Diario quotidiano del 16 marzo 2016: i finanziamenti soci ed il problema della presunzione di fruttuosità

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Diario quotidiano del 16 marzo 2016: i finanziamenti soci ed il problema della presunzione di fruttuosità
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Diario quotidiano del 16 marzo 2016: i finanziamenti soci ed il
problema della presunzione di fruttuosità

Pubblicato il 16 marzo 2016

finanziamenti soci infruttiferi: presunzione “semplice” superabile mediante apposita indicazione;
per il difensore ok della Cassazione all’ampia procura; convenienza fiscale per l’acquisto
dell’appartamento in leasing; riscossione sanzioni nella Ue: decreto in G.U.; l’esclusione del socio
lavoratore dalla cooperativa ne comporta il suo licenziamento; registro delle Imprese:
monitoraggio PEC continuo; online le quotazioni immobiliari Omi del II semestre 2015; non é più
reato il distacco illecito di manodopera; trattamenti a sostegno del reddito: importi massimi per
l’anno 2016; dal MEF il rapporto sulle entrate tributarie

                                    Indice:
1) Finanziamenti soci infruttiferi: presunzione “semplice” superabile mediante
apposita indicazione
2) Per il difensore ok della Cassazione all’ampia procura
3) Convenienza fiscale per l’acquisto dell’appartamento in leasing
4) Riscossione sanzioni nella Ue: decreto in G.U.
5) L’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ne comporta il suo
licenziamento
6) Registro delle Imprese: monitoraggio PEC continuo
7) Online le quotazioni immobiliari Omi del II semestre 2015
8) Non é più reato il distacco illecito di manodopera
9) Trattamenti a sostegno del reddito: importi massimi per l’anno 2016
10) Dal MEF il rapporto sulle entrate tributarie

1) Finanziamenti soci infruttiferi: presunzione “semplice” superabile mediante

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apposita indicazione

La presunzione che i finanziamenti soci siano fruttiferi di interessi può essere superata mediante
l’indicazione di un titolo diverso (dal mutuo) dell’erogazione operata nei bilanci (o nei rendiconti)
della società. In particolare, si tratta di una “presunzione semplice”, che, ai fini fiscali, può
essere vinta con qualunque mezzo di prova contraria.

La norma AIDC n. 194, diffusa in questi giorni, ha esaminato il contenuto dell’art. 46 del TUIR,
che prevede una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società ove
dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo.

La finalità di tale articolo è quella di superare eventuali incertezze circa il “titolo” del
versamento del socio e non di stabilire la sua fruttuosità o infruttuosità: La norma dell’art. 46
comma 1 del TUIR rileva, in altri termini, solo ai fini della qualificazione delle somme erogate
(debito ovvero voce di patrimonio netto per la società ricevente).

Questa interpretazione sembra trovare conferma nell’evoluzione storica della normativa fiscale.
Originariamente, infatti, l’art. 43, comma 2 del DPR 597/1973 prevedeva una regola analoga a
quella civilistica, che è stata modificata con l’introduzione del vigente art. 46 del TUIR. Tuttavia,
la cancellazione della presunzione di onerosità delle somme erogate dal socio alla società a
titolo di mutuo è stata operata semplicemente al fine di evitare una inutile sovrapposizione tra
la disciplina fiscale e quella civilistica. In relazione alle somme erogate che siano da considerare
concesse a titolo di mutuo o meno, l’AIDC ritiene che sulla eventuale fruttuosità delle stesse non
sussiste una specifica previsione normativa nel TUIR. Pertanto, la soluzione è insita nella
disciplina civilistica e più precisamente nell’art. 1815 c.c., in base al quale, salvo diversa
pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo così
l’onerosità dello stesso: Si tratta di una presunzione semplice, che quindi può essere vinta,
anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria.

Viene poi rilevato che nemmeno l’art. 45, comma 2, ultimo periodo e l’art. 89 del TUIR si
pronunciano in merito. Difatti, tali norme dispongono che gli interessi:

– si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto;

– si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta se non è stabilita una
diversa scadenza in modo scritto;

– si computino al saggio legale se una diversa misura non è determinata per iscritto. La
presunzione di fruttuosità, quindi, non sembra possa ricavarsi dalle suddette disposizioni, che
semplicemente elencano le diverse presunzioni sulla scadenza, l’ammontare maturato e il tasso.

