Diario quotidiano del 27 maggio 2015: il limite di valore dell'asse ereditario per la dichiarazione di successione
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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere Diario quotidiano del 27 maggio 2015: il limite di valore dell'asse ereditario per la dichiarazione di successione Pubblicato il 27 maggio 2015 è boom di iscrizioni al 5 per mille; é il rappresentante legale in carica che risponde per il mancato versamento delle ritenute?; deontologia: al via la revisione del codice dei commercialisti; fari puntati su compensazioni indebite e frodi contributive: Entrate e Inps rilanciano collaborazione e scambio di informazioni; non é giustificata la richiesta di deroga al regime ordinario dell’IVA avanzata dal Governo; nessun controllo dei revisori legali sul deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese; contribuenti Ires, dal Fisco un alert su anomalie da plusvalenze; emanati il regolamento ministeriale e le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari del TUB; elevazione del limite di valore per la dichiarazione di successione; concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa Indice: 1) E’ boom di iscrizioni al 5 per mille 2) E’ il rappresentante legale in carica che risponde per il mancato versamento delle ritenute ? 3) Deontologia: al via la revisione del codice dei commercialisti 4) Fari puntati su compensazioni indebite e frodi contributive: Entrate e Inps rilanciano collaborazione e scambio di informazioni 5) Non é giustificata la richiesta di deroga al regime ordinario dell’IVA avanzata dal Governo 6) Nessun controllo dei revisori legali sul deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese 7) Contribuenti Ires, dal Fisco un alert su anomalie da plusvalenze 8) Emanati il regolamento ministeriale e le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari del TUB 9) Elevazione del limite di valore per la dichiarazione di successione 10) Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa 1) E’ boom di iscrizioni al 5 per mille 5 per mille, pronti gli elenchi definitivi degli aspiranti 2015. Iscritti a quota 50mila. Finestra fino al 30 settembre per i ritardatari. Boom di iscrizioni al 5 per mille. Salgono a quota 49.971 i candidati definitivamente in corsa per la ripartizione dei fondi. Gli elenchi definitivi 2015 degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, aggiornati e integrati rispetto a quelli pubblicati lo scorso 14 maggio, www.commercialistatelematico.com |1
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere sono da oggi in rete sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le liste tengono conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente. Cerchio rosso sulla data del 30 giugno per le “dichiarazioni sostitutive”: Prossimo appuntamento da fissare in calendario è quello di fine giugno. I legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, infatti, hanno tempo fino al 30 giugno per presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione occorre allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio. Ritardatari all’appello: ultima chance al 30 settembre per sanare le domande: Anche quest’anno, porte aperte alla ripartizione delle quote del 5 per mille anche per gli enti che presentano la domanda d’iscrizione e la documentazione integrativa in ritardo, purché entro il 30 settembre. In questo caso, per partecipare al riparto delle quote del 5 per mille occorre versare con F24 una sanzione di 258 euro (codice tributo “8115”). Naturalmente, i requisiti per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2015 devono comunque essere posseduti alla data di scadenza delle domande d’iscrizione (7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria). (Agenzia delle entrate, comunicato n. 97 del 25 maggio 2015) 2) E’ il rappresentante legale in carica che risponde per il mancato versamento delle ritenute ? Il rappresentante legale che ha firmato per la dichiarazione annuale risponde per l’omesso versamento delle ritenute, e ciò anche se al momento della consumazione della violazione (reato penale) questi non era stato ancora nominato nella carica di legale rappresentante della società. Quello che conta, quindi, è avere sottoscritto la dichiarazione presentata al Fisco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21606 del 25 maggio 2015. Questo perché il debito tributario per cui scaturisce il reato è quello risultante dal modello 770 presentato. Inoltre, ai fini della condanna per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali è sufficiente, come prova del pagamento degli stipendi, la trasmissione telematica dei modelli DM 10. Spetta, semmai all’imprenditore, fornire la dimostrazione contraria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21619 del 25 maggio 2015, ha reso definitiva la condanna a carico di un datore di lavoro. Dunque, per la terza sezione penale, l’avvenuta www.commercialistatelematico.com |2
