DIRITTI&LAVORO FLASH - Diritti & Lavoro
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03 / 2020 DIRITTI&LAVORO idee e strumenti per il sindacato FLASH ADELANTE CON JUICIO Riaprono le fabbriche ma i rischi restano: sostegno del reddito e tutela della salute nella c.d. fase 2 (in attesa del decreto “Maggio”...) Protocollo sulla sicurezza, indirizzi Inps sugli ammortizzatori, fondo SURE dell’UE, indennizzo Inail, DPI per i rider, congedo straordinario e lavoro femminile, lavoro agricolo e caporalato
Sommario 03 Aprile 2020 04 Prevenzione del contagio sul luogo di lavoro: il quadro delle misure alla vigilia di Giovanni Calvellini della Fase-2 07 La tutela INAIL al tempo della pandemia di Marco Tufo 09 Decreto “Cura Italia” e chiarimenti dell’INPS in materia di Andrea Ranfagni di ammortizzatori sociali 12 La peculiare maniera dell’Unione Europea di intendere la solidarietà di Silvia Borelli 14 Quale lavoro femminile al tempo del Covid-19? di Clelia Alleri, Mara Congeduti, Sabrina Pittarello, Francesca Stangherlin 15 La Piattaforma deve consegnare ai riders i dispositivi di protezione anti Covid di Francesca Bassetti 17 Crisi sanitaria, lavoro agricolo e contrasto al caporalato: è necessario dare di Sabrina Pittarello, Antonio Monachetti, piena attuazione alla legge n. 199/2016 Mara Congeduti
DIRITTI&LAVORO idee e strumenti per il sindacato FLASH A cura di Centro Studi “Diritti & Lavoro” Direttore Scientifico Prof. Giovanni Orlandini Comitato Scientifico Avv. Andrea Danilo Conte Avv. Fabio Rusconi In redazione Andrea Ranfagni Giovanni Calvellini Giulia Frosecchi Marco Tufo Progetto grafico Dario D’Ovidio Questo periodico è iscritto al Contatti Centro Studi Reg. Trib. n° 5725 del 07/05/2009 Diritti & Lavoro Crediti fotografici Via Lorenzo il Magnifico, 14 Per le immagini senza crediti l’editore ha ricercato con ogni 50129 - Firenze mezzo i titolari dei diritti fotografici senza riuscire a reperirli. È ovviamente a completa web: dirittielavoro.it disposizione per l’assolvimento di quanto occorre nei loro confronti. email: dirittielavoro@gmail.com
03 / 2020 di Giovanni Calvellini Prevenzione Com’è ovvio, la problematica del rischio di contagio negli ambienti di lavoro è stata fin da subito oggetto di grande attenzione. Gli interventi in materia si sono però del contagio inizialmente limitati alla raccomandazione di un ricorso il più diffuso possibile a strumenti (come lavoro agile, ferie, sul luogo di lavoro: congedi, permessi, etc.) che permettessero di “rarefare” le presenze sui luoghi di lavoro. Solo in un secondo momento, il quadro delle invece, ci si è mossi nel senso di regolare la prevenzione del rischio in tutte le realtà produttive in cui quel misure alla vigilia contingentamento non era possibile. Regolamentazione che, oggi, torna al centro della discussione pubblica in vista della “Fase-2”, che, tra le altre cose, porterà al ritorno della Fase-2 a lavoro di milioni di lavoratori. Il documento più importante in proposito è rappresentato dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Governo e parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile. Ispirato dal rilievo secondo cui la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, il documento contiene le linee-guida per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Sono di vario tipo le misure precauzionali da esso previste a pena di sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si va dall’obbligo per le aziende di attuare campagne informative circa il corretto comportamento che il lavoratore deve tenere sul lavoro (mantenere la distanza di sicurezza, igienizzare frequentemente le mani, restare a casa in caso di sintomi influenzali, etc.), alla necessità che il datore provveda alla pulizia quotidiana e alla sanificazione periodica dei locali, delle postazioni e degli strumenti di lavoro; dall’obbligo di predisporre percorsi e servizi igienici dedicati in caso di accesso non evitabile di soggetti esterni, alla necessità di contingentamento delle presenze nelle aree comuni; dal divieto di eventi (anche formativi) e riunioni in presenza non strettamente necessari, alla possibilità di introdurre un piano di turnazione dei dipendenti e di provvedere alla rimodulazione degli spazi di lavoro con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti. Particolarmente interessante è la misura che prevede la possibilità (si tratta, quindi, di una facoltà, non di un obbligo) per l’azienda di sottoporre il personale al controllo 4
03 / 2020 della temperatura corporea prima dell’accesso sul luogo quella distanza. Lo stesso provvedimento regionale precisa di lavoro, con conseguente temporaneo isolamento di poi che l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza coloro i quali abbiano una temperatura superiore a 37,5°. Il obbliga a introdurre elementi di separazione fra le persone problema che pone una simile pratica risiede nel fatto che oppure a dotarle di altri dispositivi come le mascherine la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea FFP2 o, in caso di irreperibilità di queste ultime, due costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve mascherine chirurgiche. avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di Tornando al Protocollo, non è secondario chiarire privacy. A tal fine, è quindi necessario fornire al lavoratore, il valore precettivo e l’efficacia soggettiva di un tale anche oralmente, l’informativa sul trattamento dei dati documento che formalmente ha natura negoziale. Alle personali. Va detto, inoltre, che l’isolamento momentaneo prime perplessità in merito sembra aver dato risposta il in caso di superamento della soglia di temperatura deve d.p.c.m. 22 marzo 2020 (poi confermato dall’art. 2 comma avvenire secondo modalità tali da garantire la riservatezza 3, d.l. n. 19/2020), il quale, all’art. 1 comma 3, ha stabilito e la dignità del lavoratore, al quale deve essere offerta che «le imprese le cui attività non sono sospese rispettano immediatamente la possibilità di contattare il proprio i contenuti del protocollo […] sottoscritto il 14 marzo 2020 medico curante e di seguire le sue indicazioni. fra il Governo e le parti sociali». Così, di fatto, il contenuto Altro capitolo “caldo” trattato dal Protocollo è quello dell’atto è stato dotato di valore normativo fugando i dubbi relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). circa la sua natura giuridica. E questa conclusione non L’azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori idonei sembra dover essere rivista per effetto della sottoscrizione mezzi detergenti per le mani, nonché – specie qualora la del documento integrativo del 24 aprile. C’è da dire che, in mansione imponga di lavorare a distanza interpersonale ogni caso, le misure del Protocollo rientrano tra quelle che inferiore a un metro – ogni altro dispositivo (mascherine, sono imposte al datore di lavoro già sulla base dell’obbligo guanti, occhiali, tuta, cuffia, camice, etc.) conforme alle generale di sicurezza ex art. 2087 cod.civ., oltre che in disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Fermo ragione del richiamo alle «buone prassi» e «linee-guida» di restando che l’individuazione dei DPI idonei avviene cui all’art. 2 comma 1 lett. v e z, d.lgs. n. 81/2008. Insomma, nella declinazione delle clausole del Protocollo all’interno sono diversi gli elementi che militano a sostegno della tesi dei luoghi di lavoro (tenendo conto della valutazione dei dell’obbligatorietà per le aziende delle misure previste dal rischi), è in ogni caso previsto, per tutti i lavoratori che Protocollo. E infatti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina nella nota n. 49 del 29.4.2020, ha raccomandato ai propri chirurgica. Uffici territoriali di aderire alle richieste che giungano loro dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa Su questo punto si inserisce, peraltro, l’ordinanza la ricorrenza delle condizioni previste (dalla legge e) dal n. 38/2020 del Presidente della Giunta regionale della Protocollo per la prosecuzione delle attività produttive. Toscana che irrigidisce l’obbligo per le aziende, sollevando, per questa ragione, non poche perplessità tanto con Ciò chiarito, resta il fatto che l’obbligo di sicurezza riferimento all’osservanza dei criteri di riparto delle gravante sul datore non può certo ritenersi adempiuto competenze tra Stato e regioni, quanto in ordine al rispetto limitandosi ad adeguarsi alle previsioni del Protocollo. La del prodotto dell’autonomia negoziale delle parti sociali struttura aperta dell’art. 2087 cod.civ., infatti, costringe il espressasi nel Protocollo. datore di lavoro ad adottare non solo le specifiche misure di tutela indicate in specifici atti normativi, ma, secondo Ad ogni modo, l’ordinanza stabilisce che la distanza di il principio della massima sicurezza tecnologicamente sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è determinata fattibile, anche tutti gli altri accorgimenti che, tenuto in 1,8 metri e che è comunque obbligatorio l’uso della conto delle conoscenze scientifiche del momento, siano mascherina negli spazi chiusi in presenza di più persone e più efficaci nella prevenzione della diffusione del virus in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento di in un determinato contesto produttivo ed in relazione
03 / 2020 alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore. È evidente, messa a punto di strumenti e strategie sempre più evoluti peraltro, che la miglior forma di tutela della salute dei per la prevenzione del contagio all’interno dell’ambiente propri dipendenti è evitare che, all’interno dell’ambiente lavorativo. In questo processo, allora, l’obbligo di tutelare lavorativo, entrino in contatto con soggetti che hanno la salute dei propri dipendenti impone al datore di non contratto l’infezione. E se questo si rivela relativamente restare alla finestra. In tale prospettiva un ruolo di centrale semplice in caso di comparsa di sintomi (in questa dovrà spettare ai Comitati per l’applicazione e la verifica eventualità, anzi, è il lavoratore ha non potersi presentare del Protocollo, da istituire in azienda con la partecipazione a lavoro), può essere ben più problematico per i portatori dei rappresentanti sindacali e del rappresentante dei di virus asintomatici. In questa ipotesi, l’individuazione lavoratori per la sicurezza, o a livello territoriale con del lavoratore affetto dalla malattia, e quindi la protezione il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e del dei colleghi dall’esposizione al contagio, può avvenire solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. attraverso l’effettuazione di test idonei a rivelare lo stato di Si tratta di un organismo necessario per permettere la malattia. In questo senso, possono essere particolarmente corretta applicazione e l’aggiornamento delle misure utili le cc.dd. verifiche sierologiche, ovvero dei test che, adottate nelle singole realtà produttive, al punto che la sua attraverso il prelievo di una minima quantità di sangue, mancata costituzione configura in sé un inadempimento consentono (con una affidabilità alta, ma comunque non degli obblighi prevenzionistici previsti dal Protocollo. del 100%) di accertare in pochi minuti se la persona è D’altra parte, il Protocollo stesso in premessa precisa che infetta o lo è stata. ogni misura adottata dovrebbe essere condivisa con i rappresentanti per la sicurezza. La logica di collaborazione Un’indagine seria e reiterata di questo tipo compiuta con gli attori sindacali ispira dunque l’intero Protocollo, dal datore di lavoro (per il tramite del medico competente ed il coinvolgimento sindacale nell’implementazione e nel pieno rispetto della normativa in materia di delle misure di sicurezza si configura dunque come un trattamento dei dati personali) può, dunque, permettere presupposto per la sua corretta attuazione. di individuare e isolare (in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici) gli eventuali soggetti positivi e così di tutelare la salute di tutto il personale. Non a caso, anche a livello di tutela di igiene e salute pubblica, si sta procedendo in molti casi nella direzione dell’effettuazione di test sierologici rapidi ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contrarre e trasmettere il virus. Ad esempio, le ordinanze nn. 23 e 39 del Presidente della Giunta regionale della Toscana hanno previsto la prioritaria esecuzione di tali test sugli appartenenti a una serie di categorie più esposte (lavoratori al pubblico, operatori sanitari, membri delle forze dell’ordine, edicolanti, tassisti, etc.). In definitiva, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, l’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro va ben oltre non solo ciò che può ricavarsi dalla lettera della normativa prevenzionistica ordinaria (d.lgs. n. 81/2008), ma anche le misure specificamente concordate dalle parti sociali per far fronte all’emergenza. In questo tempo in cui gli sforzi della scienza sono interamente concentrati nella lotta al COVID-19, ci si può attendere che non sarà infrequente la
