Esame di maturità professionale 2013 - Direttive Divisione della formazione professionale

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Esame di maturità professionale 2013 - Direttive Divisione della formazione professionale
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

       Esame di maturità
         professionale
             2013

                  Direttive
         Divisione della formazione
                professionale
Esame di maturità professionale 2013 - Direttive Divisione della formazione professionale
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1.     Sommario
 1.    Sommario ...................................................................................................................... 1
 2.    Premessa....................................................................................................................... 2
 3.    Abbreviazioni ................................................................................................................ 2
 4.    Materie e forma dell'esame .......................................................................................... 3
       4.1. In generale ............................................................................................................... 3
 5.    Esami anticipati ............................................................................................................ 4
       5.1. In generale ............................................................................................................... 4
       5.2. Anticipo degli esami per le materie a turno............................................................... 4
 6.    Ripetizione degli esami ................................................................................................ 4
 7.    Dispensa dagli esami ................................................................................................... 5
       7.1. Procedura ................................................................................................................ 5
 8.    Certificati e diplomi riconosciuti.................................................................................. 5
 9.    Non acquisizione del progetto didattico interdisciplinare (PDI)................................ 5
 10.   Azioni illecite................................................................................................................. 6
 11.   Esami............................................................................................................................. 6
       11.1. Per principio ........................................................................................................... 6
       11.2. Esami scritti............................................................................................................ 6
       11.3. Esami orali ............................................................................................................. 7
 12.   Periodo degli esami di maturità ................................................................................... 8
 13.   Scrutini e firma degli attestati...................................................................................... 8
 14.   Comunicazione note..................................................................................................... 8
       14.1. Riferimenti legali..................................................................................................... 8
       14.2. Il documento .......................................................................................................... 9
       14.3. Calcolo delle note................................................................................................... 9
       14.4. Promozione.......................................................................................................... 12
       14.5. Consegna della comunicazione note.................................................................... 12
 15.   Attestati ....................................................................................................................... 12
       15.1. Riferimenti legali................................................................................................... 12
       15.2. Allestimento ......................................................................................................... 12
       15.3. Consegna degli attestati....................................................................................... 12
 16.   Istanze e termini di reclamo e ricorsi ........................................................................ 12
       16.1. Procedura ............................................................................................................ 12
       16.2. Legittimazione ...................................................................................................... 13
       16.3. Termine e forma .................................................................................................. 13
       16.4.Forma del ricorso e motivazione ........................................................................... 13
       16.5. Ricevibilità e irricevibilità ...................................................................................... 13
 17.   Documenti di riferimento............................................................................................ 15
 18.   Distribuzione............................................................................................................... 15
 19.   Allegati.................................................................................................................... 15-26

Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013                                                                                2
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2.    Premessa
Premessa
Le Direttive contengono tutte le disposizioni comuni e a carattere generale che riguardano l’esame
di maturità professionale (MP) 2013.
Sono emanate dalla Divisione della formazione professionale (DFP) e indirizzate alle direzioni di
tutti gli istituti con un curricolo di MP (Centro scolastico per le industrie artistiche, Lugano - Centri
professionali commerciali di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano - Scuole di arti e mestieri di
Bellinzona e Trevano - Scuole professionali artigianali industriali di Bellinzona, Locarno, Mendrisio
e Trevano - Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, Canobbio – Scuole superiori
medico-tecniche di Locarno e Lugano).
Più in generale, queste Direttive sono rivolte a tutti coloro - in particolare docenti, esperti di materia
MP e responsabili MP di sede - che operano nei curricoli attinenti ai quattro indirizzi di MP esistenti
in Ticino: indirizzi artistico, commerciale, sanitario e sociale e tecnico.
Ricordiamo che, per quanto riguarda l’indirizzo commerciale, nel corso dell’anno scolastico
2005/2006 la Divisione della formazione professionale ha emanato ulteriori decisioni che,
limitatamente all’ambito da loro definito, hanno la preminenza rispetto alle direttive generali qui
contenute.
Per il 2013, attiriamo la vostra attenzione sulla risoluzione del DECS n. 285 del 26 settembre
2012 riguardante le persone in formazione che presentano forme di dislessia e/o
disortografia e/o discalculia (cfr. allegato alle pp. 25-26).
Auguriamo a discenti e docenti un ottimo svolgimento della sessione d’esame 2013.

            Il direttore aggiunto della DFP                       Il coordinatore cantonale
                                                                 della maturità professionale

                     G.M. Petrini                                       Marco Badan

Il documento è recapitato:
•    ai capi ufficio di formazione e alle direzioni scolastiche;
•    agli esperti di MP;
•    ai responsabili MP di sede e ai docenti di MP, tramite le direzioni scolastiche.

