DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Senato
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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2871 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa dei senatori Nicola ROSSI, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CANTONI, CECCANTI, CONTINI, D’ALIA, DIGILIO, FISTAROL, Massimo GARAVAGLIA, GERMONTANI, ICHINO, LEDDI, MILANA, MORANDO, NEGRI, PISANU, RUTELLI, MUSSO, DINI e BONINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011 Modifiche agli articoli 23, 81, 117 e 119 della Costituzione in materia di regole di responsabilità fiscale TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. – Nel 2011, si at- sto che l’incidenza del debito sul prodotto in- tende che l’incidenza sul prodotto interno terno lordo si riduca, nella media del triennio lordo del debito delle Amministrazioni pub- precedente l’anno di valutazione, di circa un bliche che aumenti per il quarto anno conse- ventesimo del divario tra il valore attuale del cutivo, raggiungendo il 120,3 per cento ri- debito e l’obbiettivo del 60 per cento del spetto al 103,6 per cento del 2007. Nello prodotto interno lordo. Una riduzione infe- stesso intervallo temporale, il rapporto fra riore non attiverebbe automaticamente l’av- debito delle Amministrazioni pubbliche e vio della procedura per disavanzi eccessivi prodotto interno lordo è atteso passare, nel- in quanto, nella valutazione, si terrebbe l’area dell’euro, dal 66,0 per cento del conto di elementi quali la struttura per sca- 2007 all’87,7 per cento del 2011. denze del debito pubblico, il livello di inde- Queste tendenze, sommate alle prospettive bitamento del settore privato e la evoluzione demografiche particolarmente preoccupanti della spesa pensionistica. nel caso italiano, limitano in misura conside- Per quanto riguarda, invece, la preven- revole i margini di libertà delle future politi- zione degli squilibri di bilancio, si prevede che fiscali. Se si vuole assicurare la sosteni- l’introduzione di un vincolo alla spesa che bilità delle finanze pubbliche – e, con essa, il si tradurrebbe – per i paesi che non abbiano benessere delle generazioni future – è bene raggiunto il loro obbiettivo di medio termine essere consapevoli del fatto che l’obiettivo e cioè il pareggio di bilancio – in un tasso di del pareggio di bilancio fissato per il 2014 crescita della spesa tale da garantire una ri- dalla recente manovra finanziaria è nient’al- duzione annua del saldo strutturale (e quindi tro che l’inizio di un lungo percorso caratte- corretto per il ciclo e al netto delle una tan- rizzato dal rigore e dalla disciplina fiscale. tum) pari ad almeno 0,5 punti percentuali di Un percorso che può essere compiuto più prodotto. agevolmente con l’aiuto di «regole di re- L’applicazione stringente delle regole sulla sponsabilità fiscale». riduzione del debito e sulla dinamica della Al livello dell’Unione europea, tanto il spesa si accompagnerebbe ad un rafforza- trattato di Maastricht ed il Patto di stabilità mento significativo della sorveglianza multi- e crescita quanto il più recente Patto Euro laterale e della disciplina di bilancio. Plus (di cui all’allegato I delle conclusioni In sé, l’adozione delle regole europee di del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo responsabilità fiscale non presuppone né ne- 2011) costituiscono esempi di regole di re- cessita di corrispondenti regole nazionali di sponsabilità fiscale a livello sovranazionale responsabilità fiscale. Ciò nonostante, la e già si traducono in vincoli quantitativi stessa Commissione europea ha ritenuto re- per le politiche di bilancio dei singoli paesi centemente di dover sottolineare la opportu- membri. nità di una coerenza fra le regole fiscali a li- In particolare, per quanto riguarda la cor- vello nazionale e il quadro fiscale di riferi- rezione degli squilibri di bilancio, si è previ- mento a livello europeo(1). ———————— (1) Valga per tutti il riferimento a European Commission, Enhancing economic policy coordination for sta- bility, growth and jobs. Tools for stronger EU economic governance (2010).
