Dott Castagnetti Ivan - CIRCOLARE 16 DEL 4/5/ 2019 - ivancastagnetti.it
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CIRCOLARE 16 DEL 4/5/ 2019 dott Castagnetti Ivan DECRETO CRESCITA LE NOVITA’ - Chiarimenti sul riporto in nota integrativa delle sovvenzioni e aiuti di stato - SUPER AMMORTAMENTI PER IL 2019 - MINI IRES E MINI IRPEF SUGLI UTILI LASCIATI IN AZIENDA - Aumento deducibilita’ imu - Crediti di imposta per partecipazioni e fiere - Fattura elettronica con san marino - Obbligo per i forfettari di effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato - Incentivi per edilizia - Vendita a distanza obblighi informativi - Rientro cervelli minore tassazione - Eventi sismici possibile cedere il credito al fornitore - Eventi sismici agevolazioni anche alle zone 2 e 3 Il registro degli aiuti di stato – cosa è e come si può utilizzare pag. 5 1
Provvidenze pubbliche - Obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa - Novità del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – indicazioni in nota integrativa per srl e spa Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL "crescita"), pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, ha modificato in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017. Le modifiche riguardano tutti i destinatari degli obblighi e hanno determinato la riscrittura della norma, che è stata interamente sostituita. Si ricorda, inoltre, che il DL 34/2019 è entrato in vigore l'1.5.2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. Ambito soggettivo di applicazione Il DL 34/2019 non ha apportato modifiche all'ambito soggettivo di applicazione della norma, che rimane circoscritto a: - associazioni di protezione ambientale; - associazioni dei consumatori; - associazioni, ONLUS e fondazioni; - cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri; - imprese (srl spa società di persone imprese individuali) Avuto riguardo agli enti non commerciali, viene stabilito che l'obbligo di pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche deve essere adempiuto, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, "a partire dall'esercizio finanziario 2018", "entro il 30 giugno" di ogni anno e, quindi, non più "entro il 28 febbraio", come originariamente previsto. Rimane fermo che le imprese (che sono indicate richiamando l'art. 2195 c.c.) devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Il DL 34/2019 precisa che i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Il legislatore ricomprende espressamente, quindi, tra i soggetti obbligati, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese, contrariamente all'opinione che sembrava prevalere in dottrina. Tali modalità di adempimento trovano applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435- bis c.c. e, quindi, in forma abbreviata. Come dare informativa sui contributi per i soggetti imprese: • LE SRL E SPA (compreso che redige il bilancio in forma semplificata) RIPORTANO LE INFORMAZIONI SULLA NOTA INTEGRATIVA • LE MICROIMPRESE – SNC E IMPRESE INDIVIDUALI , entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA (ES MICROIMPRESE) Resta confermato che i soggetti minori, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli obblighi informativi entro il 30 giugno di ogni anno, a mezzo pubblicazione delle informazioni “sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. La relazione illustrativa tecnica consente a questi soggetti, in alternativa alla pubblicazione sul sito internet, di assolvere l’obbligo redigendo volontariamente la Nota integrativa da allegare al proprio bilancio di esercizio. BILANCIO CONSOLIDATO – OBBLIGO DI INSERIRE L’INFORMAZIONE Confermato anche l’obbligo di indicare le informazioni sui contributi ricevuti nel bilancio consolidato “ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche”. Il D.L. prevede che le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del criterio di cassa. SOCIETA’ AGRICOLE – ESCLUSE La novità contenuta nel decreto crescita consiste nella precisazione che l’obbligo sussiste per i soggetti che svolgono le attività all’articolo 2195 del codice civile con questo escludendo le attività agricole che rientrano nell’articolo 2135 del medesimo codice civile. Le società agricole sono pertanto escluse dall’obbligo dell’informativa in quanto esercenti le attività all’articolo 2135 del Codice civile e cioè la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Cooperative agricole di trasformazione o vendita Dubbio invece se l’esonero dalla informativa delle erogazioni pubbliche riguardi anche le cooperative agricole di trasformazione e/o vendita di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. Per questi soggetti la norma di riferimento è l’articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001 il quale dispone che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli quanto utilizzano per lo svolgimento delle attività all’articolo 2135, comma 3 (attività connesse) prevalentemente prodotti dei soci. 2
