personalmente); c) le direzioni sono responsabili della riproduzione di questi testi per gli esaminandi della propria sede; d) originali e copie (munite del timbro originale della sede) devono essere conservati in luogo sicuro fino al momento degli esami garantendo così un adeguato grado di segretezza; e) i docenti ritirano le copie necessarie al momento dell’esame; f) tutti gli esami corretti devono essere consegnati alle rispettive direzioni al momento dello scrutinio finale ed in seguito conservati per un anno. 11.3 Esami orali Per le materie che prevedono una parte orale e una parte scritta, l’una non è congiunta o dipendente dall’altra: è per questo motivo che l'esame orale può avvenire anche prima di quello scritto. Il giorno e gli orari dell'esame orale sono stabiliti dai singoli istituti, di regola nei periodi fissati dalla DFP, sentita la Conferenza dei direttori di MP; eventuali eccezioni sono concesse previa richiesta di un'autorizzazione e dopo le opportune verifiche che escludano eventuali sovrapposizioni con altri esami finali e/o coincidenze con le lezioni regolari. 11.3.1. Periti I periti per l'esame di MP sono scelti e coinvolti dai singoli istituti che ne danno comunicazione alla DFP. Le indicazioni legali di riferimento sono le seguenti: • le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami8; • l'esperto/a di materia di MP, nel limite del possibile, partecipa agli esami finali in qualità di perito9. 7 art. 21 del RMP. 8 art. 26 cpv. 2 dell’OMP. 9 Cfr. “Compiti dell’esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico” dell’11 maggio 2009, art. 5c). Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 8
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Per la scelta dei periti vanno seguiti i criteri qui indicati: • il perito è di preferenza l’esperto/a di materia di MP; • subordinatamente si può far capo a un rappresentante della SUPSI oppure a un docente delle SMS (liceo) che conosca adeguatamente la SMP; • il perito può essere anche un docente di SMP ma in questi casi va seguito il principio dell’interscambio fra sedi, tenendo conto che egli non può svolgere questo compito nelle sedi in cui è docente della stessa materia; • in tutti i casi, se il perito non è l’esperto/a di materia MP egli non può assumere questa funzione per più di due anni consecutivi. I periti d'esame hanno diritto alle indennità e al rimborso spese secondo le indicazioni visibili sul retro del formulario elaborato dall’UAFC. 12. Periodo degli esami di maturità Gli esami si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dalla DFP10, sentita la Conferenza dei direttori di MP. Per il calendario degli esami 2013 di MP artistica, commerciale, tecnica e sanitaria e sociale consultare gli allegati (p. 17). 13. Scrutini e firma degli attestati Gli scrutini 2013 (collegi di sede - docenti di MP per le materie d'esame) si terranno in base ai calendari d'esame stabiliti per ogni indirizzo di maturità. Gli attestati dovranno essere consegnati in DFP, per la firma del direttore. 14. Comunicazione note 14.1 Riferimenti legali Come indicato all'art. 58 cpv. 2 della Legge della scuola (LSC)11, gli allievi hanno diritto di essere informati sulla loro situazione scolastica e le note vengono assegnate ai sensi dell'art. 34 dell'Ordinanza sulla formazione professionale12. Nel caso specifico delle note finali di maturità professionale, la comunicazione note riveste una particolare importanza dal momento che riassume la situazione delle note finali delle: - materie esaminate o non esaminate nell’ambito della sessione d’esame finale di MP; - materie esaminate prima della sessione d’esame finale di MP; - materie non esaminate il cui insegnamento si è concluso prima dell’ultimo anno di MP; - materie nuovamente esaminate nel caso di una ripetizione parziale o totale dell’esame finale (cfr. punto 6). La comunicazione note è il documento di riferimento per i ricorsi contro le note finali o d’esame (cfr. punto 16.1). 10 art. 13 cpv. 1 e art. 19 cpv. 2 del RMP. 11 del 1. febbraio 1990. 12 del 19 novembre 2003. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 9