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Come è stato osservato(2), l’adozione di nances publiques per assicurare, in un oriz- regole nazionali di responsabilità fiscale – zonte pluriennale, l’equilibrio dei conti delle oltre ad esplicitare le preferenze nazionali Amministrazioni pubbliche. Il testo sarà nuo- in tema di dimensione dell’intervento pub- vamente sottoposto all’attenzione dell’As- blico – può rendere più semplice il consegui- semblea nazionale e, nel caso in cui venga mento degli obbiettivi a carattere sovranazio- approvato senza ulteriori emendamenti, ri- nale (soprattutto nei paesi meno accentrati) e chiederà una successiva approvazione con può consentire di misurare lo sforzo fiscale la maggioranza dei tre quinti da parte del anche in funzione di specificità nazionali Parlamento in seduta comune. (prima fra tutte l’evoluzione demografica). Non a caso, nel corso del primo decennio * * * del secolo l’adozione di regole nazionali di responsabilità fiscale si è moltiplicata fino Una regola di responsabilità fiscale è data, a coprire quasi tutti gli Stati membri dell’U- tipicamente, da un vincolo permanente sulla nione europea. Solo in un numero limitato di politica fiscale definito in termini di uno o casi si tratta però di regole di rango costitu- più indicatori sintetici di finanza pubblica(4). zionale. Più concretamente, si danno regole di re- In questo quadro riveste particolare inte- sponsabilità fiscali diverse a seconda: (a) resse la regola di responsabilità fiscale intro- dell’attore cui si applicano (le Amministra- dotta nella legge fondamentale tedesca nel zioni pubbliche, lo Stato, gli enti locali, e maggio 2009 (3). Essa fa riferimento al com- cosı̀ via), (b) dell’orizzonte temporale su plesso delle Amministrazioni pubbliche e si cui si applicano (un anno, due anni, il ciclo traduce in un vincolo di bilancio in (quasi) economico), (c) dell’indicatore sintetico di pareggio e sufficientemente flessibile, tale cui fanno uso e, più in particolare, del saldo da: (a) accomodare gli andamenti ciclici del- di bilancio (complessivo o riferito, per esem- l’economia, (b) correggere eventuali errori di pio, alle sole poste di conto corrente; preven- previsione, (c) fronteggiare eventi a carattere tivo o consuntivo), del debito o di specifiche eccezionale. L’applicazione del vincolo è componenti del bilancio (in particolare, la sottoposta al controllo della Corte costituzio- spesa), (d) della esplicita previsione di dero- nale. ghe in caso di eventi eccezionali, (e) delle Più recentemente, l’11 luglio 2011, il Se- procedure di controllo del rispetto del vin- nato francese ha approvato in seconda let- colo. tura, con alcune modifiche, il disegno di L’analisi teorica e l’esperienza pratica(5) legge di iniziativa governativa volto ad inse- consentono di suggerire che il successo delle rire nella Costituzione la cosiddetta Golden regole di responsabilità fiscali dipende, in Rule (il criterio del pareggio di bilancio di particolare: (a) dal fatto che le regole siano parte corrente) nella prospettiva del pareggio applicate ex post e non solo ex ante, (b) di bilancio. A questo scopo si prevede l’in- dal fatto che non sia possibile superarle troduzione di lois-cadres d’équilibre des fi- con un semplice voto di maggioranza del ———————— (2) Daniele Franco e Stefania Zotteri, «Fiscal Rules: What Lesson From Germany?», in Christian Kastrop, Gisella Meister-scheufelen e Margaretha Sudholf (a cura di), Die nuue Schuldenregel im Grundgesetz. Zur For- tentwicklung der bundesstaalichen Finazbeziehungen (Berlino, Berlin Wissenschaftsverlag, 2010). (3) Servizio Studi del Senato, La riforma costituzionale tedesca del 2009 (Foderalismusrefom II) e il freno all’indebitamento, (Dossier n. 287, Aprile 2011). (4) Banca d’Italia (a cura di), Fiscal Rules, (Roma, Banca d’Italia, 2001). (5) Si veda, per tutti, R. P. Jnnan, «Do Balanced Budget Rules Work? U.S. Experience and Possible Lessens for the EMU», NBER Working Paper Series no. 5838.
