Dott. Roberto Marcelli - CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020 - 9 Ottobre 2020 - Asso CTU
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020. L’USURA NELLA MORA E IL PRESIDIO PENALE. Dopo il valzer delle Sezioni, la farsa delle Sezioni Unite. 9 Ottobre 2020 Dott. Roberto Marcelli 1
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato. (pag. 10) 2
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Invero, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c. (pag. 23/24). 3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 c.c., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti. (pag. 24) 4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Viene di fatto rimossa la sanzione più rilevante prevista dalla norma, prevedendo che si continui a calcolare interessi di mora, perché di questo si tratta, al tasso corrispettivo, ancorché l’intermediario abbia violato l’art. 644 c.p. Il richiamo alla normativa europea non sembra possa sopravanzare la normativa penale nazionale che, nella circostanza dell’usura, discostandosi da altri paesi, ha previsto una sanzione afflittiva radicale, indifferente al ‘bilanciamento degli interessi delle parti’. 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Risulta semplicemente paradossale che in contratti di adesione predisposti dall’intermediario, si incorra in una violazione del presidio d’usura e la Cassazione, prospettando ‘un pregiudizio all’intero ordinamento del credito’, venga a negare al debitore in mora un vantaggio premiale corrispondente alla sanzione afflittiva, deterrente posto dall’ordinamento a presidio dell’usura stessa. Negando la stessa finalità che ha ispirato la modifica del riferimento al tasso legale del precedente testo dell’art. 1815 c.c., si viene a riconoscere che ‘resta un danno per il creditore insoddisfatto’ per giustificare, in una commistione fra interessi corrispettivi e di mora, l’applicazione dell’art. 1224 c.c. nella misura degli interessi corrispettivi. Per la premessa fatta, questa risulterebbe – a giudizio della Cassazione - una corretta opzione ermeneutica e non una scelta di politica del diritto ! 6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Le rilevazioni di Banca d’Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all’anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. (pag. 20) 7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un’unica espressione, che pervenga all’entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9); dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti. (pag. 21/22) 8
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Operativamente, nel caso specifico, il termine da porre a confronto è dato da: (Teg + spread di mora) x 1,25 + 4. Non si confronta, in termini omogenei, lo spread di maggiorazione della mora con il corrispondente valore medio rilevato dalla Banca d’Italia bensì si impiega implicitamente il criterio del margine. L’esubero dello spread di mora può trovare compensazione in un TEG inferiore alla soglia: l’usura viene a dipendere così dagli interessi, dagli oneri annessi, oltre che dallo spread di mora. interessi commissioni ed oneri vari maggioraz. 1/4 spread medio + 1/4 4 punti TEGM interessi comm. e oneri magg. 1/4 spread di mora + 1/4 4 punti TEG 9
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Per un TEG inferiori al TEGM gli intermediari potranno elevare lo spread di mora ben oltre il valore medio rilevato dalla Banca d’Italia maggiorato di un quarto; lo spread di mora può porsi “fuori dal mercato”, discostandosi apprezzabilmente ‘’dalla media delle clausole analogamente stipulate’’. Con la conseguenza che le future rilevazioni della Banca d’Italia condurranno, in una successione di rincorsa degli spread di mora rilevati, su valori sempre più ascendenti, fenomeno noto nella letteratura come effetto dell’“échelle de perroquet”. Il criterio del margine applicato alla CMS, risultando il superamento della soglia l’effetto combinato dei due costi (TEG e CMS), conduce correttamente all’esito della nullità che investe l’intero aggregato del costo, mentre nel caso della mora soglia la nullità investe la mora esclusivamente per la parte (spread) che eccede il tasso corrispettivo; 10
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. La precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17 aveva stabilito: Senonche’ il divieto dell’usura e’ contenuto nell’articolo 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’articolo 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). La L. n. 108, articolo 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e’ stabilito nel tasso…”) definisce, si’, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l’unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita’. Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura e’ contenuta, per l’esattezza, anche nell’articolo 1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale pero’ presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’articolo 644 c.p.; “ 11
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Appare evidente la discrasia della pronuncia in esame con quella precedente, senza trascurare il momento dell’accertamento, ricondotto dalla legge n. 24/01 tassativamente all’accordo pattizio. Il finanziamento è unico e tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualunque titolo pattuiti, concorrono congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale, sanzionato dall’art. 644 c.p. nel collegato art. 1815, 2° comma c.c. Il secondo comma dell’art. 1815 c.c. colpisce l’intero plesso dei costi, costituente l’’interesse allargato’, non i singoli addendi che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione data dall’art. 644 c.p.; l’applicazione dell’art. 1815 cod. civ. non può essere stemperata frazionando il presidio sanzionatorio, così come l’usurarietà dell’interesse ‘allargato’ dell’art. 644 c.p., non può essere parcellizzata ora nella mora, ora nella CMS, ora nelle spese di assicurazione, ecc. L’opzione ermeneutica accolta nell’attuale sentenza appare fondatamente in contrapposizione con la menzionata precedente sentenza delle Sezioni Unite che ritiene ‘senz’altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della 12 volontà e dunque della responsabilità dell’agente’.