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14.2 Il documento Con questo documento (si veda l'allegato: Esempio di comunicazione note) si comunicano le seguenti indicazioni: • i dati personali dell'allievo e la professione; • le note degli ultimi due semestri per tutte le materie fondamentali, specifiche e complementari; • le note dell'esame per le materie interessate; • le note finali di materia; • la media complessiva finale; • l'indicazione "L'esame superato" oppure "L'esame non è superato"; • l'annotazione completa concernente il lavoro interdisciplinare; • l'osservazione concernente l'obbligo del conseguimento dell'attestato federale di capacità; • il luogo, la data e la firma del direttore dell'istituto; • le annotazioni speciali per le note finali; • le condizioni per il superamento degli esami; • i termini di ricorso. 14.3. Calcolo delle note (pagina seguente) Lo schema e il testo sono tratti dal Pro-memoria VII13 (calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare) edito dalla CFMP. 13 Cfr. http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 10
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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14.3.1. Le note di materia E’ necessario distinguere tra materie soggette ad un esame finale e materie che non prevedono un esame finale. Gli esami devono svolgersi almeno in cinque materie fondamentali e in una materia specifica (i dettagli sono disciplinati nei PQ-MP). 14.3.2. Note delle materie che prevedono un esame finale La nota di materia corrisponde alla media aritmetica della nota della pagella e della nota d’esame ed è arrotondata alla prima cifra decimale. 14.3.3. Note delle materie che non prevedono un esame finale La nota di materia corrisponde alla nota della pagella. 14.3.4. La nota della pagella La nota della pagella corrisponde alla media aritmetica delle note semestrali dei due ultimi semestri in cui la materia è stata insegnata. La nota della pagella è arrotondata alla prima cifra decimale. 14.3.5. La nota d’esame La nota d’esame corrisponde al risultato ottenuto nell’esame finale di una materia. I risultati d’esame sono valutati unicamente mediante note intere o mezze note. Se l’esame finale in una materia è costituito da più parti (p.es. un esame orale e un esame scritto nelle lingue), la nota d’esame corrisponde alla media aritmetica dei risultati delle diverse parti. La media di più parti di un esame deve essere arrotondata alla mezza nota. 14.3.6. Calcolo della nota globale per l’ottenimento dell'attestato di maturità professionale Ai fini del conseguimento dell'attestato di maturità professionale si considerano tutte le materie secondo i PQ-MP dell’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT). Ogni materia fornisce una nota di materia; la nota globale corrisponde alla media aritmetica di tutte le note di materia. La nota globale è arrotondata alla prima cifra decimale. 14.3.7. Tabella esempio Nota Esame Esame Nota Nota Nota Materia I sem. II sem. della orale scritto d’esame di materia globale pagella … … … … … … … … Italiano 5.5 4.0 4.8 4.5 4 4.5 4.7 … … … … … … … … Inglese 4.0 4.5 4.3 4.5 5 5.0 4.7 … … … … … … … … Economia politica/economia 4.5 5.0 4.8 4 - 4.0 4.4 aziendale/diritto 4.4 … … … … … … … … Contabilità analitica e 3.5 3.0 3.3 - 4.5 4.5 3.9 finanziaria … … … … … … … … Storia dell’arte 5.0 3.5 4.3 - - 4.3 … … … … … … … … Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 12
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14.4. Promozione Le tre condizioni14 che devono essere ottemperate sono le seguenti: a) la media complessiva finale delle note sia di almeno 4,0; b) vi siano al massimo due note insufficienti; c) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti. 14.5. Consegna della comunicazione note La comunicazione note (cfr. Allegati) va consegnata ai maturandi subito entro il termine più breve possibile (personalmente o spedita per posta A), sia nel caso di esami anticipati, sia in quello degli esami finali. 15. Attestati 15.1. Riferimenti legali Come indicato all'art. 22 cpv. 3 dell’OMP, l'attestato federale di maturità professionale informa sulla professione appresa e attesta le prestazioni ottenute a scuola e agli esami. A partire dalla sessione d’esame 2006 (cfr. Pro-memoria VII della CFMP: calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare), l’attestato federale di maturità professionale menziona il titolo del PDI, le materie trattate nonché la valutazione (espressa sotto forma di nota o di valutazione verbale). In nessun caso la nota del PDI costituisce una nota di materia supplementare ai fini del calcolo della nota globale dell’esame di maturità professionale. 