DIRITTI&LAVORO FLASH - Diritti & Lavoro

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DIRITTI&LAVORO FLASH - Diritti & Lavoro
03 / 2020

            DIRITTI&LAVORO
            idee e strumenti per il sindacato
                                                                          FLASH

                    ADELANTE
                    CON JUICIO

                Riaprono le fabbriche ma i rischi restano:
                sostegno del reddito e tutela della salute
            nella c.d. fase 2 (in attesa del decreto “Maggio”...)

   Protocollo sulla sicurezza, indirizzi Inps sugli ammortizzatori, fondo SURE dell’UE, indennizzo Inail,
         DPI per i rider, congedo straordinario e lavoro femminile, lavoro agricolo e caporalato
Sommario

03         Aprile 2020

04         Prevenzione del contagio sul luogo di
           lavoro: il quadro delle misure alla vigilia    di Giovanni Calvellini
           della Fase-2

07         La tutela INAIL al tempo della pandemia        di Marco Tufo

09         Decreto “Cura Italia” e
           chiarimenti dell’INPS in materia               di Andrea Ranfagni
           di ammortizzatori sociali

12         La peculiare maniera dell’Unione Europea
           di intendere la solidarietà
                                                          di Silvia Borelli

14         Quale lavoro femminile
           al tempo del Covid-19?
                                                          di Clelia Alleri, Mara Congeduti,
                                                             Sabrina Pittarello, Francesca
                                                             Stangherlin

15         La Piattaforma deve consegnare ai riders
           i dispositivi di protezione anti Covid
                                                          di Francesca Bassetti

17         Crisi sanitaria, lavoro agricolo e contrasto
           al caporalato: è necessario dare               di Sabrina Pittarello,
                                                             Antonio Monachetti,
           piena attuazione alla legge n. 199/2016           Mara Congeduti
DIRITTI&LAVORO
                     idee e strumenti per il sindacato       FLASH

                                                                    A cura di    Centro Studi
                                                                                 “Diritti & Lavoro”

                                                         Direttore Scientifico   Prof. Giovanni Orlandini

                                                         Comitato Scientifico    Avv. Andrea Danilo Conte
                                                                                 Avv. Fabio Rusconi

                                                                In redazione     Andrea Ranfagni
                                                                                 Giovanni Calvellini
                                                                                 Giulia Frosecchi
                                                                                 Marco Tufo

                                                             Progetto grafico    Dario D’Ovidio

Questo periodico è iscritto al
                                                                     Contatti    Centro Studi
Reg. Trib. n° 5725 del 07/05/2009
                                                                                 Diritti & Lavoro
Crediti fotografici
                                                                                 Via Lorenzo il Magnifico, 14
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l’editore ha ricercato con ogni
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mezzo i titolari dei diritti fotografici
senza riuscire a reperirli.
È ovviamente a completa                                                          web:   dirittielavoro.it
disposizione per l’assolvimento di
quanto occorre nei loro confronti.

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                  di
              Giovanni
              Calvellini

Prevenzione                    Com’è ovvio, la problematica del rischio di contagio
                           negli ambienti di lavoro è stata fin da subito oggetto di
                           grande attenzione. Gli interventi in materia si sono però
del contagio               inizialmente limitati alla raccomandazione di un ricorso
                           il più diffuso possibile a strumenti (come lavoro agile, ferie,
sul luogo di lavoro:       congedi, permessi, etc.) che permettessero di “rarefare” le
                           presenze sui luoghi di lavoro. Solo in un secondo momento,

il quadro delle            invece, ci si è mossi nel senso di regolare la prevenzione
                           del rischio in tutte le realtà produttive in cui quel

misure alla vigilia
                           contingentamento non era possibile. Regolamentazione
                           che, oggi, torna al centro della discussione pubblica in
                           vista della “Fase-2”, che, tra le altre cose, porterà al ritorno
della Fase-2               a lavoro di milioni di lavoratori.
                               Il documento più importante in proposito è
                           rappresentato dal “Protocollo condiviso di regolamentazione
                           delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
                           del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da
                           Governo e parti sociali il 14 marzo e integrato il 24
                           aprile. Ispirato dal rilievo secondo cui la prosecuzione
                           delle attività produttive può avvenire solo in presenza
                           di condizioni che assicurino alle persone che lavorano
                           adeguati livelli di protezione, il documento contiene le
                           linee-guida per agevolare le imprese nell’adozione dei
                           protocolli di sicurezza anti-contagio.
                               Sono di vario tipo le misure precauzionali da esso
                           previste a pena di sospensione dell’attività produttiva fino
                           al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si va dall’obbligo
                           per le aziende di attuare campagne informative circa il
                           corretto comportamento che il lavoratore deve tenere sul
                           lavoro (mantenere la distanza di sicurezza, igienizzare
                           frequentemente le mani, restare a casa in caso di sintomi
                           influenzali, etc.), alla necessità che il datore provveda alla
                           pulizia quotidiana e alla sanificazione periodica dei locali,
                           delle postazioni e degli strumenti di lavoro; dall’obbligo
                           di predisporre percorsi e servizi igienici dedicati in caso di
                           accesso non evitabile di soggetti esterni, alla necessità di
                           contingentamento delle presenze nelle aree comuni; dal
                           divieto di eventi (anche formativi) e riunioni in presenza
                           non strettamente necessari, alla possibilità di introdurre
                           un piano di turnazione dei dipendenti e di provvedere
                           alla rimodulazione degli spazi di lavoro con l’obiettivo di
                           diminuire al massimo i contatti.
                               Particolarmente interessante è la misura che prevede
                           la possibilità (si tratta, quindi, di una facoltà, non di un
                           obbligo) per l’azienda di sottoporre il personale al controllo