In conclusione, l’AIDC rileva che per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura
onerosa o meno, occorre fare riferimento unicamente alla disciplina civilistica e solamente nel
caso in cui sia accertato, alla luce delle prescrizioni civilistiche, che il mutuo abbia natura
onerosa, operano, salvo prova scritta contraria, le presunzioni poste dall’art. 45 (e 89) del TUIR
riguardo alla percezione, alla competenza e alla misura degli interessi.

Esistono diversi mezzi di prova per vincere la presunzione semplice

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In merito alla prova della “diversa volontà delle parti” prevista dall’art. 1815 c.c., l’Associazione
ipotizza i seguenti documenti:

– scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;

– atto pubblico;

– scrittura privata in qualunque forma;

– delibera assembleare o dell’organo amministrativo;

– copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci” o similare e/o estratti
conto bancari che evidenziano analoghe causali;

– informativa di bilancio.

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2) Per il difensore ok della Cassazione all’ampia procura

Sezioni Unite sul potere rilasciato al difensore. Ok anche alla chiamata di terzo. La procura
ampia rilasciata al difensore gli conferisce il potere di intraprendere qualunque azione inclusa la
chiamata in causa di terzo. Lo ha stabilito, a sezioni unite, la Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016, ha respinto il ricorso di una società chiamata in
causa dal difensore di un condominio per delle infiltrazioni d’acqua. L’impresa aveva
eccepito l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’amministratore in quanto era
solo stata chiamata in causa per manlevare la prima società che si era occupata dei
lavori. Ma l’eccezione non ha fatto breccia né in sede di merito né i sede di
legittimità. Il Massimo consesso di Piazza Cavour, dopo aver risolto il contrasto di
giurisprudenza, ha infatti messo nero su bianco che i poteri del difensore discendono
direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la
designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale
limitazione in base alla volontà della parte. Per la Cassazione da ciò deriva che la
procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi («con
ogni facoltà»), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di
azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve
intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni
necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte
assistita. Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria, volta come
detto a salvaguardare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo,
perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti
eventualmente tenuta a prestare all’attore.

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Ciò anche perché, hanno spiegato i Supremi giudici, la procura alle liti è l’atto formale con il
quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi e cioè il «ministero» di rappresentare la parte
nel processo. Ma non basta: la procura ad litem ex art. 83 cpc è negozio unilaterale processuale,
formale e autonomo che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal
presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di prestazione d’opera
professionale stipulato tra quest’ultimo e la parte, o chi per essa.

Infatti, la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere
tra procura generale e speciale e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere,
nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono a essa
espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in
contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. Lo stesso epilogo l’aveva sollecitato la
Procura generale del Palazzaccio. In requisitoria era stata infatti sollecitata la bocciatura del
ricorso presentato dalla società responsabile delle infiltrazioni.

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3) Convenienza fiscale per l’acquisto dell’appartamento in leasing

I titolari dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020,
possono detrarre nella dichiarazione dei redditi i costi del leasing “prima casa” in misura più
vantaggiosa rispetto alle agevolazioni concesse per mutui ipotecari. In particolare, per i giovani
sotto i 35 anni all’atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore a
55.000 euro, gli incentivi fiscali sono:

– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro
annui);

– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).

Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni, invece, e con reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:

– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro
annui);

– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).

Sia per gli under 35 sia per gli over 35, sottolinea la guida, l’imposta di registro sull’acquisto
dell’abitazione “prima casa” è ridotta all’1,5%.

Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni,
infatti, spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9. Può trattarsi di un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un

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fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in
corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da ristrutturare.

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4) Riscossione sanzioni nella Ue: decreto in G.U.

Riscossione delle sanzioni senza frontiere in Europa. E’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2016 il D.Lgs. 37/2016 in vigore dal 27 marzo 2016 che
recepisce la novità. Per gli stati dell’Unione l’introito viene curato, su richiesta dello stato che ha
emesso la decisione, dal paese dove risiede o detiene i beni l’obbligato. Si tratta del decreto che
attua la decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’Ue. Il
decreto stabilisce le procedure da seguire sia in caso di attività in Italia su richiesta di altro stato
dell’unione, sia nell’ipotesi reciproca. Lo Stato che cura l’esecuzione ne sostiene anche le spese.
In Italia, con riferimento all’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori, il bilancio degli incassi
risulta essere minimo: non raggiunge nemmeno il 3%. Nel dettaglio, il provvedimento riguarda
la pena pecuniaria (irrogata dal giudice a seguito di condanna); la somma liquidata dal giudice
come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile; la somma dovuta
a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi; la somma da versare in
favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime.