3.    Abbreviazioni
     AFC      Attestato federale di capacità professionale
     AMP      Attestato federale di maturità professionale
     CFMP     Commissione federale di maturità professionale
     DFP      Divisione della formazione professionale
     LSC      Legge della scuola
     MPA      Maturità professionale di indirizzo artistico
     MPC      Maturità professionale di indirizzo commerciale
     MPSS     Maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale
     MPT      Maturità professionale di indirizzo tecnico
     OMP      Ordinanza sulla maturità professionale
     PDI      Progetto didattico interdisciplinare
     RMP      Regolamento sulla maturità professionale

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      PQ-MP          Programmi quadro di maturità professionale
      TRAM           Tribunale cantonale amministrativo
      UFFT           Ufficio federale della formazione e della tecnologia

4.        Materie e forma dell'esame
4.1. In generale
A livello federale l’esame di maturità è regolato dall’Ordinanza di maturità professionale del 30
novembre 1998 (OMP) che indica, all’art. 24 cpv. 1, il numero minimo di materie da esaminare:
“Vengono esaminate almeno cinque materie fondamentali e almeno una materia specifica.
L'Ufficio federale può fissare le materie d'esame nei programmi quadro.”

A livello cantonale, le materie d'esame di maturità professionale sono determinate dal
Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP, art. 12) che precisa anche la
forma dell'esame (orale e/o scritto).

Nella tabella sottostante sono indicati gli esami di MP per il 2013.

      Esami 2013                                                    (par) = anni pari (dis) = anni dispari

        DISPOSIZIONI FEDERALI                                            DISPOSIZIONI CANTONALI
          PROGRAMMI QUADRO                         REGOLAMENTO SULLA MP1                      DIRETTORI (DECISIONI)
                   Italiano                                  scritto e orale

                  Tedesco                                    scritto e orale

                   Inglese                                   scritto e orale
           Storia e istituzioni                    MPA, MPT e
                                                     MPSS:                   orale
             politiche (dis)
                                                      a turno
    Economia politica/economia
                                                   anni par/dis                             MPA/T            MPC     MPSS
                                                       MPC:            scritto o orale
       aziendale/diritto (par)                    ogni anno solo
                                                                 2                          scritto          orale   orale
                                                 Economia/diritto
                Matematica                                        scritto

                    Fisica                                        scritto
        Contabilità finanziaria
                                                                  scritto
             e analitica
       Creazione cultura e arte                              scritto e orale

         Scienze naturali (par)                      a turno:           scritto e orale

          Scienze sociali (dis)                    anni par/dis         scritto e orale

1
    art. 12 del Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 (RMP).
2
    cpv. 2 dell’art. 12 RMP.

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Osservazioni:

       1. Solo per una disciplina (Economia politica, aziendale e diritto), la forma è stata scelta dai
          rispettivi collegi settoriali dei direttori.
       2. Per quanto riguarda le materie esaminate a turno occorre osservare che, quando il modello
          organizzativo lo richiede, la DFP può autorizzare un'altra alternanza3.
       3. Nella MPSS, l’alternanza delle materie specifiche (scienze naturali e scienze sociali) è
          applicata solamente al Corso per professionisti qualificati (CPQ).

5.        Esami anticipati
5.1 In generale
Gli esami si svolgono alla fine della formazione, ma possono tuttavia essere anticipati in tre
materie al massimo (art. 25, cpv. 1 dell’OMP).
Gli esami di lingua italiana, lingua tedesca, matematica e di almeno una materia specifica si
svolgono al termine della formazione (art. 13, cpv. 2 del RMP).

5.2 Anticipo degli esami per le materie a turno
Agli istituti scolastici il cui curricolo di studi permette l’alternanza degli esami - secondo il criterio
anno pari o anno dispari - è data la possibilità di anticipare uno dei due esami, riservate le
disposizioni legali in vigore (segnatamente l’art. 25 cpv. 1 dell’OMP).
Occorre comunque tenere in considerazione le seguenti osservazioni:
       a. la direzione dell’istituto scolastico interessato deve verificare che non vi sia alcuna
          interferenza con altri esami professionali prefissati;
       b. l’anticipo dell’esame non deve pregiudicare la formazione scolastica ritenuta necessaria per
          una corretta e completa preparazione dei candidati all’esame finale;
       c. qualora l’anticipo di un esame scritto coinvolga più di una sede, la data d’esame deve
          essere unica per consentire la somministrazione di un esame identico o simile.

6.        Ripetizione degli esami
Qui di seguito, l'art. 29 dell’OMP:
 1
     Chi non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne
     solo le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
 2
     Nelle materie in cui l'esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell'esame,
     senza tenere conto della nota della materia.
 3
     Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia
     insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame.
 4
     Quando la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le
     lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si
     considerano le nuove note ottenute.
 5
     Per le materie nelle quali l'esame non deve essere ripetuto, valgono le note ottenute la prima
     volta.
 6
     Su richiesta è possibile ripetere gli esami in tutte le materie.

3
    cpv. 4 dell’art. 12 RMP.

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7.       Dispensa dagli esami
È regolata dall'art. 14 del RMP che recita: "La dispensa dagli esami in determinate materie è
accordata dalla DFP su proposta della direzione della scuola."