15.2 Allestimento Gli attestati – come pure le copertine/custodie rosse - vanno ordinati presso gli uffici di formazione e si possono completare con l'ordinatore o la macchina per scrivere (cfr. esempio negli Allegati). Gli attestati sono firmati dal direttore dell'istituto e dal direttore della Divisione della formazione professionale; per questa seconda firma si raccomanda di prevedere un sufficiente anticipo in modo da poter disporre dei certificati in tempo utile per l'eventuale cerimonia di consegna. 15.3 Consegna degli attestati L'attestato di maturità professionale (AMP) - munito dell'apposita custodia rossa - va rilasciato contemporaneamente all'attestato federale di capacità (AFC) oppure - se del caso - dopo la consegna dell'AFC (qualora il maturando non sia ancora in possesso di un AFC, gli si deve consegnare solo la Comunicazione note finali di maturità professionale). Questa disposizione è ripresa nella Comunicazione delle note finali di MP (cfr. Allegati). Gli istituti scolastici possono organizzare una cerimonia di consegna degli attestati (e/o delle Comunicazioni note) entro la fine della settimana in cui si tengono gli scrutini. 16. Istanze e termini di reclamo e ricorsi 16.1. Procedura Ricordiamo che dal 27 gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, la quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha la competenza generale di fungere da autorità giudiziaria di ricorso in materia di diritto pubblico. 14 cfr. art. 28 cpv. 1 dell’OMP. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 13
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Questa riforma si è resa necessaria a seguito di disposizioni federali che hanno imposto ai Cantoni di istituire dei tribunali superiori indipendenti che giudicassero le controversie di diritto pubblico. Infatti, fino al 2008 molte controversie di diritto pubblico non venivano sottoposte ad un’autorità giudiziaria indipendente. Tra queste le controversie in materia di legislazione della scuola. Dal 2009, pertanto, anche le decisioni adottate dalle autorità scolastiche sono sottoposte in ultima istanza al TRAM. I rimedi di diritto sono fondamentalmente disciplinati, per l’intero ambito scolastico, dalla Legge della scuola (LSC) che funge da legge quadro. Nelle leggi specifiche, nelle quali viene inserito un rinvio alla LSC, sono inoltre indicati i rimedi giuridici in casi particolari. Per quanto riguarda le valutazioni scolastiche valgono le seguenti indicazioni: - il candidato può ricorrere all’Istituto scolastico contro le note semestrali, finali o d’esame (art. 22 RMP), per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati; - contro la decisione dell’Istituto scolastico il candidato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di Stato; - contro la decisione del Consiglio di Stato il candidato può ricorrere entro 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Il ricorso non ha effetto sospensivo. (v. schema a p. 15 seguente). 16.2. Legittimazione Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessati se hanno compiuto il diciottesimo anno di età, altrimenti i loro genitori o i loro tutori, o i loro rappresentanti legali (art. 83 cpv. 1 del Regolamento d’applicazione della Legge della scuola). 16.3 Termine e forma Il ricorso deve essere presentato all’autorità ricorsuale per iscritto, in tre copie, entro 10 giorni dalla comunicazione scritta delle valutazioni scolastiche (art. 83 cpv. 2 del Regolamento d’applicazione della Legge della scuola). Il ricorso deve contenere: - la menzione della decisione querelata; - una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti; - una breve motivazione; - le conclusioni del ricorrente. 16.4. Forma del ricorso e motivazione Il ricorso deve essere motivato e corredato di tutti i mezzi di prova atti a giustificarne la fondatezza (art. 83 cpv. 3 del Regolamento d’applicazione della Legge della scuola). 16.5. Ricevibilità e irricevibilità I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 del Regolamento d’applicazione della legge della scuola sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 14
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Schema della procedura di reclamo e ricorso contro le valutazioni scolastiche (cfr. 16.1) Comunicazione note 10 giorni Reclamo Istituto scolastico richiesta di osservazioni preliminari scritte ai docenti coinvolti eventuale richiesta di consulenza al coordinatore cantonale MP Decisione 15 giorni Ricorso Consiglio di Stato Decisione 15 giorni Ricorso (senza effetto sospensivo: art. 95 Lsc) Tribunale cantonale amministrativo Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 15
