DIRETTIVA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUINO - approvata con deliberazione di Giunta Comunale n ...

Pagina creata da Marco Locatelli
 
CONTINUA A LEGGERE
DIRETTIVA PER LA CELEBRAZIONE DI

     MATRIMONI/UNIONI CIVILI

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUINO

  (approvata con deliberazione di Giunta Comunale
               n. 89 del 07.06.2021)

                         1
ART. 1
                   OGGETTO E FINALITA’ DELLA DIRETTIVA

La presente direttiva disciplina le modalità di organizzazione del servizio
comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei
matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune di Luino, nel
rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli
articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della legge n.
76 del 20/5/2016. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle
unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come
previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile –
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
La celebrazione ha luogo nel giorno e negli orari indicati dalle parti e si
svolge nella Casa Comunale e nei luoghi individuati con delibera di Giunta
Comunale di istituzione degli uffici separati di stato civile.

                                    ART. 2
                                  FUNZIONI

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili
vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato
Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato
Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a
tempo indeterminato del Comune che abbiano superato apposito corso di
formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano
i requisiti per l’elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed
appositamente delegati dal Sindaco.
L’Ufficiale di Stato Civile nel celebrare il matrimonio o costituzione
dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art.
70 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
E’ fatto divieto all’Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi
forma, simboli politici e/o religiosi.
Il matrimonio/unione civile deve essere celebrato pubblicamente, alla
presenza di due testimoni anche parenti, maggiorenni, muniti di idoneo
documento di identità in corso di validità.

                                       2
ART. 3
                      LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Di norma i matrimoni/unioni civili sono celebrati nella Casa Comunale –
Sala Astini o Sala Marmi.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può
avvenire solo nei casi previsti dall’art. 106 del Codice Civile.
Oltre che nella suddetta sede il matrimonio/unione civile può essere
celebrato, su domanda degli interessati anche in luoghi idonei presso
strutture private o di proprietà comunale, quali individuati con apposito
atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la
denominazione di “Casa Comunale” e di seguito indicate:
 - Parco a Lago – area belvedere;
 - Giardini e sale di Villa Hussy – Piazza Risorgimento;
 - Locali e area scoperta pertinenziale dell’Hotel Camin di Colmegna –
    Luino;
 - Sala conferenza e giardini pertinenziali di Palazzo Verbania.
 L’eventuale allestimento di mostre, manifestazioni teatrali o canore può
 impedire lo svolgimento della cerimonia nelle suddette sedi.

                               ART. 4
               GIORNATE ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati dal lunedì
ala domenica nei seguenti orari 09/12/ - 14/18.
La scelta fra gli orari indicati dovrà risultare compatibile con eventuali
altri matrimoni/unioni civili già fissati in altra sede, garantendo un
intervallo di tempo di almeno un’ora e trenta minuti tra una cerimonia e
l’altra.
Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.
Resta fermo il limite di un massimo di due celebrazioni nell’arco della
stessa giornata.
Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:
     1 e 6 gennaio
     Domenica di Pasqua

                                    3
   Lunedì dell’Angelo
     25 aprile
     1 maggio
     2 giugno
     29 giugno (festa del Patrono)
     15 agosto
     1 novembre
     8, 25, 26 dicembre
     31 dicembre

                                ART. 5
                     RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione si presenta presso l’Ufficio di Stato Civile
compilando un’apposita domanda sottoscritta dai nubendi ed indirizzata al
Sindaco secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio di stato civile
almeno 60 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio/unione
civile, salvo provati casi straordinari di urgenza.
L’Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali e la
correttezza dell’istanza e dei documenti allegati comunicherà entro 20
giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, comunicazione
scritta di conferma, ovvero comunicherà le ragioni del mancato
accoglimento dell’istanza.
La celebrazione del matrimonio/unione civile deve essere preceduta dalle
regolari pubblicazioni di matrimonio come previsto dall’art 50 e sgg. del
D.P.R. 396 del 3/11/2000.

                              ART. 6
  ALLESTIMENTO E PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA SALA E/O DEGLI
                        SPAZI UTILIZZATI

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o gli
spazi concessi con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno
essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei
richiedenti. E’ vietato l’utilizzo di candele accese o fiamme libere.

                                      4
Nel Palazzo Comunale è assolutamente vietato, prima, durante e dopo il
rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, confetti, petali di fiori,
coriandoli ed altro materiale. Detta condotta è vietata anche negli spazi
attigui.
E’ consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti
stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della
cerimonia.
La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della
celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare
celebrazione del rito e agli altri uffici nel caso di celebrazione nel
Palazzo comunale. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo
compreso l’assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti,
risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione
civile.
La sala e gli altri spazi dovranno quindi essere restituiti nelle medesime
condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
Il Comune di Luino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla
custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la
celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto
responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

                             ART. 7
     CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI DI CITTADINI/O
                          STRANIERI/O

Nel caso di cittadini/cittadino stranieri/o residente e non in Italia il
Nulla Osta matrimoniale dovrà essere apostillato o legalizzato secondo la
normativa vigente.
                              ART. 8
             MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri,
devono dimostrare all’Ufficiale dello Stato Civile, prima della
celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora
dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un

                                     5
interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al
reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficio di Stato Civile prima
della celebrazione del matrimonio esibendo un documento di identità in
corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere
l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

                                ART. 9
                         MATRIMONIO SU DELEGA

I nubendi residenti nel Comune di Luino che intendono celebrare il
matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per
contattare l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono
svolgere la celebrazione. Le parti dovranno inoltrare richiesta di
pubblicazione di matrimonio secondo la modulistica predisposta
dall’Ufficio di Stato Civile (Allegato A) almeno 60 giorni prima della data
di celebrazione del matrimonio salvo provati casi straordinari di urgenza.
Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti
dovranno inoltrare preventiva richiesta secondo la modulistica
predisposta dall’Ufficio di Stato Civile (Allegato B) almeno 60 giorni
prima della data di celebrazione del matrimonio salvo provati casi
straordinari di urgenza.
La delega da parte del Comune di residenza degli sposi dovrà pervenire
all’Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima dell’evento.

                                 ART. 10
                           COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del matrimonio/unione civile presso uno dei luoghi
individuati dall’art. 3 è stabilita una tariffa aggiornata di norma
annualmente dalla Giunta Comunale.
L’importo sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune
di Luino di almeno uno degli sposi nonché dei giorni e degli orari di
celebrazione.
Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per
causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o
parziale delle somme corrisposte

                                     6
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine
massimo di 20 giorni antecedenti la data di celebrazione del
matrimonio/unione civile mediante bonifico bancario.

                               ART. 11
                         DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva trova
applicazione la normativa vigente in materia:
- Codice Civile;
- D.P.R. 396/2000;
- D.Lgs 267/2000;
- Legge n. 76/2016.

                               ART. 12
                          ENTRATA IN VIGORE

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di
esecutività della sua deliberazione di approvazione da parte della Giunta
Comunale.

                                    7
Puoi anche leggere