03 / 2020 La tutela INAIL al tempo della pandemia 1. Il Covid-19 è un la tutela generale contro gli infortuni infortunio sul lavoro sul lavoro nel caso in cui la malattia abbia agito quale concausa del Tra le misure più rilevanti in decesso, l’infortunio sarà riconosciuto di tema di lavoro previste dal Decreto anche quando la morte sia avvenuta Marco “Cura Italia” non potevano mancare non “per il Coronavirus” ma “con il Tufo quelle relative alla tutela INAIL e Coronavirus”, come sinora pare sia ciò in quanto le attività lavorative accaduto nella maggioranza dei casi. che non sono state sospese in questo periodo emergenziale (in primis Tale impostazione nazionale ha quelle sanitarie) costituiscono la trovato conferma anche nelle recenti fonte primaria, se non esclusiva, del “key provisions” dell’Organizzazione contagio da Covid-19. Internazionale del Lavoro per fronteggiare la pandemia, secondo L’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 le quali il contagio da Covid-19 è da (conv. in l. del 24 aprile 2020, n. considerarsi un infortunio sul lavoro 27) dunque, prevede – tanto per il a tutti gli effetti e, come tale, dà settore privato, quanto per quello origine alle tutele spettanti in materia pubblico - che un’accertata infezione al lavoratore e ai suoi familiari. da Coronavirus occasionata dal lavoro, e cioè a causa dell’esecuzione della prestazione, debba essere trattata, dal punto di vista giuridico- 2. La prova del contagio normativo, come un qualsiasi altro Dal punto di vista operativo, infortunio sul lavoro, trattandosi di quindi, il medico certificatore, redatto “malattia-infortunio” analogamente il consueto certificato di infortunio, alle malattie infettive e parassitarie lo invierà telematicamente all’INAIL contratte nell’ambiente di lavoro o che assicurerà la relativa tutela durante lo svolgimento dell’attività dell’infortunato, secondo le vigenti lavorativa. Alla luce di ciò, il normative previdenziali. Poiché lavoratore che ha contratto il virus sul l’INAIL, con circolare del 3 aprile lavoro potrà accedere regolarmente 2020, ha precisato che, ai fini alle prestazioni INAIL, quali della certificazione dell’avvenuto l’indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta e l’indennizzo contagio, è ritenuta valida qualsiasi in capitale o la rendita per i postumi documentazione clinico-strumentale permanenti. Ciò, peraltro, riguarda idonea ad attestare il contagio stesso, anche i suoi familiari, i quali, laddove appare evidente che la prova di esso sopraggiunga la morte del lavoratore, dovrà essere fornita mediante l’oramai potranno beneficiare della rendita ai noto “tampone faringeo”. Non superstiti. Ovviamente, applicandosi essendo sempre possibile accedere a 7
03 / 2020 tale accertamento sanitario, i primi comunque consapevole che residuano però, è intervenuto l’INAIL, il quale, commentatori hanno ritenuto che casi, “anch’essi meritevoli di tutela, con circolare del 3 aprile 2020, ha sarebbe comunque possibile ottenere nei quali manca l’indicazione o la dichiarato che, essendo il rischio di la tutela INAIL tramite una prova per prova di specifici episodi contagianti contagio molto più probabile in aree presunzioni del contagio da Covid-19 o comunque di indizi ‘gravi precisi o a bordo di mezzi pubblici affollati, basata sui sintomi manifestati, sulla e concordanti’ tali da far scattare “al fine di ridurne la portata, per tutti diffusione del virus sul territorio, sulla ai fini dell’accertamento medico- i lavoratori addetti allo svolgimento specifica professione (per esempio, di legale la presunzione semplice”. Così, di prestazioni da rendere in presenza operatore sanitario) o sulla peculiarità richiamandosi le istruzioni per la sul luogo di lavoro è considerato delle mansioni (es. commesso di trattazione dei casi di malattie infettive necessitato l’uso del mezzo privato per supermercato). e parassitarie, la tutela assicurativa raggiungere dalla propria abitazione viene in ogni caso estesa “anche alle il luogo di lavoro e viceversa”. Tale tesi trova conferma nelle ipotesi in cui l’identificazione delle In sostanza, rendendosi sempre stesse circolari INAIL. L’Istituto ha precise cause e modalità lavorative del necessitato l’utilizzo del mezzo infatti previsto, sin dalla circolare del contagio si presenti problematica”. In privato, viene invertita la regola 17 marzo 2020, ripresa nella circolare tale evenienza, ossia “ove l’episodio “ordinaria” in materia di infortuni in del 3 aprile 2020, che, laddove il che ha determinato il contagio non itinere, secondo la quale, per recarsi al contagio non possa essere provato sia noto o non possa essere provato lavoro, il trasporto privato dovrebbe dal lavoratore, si può presumere che dal lavoratore, né si può comunque essere l’eccezione e quello pubblico esso si sia verificato in considerazione presumere che il contagio si sia la norma. Così, l’utilizzo del mezzo delle mansioni/lavorazioni e di verificato in considerazione delle pubblico da strumento presuntivo del ogni altro indizio che in tal senso mansioni/lavorazioni e di ogni altro contagio diventa un elemento idoneo deponga. Più in particolare, l’INAIL elemento che in tal senso deponga”, a escludere il riconoscimento del ha opportunamente precisato che fermo restando che l’accertamento contagio quale infortunio in itinere. “Nell’attuale situazione pandemica, medico-legale seguirà l’ordinaria l’ambito della tutela riguarda procedura, l’Istituto privilegerà innanzitutto gli operatori sanitari essenzialmente i seguenti elementi: esposti a un elevato rischio di epidemiologico, clinico, anamnestico 4. La tutela della contagio, aggravato fino a diventare e circostanziale. quarantena e della specifico”, cosicché “Per tali permanenza domiciliare operatori vige […] la presunzione fiduciaria semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima 3. L’infezione da Va infine segnalato come, ai sensi probabilità che gli operatori sanitari Coronavirus in itinere dell’art. 42, comma 2, Decreto “Cura vengano a contatto con il nuovo Italia”, le prestazioni INAIL, nei casi coronavirus”. Ciò, come anticipato, Se, dunque, le tutele previdenziali accertati di infezioni da Coronavirus non esaurisce i casi in cui possa INAIL operano per il Covid-19, potrà in occasione di lavoro, vengano erogate operare il sistema delle presunzioni essere riconosciuto come infortunio anche per il periodo di quarantena semplici appena visto, atteso che “A sul lavoro anche il contagio avvenuto o di permanenza domiciliare una condizione di elevato rischio di in itinere, ossia nel tragitto casa-lavoro fiduciaria dell’infortunato, con la contagio possono essere ricondotte (e viceversa), come confermato dalle conseguente astensione dal lavoro. anche altre attività lavorative che circolari INAIL sopra citate. Anche Laddove, quindi, il contagio sia stato comportano il costante contatto con qui, i primi commentatori hanno causato od occasionato dall’attività il pubblico/l’utenza”. L’Istituto, in osservato come il problema maggiore lavorativa, e, dunque, in presenza proposito, fa esplicito riferimento, sia costituito dalla prova del contagio, della prova dell’infezione come in via esemplificativa, alle seguenti così da doversi ricorrere nuovamente sopra vista, spetterà al lavoratore attività: lavoratori che operano in al meccanismo delle presunzioni, ad il relativo indennizzo di inabilità front-office, alla cassa, addetti alle esempio nel caso in cui il lavoratore temporanea assoluta per tutto il vendite/banconisti, personale non faccia uso di mezzi pubblici affollati periodo della quarantena, nonché sanitario operante all’interno degli in zona ad alto rischio, salvo che per quello eventualmente successivo ospedali con mansioni tecniche, non venga dimostrato che il viaggio dovuto al prolungamento della di supporto, di pulizie, operatori sia avvenuto con un compagno di malattia, trattandosi di situazioni di del trasporto infermi. L’INAIL è lavoro positivo al virus. Sul punto, impedimento assoluto dal lavoro.
