DISCIPLINARE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O TRIENNIO 2020/2022 CIG Z3E2ADCAC7

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DISCIPLINARE
       AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
                    RCT/O
              TRIENNIO 2020/2022
               CIG Z3E2ADCAC7

   Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
       Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona

Sede Legale:
Via Quarda Superiore, 16
17100 SAVONA (SV)
P.IVA. 01704760097
Codice Univoco Ufficio TQBHGX

Effetto:ore 24 del 31.12.2019
Scadenza: ore 24 del 31.12.2022
1. Stazione appaltante
Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Via Quarda Superiore, 16
17100 Savona
P.Iva 01704760097
Codice Univoco Ufficio TQBHGX

2. Oggetto e valore dell’affidamento
L’indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi
RCT/O di questo Ente indicati nello schema di polizza allegato al presente disciplinare;
Le condizioni di copertura sono riportate nel suddetto schema , con la precisazione che allo stesso non
potranno essere apportate varianti.
Il valore stimato dell’affidamento posto a base dell’offerta è riportato nel sotto indicato prospetto.

                                                   CIG            Importo annuale      Importo triennale
Lotto 1 RCT/O                                  Z3E2ADCAC7            10.000,00            30.000,00

L’importo a base di gara non comprende eventuali regolazioni del premio.

3. Durata
La durata del servizio è fissata in 36 mesi, con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica per un periodo massimo di centottanta
giorni dalla scadenza contrattuale. In tal caso, l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
In caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente per oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto del presente disciplinare, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazione già eseguite oltre al decimo della prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazione non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

4. Criterio di affidamento
La procedura che utilizzerà l’Ente per stipulare il contratto è l’affidamento diretto previa consultazione di
più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento del servizio.
Il criterio di affidamento sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o difformi da quanto prescritto dai documenti
dell’indagine.
L’Ente procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; inoltre
si riserva la facoltà di non procedere ad affidare, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna
delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

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Qualora siano presentate più offerte uguali fra loro si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del
R.D. n. 827/24.

5. Termini di presentazione
L’impresa che intenda presentare la propria offerta, dovrà farla pervenire tramite portale SINTEL entro e
non oltre le ore 19.00 del giorno 12/12/2019. Le offerte pervenute successivamente saranno ritenute
inammissibili.

6. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
In particolare, possono partecipare alla presente indagine di mercato le Compagnie di Assicurazioni
autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del
presente affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto, secondo la legislazione
vigente.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei
rami assicurativi oggetto del presente appalto).
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di
libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
209/05 e s.m.i.(nei rami assicurativi oggetto del presente appalto).
L’Ente esclude i candidati che non soddisfino le condizioni ivi previste.

6.1. Raggruppamenti e consorzi
È consentita la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e di consorzi.
Ferma restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei
rischi, la Compagnia mandataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto
alle altre singole mandanti.

6.2. Coassicurazione
È consentita la coassicurazione.
Ferma restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei
rischi, la Compagnia delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto
alle altre singole coassicuratrici.
È ammessa la partecipazione tra imprese in coassicurazione ex art. 1911 del codice civile, qualora indicata
sin dalla data di presentazione dell’offerta. In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di
solidarietà tra tutte le imprese partecipanti al riparto in coassicurazione; pertanto la società delegataria, in
via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli
obblighi derivanti dal contratto.
In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia
aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi a norma di legge, si intende
derogato il disposto dell’art. 1911 del codice civile essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in
solido nei confronti del contraente ai sensi dell’art. 48 c.5 del Codice.
6.3. Divieti di partecipazione
E’ fatto divieto alle singole imprese di partecipare all’indagine in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (RTI o in Coassicurazione) ovvero di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena

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l’esclusione dall’indagine dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/con i quali l’Impresa
partecipa.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (aggregazione di imprese di rete) di cui all’art. 45,
comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 80, comma, 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016 non possono partecipare separatamente
all’indagine le Imprese che si trovano, fra di loro, in una situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Saranno esclusi dall’indagine i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte, sono imputabili ad
un unico centro decisionale.

7. Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; sono comunque esclusi gli
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione
analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo
Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al servizio assicurativo
oggetto della presente procedura di gara;
(per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) il
possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti
cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede
secondaria in Italia;
ovvero
il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la
regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del
Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal
Paese di provenienza.

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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 83, comma 4,
lettera a), e comma 5, del Codice di aver effettuato una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa
RCAuto) non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), da intendersi quale
sommatoria nell'ultimo triennio.
Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio
sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara.
Il possesso del suddetto requisito è richiesto quale indice di solidità economico/finanziaria nei rami Danni,
cui appartiene il servizio oggetto del presente disciplinare. Il possesso del requisito di cui alla lett. d) è
indice di capacità/competenza riferita al particolare settore di riferimento (“copertura di rischi della
Pubblica Amministrazione”) che per la sua peculiarità non è assimilabile ad altri settori di rischio. In ogni
caso, l’entità dei requisiti richiesti è stata determinata in modo da garantire la massima partecipazione degli
operatori economici che competono nel settore di oggetto di gara nel rispetto dei criteri individuati ed
indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dalla prassi di riferimento
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la
presentazione di copia dei bilanci a comprova dell’avvenuta raccolta premi, ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo a comprovare il possesso del requisito.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 3 servizio analoghi, di importo annuo lordo
non inferiore al 50% dell’importo annuo lordo posto a base di offerta, reso a favore di Pubbliche
Amministrazioni.
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione
delle offerte.
La comprova del requisito, è fornita per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o tramite presentazione di copia del
frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal Contraente, ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo a comprovare il possesso del requisito.
Ai fini di quanto sopra, se il requisito dichiarato dal concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è
sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Si precisa che, al solo fine di snellire il procedimento di affidamento, è facoltà dei concorrenti produrre in
sede di presentazione dell’offerta la documentazione comprovante i predetti requisiti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
     IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice e le imprese in coassicurazione devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.