La norma può essere interpretata nel senso che il richiamo alle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile fa si che la cooperativa non è di per se contemplata nell’articolo 2135 del codice civile, in quanto questa disposizione ha come presupposto principale la cura e lo sviluppo del ciclo biologico dei vegetali o animali con la conseguenza che la sola attività connessa non consente la qualificazione di imprenditore agricolo in senso lato. Ovvero non vi è alcun dubbio che la cooperativa sia un imprenditore agricolo ma non che sia compresa nell’articolo 2135 del Codice civile. Il Dl 91/2017 ha aggiunto nel comma 2 del Dlgs 228/2001 il richiamo al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile relativo alle attività connesse e con questo rafforzando l’interpretazione che per le coop anche la sola attività connessa ha natura agricola. Tuttavia alla luce di queste incertezze le cooperative agricole fanno bene a continuare ad indicare nella nota integrativa le sovvenzioni pubbliche ricevute. Ambito oggettivo di applicazione- Il DL 34/2019 stabilisce che gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", mentre la precedente formulazione della norma faceva riferimento a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere". Viene, quindi, confermata l'esclusione non solo degli incarichi a carattere sinallagmatico (originariamente inclusi dalla circ. Min. Lavoro e politiche sociali 2/2019 ancorché in relazione agli enti del Terzo settore), ma anche degli aiuti "specifici", come avevano affermato la circ. Assonime 5/2019 e il documento CNDCEC 15.3.2019. Si ritiene che con l’introduzione delle parole “non aventi carattere generale” il decreto intenda escludere, come auspicato prima da Assonime e poi dal CNDCEC, sia le agevolazioni fiscali non selettive, ovvero, applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, che le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese Modalità di rendicontazione – SI APPLICA LA CASSA – VALGONO QUELLI INCASSATI Il DL 34/2019 precisa che gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi "effettivamente erogati", con ciò chiarendo che, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. attenzione Da parte delle imprese occorre particolare attenzione – se i i contributi percepiti vengono registrati per competenza si avranno i ricavi nell’anno della competenza- se invece l’incasso si ha nell’anno successivo allora in contributo va indicato quando incassato o utilizzato quindi va indicato nella nota integrativa nell’anno successivo. PER FARE IL CONTROLLO DEI CONTRIBUTI DA INDICARE OCCORRE NON SOLO VERIFICARE I RICAVI (DOVE SONO STATI REGISTRATI I CONTRIBUTI ) MA ANCHE L’ESISTENZA DI CREDITI PER CONTRIBUTI AL PRIMO DI GENNAIO E INCASSATI NEL PERIODO. Se i contributi sono registrati per cassa allora il problema non si pone nell’anno di registrazione dei ricavi si ha anche l’incasso. Regime sanzionatorio- NEL 2019 NESSUNA SANZIONE Il DL 34/2019 ha recepito le richieste formulate dalle principali associazioni di categoria, mitigando il regime sanzionatorio previsto originariamente dalla L. 124/2017, che prevedeva la restituzione delle somme ai soggetti eroganti in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte delle imprese. In particolare, viene previsto che, a partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'Amministrazione vigilante o competente per materia. Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato Il DL 34/2019 recepisce, all'interno della L. 124/2017, le disposizioni contenute nell'art. 3-quater co. 2 del DL 135/2018 conv. L. 12/2019 (ai sensi del quale "per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'art. 52 della L. 234/2012, la registrazione nel predetto sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio), che viene conseguentemente abrogato. Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione Rimane fermo il limite di 10.000,00 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione. PRINCIPALE NOVITA’ 3
La principale novità riguarda il regime sanzionatorio. Il nuovo testo, pur confermando che sono oggetto di monitoraggio e pubblicità le erogazioni pubbliche ricevute da enti non commerciali e imprese a partire dall’anno 2018, introduce una moratoria sulle sanzioni con riferimento agli obblighi pubblicitari da rispettare nell’anno in corso. Il regime sanzionatorio muta solamente a partire dal 1° gennaio 2020, ed è previsto che l’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente, sarà sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi. Restano intatte le difficoltà nella individuazione dei soggetti erogatori, soprattutto con riferimento alle società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni, ma l’eliminazione delle sanzioni per l’anno in corso, consente una maggiore serenità nell’approcciare il nuovo adempimento. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti: «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. 125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. 125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale. 126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate. 127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.». 129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 4
