Dott. Francesco De Nardo - www.fiscocsen.it 3287631020 Membro Direzione Nazionale CSEN - Coordinatore FISCO CSEN
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Dott. Francesco De Nardo info@fiscocsen.it www.fiscocsen.it 3287631020 Membro Direzione Nazionale CSEN – Coordinatore FISCO CSEN Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Il CONI è stato istituito con la legge 426/1942 con compito di autogoverno delle sport italiano. Dlgs 242/99 ("Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI", cd decreto Melandri), in cui all’art. 1 si riconosce la “personalità giuridica di diritto pubblico del CONI”, soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni culturali. Il Decreto Legislativo 242/99 assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616".
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO IL CONI è composto da Federazioni Sportive Nazionali (FSN) Enti di Promozione Sportiva (EPS) Discipline Sportive Associate (DSA) sono le tre colonne su cui si regge lo sport italiano. Insieme alle Associazioni Benemerite e ai Corpi Sportivi Militari, infatti questi organismi – riunendo le diverse società e coordinando l’attività sportiva – vanno a comporre il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – il quale a sua volta funge da FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI.
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Federazioni Sportive Nazionali In base allo statuto del Coni ( approvato nel 2004), art. 20, sono associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, e non sono più organi del Coni ( L.426/42). Sono costituite dalle società, associazioni sportive (ed in casi particolari dai singoli tesserati) Ad esse viene riconosciuta piene autonomia tecnica, organizzativa e di gestione ( sotto al vigilanza del Coni e del CIO) Mantengono valenza pubblicistica Cosa sono? Sono Associazioni, organizzate solitamente su base territoriale con comitati regionali e in alcuni casi provinciali, che hanno ottenuto un riconoscimento della propria attività da parte del CONI (Attualmente sono riconosciute 45 Federazioni).
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Discipline Sportive Associate: riconosciute dal CONI – attualmente 19 Sono Associazioni riconosciute dal CONI che svolgono sport che non siano oggetto di FSN, e rispondono ai requisiti di: a) Svolgimento di attività sportiva sul territorio nazionale di tradizione e consistenza quantitativa, organizzazione di competizioni b) Statuto conforme agli indirizzi del CONI c) Assenza di fine di lucro Una volta riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, viene concesso, come per le FSN il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Enti di Promozione Sportiva: Sono associazioni, spesso nate come emanazioni di soggetti non sportivi – (es. partiti politici) – che a seguito di un percorso di crescita e sviluppo sul territorio nazionale vengono riconosciute dal CONI (Attualmente sono riconosciuti 15 Enti). Il criterio di riconoscimento quindi, diversamente dalle Federazioni, è principalmente numerico: Quante società? Quanti iscritti? Secondo la definizione data dallo stesso CONI sono EPS quelle associazioni che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.
CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO L'art. 7 della L. 186/04 (di conversione del D.L. 136/04) ha previsto che il Coni sia l'unico organismo CERTIFICATORE dell'effettiva attività sportiva svolta dalle ASD e SSD di cui all'art. 90 Legge 289/02. Il Registro CONI è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare "il riconoscimento ai fini sportivi" alle ASD/SSD, già affiliate alle FSN – DSA – EPS.