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Parlamento, (c) dal fatto che abbiano status stiche della regola di responsabilità fiscale e costituzionale, (d) dal fatto che la loro appli- adattando alla stessa alcune prescrizioni della cazione sia monitorata e garantita da un or- Costituzione vigente. gano politicamente indipendente e piena- Le modifiche all’articolo 81 consistono mente trasparente sotto il profilo del compor- della introduzione di cinque nuovi commi tamento. (dal quinto al nono) e costituiscono il cuore Il presente disegno di legge costituzionale della proposta. si pone l’obiettivo di emendare la Costitu- Il quinto e il sesto comma dell’articolo 81 zione vigente al fine di introdurre una regola definiscono ambito di applicazione, oggetto e di responsabilità fiscale in grado di contri- qualificazioni della regola di responsabilità buire significativamente a garantire la soste- fiscale. nibilità di lungo periodo delle nostre finanze Il vincolo è espresso come pareggio del pubbliche e, anche per questa via, il benes- bilancio (senza, quindi, ricorso all’indebita- sere delle generazioni future. mento) delle Amministrazioni pubbliche, Esso mira a dare concreta attuazione a dello Stato e delle regioni, associato ad un quanto previsto dal Patto Euro Plus, laddove vincolo circa il livello massimo del rapporto questo impegna gli Stati membri a recepire fra spesa totale delle Amministrazioni pub- nella legislazione nazionale le regole di bi- bliche e prodotto interno lordo. La tradu- lancio dell’Unione europea fissate nel Patto zione del vincolo in termini operativi e con di stabilità e crescita, lasciando agli Stati riferimento alle diverse realtà contabili è af- membri la facoltà di (a) scegliere lo stru- fidata alla legge ordinaria (e, più precisa- mento giuridico nazionale purché esso abbia mente, ad un adeguamento della legge 31 di- una natura vincolante e sostenibile sufficien- cembre 2009, n. 196). Alla stessa legge è af- temente forte, (b) definire l’esatta forma fidata la definizione puntuale del vincolo alla della regola fiscale, ma garantendo la disci- luce dell’ordinamento comunitario vigente e plina di bilancio sia a livello nazionale che degli obblighi internazionali assunti dall’Ita- subnazionale. lia. Non è inutile sottolineare che, in questo Esse si compone di cinque articoli, di cui senso, la presente proposta integra e com- il primo provvede ad introdurre esplicita- pleta ipotesi di revisione della vigente legge mente nella nostra Costituzione il principio di contabilità già avanzate nel corso del re- della equità intergenerazionale integrando in cente dibattito parlamentare. questo senso l’articolo 23, che rappresenta Nella versione proposta, l’articolo 81, nel l’architrave del rapporto tra i contribuenti e settimo comma, affronta il tema della corre- la Repubblica. Tale articolo, configurando zione degli errori emersi fra momento previ- il rapporto tributario come rapporto obbliga- sivo e momento consuntivo mentre, nell’ot- torio che trova la propria giustificazione nel- tavo e nono comma, disciplina le procedure l’ottica solidaristica a cui si ispira la Costitu- che consentono che la regola di responsabi- zione, si presta ad essere completato da un lità fiscale possa essere derogata. comma aggiuntivo che, da un lato, imponga L’articolo 117, secondo e terzo comma, ri- un’ulteriore condizione dell’intervento pub- porta l’armonizzazione dei bilanci pubblici blico, rispetto al limite formale della riserva ed il coordinamento della finanza pubblica di legge, e, dall’altro, introduca e renda e del sistema tributario fra le materie di esplicito un concetto di solidarietà intertem- esclusiva competenza dello Stato, sottraen- porale. dola alla concorrente competenza legislativa I successivi tre articoli modificano, rispet- delle regioni. tivamente, gli articoli 81, 117 e 119 della L’articolo 119, sesto comma, garantisce la Costituzione vigente, delineando le caratteri- coerenza fra l’operare del vincolo a livello