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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui al precedente 7.1 devono essere posseduti da:
    a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
   b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
      nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
   c. ciascuna delle imprese costituenti il riparto in coassicurazione.
I requisiti di cui ai precedente punto 7.2 e 7.3 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio o dalle società partecipanti in coassicurazione nel loro complesso, fermo il possesso
maggioritario da parte della mandataria o delegataria.
Resta inteso l’obbligo per ciascuna impresa componente l’RTI o il consorzio o il riparto in coassicurazione di
rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai requisiti ed alle competenze tecniche possedute.
Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% di copertura dei rischi oggetto di gara.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
    STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al precedente 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in
conformità all’art. 47 del Codice.

8. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, o
in coassicurazione, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione o l’organo/Ufficio
competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Modalità di presentazione delle offerte
La presentazione dell’offerta digitale (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere
effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Sintel secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma.
La presentazione dell’offerta mediante SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
La Camera si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.

9.1. Documentazione amministrativa L’impresa dovrà inviare, a corredo dell’offerta economica la
documentazione di seguito indicata.

     a) Domanda di partecipazione con indicazione della modalità di partecipazione (operatore economico
         singolo o associato), in bollo.
     b) Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante, secondo
quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore, già compilata dall’Ente
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(compilare Sez. A-B-C-D).
Si precisa che fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, è
necessario che ciascun soggetto che compila il DGUE alleghi una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, come
indicato al seguente punto c).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria:
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
    c)   Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente dovrà rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater)
del Codice;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6. dichiara di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio, coassicurazione o
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio o coassicurazione. Nel
caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima
gara;

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7. dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del
d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Quest’ultima dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. dichiara di essere consapevole che in caso di affidamento dei servizi sarà nominata Responsabile esterno
del Trattamento di dati personali e, come tale dovrà operare nel pieno rispetto della disciplina in materia di
protezione degli stessi dettata dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal
regolamento dell’Ente;
10. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e di cui all’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679, anche nella norma vigente di recepimento
e smi, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato rilasciato dal tribunale competente e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, nonché dichiara, in caso di
partecipazione in RTI, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopracitato del DGUE, non si dovrà procedere
all’indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi (art. 110, comma 5, del Codice);
13. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
nell’ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale e non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
     a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
     b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
     c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice.
Nel caso di RTI e/o coassicurazione, si precisa che:
- nel caso di RTI costituito – alle predette dichiarazioni dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale
    con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata e dichiarazione in cui si
    indica ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio
    indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- nel caso di RTI costituendo – dovrà essere dichiarato l’impegno, che in caso di aggiudicazione le imprese
    conferiranno mandato collettivo con rappresentanza all’impresa individuata in sede di offerta come
    mandataria, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
    eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
    quale capofila.
                                                                                                                 9
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
   percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
   consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
     a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
         rappresentanza o funzioni di capogruppo;
     b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
         raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
         mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
         stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
     c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
         percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
         riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
    - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
         autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
         indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
    - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
         imprese la rete concorre;
    - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
         che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
    - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
         ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
         collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di
         rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
         il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
         mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
         82/2005;
    - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
         che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
    - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
         privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
         allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
         l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della
         percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
         aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
         autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico
         o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
    - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
         scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
         82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
         attestanti:

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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
             rappresentanza o funzioni di capogruppo;
          b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
             raggruppamenti temporanei;
          c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite
             dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Per le imprese partecipanti al riparto in coassicurazione
-    dichiarazione che indichi la percentuale di assunzione del rischio dei singoli operatori economici e, per
     le coassicuratrici, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a riconoscere come validi ed efficaci anche nei
     propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria.

L’impresa concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’ avvalimento, dovrà produrre ed inserire nella
busta tutta la documentazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

9.2. Offerta economica
La busta digitale economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta secondo il modello
predisposto su Sintel. Si precisa che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Dovrà essere altresì inserito a sistema il modello di offerta predisposto dall’Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto la Camera di Commercio si riserva
la facoltà di aggiudicare all’impresa che segue in graduatoria di aggiudicazione approvata, alle medesime
condizioni proposte in sede di gara.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel
presente disciplinare.
In caso di RTI/coassicurazione dovrà inoltre essere indicata la quota di ritenzione ed il riparto. Resta inteso
che le offerte dovranno in ogni caso presentare una quota di ritenzione pari al 100%.
Non è ammessa la presentazione di offerte plurime; nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga
contemporaneamente due o più offerte relative alla medesima copertura, e perciò l’offerta non sia unica,
nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà esclusa dall’indagine .