                                                                                        4
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della temperatura corporea prima dell’accesso sul luogo           quella distanza. Lo stesso provvedimento regionale precisa
di lavoro, con conseguente temporaneo isolamento di               poi che l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza
coloro i quali abbiano una temperatura superiore a 37,5°. Il      obbliga a introdurre elementi di separazione fra le persone
problema che pone una simile pratica risiede nel fatto che        oppure a dotarle di altri dispositivi come le mascherine
la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea          FFP2 o, in caso di irreperibilità di queste ultime, due
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve    mascherine chirurgiche.
avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di
                                                                      Tornando al Protocollo, non è secondario chiarire
privacy. A tal fine, è quindi necessario fornire al lavoratore,   il valore precettivo e l’efficacia soggettiva di un tale
anche oralmente, l’informativa sul trattamento dei dati           documento che formalmente ha natura negoziale. Alle
personali. Va detto, inoltre, che l’isolamento momentaneo         prime perplessità in merito sembra aver dato risposta il
in caso di superamento della soglia di temperatura deve           d.p.c.m. 22 marzo 2020 (poi confermato dall’art. 2 comma
avvenire secondo modalità tali da garantire la riservatezza       3, d.l. n. 19/2020), il quale, all’art. 1 comma 3, ha stabilito
e la dignità del lavoratore, al quale deve essere offerta         che «le imprese le cui attività non sono sospese rispettano
immediatamente la possibilità di contattare il proprio            i contenuti del protocollo […] sottoscritto il 14 marzo 2020
medico curante e di seguire le sue indicazioni.                   fra il Governo e le parti sociali». Così, di fatto, il contenuto
    Altro capitolo “caldo” trattato dal Protocollo è quello       dell’atto è stato dotato di valore normativo fugando i dubbi
relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).          circa la sua natura giuridica. E questa conclusione non
L’azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori idonei       sembra dover essere rivista per effetto della sottoscrizione
mezzi detergenti per le mani, nonché – specie qualora la          del documento integrativo del 24 aprile. C’è da dire che, in
mansione imponga di lavorare a distanza interpersonale            ogni caso, le misure del Protocollo rientrano tra quelle che
inferiore a un metro – ogni altro dispositivo (mascherine,        sono imposte al datore di lavoro già sulla base dell’obbligo
guanti, occhiali, tuta, cuffia, camice, etc.) conforme alle       generale di sicurezza ex art. 2087 cod.civ., oltre che in
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Fermo       ragione del richiamo alle «buone prassi» e «linee-guida» di
restando che l’individuazione dei DPI idonei avviene              cui all’art. 2 comma 1 lett. v e z, d.lgs. n. 81/2008. Insomma,
nella declinazione delle clausole del Protocollo all’interno      sono diversi gli elementi che militano a sostegno della tesi
dei luoghi di lavoro (tenendo conto della valutazione dei         dell’obbligatorietà per le aziende delle misure previste dal
rischi), è in ogni caso previsto, per tutti i lavoratori che      Protocollo. E infatti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina            nella nota n. 49 del 29.4.2020, ha raccomandato ai propri
chirurgica.                                                       Uffici territoriali di aderire alle richieste che giungano loro
                                                                  dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa
    Su questo punto si inserisce, peraltro, l’ordinanza           la ricorrenza delle condizioni previste (dalla legge e) dal
n. 38/2020 del Presidente della Giunta regionale della            Protocollo per la prosecuzione delle attività produttive.
Toscana che irrigidisce l’obbligo per le aziende, sollevando,
per questa ragione, non poche perplessità tanto con                   Ciò chiarito, resta il fatto che l’obbligo di sicurezza
riferimento all’osservanza dei criteri di riparto delle           gravante sul datore non può certo ritenersi adempiuto
competenze tra Stato e regioni, quanto in ordine al rispetto      limitandosi ad adeguarsi alle previsioni del Protocollo. La
del prodotto dell’autonomia negoziale delle parti sociali         struttura aperta dell’art. 2087 cod.civ., infatti, costringe il
espressasi nel Protocollo.                                        datore di lavoro ad adottare non solo le specifiche misure
                                                                  di tutela indicate in specifici atti normativi, ma, secondo
    Ad ogni modo, l’ordinanza stabilisce che la distanza di       il principio della massima sicurezza tecnologicamente
sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è determinata       fattibile, anche tutti gli altri accorgimenti che, tenuto
in 1,8 metri e che è comunque obbligatorio l’uso della            conto delle conoscenze scientifiche del momento, siano
mascherina negli spazi chiusi in presenza di più persone e        più efficaci nella prevenzione della diffusione del virus
in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento di         in un determinato contesto produttivo ed in relazione
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alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore. È evidente,        messa a punto di strumenti e strategie sempre più evoluti
peraltro, che la miglior forma di tutela della salute dei          per la prevenzione del contagio all’interno dell’ambiente
propri dipendenti è evitare che, all’interno dell’ambiente         lavorativo. In questo processo, allora, l’obbligo di tutelare
lavorativo, entrino in contatto con soggetti che hanno             la salute dei propri dipendenti impone al datore di non
contratto l’infezione. E se questo si rivela relativamente         restare alla finestra. In tale prospettiva un ruolo di centrale
semplice in caso di comparsa di sintomi (in questa                 dovrà spettare ai Comitati per l’applicazione e la verifica
eventualità, anzi, è il lavoratore ha non potersi presentare       del Protocollo, da istituire in azienda con la partecipazione
a lavoro), può essere ben più problematico per i portatori         dei rappresentanti sindacali e del rappresentante dei
di virus asintomatici. In questa ipotesi, l’individuazione         lavoratori per la sicurezza, o a livello territoriale con
del lavoratore affetto dalla malattia, e quindi la protezione      il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e del
dei colleghi dall’esposizione al contagio, può avvenire solo       rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
attraverso l’effettuazione di test idonei a rivelare lo stato di   Si tratta di un organismo necessario per permettere la
malattia. In questo senso, possono essere particolarmente          corretta applicazione e l’aggiornamento delle misure
utili le cc.dd. verifiche sierologiche, ovvero dei test che,       adottate nelle singole realtà produttive, al punto che la sua
attraverso il prelievo di una minima quantità di sangue,           mancata costituzione configura in sé un inadempimento
consentono (con una affidabilità alta, ma comunque non             degli obblighi prevenzionistici previsti dal Protocollo.
del 100%) di accertare in pochi minuti se la persona è             D’altra parte, il Protocollo stesso in premessa precisa che
infetta o lo è stata.                                              ogni misura adottata dovrebbe essere condivisa con i
                                                                   rappresentanti per la sicurezza. La logica di collaborazione
    Un’indagine seria e reiterata di questo tipo compiuta
                                                                   con gli attori sindacali ispira dunque l’intero Protocollo,
dal datore di lavoro (per il tramite del medico competente
                                                                   ed il coinvolgimento sindacale nell’implementazione
e nel pieno rispetto della normativa in materia di
                                                                   delle misure di sicurezza si configura dunque come un
trattamento dei dati personali) può, dunque, permettere
                                                                   presupposto per la sua corretta attuazione.
di individuare e isolare (in attesa di ulteriori accertamenti
diagnostici) gli eventuali soggetti positivi e così di tutelare
la salute di tutto il personale. Non a caso, anche a livello di
tutela di igiene e salute pubblica, si sta procedendo in molti
casi nella direzione dell’effettuazione di test sierologici
rapidi ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di
contrarre e trasmettere il virus. Ad esempio, le ordinanze
nn. 23 e 39 del Presidente della Giunta regionale della
Toscana hanno previsto la prioritaria esecuzione di tali
test sugli appartenenti a una serie di categorie più esposte
(lavoratori al pubblico, operatori sanitari, membri delle
forze dell’ordine, edicolanti, tassisti, etc.).
    In     definitiva,    nell’ambito      dell’emergenza
epidemiologica in corso, l’obbligo di sicurezza che grava
sul datore di lavoro va ben oltre non solo ciò che può
ricavarsi dalla lettera della normativa prevenzionistica
ordinaria (d.lgs. n. 81/2008), ma anche le misure
specificamente concordate dalle parti sociali per far
fronte all’emergenza. In questo tempo in cui gli sforzi
della scienza sono interamente concentrati nella lotta al
COVID-19, ci si può attendere che non sarà infrequente la
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   La tutela INAIL
   al tempo della pandemia