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI aggregato ed il comportamento dei singoli copertura (oggi presente, in forma diversa, enti di cui allo stesso articolo 119, primo nell’articolo 81, quarto comma) osservò che comma. lo stesso era stato proposto dalla Commis- Infine, l’articolo 5 riporta alcune norme sione economica del Ministero della Costi- transitorie fissando, in particolare, nel 2015 tuente «come garanzia della tendenza al pa- l’anno di entrata in vigore del principio del reggio di bilancio» e suggerı̀ – in maniera pareggio del bilancio (e delle norme conse- ancor più esplicita di Luigi Einaudi e di Co- guenti) e nel 2020 l’anno di entrata in vigore stantino Mortati – che, anche dal punto di vi- del limite di spesa (e delle norme conse- sta giuridico, il principio fosse «presente guenti). sempre alla mente di coloro che propongono delle spese nuove: il Governo deve avere la * * * preoccupazione che il bilancio sia in pareg- gio e la stessa esigenza non può essere tra- Le scelte accennate meritano alcune parole scurata da una qualsiasi forza che si agita di commento. nel paese e che avanza proposte che compor- In primo luogo, per quanto riguarda l’og- tino maggiori oneri finanziari». getto della regola di responsabilità fiscale e Nella versione dell’articolo 81, quinto del suo ambito di applicazione. Il decreto- comma – come introdotto dall’articolo 2 legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con del disegno di legge costituzionale – si fa modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, esplicito riferimento al pareggio fra entrate n. 111, recante disposizioni urgenti per la totali e uscite totali, senza ricorso all’indebi- stabilizzazione finanziaria, ha dato concreta tamento, e non si distingue quindi fra uscite attuazione alla previsione contenuta nel do- in conto corrente e uscite in conto capitale. È cumento di economia e finanza 2011 ed in stato sottolineato come, focalizzando il vin- particolare all’impegno assunto dall’Italia colo sul solo pareggio del conto corrente nel Programma di stabilità a raggiungere en- (la cosiddetta Golden Rule), si otterrebbe di tro il 2014 un livello prossimo al pareggio di attribuire alle generazioni future il costo rela- bilancio in maniera da conformare la dina- tivo a beni capitali in grado di produrre uti- mica del nostro bilancio pubblico agli ob- lità nel tempo. È stato, inoltre, sottolineato biettivi europei di medio termine e successi- come, facendo riferimento al solo conto cor- vamente a proseguire lungo il sentiero della rente, si eviterebbe la contrazione degli inve- riduzione del debito pubblico. In altre parole, stimenti pubblici come modalità semplificata il criterio del pareggio di bilancioè già stato per il raggiungimento degli obbiettivi di bi- fatto proprio dall’Italia nel medio periodo. È lancio. essenziale che assuma carattere di perma- Peraltro, non mancano – e sono oggi con nenza se si vuole garantire che gli ambiziosi ogni probabilità preponderanti – gli argo- obbiettivi di finanza pubblica concordati a li- menti per ritenere più appropriata la fissa- vello europeo possano essere conseguiti e zione del vincolo in termini complessivi. In con essi la sostenibilità delle nostre finanze primo luogo, la vera spesa di investimenti pubbliche. dei nostri giorni – quella capace di contri- Peraltro, il criterio del bilancio in pareggio buire significativamente alla crescita – è rap- non è una novità sotto il profilo costituzio- presentata soprattutto dall’istruzione e dalla nale. Gli Atti della Assemblea Costituente ricerca e, con alcune qualificazioni, dalla sa- (e, precisamente, della seconda sottocommis- nità. Voci che compaiono a tutti gli effetti sione della Commissione per la Costituzione) all’interno del conto corrente e non del conto riportano, fra gli altri, l’intervento di Ezio capitale e che sarebbero, probabilmente, le Vanoni che, con riferimento all’obbligo di prime a soffrire di una limitazione del crite-
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI rio del pareggio di bilancio al solo conto cor- muni trovino compensazione in corrispon- rente. In secondo luogo, i margini di mano- denti avanzi di Stato e regioni. vra insiti nella classificazione fra spese cor- Infine, nel testo introdotto dal presente di- renti e spese in conto capitale sono tali da segno di legge costituzionale, l’articolo 81, rendere molto più debole un vincolo definito sesto comma, rafforza il vincolo definito in solo in termini delle prime (e le problemati- termini di pareggio di bilancio, associando che contabili non si esauriscono solo in que- a quest’ultimo, al livello delle Amministra- sto punto). Infine, è lecito presumere che il zioni pubbliche, un tetto alla spesa pubblica ricorso all’indebitamento per la sola spesa totale fissato, a partire dal 2020, nel 45 per in conto capitale possa contribuire ad ina- cento del prodotto interno lordo. L’analisi sprire un problema già oggi presente nel delle esperienze internazionali in tema di re- caso italiano: l’attenzione ridotta al rapporto gole di responsabilità