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. La presenza in contratto di un accordo usurario, ancorché eventuale nella sua manifestazione, introduce nel mercato del credito una patologia pattizia che si riflette sul libero e corretto svolgimento del mercato stesso. D’altra parte, non si può trascurare che la presenza in contratto della mora, anche nella sua natura eventuale, costituisce un vantaggio in sé di ‘deterrenza’, a prescindere dall’applicazione concreta: vantaggio ricompreso a pieno titolo, letteralmente, nella previsione dell’art. 644 c.p. Per tariffazione del credito ad applicazione diffusa ad un’estesa platea di clienti, oneri che per il singolo fruitore del credito sono eventuali, per la stessa legge dei grandi numeri, risultano, per l’intermediario e il mercato, certi e statisticamente determinati. Né appare corretto e funzionale, tanto più per contratti di adesione, presidiare il dovuto rispetto del piano di rientro, con la ‘minaccia’ di un tasso di mora che conduce il finanziamento in usura, per poi ricorrere, all’occorrenza, agli interventi palliativi previsti dall’ordinamento, per temperare le pretese eccessive dell’intermediario. 13
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Ed è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertus an e l’incertus quando del pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione – onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l’intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura. (pag. 18) 14
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Con un tasso corrispettivo collocato nell’intorno del valore medio di mercato, vi sono ampi margini per prevedere una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso corrispettivo inizialmente convenuto si colloca a ridosso della soglia d’usura, già sconta un significativo rischio di insoluto alla scadenza: il danno eventuale è già compreso statisticamente nel maggior tasso corrispettivo richiesto. Entro il limite disposto dalla norma, si rimette all’intermediario la gestione completa dello spread da aggiungere al valore medio rilevato, così che possa nella sua discrezionalità stabilire — con riferimento al margine necessario a coprire il maggior rischio di credito — quanto ricomprendere nel tasso corrispettivo e quanto porre a deterrente di facili comportamenti di inadempimento. In tal modo i costi che derivano all’intermediario dagli insoluti vengono in parte distribuiti sulla totalità della clientela e in parte maggiore sulla clientela che incorre occasionalmente, frequentemente e/o definitivamente nell’insolvenza 15
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall’una e dall’altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora – pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell’esercizio del lecito ius variandi – alla diretta applicazione della disciplina antiusura. (pag. 9/10) 16
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Per i finanziamenti in conto corrente, a seguito delle ultime Istruzioni del ’16, i crediti in conto che rimangono insoluti vengono automaticamente girati al conto scoperti privi di affidamento, che consentono l’immediato innalzamento del tasso, entro le maggiori soglie della categoria. Le perplessità e criticità di tali operazioni lasciano paventare all’orizzonte un nuovo fronte di contestazioni, suscettibile di assumere dimensioni ragguardevoli: il credito non affidato, un fenomeno dalla dimensione storicamente esigua, è venuto assumendo più recentemente una diffusione anomala per gli apprezzabili vantaggi riservati all’intermediario. Con la modifica introdotta dalle menzionate Istruzioni del ’16 si rimette di fatto nella libera discrezionalità della banca di revocare il fido e, con il passaggio di categoria, alzare marcatamente i tassi ben oltre lo spread di mora rilevato dalla Banca d’Italia. 17