REGISTRO CONI L’iscrizione è CONDIZIONE INDISPENSABILE per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti. Le delibere del Consiglio Nazionale del Coni (n.1273/04 e 1288/04), hanno approvato le "disposizioni" riguardanti il funzionamento del registro. Infatti “le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, (in pratica, quasi tutte le agevolazioni fiscali in materia di sport dilettantistico) si applicano alle ASD/SSD che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ...”,
REGISTRO CONI • L'istituzione del REGISTRO è finalizzata ad attivare uno scambio di dati e notizie tra il Coni e l'Agenzia delle Entrate, al fine di "certificare" il fine sportivo per le ASD/SSD di cui all’art. 90 Legge 289/2002. • L’iscrizione avviene per tramite di: EPS – FSN – DSA (RICONOSCIUTE DAL CONI) • Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni iscritte (art. 7 L. 186/2004) • Sul sito internet del CONI (www.coni.it) è possibile consultare il Registro Pubblico nazionale delle ASD e SSD
REGSITRO CONI L’Art. 35 comma 5 della legge N. 14/2009. Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, sono ricomprese: la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Pertanto, dal 1 marzo 2009 il concetto di ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA comprende la FORMAZIONE, la DIDATTICA, la PREPARAZIONE e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
REGISTRO CONI L’Agenzia Entrate si è spesso trovata di fronte, in sede di contenzioso, ad un OSTACOLO INSORMONTABILE ovvero il “riconoscimento sportivo dilettantistico” operato dal CONI (quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva dilettantistica), ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, anche nei confronti di sodalizi che praticavano attività che si pongono al confine tra lo sport e i servizi alla persona. Pertanto INDISPENSABILE Bonificare il Registro dalle iscrizioni “improprie”, ATTRAVERSO LE DELIBERE C.N. CONI 1566/68/69 si sono INDIVIDUATE le discipline sportive che, sole (esclusivamente) danno diritto all’iscrizione al Registro e a poter usufruire dei relativi BENEFICI FISCALI.
REGISTRO CONI DELIBERA C.N. CONI n. 1566 del 20/12/2016 : “Registro Nazionale delle ASD/SSD – Elenco delle discipline sportive ammissibili” per la prima volta si Individuano le Discipline Sportive “riconosciute” come tali dal CONI stesso, discipline la cui pratica consente di ottenere l’iscrizione del sodalizio sportivo al “Registro CONI”, iscrizione necessaria, non solo ai fini sportivi, ma anche per la fruizione delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste dal legislatore a beneficio dello sport dilettantistico. NB L’attività sportiva non dovrà solo essere prevista a livello di statuto ma dovrà essere effettivamente esercitata.
REGISTRO CONI La Delibera va letta congiuntamente alla circolare n. 1/2016 INL del 01/12/2016 che , in materia di compensi sportivi dilettantistici ex art. 67, c. 1, Lett. m) T.U.I.R., aveva statuito che al fine di poter corrispondere tali compensi è necessario "che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo- dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni".
REGISTRO CONI DELIBERA del C.N. CONI n. 1568/2017 INTEGRAZIONI apportate alla delibera 1566: a. L’esplicita conferma del mantenimento dell’iscrizione nel Registro CONI, fino al 31/12/2017, dei soggetti iscritti che praticassero discipline non comprese nel nuovo elenco; b. La revisione delle discipline sportive ammissibili, che si riducono da 396 a 384 attraverso alcuni accorpamenti e l’ingresso di discipline prima non incluse
REGISTRO CONI DELIBERA del C.N. CONI 1569 del 10/05/2017: ha Integrato l'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle ASD/SSD. Abbiamo 3 “contenitori aperti” suscettibili di poter accogliere una serie di attività che vengono svolte nelle palestre e nelle piscine e che non rappresentano “sport” o “attività sportive” in senso stretto quanto piuttosto «metodologie di allenamento» «Specialità» «Attività Propedeutiche» «metodologie per la preparazione fisico/atletica» • BI001 Ginnastica: «attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness»; • CK009 Pesistica: cultura fisica «attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico»; • DD001 SPORT ACQUATICI: «attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto»;
REGISTRO CONI Delibera F.I.P.E. del 21/05/2017 INTERPRETAZIONE AUTENTICA sulla definizione di “attività con sovraccarichi e resistenze finalizzata al fitness e al benessere fisico” - Ricomprende tutte quelle attività che usano una qualsiasi forma di carico (o resistenza) CORPOREO o ESTERNO (o circuito di esercizi): 1. sia per FINI SPORTIVI (agonistici e non agonistici), 2. Sia per FINI DI CONDIZIONE FISICA (fitness) anche finalizzato alla performance agonistica 3. sia per fini di BENESSERE (wellness) 4. sia per FINI di RECUPERO dell’efficienza fisica (importante a fronte di verbali di accertamento in si contesta che l’attività non finalizzata all’agonismo, svolta da molte palestre, non sarebbe “sportiva” ma di “servizi alla persona”).