7.1 Procedura
     La procedura da seguire per le dispense dagli esami di MP è la seguente:
     •  l'istante presenta la richiesta di dispensa dagli esami (debitamente motivata e documentata)
        alla direzione dell'istituto scolastico;
     •  la direzione della scuola, sentito il parere del/della docente interessato/a e preso atto del
        preavviso dell'esperto/a di materia, propone per iscritto alla DFP di accogliere o respingere la
        richiesta presentata dall'allievo/a;
     •  la DFP emana una decisione contro la quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
        entro 15 giorni.

8.       Certificati e diplomi riconosciuti
Possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie
corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall'Ufficio federale4.
A questo proposito, per le discipline tedesco e inglese, richiamiamo qui il Promemoria IV
aggiornato l'ultima volta il 3 febbraio 2010 emanato dalla Commissione federale per la maturità
professionale (CFMP) 5.

9.       Non acquisizione del progetto didattico interdisciplinare (PDI)
In base all'art. 10a, cpv. 3, del RMP, il PDI è condizione per accedere agli esami finali di
maturità professionale. Di conseguenza (art. 10a, cpv. 4), l'accesso agli esami finali è consentito
quando la nota del PDI è uguale o superiore a 4.0.
Su questa base legale, la DFP ha in seguito emesso una decisione (n. 560.07.040 del 24 luglio
2007), in cui vengono stabilite sia le condizioni per la rimediazione (nei casi in cui il PDI viene
valutato con una nota inferiore a 4.0) sia le conseguenze se il PDI viene ritenuto definitivamente
non acquisito. In quest'ultimo caso, il punto 5. della decisione della DFP citata stabilisce quanto
segue:
       5. Il PDI è ritenuto definitivamente non acquisito se, dopo la rimediazione, è valutato con una
       nota finale inferiore al 4.0. In questo caso:
            a. la scuola comunica per iscritto:
               1) alla persona in formazione la nota del PDI;
               2) al capo ufficio di riferimento in DFP le generalità della persona in formazione che
                    deve essere esclusa dagli esami di MP;
            b. la DFP dispone l’esclusione del candidato dagli esami MP non ancora effettuati e gli
               comunica:
               1) l’ammissione agli esami della formazione di base (AFC) nell'anno terminale;
               2) le condizioni per essere ammesso agli esami di MP in una sessione successiva;
               3) i termini di ricorso;
            c. l’inoltro del ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento preso.

4
    art. 27 dell’OMP.
5
    Cfr. http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it

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10. Azione illecita
Sono sanzionate secondo quanto prescritto dall'art. 17 del RMP:
     1.
          la direzione della scuola può escludere dagli esami, per una o più materie, i candidati
          colpevoli di azioni illecite durante le prove;
     2.
          l’esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che è predisposta dalla
          direzione della scuola d’intesa con la DFP;
     3.
          in caso di azioni illecite giudicate gravi dalla direzione della scuola, l’esclusione può
          comportare la ripetizione degli esami in tutte le materie durante la sessione successiva.

11. Esami
11.1 Per principio
La norma legale che indica chiaramente a chi spetta di esaminare i maturandi si trova all'art. 26
dell’OMP che recita: "Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle persone che
hanno impartito l'insegnamento".
Detto altrimenti vige il principio "Chi insegna esamina".

Si ricorda altresì che, nei vari Programmi quadro per la maturità professionale (PQ-MP), nel
capitolo 5 dedicato agli esami si specifica che "Scritti o orali, gli esami devono contenere
almeno una parte applicativa o tale da considerare il processo oltre che il prodotto del
compito assegnato".
In altre parole, anche gli esami, sia scritti che orali, devono attestare il conseguimento di capacità,
oltre che di conoscenze.

11.2. Esami scritti
I candidati all'ottenimento dell'attestato federale di maturità professionale vanno valutati, per
quanto riguarda il livello delle conoscenze e delle capacità, in base ad un insieme di criteri
condivisi.
Spetta in particolare ai gruppi di materia cantonali – con la vigilanza di qualità assicurata dagli
esperti – garantire tale impostazione degli esami. A questo riguardo, si richiama che:
a) per l'allestimento degli esami deve essere l'esperto che convoca i gruppi di materia;
b) l'allestimento degli esami scritti viene attuato in modo che almeno il 50 % dell'esame scritto di
MP sia a carattere comune (cantonale) mentre la parte restante potrà essere di sede.

L'indicazione "carattere comune" ha comunque una valenza che va oltre la concezione di un
identico contenuto, dato che riguarda anche il tipo e il grado di capacità che si vogliono valutare.
Resta inteso che l'obiettivo rimane quello di concordare un esame identico (che di conseguenza
dovrà essere svolto nello stesso giorno per più classi e/o per più istituti scolastici e/o per più
indirizzi di maturità professionale; questo anche quando solo una parte, minimo il 50%, dell'esame
è identica).