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere produzione dell’attestazione telematica da parte dell’Ente destinatario (l’Inps) dell’avvenuta ricezione in via telematica dei modelli DM 10/2, con l’indicazione dei relativi importi, in uno, com’è avvenuto, con la testimonianza sul punto del funzionario dell’Inps, attesta, in difetto di prova contraria, che i modelli DM 10/2 sono stati effettivamente presentati. In altre parole, per la Cassazione, a fronte del provato invio telematico all’Inps dei modelli in questione, la Corte d’appello dell’Aquila ha fatto puntuale applicazione della regola di diritto che, da ciò, fa derivare, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della corresponsione delle retribuzioni. Soltanto una prova di segno opposto, come una testimonianza, avrebbe potuto scagionare il datore di lavoro. Evasione ultra soglie da provare Non si può desumere dai costi reputati fittizi, per quanto rilevanti, il superamento delle soglie di punibilità correlate a imposta evasa e volume d’affari. E’ illogica e contraddittoria, e va perciò annullata, la sentenza di condanna per dichiarazione infedele che deduce dai soli elementi passivi ritenuti fittizi, e per questo considerati rilevanti ai fini della contestazione anche della fattispecie di indebita compensazione, la sussistenza di un’imposta evasa e di un volume d’affari superiori alle soglie di punibilità. (Corte di Cassazione, sentenza n. 21612 del 25 maggio 2015) 3) Deontologia: al via la revisione del codice dei commercialisti Ci lavorerà l’apposita Commissione del Consiglio nazionale dei commercialisti, tenendo conto dell’evoluzione della professione. Una revisione complessiva del codice deontologico, che tenga conto dell’evoluzione della Professione e del suo contesto di riferimento. Lavorerà a questo obiettivo la Commissione “Deontologia” del Consiglio nazionale dei commercialisti, recentemente insediatasi. Operativamente, la commissione, presieduta da Marco Carbone, procederà in tempi brevi a predisporre principi di comportamento in corrispondenza di specifiche attività nonché a individuare regole di condotta chiare e esaustive per le fattispecie più problematiche, a partire dalle incompatibilità fino alla informativa pubblicitaria. “Puntiamo ad accrescere l’attenzione dei colleghi sui temi deontologici – afferma Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato alla deontologia – come centro propulsivo della professione, alimentando il dibattito sulle questioni più complesse e fornendo adeguati orientamenti e interpretazioni che siano di concreto ausilio al quotidiano svolgimento dell’attività professionale”. “In coordinamento con le novità introdotte in ambito disciplinare – spiega ancora Luchetta – la commissione affronterà anche i delicati profili connessi alla violazione delle norme www.commercialistatelematico.com |3
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere deontologiche, con lo scopo di fornire ai Consigli di disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari. In questo senso la Commissione lavorerà in stretto coordinamento con il gruppo di lavoro che, in seno al Consiglio Nazionale, sta procedendo alla rielaborazione dei regolamenti di disciplina”. A sostegno del progetto sarà, infine, avviata sul territorio una sistematica attività di formazione per agevolare la conoscenza del Codice deontologico attraverso un approccio concreto e costruttivo ai suoi fondamentali contenuti. (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nota del 26 maggio 2015) 4) Fari puntati su compensazioni indebite e frodi contributive: Entrate e Inps rilanciano collaborazione e scambio di informazioni Incrocio dei dati, tavoli tecnici a livello nazionale e regionale e controlli coordinati sulla base di metodologie ed elenchi condivisi. Con un protocollo d’intesa, Entrate e Inps uniscono le forze e mettono insieme strumenti e strategie per un obiettivo comune: il contrasto alle frodi fiscali e contributive. L’accordo, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, punta a stringere le maglie contro il crescente fenomeno delle compensazioni fraudolente tra crediti e debiti nei confronti di Erario e Inps. “Nel 2014 – ha detto il Direttore, Rossella Orlandi – sono oltre 1,9 milioni i soggetti che hanno utilizzato crediti verso l’Erario per pagare, in tutto o in parte, contributi Inps, con oltre 5 milioni di modelli F24. L’Agenzia delle Entrate è impegnata a contrastare in maniera incisiva il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti. Vista l’insidiosità di queste frodi, le nostre strutture regionali monitorano costantemente le posizioni a rischio, anche con azioni coordinate sul territorio. Ci siamo inoltre dotati di una procedura ad hoc per