Dott. Roberto Marcelli - CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020 - 9 Ottobre 2020 - Asso CTU

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020.

           L’USURA NELLA MORA E IL PRESIDIO PENALE.

        Dopo il valzer delle Sezioni, la farsa delle Sezioni Unite.

       9 Ottobre 2020                Dott. Roberto Marcelli

                                                                      1
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

      In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle
      finalità che con esso si siano intese perseguire; fermo restando che le scelte di
      politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di
      interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette
      dell’enunciato. (pag. 10)

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Invero, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati
comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e
preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli
interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele
generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il
debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come
avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio
generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse
pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c. (pag. 23/24).

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In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224
c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli
interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta
la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione
della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene
automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo
dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè anche quella degli
interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art.
1224 c.c., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti. (pag. 24)
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Viene di fatto rimossa la sanzione più rilevante prevista dalla norma, prevedendo che si
continui a calcolare interessi di mora, perché di questo si tratta, al tasso corrispettivo, ancorché
l’intermediario abbia violato l’art. 644 c.p.

Il richiamo alla normativa europea non sembra possa sopravanzare la normativa penale
nazionale che, nella circostanza dell’usura, discostandosi da altri paesi, ha previsto una
sanzione afflittiva radicale, indifferente al ‘bilanciamento degli interessi delle parti’.

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Risulta semplicemente paradossale che in contratti di adesione predisposti
dall’intermediario, si incorra in una violazione del presidio d’usura e la Cassazione,
prospettando ‘un pregiudizio all’intero ordinamento del credito’, venga a negare al
debitore in mora un vantaggio premiale corrispondente alla sanzione afflittiva,
deterrente posto dall’ordinamento a presidio dell’usura stessa.

Negando la stessa finalità che ha ispirato la modifica del riferimento al tasso legale del
precedente testo dell’art. 1815 c.c., si viene a riconoscere che ‘resta un danno per il
creditore insoddisfatto’ per giustificare, in una commistione fra interessi corrispettivi e
di mora, l’applicazione dell’art. 1224 c.c. nella misura degli interessi corrispettivi.

Per la premessa fatta, questa risulterebbe – a giudizio della Cassazione - una corretta
opzione ermeneutica e non una scelta di politica del diritto !
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Le rilevazioni di Banca d’Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse
moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.

La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal
mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte
diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all’anno 2015) e
rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. (pag.
20)

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La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata
ultraquinquennale, può essere indicata in un’unica espressione, che pervenga all’entità della
soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si
avrà:

(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9);
dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato
disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo
addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4.

Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed
agli altri prestiti. (pag. 21/22)
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Operativamente, nel caso specifico, il termine da porre a confronto è dato da:
(Teg + spread di mora) x 1,25 + 4.
Non si confronta, in termini omogenei, lo spread di maggiorazione della mora con il corrispondente
valore medio rilevato dalla Banca d’Italia bensì si impiega implicitamente il criterio del margine.
L’esubero dello spread di mora può trovare compensazione in un TEG inferiore alla soglia: l’usura
viene a dipendere così dagli interessi, dagli oneri annessi, oltre che dallo spread di mora.

