ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO LA RIAPERTURA DEI TERMINI - D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni

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ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO LA RIAPERTURA DEI TERMINI - D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni
ROTTAMAZIONE-TER
   E SALDO E STRALCIO
LA RIAPERTURA DEI TERMINI
 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni
             dalla Legge n. 58/2019
                                     3 luglio 2019
ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO LA RIAPERTURA DEI TERMINI - D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni
Definizione agevolata 2018 – La riapertura dei termini per aderire

La Legge n. 58/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2019, ha
riaperto i termini per accedere ai benefici della rottamazione-ter, previsti dall’art.
3 del D.L. n. 119/2018.

Le nuove disposizioni prevedono che saranno considerate valide le dichiarazioni
di adesione presentate dopo il 30 aprile 2019 fino al 31 luglio 2019.

Le domande presentate entro il 30 aprile NON possono essere ripresentate per
usufruire delle nuove scadenze.

Sono esclusi dalla riapertura i carichi affidati agli Agenti della riscossione a titolo
di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018.

Alle nuove istanze si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, con
alcune specificità.

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ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO LA RIAPERTURA DEI TERMINI - D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni
Definizione agevolata 2018 – La riapertura dei termini per aderire

In particolare:

• il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio, con
  l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in un’unica soluzione,
  entro il 30 novembre 2019 oppure nel numero massimo di 17 rate consecutive,
  la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente
  dovute, con scadenza 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari
  ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
  novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;

• in caso di pagamenti rateali, gli interessi (2% annuo) sono dovuti a decorrere
  dal 1°dicembre 2019;

• l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole
  rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati
  dall‘Agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

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Definizione agevolata 2018 – La riapertura dei termini per aderire

• al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della
  dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e, gli stessi debiti,
  non possono essere più rateizzati;

• i carichi per i quali non è stato effettuato il pagamento delle somme da
  versare entro il 7 dicembre 2018 (ai sensi dell’art. 3, comma 23, del D.L.
  119/2018, rate dovute per precedente definizione agevolata 2017) possono
  essere definiti in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure nel
  numero massimo di 9 rate consecutive. La prima rata, di importo pari al 20%
  del totale del debito, scade il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari
  ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
  degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti
  a decorrere dal 1°dicembre 2019.

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Definizione agevolata 2018 – La riapertura dei termini per aderire
La dichiarazione di adesione può essere presentata con diverse modalità entro il
31 luglio 2019.

1. «Fai D.A. te»
La dichiarazione di adesione può essere presentata attraverso il servizio Fai D.A.
te, presente nell’area pubblica del portale www.agenziariscossione.gov.it, dopo
aver richiesto tramite il form online il Prospetto informativo dei debiti rottamabili.
In questo caso, va allegata la documentazione prevista per il riconoscimento.
Il servizio Fai D.A. te è disponibile sul portale nell’area riservata ai cittadini e agli
intermediari fiscali abilitati (EquiPro) dove, accedendo con le proprie
credenziali,       non       bisogna       allegare      alcuna      documentazione.
Nell’area riservata è possibile scaricare il Prospetto informativo e rottamare
anche i singoli debiti contenuti nelle cartelle/avvisi.
2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione
In alternativa, la dichiarazione di adesione può essere presentata agli sportelli
oppure inviata tramite PEC, insieme alla copia del documento di identità, alle
caselle delle Direzioni regionali di riferimento indicate sul modello DA-2018-R. Nel
caso di PEC inviata da intermediari fiscali abilitati è necessario allegare anche il
documento del professionista delegato.
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Saldo e stralcio - La riapertura dei termini per aderire

La Legge n. 58/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2019, ha
riaperto anche i termini per accedere ai benefici del Saldo e stralcio dei debiti
fiscali e contributivi delle persone fisiche in situazione di grave e comprovata
difficoltà economica, disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (Legge n.
145/2018).

Le domande presentate entro il 30 aprile per accedere al Saldo e stralcio NON
possono essere ripresentate per usufruire delle nuove scadenze.

Le nuove disposizioni prevedono che saranno considerate valide le dichiarazioni
di adesione presentate dopo il 30 aprile 2019 fino al 31 luglio 2019.

Alle nuove istanze si applicano le stesse disposizioni previste per il Saldo e stralcio
in scadenza il 30 aprile 2019 (art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n.
145/2018).

Al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della
dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e, gli stessi debiti,
non possono essere più rateizzati.

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Saldo e stralcio - La riapertura dei termini per aderire

La dichiarazione di adesione può essere presentata con diverse modalità entro
il 31 luglio 2019.

1. «Saldo e stralcio» – «Fai D.A. te»
Attraverso il servizio «Saldo e stralcio» – «Fai D.A. te» presente nell’area pubblica
del portale www.agenziariscossione.gov.it.
In questo caso,      occorre    allegare   la   documentazione     prevista   per   il
riconoscimento.
Il servizio è disponibile anche sul nostro portale nell’area riservata ai cittadini e
agli intermediari fiscali abilitati (EquiPro), accedendo con le proprie credenziali,
senza allegare alcun documento di riconoscimento.

2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione
In alternativa, la dichiarazione di adesione può essere presentata agli sportelli
oppure inviata tramite PEC, insieme alla copia del documento di identità, alle
caselle delle Direzioni regionali di riferimento indicate sul modello SA-ST-R.
Nel caso di PEC inviata da intermediari fiscali abilitati è necessario allegare
anche il documento del professionista delegato.
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