il monitoraggio delle compensazioni, che ci consente di individuare quelle, indebite, connesse al pagamento di somme iscritte a ruolo. Grazie alla cabina di regia con l’Inps, che oggi diventa una realtà operativa, metteremo ulteriormente in mora questi comportamenti fraudolenti, condividendo strategie, dati e liste per controlli ancora più efficaci”. Come evidenziato dal presidente Boeri, “nel 2014 le richieste di compensazione all’Inps attraverso l’utilizzo parziale o integrale di crediti verso l’Erario sono fortemente aumentate. C’è stato un incremento del 60% nel numero di f24 presentati a tal fine per 1,2 miliardi in più di compensazioni con l’Erario. E’ un incremento fuori linea rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, che fa sospettare che parte di queste richieste possano essere originate dal tentativo di evadere tasse e contributi sociali. Il protocollo siglato oggi con l’Agenzia delle Entrate è di fondamentale importanza per sincronizzare le banche dati dei due istituti, rafforzare la collaborazione fra i sistemi della fiscalità e della previdenza e reprimere così il fenomeno delle false compensazioni, soprattutto quelle di natura orizzontale, che giocano sul mancato dialogo fra diverse amministrazioni pubbliche.” www.commercialistatelematico.com |4
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere A fattor comune professionalità e informazioni – Per costruire un argine ancora più efficace contro l’uso improprio della compensazione tra partite creditorie e debitorie aperte nei confronti delle diverse Pubbliche amministrazioni, i due enti rafforzeranno le forme istituzionali di comunicazione. Questo comportamento fraudolento, infatti, costituisce una forma illecita di pagamento dei contributi, che consente alle imprese che vi ricorrono di risultare in regola e, di conseguenza, di ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), necessario per la partecipazione a bandi e gare pubbliche. Tavoli tecnici per strategie condivise – L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico bilaterale di coordinamento, composto da funzionari dell’Inps e delle Entrate, che definirà i dettagli relativi allo scambio di informazioni. A livello regionale, invece, verranno formati ulteriori gruppi di lavoro con il compito di calare l’azione di controllo in maniera operativa e sistematica e sul territorio. L’Agenzia e l’Ente previdenziale si impegnano inoltre a mettere a punto specifiche metodologie di controllo condivise. Il passo successivo sarà la redazione di elenchi di aziende da sottoporre ad accessi, che verranno realizzati in maniera coordinata o anche congiunta. (Agenzia delle entrate – Inps, comunicato congiunto del 26 maggio 2015) 5) Non é giustificata la richiesta di deroga al regime ordinario dell’IVA avanzata dal Governo Non é giustificata la richiesta di deroga al regime ordinario dell’IVA avanzata dal Governo. Lo sottolinea Assonime nella nota del 25 maggio 2015. IVA – Parere contrario della Commissione Europea all’applicabilità del “reverse charge” alle cessioni effettuate alla Grande Distribuzione Organizzata. Con la comunicazione COM (2015) 214 final del 22 maggio 2015 la Commissione Europea ha reso noto al Consiglio dell’Unione Europea di non ritenere conforme alla normativa IVA comunitaria il sistema di inversione contabile (c.d. “reverse charge”) che il Governo italiano intendeva rendere applicabile alle cessioni di beni nei confronti dei soggetti appartenenti alla cosiddetta Grande Distribuzione Organizzata. La Commissione ha, in sostanza, ritenuto “non giustificata” la richiesta di deroga al regime ordinario dell’IVA avanzata dal Governo il 12 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 395 della direttiva IVA.E’ da ricordare, preliminarmente, che la legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto nel d.p.r. n. 633 del 1972 alcune disposizioni finalizzate a contrastare l’evasione dell’IVA in determinati settori economici. Fra l’altro, con la modifica del sesto comma dell’articolo 17 del d.p.r. n. 633 del 1972, è stata estesa l’applicabilità del sistema dell’inversione contabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. L’operatività della misura è stata però subordinata all’autorizzazione comunitaria. Ed invero, la direttiva IVA prevede (negli articoli 199 e 199-bis) la possibilità per gli Stati membri di derogare all’ordinario sistema di applicazione del tributo – che si basa, come è noto, sul www.commercialistatelematico.com |5