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5) L’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ne comporta il suo
licenziamento

L’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa produce la cessazione anche del rapporto
lavorativo. Ma la delibera di esclusione può essere seguita da un separato atto di licenziamento.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito con la sentenza 3836 del 28 febbraio
2016, analizzando proprio tale aspetto, dal momento che si arriva all’esclusione del socio solo
per procedere al suo licenziamento, magari evitando il sindacato del giudice in merito alla
legittimità del licenziamento.

In particolare, la Suprema Corte ha analizzato il caso di alcune socie lavoratrici che erano state
licenziate, successivamente alla delibera di esclusione.

Le lavoratrici impugnavano il licenziamento e il giudice della fase sommaria accoglieva le
domande, mentre in sede di opposizione, il Tribunale le respingeva integralmente, richiamando

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il disposto dell’art. 5 della legge n. 142/2001 (come modificato dalla legge n. 30/2003) ed
evidenziando che l’esclusione dei soci lavoratori aveva determinato l’automatica estinzione
anche dei rapporti di lavoro subordinato. La corte di Appello, invece, avendo accertato
l’inesistenza della delibera di esclusione, accoglieva le richieste dei lavoratori. La società quindi
ricorreva per Cassazione.

Nel caso di specie, gli ermellini ricordano come il testo normativo della legge n. 142/2001
prevede proprio due differenti rapporti in capo al socio lavoratore. II legislatore, poi, ha
modificato il testo originario dell’art. 5, legge n. 142/2001, prevedendo, al secondo comma, che
“il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto
delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”.

La norma va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 2533 c.c.: questa, oltre a prevedere
le ipotesi di esclusione del socio, stabilisce che “contro la deliberazione di esclusione il socio può
proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione” e
aggiunge che “qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”.

La Corte osserva che il lavoro cooperativo è caratterizzato dal concorso di una molteplicità di
cause collegate, con la conseguente irriducibilità del lavoro cooperativo a una dimensione
puramente societaria. Proprio sotto tale aspetto, la Cassazione ha più volte affermato che
sussiste un rapporto di consequenzialità tra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzione del
rapporto di lavoro, tale da escludere anche la necessità di un distinto atto di licenziamento.

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6) Registro delle Imprese: monitoraggio PEC continuo

Le verifiche continue da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese delle caselle PEC delle
imprese iscritte (società e imprese individuali). Difatti, come è noto, da qualche anno vige
l’obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come rilevato in una nota di tutto camere, di questi giorni, in base alla Direttiva n. 2608 del 27
aprile 2015 – emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della
Giustizia e in vigore dal 13 luglio 2015 – le imprese costituite in forma societaria e le imprese
individuali attive non soggette a procedura concorsuale, hanno l’obbligo di:

– munirsi di una casella di posta elettronica certificata;

– iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;

– mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.

La direttiva in questione stabilisce, inoltre, che l’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo

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di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è
nella titolarità esclusiva della stessa in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per
garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematica.
Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficio del
Registro delle imprese dovrà verificare, con modalità informatiche:

   1. a) che questo non risulti già assegnato ad altra impresa; in tal caso dovrà invitare il
      richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo
      termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione;
   2. b) se la casella già assegnata è inattiva; in tal caso ne dovrà dare comunicazione alla
      Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l’indirizzo è iscritto. perché
      adotti i provvedimenti di competenza;
   3. c) che la relativa casella, di esclusiva titolarità dell’impresa richiedente l’iscrizione, sia
      attiva; in caso negativo, dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di
      posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda
      d’iscrizione.

Successivamente all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà, inoltre, verificare, con
modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale:

   1. a) che la casella sia attiva,
   2. b) che uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata non sia iscritto sulla posizione di
      due o più imprese e
   3. c) che sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica
      impresa.

Per le caselle risultate inattive l’ufficio inviterà l’impresa interessata a presentare domanda di
iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a
10 giorni decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art.
2191 del Codice civile.

Per le caselle che risulteranno attive ma iscritte sulla posizione di due o più imprese l’ufficio
inviterà tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima l’indirizzo in questione, a
presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un termine non superiore a 10
giorni, decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art.
2191 del Codice civile.