2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' abrogato REGISTRO AIUTI DI STATO Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito dall'art. 52 della L. 234/2012 e disciplinato dal DM 31.5.2017. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiutitrasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". ll Registro, composto da una parte accessibile a tutti e da una parte riservata alle autorità e ai soggetti che gestiscono gli aiuti, è stato istituito principalmente per ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina europea degli aiuti di Stato, ma fornisce un utile ausilio informativo anche in una prospettiva meramente nazionale. Il registro è consultabile cliccando sul seguente link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il MISE, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”. Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, la norma istitutiva indica che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all’art. 107 del TFUE (soggetti o meno all’obbligo di notifica preventiva) e degli aiuti de minimis, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi. Il Registro degli aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato (sono esclusi solo gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell’acquacoltura e della pesca, per i quali continuano a operare i registri SIAN e SIPA). In capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti è previsto l’obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività; nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell’adempimento dell’obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro. La trasmissione delle informazioni al Registro e l’adempimento degli obblighi di interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. Tanto premesso, il Registro nazionale aiuti è disponibile al link www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home e si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un’area pubblica (sezione “Trasparenza”) e un’area il cui accesso è riservato alle autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti. La sezione “Trasparenza” è consultabile da chiunque, senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione. In tale sezione, il Registro consente di effettuare ricerche e accedere alle informazioni sulle misure di aiuto, su regimi di aiuto e aiuti ad hoc e sugli aiuti individuali ricevuti da un beneficiario nell’ambito di un regime o di un intervento ad hoc. Come evidenziato da Assonime, è quindi possibile per chiunque trovare sul Registro l’indicazione dell’autorità concedente, della base giuridica, del beneficiario, della data di concessione dell’aiuto, dello strumento di aiuto (sovvenzione, prestito, agevolazione fiscale, garanzia, ecc.), e dell’eventuale cofinanziamento a carico di fondi Ue. La parte riservata del Registro svolge una funzione diversa, di ausilio per le autorità pubbliche e i soggetti coinvolti nella gestione degli aiuti nell’assicurare il rispetto delle regole europee e nazionali. Rilevanza ai fini della verifica del cumulo Un’importante funzione svolta dal Registro è quella di consentire ai soggetti concedenti di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti, in modo da rispettare le regole sul cumulo dei benefici ed evitare il superamento del massimale di aiuto concedibile nel caso di aiuti de minimis. Al riguardo, Assonime evidenzia che partire dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avverrà esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data, il soggetto concedente è tenuto a effettuare il controllo, oltre che sulla base delle risultanze della visura, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 5
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) – ACCESSO PER GLI INTERESSATI Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, possono essere verificati i contributi concessi, il link da consultare è il seguente: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) contiene anche una nutrita sezione FAQ, anch’essa consultabile al seguente link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq Tra queste, in merito all’accesso al Registro per le aziende interessate, si segnala la FAQ 3.3: 3.3 È possibile per un soggetto che, al fine di beneficiare di aiuti “de minimis”, sia tenuto a presentare un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione agli aiuti ricevuti, consultare l’elenco degli aiuti concessi all’impresa rappresentata presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato? L’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.). Tuttavia, nella sezione “Trasparenza” del Registro, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari. Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro. La stessa FAQ opportunamente precisa che Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro. SUPER-AMMORTAMENTI - REINTRODUZIONE PER IL 2019 - L'art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") ha reintrodotto i super-ammortamenti per il 2019 ancorché con alcune modifiche rispetto alla precedente versione dell'agevolazione. Ambito temporale La possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), è prevista per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi: - dall'1.4.2019 al 31.12.2019; - o comunque entro il termine "lungo" del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Pertanto, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019. Momento di effettuazione dell'investimento Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato - e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel suddetto periodo agevolato - l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dei super-ammortamenti, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 4/2017, § 5.3). Pertanto: - le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); 6