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Con tale modifica, introdotta a partire dal 1 aprile ’17, senza patto successivo e senza alcun riferimento all’erogazione della prestazione prevista dall’art. 644 c.p., con la scadenza del fido o con la revoca dello stesso, unilateralmente disposta dall’intermediario, in presenza di insolvenza, cioè di credito in mora, si escogita un ulteriore momento genetico del contratto per introdurre una ‘sopravvenuta’ soglia d’usura. Al manifestarsi della patologia e soprattutto a discrezione dell’intermediario, si alza l’asticella effettuando un cambio di soglia: per questa via si devia la funzione assegnata dalla legge 108/96, più propriamente si smantella il presidio all’usura, consentendo, di fatto, indebiti e più elevati livelli di tasso che, anziché presidiare, ‘legalizzano’ l’usura. La legge non contempla una soglia per l’anomalia, al contrario la comprende e contiene entro lo spread previsto dalla norma. La scelta, per altro prelude – come auspicato nella Relazione sull’analisi d’impatto della Delibera CICR di attuazione dell’art. 117 bis – all’allargamento della categoria in parola alla componente extra-fido del credito affidato. 18
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Gli interessi dovuti sul credito scaduto o revocato si vengono a configurare a tutti gli effetti come interessi di mora e la creazione di una categoria dove far confluire tali crediti è un palese escamotage tecnico per introdurre una soglia marcatamente più alta per tale forma di patologia, precedentemente esclusa dalla rilevazione stessa: si viene sostanzialmente a creare una differenziazione, non in funzione del rischio associato alla natura e tipologia del credito concesso, bensì in funzione dell’evento di rischio palesato dal cliente. Più recentemente la Suprema Corte, nel valutare l’inclusione dei mutui a SAL nella categoria dei ‘Mutui’, anziché, come indicato dalla Banca d’Italia, nella categoria residuale ‘Altri finanziamenti’, ha avuto modo di precisare che il giudice non si può esimere ‘dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà di controverta’. Il criterio di scelta relativo alla categoria di inclusione, per la verifica dell’usura, rimane pertanto rimesso alla valutazione del giudice. 19
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato. (pag. 23) 20
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Quindi nella circostanza il criterio di onnicomprensività sopravanza quello di omogeneità e simmetria e il riferimento è dato dalla soglia alla cui determinazione non concorrono gli interessi di mora. Per analogia risulterebbe che anche le spese di assicurazione ed altri oneri che - nelle dodici versioni delle Istruzioni – comprese in parte e/o solo nel valore trimestrale, in un momento successivo sono stati inclusi completamente nella rilevazione, vadano interamente considerate, derogando dai criteri di inclusione tempo per tempo previsti dalla Banca d’Italia. 21
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione … se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l’illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato. 22
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione Estendendo il principio espresso nel passaggio della sentenza si consegue la completa irrilevanza ai fini pratici delle condizioni pattizia eventuali quando non sono seguite da un’effettiva applicazione. La banca rimane sostanzialmente esente da ogni sanzione afflittiva prima dell’effettiva applicazione della mora in usura – ritenendo sporadici i ricorsi per l’accertamento dell’illiceità - e anche all’atto dell’applicazione nel caso si adegui alla soglia (non si comprende se alla soglia corrente o a quella pattizia). Di tal guisa non vi saranno rilevanti remore, da parte dell’intermediario, a prevedere una mora marcatamente elevata per poi applicarla entro i margini della soglia d’usura, in assenza di un accertamento di illiceità. Di questa lettura ermeneutica ne potrà trovare giovamento anche l’usura criminale che frequentemente opera attraverso la mora. Assume altresì rilevanza l’estensione analogica che presumibilmente verrà effettuata per la penale di risoluzione e per la multa penitenziale nell’estinzione anticipata. 23