03 / 2020 Decreto “Cura Italia” e chiarimenti dell’INPS in materia di ammortizzatori sociali di Andrea Ranfagni L ’INPS ha emanato diverse note esplicative delle trattamento di sostegno del reddito. misure contenute nel cosiddetto “Decreto Cura Tanto la domanda di NASPI, quanto quella di DIS- Italia”, ovvero il d.l. n. 18/2020 contenente COLL, infatti, devono, secondo la legge “ordinaria” e non le principali misure economiche e sociali per emergenziale, essere presentate entro 68 giorni dall’evento far fronte all’emergenza Coronavirus e con riferimento di cessazione “involontaria” del rapporto di lavoro, ovvero all’intero territorio nazionale. dalla perdita del posto di lavoro, quindi dalla scadenza del L’eccezionalità del momento e dell’intervento fatto dal contratto a termine, piuttosto che dal giorno di decorrenza Governo si vede anche dal numero di documenti che l’INPS, di un licenziamento o di una dimissione per giusta causa. nel giro di appena un mese, ha adottato: 30, tra messaggi L’eccezionalità del momento, che rende difficile e circolari. Un numero elevatissimo che rende complesso al lavoratore spostarsi per recarsi ad un patronato per anche il lavoro di ricostruzione e commento delle stesse. effettuare la domanda di NASPI o di DIS-COLL, hanno Con il presente articolo ci si soffermerà su quelli che portato il Governo a prevedere che per gli eventi di perdita paiono gli interventi dell’INPS più interessanti per i (involontaria) del posto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio lavoratori e che hanno cercato di precisare aspetti che nel 2020 al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono decreto non erano chiari. Il tutto, limitatamente alla parte ampliati da 68 a 128 giorni. del decreto che pare più rilevante, ovvero quella relativa Ciò che non era chiaro nella disposizione in commento agli ammortizzatori sociali, intesi come sostegno del era cosa ne fosse delle domande che erano già state reddito dei dipendenti. presentate per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2020, ma oltre il termine “ordinari” di 68 giorni, In tal senso, merita attenzione il Messaggio INPS n. quindi già respinte dall’INPS per sforamento del termine. 1286 del 20 marzo 2020, relativo all’art. 33, d.l. n. 18/2020, Domande che, però, con l’intervento del Decreto, sono ovvero quello che si è occupato di disporre la proroga dei in realtà, se presentate nei 128 giorni, esaminabili ed, termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e eventualmente, accoglibili. L’INPS ha chiarito che tali DIS-COLL. Come noto, infatti, questi tipi di domande sono domande sono riesaminate “d’ufficio”. Ciò significa, quindi, soggette a dei termini di decadenza, ovvero termini che se che il lavoratore (o il patronato) non deve fare niente, ma non rispettati fanno perdere la possibilità di accedere al è lo stesso istituto che provvede al relativo riesame, senza 9
03 / 2020 alcuna nuova istanza in tal senso da parte degli interessati. la cosiddetta “successione tra imprese nell’appalto” con L’intervento più consistente dell’INPS, poi, è passaggio di lavoratori. sicuramente rappresentato dalla Circolare n. 47 del 28 Si rappresenta poi che tale chiarimento è stato marzo 2020, dove sono stati forniti dei chiarimenti in fatto anche con riferimento alla disciplina della Cassa merito alle integrazioni salariali disciplinate agli artt. 19- Integrazione Guadagni in Deroga (art. 22, d.l. n. 18/2020), 22 del d.l. n. 18/2020, quindi alle disposizioni che hanno anch’essa contenente il requisito dell’essere alle dipendenze regolato la Cassa Integrazione Guadagni per Covid-19, alla data del 23 febbraio 2020. estendendola praticamente a tutti i settori ad eccezione del rapporto di lavoro domestico. A tale ultimo requisito si aggancia un altro importante L’art. 19 del Decreto si è occupato dell’Integrazione chiarimento dell’INPS contenuto nella Circolare Salariale Ordinaria con riferimento a quei settori che già in commento e con riferimento proprio alla Cassa ce l’avevano, introducendo tutta una serie di agevolazioni Integrazione Guadagni in Deroga, ovvero quello secondo soprattutto sul piano procedurale (si veda precedente il quale rientrano tra lavoratori “alle dipendenze” al 23 Bollettino, n. 2/2020). febbraio 2020 anche i lavoratori cosiddetti “intermittenti” Al comma 8 dell’art. 19 è stato previsto che i lavoratori (c.d. “a chiamata”). destinatari delle previsioni in questione devono risultare Si tratta di un chiarimento molto importante, che dà alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la risposta ad un dubbio immediatamente sorto all’indomani prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e senza che dell’adozione del Decreto. I lavoratori a chiamata, infatti, debbano essere in possesso del requisito di anzianità di sono come noto soggetti che pur essendo titolari di un servizio pari ad almeno 90 giorni. La Circolare n. 47/2020 contratto di lavoro, in realtà non hanno garanzia di fornisce un primo interessante chiarimento proprio lavorare. sull’unico requisito di essere alle dipendenze alla data Molti accordi regionali di attuazione dell’art. 22 del 23 febbraio 2020. In particolare, è stato precisato che avevano chiarito questo aspetto, includendo anche i si considerano alle dipendenze alla data del 23 febbraio lavoratori a chiamata tra i beneficiari della CIGD, altre 2020 anche coloro che, pur non essendo formalmente Regioni, tra cui la Toscana, però non si erano espresse. dipendenti a tale data dell’azienda che successivamente L’INPS afferma che possono godere del trattamento ha presentato domanda di integrazione salariale, lo erano anche coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, erano dell’ente privato che poi, nel mentre, ha ceduto l’azienda o titolari di un contratto di lavoro intermittente, precisando il ramo d’azienda a quest’ultima e a cui sono così passati ai altresì che l’integrazione salariale sarà parametrata alle sensi dell’art. 2112 cc. giornate di lavoro effettuate in media con riferimento agli La conclusione pare corretta. Nei trasferimenti ultimi 12 mesi. d’azienda o di ramo d’azienda, infatti, la principale Sul punto, poi, la Circolare richiama precedente garanzia apportata al lavoratore è proprio la continuità del Circolare n. 41/2006, dove era stato affermato che rapporto di lavoro, quindi il riconoscimento dell’anzianità l’integrazione salariale spetta solo se al momento della di servizio maturata presso il datore di lavoro cedente. sospensione del rapporto il dipendente aveva risposto alla L’istituto previdenziale, però, si estende oltre e precisa chiamata. Solo in questo caso, infatti, ad avviso dell’INPS che tale riconoscimento vale anche per i casi di subentro si può parlare di una perdita della retribuzione, come tale in un appalto, con conseguente passaggio dei lavoratori da integrare. In assenza