REGISTRO CONI Circolare della FGI ai propri comitati/delegazioni regionali Prot. 9014/SG/TESS del 07/09/17: “il Consiglio Direttivo Federale ha approvato l'inserimento di attività NON competitive indirizzate verso il "Benessere" ed il "Fitness" ... Tra quelle indirizzate verso il "Benessere" una prima denominata "Aequilibrium" prevede di utilizzare programmi specifici di postura e movimenti derivanti da varie discipline tra cui anche lo Yoga ed il Pilates. ... Ciò consente alle ASD/SSD che praticano lo Yoga, il Pilates ed il Parkour la possibilità di affiliarsi alla FGI. Quindi, Federazione Ginnastica (FGI) ha inserito nel proprio settore Salute l’area Aequilibrium, in cui inserisce la rieducazione posturale utilizzando programmi di di postura e movimento derivanti da varie discipline quali il Pilates, lo Yoga, Tecniche di allungamento, la Ginnastica Educativa e Rieducativa, Feldenkrais, Mezieres, Tecniche di respirazione e rilassamento”.
REGISTRO CONI La Comunicazione CONI del 4 gennaio 2018 sullo YOGA “Il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle ASD/SSD - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune FSN, tra cui la FGI e la FIPE, considerino lo yoga come “attività PROPEDEUTICA alle discipline di competenza”. Conclusioni: Ma allora lo yoga (PILATES – CROSSFIT – TRX ecc.) è o non è una disciplina sportiva? La risposta corretta è “NO” perché, non inserito nell’elenco delle 385 discipline previste dal CONI ed ammissibili per l’ISCRIZIONE al REGISTRO.
REGISTRO CONI WARNING ASD/SSD NON ISCRITTA o CANCELLATA DAL REGISTRO CONI • NO EROGAZIONE COMPENSI SPORTIVI ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR; • NO POSSIBILITA’ PER GLI SPONSOR di beneficiare della PRESUNZIONE LEGALE (art. 90 comma 8 - L. 289/2002) secondo cui le Spese di Sponsorizzazione hanno natura pubblicitaria (quindi INTEGRALMENTE DEDUCIBILI) e non di rappresentanza (a deducibilità limitata) (PRESUNZIONE ASSOLUTA FINO A 200.000 €), a condizione che: 1. il soggetto sponsorizzato sia una ASD/SSD 2. che sia rispettato il limite dell’importo massimo di 200.000 €, 3. che l’erogazione sia diretta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario INERENZA – ECONOMICITA’.
REGISTRO CONI • Le SSD a RL NON potranno beneficiare del regime 398/1991 • Le SSD a RL NON potranno beneficiare del’art. 148 comma 3 (de- commercializzazione dei corrispettivi specifici); • Le ASD potranno (almeno fino all’entrata in vigore del RUNTS) continuare a beneficiare, in quanto ente generico di natura associativa senza scopo di lucro, sia delle disposizioni di cui alla L. 398/1991 che dell’art. 148 comma 3 TUIR; • Le ASD non iscritte al Registro, non potranno applicare l’art. 149, c.4, del TUIR, ai sensi della quale solo le ASD (unitamente agli enti religiosi) non subiscono la perdita della natura di ente non commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo di imposta.
REGISTRO CONI 2.0 MANTENIMENTO NEL TEMPO ISCRIZIONE REGISTRO CONI 2.0 L’ARTICOLO 2 punto 7 del REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO CONI 2.0 del 18 luglio 2017 riporta il concetto di: ATTIVITA’ SPORTIVA L’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo Sportivo. Sarà dunque necessario che il sodalizio sportivo partecipi ad eventi sportivi organizzati dall’Organismo Sportivo di riferimento. Tale passaggio è molto delicato, soprattutto per quei sodalizi che svolgono attività meramente corsistica, senza alcuna partecipazione ad eventi, considerato che, ad oggi, non era richiesto né per l’iscrizione al Registro né per il mantenimento della stessa nel tempo.
