Esame dell'articolato: qualche indicazione sull'attuazione - Massimo Medugno - Confindustria Umbria
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SOMMARIO Ordine del giorno 1. EoW e obiettivi di riciclaggio 2. Il percorso con cui si è giunti alla definizione di un End of waste per la carta da riciclare 3. Comparazione tra il nuovo End of waste e le materie prime seconde ai sensi del dm 5 febbraio 1998 4. Gestione della transizione 5. Importazioni di carta da riciclare 6. Quando un rifiuto cessa di essere tale 7. Spazio per domande e discussione 2 © Marzo 2021
OBIETTIVI DI RICICLAGGIO ED EOW Ricordiamo che nell’ambito della direttiva (UE) 2018/852 sono stabiliti obiettivi di riciclo del 65% per i rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale. Per carta e cartone gli obiettivi sono fissati al 75% entro il 2025 e all’85% entro il 2030. L'End of Waste per la carta da riciclare intesa come rifiuto (introdotto con l’articolo 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto” del Dlgs 152/2006) e il sottoprodotto per la carta da riciclare proveniente da processi di produzione pre-consumo (art. 184-bis del Dlgs 152/2006) sono gli strumenti per raggiungere questi ambiziosi obiettivi. 3 © Marzo 2021
PERCORSO NORMATIVO La predisposizione di un EoW per la carta da riciclare non è stato completato a livello europeo, sebbene la direttiva facesse riferimento esplicito alla carta. In assenza di un regolamento europeo, il Ministero dell’Ambiente ha quindi avviato l’iter per l’EoW nazionale, ora conclusosi con il decreto ministeriale 188 del 22 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021, entrato in vigore il 24 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021 con il titolo “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2”. Assocarta e Unirima hanno seguito il procedimento che ha portato alla predisposizione dell’EoW per la carta da riciclare. E’ inoltre in fase di completamento anche un EoW sulle poliolefine ottenute dallo scarto di pulper. In Italia era comunque di fatto già presente una normativa EoW per la carta da riciclare, ovvero il Dm 5 febbraio 1998. 4 © Marzo 2021
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Alcune definizioni (art. 2): DM 5-2-98: “rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi Provenienza: poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta attività differenziata di rifiuti urbani e speciali; produttive; raccolta “carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che differenziata di hanno cessato di essere tali ai sensi del presente decreto; (da RU, altre forme notare che si è scelto di usare il termine «carta recuperata» e di raccolta in non «carta da riciclare» né tanto meno «carta riciclata») appositi contenitori su “lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e superfici cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, private; attività comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative di servizio. uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate; 5 © Marzo 2021
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Alcune definizioni (art. 2): “componenti non cartacei”: come da definizione riportata nella norma UNI EN 643; “materiali proibiti”: come da definizione riportata nella norma UNI EN 643, ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”. (il riferimento alla UNI EN 643 privo dell’anno consente un rimando mobile sempre aggiornato. E’ in preparazione un documento di chiarimento Uni in materia di materiali proibiti, tracce di cibo compatibili con l’uso e contaminazione dei prodotti per l’igiene personale) DM 5-2-98: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei 6 © Marzo 2021
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Art. 3: …all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1 (li vediamo in seguito). DM 5-2-98: a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3] b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Art. 4: La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. Allegato 2 La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima. a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate; b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. (il riutilizzo diretto nell’industria cartaria per la produzione di carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate non rientra e non è sostituito dalla disciplina dell’end of waste) 8 © Marzo 2021
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Art. 5: Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà…redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto….inviata…all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. (la ddc va redatta al termine del lotto; non vi è un obbligo di fornire la dichiarazione di conformità al cliente) … il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. (in realtà la lettera b si riferisce ai rifiuti in ingresso e la norma UNI 10802 riguarda i rifiuti mentre per la carta da riciclare nel frattempo è uscita al norma UNI EN 17085:2019) DM 5-2-98: Non previsto 9 © Marzo 2021