di chiamata, non vi è prestazione dall’azienda uscente a quella, appunto, subentrante. Se, lavorativa, quindi non vi è perdita salariale da integrare. quindi, alla data del 23 febbraio 2020 il lavoratore era Lavori intermittenti dunque inclusi sì, ma solo se c’era dipendente di un’impresa e la richiesta (per lui) di cassa stata la chiamata. integrazione è stata fatta da altra impresa alla quale è passato in occasione di un cambio di appalto nel mentre Sempre con riferimento ai requisiti di anzianità di verificatosi, può accedere al trattamento di integrazione. servizio e alla CIG in Deroga, l’INPS precisa nella Circolare Questa interpretazione si può dire che sia in linea con che anche per quest’ultimo ammortizzatore sociale non è quanto già in passato era stato detto, proprio in materia necessario il requisito dell’anzianità di servizio pari a 90 di Cassa Integrazione, da parte dell’INPS, in relazione giorni. all’equiparazione del cambio di appalto al trasferimento di Un altro importante chiarimento contenuto nella azienda o di ramo d’azienda, con necessità così di applicare Circolare INPS n. 47/2020 attiene poi al tema della le tutele di cui all’art. 2112 cc. Ciò, peraltro, è confermato necessaria fruizione delle ferie prima di poter accedere alla dalla giurisprudenza che qualifica come trasferimento integrazione salariale. d’azienda (o di ramo d’azienda) ai sensi dell’art. 2112 cc, Un tema su cui la legge non è mai stata chiarissima ed,
03 / 2020 altresì, che può portare a penalizzazioni per i lavoratori i Purtroppo, neanche la Circolare INPS è chiarissima sul quali vedono sfumare tutte le ferie maturate, che, magari, punto. L’istituto, infatti, da un lato sembra confermare potevano essere fruite in periodi più consoni al riposo e che l’accordo è fatto con la Regione, dall’altro, però, alla dedica ai proprio svaghi. richiama l’art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020 e la procedura Tendenzialmente, l’orientamento sia del Ministero sindacale ivi prevista e da ritenersi conclusa entro 3 giorni, del Lavoro, che dell’INPS, è sempre stato quello di mettere ritenendola valevole anche per la cassa in Deroga. come condizione per poter fruire della Cassa Integrazione Lo spirito di armonizzazione tra i vari trattamenti Guadagni in Deroga, lo smaltimento di ferie pregresse. che caratterizza la Circolare fa propendere per sostenere Così infatti era stato affermato in un Decreto ministeriale che l’interpretazione dell’INPS sia quella di ritenere del 2014. Con riferimento, invece, alla Cassa Integrazione necessaria una sola informazione dell’impresa ai sindacati, Guadagni Ordinaria, l’INPS aveva affermato che tale con possibilità di consultazione, purchè si concluda entro requisito non era necessario. 3 giorni. Ed in questo senso, quindi, deve essere letto L’INPS, al fine di armonizzare i due trattamenti, ha il richiamo alle previsioni dell’art. 19, comma 1, d.l. n. disposto che anche per la Cassa Integrazione Guadagni 18/2020. in Deroga non sia necessario lo smaltimento delle ferie Vero è che poi sono le Regioni, con gli accordi quadri, pregresse. ad avere meglio disciplinato la questione e, in alcuni casi Questa indicazione è certamente utile per quei (vedi la Toscana), non è stato indicato l’accordo sindacale lavoratori, tanti, che hanno visto la propria azienda a livello d’impresa come necessario per accedere alla imporgli ferie pregresse, anziché attingere subito dagli CIG in Deroga, ma solo, come sostiene l’INPS, una mera ammortizzatori sociali, ovvero dagli istituti più consoni informazione. alla situazione verificatasi. Altri importanti chiarimenti contenuti nella Circolare Altri chiarimenti importanti dell’INPS nella Circolare n. 47/2020 sono quelli che hanno precisato, sia per la in commento sono poi quelli relativi alle procedure CIG Ordinaria, che per la CIG in Deroga, l’esistenza della sindacali. possibilità, per le aziende ed i dipendenti ubicati nelle L’art. 19, d.l. n. 18/2020, infatti, ha previsto al comma “zone rosse” di cui al d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, di cumulare 2 la non necessità, per l’azienda e al fine di accede i periodi di cassa previsti in quest’ultimo decreto con quelli alla CIG Ordinaria causale COVID-19, di effettuare la di cui al d.l. n. 18/2020. procedura di consultazione sindacale “classica” di cui L’INPS ha poi chiarito che, in materia di CIG in deroga, all’art. 14, d.lgs. n. 148/2015. Si è previsto solo un obbligo tra gli “oneri accessori” che spettano ai lavoratori durante di informazione preventiva ai sindacati e di eventuale il trattamento, vi sono anche gli ANF, ovvero gli Assegni consultazione (se richiesta), comunque da concludersi in per il Nucleo Familiare (ANF, invece, esclusi, sempre tempi brevissimi, ovvero entro i 3 giorni successivi. Con secondo le indicazioni INPS, per coloro che passano, ai la conseguenza, quindi, che se anche non si è raggiunto un sensi dell’art. 21, d.l. n. 18/2020, dal Fondo di Integrazione accordo sindacale, trascorsi i 3 giorni dalla comunicazione Salariale alla CIG Ordinaria); e che è possibile frammentare, preventiva, l’azienda può accedere alla cassa. sia nella CIG Ordinaria, che nella CIG in Deroga, il periodo Per quanto riguarda, invece, la CIG in Deroga, è stato di 9 settimane, senza necessità, quindi, che tali settimane previsto, al comma 1 dell’art. 22, che il trattamento vengano fruite interamente e continuamente. è concesso dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accordo con “le organizzazioni sindacali Tra i vari interventi INPS, infine, da segnalare la comparativamente più rappresentative a livello nazionale Circolare n. 50 del 4 aprile 2020 che spiega in dettaglio per i datori di lavoro”. quali sono le domande di prestazioni previdenziali cui si La previsione sembra faccia riferimento ad un accordo applica la sospensione dei termini decadenziali prevista che deve essere fatto dalle Regioni e con le sole associazioni dall’art. 34, d.l. n. 18/2020 ed, altresì, il Messaggio n. 1607 datoriali; il che (come già segnalato nel bollettino 2/2020) del 14 aprile 2020, che ha evidenziato come ai sensi dell’art. è del tutto irragionevole, quindi fa considerare frutto 41 del d.l. n. 23/2020 (ovvero quello sulle misure fiscali), di errore materiale. Sul piano applicativo, le Regioni le previsioni contenute agli artt. 19-22 del d.l. n. 18/2020 hanno infatti proceduto a firmare accordi “quadro” con in materia di cassa integrazione, valgono anche per quei le principali organizzazioni sindacali e datoriali, con ciò lavoratori che sono stati assunti dal 23 febbraio 2020 al dando senso e ragionevolezza alla previsione di legge. 17 marzo 2020, con conferma così della non necessarietà Il dubbio, però, che è rimasto è se fosse necessario dell’anzianità di servizio di 90 giorni. anche un accordo specifico tra singola azienda e sindacati.