fiscale ha segnalato da fra costi e benefici in campo infrastrutturale. tempo che limiti alla spesa tendono a rendere più efficaci i vincoli espressi in termini di L’applicazione del principio del pareggio saldo cui vengono affiancati (6). Limiti alla di bilancio al complesso delle entrate e delle spesa sono presenti in diversi paesi europei uscite, senza quindi distinguere fra uscite in e in alcuni casi accompagnano vincoli conto corrente ed uscite in conto capitale, espressi in termini di saldo. Essi si prestano, implica che il finanziamento delle spese di più facilmente dei limiti corrispondenti defi- investimento debba avvenire per il tramite niti in termini di entrate, al monitoraggio e al delle entrate correnti. Ciò può determinare controllo. problemi non facilmente risolvibili nei livelli In secondo luogo, per quanto riguarda la di governo inferiori e, in particolare, negli flessibilità della regola di responsabilità fi- enti locali di piccole dimensioni. Anche scale. Come si è detto, nella versione emen- alla luce di questa considerazione si è rite- data, l’articolo 81, quinto comma, affida alla nuto opportuno limitare la previsione di un legge la individuazione delle modalità tecni- vincolo di bilancio ai livelli superiori di go- che di attuazione del principio costituzionale, verno (Amministrazioni pubbliche, Stato e a condizione che la stessa legge garantisca il regioni) con l’eccezione, quindi, di province, rispetto dell’ordinamento comunitario e degli città metropolitane e comuni per i quali ri- obblighi internazionali. Ciò implica, fra l’al- mane valida la vigente prescrizione costitu- tro, l’esplicito rinvio ai regolamenti (CE) zionale di un indebitamento limitato alle 1466/97 e n. 1467/97 del Consiglio del 7 lu- sole spese di investimento. Ciò, per un verso, glio 1997, e al regolamento (CE) n. 1500/ non esclude, comunque, che si segua – come 2000 della Commissione, del 10 luglio si dovrebbe – la strada maestra degli accor- 2000, per quanto riguarda l’esatta definizione pamenti di enti locali di dimensioni eccessi- di spese ed entrate totali e l’aggiustamento vamente limitate e la razionalizzazione dei degli indicatori per tenere conto dell’anda- livelli di governo. Per altro verso, il diverso mento del ciclo economico. trattamento di Stato e regioni rispetto a pro- Questo aggiustamento consente agli stabi- vince e comuni, associato al vincolo del pa- lizzatori automatici di operare liberamente reggio di bilancio previsto al livello di Am- (e, nei limiti in cui gli equilibri di bilancio ministrazioni pubbliche, implica che le spese lo permettano, non esclude nemmeno inter- per investimenti effettuate da province e co- venti discrezionali). L’esplicito riferimento ———————— (6) Si veda S. Guichard, M. Kennedy, E. Wurzel e C. Andrè, «What Promotes Fiscal Consolidation: OECD Country Experience», OECD Economics Department WP 533.
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI alle metodologie adottate dalla Commissione bilmente rari, eventi come quello citato, non garantisce la necessaria trasparenza e compa- sono impossibili nelle moderne economie di rabilità dell’azione pubblica (pur se non è il mercato e regole di responsabilità fiscale caso di sottovalutare le tante problematiche che non ne tenessero conto si esporrebbero ancora presenti negli aggiustamenti ciclici). inevitabilmente al rischio di essere travolte. Una fonte aggiuntiva di flessibilità è of- Nella versione emendata, l’articolo 81, ot- ferta dall’articolo 81, settimo comma, che af- tavo e nono comma, individua nel criterio fronta il tema delle violazioni della regola fi- della maggioranza qualificata (dei due terzi) scale emerse in sede di consuntivo. In questo la condizione per l’assunzione di decisioni caso si propone che la discrepanza venga in grado di violare la regola di responsabilità compensata nelle leggi di bilancio del suc- fiscale in presenza di condizioni eccezionali. cessivo triennio. Si noti che questa flessibi- Si preferisce, peraltro, non procedere ad una lità, oltre a coprire errori casuali di previ- elencazione puntuale (ma che, per defini- sione, può offrire importanti margini di ma- zione, non sarebbe mai esaustiva) delle con- novra per limitate politiche di bilancio a ca- dizioni eccezionali e si assume come criterio rattere anticiclico dando luogo a disavanzi di eccezionalità la valutazione comune – al nelle fasi discendenti (più del previsto) del di là quindi degli schieramenti politici – ciclo da compensarsi nel successivo triennio. della situazione stessa cosı̀ come espressa Si noti che, nella seconda metà del secolo dal formarsi di una maggioranza qualificata. XX, la durata media dei cicli economici in Si condiziona, però, la decisione che deroga Italia si è attestata fra gli 8 ed i 14 trimestri. alla regola alla previsione di un ripristino, in Il meccanismo è paragonabile al cosid- tempi dati, della regola stessa. detto «conto di controllo» previsto dalla ri- Si noti che, nel caso di deroga alla regola forma costituzionale tedesca del 2009 (e mu- espressa in termini di limiti alla spesa, il fi- tuato dall’esperienza svizzera) che prevede nanziamento della spesa in eccesso può in- l’accantonamento di deviazioni dall’obbiet- tervenire attraverso il ricorso all’indebita- tivo in un conto nozionale e la assunzione mento o attraverso maggiori entrate. Nel di decisioni correttive quando il conto nozio- primo caso si richiede che la legge di bilan- nale eccede il valore dell’1,5 per cento del cio preveda che la spesa in eccesso venga ri- prodotto interno lordo. condotta all’interno del vincolo costituzio- Rispetto al «conto di controllo», la solu- nale nel periodo di ammortamento del nuovo zione proposta in questa sede, pur se margi- debito. Nel secondo caso, si prevede invece nalmente più rigida, è forse preferibile per la che le maggiori entrate vengano sostituite semplicità, la trasparenza e la chiarezza. Con dal ricorso all’indebitamento nel corso di la soluzione del «conto di controllo» condi- un triennio e che, per evitare un uso politico vide, attenuandolo peraltro, il problema ti- della norma, si faccia luogo a questo punto pico di tutti gli orizzonti pluriannuali e cioè alla procedura prevista per il caso prece- l’uso politico dei margini di libertà nelle po- dente. litiche di bilancio. In quarto luogo, per quanto riguarda il mo- Un ulteriore commento merita, in terzo nitoraggio ed il controllo della regola di re- luogo, il terma relativo alle deroghe alla re- sponsabilità fiscale, la presente proposta im- gola di responsabilità fiscale. La recessione plicitamente assume che il controllo del ri- del biennio 2008-2009, innescata dalla grave spetto della regola di responsabilità fiscale crisi finanziaria, ha presentato evidenti carat- spetti, in via preventiva, alle presidenze della teristiche di straordinarietà conducendo a ri- Camera dei deputati e del Senato della Re- levanti interventi a sostegno del sistema fi- pubblica cosı̀ come oggi spetta loro, per nanziario e dell’economia. Per quanto spera- esempio, la verifica della copertura della
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI legge di stabilità, previo parere della Com- possibilità e lascia alla revisione della legge missione bilancio. Com’è noto, i presidenti di contabilità la risposta. delle Assemblee possono, in caso di non Ulteriori considerazioni devono essere conformità, invitare il Governo a provvedere svolte, in quinto luogo, per quanto riguarda alla copertura finanziaria del provvedimento. le implicazioni quantitative della regola di Simile procedura potrebbe essere seguita an- responsabilità fiscale. Esse possono essere che per la legge di bilancio, in presenza di cosı̀ sintetizzate: una regola di responsabilità fiscale come quella esaminata nel presente disegno di 1) ipotizzando il conseguimento, già nel legge. Peraltro, la rilevanza e la complessità 2014, di un indebitamento netto prossimo del tema richiederebbero – in misura ancora allo zero e, dal 2015, l’adozione della regola più pressante che in passato – la costituzione di responsabilità fiscale per quanto riguarda di un unico Servizio del bilancio per i due il pareggio di bilancio, si perverrebbe (nell’i- rami del Parlamento e la definizione di pro- potesi di una crescita moderata) negli anni cedure in grado di garantirne la massima ef- 2025-2030 ad un rapporto fra debito pub- ficienza, autorevolezza ed indipendenza. An- blico e prodotto interno lordo inferiore al che in questo caso la presente proposta fa 100 per cento e negli anni 2050-2060 all’ob- implicito riferimento a temi ripetutamente biettivo europeo del 60 per cento. Non sa- emersi nel recente dibattito parlamentare. rebbe quindi, da un lato, superata la necessità La definizione di questa procedura po- di accelerare il percorso di rientro del debito trebbe essere oggetto della revisione della attraverso il collocamento sul mercato di at- legge di contabilità di cui all’articolo 81 tività oggi detenute dal settore pubblico. Ri- emendato, quinto comma. Quella stessa sulterebbe, d’altro canto, rafforzata la neces- sede potrebbe