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere congegno della rivalsa-detrazione dell’imposta – consentendo agli stessi di adottare il sistema dell’inversione contabile: tali deroghe sono però previste solo in relazione a specifiche e ben determinate operazioni, per cui ai fini dell’applicazione del c.d. “reverse charge” al di fuori dei casi indicati dalla direttiva è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che delibera su proposta della Commissione.Non rientrando le cessioni di beni alla Grande Distribuzione Organizzata tra le fattispecie per le quali la vigente direttiva prevede l’applicabilità del sistema dell’inversione contabile, il Governo italiano aveva quindi chiesto l’autorizzazione in parola. Al riguardo la Commissione ha precisato, preliminarmente, che le deroghe al normale sistema di applicazione del tributo devono essere di portata limitata, necessarie e finalizzate a semplificare gli obblighi dei soggetti IVA ovvero a contrare l’evasione IVA. La deroga proposta dal Governo non presenta, invece, ad avviso della Commissione i suddetti requisiti, prevedendo l’applicazione del sistema dell’inversione contabile in modo generalizzato ed indifferenziato ad un numero molto elevato di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale: ciò potrebbe, secondo la Commissione, “spostare” l’evasione IVA “al livello della vendita al dettaglio”, privando l’Erario del maggior gettito IVA che dovrebbe derivare dalla misura proposta. La Commissione ha osservato, inoltre, che il sistema dell’inversione contabile è adatto a contrastare le cosiddette “frodi carosello”, ma non le altre forme di frode o le altre cause di mancata riscossione dell’IVA. Poiché tale misura non ha i requisiti per poter essere considerata una misura speciale a norma dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha espresso il parere che l’autorizzazione chiesta dal Governo italiano debba essere respinta dal Consiglio. La mancata autorizzazione comunitaria potrebbe avere come conseguenza, secondo quanto stabilito da una specifica “clausola di salvaguardia” prevista nella legge di Stabilità per il 2015, il recupero del mancato gettito IVA – cui la misura era finalizzata e che era stato stimato in 728 milioni di euro – attraverso un corrispondente aumento del gettito dell’accisa sui carburanti a decorrere dal 30 giugno prossimo, aumento che, però, il Governo intenderebbe evitare. (Assonime, nota del 25 maggio 2015) 6) Nessun controllo dei revisori legali sul deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese Per Assirevi (documento n. 191), Associazione italiana revisori contabili, il deposito presso il Registro delle imprese non costituisce una fase del procedimento di formazione del bilancio e, quindi, nessun controllo spetta agli incaricati della revisione legale: i compiti di questi ultimi cessano, infatti, salvo per i limitati casi di cui al Principio di revisione n. 560, con la sua approvazione da parte dell’assemblea. www.commercialistatelematico.com |6
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere Il citato documento sul rapporto tra audit e formato elettronico, affronta la fattispecie della conversione del bilancio in Xbrl dopo il vaglio dell’assemblea. Le norme in vigore non impongono al revisore alcuna attività di verifica con riferimento sia alla conversione del bilancio in Xbrl che in merito al suo deposito presso il Registro delle imprese. Il problema sollevato è che la relazione predisposta dalla società di revisione viene emessa con riferimento ad un rendiconto valutato dal revisore e poi sottoposto all’approvazione dei soci, che è redatto in un formato diverso da quello che viene successivamente pubblicato nel Registro delle imprese, con il rischio, in caso non vi sia un doppio deposito, di differenze per i fruitori della banca dati camerale. Deposito dei bilanci al 1° giugno Il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese slitta al 1° giugno 2015, se approvati lo scorso 30 aprile, poiché il 30 maggio cade di sabato. Questa l’indicazione fornita da Unioncamere, all’interno di un manuale operativo redatto per l’operazione “bilanci 2015” dello scorso 31 marzo. Tra le numerose informazioni, si rileva quella inerente alla comunicazione in G.U. che indica, come data iniziale di adozione della nuova tassonomia Xbrl il giorno 3 marzo 2015, intendendosi tale termine riferito alla data di approvazione del bilancio, come risulta precisato sul sito ufficiale di Xbrl Italia. Ne consegue che le imprese che hanno approvato il bilancio entro il 2 marzo 2015 possono ancora utilizzare la tassonomia in vigore nel 2014 e depositare la nota integrativa in formato PDF/A. 7) Contribuenti Ires, dal Fisco un alert su anomalie da plusvalenze Dati condivisi per aiutare le imprese a “regolarizzare” per tempo con il ravvedimento. Il Fisco gioca a carte scoperte e fornisce via posta elettronica certificata le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nella dichiarazione dei redditi, ai titolari di reddito d’impresa che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Con il provvedimento n. 71472 del 25 maggio 2015, pubblicato dalle Entrate il 26 maggio 2015, le Entrate inaugurano nel segno della concretezza