03 / 2020 di Silvia La peculiare maniera Borelli dell’Unione Europea di intendere la solidarietà F ra le varie iniziative per fronteggiare l’incremento disoccupazione è un tema dibattuto assunte per rispondere della spesa pubblica «a causa da lungo tempo, ed è espressamente all’attuale emergenza dell’adozione di misure nazionali indicato tra gli obiettivi della sanitaria, il 2 aprile 2020, direttamente connesse a regimi di Commissione guidata da Ursula la Commissione europea ha proposto riduzione dell’orario lavorativo o a von der Leyen (che presenterà una di istituire uno strumento europeo di misure analoghe» (art. 4). Il nostro proposta in tal senso nel 2021). sostegno temporaneo per attenuare i paese potrebbe dunque richiedere L’opportunità (e la necessità) di un rischi di disoccupazione (c.d. SURE) l’assistenza dell’Unione per sostenere tale schema a fronte dell’esigenza di (COM(2020)139). La proposta era i costi della cassa integrazione affrontare, in maniera condivisa, i stata annunciata in una lettera guadagni, per la quale il d.l. 18/2020 rischi economici che sono generati della Presidente della Commissione ha già stanziato 4640,4 milioni di € dal mercato interno, caratterizzato al quotidiano Repubblica in cui (sul punto v. il n. 2/2020 di Diritti & da una moneta unica e dalla libera Ursula von der Leyen chiedeva Lavoro). circolazione di merci, servizi, persone scusa all’Italia per la tardiva risposta e capitali, è evidente. Il SURE è descritto dalla dell’Unione alla crisi sanataria, e Commissione europea come Non pare, tuttavia, che la dichiarava l’intenzione di «dare una una «espressione tangibile della proposta presentata ad aprile dalla mano, stanziando nuove risorse per solidarietà dell’Unione, grazie alla Commissione crei uno schema finanziare la cassa integrazione», quale gli Stati membri convengono europeo, seppur temporaneo, di per compensare la riduzione degli di sostenersi a vicenda», mediante contrasto alla disoccupazione. stipendi di chi lavora con un orario la creazione di «un regime europeo ridotto, soprattutto nei paesi colpiti In primo luogo, la Commissione di riassicurazione dell’indennità di più duramente dal virus. non ha scelto di finanziare il SURE disoccupazione nel contesto specifico incrementando la disponibilità Il nuovo strumento proposto della crisi dovuta a Covid-19». Il del Fondo sociale europeo che dalla Commissione dovrebbe aiutare carattere solidaristico della misura eroga sovvenzioni che già oggi gli Stati «a far fronte all’aumento adottata giustifica la scelta della possono essere utilizzate, dalle repentino e severo della spesa base giuridica, l’art. 122 del Trattato Regioni, per finanziare la cassa pubblica effettiva ed eventualmente sul funzionamento dell’Unione integrazioni guadagni in deroga. anche programmata destinata ad europea che autorizza il Consiglio a Il SURE assumerà invece «la forma attenuare gli effetti socioeconomici «concedere a determinate condizioni di un regime di prestiti basato su negativi diretti delle circostanze un’assistenza finanziaria» a uno Stato un sistema di garanzie degli Stati eccezionali causate dalla pandemia di membro che si trova in difficoltà a membri». In sostanza, la proposta Covid-19» (art. 2). In particolare, gli causa di circostanze eccezionali. della Commissione intende dotare Stati possono richiedere l’assistenza La creazione di uno schema l’Unione di risorse finanziarie finanziaria dell’Unione europea europeo di contrasto alla reperite sui mercati internazionali 12
03 / 2020 e garantite dagli Stati membri, che inadeguato a fronteggiare i gravosi miliardi di €). vengono poi prestate, a condizioni impegni di spesa cui sono chiamati Come già detto, con il d.l. concordate con la Commissione, gli Stati per sostenere il reddito dei 18/2020, l’Italia ha già stanziato agli Statimembri per finanziare i lavoratori che, a causa della crisi più di 4 miliardi di € per la cassa trattamenti di sostegno al reddito economica generata dalla pandemia, integrazione guadagni, a cui devono necessari per fronteggiare le sono stati messi in cassa integrazione sommarsi i 2,3 miliardi di € per conseguenze generate dall’emergenza o hanno perso il posto del lavoro. l’indennità erogata ai lavoratori sanitaria. L’art. 9 della proposta precisa poi autonomi, ai liberi professionisti Di conseguenza, a differenza di che l’assistenza annua che l’Unione e ai collaboratori coordinati e quanto avviene per il Fondo sociale può garantire non può superare il continuativi. Il Governo ha già europeo, non si tratta di un sistema 10% dell’importo complessivo. La annunciato che tali provvedimenti per ridistribuire risorse economiche stessa disposizione aggiunge che saranno rifinanziati con il c.d. all’interno dell’Unione, condividendo la quota di prestiti concessi ai tre decreto di aprile. Oltre a non così i rischi del mercato, ma di un Stati membri che rappresentano essere adeguato per affrontare le contributo temporaneo (disponibile la quota più grande di prestiti non conseguenze economiche generate probabilmente fino al 2022) per deve superare il 60 % dell’importo dall’emergenza sanitaria, il prestito facilitare il reperimento delle risorse totale del SURE. Di conseguenza, garantito mediante il SURE, se necessarie a finanziare i sistemi l’assistenza complessiva di cui richiesto, si sommerà alla pila di nazionali di assicurazione in caso di possono beneficiare gli Stati che, debiti già accumulati dallo Stato, disoccupazione. come l’Italia, la Spagna o la Francia, facendo aumentare il debito pubblico. sono stati più colpiti dalla pandemia, Il precedente cui si ispira la Nonostante gli annunci solenni, è pari, al massimo, a 20 miliardi di €. Commissione europea nella creazione non pare dunque che il SURE sia lo del SURE è il meccanismo europeo di Tale importo massimo può però strumento appropriato per rispondere stabilizzazione finanziaria (MESF), essere raggiunto solo se un numero alle conseguenze dell’attuale crisi ossia lo strumento mediante il quale, sufficiente di paesi aderiscono al economica: non si tratta, infatti, di un nel corso della precedente crisi SURE. L’adesione al SURE è infatti Fondo europeo diretto a redistribuire economico-finanziaria, si è fornita volontaria: gli Stati membri possono, risorse a favore dei lavoratori che, a un’assistenza alla Grecia, all’Irlanda e e non debbono, «contribuire allo causa della pandemia, hanno perso al Portogallo. strumento con controgaranzie dei il loro reddito, ma di un prestito che, rischi sostenuti dall’Unione» (art. 11). prima o poi, il paese che richiede Ma se mediante il SURE non Come anticipato, l’importo massimo l’assistenza finanziaria dovrà vengono condivisi i rischi generati del SURE sarà raggiunto solo se gli resistituire. dal mercato interno, dove sta la Stati membri presteranno sufficienti solidarietà? garanzie per i prestiti. Nella peggiore Occorre poi notare che delle ipotesi, potrebbe accadere che l’ammontare complessivo l’assistenza finanziaria non venga dell’assistenza finanziaria cui mai messa a disposizione in quanto possono beneficiare gli Stati membri gli Stati membri non contribuiscono è pari a 100 miliardi di € (art. 5 della per l’importo minimo necessario proposta). Tale importo pare del tutto richiesto dal regolamento (25