   1. Il Covid-19 è un                     la tutela generale contro gli infortuni
   infortunio sul lavoro                   sul lavoro nel caso in cui la malattia
                                           abbia agito quale concausa del
   Tra le misure più rilevanti in          decesso, l’infortunio sarà riconosciuto
                                                                                       di
tema di lavoro previste dal Decreto        anche quando la morte sia avvenuta
                                                                                      Marco
“Cura Italia” non potevano mancare         non “per il Coronavirus” ma “con il
                                                                                      Tufo
quelle relative alla tutela INAIL e        Coronavirus”, come sinora pare sia
ciò in quanto le attività lavorative       accaduto nella maggioranza dei casi.
che non sono state sospese in questo
periodo emergenziale (in primis                Tale impostazione nazionale ha
quelle sanitarie) costituiscono la         trovato conferma anche nelle recenti
fonte primaria, se non esclusiva, del      “key provisions” dell’Organizzazione
contagio da Covid-19.                      Internazionale del Lavoro per
                                           fronteggiare la pandemia, secondo
    L’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020    le quali il contagio da Covid-19 è da
(conv. in l. del 24 aprile 2020, n.        considerarsi un infortunio sul lavoro
27) dunque, prevede – tanto per il         a tutti gli effetti e, come tale, dà
settore privato, quanto per quello         origine alle tutele spettanti in materia
pubblico - che un’accertata infezione      al lavoratore e ai suoi familiari.
da Coronavirus occasionata dal
lavoro, e cioè a causa dell’esecuzione
della prestazione, debba essere
trattata, dal punto di vista giuridico-       2.    La prova del contagio
normativo, come un qualsiasi altro
                                               Dal punto di vista operativo,
infortunio sul lavoro, trattandosi di
                                           quindi, il medico certificatore, redatto
“malattia-infortunio” analogamente
                                           il consueto certificato di infortunio,
alle malattie infettive e parassitarie
                                           lo invierà telematicamente all’INAIL
contratte nell’ambiente di lavoro o
                                           che assicurerà la relativa tutela
durante lo svolgimento dell’attività
                                           dell’infortunato, secondo le vigenti
lavorativa. Alla luce di ciò, il
                                           normative previdenziali. Poiché
lavoratore che ha contratto il virus sul
                                           l’INAIL, con circolare del 3 aprile
lavoro potrà accedere regolarmente
                                           2020, ha precisato che, ai fini
alle prestazioni INAIL, quali
                                           della certificazione dell’avvenuto
l’indennizzo per il periodo di inabilità
temporanea assoluta e l’indennizzo         contagio, è ritenuta valida qualsiasi
in capitale o la rendita per i postumi     documentazione clinico-strumentale
permanenti. Ciò, peraltro, riguarda        idonea ad attestare il contagio stesso,
anche i suoi familiari, i quali, laddove   appare evidente che la prova di esso
sopraggiunga la morte del lavoratore,      dovrà essere fornita mediante l’oramai
potranno beneficiare della rendita ai      noto “tampone faringeo”. Non
superstiti. Ovviamente, applicandosi       essendo sempre possibile accedere a

                                                                                                 7
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tale accertamento sanitario, i primi         comunque consapevole che residuano           però, è intervenuto l’INAIL, il quale,
commentatori hanno ritenuto che              casi, “anch’essi meritevoli di tutela,       con circolare del 3 aprile 2020, ha
sarebbe comunque possibile ottenere          nei quali manca l’indicazione o la           dichiarato che, essendo il rischio di
la tutela INAIL tramite una prova per        prova di specifici episodi contagianti       contagio molto più probabile in aree
presunzioni del contagio da Covid-19         o comunque di indizi ‘gravi precisi          o a bordo di mezzi pubblici affollati,
basata sui sintomi manifestati, sulla        e concordanti’ tali da far scattare          “al fine di ridurne la portata, per tutti
diffusione del virus sul territorio, sulla   ai fini dell’accertamento medico-            i lavoratori addetti allo svolgimento
specifica professione (per esempio, di       legale la presunzione semplice”. Così,       di prestazioni da rendere in presenza
operatore sanitario) o sulla peculiarità     richiamandosi le istruzioni per la           sul luogo di lavoro è considerato
delle mansioni (es. commesso di              trattazione dei casi di malattie infettive   necessitato l’uso del mezzo privato per
supermercato).                               e parassitarie, la tutela assicurativa       raggiungere dalla propria abitazione
                                             viene in ogni caso estesa “anche alle        il luogo di lavoro e viceversa”.
    Tale tesi trova conferma nelle           ipotesi in cui l’identificazione delle       In sostanza, rendendosi sempre
stesse circolari INAIL. L’Istituto ha        precise cause e modalità lavorative del      necessitato l’utilizzo del mezzo
infatti previsto, sin dalla circolare del    contagio si presenti problematica”. In       privato, viene invertita la regola
17 marzo 2020, ripresa nella circolare       tale evenienza, ossia “ove l’episodio        “ordinaria” in materia di infortuni in
del 3 aprile 2020, che, laddove il           che ha determinato il contagio non           itinere, secondo la quale, per recarsi al
contagio non possa essere provato            sia noto o non possa essere provato          lavoro, il trasporto privato dovrebbe
dal lavoratore, si può presumere che         dal lavoratore, né si può comunque           essere l’eccezione e quello pubblico
esso si sia verificato in considerazione     presumere che il contagio si sia             la norma. Così, l’utilizzo del mezzo
delle mansioni/lavorazioni e di              verificato in considerazione delle           pubblico da strumento presuntivo del
ogni altro indizio che in tal senso          mansioni/lavorazioni e di ogni altro         contagio diventa un elemento idoneo
deponga. Più in particolare, l’INAIL         elemento che in tal senso deponga”,          a escludere il riconoscimento del
ha opportunamente precisato che              fermo restando che l’accertamento            contagio quale infortunio in itinere.
“Nell’attuale situazione pandemica,          medico-legale seguirà l’ordinaria
l’ambito della tutela riguarda               procedura,      l’Istituto    privilegerà
innanzitutto gli operatori sanitari          essenzialmente i seguenti elementi:
esposti a un elevato rischio di              epidemiologico, clinico, anamnestico            4. La tutela della
contagio, aggravato fino a diventare         e circostanziale.                               quarantena e della
specifico”,     cosicché     “Per     tali                                                   permanenza domiciliare
operatori vige […] la presunzione                                                            fiduciaria
semplice di origine professionale,
considerata appunto la elevatissima             3. L’infezione da                             Va infine segnalato come, ai sensi
probabilità che gli operatori sanitari          Coronavirus in itinere                    dell’art. 42, comma 2, Decreto “Cura
vengano a contatto con il nuovo                                                           Italia”, le prestazioni INAIL, nei casi
coronavirus”. Ciò, come anticipato,               Se, dunque, le tutele previdenziali     accertati di infezioni da Coronavirus
non esaurisce i casi in cui possa            INAIL operano per il Covid-19, potrà         in occasione di lavoro, vengano erogate
operare il sistema delle presunzioni         essere riconosciuto come infortunio          anche per il periodo di quarantena
semplici appena visto, atteso che “A         sul lavoro anche il contagio avvenuto        o di permanenza domiciliare
una condizione di elevato rischio di         in itinere, ossia nel tragitto casa-lavoro   fiduciaria dell’infortunato, con la
contagio possono essere ricondotte           (e viceversa), come confermato dalle         conseguente astensione dal lavoro.
anche altre attività lavorative che          circolari INAIL sopra citate. Anche          Laddove, quindi, il contagio sia stato
comportano il costante contatto con          qui, i primi commentatori hanno              causato od occasionato dall’attività
il pubblico/l’utenza”. L’Istituto, in        osservato come il problema maggiore          lavorativa, e, dunque, in presenza
proposito, fa esplicito riferimento,         sia costituito dalla prova del contagio,     della prova dell’infezione come
in via esemplificativa, alle seguenti        così da doversi ricorrere nuovamente         sopra vista, spetterà al lavoratore
attività: lavoratori che operano in          al meccanismo delle presunzioni, ad          il relativo indennizzo di inabilità
front-office, alla cassa, addetti alle       esempio nel caso in cui il lavoratore        temporanea assoluta per tutto il
vendite/banconisti, personale non            faccia uso di mezzi pubblici affollati       periodo della quarantena, nonché
sanitario operante all’interno degli         in zona ad alto rischio, salvo che           per quello eventualmente successivo
ospedali con mansioni tecniche,              non venga dimostrato che il viaggio          dovuto al prolungamento della
di supporto, di pulizie, operatori           sia avvenuto con un compagno di              malattia, trattandosi di situazioni di
del trasporto infermi. L’INAIL è             lavoro positivo al virus. Sul punto,         impedimento assoluto dal lavoro.
03 / 2020