REGISTRO CONI 2.0 Art. 2 punto 8 definisce • L’attività didattica è l’insieme dei Corsi di Avviamento allo Sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo e svolti dall’Ente giuridico affiliato. Art. 2 punto 9 • L’attività formativa è l’insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L’attività formativa è articolata in tre tipologie: Corsi - Corsi con esame - Stage/Seminari
REGISTRO CONI 2.0 Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: L’Iscrizione al Registro è riservata alle ASD/SSD costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 che: c) Non siano assimilabili ad Associazioni/Società di SECONDO LIVELLO. Al solo fine Esemplificativo: 1) Quelle che svolgono ATTIVITA’ di AFFILIAZIONE o AGGREGAZIONE in proprio o PER CONTO dell’ORGANISMO SPORTIVO di APPARTENENZA 2) Quelle che organizzano in modo SISTEMATICO ATTIVITA’ SPORTIVA, DIDATTICA e/o EVENTI FORMATIVI in proprio o per conto dell’ORGANISMO Sportivo di Appartenenza 3) Quelle che svolgono ATTIVITA’ di SERVIZIO (contabile, amministrativo, di giustizia sportiva ecc.) dell’Organismo Sportivo Affiliante.
REGISTRO CONI 2.0 Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: …………………………………………. e) Svolgano comprovata attività SPORTIVA e DIDATTICA WARNING: Il numero minimo di tesserati atleti e le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti ai REGOLAMENTI dell’Organismo Sportivo Affiliante (FSN-DSA-EPS)
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze Giurisprudenza - punti fermi e incertezze 1° PUNTO FERMO: Insufficienza della qualifica di ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro per la fruizione delle agevolazioni fiscali RIBADITO dalla CORTE DI CASSAZIONE e dalla CORTE COSTITUZIONALE. NON BASTA AUTOQUALIFICARSI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO NON BASTA IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI operato dal CONI, quale “unico organismo certificatore dell’attività sportiva dilettantistica” (ex art. 7. D.L. 28/05/2004 n. 136) PER FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI.
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze QUINDI il riconoscimento operato dal CONI, • E’ elemento necessario, ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazioni ex art. 90, L. 289/2002 e art. 148, cc. 3 e 8, TUIR, • È elemento SUFFICIENTE per la fruizione dell’esimente ex art. 149, c. 4, TUIR (inapplicabilità alle A.S.D. della previsione di perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di svolgimento in via prevalente di attività commerciale) • E’ elemento SUFFICIENTE per la fruibilità delle agevolazioni ex art. 67, c. 1, lett. m) (erogazione di compensi sportivi dilettantistici, ovviamente nel rispetto delle condizioni oggettive – tipologia di attività svolta – e soggettive – assenza di professionalità del prestatore) ivi previste. 2° PUNTO FERMO: a fronte della contestazione operata dall’AdE in materia di fruibilità delle esenzioni, l’onere della prova in merito al corretto utilizzo delle stesse spetta al contribuente
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze CONTROLLI FORMALI AdE – a titolo esemplificativo e non esaustivo 1. controllo statuto: verifica della presenza delle clausole ex art. 90, c. 18, L. 289/2002 e art. 148, c. 8, TUIR, e verifica della formalità della registrazione; 2. iscrizione al registro delle SSD e ASD tenuto dal CONI; 3. modalità di tenuta ed aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee – verbali Consiglio Direttivo – elenco soci); 4. redazione ed approvazione del bilancio (rendiconto economico/finanziario) e modalità di tenuta dei libri e registri contabili, ancorché non obbligatori per legge (libro cassa, registro pima nota, altri libri e registri eventualmente tenuti);