11.2.1. Ruoli
Dall’anno scolastico 2009-2010, in base ai nuovi compiti definiti dalla DFP6, l’esperto/a per
la MP non solo verifica ma approva i contenuti degli esami.

6
    Cfr. “Compiti dell’esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico” dell’11 maggio 2009, art. 5a).

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Inoltre, al fine di garantire la coerenza tra l’esame proposto, l’insegnamento dato, il piano
disciplinare e il Programma quadro, l’esperto/a:
  - attiva i gruppi di materia cantonali per la preparazione degli esami;
  - coinvolge le scuole universitarie professionali;
  - partecipa, nel limite del possibile, agli esami finali in qualità di perito.
I gruppi di materia7 hanno il compito, con l'assistenza del rispettivo esperto di materia, di preparare
sussidi didattici, elaborare e coordinare i programmi d'insegnamento e gli esami finali. Si
raccomanda, in generale, di mettere in atto tutti i provvedimenti volti ad evitare indesiderabili fughe
di notizie ed in particolare di evitare la trasmissione dei testi in elaborazione mediante la posta
elettronica (vedi anche punto 11.2.2. seguente).

11.2.2. Elaborazione dei documenti e trasmissione
Per quanto riguarda i testi d’esame valgono le seguenti direttive:
a) almeno 10 giorni prima del periodo d'esame gli esperti di materia devono consegnare
   alle direzioni scolastiche i testi d’esame originali (redatti sulla base della matrice digitale
   elaborata dal coordinatore cantonale);
b) l’esperto/a di materia è responsabile della trasmissione dei testi d’esame originali in
   situazione di massima sicurezza affinché sia esclusa qualsiasi possibilità di
   intercettazione; si precisa quindi che:
   - il destinatario della spedizione è il direttore dell’istituto scolastico;
   - i testi d’esame originali devono essere spediti in versione cartacea (o su CD Rom)
       mediante una lettera raccomandata (o, eventualmente, consegnati personalmente);
c) le direzioni sono responsabili della riproduzione di questi testi per gli esaminandi della
   propria sede;
d) originali e copie (munite del timbro originale della sede) devono essere conservati in luogo
   sicuro fino al momento degli esami garantendo così un adeguato grado di segretezza;
e) i docenti ritirano le copie necessarie al momento dell’esame;
f) tutti gli esami corretti devono essere consegnati alle rispettive direzioni al momento
   dello scrutinio finale ed in seguito conservati per un anno.

11.3 Esami orali
Per le materie che prevedono una parte orale e una parte scritta, l’una non è congiunta o
dipendente dall’altra: è per questo motivo che l'esame orale può avvenire anche prima di quello
scritto. Il giorno e gli orari dell'esame orale sono stabiliti dai singoli istituti, di regola nei periodi
fissati dalla DFP, sentita la Conferenza dei direttori di MP; eventuali eccezioni sono concesse
previa richiesta di un'autorizzazione e dopo le opportune verifiche che escludano eventuali
sovrapposizioni con altri esami finali e/o coincidenze con le lezioni regolari.

11.3.1. Periti
I periti per l'esame di MP sono scelti e coinvolti dai singoli istituti che ne danno comunicazione alla
DFP.
Le indicazioni legali di riferimento sono le seguenti:
•   le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella
    preparazione e nello svolgimento degli esami8;
•   l'esperto/a di materia di MP, nel limite del possibile, partecipa agli esami finali in qualità di
    perito9.

7
    art. 21 del RMP.
8
    art. 26 cpv. 2 dell’OMP.
9
    Cfr. “Compiti dell’esperto di materia per la MP di indirizzo artistico, commerciale, socio-sanitario, tecnico” dell’11 maggio 2009, art. 5c).

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DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per la scelta dei periti vanno seguiti i criteri qui indicati:
•   il perito è di preferenza l’esperto/a di materia di MP;
•   subordinatamente si può far capo a un rappresentante della SUPSI oppure a un docente delle
    SMS (liceo) che conosca adeguatamente la SMP;
•   il perito può essere anche un docente di SMP ma in questi casi va seguito il principio
    dell’interscambio fra sedi, tenendo conto che egli non può svolgere questo compito
    nelle sedi in cui è docente della stessa materia;
•   in tutti i casi, se il perito non è l’esperto/a di materia MP egli non può assumere questa
    funzione per più di due anni consecutivi.
I periti d'esame hanno diritto alle indennità e al rimborso spese secondo le indicazioni visibili sul
retro del formulario elaborato dall’UAFC.

12. Periodo degli esami di maturità
Gli esami si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dalla DFP10, sentita
la Conferenza dei direttori di MP.
Per il calendario degli esami 2013 di MP artistica, commerciale, tecnica e sanitaria e sociale
consultare gli allegati (p. 17).

13. Scrutini e firma degli attestati
Gli scrutini 2013 (collegi di sede - docenti di MP per le materie d'esame) si terranno in base ai
calendari d'esame stabiliti per ogni indirizzo di maturità. Gli attestati dovranno essere consegnati
in DFP, per la firma del direttore.