essere peraltro il luogo più op- sità di liberare i mercati e di ripristinare le portuno per affrontare un tema non esplicita- condizioni di contesto – ivi incluso il sistema mente trattato in questa proposta e cioè delle relazioni industriali – in grado di garan- quello della cosiddetta Autorità fiscale indi- tire una crescita più sostenuta di quella spe- pendente. Com’è noto, da più parti è stata re- rimentata nell’ultimo ventennio; centemente avanzata l’ipotesi che l’indivi- 2) l’entrata in vigore nel 2020 della se- duazione degli obiettivi cosı̀ come il monito- conda regola di responsabilità fiscale e cioè raggio ed il controllo delle regole di respon- del limite alla spesa richiederebbe, fra il sabilità fiscale debbano essere affidate ad or- 2015 ed il 2020, una riduzione del rapporto ganismi fiscali indipendenti, paragonabili, fra spesa pubblica e prodotto interno lordo nella loro versione più estrema e per certi di intensità pari o solo marginalmente supe- versi, alle banche centrali. La stessa riforma riore a quella già programmata per il qua- costituzionale tedesca del 2009, avvertendo il driennio 2011-2014 (e corrispondente ai vin- problema, prevede la creazione di un Consi- coli europei sulla dinamica della spesa). È glio di stabilità cui è affidato il monitoraggio appena il caso di ricordare che il rapporto degli andamenti della finanza pubblica e la fra spesa totale delle Amministrazioni pub- segnalazione di situazioni di squilibrio finan- bliche e prodotto interno lordo era pari nel ziario ma, individuando nei Ministri federali 2010 al 44,5 per cento nell’area OCSE ed delle finanze e dell’economia e nei Ministri al 50,5 per cento nell’area dell’euro ed è pre- delle finanze dei Länder i componenti del visto scendere al 42,7 per cento nell’area Consiglio, si ferma prima di affrontare com- OCSE ed al 48 per cento nell’area dell’euro piutamente il tema della indipendenza del entro il 2012. Negli Stati Uniti, lo stesso rap- Consiglio stesso. Come si è detto, la presente porto è atteso passare dal 42,3 per cento del proposta non discute esplicitamente questa 2010 al 40,4 per cento del 2012. Generaliz-
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI zata la tendenza alla riduzione anche nell’a- Onorevoli Senatori. Nelle passate setti- rea dell’euro con la Germania, oggi al 46,7 mane una crisi di fiducia ha investito l’intera per cento, che dovrebbe attestarsi al 44,4 area dell’euro, ed in particolare l’Italia. per cento nel 2012; Quello che appariva fino a qualche tempo 3) nell’esperienza dell’ultimo decennio, fa un fenomeno legato alla periferia dell’area gli errori di previsione relativi al saldo strut- monetaria è oggi, con tutta evidenza, un fe- turale sono stati mediamente negativi (e nomeno che mette in discussione l’esistenza quindi le previsioni hanno mediamente sotto- stessa di quell’area e, con essa, gran parte stimato l’indebitamento netto) e non lontani della costruzione europea. dall’1 per cento del prodotto interno lordo. L’Italia ha reagito approvando in tempi Al netto del biennio 2009-2010, si sono atte- senza precedenti nella storia recente la ma- stati al di sopra dello 0,5 per cento del pro- novra finanziaria per il triennio 2012-2014 dotto interno lordo. Ciò segnala, da un lato, e vincolando cosı̀ se stessa all’obbiettivo l’importanza di un meccanismo di correzione del pareggio di bilancio. L’Europa, dopo dell’errore quale quello implicito nell’arti- molte incertezze ed esitazioni, ha compiuto colo 81, settimo comma, nell’indurre atteg- negli stessi giorni un passo importante per ri- giamenti più cauti in sede di previsione da costruire la credibilità del governo dell’euro- parte del Governo e, dall’altro, evidenzia la zona, intraprendendo una strada che ora deve opportunità di disporre di un orizzonte plu- proseguire senza ripensamenti. riannuale per la correzione di genuini errori di previsione. È a tutti evidente, peraltro, che le deci- È appena il caso di sottolineare come le sioni appena assunte non sono la fine bensı̀ proposte avanzate in questa sede ci conse- l’inizio di un processo: lo testimonia la per- gnerebbero un debito pubblico non trascura- sistenza delle turbolenze sui mercati ed il bile (e compreso fra il 20 e il 50 per cento collocarsi dei divari di rendimento fra Buoni del prodotto interno lordo a seconda delle del tesoro poliennali e Bund tedeschi su li- ipotesi di crescita) a distanza di un secolo velli ormai doppi rispetto al maggio scorso da oggi. Un debito pubblico di dimensioni e tali da comportare già oggi oneri