03 / 2020 Quale lavoro femminile di Clelia Alleri, Mara Congeduti, al tempo del Covid-19? Sabrina Pittarello, Francesca Stangherlin La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata non garantiscono la parificazione tra le figure genitoriali una delle prime misure adottate dal Governo italiano per nella gestione delle nuove esigenze familiari determinate far fronte al contenimento del contagio da Covid-19. dalla pandemia in atto. La chiusura, tuttavia, non ha determinato il blocco Si delinea, così, il pericolo di una progressiva fuoriuscita dell’attività didattica, che si è strutturata in nuove forme delle donne dal mercato del lavoro. “a distanza” attraverso lezioni on-line, che hanno costretto E’, infatti, “noto che le lavoratrici madri cumulano il fattore gli alunni a prendere dimestichezza con gli strumenti di rischio costituito dal sesso femminile con il fattore di rischio informatici, i più piccoli necessariamente con l’ausilio dei costituito dalla maternità e che…specialmente se con figli in genitori, in prevalenza le madri. età da scuola dell’infanzia, materna o primaria, si trovino La nuova filosofia della didattica a distanza, ri-definita frequentemente a dover far fronte a impellenti e imprevedibili “smart schooling”, si è così inserita nella linea già tracciata esigenze connesse all’accudimento della prole” (così, Trib. dallo “smart working”, riconducibile al c.d. “lavoro agile”. Firenze, ord. del 22.10.2019, rich. da M. Vitaletti, in Tale modalità di lavoro, pur con alcune modifiche alla GiustiziaCivile.com 9.3.2020). disciplina della l. n. 81/2017 (attualmente non è richiesto A tale proposito, la recente Direttiva Comunitaria l’accordo fra datore di lavoro e lavoratore per la sua n. 1158/2019 ha individuato nella “difficoltà di conciliare attivazione), è stata prescelta dal Governo per fronteggiare l'attività professionale con gli impegni familiari” il principale la “fase 1” dell’emergenza sanitaria, rivelandosi motivo della “sottorappresentazione” delle donne nel particolarmente adatta per consentire alle aziende private mercato del lavoro: “quando hanno figli, le donne sono propense e alle pubbliche amministrazioni di avvalersi della a dedicare meno ore al lavoro retribuito e a dedicare più tempo prestazione di lavoro dei propri dipendenti “a distanza”, all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite”, nell’ottica del contenimento del contagio. tra cui si inseriscono d’imperio - nell’attuale situazione - Alle nuove modalità di lavoro si è affiancato - in anche quelle di delega dell’attività didattica da parte del particolare per le lavoratrici madri - l’improvviso aumento servizio scolastico. dell’attività di cura, educazione ed istruzione dei figli Il venir meno del supporto scolastico potrebbe che, stante il venir meno del supporto offerto dal sistema determinare, in concreto, una progressiva fuoriuscita scolastico, soprattutto nelle famiglie più numerose, ha delle donne dal mercato del lavoro soprattutto in quei determinato notevoli ed evidenti difficoltà. contesti lavorativi nei quali già esiste un gap retributivo In tale situazione, le dichiarazioni rilasciate dalla tra uomini e donne a parità di mansioni svolte, nonché Ministra Azzolina - in ordine alla mancata riapertura nelle aree sociali e nelle famiglie (soprattutto straniere) più delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico a rischio, ove la presenza delle donne nei luoghi di lavoro 2019/2020 e alla necessità di prevedere un piano di rientro è già compromessa da retaggi culturali e dalla necessità di “graduale e calibrato” anche per quello 2020/2021 - hanno accudire, spesso, famiglie molto numerose. destato grande preoccupazione nelle lavoratrici, anche Viviamo giorni caldi, in cui si discute delle misure da nell’ottica della piena ripresa delle attività produttive nella mettere in capo al fine di garantire la ripartenza nella c.d. “fase 2”. cosiddetta “fase 2”. A fronte del silenzio della Ministra Nell’attesa che vengano rese note le nuove misure che Azzolina, alcuni Enti locali hanno formulato proposte il Governo adotterà col “Decreto Aprile”, deve evidenziarsi, volte a definire modalità di riapertura e gestione dei servizi per il momento, l’insufficienza e inadeguatezza delle scolastici, finalizzate a garantire il sostegno alle famiglie misure previste dal d.l. 18/2020 per fornire sostegno ai e comunque la piena sicurezza di insegnanti/educatrici, “genitori lavoratori”. senza inficiare la funzione formativa della scuola. Tali misure trasferiscono il “rischio” economico insito Nonostante le difficoltà sopra evidenziate, si auspica nell’emergenza sanitaria in atto direttamente sulle famiglie: che il Governo, nel prossimo “Decreto aprile”, offra da un lato, infatti, il “congedo Covid-19” è compensato con soluzioni maggiormente idonee a garantire una concreta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Dall’altro, condivisione della genitorialità e il conseguente ri- il bonus “baby-sitting” da 600 euro, copre solo in parte equilibrio delle esigenze lavorative e familiari delle l’orario lavorativo del genitore che ne usufruisce. lavoratrici madri, pena la loro espulsione dal mondo del Esse, pur riconosciute ad entrambi “i genitori lavoratori”, lavoro. 14