14. Comunicazione note
14.1 Riferimenti legali
Come indicato all'art. 58 cpv. 2 della Legge della scuola (LSC)11, gli allievi hanno diritto di essere
informati sulla loro situazione scolastica e le note vengono assegnate ai sensi dell'art. 34
dell'Ordinanza sulla formazione professionale12.

Nel caso specifico delle note finali di maturità professionale, la comunicazione note riveste una
particolare importanza dal momento che riassume la situazione delle note finali delle:
- materie esaminate o non esaminate nell’ambito della sessione d’esame finale di MP;
- materie esaminate prima della sessione d’esame finale di MP;
- materie non esaminate il cui insegnamento si è concluso prima dell’ultimo anno di MP;
- materie nuovamente esaminate nel caso di una ripetizione parziale o totale dell’esame finale
    (cfr. punto 6).

La comunicazione note è il documento di riferimento per i ricorsi contro le note finali o d’esame
(cfr. punto 16.1).

10
     art. 13 cpv. 1 e art. 19 cpv. 2 del RMP.
11
     del 1. febbraio 1990.
12
     del 19 novembre 2003.

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14.2 Il documento
Con questo documento (si veda l'allegato: Esempio di comunicazione note) si comunicano le
seguenti indicazioni:
•  i dati personali dell'allievo e la professione;
•  le note degli ultimi due semestri per tutte le materie fondamentali, specifiche e complementari;
•  le note dell'esame per le materie interessate;
•  le note finali di materia;
•  la media complessiva finale;
•  l'indicazione "L'esame superato" oppure "L'esame non è superato";
•  l'annotazione completa concernente il lavoro interdisciplinare;
•  l'osservazione concernente l'obbligo del conseguimento dell'attestato federale di capacità;
•  il luogo, la data e la firma del direttore dell'istituto;
•  le annotazioni speciali per le note finali;
•  le condizioni per il superamento degli esami;
•  i termini di ricorso.

14.3. Calcolo delle note (pagina seguente)
Lo schema e il testo sono tratti dal Pro-memoria VII13 (calcolo delle note, promozione, esame di
maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare) edito dalla CFMP.

13
     Cfr. http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it.

Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013                                 10
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14.3.1. Le note di materia
E’ necessario distinguere tra materie soggette ad un esame finale e materie che non prevedono un
esame finale. Gli esami devono svolgersi almeno in cinque materie fondamentali e in una materia
specifica (i dettagli sono disciplinati nei PQ-MP).

14.3.2. Note delle materie che prevedono un esame finale
La nota di materia corrisponde alla media aritmetica della nota della pagella e della nota d’esame
ed è arrotondata alla prima cifra decimale.

14.3.3. Note delle materie che non prevedono un esame finale
La nota di materia corrisponde alla nota della pagella.

14.3.4. La nota della pagella
La nota della pagella corrisponde alla media aritmetica delle note semestrali dei due ultimi
semestri in cui la materia è stata insegnata. La nota della pagella è arrotondata alla prima cifra
decimale.

14.3.5. La nota d’esame
La nota d’esame corrisponde al risultato ottenuto nell’esame finale di una materia. I risultati
d’esame sono valutati unicamente mediante note intere o mezze note.
Se l’esame finale in una materia è costituito da più parti (p.es. un esame orale e un esame scritto
nelle lingue), la nota d’esame corrisponde alla media aritmetica dei risultati delle diverse parti. La
media di più parti di un esame deve essere arrotondata alla mezza nota.

14.3.6. Calcolo della nota globale per l’ottenimento dell'attestato di maturità professionale
Ai fini del conseguimento dell'attestato di maturità professionale si considerano tutte le materie
secondo i PQ-MP dell’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT). Ogni materia
fornisce una nota di materia; la nota globale corrisponde alla media aritmetica di tutte le note di
materia.
La nota globale è arrotondata alla prima cifra decimale.

14.3.7. Tabella esempio
                                          Nota
                                                   Esame    Esame       Nota       Nota       Nota
     Materia          I sem.   II sem.    della
                                                    orale   scritto   d’esame   di materia   globale
                                         pagella
        …              …         …         …         …        …         …          …
      Italiano         5.5      4.0        4.8      4.5       4         4.5        4.7
        …              …        …          …        …         …         …          …
      Inglese          4.0      4.5        4.3      4.5       5         5.0        4.7
        …              …         …         …         …        …         …          …
     Economia
 politica/economia     4.5      5.0        4.8       4         -        4.0        4.4
  aziendale/diritto                                                                           4.4
        …              …         …         …         …        …         …          …
    Contabilità
    analitica e        3.5      3.0        3.3       -       4.5        4.5        3.9
    finanziaria
        …              …         …         …         …        …         …          …
  Storia dell’arte     5.0      3.5        4.3       -         -                   4.3
        …              …         …         …         …        …         …          …

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14.4. Promozione
Le tre condizioni14 che devono essere ottemperate sono le seguenti:
a) la media complessiva finale delle note sia di almeno 4,0;
b) vi siano al massimo due note insufficienti;
c) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti.