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998 Art. 6: Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato …. Il manuale della qualità deve essere comprensivo: a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643; b) del piano di campionamento. Il periodo di conservazione del campione …. è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate …EMAS e alle imprese … ISO 14001. DM 5-2-98: Non previsto 10 © Marzo 2021
Standard tecnici e norme UNI EN 643 Massimo Ramunni
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998 Allegato 1 lettera c): DM 5-2-98: Verifiche sulla carta e cartone recuperati Non previsto L’accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. L’accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. (la cadenza di queste analisi da parte di un ente terzo sono differenti da quelle del lotto. La loro finalità non è quindi di definire la conformità del lotto ma di verificare la conformità del sistema. La conformità del singolo lotto va invece verificata con le procedure operative previste all’art.6 lett. a), tipicamente un’ispezione visiva.) 12 © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998 Allegato 1 lettera a): Parametri Unità di misura Valori limite Materiali proibiti, escluso i rifiuti organici compresi - norma UNI EN 643 alimenti Rifiuti organici compresi % in peso < 0,1 alimenti Componenti non cartacei % in peso norma UNI EN 643 DM 5-2-98: impurezze max 1% carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso fenolo non superiore allo 0,1% in peso PCB + PCT
COSA DICE LA EN 643 LA UNI EN 643:2014 «Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare» definisce 95 diverse tipologie di carta da riciclare comunemente commercializzate sul mercato europeo. Per ognuna di essere la norma identifica la composizione e i limiti di tolleranza massimi di componenti non cartacei e di materiali indesiderati, oltre a individuare i materiali proibiti che non devono essere presenti nel macero destinato al riciclo. 14 © Marzo 2021
COSA DICE LA EN 643 La carta è cartone da riciclare sono sia gli sfridi e ritagli di carta e cartone che i prodotti in carta e cartone avviati aa raccolta differenziata e selezionati (scatole, libri, riviste, etc). I materiali proibiti sono materiali che rappresentano un pericolo per l’ambiente o la salute nel processo produttivo, ad esempio dispositivi medici, prodotti igienici se contaminati, rifiuti organici, bitumi e polveri tossiche. I componenti non cartacei sono materiali diversi da carta e cartone da riciclare separabili a secco (negli impianti di selezione). Non sono pericolosi ma rappresentano una inefficienza. I componenti non cartacei che costituiscono il prodotto cartario e non sono separabili a secco sono invece costituenti (nastro adesivo, finestrella, spirale metallica, graffette, laminati, etc.). I materiali indesiderati sono la somma di componenti non cartacei, carte e cartoni pregiudizievoli per la produzione, carte e cartone non secondo la definizione della qualità, carte e cartoni non disinchiostrabili (se applicabile). 15 © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998 Allegato 1 lettera b): DM 5-2-98: rifiuti di carta, Verifiche sui rifiuti in ingresso cartone e cartoncino, Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i inclusi seguenti rifiuti: poliaccoppiati a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone; , anche di b) 15 01 05 imballaggi compositi; imballaggi c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti; [150101] d) 20 01 01 carta e cartone; [150105] e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico [150106] dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e [200101] speciali; f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica. Non sono comunque ammessi: g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato. 16 © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998 Allegato 1 lettera b): controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti: Parametri Unità di misura Valori limite Formaldeide % in peso < 0,1 Fenolo % in peso < 0,1 Nonilfenoli (NP) % in peso < 0,1 Nonilfenolietossilati (NPE) % in peso < 0,1 (la tabella è riportata alla lettera b dell’allegato 1, ovvero sui rifiuti in ingresso, non più sulla carta recuperata, in quanto ha più efficacia un controllo a DM 5-2-98: monte sui rifiuti in ingresso) Non previsto 17 © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998 DM 5-2-98: Allegato 3: Non previsto (la tabella 1 non contiene i dati del lotto ma i limiti della UNI EN 643) 18 © Marzo 2021