                  Decreto “Cura Italia”
                 e chiarimenti dell’INPS
                      in materia di
                 ammortizzatori sociali

                                                            di
                                                          Andrea
                                                         Ranfagni

 L
          ’INPS ha emanato diverse note esplicative delle        trattamento di sostegno del reddito.
          misure contenute nel cosiddetto “Decreto Cura              Tanto la domanda di NASPI, quanto quella di DIS-
          Italia”, ovvero il d.l. n. 18/2020 contenente          COLL, infatti, devono, secondo la legge “ordinaria” e non
          le principali misure economiche e sociali per          emergenziale, essere presentate entro 68 giorni dall’evento
far fronte all’emergenza Coronavirus e con riferimento           di cessazione “involontaria” del rapporto di lavoro, ovvero
all’intero territorio nazionale.                                 dalla perdita del posto di lavoro, quindi dalla scadenza del
    L’eccezionalità del momento e dell’intervento fatto dal      contratto a termine, piuttosto che dal giorno di decorrenza
Governo si vede anche dal numero di documenti che l’INPS,        di un licenziamento o di una dimissione per giusta causa.
nel giro di appena un mese, ha adottato: 30, tra messaggi            L’eccezionalità del momento, che rende difficile
e circolari. Un numero elevatissimo che rende complesso          al lavoratore spostarsi per recarsi ad un patronato per
anche il lavoro di ricostruzione e commento delle stesse.        effettuare la domanda di NASPI o di DIS-COLL, hanno
    Con il presente articolo ci si soffermerà su quelli che      portato il Governo a prevedere che per gli eventi di perdita
paiono gli interventi dell’INPS più interessanti per i           (involontaria) del posto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio
lavoratori e che hanno cercato di precisare aspetti che nel      2020 al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono
decreto non erano chiari. Il tutto, limitatamente alla parte     ampliati da 68 a 128 giorni.
del decreto che pare più rilevante, ovvero quella relativa           Ciò che non era chiaro nella disposizione in commento
agli ammortizzatori sociali, intesi come sostegno del            era cosa ne fosse delle domande che erano già state
reddito dei dipendenti.                                          presentate per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
                                                                 gennaio 2020, ma oltre il termine “ordinari” di 68 giorni,
   In tal senso, merita attenzione il Messaggio INPS n.          quindi già respinte dall’INPS per sforamento del termine.
1286 del 20 marzo 2020, relativo all’art. 33, d.l. n. 18/2020,   Domande che, però, con l’intervento del Decreto, sono
ovvero quello che si è occupato di disporre la proroga dei       in realtà, se presentate nei 128 giorni, esaminabili ed,
termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e          eventualmente, accoglibili. L’INPS ha chiarito che tali
DIS-COLL. Come noto, infatti, questi tipi di domande sono        domande sono riesaminate “d’ufficio”. Ciò significa, quindi,
soggette a dei termini di decadenza, ovvero termini che se       che il lavoratore (o il patronato) non deve fare niente, ma
non rispettati fanno perdere la possibilità di accedere al       è lo stesso istituto che provvede al relativo riesame, senza