14.5. Consegna della comunicazione note
La comunicazione note (cfr. Allegati) va consegnata ai maturandi subito entro il termine più breve
possibile (personalmente o spedita per posta A), sia nel caso di esami anticipati, sia in quello degli
esami finali.

15. Attestati
15.1. Riferimenti legali
Come indicato all'art. 22 cpv. 3 dell’OMP, l'attestato federale di maturità professionale informa sulla
professione appresa e attesta le prestazioni ottenute a scuola e agli esami.
A partire dalla sessione d’esame 2006 (cfr. Pro-memoria VII della CFMP: calcolo delle note,
promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare),
l’attestato federale di maturità professionale menziona il titolo del PDI, le materie trattate nonché la
valutazione (espressa sotto forma di nota o di valutazione verbale). In nessun caso la nota del
PDI costituisce una nota di materia supplementare ai fini del calcolo della nota globale
dell’esame di maturità professionale.

15.2 Allestimento
Gli attestati – come pure le copertine/custodie rosse - vanno ordinati presso gli uffici di formazione
e si possono completare con l'ordinatore o la macchina per scrivere (cfr. esempio negli Allegati).
Gli attestati sono firmati dal direttore dell'istituto e dal direttore della Divisione della formazione
professionale; per questa seconda firma si raccomanda di prevedere un sufficiente anticipo in
modo da poter disporre dei certificati in tempo utile per l'eventuale cerimonia di consegna.

15.3 Consegna degli attestati
L'attestato di maturità professionale (AMP) - munito dell'apposita custodia rossa - va rilasciato
contemporaneamente all'attestato federale di capacità (AFC) oppure - se del caso - dopo la
consegna dell'AFC (qualora il maturando non sia ancora in possesso di un AFC, gli si deve
consegnare solo la Comunicazione note finali di maturità professionale). Questa disposizione è
ripresa nella Comunicazione delle note finali di MP (cfr. Allegati).

Gli istituti scolastici possono organizzare una cerimonia di consegna degli attestati (e/o delle
Comunicazioni note) entro la fine della settimana in cui si tengono gli scrutini.

16. Istanze e termini di reclamo e ricorsi
16.1. Procedura
Ricordiamo che dal 27 gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge sulla revisione della giurisdizione
amministrativa, la quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha la
competenza generale di fungere da autorità giudiziaria di ricorso in materia di diritto pubblico.

14
     cfr. art. 28 cpv. 1 dell’OMP.

Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013                                      13
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Questa riforma si è resa necessaria a seguito di disposizioni federali che hanno imposto ai Cantoni
di istituire dei tribunali superiori indipendenti che giudicassero le controversie di diritto pubblico.
Infatti, fino al 2008 molte controversie di diritto pubblico non venivano sottoposte ad un’autorità
giudiziaria indipendente. Tra queste le controversie in materia di legislazione della scuola. Dal
2009, pertanto, anche le decisioni adottate dalle autorità scolastiche sono sottoposte in ultima
istanza al TRAM.

I rimedi di diritto sono fondamentalmente disciplinati, per l’intero ambito scolastico, dalla Legge
della scuola (LSC) che funge da legge quadro. Nelle leggi specifiche, nelle quali viene inserito un
rinvio alla LSC, sono inoltre indicati i rimedi giuridici in casi particolari.

Per quanto riguarda le valutazioni scolastiche valgono le seguenti indicazioni:

  -   il candidato può ricorrere all’Istituto scolastico contro le note semestrali, finali o d’esame (art.
      22 RMP), per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione dei risultati;
  -   contro la decisione dell’Istituto scolastico il candidato può ricorrere entro 15 giorni al
      Consiglio di Stato;
  -   contro la decisione del Consiglio di Stato il candidato può ricorrere entro 15 giorni al
      Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Il ricorso non ha effetto sospensivo.
(v. schema a p. 15 seguente).

16.2. Legittimazione
Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessati se hanno compiuto il
diciottesimo anno di età, altrimenti i loro genitori o i loro tutori, o i loro rappresentanti legali (art. 83
cpv. 1 del Regolamento d’applicazione della Legge della scuola).

16.3 Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato all’autorità ricorsuale per iscritto, in tre copie, entro 10 giorni dalla
comunicazione scritta delle valutazioni scolastiche (art. 83 cpv. 2 del Regolamento d’applicazione
della Legge della scuola).
Il ricorso deve contenere:
- la menzione della decisione querelata;
- una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- una breve motivazione;
- le conclusioni del ricorrente.

16.4. Forma del ricorso e motivazione
Il ricorso deve essere motivato e corredato di tutti i mezzi di prova atti a giustificarne la fondatezza
(art. 83 cpv. 3 del Regolamento d’applicazione della Legge della scuola).