un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato a trasparenza e collaborazione, e scommettono sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti, promuovere la compliance e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Grazie alla segnalazione del Fisco, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore e assicurarsi così la riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento o, in alternativa, fornire alle Entrate elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia. Il dialogo apre le porte al ravvedimento – Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti Ires che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un “rimedio” agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già www.commercialistatelematico.com |7
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973). Ecco quali dati contiene l’alert del Fisco I dati che vengono comunicati dall’Agenzia delle Entrate alle imprese fanno riferimento alle plusvalenze e/o sopravvenienze attive, per le quali questi contribuenti hanno optato per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi nella dichiarazione dei redditi, in deroga al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo (articoli 86 e 88 del Tuir). In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni: – numero identificativo della comunicazione – modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza – protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione – ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione – numero di rate scelte e ammontare della quota costante – dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa – ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa. Segnalazioni via pec o posta ordinaria L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il contribuente, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, inviando una email agli indirizzi di posta elettronica riportati nella comunicazione stessa. I dati saranno poi messi a disposizione dalle Entrate alla Guardia di Finanza. (Agenzia delle entrate, comunicato n. 99 del 26 maggio 2015) www.commercialistatelematico.com |8
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere 8) Emanati il regolamento ministeriale e le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari del TUB Sono stati recentemente emanati i seguenti provvedimenti in materia di intermediari finanziari di cui al Titolo V del testo unico Bancario – artt. 106 ss. del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385: – D.M. 2 aprile 2015, n. 53, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7- ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105; – Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari – Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, pubblicata nel Bollettino di vigilanza della Banca d’Italia n. 5, maggio 2015. Il regolamento entra in vigore secondo la disciplina ordinaria, dunque il 23 maggio 2015. Le Disposizioni di vigilanza entrano in vigore il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia, dunque l’11 luglio 2015, essendo avvenuta la pubblicazione il 12 maggio. Entrambi i provvedimenti rappresentano la disciplina di attuazione delle novità introdotte con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (successivamente modificato e integrato dai D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169), lungamente attesa. Le disposizioni di vigilanza sono state emanate dopo due procedure di consultazione pubblica. Il D.M. 53/2015 abroga e sostituisce il D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, di cui riproduce in gran parte il contenuto; alcune delle previsioni inizialmente contenute nel D.M. 29/2009 risultano, però, non riprodotte nel nuovo D.M. 53/2015, perché contenute nelle nuove Disposizioni di vigilanza (come, ad esempio, la disciplina delle attività strumentali e connesse, le modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi, ecc.). (Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato del 26 maggio 2015) 9) Elevazione del limite di valore per la dichiarazione di successione L’obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera 100.000 euro. L’Inps, con il messaggio n. 3499 del 22 maggio 2015, si pronuncia sulla soglia al di sotto della quale non è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. A tale proposito segnala che con l’art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, www.commercialistatelematico.com |9