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alcuna nuova istanza in tal senso da parte degli interessati.    la cosiddetta “successione tra imprese nell’appalto” con
    L’intervento più consistente dell’INPS, poi, è               passaggio di lavoratori.
sicuramente rappresentato dalla Circolare n. 47 del 28               Si rappresenta poi che tale chiarimento è stato
marzo 2020, dove sono stati forniti dei chiarimenti in           fatto anche con riferimento alla disciplina della Cassa
merito alle integrazioni salariali disciplinate agli artt. 19-   Integrazione Guadagni in Deroga (art. 22, d.l. n. 18/2020),
22 del d.l. n. 18/2020, quindi alle disposizioni che hanno       anch’essa contenente il requisito dell’essere alle dipendenze
regolato la Cassa Integrazione Guadagni per Covid-19,            alla data del 23 febbraio 2020.
estendendola praticamente a tutti i settori ad eccezione del
rapporto di lavoro domestico.                                        A tale ultimo requisito si aggancia un altro importante
    L’art. 19 del Decreto si è occupato dell’Integrazione        chiarimento dell’INPS contenuto nella Circolare
Salariale Ordinaria con riferimento a quei settori che già       in commento e con riferimento proprio alla Cassa
ce l’avevano, introducendo tutta una serie di agevolazioni       Integrazione Guadagni in Deroga, ovvero quello secondo
soprattutto sul piano procedurale (si veda precedente            il quale rientrano tra lavoratori “alle dipendenze” al 23
Bollettino, n. 2/2020).                                          febbraio 2020 anche i lavoratori cosiddetti “intermittenti”
    Al comma 8 dell’art. 19 è stato previsto che i lavoratori    (c.d. “a chiamata”).
destinatari delle previsioni in questione devono risultare           Si tratta di un chiarimento molto importante, che dà
alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la              risposta ad un dubbio immediatamente sorto all’indomani
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e senza che           dell’adozione del Decreto. I lavoratori a chiamata, infatti,
debbano essere in possesso del requisito di anzianità di         sono come noto soggetti che pur essendo titolari di un
servizio pari ad almeno 90 giorni. La Circolare n. 47/2020       contratto di lavoro, in realtà non hanno garanzia di
fornisce un primo interessante chiarimento proprio               lavorare.
sull’unico requisito di essere alle dipendenze alla data             Molti accordi regionali di attuazione dell’art. 22
del 23 febbraio 2020. In particolare, è stato precisato che      avevano chiarito questo aspetto, includendo anche i
si considerano alle dipendenze alla data del 23 febbraio         lavoratori a chiamata tra i beneficiari della CIGD, altre
2020 anche coloro che, pur non essendo formalmente               Regioni, tra cui la Toscana, però non si erano espresse.
dipendenti a tale data dell’azienda che successivamente              L’INPS afferma che possono godere del trattamento
ha presentato domanda di integrazione salariale, lo erano        anche coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, erano
dell’ente privato che poi, nel mentre, ha ceduto l’azienda o     titolari di un contratto di lavoro intermittente, precisando
il ramo d’azienda a quest’ultima e a cui sono così passati ai    altresì che l’integrazione salariale sarà parametrata alle
sensi dell’art. 2112 cc.                                         giornate di lavoro effettuate in media con riferimento agli
    La conclusione pare corretta. Nei trasferimenti              ultimi 12 mesi.
d’azienda o di ramo d’azienda, infatti, la principale                Sul punto, poi, la Circolare richiama precedente
garanzia apportata al lavoratore è proprio la continuità del     Circolare n. 41/2006, dove era stato affermato che
rapporto di lavoro, quindi il riconoscimento dell’anzianità      l’integrazione salariale spetta solo se al momento della
di servizio maturata presso il datore di lavoro cedente.         sospensione del rapporto il dipendente aveva risposto alla
    L’istituto previdenziale, però, si estende oltre e precisa   chiamata. Solo in questo caso, infatti, ad avviso dell’INPS
che tale riconoscimento vale anche per i casi di subentro        si può parlare di una perdita della retribuzione, come tale
in un appalto, con conseguente passaggio dei lavoratori          da integrare. In assenza di chiamata, non vi è prestazione
dall’azienda uscente a quella, appunto, subentrante. Se,         lavorativa, quindi non vi è perdita salariale da integrare.
quindi, alla data del 23 febbraio 2020 il lavoratore era         Lavori intermittenti dunque inclusi sì, ma solo se c’era
dipendente di un’impresa e la richiesta (per lui) di cassa       stata la chiamata.
integrazione è stata fatta da altra impresa alla quale è
passato in occasione di un cambio di appalto nel mentre             Sempre con riferimento ai requisiti di anzianità di
verificatosi, può accedere al trattamento di integrazione.       servizio e alla CIG in Deroga, l’INPS precisa nella Circolare
    Questa interpretazione si può dire che sia in linea con      che anche per quest’ultimo ammortizzatore sociale non è
quanto già in passato era stato detto, proprio in materia        necessario il requisito dell’anzianità di servizio pari a 90
di Cassa Integrazione, da parte dell’INPS, in relazione          giorni.
all’equiparazione del cambio di appalto al trasferimento di         Un altro importante chiarimento contenuto nella
azienda o di ramo d’azienda, con necessità così di applicare     Circolare INPS n. 47/2020 attiene poi al tema della
le tutele di cui all’art. 2112 cc. Ciò, peraltro, è confermato   necessaria fruizione delle ferie prima di poter accedere alla
dalla giurisprudenza che qualifica come trasferimento            integrazione salariale.
d’azienda (o di ramo d’azienda) ai sensi dell’art. 2112 cc,         Un tema su cui la legge non è mai stata chiarissima ed,
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altresì, che può portare a penalizzazioni per i lavoratori i     Purtroppo, neanche la Circolare INPS è chiarissima sul
quali vedono sfumare tutte le ferie maturate, che, magari,       punto. L’istituto, infatti, da un lato sembra confermare
potevano essere fruite in periodi più consoni al riposo e        che l’accordo è fatto con la Regione, dall’altro, però,
alla dedica ai proprio svaghi.                                   richiama l’art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020 e la procedura
    Tendenzialmente, l’orientamento sia del Ministero            sindacale ivi prevista e da ritenersi conclusa entro 3 giorni,
del Lavoro, che dell’INPS, è sempre stato quello di mettere      ritenendola valevole anche per la cassa in Deroga.
come condizione per poter fruire della Cassa Integrazione            Lo spirito di armonizzazione tra i vari trattamenti
Guadagni in Deroga, lo smaltimento di ferie pregresse.           che caratterizza la Circolare fa propendere per sostenere
Così infatti era stato affermato in un Decreto ministeriale      che l’interpretazione dell’INPS sia quella di ritenere
del 2014. Con riferimento, invece, alla Cassa Integrazione       necessaria una sola informazione dell’impresa ai sindacati,
Guadagni Ordinaria, l’INPS aveva affermato che tale              con possibilità di consultazione, purchè si concluda entro
requisito non era necessario.                                    3 giorni. Ed in questo senso, quindi, deve essere letto
    L’INPS, al fine di armonizzare i due trattamenti, ha         il richiamo alle previsioni dell’art. 19, comma 1, d.l. n.
disposto che anche per la Cassa Integrazione Guadagni            18/2020.
in Deroga non sia necessario lo smaltimento delle ferie              Vero è che poi sono le Regioni, con gli accordi quadri,
pregresse.                                                       ad avere meglio disciplinato la questione e, in alcuni casi
    Questa indicazione è certamente utile per quei               (vedi la Toscana), non è stato indicato l’accordo sindacale
lavoratori, tanti, che hanno visto la propria azienda            a livello d’impresa come necessario per accedere alla
imporgli ferie pregresse, anziché attingere subito dagli         CIG in Deroga, ma solo, come sostiene l’INPS, una mera
ammortizzatori sociali, ovvero dagli istituti più consoni        informazione.
alla situazione verificatasi.
                                                                     Altri importanti chiarimenti contenuti nella Circolare
    Altri chiarimenti importanti dell’INPS nella Circolare       n. 47/2020 sono quelli che hanno precisato, sia per la
in commento sono poi quelli relativi alle procedure              CIG Ordinaria, che per la CIG in Deroga, l’esistenza della
sindacali.                                                       possibilità, per le aziende ed i dipendenti ubicati nelle
    L’art. 19, d.l. n. 18/2020, infatti, ha previsto al comma    “zone rosse” di cui al d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, di cumulare
2 la non necessità, per l’azienda e al fine di accede            i periodi di cassa previsti in quest’ultimo decreto con quelli
alla CIG Ordinaria causale COVID-19, di effettuare la            di cui al d.l. n. 18/2020.
procedura di consultazione sindacale “classica” di cui               L’INPS ha poi chiarito che, in materia di CIG in deroga,
all’art. 14, d.lgs. n. 148/2015. Si è previsto solo un obbligo   tra gli “oneri accessori” che spettano ai lavoratori durante
di informazione preventiva ai sindacati e di eventuale           il trattamento, vi sono anche gli ANF, ovvero gli Assegni
consultazione (se richiesta), comunque da concludersi in         per il Nucleo Familiare (ANF, invece, esclusi, sempre
tempi brevissimi, ovvero entro i 3 giorni successivi. Con        secondo le indicazioni INPS, per coloro che passano, ai
la conseguenza, quindi, che se anche non si è raggiunto un       sensi dell’art. 21, d.l. n. 18/2020, dal Fondo di Integrazione
accordo sindacale, trascorsi i 3 giorni dalla comunicazione      Salariale alla CIG Ordinaria); e che è possibile frammentare,
preventiva, l’azienda può accedere alla cassa.                   sia nella CIG Ordinaria, che nella CIG in Deroga, il periodo
    Per quanto riguarda, invece, la CIG in Deroga, è stato       di 9 settimane, senza necessità, quindi, che tali settimane
previsto, al comma 1 dell’art. 22, che il trattamento            vengano fruite interamente e continuamente.
è concesso dalle Regioni e dalle Province autonome,
previo accordo con “le organizzazioni sindacali                      Tra i vari interventi INPS, infine, da segnalare la
comparativamente più rappresentative a livello nazionale         Circolare n. 50 del 4 aprile 2020 che spiega in dettaglio
per i datori di lavoro”.                                         quali sono le domande di prestazioni previdenziali cui si
    La previsione sembra faccia riferimento ad un accordo        applica la sospensione dei termini decadenziali prevista
che deve essere fatto dalle Regioni e con le sole associazioni   dall’art. 34, d.l. n. 18/2020 ed, altresì, il Messaggio n. 1607
datoriali; il che (come già segnalato nel bollettino 2/2020)     del 14 aprile 2020, che ha evidenziato come ai sensi dell’art.
è del tutto irragionevole, quindi fa considerare frutto          41 del d.l. n. 23/2020 (ovvero quello sulle misure fiscali),
di errore materiale. Sul piano applicativo, le Regioni           le previsioni contenute agli artt. 19-22 del d.l. n. 18/2020
hanno infatti proceduto a firmare accordi “quadro” con           in materia di cassa integrazione, valgono anche per quei
le principali organizzazioni sindacali e datoriali, con ciò      lavoratori che sono stati assunti dal 23 febbraio 2020 al
dando senso e ragionevolezza alla previsione di legge.           17 marzo 2020, con conferma così della non necessarietà
    Il dubbio, però, che è rimasto è se fosse necessario         dell’anzianità di servizio di 90 giorni.
anche un accordo specifico tra singola azienda e sindacati.
03 / 2020

