Esame dell'articolato: qualche indicazione sull'attuazione - Massimo Medugno - Confindustria Umbria

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Esame dell'articolato: qualche indicazione sull'attuazione - Massimo Medugno - Confindustria Umbria
Esame dell’articolato: qualche
  indicazione sull’attuazione

        Massimo Medugno
SOMMARIO

Ordine del giorno

   1. EoW e obiettivi di riciclaggio
   2. Il percorso con cui si è giunti alla definizione di un End of
      waste per la carta da riciclare
   3. Comparazione tra il nuovo End of waste e le materie
      prime seconde ai sensi del dm 5 febbraio 1998
   4. Gestione della transizione
   5. Importazioni di carta da riciclare
   6. Quando un rifiuto cessa di essere tale
   7. Spazio per domande e discussione

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OBIETTIVI DI RICICLAGGIO ED EOW

Ricordiamo che nell’ambito della direttiva (UE) 2018/852 sono stabiliti
obiettivi di riciclo del 65% per i rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro
il 2030) con obiettivi diversificati per materiale.

Per carta e cartone gli obiettivi sono fissati al 75% entro il 2025 e all’85%
entro il 2030.

L'End of Waste per la carta da riciclare intesa come rifiuto (introdotto
con l’articolo 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto” del Dlgs
152/2006) e il sottoprodotto per la carta da riciclare proveniente da
processi di produzione pre-consumo (art. 184-bis del Dlgs 152/2006)
sono gli strumenti per raggiungere questi ambiziosi obiettivi.

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PERCORSO NORMATIVO
La predisposizione di un EoW per la carta da riciclare non è stato
completato a livello europeo, sebbene la direttiva facesse riferimento
esplicito alla carta.

In assenza di un regolamento europeo, il Ministero dell’Ambiente ha
quindi avviato l’iter per l’EoW nazionale, ora conclusosi con il decreto
ministeriale 188 del 22 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il
23 gennaio 2021, entrato in vigore il 24 febbraio 2021 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021 con il titolo “Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone,
ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2”.

Assocarta e Unirima hanno seguito il procedimento che ha portato alla
predisposizione dell’EoW per la carta da riciclare.
E’ inoltre in fase di completamento anche un EoW sulle poliolefine
ottenute dallo scarto di pulper.

In Italia era comunque di fatto già presente una normativa EoW per la
carta da riciclare, ovvero il Dm 5 febbraio 1998.

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ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

Alcune definizioni (art. 2):
                                                                    DM 5-2-98:
“rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi   Provenienza:
poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta        attività
differenziata di rifiuti urbani e speciali;                         produttive;
                                                                    raccolta
“carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che        differenziata di
hanno cessato di essere tali ai sensi del presente decreto; (da     RU, altre forme
notare che si è scelto di usare il termine «carta recuperata» e     di raccolta in
non «carta da riciclare» né tanto meno «carta riciclata»)           appositi
                                                                    contenitori su
“lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e   superfici
cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito,        private; attività
comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative       di servizio.
uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso
superiore a 5.000 tonnellate;

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ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

Alcune definizioni (art. 2):

“componenti non cartacei”: come da definizione riportata nella norma
UNI EN 643;

“materiali proibiti”: come da definizione riportata nella norma UNI EN 643,
ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”.

(il riferimento alla UNI EN 643 privo dell’anno consente un rimando
mobile sempre aggiornato. E’ in preparazione un documento di
chiarimento Uni in materia di materiali proibiti, tracce di cibo compatibili
con l’uso e contaminazione dei prodotti per l’igiene personale)

          DM 5-2-98:
          impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali
          sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre
          sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché
          altri materiali estranei

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ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

Art. 3:
…all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in
conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e
cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati
come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti
tecnici di cui all’Allegato 1 (li vediamo in seguito).

DM 5-2-98:
a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria
   per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di
   materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti
   specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione,
   materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre
   sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri
   materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone,
   formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1%
   in peso; PCB + PCT
ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

 Art. 4:
 La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici
 elencati nell’Allegato 2.

 Allegato 2
 La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta
 e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li
 utilizzano come materia prima.

a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate;
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche
   delle norme UNI-EN 643.

 (il riutilizzo diretto nell’industria cartaria per la produzione di carta,
 cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate non
 rientra e non è sostituito dalla disciplina dell’end of waste)

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ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

Art. 5:
Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal
produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà…redatta al termine del
processo produttivo di ciascun lotto….inviata…all’autorità competente
e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
(la ddc va redatta al termine del lotto; non vi è un obbligo di fornire la
dichiarazione di conformità al cliente)
…
il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o
presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone
prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in
conformità alla norma UNI 10802.
(in realtà la lettera b si riferisce ai rifiuti in ingresso e la norma UNI 10802
riguarda i rifiuti mentre per la carta da riciclare nel frattempo è uscita al
norma UNI EN 17085:2019)
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                                                                             Non previsto

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ESAME DELL’ARTICOLATO EOW E 5.2 1998

Art. 6:
Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di
gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato ….
Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di
     conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.