                              interessi               commissioni ed oneri vari        maggioraz. 1/4   spread medio + 1/4   4 punti
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                  interessi        comm. e oneri magg. 1/4                        spread di mora                     + 1/4   4 punti
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                                                                                                                                       9
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Per un TEG inferiori al TEGM gli intermediari potranno elevare lo spread di mora ben oltre il
valore medio rilevato dalla Banca d’Italia maggiorato di un quarto; lo spread di mora può
porsi “fuori dal mercato”, discostandosi apprezzabilmente ‘’dalla media delle clausole
analogamente stipulate’’. Con la conseguenza che le future rilevazioni della Banca d’Italia
condurranno, in una successione di rincorsa degli spread di mora rilevati, su valori sempre più
ascendenti, fenomeno noto nella letteratura come effetto dell’“échelle de perroquet”.
Il criterio del margine applicato alla CMS, risultando il superamento della soglia l’effetto
combinato dei due costi (TEG e CMS), conduce correttamente all’esito della nullità che
investe l’intero aggregato del costo, mentre nel caso della mora soglia la nullità investe la
mora esclusivamente per la parte (spread) che eccede il tasso corrispettivo;
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La precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17 aveva stabilito:
Senonche’ il divieto dell’usura e’ contenuto nell’articolo 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non
formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del
tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell’articolo 644 c.p., comma
3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”). La L. n.
108, articolo 2, comma 4, cit. (che recita: “Il limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, e’ stabilito nel tasso…”) definisce, si’, il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall’articolo 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale
l’unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita’.
Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura e’ contenuta, per l’esattezza, anche nell’articolo 1815 c.c.,
comma 2, – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale pero’ presuppone una
nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo
previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza
fare applicazione dell’articolo 644 c.p.; “                                                               11
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Appare evidente la discrasia della pronuncia in esame con quella precedente, senza trascurare il
momento dell’accertamento, ricondotto dalla legge n. 24/01 tassativamente all’accordo pattizio.
Il finanziamento è unico e tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualunque titolo pattuiti, concorrono
congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale, sanzionato dall’art. 644 c.p. nel collegato art. 1815, 2°
comma c.c.
Il secondo comma dell’art. 1815 c.c. colpisce l’intero plesso dei costi, costituente l’’interesse allargato’, non i
singoli addendi che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione data dall’art. 644 c.p.;
l’applicazione dell’art. 1815 cod. civ. non può essere stemperata frazionando il presidio sanzionatorio, così
come l’usurarietà dell’interesse ‘allargato’ dell’art. 644 c.p., non può essere parcellizzata ora nella mora, ora
nella CMS, ora nelle spese di assicurazione, ecc.
L’opzione ermeneutica accolta nell’attuale sentenza appare fondatamente in contrapposizione con la
menzionata precedente sentenza delle Sezioni Unite che ritiene ‘senz’altro coerente una disciplina che dà
rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della
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volontà e dunque della responsabilità dell’agente’.
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

La presenza in contratto di un accordo usurario, ancorché eventuale nella sua manifestazione,
introduce nel mercato del credito una patologia pattizia che si riflette sul libero e corretto
svolgimento del mercato stesso.
D’altra parte, non si può trascurare che la presenza in contratto della mora, anche nella sua
natura eventuale, costituisce un vantaggio in sé di ‘deterrenza’, a prescindere
dall’applicazione concreta: vantaggio ricompreso a pieno titolo, letteralmente, nella previsione
dell’art. 644 c.p.
Per tariffazione del credito ad applicazione diffusa ad un’estesa platea di clienti, oneri che
per il singolo fruitore del credito sono eventuali, per la stessa legge dei grandi numeri,
risultano, per l’intermediario e il mercato, certi e statisticamente determinati. Né appare
corretto e funzionale, tanto più per contratti di adesione, presidiare il dovuto rispetto del piano di
rientro, con la ‘minaccia’ di un tasso di mora che conduce il finanziamento in usura, per poi
ricorrere, all’occorrenza, agli interventi palliativi previsti dall’ordinamento, per temperare le
pretese eccessive dell’intermediario.                                                         13
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Ed è del tutto ragionevole l’osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd.
rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi,
da un lato, e degli interessi moratori, dall’altro lato: se i primi considerano il
presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l’incertus an e
l’incertus quando del pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da
quello del termine a quello della condizione – onde il creditore dovrà ricomprendervi il
costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in
relazione a tale rischio, l’intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n.
385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti
antiusura. (pag. 18)

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Con un tasso corrispettivo collocato nell’intorno del valore medio di mercato, vi sono ampi
margini per prevedere una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso corrispettivo
inizialmente convenuto si colloca a ridosso della soglia d’usura, già sconta un
significativo rischio di insoluto alla scadenza: il danno eventuale è già compreso
statisticamente nel maggior tasso corrispettivo richiesto.
Entro il limite disposto dalla norma, si rimette all’intermediario la gestione completa dello
spread da aggiungere al valore medio rilevato, così che possa nella sua discrezionalità
stabilire — con riferimento al margine necessario a coprire il maggior rischio di credito
— quanto ricomprendere nel tasso corrispettivo e quanto porre a deterrente di facili
comportamenti di inadempimento. In tal modo i costi che derivano all’intermediario dagli
insoluti vengono in parte distribuiti sulla totalità della clientela e in parte maggiore sulla
clientela che incorre occasionalmente, frequentemente e/o definitivamente nell’insolvenza

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

      I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito
      ed il dibattito dottrinale inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall’una
      e dall’altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora – pattuiti
      dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell’esercizio del
      lecito ius variandi – alla diretta applicazione della disciplina antiusura. (pag.
      9/10)