16.5. Ricevibilità e irricevibilità
I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 del Regolamento d’applicazione della legge
della scuola sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una
volta trascorso il nuovo termine assegnato.

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Schema della procedura di reclamo e ricorso contro le valutazioni scolastiche (cfr. 16.1)

Comunicazione note

10 giorni

Reclamo         Istituto scolastico
                                      richiesta di osservazioni preliminari
                                      scritte ai docenti coinvolti

                                      eventuale richiesta di consulenza
                                      al coordinatore cantonale MP

                Decisione

               15 giorni

                Ricorso
                                       Consiglio di Stato

                                               Decisione

                                              15 giorni

                                               Ricorso (senza effetto sospensivo: art. 95 Lsc)

                                                       Tribunale cantonale amministrativo

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17. Documenti di riferimento
     - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo tecnico, artistico e
       artigianale del 22 febbraio 2001
     - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo commerciale del 4 febbraio
       2003
     - Programma quadro per la maturità professionale di indirizzo sanitario e sociale del 12
       agosto 2005
     - Dossier per l'introduzione del PQ-MP (MPA - MPT) del 31 ottobre 2004
     - Promemoria IV aggiornato CFMP - Raccomandazioni alle scuole concernenti
       l’integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale
     - Promemoria VII CFMP – Calcolo delle note, promozione, esame di maturità
       professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare
     - Ordinanza federale sulla maturità professionale del 30 novembre 1998
     - Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000 e successive modifiche.
     - Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979
     - Legge della scuola del 1° febbraio 1990
     - Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e
       continua del 4 febbraio 1998
     - Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 19 maggio 1992
     - Regolamento della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione
       professionale e continua del 20 ottobre 1998
     - Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali
       dell'11 settembre 2001 e modifiche del 28 gennaio 2003
     - “Compiti dell'esperto di materia per la MP” dell’11maggio 2009
     - L’interdisciplinarità nella maturità professionale (Come realizzare un progetto didattico
       interdisciplinare) - Guida per le scuole e gli insegnanti del 31 agosto 2006, DFP/IUFFP.

18. Distribuzione
Questo documento è distribuito:
•  ai capi ufficio di formazione DFP;
•  alle direzioni scolastiche;
•  ai responsabili di sede per la maturità professionale e ai docenti di MP, tramite le direzioni
   scolastiche;
•  agli esperti di MP (tramite la DFP).

19. Allegati
Le direttive comprendono i seguenti allegati (pp. 17-26 seguenti):
1.   Calendario degli esami scritti di MP: giugno 2013;
2.   Esempio di comunicazione note (p1 e 2);
3.   Custodia di maturità professionale;
4.   Esempio di Attestato di maturità professionale;
5.   Esempio Certificato delle note di maturità professionale;
6.   Prescrizioni minime in materia di cultura generale;
7.   Risoluzione DECS sulle persone in formazione con dislessia e/o disortografia e/o discalculia
     (p. 1 e 2).

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Allegato 1 – Calendario degli esami scritti di MP: giugno 2013

                                                                                          MPC
         ESAMI SCRITTI               MPA                MPT                                                           MPSS
                                                                         PROFILO M         CPQ           SMC

        sabato
                        mat.                                              italiano       italiano      italiano
       1. giugno

                                  creazione,
        lunedì
                        mat.        cultura                              tedesco         tedesco       tedesco
       3 giugno
                                     e arte

        venerdì
                        mat.                                           contabilità      contabilità   contabilità
       7 giugno

         lunedì                                                                                                      scienze
                        mat.
       10 giugno                                                                                                     sociali

        martedì
                        mat.                                              inglese        inglese       inglese
       11 giugno

        giovedì                                      economia
                        mat.                                   15
       13 giugno                                     e diritto

        venerdì
                        mat.        italiano          italiano         matematica       matematica    matematica     italiano
       14 giugno

        sabato
                        mat.        inglese           inglese                                                        inglese
       15 giugno

         lunedì
                        mat.                            fisica
       17 giugno

        martedì
                        mat.        tedesco           tedesco                                                        tedesco
       18 giugno

       mercoledì
                        mat.     matematica         matematica                                                      matematica
       19 giugno

        sabato                                                                                                       scienze
                        mat.
       22 giugno                                                                                                     naturali

Per tedesco e inglese, ricordiamo che le date degli esami scritti della maturità specializzata e del
liceo artistico coincidono con quelle previste per gli esami di MPA - MPT - MPSS.