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere entrato in vigore il 13 dicembre 2014, vengono semplificati alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione. In particolare, il citato art. 11 ha modificato l’art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Le modifiche concernono: – il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione; – i documenti da allegare alla dichiarazione di successione; – l’erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi. In particolare, il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta a 100.000 euro la soglia al di sotto della quale opera l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Peraltro, l’art. 28 comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 prevede che la dichiarazione di successione possa non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: – l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto; – l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; – l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro. Posto che il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 non ha previsto una decorrenza specifica per la norma sull’aumento della soglia per l’esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13 dicembre 2014 (data della relativa entrata in vigore). Ne deriva che l’obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, se l’attivo ereditario non supera 100.000 euro: – apertesi dal 13 dicembre 2014; – apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata. 10) Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa Scissione societaria: per le quote rilevano le proporzioni preesistenti. Il parere dell’Agenzia sul www.commercialistatelematico.com | 10
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere principio di neutralità fiscale dell’operazione, in base al quale la suddivisione delle partecipazioni tra i beneficiari non genera materia imponibile Con riferimento a un’operazione di scissione societaria, la ripartizione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa (articolo 173, comma 3, del Tuir) dovrà rispettare, in capo a ciascun socio, la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa, rispetto al valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell’operazione stessa. E’ questo il parere dell’Agenzia delle entrate espresso con la risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015. L’Agenzia delle Entrate si è, quindi, pronunciata sulla corretta interpretazione del comma 3 dell’articolo 173 del Tuir, ai sensi del quale “Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87” dello stesso Tuir. Il suddetto comma sancisce il principio di neutralità fiscale della scissione, oltre che in capo alle società partecipanti alla medesima, anche in capo ai soci della società scissa, statuendo che la sostituzione delle partecipazioni nella società scissa con le partecipazioni nella/e società beneficiaria/e della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili, in capo ai soci (fatta salva l’ipotesi di conguagli in denaro, che concorreranno alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percettore a seconda della natura del soggetto medesimo). Per conseguenza, per ciascun socio, la somma dei valori fiscali delle partecipazioni ricevute in cambio nella/e società beneficiaria/e – nonché dell’eventuale partecipazione residua nella società scissa – dovrà coincidere, necessariamente, con il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni rispettivamente detenute dai medesimi soci nella società scissa prima dell’operazione di scissione. Il caso esaminato riguarda un’operazione di scissione inversa di una società per azioni, che svolge attività di holding, detenendo partecipazioni in differenti società operative, partecipata a sua volta da quattro società semplici (tra cui l’istante) riconducibili, complessivamente e in parti eguali, a tre diversi nuclei familiari.Le società beneficiarie della scissione sono tre società a responsabilità limitata, tutte controllate dalla società scissa. Per effetto della suddetta operazione straordinaria, la società scissa ha assegnato le partecipazioni detenute nelle società beneficiarie alle società beneficiarie stesse; le partecipazioni nelle società beneficiarie sono state, poi, attribuite, con riparto in parte non proporzionale, ai soci della società scissa in cambio delle partecipazioni originariamente detenute in quest’ultima. Più in particolare, in base a quanto stabilito nel progetto di scissione, la totalità delle partecipazioni attribuite da due delle tre società beneficiarie per effetto della scissione sono state assegnate, con riparto non proporzionale, esclusivamente a tre dei soci della società scissa, mentre la totalità delle partecipazioni attribuite dalla restante società beneficiaria sono state assegnate, con riparto proporzionale, a tutti i soci della società scissa in proporzione alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta nella medesima prima della scissione. www.commercialistatelematico.com | 11