03 / 2020 La Piattaforma deve consegnare ai riders i dispositivi di protezione anti Covid I Tribunali di Firenze e di Entrambi i provvedimenti Bologna hanno adottato due valutano preliminarmente l’esistenza di importanti provvedimenti per del fumus boni iuris, cioè di presupposti Francesca la tutela della salute dei riders sufficienti a far ritenere sussistente Bassetti nel mese di aprile 2020 nei confronti l’obbligo di protezione a carico delle di due diverse e ben note società del società. settore di c.d. delivery. Entrambe le vicende processuali hanno preso I Tribunali, per tale aspetto, avvio da ricorsi cautelari di singoli rilevano in primo luogo come lavoratori che chiedevano di ordinare i rapporti, seppure qualificati in via di urgenza la consegna da parte contrattualmente come autonomi, delle piattaforme di mascherine, si svolgano secondo modalità tali guanti, gel disinfettante e prodotti da poterli ricondurre alla fattispecie di pulizia dello zaino. Nella fase di cui all’art. 2 d.lgs. 81/2015, con precedente al giudizio, per quanto si conseguente applicazione della legge nei provvedimenti del Tribunale, disciplina del rapporto di lavoro al lavoratore fiorentino era stato subordinato. La prestazione, alla prima consigliato dalla piattaforma stessa analisi, risulta infatti caratterizzata da di utilizzare tali dispositivi, che però tutti gli elementi della norma citata: anche a sua richiesta non gli erano il carattere personale; lo svolgimento stati consegnati, mentre al lavoratore continuativo e l’organizzazione bolognese erano state opposte dalla delle modalità di lavoro da parte del società difficoltà organizzative, committente. L’applicazione della ma non un diniego dell’obbligo di tutela del lavoro subordinato ai fornirgli quanto domandato. In ogni sensi dell’art. 2 predetto comporta caso, nessuna delle due società vi anche l’applicazione degli obblighi aveva provveduto. di prevenzione e protezione previsti dall’ordinamento, tra cui quello I Tribunali, come anticipato nel di fornire appunto i dispositivi in titolo, hanno accolto le richieste dei contesa. Sia il Tribunale di Firenze lavoratori e ordinato l’immediata che quello di Bologna citano sul fornitura dei dispositivi di protezione punto la sentenza della Cassazione individuale, come previsto dall’art. 71 1663/2020, già commentata in questo d.lgs. 81/2018. Bollettino, il secondo riportandone 15
03 / 2020 alcuni importanti passaggi, come influenzare il comportamento delle anche ai riders autonomi comporta quello in cui la Corte sottolinea che società, non hanno naturalmente la la sua integrale applicazione in loro quando l’etero-organizzazione è forza di imporsi in tutti i rapporti di favore, e giustamente il Tribunale di particolarmente marcata “al punto di lavoro delle stesse. Un obbligo non Firenze, per quel che interessava nel rendere il collaboratore comparabile con subordinato alla ri-qualificazione giudizio, ne trae l’obbligo dell’art. 71 il lavoratore dipendente, si impone una del rapporto e generalizzato, perché d.lgs. 81/08. protezione equivalente”. applicabile anche a rapporti di lavoro formalizzati come autonomi, Tornando alle decisioni dei Il Tribunale di Firenze, inoltre, quale è l’obbligo posto dall’art. 47 Tribunali che si commentano, richiama il D.L. 101/2019, che ha septies, invece, ha il pregio di imporsi il secondo elemento che le Corti inserito l’art. 47 bis e seguenti nel direttamente e di dover essere in hanno dovuto valutare ai fini della d.lgs. 81/2015, prevedendo una ogni caso rispettato (anche se il concessione del provvedimento è disciplina di protezione anche per i lavoratore, appunto, non agisce in stata l’esistenza di un periculum in riders classificabili come lavoratori giudizio per chiedere di accertare mora, cioè di un possibile irreparabile autonomi, una disciplina dunque l’applicabilità della disciplina del pregiudizio che i lavoratori avrebbero invocabile a prescindere dalla lavoro subordinato). Peraltro, l’aver potuto subire nell’attesa dei tempi qualificazione o ri-qualificazione ricondotto anche i riders autonomi di un processo ordinario. L’attuale giudiziale del rapporto. In materia all’interno del d.lgs. 81/2018 emergenza sanitaria e le misure di prevenzione e sicurezza, è ivi comporta per le società una serie di contenimento e protezione espressamente previsto che la ampia di obblighi, quali, ad esempio, varate per fronteggiarla sono state piattaforma anche digitale sia tenuta la valutazione dei rischi connessi comprensibilmente ritenuti elementi nei confronti dei riders, a propria all’attività e l’adozione del modello sufficienti a tal fine. cura e spese, al rispetto del decreto di organizzazione più idoneo a legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. prevenirli e limitarli,nonché non In conclusione, se il tema dei 47-septies c.3, d.lgs. 81/2015). secondari diritti di partecipazione. riders era dibattuto da molti mesi, il I riders autonomi, sotto tale ultimo contributo dei servizi di consegna Proprio tale ultimo riferimento aspetto, avrebbero ad esempio diritto a domicilio al mantenimento dei può essere utile per una riflessione a nominare un proprio rappresentante servizi nell’attuale straordinario più ampia sul tema. Se infatti per la sicurezza (sia ai sensi dell’art. 47 contesto sembra poter accelerare l’accertamento dell’esistenza di d.lgs. 81/2018 che, almeno, dell’art. 9 l’applicazione di alcune norme, in obblighi di sicurezza dovesse passare l. 300/70), che possa godere di tutte specie quelle relative alla salute e da un preliminare accertamento le facoltà e diritti di accesso agli sicurezza, oggi percepite come ancora della ricorrenza della fattispecie atti, consultazione e partecipazione più urgenti, nel solco del percorso dell’art. 2 d.lgs. 81/205, la strada previsti dal Testo Unico, ponendo in (non sempre lineare) già intrapreso per la sua implementazione in ogni essere le iniziative utili a verificare per la regolamentazione di questa singolo rapporto di lavoro sarebbe e sollecitare la corretta applicazione peculiare forma di lavoro. assai più impervia e soprattutto si di tutte le disposizioni di protezione baserebbe sull’iniziativa individuale nei confronti dei lavoratori o di lavoratori già deboli, e quindi meno collaboratori (in particolare si veda propensi a rivolgersi alla giustizia. l’art. 49 d.lgs. 81/18). Come già per Poiché ogni pronuncia giudiziale ha altre categorie di lavoratori non valore solo tra le parti, i provvedimenti subordinati, infatti, l’estensione della in commento, per quanto possano disciplina di cui al d.lgs. 81/2018
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