9.3 Sottoscrizione dei documenti
La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto
partecipante o da un suo procuratore.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, a pena di esclusione, dovrà
inoltre essere allegata la relativa procura notarile, ovvero deliberazione del Consiglio d’Amministrazione
dell’Impresa, o altro documento equipollente.
Nel caso di RTI e/o coassicurazione, salvo diversa prescrizione, i documenti dovranno essere sottoscritti con
le modalità sopra indicate:
   nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti – dalla sola impresa qualificata come capogruppo;
   nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendi – da tutte le imprese partecipanti al RTI o consorzio;
  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
                                                                                                             11
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
      ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
      deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
   b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
      giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
      partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
      da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
   c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
      di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
      assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
      aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
      del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
      partecipa alla gara.
  nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
  nel caso di coassicurazione – dalla delegataria e da tutte le imprese coassicuratrici.

10. Aggiudicazione

10.1 Modalità aggiudicazione
Le fasi di gara, l’aggiudicazione, le comunicazioni ai partecipanti e la stipulazione del contratto avverranno
con le modalità digitali previste dalla piattaforma telematica “Sintel e-procurement”, senza l’osservanza del
termine dilatorio (stand still) di cui dell’articolo 32, co. 9 del D.lgs 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all’affidamento anche in
presenza di una sola offerta valida o di non procedere in nessun caso all’affidamento qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte valide ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio della RdO con i soggetti
che hanno presentato le migliori offerte valide.

10.2 Stipula e avvio dei servizi
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa con firma digitale.
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari
Le coperture assicurative dovranno essere attivate a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2019 anche nelle
more della stipula del contratto, avendone l’Ente la facoltà di richiederne l’esecuzione anticipata ex art. 32,
co. 8, del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario è impegnato a dar seguito alla richiesta, confermando per iscritto
l’efficacia della copertura.

11. Adempimenti per verifica requisiti

11.1 Verifica dei requisiti
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

                                                                                                                  12
L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti generali e professionali e di capacità economica
finanziaria e tecnico professionali in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del D.lgs 50/2016.
Ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, si
procederà sulla base dell’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di
gara unico europeo allegato alla RdO.

Qualora l’affidatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l’Ente procederà a
revocare l’affidamento, e potrà affidare il servizio all’impresa che ha proposto la seconda migliore offerta.
Si precisa peraltro in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente
alla stipula RdO si procederà alla risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo
pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, al netto di
una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.

Qualora si accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni si provvederà ad escluderli dall’indagine
in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, secondo le
modalità previste dall’art. 103 del Codice.

11.2 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
         il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
         istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
         l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
         di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
         compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
         la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
         essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
         documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
         la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione
         gara (), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili
         con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
         la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
         in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
         del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a
cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

                                                                                                                    13
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

12. Ulteriori informazioni

12.1. Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento
I dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Scrivente per le finalità
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta
del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
Riviere di Liguria con sede a Savona, via Quarda Superiore n. 16 - Codice Fiscale e Partita IVA 01704760097
DPO
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), individuato dalla Giunta:
PEC: cciaa@legalmail.it
mail: rpd@rivlig.camcom.it
tel. 0187728201
Base giuridica
La base giuridica risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, sui registri, albi
e ruoli di competenza nella misura strettamente necessaria all’adempimento degli obblighi di legge.
Conservazione
I dati personali sono conservati fino all’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Liguria alla loro distruzione.
Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
                                                                                                               14
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it
12.2 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
La Società Assicuratrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello
svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non
dietro preventivo consenso da parte della Camera.
L’Impresa sarà nominata Responsabile esterno del Trattamento di dati personali e, come tale dovrà
operare nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione degli stessi dettata dal Regolamento
Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell’Ente.
12.3 Rispetto Codice di Comportamento.
La Società Assicuratrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori, nell'esecuzione del servizio, il rispetto delle norme contenute nel DPR n. 62 del 16/04/2013 e
del Codice di comportamento dei dipendenti camerali approvato dalla Giunta camerale con deliberazione
n. 164 del 20/12/2018.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del
contratto.
12.4. Validità dell’offerta
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
12.5. Tracciabilità finanziaria
Per la gestione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà conformarsi alla disciplina di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – tracciabilità dei flussi finanziari –nonché comunicare all’Ente appaltante
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
12.6. Rischi da interferenza
Per la particolare natura dell’appalto, non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3,
del D.lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari
ad € 0,00 e non è soggetto a ribasso.
12.7. Fonti Normative
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rimanda agli schemi di polizza,
alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, alle norme di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nonché alle norme del
codice civile in materia di contratti ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
Tutti i documenti prodotti in sede di presentazione di offerta, nonché per la successiva gestione del
contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
12.8. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Provveditore Alessandra Bronzi (Tel. 0187728255 – email
provveditorato@rivlig.camcom.it).

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                               (Dr. Stefano Senese)
                                                                           Firmato digitalmente ai sensi
                                                                           dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

                                                                                                               15
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