                  di
                Silvia

                                   La peculiare maniera
                Borelli

                                    dell’Unione Europea
                              di intendere la solidarietà

 F
            ra le varie iniziative         per fronteggiare l’incremento             disoccupazione è un tema dibattuto
            assunte per rispondere         della spesa pubblica «a causa             da lungo tempo, ed è espressamente
            all’attuale emergenza          dell’adozione di misure nazionali         indicato tra gli obiettivi della
            sanitaria, il 2 aprile 2020,   direttamente connesse a regimi di         Commissione guidata da Ursula
la Commissione europea ha proposto         riduzione dell’orario lavorativo o a      von der Leyen (che presenterà una
di istituire uno strumento europeo di      misure analoghe» (art. 4). Il nostro      proposta in tal senso nel 2021).
sostegno temporaneo per attenuare i        paese potrebbe dunque richiedere          L’opportunità (e la necessità) di un
rischi di disoccupazione (c.d. SURE)       l’assistenza dell’Unione per sostenere    tale schema a fronte dell’esigenza di
(COM(2020)139). La proposta era            i costi della cassa integrazione          affrontare, in maniera condivisa, i
stata annunciata in una lettera            guadagni, per la quale il d.l. 18/2020    rischi economici che sono generati
della Presidente della Commissione         ha già stanziato 4640,4 milioni di €      dal mercato interno, caratterizzato
al quotidiano Repubblica in cui            (sul punto v. il n. 2/2020 di Diritti &   da una moneta unica e dalla libera
Ursula von der Leyen chiedeva              Lavoro).                                  circolazione di merci, servizi, persone
scusa all’Italia per la tardiva risposta                                             e capitali, è evidente.
                                               Il SURE è descritto dalla
dell’Unione alla crisi sanataria, e
                                           Commissione europea come                     Non pare, tuttavia, che la
dichiarava l’intenzione di «dare una
                                           una «espressione tangibile della          proposta presentata ad aprile dalla
mano, stanziando nuove risorse per
                                           solidarietà dell’Unione, grazie alla      Commissione crei uno schema
finanziare la cassa integrazione»,
                                           quale gli Stati membri convengono         europeo, seppur temporaneo, di
per compensare la riduzione degli
                                           di sostenersi a vicenda», mediante        contrasto alla disoccupazione.
stipendi di chi lavora con un orario
                                           la creazione di «un regime europeo
ridotto, soprattutto nei paesi colpiti                                                   In primo luogo, la Commissione
                                           di riassicurazione dell’indennità di
più duramente dal virus.                                                             non ha scelto di finanziare il SURE
                                           disoccupazione nel contesto specifico
                                                                                     incrementando la disponibilità
    Il nuovo strumento proposto            della crisi dovuta a Covid-19». Il
                                                                                     del Fondo sociale europeo che
dalla Commissione dovrebbe aiutare         carattere solidaristico della misura
                                                                                     eroga sovvenzioni che già oggi
gli Stati «a far fronte all’aumento        adottata giustifica la scelta della
                                                                                     possono essere utilizzate, dalle
repentino e severo della spesa             base giuridica, l’art. 122 del Trattato
                                                                                     Regioni, per finanziare la cassa
pubblica effettiva ed eventualmente        sul funzionamento dell’Unione
                                                                                     integrazioni guadagni in deroga.
anche programmata destinata ad             europea che autorizza il Consiglio a
                                                                                     Il SURE assumerà invece «la forma
attenuare gli effetti socioeconomici       «concedere a determinate condizioni
                                                                                     di un regime di prestiti basato su
negativi diretti delle circostanze         un’assistenza finanziaria» a uno Stato
                                                                                     un sistema di garanzie degli Stati
eccezionali causate dalla pandemia di      membro che si trova in difficoltà a
                                                                                     membri». In sostanza, la proposta
Covid-19» (art. 2). In particolare, gli    causa di circostanze eccezionali.
                                                                                     della Commissione intende dotare
Stati possono richiedere l’assistenza
                                              La creazione di uno schema             l’Unione di risorse finanziarie
finanziaria dell’Unione europea
                                           europeo di contrasto alla                 reperite sui mercati internazionali

                                                                                                                           12
03 / 2020

e garantite dagli Stati membri, che        inadeguato a fronteggiare i gravosi        miliardi di €).
vengono poi prestate, a condizioni         impegni di spesa cui sono chiamati
                                                                                          Come già detto, con il d.l.
concordate con la Commissione,             gli Stati per sostenere il reddito dei
                                                                                      18/2020, l’Italia ha già stanziato
agli Statimembri per finanziare i          lavoratori che, a causa della crisi
                                                                                      più di 4 miliardi di € per la cassa
trattamenti di sostegno al reddito         economica generata dalla pandemia,
                                                                                      integrazione guadagni, a cui devono
necessari per fronteggiare le              sono stati messi in cassa integrazione
                                                                                      sommarsi i 2,3 miliardi di € per
conseguenze generate dall’emergenza        o hanno perso il posto del lavoro.
                                                                                      l’indennità erogata ai lavoratori
sanitaria.
                                               L’art. 9 della proposta precisa poi    autonomi, ai liberi professionisti
    Di conseguenza, a differenza di        che l’assistenza annua che l’Unione        e ai collaboratori coordinati e
quanto avviene per il Fondo sociale        può garantire non può superare il          continuativi. Il Governo ha già
europeo, non si tratta di un sistema       10% dell’importo complessivo. La           annunciato che tali provvedimenti
per ridistribuire risorse economiche       stessa disposizione aggiunge che           saranno rifinanziati con il c.d.
all’interno dell’Unione, condividendo      la quota di prestiti concessi ai tre       decreto di aprile. Oltre a non
così i rischi del mercato, ma di un        Stati membri che rappresentano             essere adeguato per affrontare le
contributo temporaneo (disponibile         la quota più grande di prestiti non        conseguenze economiche generate
probabilmente fino al 2022) per            deve superare il 60 % dell’importo         dall’emergenza sanitaria, il prestito
facilitare il reperimento delle risorse    totale del SURE. Di conseguenza,           garantito mediante il SURE, se
necessarie a finanziare i sistemi          l’assistenza complessiva di cui            richiesto, si sommerà alla pila di
nazionali di assicurazione in caso di      possono beneficiare gli Stati che,         debiti già accumulati dallo Stato,
disoccupazione.                            come l’Italia, la Spagna o la Francia,     facendo aumentare il debito pubblico.
                                           sono stati più colpiti dalla pandemia,
    Il precedente cui si ispira la                                                         Nonostante gli annunci solenni,
                                           è pari, al massimo, a 20 miliardi di €.
Commissione europea nella creazione                                                   non pare dunque che il SURE sia lo
del SURE è il meccanismo europeo di            Tale importo massimo può però          strumento appropriato per rispondere
stabilizzazione finanziaria (MESF),        essere raggiunto solo se un numero         alle conseguenze dell’attuale crisi
ossia lo strumento mediante il quale,      sufficiente di paesi aderiscono al         economica: non si tratta, infatti, di un
nel corso della precedente crisi           SURE. L’adesione al SURE è infatti         Fondo europeo diretto a redistribuire
economico-finanziaria, si è fornita        volontaria: gli Stati membri possono,      risorse a favore dei lavoratori che, a
un’assistenza alla Grecia, all’Irlanda e   e non debbono, «contribuire allo           causa della pandemia, hanno perso
al Portogallo.                             strumento con controgaranzie dei           il loro reddito, ma di un prestito che,
                                           rischi sostenuti dall’Unione» (art. 11).   prima o poi, il paese che richiede
    Ma se mediante il SURE non
                                           Come anticipato, l’importo massimo         l’assistenza finanziaria dovrà
vengono condivisi i rischi generati
                                           del SURE sarà raggiunto solo se gli        resistituire.
dal mercato interno, dove sta la
                                           Stati membri presteranno sufficienti
solidarietà?
                                           garanzie per i prestiti. Nella peggiore
    Occorre poi notare che                 delle ipotesi, potrebbe accadere che
l’ammontare complessivo                    l’assistenza finanziaria non venga
dell’assistenza finanziaria cui            mai messa a disposizione in quanto
possono beneficiare gli Stati membri       gli Stati membri non contribuiscono
è pari a 100 miliardi di € (art. 5 della   per l’importo minimo necessario
proposta). Tale importo pare del tutto     richiesto dal regolamento (25
03 / 2020