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 17. Documenti di riferimento - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo tecnico, artistico e artigianale del 22 febbraio 2001 - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo commerciale del 4 febbraio 2003 - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale del 12 agosto 2005 - Dossier per l'introduzione del PQ-MP (MPA - MPT) del 31 ottobre 2004 - Promemoria IV aggiornato CFMP - Raccomandazioni alle scuole concernenti l’integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale - Promemoria VII CFMP – Calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare - Ordinanza federale sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 - Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 e successive modifiche. - Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979 - Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 - Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 19 maggio 1992 - Regolamento della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 20 ottobre 1998 - Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali dell'11 settembre 2001 e modifiche del 28 gennaio 2003 - “Compiti dell'esperto di materia per la MP” dell’11maggio 2009 - L’interdisciplinarità nella maturità professionale (Come realizzare un progetto didattico interdisciplinare) - Guida per le scuole e gli insegnanti del 31 agosto 2006, DFP/IUFFP. 18. Distribuzione Questo documento è distribuito: • ai capi ufficio di formazione DFP; • alle direzioni scolastiche; • ai responsabili di sede per la maturità professionale e ai docenti di MP, tramite le direzioni scolastiche; • agli esperti di MP (tramite la DFP). 19. Allegati Le direttive comprendono i seguenti allegati (pp. 17-26 seguenti): 1. Calendario degli esami scritti di MP: giugno 2013; 2. Esempio di comunicazione note (p1 e 2); 3. Custodia di maturità professionale; 4. Esempio di Attestato di maturità professionale; 5. Esempio Certificato delle note di maturità professionale; 6. Prescrizioni minime in materia di cultura generale; 7. Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p. 1 e 2). Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 16
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 1 – Calendario degli esami scritti di MP: giugno 2013 MPC ESAMI SCRITTI MPA MPT MPSS PROFILO M CPQ SMC sabato mat. italiano italiano italiano 1. giugno creazione, lunedì mat. cultura tedesco tedesco tedesco 3 giugno e arte venerdì mat. contabilità contabilità contabilità 7 giugno lunedì scienze mat. 10 giugno sociali martedì mat. inglese inglese inglese 11 giugno giovedì economia mat. 15 13 giugno e diritto venerdì mat. italiano italiano matematica matematica matematica italiano 14 giugno sabato mat. inglese inglese inglese 15 giugno lunedì mat. fisica 17 giugno martedì mat. tedesco tedesco tedesco 18 giugno mercoledì mat. matematica matematica matematica 19 giugno sabato scienze mat. 22 giugno naturali Per tedesco e inglese, ricordiamo che le date degli esami scritti della maturità specializzata e del liceo artistico coincidono con quelle previste per gli esami di MPA - MPT - MPSS. 15 Per talune sedi, vi sarà invece l’esame orale di storia e istituzioni politiche. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 17
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 2 – Esempio di comunicazione note (p 1) Scuola xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 0000 Località Comunicazione delle note finali di maturità professionale tecnica Cognome Nome Data di nascita Attinenza Cognome Nome gg.mm.aaaa Attinenza Anno scolastico Professione Classe 2011-2012 Elettronico 4.A Materie di maturità professionale tecnica 1. semestre 2. semestre nota dell'esame nota finale Materie fondamentali: Lingua italiana 4.5 5.0 4.0 4.4 Lingua tedesca -.- -.- 4.5 4.5 (a) Lingua inglese 4.0 5.0 -.- 4.5 (b) Storia e istituzioni politiche 4.0 4.5 5.0 4.6 Economia politica/aziendale e diritto 5.0 4.5 -.- 4.8 Matematica 3.0 3.5 2.0 2.6 Materie specifiche: Fisica 4.0 3.5 4.0 3.9 Chimica 5.0 5.0 -.- 5.0 Materie complementari: Francese 4.5 5.0 -.