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

  Per i finanziamenti in conto corrente, a seguito delle ultime Istruzioni del ’16, i crediti in
  conto che rimangono insoluti vengono automaticamente girati al conto scoperti privi di
  affidamento, che consentono l’immediato innalzamento del tasso, entro le maggiori
  soglie della categoria. Le perplessità e criticità di tali operazioni lasciano paventare
  all’orizzonte un nuovo fronte di contestazioni, suscettibile di assumere dimensioni
  ragguardevoli: il credito non affidato, un fenomeno dalla dimensione storicamente
  esigua, è venuto assumendo più recentemente una diffusione anomala per gli
  apprezzabili vantaggi riservati all’intermediario. Con la modifica introdotta dalle
  menzionate Istruzioni del ’16 si rimette di fatto nella libera discrezionalità della
  banca di revocare il fido e, con il passaggio di categoria, alzare marcatamente i tassi
  ben oltre lo spread di mora rilevato dalla Banca d’Italia.
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Con tale modifica, introdotta a partire dal 1 aprile ’17, senza patto successivo e senza alcun riferimento
all’erogazione della prestazione prevista dall’art. 644 c.p., con la scadenza del fido o con la revoca dello
stesso, unilateralmente disposta dall’intermediario, in presenza di insolvenza, cioè di credito in mora, si
escogita un ulteriore momento genetico del contratto per introdurre una ‘sopravvenuta’ soglia d’usura.
Al manifestarsi della patologia e soprattutto a discrezione dell’intermediario, si alza l’asticella
effettuando un cambio di soglia: per questa via si devia la funzione assegnata dalla legge 108/96, più
propriamente si smantella il presidio all’usura, consentendo, di fatto, indebiti e più elevati livelli di
tasso che, anziché presidiare, ‘legalizzano’ l’usura. La legge non contempla una soglia per l’anomalia, al
contrario la comprende e contiene entro lo spread previsto dalla norma. La scelta, per altro prelude – come
auspicato nella Relazione sull’analisi d’impatto della Delibera CICR di attuazione dell’art. 117 bis –
all’allargamento della categoria in parola alla componente extra-fido del credito affidato.

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Gli interessi dovuti sul credito scaduto o revocato si vengono a configurare a tutti gli effetti
come interessi di mora e la creazione di una categoria dove far confluire tali crediti è un
palese escamotage tecnico per introdurre una soglia marcatamente più alta per tale forma di
patologia, precedentemente esclusa dalla rilevazione stessa: si viene sostanzialmente a
creare una differenziazione, non in funzione del rischio associato alla natura e tipologia
del credito concesso, bensì in funzione dell’evento di rischio palesato dal cliente.
Più recentemente la Suprema Corte, nel valutare l’inclusione dei mutui a SAL nella categoria
dei ‘Mutui’, anziché, come indicato dalla Banca d’Italia, nella categoria residuale ‘Altri
finanziamenti’, ha avuto modo di precisare che il giudice non si può esimere ‘dal compito di
identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti
maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà di
controverta’. Il criterio di scelta relativo alla categoria di inclusione, per la verifica dell’usura,
rimane pertanto rimesso alla valutazione del giudice.
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo
2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a
partire dal D.M. 25 marzo 2003.
Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del
finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti
rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore,
sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio
lecitamente applicato. (pag. 23)

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Quindi nella circostanza il criterio di onnicomprensività sopravanza quello di
omogeneità e simmetria e il riferimento è dato dalla soglia alla cui determinazione
non concorrono gli interessi di mora.

Per analogia risulterebbe che anche le spese di assicurazione ed altri oneri che - nelle
dodici versioni delle Istruzioni – comprese in parte e/o solo nel valore trimestrale, in un
momento successivo sono stati inclusi completamente nella rilevazione, vadano
interamente considerate, derogando dai criteri di inclusione tempo per tempo previsti
dalla Banca d’Italia.
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione

… se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l’illiceità del patto sugli
interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza
ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in
futuro, utilizzato dal finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse
moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.):
effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza
di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia
stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento
della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi
moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso
sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello
ha considerato.
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione

Estendendo il principio espresso nel passaggio della sentenza si consegue la completa
irrilevanza ai fini pratici delle condizioni pattizia eventuali quando non sono
seguite da un’effettiva applicazione. La banca rimane sostanzialmente esente da ogni
sanzione afflittiva prima dell’effettiva applicazione della mora in usura – ritenendo
sporadici i ricorsi per l’accertamento dell’illiceità - e anche all’atto dell’applicazione
nel caso si adegui alla soglia (non si comprende se alla soglia corrente o a quella
pattizia).
Di tal guisa non vi saranno rilevanti remore, da parte dell’intermediario, a prevedere una
mora marcatamente elevata per poi applicarla entro i margini della soglia d’usura, in
assenza di un accertamento di illiceità. Di questa lettura ermeneutica ne potrà trovare
giovamento anche l’usura criminale che frequentemente opera attraverso la mora.
Assume altresì rilevanza l’estensione analogica che presumibilmente verrà
effettuata per la penale di risoluzione e per la multa penitenziale nell’estinzione
anticipata.                                                                          23
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione

‘le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice
         competendo solo di interpretare la norma’ (pag. 10)

              Excusatio non petita, accusatio manifesta

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Si continua a perpetrare un reiterato e ‘strategico’ processo nel quale smagliature regolamentari e
interpretazioni opportunistiche creano ampi varchi di elusione che, solo a distanza di anni, trovano
correzione per il futuro, trascurando e dispensando il passato, mentre nuove smagliature e
interpretazioni ‘creative’ aprono varchi nuovi di elusione: è quello a cui si è assistito in passato con
la CMS e al quale si assisterà nel prossimo futuro con gli affidamenti revocati o scaduti. In un
processo iterativo, senza soluzione di continuità, vengono perpetrati comportamenti elusivi e/o
contrari alla norma, confidando negli impliciti ‘condoni’ che ex post la giurisprudenza—in
un’opera di contemperamento dei delicati equilibri di sistema — tende ad elargire.
Così che nel volger del tempo, i profitti rivenienti da comportamenti vessatori adottati nelle pieghe
controverse della norma, risultano acquisiti, mentre le perdite incombenti che riverrebbero da una
rigorosa ma tardiva applicazione della norma, trovano soluzione in forme moratorie traverse, che
realizzano una spuria operazione di socializzazione della perdita stessa.
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CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: la conclusione

Non è l’art. 644 c.p. che va riformato: sono le Istruzioni della Banca d’Italia che hanno creato
questo stato di confusione, improntando le scelte tecniche di classificazione delle categorie e di
rilevazione dei costi volte ad edulcorare i presidi all’usura. Gli obiettivi di stabilità
dell’intermediario hanno sopravanzato e coartato la tutela dell’utente, esautorando, nelle pieghe delle
Istruzioni, i presidi penali all’usura posti dall’ordinamento.
La parzialità è stata sospinta sino a determinare un paradossale divario fra l’effettivo costo del
credito previsto dall’art. 644 c.p. (TAEG) e quello risultante dalla verifica di rispetto della soglia
d’usura condotta secondo i criteri ‘edulcorati’, riportati nelle Istruzioni della Banca d’Italia
(TEG).
Con tassi di finanziamento negativi, i tassi del credito in c/c sono rimasti ai livelli precedenti
l’introduzione dell’Euro: il TEGM che, nel ‘99 per le Aperture di credito in c/c (< E 5.000),
comprensivi degli scoperti, era attestato sul 12,05%, si posiziona oggi al 10,6% per le aperture di
credito e al 15,0% per gli scoperti, collocandosi su livelli tra i più elevati in Europa.    26
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

Il presidio all’usura posto dalla legge 108/06 sconta la commistione fra stabilità e concorrenza che deve
necessariamente trovare un’equilibrata sintesi: l’esperienza di questi primi vent’anni di applicazione della legge ha
ampiamente evidenziato gli squilibri rivenienti dalla mancanza del necessario bilanciamento delle diverse
finalità alle quali sono preposte, distintamente, Banca d’Italia e AGCM. L’AGCM, rimasta esclusa da ogni
forma di concertazione, non ha colto i riflessi di arbitraria regolamentazione e condizionamento del mercato che è
venuta assumendo la rilevazione statistica dei TEGM, nominalmente prevista con la semplice finalità di
‘fotografare’ il valore medio di mercato. Un diretto interessamento dell’AGCM sarebbe suscettibile di sortire un
interessamento più indipendente e più incidente sull’efficienza del mercato del credito.
Ancor prima di interventi volti a circostanziare e precisare la parte in bianco della norma, appare più
funzionale individuare un organo amministrativo più equilibrato ed indipendente, avulso da perniciose
criticità: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i compiti istituzionali alla stessa assegnati
dalla legge, appare la figura istituzionale più idonea a tale funzione, seppur di concerto con la Banca d’Italia1.
1. Cfr. R. Marcelli, Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio, in Banca, Borsa e Titoli di
credito, Supplemento al n. 4/2017.                                                                     27
CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19597/2020: I passaggi salienti.

                   Grazie per l’attenzione.

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