- per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; - nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente; - per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato. Limite di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili La principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l'introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili: - dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1.4.2019 al 31.12.2019 o nel termine "lungo" del 30.6.2020 in presenza delle condizioni richieste; - non dovrebbero invece rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1.1.2019 - 30.6.2019 (c.d. termine "lungo"). Investimenti agevolabili L'art. 1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR. Pertanto, analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L. 205/2017, sono esclusi dall'agevolazione: - i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR; - i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1. L'agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. risposte Min. Economia e delle finanze 22.2.2018). Sempre con riferimento all'ambito oggettivo, posto che il DL 34/2019 prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, restano quindi esclusi dai super-ammortamenti: - i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; - gli acquisti di fabbricati e di costruzioni; - i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015. Studi di settore e ISA Per effetto del richiamo all'art. 1 co. 97 della L. 208/2015, le disposizioni sui super-ammortamenti non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore. La medesima disposizione dovrebbe trovare applicazione con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in base al disposto di cui all'art. 9- bis co. 18 del DL 50/2017 convertito. Mini-IRES E MINI IRPEF sugli utili accantonati dal 2019 il decreto crescita abroga la tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in nuova occupazione e la sostituisce con una agevolazione diretta ad incentivare solo il mantenimento degli utili nella disponibilità dell’impresa, a prescindere dal loro impiego. Partendo dal 2019, al reddito d’impresa dichiarato può essere applicata un’aliquota ridotta fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve disponibili. In pratica, supponendo che un soggetto IRES abbia accantonato a riserva l’intero utile di esercizio relativo al 2018 (100.000 euro) e che nel 2019 il reddito dello stesso soggetto sia pari a 120.000 euro, la tassazione sul 2019 sarà così articolata: - sui primi 100.000 euro si applicherà l’aliquota IRES scontata al 22,5% - sui restanti 20.000 euro si applicherà l’aliquota IRES ordinaria del 24%. Il decreto prevede un incremento dell’agevolazione scaglionato del tempo, attraverso le seguenti aliquote ridotte: - 22,5% nel 2019; - 21,5% nel 2020; 7
- 21% nel 2021; - 20.5 % a regime, a partire dal 2022 A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata (RIGUARDA GLI INTERMEDIARI FINANZIARI A CUI VENIVA APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE) MODALITA’ DI CALCOLO Ai fini del beneficio: a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio La norma precisa che rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Ciò non significa però che l’agevolazione abbia necessariamente un andamento incrementale, vale a dire che nel calcolo del reddito agevolato del 2020 si possa tenere conto sia dell’utile accantonato nel 2018 che dell’utile accantonato nel 2019, in quanto il beneficio spetta nei limiti dell’incremento del patrimonio netto che deve assunto senza tenere conto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d’imposta precedenti. Tale passaggio merita un approfondimento perché non risulta di immediata comprensione. È previsto che il reddito agevolato non possa superare l’incremento del patrimonio netto dato dalla differenza tra patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio e gli accantonamenti di utili agevolati) e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. Come precisa la relazione illustrativa al decreto, si tratta di un meccanismo di tipo forfetario che lavora per masse e consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto. Si supponga che il patrimonio netto di una società al 31 dicembre 2018 sia pari a 1.500, al netto dell’utile di 100 conseguito nello stesso anno. L’utile di 100 viene accantonato per intero a riserva e costituirà la base di calcolo per l’agevolazione nel 2019. Nel corso del 2019, l’utile di esercizio è pari a 130 e anch’esso viene accantonato per intero a riserva. Al fine del calcolo dell’agevolazione nel 2020, occorre considerare il patrimonio netto della società risultante nel bilancio 2020 pari a 1730. La norma precisa però che il predetto patrimonio deve essere assunto “al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti”. Cosa si debba intendere per utili agevolati nei periodi d’imposta precedenti non viene precisato né, dal decreto, né dalla relazione. Dovrebbe tuttavia potersi affermare che il patrimonio netto rilevante è quello contabile (1730), al netto dell’utile relativo al 2018, accantonato nel 2019, in quanto già “agevolato” nel 2019. Pertanto, il patrimonio netto rilevante nel 2020 sarà 1630 (1730-100) e l’incremento da considerare ai fini della soglia sarà pari a 130 (1630-1500). Ipotizzando che il reddito fiscale della società nel 2020 sia pari a 300, l’aliquota ridotta del 21,5% si applicherà solo su 130, per effetto del limite dell’incremento del patrimonio netto. In linea di principio, quindi, l’agevolazione dovrebbe spettare limitatamente all’utile del periodo d’imposta precedente accantonato, in quanto per gli altri accantonamenti opererebbe l’effetto soglia del patrimonio netto RISERVE DI UTILI NON DISPONIBILI 8