15
     Per talune sedi, vi sarà invece l’esame orale di storia e istituzioni politiche.

Esame di maturità professionale - Direttive DFP 15 maggio 2013                                                                  17
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato 2 – Esempio di comunicazione note (p 1)

                                                                       Scuola xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
                                                                       0000 Località

Comunicazione delle note finali di maturità professionale tecnica

  Cognome                             Nome                         Data di nascita               Attinenza
  Cognome                             Nome                         gg.mm.aaaa                    Attinenza

  Anno scolastico                     Professione                  Classe
  2011-2012                           Elettronico                  4.A

  Materie di maturità professionale tecnica         1. semestre    2. semestre        nota dell'esame        nota finale

  Materie fondamentali:

  Lingua italiana                                       4.5             5.0                4.0                  4.4
  Lingua tedesca                                        -.-             -.-                4.5                  4.5        (a)
  Lingua inglese                                        4.0             5.0                -.-                  4.5        (b)
  Storia e istituzioni politiche                        4.0             4.5                5.0                  4.6
  Economia politica/aziendale e diritto                 5.0             4.5                -.-                  4.8
  Matematica                                            3.0             3.5                2.0                  2.6

  Materie specifiche:

  Fisica                                                4.0             3.5                4.0                  3.9
  Chimica                                               5.0             5.0                -.-                  5.0

  Materie complementari:

  Francese                                              4.5             5.0                -.-                  4.8

  Media complessiva finale                                                                                      4.3

  L'esame è superato.

  Progetto didattico interdisciplinare
  La/Il candidata/candidato ha elaborato un Progetto didattico interdisciplinare (PDI) sul tema "Le nuove
  tecnologie e la qualità della vita" nell'ambito delle materie italiano, economia e diritto e informatica, ottenendo
  la nota 5.0.

  Consegna dell'attestato federale di maturità professionale
  L'attestato di maturità professionale è rilasciato una volta ottenuto l'attestato federale di capacità.

-. Annotazioni speciali per le note finali

  (a)   dispensa dalla frequenza (art. 19 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998);
  (b)   dispensa dall'esame (art. 31 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998);
  (c)   certificato o diploma riconosciuto (art. 27 dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998);
  (d)   esame ripetuto (art. 29, cpv. 2, dell'Ordinanza sulla maturità professionale del 30.11.1998);
  (e)   nota non assegnata in quanto si tratta di una materia integrata nel corrispettivo curricolo formativo professionale
        per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (laboratorista in chimica).

Località, giorno mese anno                                                  Condizioni per il superamento degli esami e
                                                                            termini di reclamo - a tergo
Il direttore:

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Allegato 2 – Esempio di comunicazione note (p 2)

Valore delle note

Le prestazioni sono apprezzate in tutte le materie con le note da 6 a 1. La nota 6 è la migliore,
1 quella peggiore. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4
indicano prestazioni insufficienti, Le note intermedie sono espresse con mezzi punti ad
eccezione delle note finali che, allorquando risultano da una media di note, sono arrotondate
al decimo di punto.

Istanze e termini di reclamo

       1. In generale, in materia di valutazioni, il reclamo è proponibile soltanto contro le
          note finali o d’esame. Il reclamo deve essere inoltrato in forma scritta alla
          Direzione dell’Istituto scolastico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
          pagella.

       2. Contro le decisioni in materia di valutazione che concernono la note relative alla
          formazione pratica, alla formazione aziendale e ai corsi interaziendali è data
          facoltà di reclamo in forma scritta alla Divisione della formazione professionale,
          entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pagella.

ATTESTATO DI MATURITA’ PROFESSIONALE:

           → Per i termini di ricorso e altre annotazioni:

                                 vedi pagine seguenti.

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Allegato 3 – Custodia Attestato di maturità professionale

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Allegato 4 – Esempio Attestato di maturità professionale

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Allegato 4 – Esempio Attestato di maturità professionale

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Allegato 5 – Esempio Certificato delle note di maturità professionale

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Allegato 6 – Prescrizioni minime in materia di cultura generale

           Estratto dell'Ordinanza UFFT del 27 aprile 2006
       sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale
                nella formazione professionale di base

La procedura di qualificazione in cultura generale ha subito dei cambiamenti a partire dall'anno
scolastico 2007/2008, in base all'Ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime
in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

E' venuta a cadere in particolare la disposizione che prevedeva, per chi non aveva superato l'
esame finale di maturità professionale, la rilettura e la valutazione del lavoro interdisciplinare da
parte del responsabile della cultura generale della sede e la relativa attribuzione della nota di
cultura generale: lingua e comunicazione e società.

Le nuove disposizioni sono ora definite nell'art. 12 di tale Ordinanza, che riportiamo qui di seguito:

Art. 12 Passaggio dai corsi per la maturità professionale
 1.
      Chi passa dai corsi per la maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell'ultimo
      anno di formazione professionale di base, deve assolvere l'intera procedura di qualificazione.
      La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti i corsi di cultura
      generale presso la scuola professionale.
 2.
      Qualora il passaggio avvenga durante l'ultimo anno di formazione, la nota del lavoro
      interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione,
      la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell'esame finale. Non viene
      attribuita alcuna nota scolastica.
 3.
      Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l'esame finale è dispensato
      dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.

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Allegato 7 – Risoluzione DECS sulle persone in formazione con
             dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p.1)

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Allegato 7 – Risoluzione DECS sulle persone in formazione con
             dislessia e/o disortografia e/o discalculia (p. 2)

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