TRANSIZIONE Art. 7: il produttore di carta e cartone recuperati, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 23 agosto, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1 suballegato 1 e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la carta e cartone recuperati possono essere utilizzati per gli scopi specifici di cui all’articolo 4 se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5. 19 © Marzo 2021
TRANSIZIONE Le fasi della transizione: • dal 24 marzo fino al giorno in cui la piattaforma invia la comunicazione/istanza di aggiornamento: non cambia nulla, la piattaforma produce ancora MPS; • dal giorno in cui la piattaforma invia la comunicazione/istanza di aggiornamento a quando finisce di adeguarsi (ovvero nelle more dell’adeguamento): la piattaforma fornisce EoW con i nuovi requisiti qualitativi, emette la DdC anche se non rispetta tutte le prescrizioni del decreto (ad esempio può non avere ancora un sistema di gestione certificato); • dal giorno in cui la piattaforma finisce di adeguarsi (e comunque non oltre il 23 agosto): la piattaforma fornisce EoW con i nuovi requisiti qualitativi, emette la DdC e deve rispettare tutte le prescrizioni del decreto, incluso il sistema di gestione certificato. 20 © Marzo 2021
IMPORT DI CARTA RECUPERATA Le possibili casistiche: • Import di rifiuto (rif. Art. 28 Regolamento 1013 del 2006 – aggiornare il riferimento legislativo) • Import di EoW da paese UE (la Spagna ha già un EoW notificato e in vigore) • Import di sottoprodotto da paese UE 21 © Marzo 2021
QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE L’articolo 2 definisce un lotto come una quantità di carta recuperata (non di rifiuto); L’articolo 3 indica che il rifiuto cessa quando è terminata l’operazione di recupero indicata all’allegato 1; L’articolo 4 indica di redigere una DdC al termine della produzione del lotto; L’articolo 6 richiede il sistema di gestione e richiede una procedura di controllo delle caratteristiche qualitative e il piano di campionamento (un campione per lotto, da conservare); L’allegato 1 lett a) indica i requisiti di qualità della carta recuperata; L’allegato 1 lett c) indica le verifiche sulla carta recuperata (quindi già end of waste). Questa verifica deve essere condotta tramite analisi da parte di ente terzo ogni 6 mesi o al variare dei flussi in ingresso. Non è riportata nessuna connessione con il lotto. 22 © Marzo 2021
QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE Ne consegue che: Ciò che determina la cessazione di rifiuto è l’operazione di recupero che porta il materiale a raggiungere i requisiti di qualità previsti all’allegato 1. Le analisi di cui all’allegato 1 lett c) non sono collegate al lotto ma hanno termini e modalità differenti. Le analisi non sono quindi determinanti per la definizione della cessazione di rifiuto ma sono finalizzata al controllo del sistema di gestione e di controllo aziendale. Non potrebbe peraltro essere diversamente visto che l’analisi da parte del laboratorio terzo in conformità alla UNI 10802 è di tipo distruttivo. Il sistema di gestione prescrive invece una procedura di controllo aziendale, senza indicare le modalità (la buona pratica diffusa a livello europeo è il controllo visivo da parte di un operatore esperto). La condizione di EOW è quindi oggettiva, determinata dalla avvenuta operazione di recupero e raggiungimento di determinate caratteristiche fisiche, verificate dall’operatore con proprie procedure operative e non è collegata all’analisi da parte di terzi o all’analisi di lotti. 23 © Marzo 2021
QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE Il decreto richiede la campionatura del lotto ma non richiede invece controlli analitici al termine della produzione di ogni singolo lotto. Le evidenze sulla conformità qualitativa sono ricavate dal sistema di gestione e dalla relativa procedura operativa di controllo qualità, che non richiede controlli analitici. Ogni singola balla di carta recuperata una volta prodotta e verificata dal produttore con propria procedura operativa (tipicamente ispezione visiva in fase di lavorazione o pressatura, seguita da analisi distruttiva se fallisce l’ispezione visiva) è quindi EoW perché ha soddisfatto i criteri dell’articolo 3. Questa va a comporre un lotto, che una volta terminato consente di emanare una dichiarazione di conformità. Il lotto sia quando in formazione che quando completo non è quindi un rifiuto. Da evidenziare che il sistema previsto dal decreto è molto più cautelativo rispetto a un ipotetico sistema basata su un controllo analitico del lotto, vista l’eterogeneità del materiale. 24 © Marzo 2021
Grazie.
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