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze CONTROLLI FORMALI AdE – a titolo esemplificativo e non esaustivo 5. corretta predisposizione ed invio del modello EAS e delle comunicazioni delle variazioni via via intervenute all’Agenzia delle Entrate; 6. regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE dell’opzione per la fruizione della legge 398/1991; 7. regolare predisposizione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti fiscali; 8. numerazione progressiva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (per i sodalizi in regime 398/1991);
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze CONTROLLI SOSTANZIALI AdE – a titolo esemplificativo e non esaustivo 1. L’attività effettivamente svolta; 2. La eventuale partecipazione a gare, campionati, manifestazioni sportive agonistiche; 3. Le modalità di adesione degli aspiranti soci e/o tesserati; 4. Il corretto svolgimento della vita associativa in termini di effettività del rapporto associativo (partecipazione degli associati alle assemblee, condivisione delle dinamiche organizzative e di gestione del sodalizio, trasparenza della gestione, democraticità delle decisioni etc.)….. DEMOCRATICITA’ INTERNA
Giurisprudenza - Punti Fermi e Incertezze CONTROLLI SOSTANZIALI AdE – a titolo esemplificativo e non esaustivo 5. il versamento da parte degli associati di quote supplementari per poter svolgere l’attività sportiva; 6. la presenza di attività commerciali svolte dal sodalizio; 7. le modalità con cui vengono effettuati incassi e pagamenti, ed in particolare verifica della tracciabilità (movimentazione bancaria) per le transazioni aventi ad oggetto somme > € 516,46 (999,99 dal 01/01/2015) 8. l’eventuale sforamento del plafond di ricavi incassati (fatturati) di € 400.000,00 annui ex L. 398/1991 9. Pubblicità di tipo commerciale (vedi circolare 18/e/2018 AdE) 10. Attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali ASD/SSD (vedi cirdolare AdE 18/e/2018)
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI Nel nostro ordinamento NON esistono professioni sportive tutelate giuridicamente, che richiedano specifiche abilitazioni e iscrizioni ad albi – eccetto: 1. maestri di sci (in base alla L. 81/91 che subordina l’esercizio della professione all’iscrizione agli albi regionali previa abilitazione), 2. istruttori di vela (a seguito delle modifiche al codice della nautica introdotte dal D.Lg.vo n. 229/17 che provvede analogamente istituendo l’albo nazionale e individuando le condizioni e il possesso dei requisiti necessari per l’ iscrizione), 3. guide alpine (ai sensi legge quadro 2/01/1989, n. 6);. In linea generale dunque l’attività didattica sportiva è libera e non necessita per l’ordinamento statale di abilitazioni o titoli.
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI LE ALTRE FIGURE TECNICHE NON RIENTRANO TRA LE PROFESSIONI RICONOSCIUTE E QUINDI PER TALI FIGURE NON SI PUO’ PARLARE o CONFIGURARE CASO DI ABUSO DI PROFESSIONE. MA ALLORA ……. CHIUNQUE PUO’ OPERARE COME TECNICO SPORTIVO/ISTRUTTORE?
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI Dal punto di vista SPORTIVO (CONI) 1. Il D.Lvo 23/07/1999 n. 242 ("Riordino del CONI"), assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva. 2. Lo Statuto del C.O.N.I. all’Art. 3 comma 4-bis, recita: Il CONI, anche in collaborazione con le FSN e le DSA, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. All'art.26 regola l'ordinamento degli EPS. 3. Per gli EPS la legittimazione alla formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dall'art.2 del Regolamento degli EPS approvato dal C.N. del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014.
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI All’art. 2 comma 1 lettera b: Gli EPS promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: «Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI…….».
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI Dal punto di vista normativo Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi di FSN, DSA, EPS), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.