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione ‘le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma’ (pag. 10) Excusatio non petita, accusatio manifesta 24
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Si continua a perpetrare un reiterato e ‘strategico’ processo nel quale smagliature regolamentari e interpretazioni opportunistiche creano ampi varchi di elusione che, solo a distanza di anni, trovano correzione per il futuro, trascurando e dispensando il passato, mentre nuove smagliature e interpretazioni ‘creative’ aprono varchi nuovi di elusione: è quello a cui si è assistito in passato con la CMS e al quale si assisterà nel prossimo futuro con gli affidamenti revocati o scaduti. In un processo iterativo, senza soluzione di continuità, vengono perpetrati comportamenti elusivi e/o contrari alla norma, confidando negli impliciti ‘condoni’ che ex post la giurisprudenza—in un’opera di contemperamento dei delicati equilibri di sistema — tende ad elargire. Così che nel volger del tempo, i profitti rivenienti da comportamenti vessatori adottati nelle pieghe controverse della norma, risultano acquisiti, mentre le perdite incombenti che riverrebbero da una rigorosa ma tardiva applicazione della norma, trovano soluzione in forme moratorie traverse, che realizzano una spuria operazione di socializzazione della perdita stessa. 25
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione Non è l’art. 644 c.p. che va riformato: sono le Istruzioni della Banca d’Italia che hanno creato questo stato di confusione, improntando le scelte tecniche di classificazione delle categorie e di rilevazione dei costi volte ad edulcorare i presidi all’usura. Gli obiettivi di stabilità dell’intermediario hanno sopravanzato e coartato la tutela dell’utente, esautorando, nelle pieghe delle Istruzioni, i presidi penali all’usura posti dall’ordinamento. La parzialità è stata sospinta sino a determinare un paradossale divario fra l’effettivo costo del credito previsto dall’art. 644 c.p. (TAEG) e quello risultante dalla verifica di rispetto della soglia d’usura condotta secondo i criteri ‘edulcorati’, riportati nelle Istruzioni della Banca d’Italia (TEG). Con tassi di finanziamento negativi, i tassi del credito in c/c sono rimasti ai livelli precedenti l’introduzione dell’Euro: il TEGM che, nel ‘99 per le Aperture di credito in c/c (< E 5.000), comprensivi degli scoperti, era attestato sul 12,05%, si posiziona oggi al 10,6% per le aperture di credito e al 15,0% per gli scoperti, collocandosi su livelli tra i più elevati in Europa. 26
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Il presidio all’usura posto dalla legge 108/06 sconta la commistione fra stabilità e concorrenza che deve necessariamente trovare un’equilibrata sintesi: l’esperienza di questi primi vent’anni di applicazione della legge ha ampiamente evidenziato gli squilibri rivenienti dalla mancanza del necessario bilanciamento delle diverse finalità alle quali sono preposte, distintamente, Banca d’Italia e AGCM. L’AGCM, rimasta esclusa da ogni forma di concertazione, non ha colto i riflessi di arbitraria regolamentazione e condizionamento del mercato che è venuta assumendo la rilevazione statistica dei TEGM, nominalmente prevista con la semplice finalità di ‘fotografare’ il valore medio di mercato. Un diretto interessamento dell’AGCM sarebbe suscettibile di sortire un interessamento più indipendente e più incidente sull’efficienza del mercato del credito. Ancor prima di interventi volti a circostanziare e precisare la parte in bianco della norma, appare più funzionale individuare un organo amministrativo più equilibrato ed indipendente, avulso da perniciose criticità: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i compiti istituzionali alla stessa assegnati dalla legge, appare la figura istituzionale più idonea a tale funzione, seppur di concerto con la Banca d’Italia1. 1. Cfr. R. Marcelli, Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio, in Banca, Borsa e Titoli di credito, Supplemento al n. 4/2017. 27
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti. Grazie per l’attenzione. 28
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