Il periodo di conservazione del campione …. è ridotto a 6 mesi per le
imprese registrate …EMAS e alle imprese … ISO 14001.

                                                                        DM 5-2-98:
                                                                        Non previsto

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Standard tecnici e norme UNI
           EN 643

       Massimo Ramunni
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998
Allegato 1 lettera c):
                                                                            DM 5-2-98:
Verifiche sulla carta e cartone recuperati                                  Non previsto

L’accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve
avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare
delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L’accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere
effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN
9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le
metodiche definite dalla norma UNI 10802.

(la cadenza di queste analisi da parte di un ente terzo sono
differenti da quelle del lotto. La loro finalità non è quindi di definire
la conformità del lotto ma di verificare la conformità del sistema.
La conformità del singolo lotto va invece verificata con le
procedure operative previste all’art.6 lett. a), tipicamente
un’ispezione visiva.)

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ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998

        Allegato 1 lettera a):

                          Parametri             Unità di misura     Valori limite
                Materiali proibiti, escluso i
                rifiuti   organici   compresi          -          norma UNI EN 643
                alimenti
                Rifiuti   organici   compresi
                                                   % in peso           < 0,1
                alimenti
                Componenti non cartacei            % in peso      norma UNI EN 643

DM 5-2-98:
impurezze max 1%
carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso
fenolo non superiore allo 0,1% in peso
PCB + PCT
COSA DICE LA EN 643

LA UNI EN 643:2014 «Lista europea delle qualità unificate di carta e
cartone da riciclare» definisce 95 diverse tipologie di carta da riciclare
comunemente commercializzate sul mercato europeo. Per ognuna di
essere la norma identifica la composizione e i limiti di tolleranza massimi
di componenti non cartacei e di materiali indesiderati, oltre a
individuare i materiali proibiti che non devono essere presenti nel
macero destinato al riciclo.

                                     14                                   © Marzo 2021
COSA DICE LA EN 643
La carta è cartone da riciclare sono sia gli sfridi e ritagli di carta e
cartone che i prodotti in carta e cartone avviati aa raccolta
differenziata e selezionati (scatole, libri, riviste, etc).

I materiali proibiti sono materiali che rappresentano un pericolo per
l’ambiente o la salute nel processo produttivo, ad esempio dispositivi
medici, prodotti igienici se contaminati, rifiuti organici, bitumi e polveri
tossiche.

I componenti non cartacei sono materiali diversi da carta e cartone da
riciclare separabili a secco (negli impianti di selezione). Non sono
pericolosi ma rappresentano una inefficienza. I componenti non
cartacei che costituiscono il prodotto cartario e non sono separabili a
secco sono invece costituenti (nastro adesivo, finestrella, spirale
metallica, graffette, laminati, etc.).

I materiali indesiderati sono la somma di componenti non cartacei,
carte e cartoni pregiudizievoli per la produzione, carte e cartone non
secondo la definizione della qualità, carte e cartoni non disinchiostrabili
(se applicabile).

                                        15                                     © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998
Allegato 1 lettera b):                                                     DM 5-2-98:
                                                                           rifiuti di carta,
Verifiche sui rifiuti in ingresso                                          cartone e
                                                                           cartoncino,
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i             inclusi
seguenti rifiuti:                                                          poliaccoppiati
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;                                 , anche di
b) 15 01 05 imballaggi compositi;                                          imballaggi
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;                                 [150101]
d) 20 01 01 carta e cartone;                                               [150105]
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico             [150106]
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e   [200101]
speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di
trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:
g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

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ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998
       Allegato 1 lettera b):

       controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta
       l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale
       necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato
       su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

                           Parametri             Unità di misura   Valori limite
                   Formaldeide                     % in peso          < 0,1
                   Fenolo                          % in peso          < 0,1
                   Nonilfenoli (NP)                % in peso          < 0,1
                   Nonilfenolietossilati (NPE)     % in peso          < 0,1

                   (la tabella è riportata alla lettera b dell’allegato 1,
                   ovvero sui rifiuti in ingresso, non più sulla carta
                   recuperata, in quanto ha più efficacia un controllo a
DM 5-2-98:
                   monte sui rifiuti in ingresso)
Non
previsto

                                                        17                          © Marzo 2021
ESAME DEGLI ALLEGATI EOW E 5.2 1998
                           DM 5-2-98:
  Allegato 3:              Non previsto

(la tabella 1 non contiene i dati del
lotto ma i limiti della UNI EN 643)

                                          18     © Marzo 2021
TRANSIZIONE

Art. 7:
il produttore di carta e cartone recuperati, entro centoottanta giorni
dall’entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 23 agosto, presenta
all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione
effettuata ai sensi dell’articolo 216 indicando la corrispondente
tipologia di cui all’allegato 1 suballegato 1 e la quantità massima
correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o un’istanza di aggiornamento
dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II ovvero del Titolo
I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la carta e cartone
recuperati possono essere utilizzati per gli scopi specifici di cui
all’articolo 4 se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui
all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi
dell’articolo 5.