DIPLOMI e BREVETTI SPORTIVI Le Leggi Regionali sullo sport vigenti riconoscono come: 1. "Istruttori QUALIFICATI o DIRETTORI TECNICI, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi, "i soggetti in possesso, alternativamente, di: Diploma di Laurea in Scienze Motorie - Diploma I.S.E.F - TITOLO EQUIPOLLENTE 2. Sono considerati ISTRUTTORI QUALIFICATI SPECIFICI PER DISCIPLINA coloro che hanno seguito adeguato Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I.
COMPENSI SPORTIVI Dal punto di vista della NORMATIVA FISCALE Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (APPLICABILE QUINDI ANCHE AI TECNICI DELEL DISCIPLINE RISONOSCIUTE DAL CONI) da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata - Art. 67 comma 1 lettera m TUIR, così di seguito novella: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se NON sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ………., ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: ……. m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ……………………., e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.
COMPENSI SPORTIVI La possibilità di beneficiare di una simile agevolazione è subordinata ai seguenti presupposti: 1. il fatto che non si tratti di proventi derivanti dallo svolgimento della professione, (non costituisca esercizio di attività professionale) bensì dall'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; 2. l'erogazione deve avvenire da parte di un soggetto operante sotto l'egida del CONI.
COMPENSI SPORTIVI • Art. 90 comma 3 - L. 289/2002 ha aggiunto all'art. 67 del T.U.I.R. le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo- gestionale e ha elevato il limite dei compensi esenti da imposta dai vecchi 10.000.000 di lire a Euro 7.500. • Art. 90 comma 9 - L. 289/2002 con cui il legislatore ha specificato che non rientrano nella base imponibile IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) i compensi sportivi di cui all'art.67 comma 1, lett. m) del T.U.I.R. • Il c.d. “Jobs Act” ha preso atto della particolarità e delle specificità del settore sportivo dilettantistico, ha stabilito che in ambito sportivo dilettantistico le prestazioni di lavoro beneficiano di un trattamento “privilegiato” e NON vengono assoggettate automaticamente alla “riqualificazione” in prestazioni di lavoro subordinato
COMPENSI SPORTIVI Art. 69 TUIR - Premi, vincite e indennita' Comma 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 € fino al 31/12/2017 e 10.000 € dal 01/01/2018. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
COMPENSI SPORTIVI Pertanto: a) I compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 10.000 € dal 01/01/2018. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce (NO CUMULO). B) Per importi superiori, le ASD/SSD sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una: ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.
COMPENSI SPORTIVI Tale ritenuta si effettua: • A titolo d’imposta, se la somma erogata è compresa tra 10.000 e 30.658,28 € (dal 01/01/2018); quindi la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà nella propria dichiarazione dei redditi (eccetto il caso in cui sia tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. • A titolo d’acconto, se superiore a 30.658,28 € quindi la persona che ha percepito il compenso ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. WARNING Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano compensi da più ASD/SSD, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO Per i soggetti che operano con partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) o rapporti di collaborazione coordinati e continuativi, iscritti alla GESTIONE SEPARATA (attivi alla stessa data), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’Art. 27 del Decreto riconosce un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. L’indennità di cui sopra è stata erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. ATTENZIONE, L’art. 31 del Decreto stabilisce la non cumulabilità né con le indennità previste nel Decreto stesso né con il reddito di cittadinanza.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO L’Art.96 del decreto prevedeva un’Indennità per i collaboratori sportivi (co.co.co. amministrativo gestionali o sportivi) di FSN, DSA, EPS, ASD/SSD di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L’indennità, pari a 600 €, è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, e non concorreva alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Le domande andavano presentate degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute SPA che, sulla base REGISTRO CONI le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO L’Art. 95 del Decreto ha previsto che per le FSN, EPS, ASD/SSD professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano stati sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO L’ Art. 61 del DECRETO, prevedeva la Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le FSN/DSA/EPS, ASD/SSD, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; Tale sospensione vale fino al 31 maggio 2020 ed i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. (Non è possibile farsi rimborsare quanto già versato).