La norma, art. 2 comma 2, precisa che si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Attingendo a quanto precisato dalla relazione al DM 14 marzo 2012 con riferimento all’ACE, sono esempi di riserve derivanti da mera valutazione: - la riserva da utili su cambi; - la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto; - le riserve da rivalutazione straordinarie di beni; - le riserve da fair value ex DLgs. 38/2005. Rilevano pertanto gli utili accantonati a riserva legale che, nei limiti di un importo pari al quinto del capitale sociale, può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite (art. 2430 c.c.). A differenza di quanto veniva invece previsto ai fini ACE dal DM 3 agosto 2017, la norma non menziona le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite. Fermo restando che l’art. 2 comma 8 del DL 34/2019 dispone che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze siano adottate disposizioni di coordinamento e di attuazione della misura, dovrebbero rientrare nell’ambito agevolativo anche gli utili accantonati a una riserva disponibile, ma vincolati per l’acquisto di azioni proprie. Allo stesso modo, in analogia a quanto previsto con riferimento all’ACE, dovrebbero rilevare non solo gli utili formalmente accantonati a riserva, ma anche quelli riportati a nuovo oppure imputati a copertura di perdite. Anche in questo caso, coerentemente con la ratio dell’agevolazione, si realizzerebbe un mantenimento degli utili prodotti all’interno dell’impresa (cfr. circolare Assonime n. 17/2012, § 3.1.2). RIPORTO DEL BENEFICIO Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo IN CASO DI TRASPARENZA In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla societa' partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma. IN CASO DI CONSOLIDATO FISCALE Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, e' utilizzato dalla societa' o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. BENEFICIO IN CAPO AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI SNC E SAS IN CONTABILITA’ ORDINARIA – MINI-IRPEF Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. L’art. 2 comma 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria. Circa le modalità applicative dell’incentivo la norma non fornisce ulteriori indicazioni ed è verosimile che il decreto attuativo individui il meccanismo di calcolo sulla falsariga di quanto previsto dalla mini-IRES appena abrogata, vale a dire applicando al reddito d’impresa agevolato le aliquote di cui all’art. 11 del TUIR, ridotte della stessa misura dell’aliquota IRES, a partire da quella più elevata. Trattandosi di uno sconto proporzionale e non progressivo, la circostanza che si parta dall’aliquota più elevata, in linea generale, non sembra rilevante. In pratica, relativamente al reddito 2019 di un imprenditore individuale, per ogni 1.000 euro di utili accantonati a riserva vi sarà un risparmio IRPEF di 15 euro determinato dalla riduzione dell’aliquota marginale dell’1,5%. COMULABILITA’ 9
L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. DECRETO ATTUATIVO Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo. ABROGAZIONE MINI IRES PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati INTERMEDIARI FINANZIARI La norma definitiva prevede altresì che per gli intermediari finanziari l’attuale addizionale del 3,5% sia ulteriormente incrementata in misura pari alla riduzione sopra prevista. In questo modo viene lasciata invariata l’imposizione del settore bancario, dando contenuto a quanto evidenziato nella relazione tecnica della prima bozza che escludeva le banche dall’agevolazione, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso indirizzata DEDUCIBILITÀ PARZIALE DELL'IMU DALL'IRPEF E DALL'IRES - AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ - L'art. 3 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal periodo di imposta 2019 "solare". Resta invece ferma l'integrale indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile IRAP. Evoluzione normativa L'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 dispone che l'IMU degli immobili strumentali sia deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del: - 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti "solari"); - 30% per il solo periodo di imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"). L'art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), intervenendo sull'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, fissava la percentuale di deducibilità dell'IMU al 40%. In assenza di un'espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall'1.1.2019, vale a dire, per i soggetti "solari", dal periodo d'imposta 2019. Il DL "crescita" ha modificato l'illustrato contesto normativo prevedendo, al nuovo art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue: - 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari"); - 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti "solari"); - 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti "solari"). Pertanto, la deducibilità nella misura del 40%, prevista dalla legge di bilancio 2019, non troverà mai applicazione. Analoghe percentuali di deducibilità operano per l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento. Ambito applicativo Stante l'esplicito riferimento della norma istitutiva agli immobili strumentali, l'IMU relativa agli immobili patrimoniali e agli immobili merce rimane indeducibile. Criteri di deducibilità Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l'IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l'imposta sia pagata dal contribuente. L'art. 99 co. 1 del TUIR non introdurrebbe, infatti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, un puro principio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, data dall'avvenuto pagamento (circ. n. 10/2014, risposta 8.2). Pertanto, l'IMU 2018 tardivamente versata nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018, indeducibile 10