   Quale lavoro femminile                                                                                      di
                                                                                                         Clelia Alleri,
                                                                                                       Mara Congeduti,

   al tempo del Covid-19?
                                                                                                       Sabrina Pittarello,
                                                                                                          Francesca
                                                                                                         Stangherlin

    La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata       non garantiscono la parificazione tra le figure genitoriali
una delle prime misure adottate dal Governo italiano per          nella gestione delle nuove esigenze familiari determinate
far fronte al contenimento del contagio da Covid-19.              dalla pandemia in atto.
    La chiusura, tuttavia, non ha determinato il blocco                Si delinea, così, il pericolo di una progressiva fuoriuscita
dell’attività didattica, che si è strutturata in nuove forme      delle donne dal mercato del lavoro.
“a distanza” attraverso lezioni on-line, che hanno costretto           E’, infatti, “noto che le lavoratrici madri cumulano il fattore
gli alunni a prendere dimestichezza con gli strumenti             di rischio costituito dal sesso femminile con il fattore di rischio
informatici, i più piccoli necessariamente con l’ausilio dei      costituito dalla maternità e che…specialmente se con figli in
genitori, in prevalenza le madri.                                 età da scuola dell’infanzia, materna o primaria, si trovino
    La nuova filosofia della didattica a distanza, ri-definita    frequentemente a dover far fronte a impellenti e imprevedibili
“smart schooling”, si è così inserita nella linea già tracciata   esigenze connesse all’accudimento della prole” (così, Trib.
dallo “smart working”, riconducibile al c.d. “lavoro agile”.      Firenze, ord. del 22.10.2019, rich. da M. Vitaletti, in
    Tale modalità di lavoro, pur con alcune modifiche alla        GiustiziaCivile.com 9.3.2020).
disciplina della l. n. 81/2017 (attualmente non è richiesto            A tale proposito, la recente Direttiva Comunitaria
l’accordo fra datore di lavoro e lavoratore per la sua            n. 1158/2019 ha individuato nella “difficoltà di conciliare
attivazione), è stata prescelta dal Governo per fronteggiare      l'attività professionale con gli impegni familiari” il principale
la “fase 1” dell’emergenza sanitaria, rivelandosi                 motivo della “sottorappresentazione” delle donne nel
particolarmente adatta per consentire alle aziende private        mercato del lavoro: “quando hanno figli, le donne sono propense
e alle pubbliche amministrazioni di avvalersi della               a dedicare meno ore al lavoro retribuito e a dedicare più tempo
prestazione di lavoro dei propri dipendenti “a distanza”,         all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite”,
nell’ottica del contenimento del contagio.                        tra cui si inseriscono d’imperio - nell’attuale situazione -
    Alle nuove modalità di lavoro si è affiancato - in            anche quelle di delega dell’attività didattica da parte del
particolare per le lavoratrici madri - l’improvviso aumento       servizio scolastico.
dell’attività di cura, educazione ed istruzione dei figli              Il venir meno del supporto scolastico potrebbe
che, stante il venir meno del supporto offerto dal sistema        determinare, in concreto, una progressiva fuoriuscita
scolastico, soprattutto nelle famiglie più numerose, ha           delle donne dal mercato del lavoro soprattutto in quei
determinato notevoli ed evidenti difficoltà.                      contesti lavorativi nei quali già esiste un gap retributivo
    In tale situazione, le dichiarazioni rilasciate dalla         tra uomini e donne a parità di mansioni svolte, nonché
Ministra Azzolina - in ordine alla mancata riapertura             nelle aree sociali e nelle famiglie (soprattutto straniere) più
delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico         a rischio, ove la presenza delle donne nei luoghi di lavoro
2019/2020 e alla necessità di prevedere un piano di rientro       è già compromessa da retaggi culturali e dalla necessità di
“graduale e calibrato” anche per quello 2020/2021 - hanno         accudire, spesso, famiglie molto numerose.
destato grande preoccupazione nelle lavoratrici, anche                 Viviamo giorni caldi, in cui si discute delle misure da
nell’ottica della piena ripresa delle attività produttive nella   mettere in capo al fine di garantire la ripartenza nella
c.d. “fase 2”.                                                    cosiddetta “fase 2”. A fronte del silenzio della Ministra
    Nell’attesa che vengano rese note le nuove misure che         Azzolina, alcuni Enti locali hanno formulato proposte
il Governo adotterà col “Decreto Aprile”, deve evidenziarsi,      volte a definire modalità di riapertura e gestione dei servizi
per il momento, l’insufficienza e inadeguatezza delle             scolastici, finalizzate a garantire il sostegno alle famiglie
misure previste dal d.l. 18/2020 per fornire sostegno ai          e comunque la piena sicurezza di insegnanti/educatrici,
“genitori lavoratori”.                                            senza inficiare la funzione formativa della scuola.
    Tali misure trasferiscono il “rischio” economico insito            Nonostante le difficoltà sopra evidenziate, si auspica
nell’emergenza sanitaria in atto direttamente sulle famiglie:     che il Governo, nel prossimo “Decreto aprile”, offra
da un lato, infatti, il “congedo Covid-19” è compensato con       soluzioni maggiormente idonee a garantire una concreta
un’indennità pari al 50% della retribuzione. Dall’altro,          condivisione della genitorialità e il conseguente ri-
il bonus “baby-sitting” da 600 euro, copre solo in parte          equilibrio delle esigenze lavorative e familiari delle
l’orario lavorativo del genitore che ne usufruisce.               lavoratrici madri, pena la loro espulsione dal mondo del
    Esse, pur riconosciute ad entrambi “i genitori lavoratori”,   lavoro.