                                         19                                        © Marzo 2021
TRANSIZIONE

Le fasi della transizione:

• dal 24 marzo fino al giorno in cui la piattaforma invia la
comunicazione/istanza di aggiornamento: non cambia nulla, la
piattaforma produce ancora MPS;

• dal giorno in cui la piattaforma invia la comunicazione/istanza di
aggiornamento a quando finisce di adeguarsi (ovvero nelle more
dell’adeguamento): la piattaforma fornisce EoW con i nuovi requisiti
qualitativi, emette la DdC anche se non rispetta tutte le prescrizioni del
decreto (ad esempio può non avere ancora un sistema di gestione
certificato);

• dal giorno in cui la piattaforma finisce di adeguarsi (e comunque
non oltre il 23 agosto): la piattaforma fornisce EoW con i nuovi requisiti
qualitativi, emette la DdC e deve rispettare tutte le prescrizioni del
decreto, incluso il sistema di gestione certificato.

                                      20                                     © Marzo 2021
IMPORT DI CARTA RECUPERATA

Le possibili casistiche:

•   Import di rifiuto (rif. Art. 28 Regolamento 1013 del 2006 – aggiornare il
    riferimento legislativo)

•   Import di EoW da paese UE (la Spagna ha già un EoW notificato e in
    vigore)

•   Import di sottoprodotto da paese UE

                                       21                                       © Marzo 2021
QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE

L’articolo 2 definisce un lotto come una quantità di carta recuperata (non di
rifiuto);

L’articolo 3 indica che il rifiuto cessa quando è terminata l’operazione di
recupero indicata all’allegato 1;

L’articolo 4 indica di redigere una DdC al termine della produzione del lotto;

L’articolo 6 richiede il sistema di gestione e richiede una procedura di controllo
delle caratteristiche qualitative e il piano di campionamento (un campione per
lotto, da conservare);

L’allegato 1 lett a) indica i requisiti di qualità della carta recuperata;

L’allegato 1 lett c) indica le verifiche sulla carta recuperata (quindi già end of
waste). Questa verifica deve essere condotta tramite analisi da parte di ente
terzo ogni 6 mesi o al variare dei flussi in ingresso. Non è riportata nessuna
connessione con il lotto.

                                          22                                     © Marzo 2021
QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE

Ne consegue che:

Ciò che determina la cessazione di rifiuto è l’operazione di recupero che porta il
materiale a raggiungere i requisiti di qualità previsti all’allegato 1.

Le analisi di cui all’allegato 1 lett c) non sono collegate al lotto ma hanno
termini e modalità differenti. Le analisi non sono quindi determinanti per la
definizione della cessazione di rifiuto ma sono finalizzata al controllo del sistema
di gestione e di controllo aziendale. Non potrebbe peraltro essere diversamente
visto che l’analisi da parte del laboratorio terzo in conformità alla UNI 10802 è di
tipo distruttivo.

Il sistema di gestione prescrive invece una procedura di controllo aziendale,
senza indicare le modalità (la buona pratica diffusa a livello europeo è il
controllo visivo da parte di un operatore esperto).

La condizione di EOW è quindi oggettiva, determinata dalla avvenuta
operazione di recupero e raggiungimento di determinate caratteristiche fisiche,
verificate dall’operatore con proprie procedure operative e non è collegata
all’analisi da parte di terzi o all’analisi di lotti.

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QUANDO IL RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE

Il decreto richiede la campionatura del lotto ma non richiede invece controlli
analitici al termine della produzione di ogni singolo lotto. Le evidenze sulla
conformità qualitativa sono ricavate dal sistema di gestione e dalla relativa
procedura operativa di controllo qualità, che non richiede controlli analitici.

Ogni singola balla di carta recuperata una volta prodotta e verificata dal
produttore con propria procedura operativa (tipicamente ispezione visiva in
fase di lavorazione o pressatura, seguita da analisi distruttiva se fallisce
l’ispezione visiva) è quindi EoW perché ha soddisfatto i criteri dell’articolo 3.
Questa va a comporre un lotto, che una volta terminato consente di emanare
una dichiarazione di conformità. Il lotto sia quando in formazione che quando
completo non è quindi un rifiuto.

Da evidenziare che il sistema previsto dal decreto è molto più cautelativo
rispetto a un ipotetico sistema basata su un controllo analitico del lotto, vista
l’eterogeneità del materiale.

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Grazie.
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