in detto periodo di imposta in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all'atto del pagamento, peraltro in misura pari al 20%. Professionisti Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 10/2014, risposta 8.2), il principio generale dell'art. 54 co. 1 del TUIR che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito di lavoro autonomo. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'IMU è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall'IMU relativa all'anno 2013. CREDITO D'IMPOSTO PER LE PMI CHE PARTECIPANO A FIERE INTERNAZIONALI – L'art. 49 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") introduce un credito d'imposta per le PMI che partecipano alle fiere internazionali. Il credito d'imposta è riconosciuto per il 2019 nella misura del 30% delle spese agevolabili previste dal comma 2 fino ad un massimo di 60.000,00 euro. L'agevolazione è comunque riconosciuta fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e spetta nei limiti del regime "de minimis OPERAZIONI DI INTERSCAMBIO CON SAN MARINO L'art. 12 del DL 30.4.2019 n. 34 prevede l'implementazione della fattura elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. L'attuazione della nuova disposizione è demandata a un decreto, emanato di intesa con l'Amministrazione fiscale di San Marino. Detto decreto dovrà sostituire le attuali regole di fatturazione modificando il DM 24.12.93. Le nuove modalità di fatturazione, in via elettronica, riguarderanno i soli scambi di beni, mentre per le prestazioni di servizi dovrebbero essere mantenute le regole ordinarie ai fini IVA (non essendo i servizi disciplinati nel DM 24.12.93). REGIME FORFETTARIO – obbligo di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014). L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni). INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche' all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo. VENDITE A DISTANZA FACILITATE DA PIATTAFORME ONLINE - OBBLIGHI INFORMATIVI – 11
L'art. 13 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") prevede nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi). Il decreto stabilisce che tali soggetti sono tenuti a trasmettere, per ciascun fornitore, i dati dei beni ceduti in Italia, tra cui il numero totale delle unità vendute e il valore delle vendite. L'invio deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre e la prima trasmissione dovrà avvenire entro il mese di luglio 2019. Le modalità saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui le piattaforme omettano di trasmettere i dati, o li trasmettano in modo incompleto, assumono il ruolo di debitori di imposta in relazione alle suddette operazioni, a meno che dimostrino che l'IVA è stata assolta dal fornitore. Conseguentemente, l'art. 13 del DL 34/2019 differisce l'efficacia dell'art. 11-bis co. 11-15 del DL 135/2018. In base a tali disposizioni, le piattaforme che facilitano le vendite a distanza di determinati prodotti elettronici devono considerarsi acquirenti dei beni presso i fornitori e cedenti dei beni stessi nei confronti dei destinatari. Inoltre, devono conservare la documentazione relativa a dette vendite. Ai sensi del nuovo decreto, l'efficacia di tale disciplina è rinviata all'1.1.2021. RIENTRO DEI CERVELLI - REGIME DEGLI IMPATRIATI E RIENTRO DI RICERCATORI E DOCENTI – Il DL 34/2019 (c.d. DL "crescita"), in merito al regime degli "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dall'anno 2020, prevede: - l'incremento dal 50% al 70% della riduzione dell'imponibile; - la semplificazione delle condizioni per accedere al regime fiscale di favore; - l'estensione dell'agevolazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai titolari di reddito d'impresa; - l'introduzione di maggiori agevolazioni per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in Regioni del Mezzogiorno). Viene modificata anche la norma per il rientro di ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del DL 78/2010. INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI IMMOBILI DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI - CESSIONE DEL CREDITO - Il decreto "crescita" introduce una nuova modalità di trasferimento della detrazione spettante per gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013. È prevista, infatti, la possibilità di poter cedere il credito d'imposta al fornitore dei lavori, tramite applicazione dello sconto alla pari, anche per la detrazione IRPEF o IRES del 50% sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive e per quella del 70% sulle misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una classe di rischio o dell'80% con una riduzione di due classi. In alternativa alla detrazione diretta o alla normale cessione, quindi, dall'entrata in vigore del decreto i beneficiari delle detrazioni possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. SISMABONUS Ora riguarda anche le zone a rischio sismico 2 e 3 oltre che alle zone 1 12
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