- 4.8 Media complessiva finale 4.3 L'esame è superato. Progetto didattico interdisciplinare La/Il candidata/candidato ha elaborato un Progetto didattico interdisciplinare (PDI) sul tema "Le nuove tecnologie e la qualità della vita" nell'ambito delle materie italiano, economia e diritto e informatica, ottenendo la nota 5.0. Consegna dell'attestato federale di maturità professionale L'attestato di maturità professionale è rilasciato una volta ottenuto l'attestato federale di capacità. -. Annotazioni speciali per le note finali (a) dispensa dalla frequenza (art. 19 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998); (b) dispensa dall'esame (art. 31 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998); (c) certificato o diploma riconosciuto (art. 27 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998); (d) esame ripetuto (art. 29, cpv. 2, dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998); (e) nota non assegnata in quanto si tratta di una materia integrata nel corrispettivo curricolo formativo professionale per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (laboratorista in chimica). Località, giorno mese anno Condizioni per il superamento degli esami e termini di reclamo - a tergo Il direttore: Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 18
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 2 – Esempio di comunicazione note (p 2) Valore delle note Le prestazioni sono apprezzate in tutte le materie con le note da 6 a 1. La nota 6 è la migliore, 1 quella peggiore. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti, Le note intermedie sono espresse con mezzi punti ad eccezione delle note finali che, allorquando risultano da una media di note, sono arrotondate al decimo di punto. Istanze e termini di reclamo 1. In generale, in materia di valutazioni, il reclamo è proponibile soltanto contro le note finali o d’esame. Il reclamo deve essere inoltrato in forma scritta alla Direzione dell’Istituto scolastico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pagella. 2. Contro le decisioni in materia di valutazione che concernono la note relative alla formazione pratica, alla formazione aziendale e ai corsi interaziendali è data facoltà di reclamo in forma scritta alla Divisione della formazione professionale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pagella. ATTESTATO DI MATURITA’ PROFESSIONALE: → Per i termini di ricorso e altre annotazioni: vedi pagine seguenti. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 19
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 3 – Custodia Attestato di maturità professionale Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 20
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 4 – Esempio Attestato di maturità professionale Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 21
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 4 – Esempio Attestato di maturità professionale Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 22
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 5 – Esempio Certificato delle note di maturità professionale Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 23
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 6 – Prescrizioni minime in materia di cultura generale Estratto dell'Ordinanza UFFT del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base La procedura di qualificazione in cultura generale ha subito dei cambiamenti a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in base all'Ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. E' venuta a cadere in particolare la disposizione che prevedeva, per chi non aveva superato l' esame finale di maturità professionale, la rilettura e la valutazione del lavoro interdisciplinare da parte del responsabile della cultura generale della sede e la relativa attribuzione della nota di cultura generale: lingua e comunicazione e società. Le nuove disposizioni sono ora definite nell'art. 12 di tale Ordinanza, che riportiamo qui di seguito: Art. 12 Passaggio dai corsi per la maturità professionale 1. Chi passa dai corsi per la maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell'ultimo anno di formazione professionale di base, deve assolvere l'intera procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti i corsi di cultura generale presso la scuola professionale. 2. Qualora il passaggio avvenga durante l'ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell'esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica. 3. Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l'esame finale è dispensato dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica. Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 24
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 7 – Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p.1) Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 25
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 7 – Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p. 2) Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013 26
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