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere A fronte del riparto non proporzionale delle partecipazioni nelle suddette società beneficiarie, al fine di mantenere invariato, per ciascun socio, il valore economico complessivo delle partecipazioni acquisite per effetto della scissione rispetto al valore economico della partecipazione nella società scissa detenuta prima dell’operazione medesima, le azioni precedentemente detenute nella società scissa sono state oggetto di riassegnazione tra i propri soci; in particolare, è stato ridotto il numero di azioni della società scissa detenute dai soci assegnatari – con riparto non proporzionale – delle partecipazioni in due delle tre società beneficiarie, ed è stato incrementato il numero di azioni detenute dal socio che non è stato assegnatario delle anzidette partecipazioni. L’istante ha interpellato l’Amministrazione finanziaria ritenendo che, con riferimento al caso concreto prospettato, sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione sopra menzionata; tale lacuna non sarebbe stata colmata neanche con la risposta al quesito 7.2.3 contenuta nella circolare n. 98/2000, in quanto la medesima si basava sul presupposto che la scissione avvenisse con assegnazione proporzionale delle partecipazioni nelle società beneficiarie. Il contribuente ritiene che, nella propria fattispecie, il valore fiscale delle partecipazioni nelle società beneficiarie a esso assegnate per effetto della scissione, nonché il valore della partecipazione residua nella società scissa, debbano essere determinati ripartendo il costo fiscale originario in proporzione a come si è ripartito, ai fini del rapporto di cambio, il valore effettivo ante scissione del patrimonio netto della società scissa tra la stessa società scissa e le società beneficiarie. Inoltre, osserva l’istante in via generale, la suddivisione del costo della partecipazione originaria nella società scissa secondo un criterio di rigida proporzionalità rispetto a come si è ripartito il patrimonio netto contabile della stessa può portare a risultati palesemente non corretti dal punto di vista economico e non coerenti con la neutralità della scissione, in quanto vi sono, normalmente, significative differenze fra i valori contabili e quelli effettivi degli elementi patrimoniali oggetto di scissione. Infine, l’istante ricorda che il medesimo principio è previsto, a livello normativo, per quanto attiene alle scissioni intracomunitarie, stante il disposto di cui all’articolo 2, comma 5, del Dlgs 544/1992, trasfuso nell’articolo 179, comma 4, del Tuir. Detta norma prevede, infatti, che il valore fiscale delle azioni o quote date in cambio in attuazione delle predette operazioni si ripartisce “tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio”. Sul caso, così, prospettato, l’Agenzia delle entrate, preliminarmente, evidenzia come il dato normativo non fornisca alcuna indicazione in merito al criterio da utilizzare per la ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nella/e società beneficiaria/e e la partecipazione che, eventualmente, residua nella società scissa. Tuttavia, nella relazione illustrativa all’articolo 1 del Dlgs 543/1992 (con il quale era stata, in origine, introdotta la disciplina fiscale delle scissioni societarie di cui all’articolo 123-bis del previgente Tuir, trasfuso poi, con talune modifiche, nell’attuale articolo 173), il legislatore tributario ha affermato che “il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria si trasferisce sull’insieme di quelle ricevute in cambio e della eventuale quota non sostituita della www.commercialistatelematico.com | 12
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere partecipazione originaria, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuibili ai fini della determinazione del rapporto di cambio”. Le indicazioni fornite dal legislatore nella suddetta relazione conducono, pertanto, l’Agenzia delle Entrate a sostenere che, ai fini della ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa, occorra fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima. In particolare, con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria – e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa – rispetto al valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell’operazione di scissione stessa (che, salve le ipotesi di concambio sperequato, coinciderà con il valore effettivo complessivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste per effetto del concambio delle partecipazioni originarie). Infine, l’Agenzia delle entrate precisa che il suddetto criterio deve essere applicato anche alle ipotesi di scissione proporzionale, superando le istruzioniprecedentemente fornite con la circolare 98/2000 (paragrafo 7.2.3) che avevano indicato, quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, quello proporzionale rispetto “al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”. Vincenzo D’Andò Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l www.commercialistatelematico.com | 13
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