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO Per gli Enti del Terzo Settore (APS, ONLUS, ODV), l’art. 35 del Decreto ha previsto che il termine ultimo per l’adeguamento statutario con le modalità semplificate previste dall’art. 101 del Codice del terzo settore (D.Lvo 117/2027) è stato posticipato al 31 ottobre 2020. Inoltre, per l’anno 2020, le ONLUS, le ODV e le APS iscritte nei rispettivi REGISTRI, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO “CURA ITALIA” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 SINTESI NOTE APPLICABILI IN CAMPO SPORTIVO L’ Art. 61 del DECRETO, prevede la Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria alle ONLUS, alle ODV, alle APS (che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117), iscritte nei rispettivi registri. I versamenti sospesi di cui sopra possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (non il 30 giugno come per le ASD/SSD) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (Non è possibile farsi rimborsare quanto già versato).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Art. 216 - Impianti sportivi pubblici in concessione o locazione Ha rinviato al 31 luglio 2020 il pagamento dei canoni di concessione o di locazione sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020. In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre. Per gli Impianti sportivi pubblici in concessione con scadenza della concessione entro il 31 luglio 2023 (art.216), il concessionario poteva fare richiesta così che le parti (Ente pubblico e gestore) potessero concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza e rideterminarne le condizioni economico/finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 In caso di mancato accordo, le parti potevano recedere dal contratto. Art. 216 Canoni di locazione di impianti sportivi “privati” La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. Il conduttore (e quindi il gestore dell’impianto sportivo) aveva diritto a richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (applicabile alle SSDaRL) Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le ASD), compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. L’importo del credito d’imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio Il credito d'imposta era utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Art. 98 Indennità ai collaboratori sportivi e amministrativo-gestionale Ha confermato il bonus Sport e Salute di 600euro a favore dei collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali che abbiano un contratto di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 con CONI/CIP/ASD/ SSD/FSN/EPS/DSA per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus non è assoggettato a tassazione. Il bonus non spetta a chi ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo o a chi riceva altre indennità previste dai decreti governativi o a chi percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza, pensioni, indennità di disoccupazione (Naspi).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, il bonus di aprile e maggio 2020 è stato erogato, senza necessità di ulteriore domanda. Art. 98 Lavoratori sportivi “professionisti” iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti È stato previsto per questi lavoratori inquadrati quali “professionisti” ai sensi della legge 91/1981 con retribuzione annua inferiore a 50.000 euro, l’accesso al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Rimborso quote agli utenti (art.216) La sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all’esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento ……. ha determinato un diritto a favore degli stessi utenti di poter richiedere il rimborso del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura………. il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, potevano rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) È stato riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, …….. e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche SSD e ASD).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125) È riconosciuto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60.000 Euro. Il credito spetta a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche per SSD e ASD).
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122) I crediti d’imposta di cui ai diversi articoli del Decreto rilancio [tra cui: Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28); Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120); credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi dì protezione (art 125)] possono essere ceduti ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO RILANCIO - DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Sospensione dei versamenti (art. 126 e 127) Per le ASD/SSD il decreto prevedeva entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 i versamenti di: A) RITENUTE D’ACCONTO E A TITOLO DEFINITIVO per lavoratori dipendenti o assimilati (che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta); B) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria(contributi INPS, INAIL, ex ENPALS); C) IVA scadente nel mese di marzo aprile e maggio.
Le altre misure in favore delle ASD e SSD attivate dal Governo per far fronte al periodo emergenziale DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto DECRETO AGOSTO) L’Art. 12 ha previsto, che sia erogata indennità pari a 600 euro, ai COLLABORATORI SPORTIVI anche per il mese di giugno 2020, da parte di Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020 per i collaboratori sportivi attivi alla data del 23 febbraio 2020. E’ stato ribadito che Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza , del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui al decreto CURA ITALIA. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del DL 18 e di cui all'articolo 98 del DL 34, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.
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