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     La Piattaforma deve
consegnare ai riders i dispositivi
   di protezione anti Covid

               I
                     Tribunali di Firenze e di               Entrambi        i     provvedimenti
                     Bologna hanno adottato due          valutano preliminarmente l’esistenza
      di             importanti provvedimenti per        del fumus boni iuris, cioè di presupposti
  Francesca          la tutela della salute dei riders   sufficienti a far ritenere sussistente
   Bassetti   nel mese di aprile 2020 nei confronti      l’obbligo di protezione a carico delle
              di due diverse e ben note società del      società.
              settore di c.d. delivery. Entrambe le
              vicende processuali hanno preso                I Tribunali, per tale aspetto,
              avvio da ricorsi cautelari di singoli      rilevano in primo luogo come
              lavoratori che chiedevano di ordinare      i rapporti, seppure qualificati
              in via di urgenza la consegna da parte     contrattualmente come autonomi,
              delle piattaforme di mascherine,           si svolgano secondo modalità tali
              guanti, gel disinfettante e prodotti       da poterli ricondurre alla fattispecie
              di pulizia dello zaino. Nella fase         di cui all’art. 2 d.lgs. 81/2015, con
              precedente al giudizio, per quanto si      conseguente        applicazione      della
              legge nei provvedimenti del Tribunale,     disciplina del rapporto di lavoro
              al lavoratore fiorentino era stato         subordinato. La prestazione, alla prima
              consigliato dalla piattaforma stessa       analisi, risulta infatti caratterizzata da
              di utilizzare tali dispositivi, che però   tutti gli elementi della norma citata:
              anche a sua richiesta non gli erano        il carattere personale; lo svolgimento
              stati consegnati, mentre al lavoratore     continuativo e l’organizzazione
              bolognese erano state opposte dalla        delle modalità di lavoro da parte del
              società difficoltà organizzative,          committente. L’applicazione della
              ma non un diniego dell’obbligo di          tutela del lavoro subordinato ai
              fornirgli quanto domandato. In ogni        sensi dell’art. 2 predetto comporta
              caso, nessuna delle due società vi         anche l’applicazione degli obblighi
              aveva provveduto.                          di prevenzione e protezione previsti
                                                         dall’ordinamento, tra cui quello
                  I Tribunali, come anticipato nel       di fornire appunto i dispositivi in
              titolo, hanno accolto le richieste dei     contesa. Sia il Tribunale di Firenze
              lavoratori e ordinato l’immediata          che quello di Bologna citano sul
              fornitura dei dispositivi di protezione    punto la sentenza della Cassazione
              individuale, come previsto dall’art. 71    1663/2020, già commentata in questo
              d.lgs. 81/2018.                            Bollettino, il secondo riportandone

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alcuni importanti passaggi, come            influenzare il comportamento delle            anche ai riders autonomi comporta
quello in cui la Corte sottolinea che       società, non hanno naturalmente la            la sua integrale applicazione in loro
quando l’etero-organizzazione è             forza di imporsi in tutti i rapporti di       favore, e giustamente il Tribunale di
particolarmente marcata “al punto di        lavoro delle stesse. Un obbligo non           Firenze, per quel che interessava nel
rendere il collaboratore comparabile con    subordinato alla ri-qualificazione            giudizio, ne trae l’obbligo dell’art. 71
il lavoratore dipendente, si impone una     del rapporto e generalizzato, perché          d.lgs. 81/08.
protezione equivalente”.                    applicabile anche a rapporti di
                                            lavoro formalizzati come autonomi,                Tornando alle decisioni dei
    Il Tribunale di Firenze, inoltre,       quale è l’obbligo posto dall’art. 47          Tribunali che si commentano,
richiama il D.L. 101/2019, che ha           septies, invece, ha il pregio di imporsi      il secondo elemento che le Corti
inserito l’art. 47 bis e seguenti nel       direttamente e di dover essere in             hanno dovuto valutare ai fini della
d.lgs. 81/2015, prevedendo una              ogni caso rispettato (anche se il             concessione del provvedimento è
disciplina di protezione anche per i        lavoratore, appunto, non agisce in            stata l’esistenza di un periculum in
riders classificabili come lavoratori       giudizio per chiedere di accertare            mora, cioè di un possibile irreparabile
autonomi, una disciplina dunque             l’applicabilità della disciplina del          pregiudizio che i lavoratori avrebbero
invocabile a prescindere dalla              lavoro subordinato). Peraltro, l’aver         potuto subire nell’attesa dei tempi
qualificazione o ri-qualificazione          ricondotto anche i riders autonomi            di un processo ordinario. L’attuale
giudiziale del rapporto. In materia         all’interno del d.lgs. 81/2018                emergenza sanitaria e le misure
di prevenzione e sicurezza, è ivi           comporta per le società una serie             di contenimento e protezione
espressamente previsto che la               ampia di obblighi, quali, ad esempio,         varate per fronteggiarla sono state
piattaforma anche digitale sia tenuta       la valutazione dei rischi connessi            comprensibilmente ritenuti elementi
nei confronti dei riders, a propria         all’attività e l’adozione del modello         sufficienti a tal fine.
cura e spese, al rispetto del decreto       di organizzazione più idoneo a
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.      prevenirli e limitarli,nonché non                 In conclusione, se il tema dei
47-septies c.3, d.lgs. 81/2015).            secondari diritti di partecipazione.          riders era dibattuto da molti mesi, il
                                            I riders autonomi, sotto tale ultimo          contributo dei servizi di consegna
    Proprio tale ultimo riferimento         aspetto, avrebbero ad esempio diritto         a domicilio al mantenimento dei
può essere utile per una riflessione        a nominare un proprio rappresentante          servizi nell’attuale straordinario
più ampia sul tema. Se infatti              per la sicurezza (sia ai sensi dell’art. 47   contesto sembra poter accelerare
l’accertamento dell’esistenza di            d.lgs. 81/2018 che, almeno, dell’art. 9       l’applicazione di alcune norme, in
obblighi di sicurezza dovesse passare       l. 300/70), che possa godere di tutte         specie quelle relative alla salute e
da un preliminare accertamento              le facoltà e diritti di accesso agli          sicurezza, oggi percepite come ancora
della ricorrenza della fattispecie          atti, consultazione e partecipazione          più urgenti, nel solco del percorso
dell’art. 2 d.lgs. 81/205, la strada        previsti dal Testo Unico, ponendo in          (non sempre lineare) già intrapreso
per la sua implementazione in ogni          essere le iniziative utili a verificare       per la regolamentazione di questa
singolo rapporto di lavoro sarebbe          e sollecitare la corretta applicazione        peculiare forma di lavoro.
assai più impervia e soprattutto si         di tutte le disposizioni di protezione
baserebbe sull’iniziativa individuale       nei confronti dei lavoratori o
di lavoratori già deboli, e quindi meno     collaboratori (in particolare si veda
propensi a rivolgersi alla giustizia.       l’art. 49 d.lgs. 81/18). Come già per
Poiché ogni pronuncia giudiziale ha         altre categorie di lavoratori non
valore solo tra le parti, i provvedimenti   subordinati, infatti, l’estensione della
in commento, per quanto possano             disciplina di cui al d.lgs. 81/2018
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