aggiuntivi tutt’altro che irrilevanti nell’auspicabile ipo- significativi per la finanza pubblica. Un pro- tesi che l’Unione europea possa, in tempi cesso che – come è riconosciuto da più parti brevi, conseguire un reale accentramento – dovrà in tempi brevi trovare espressione delle decisioni in materia di politica fiscale, anche in una integrazione del dettato costitu- far rispettare nei fatti la disciplina fiscale ai zionale che accolga esplicitamente il princi- paesi membri, e dotarsi di propri ed auto- pio della equità fra le generazioni e lo tra- nomi strumenti di debito garantiti dal pro- duca in regole di comportamento per la fi- dotto dell’intera area. nanza pubblica. Il presente disegno di legge costituzionale è un primo contributo in que- * * * sta direzione.
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Equità fra le generazioni) 1. All’articolo 23 della Costituzione è ag- giunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica garantisce il rispetto del principio di equità fra le generazioni nelle materie economico-finanziarie». Art. 2. (Pareggio di bilancio e controllo della spesa pubblica) 1. All’articolo 81 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Nel bilancio delle Pubbliche Amministra- zioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all’indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai sin- goli livelli di governo tenendo conto del ci- clo economico, e garantendo comunque il ri- spetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Le spese totali delle Pubbliche Ammini- strazioni non possono in ogni caso superare il 45 per cento del prodotto interno lordo. Eventuali violazioni del disposto dei commi quinto e sesto, emerse in sede di ren- diconto, devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio. La legge di bilancio che comporti il ri- corso all’indebitamento deve essere appro- vata a maggioranza dei due terzi dei compo- nenti di ciascuna Camera e contenere il rela- tivo piano di ammortamento.
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI La legge di bilancio che comporti spese totali delle Pubbliche Amministrazioni supe- riori al 45 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un in- cremento delle entrate totali ma faccia ri- corso all’indebitamento, deve essere appro- vata a maggioranza dei due terzi dei compo- nenti di ciascuna Camera e contenere il rela- tivo piano di ammortamento; essa deve, inol- tre, prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro e non oltre la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. La legge di bilancio che comporti spese to- tali delle Pubbliche Amministrazioni supe- riori al 45 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incre- mento delle entrate totali, deve essere appro- vata a maggioranza dei due terzi dei compo- nenti di ciascuna Camera e prevedere la so- stituzione delle maggiori entrate con il ri- corso all’indebitamento entro e non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di am- mortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali en- tro e non oltre la scadenza del piano di am- mortamento del debito stesso. In quest’ul- timo caso, alla legge di bilancio relativa al- l’esercizio in cui si fa ricorso all’indebita- mento si applica quanto previsto dall’ottavo comma». Art. 3. (Coordinamento della finanza pubblica) 1. All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pub- blica e del sistema tributario»; b) al terzo comma, le parole: «armoniz- zazione dei bilanci pubblici e coordinamento
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 2871 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI della finanza pubblica e del sistema tributa- rio;» sono soppresse. Art. 4. (Ricorso all’indebitamento per gli enti locali) 1. All’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le parole: «Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «Possono ricorrere all’indebita- mento solo per finanziare spese di investi- mento e nel rispetto dei princı̀pi di cui all’articolo 81». Art. 5. (Norme transitorie) 1. Le disposizioni dei commi quinto, settimo e ottavo dell’articolo 81 della Costi- tuzione, introdotti dall’articolo 2 della pre- sente legge costituzionale, entrano in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. 2. Le disposizioni dei commi sesto e nono dell’articolo 81 della Costituzione, introdotti dall’articolo 2 della presente legge costitu- zionale, entrano in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2020. E 1,00
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