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7) Online le quotazioni immobiliari Omi del II semestre 2015

Sono disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e tramite l’applicazione per
smartphone “Omi Mobile”, i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015,
che forniscono un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È

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possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al
Comune, alla zona OMI e alla destinazione d’uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale,
sia GEOPOI®, il sistema di ricerca su mappa.

GEOPOI®, la mappa delle quotazioni immobiliari – L’Agenzia delle Entrate offre la
possibilità di accedere al database delle quotazioni immobiliari anche tramite il servizio di
navigazione territoriale GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Con questa mappa interattiva, i cittadini, le istituzioni e, in particolare, gli operatori del settore
potranno conoscere le quotazioni OMI relative al comparto residenziale, commerciale, terziario e
produttivo del territorio nazionale.

Le quotazioni sono disponibili anche per gli utenti che utilizzano smartphone e tablet, grazie
all’applicazione Omi Mobile, raggiungibile digitando sul browser del proprio device l’indirizzo
http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php.

Sul sito internet delle Entrate è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti,
a partire dal primo semestre 2013, seguendo questo percorso:

Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni
immobiliari.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 42 del 15 marzo 2016)

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8) Non é più reato il distacco illecito di manodopera

Appalto e distacco: l’intermediazione illecita di manodopera non è più reato ma sconta la
sanzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10484 del 14 marzo 2016, è intervenuta in
merito all’intermediazione illecita di manodopera in caso di distacco o appalto.

La Suprema Corte ha precisato che l’intermediazione illecita di manodopera è stata
depenalizzata con l’entrata in vigore (6 febbraio 2016) del D.Lgs. n. 8/2016, non costituendo più
reato. Inoltre, la Corte ha precisato che la sanzione amministrativa verrà comminata come unica
misura punitiva, anche per quegli illeciti che si siano verificati prima del 6 febbraio a patto che il
procedimento penale non sia già stabilito con provvedimento penale irrevocabile.

Le fattispecie disciplinate dall’articolo 18 del Decreto legislativo n. 276/2003 punite con la sola
pena pecuniaria, tra le quali anche il reato di intermediazione illecita di manodopera per
violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, sono state depenalizzate a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016.

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Ed infatti, tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi base, sono punite con l’ammenda di euro 50
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione e devono, pertanto, ritenersi
considerate, in assenza di un’espressa esclusione, nel novero dei reati fatti oggetto di
depenalizzazione ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 8/2016 che letteralmente
sancisce: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda”.

Applicabilità nuova disciplina: Per esse, l’articolo 8 di tale ultimo decreto, derogando al principio
di legalità fissato dall’articolo 1 della Legge n. 689/81, stabilisce espressamente che le sanzioni
amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del Decreto n. 8/2016 medesimo (6 febbraio 2016), “purché il
procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili”.

Inoltre, l’articolo 9 dello stesso decreto, sulla fase di trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa, stabilisce che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente
autorità amministrativa.

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9) Trattamenti a sostegno del reddito: importi massimi per l’anno 2016

L’INPS, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio
2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e
dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del
Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia,
dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL nonché la
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

L’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è
stato effettuato sulla base dei valori indicati per l’anno 2015.

INPS: Flussi 2016 – modalità di presentazione delle domande di nulla osta

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 11459 del 14 marzo 2016, con il quale indica le
modalità di spedizione delle domande e la modulistica da utilizzare per le domande di nulla osta
relativa ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno
2016.

Le domande di nulla osta possono essere presentate, esclusivamente per via telematica
attraverso il sito internet del Ministero dell’interno:

per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10

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febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016;

per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre
2016.

Il sistema di gestione rispetterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
ordinandole in base alla data di inizio dell’attività lavorativa.

Inoltre il messaggio precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la
presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese
nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno
precedente. Tali cittadini, infatti, hanno un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Le istanze, per conto dei datori di lavoro, potranno essere spedite dalle stesse associazioni di
categoria a cui aderiscono, che siano firmatarie dei protocolli stipulati con il Ministero
dell’Interno ed il Ministero del Lavoro.

Al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non
segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da
parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del
decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre
1996, n. 608.

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10) Dal MEF il rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-dicembre
2015

Il MEF ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 47 del 15/03/2016: E’ disponibile sui siti
www.finanze.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive del periodo
gennaio-dicembre 2015, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di
contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196).

GENNAIO–DICEMBRE 2015

Le entrate tributarie e contributive dell’anno 2015 mostrano nel complesso un incremento
(+1,6% pari a 10.545 milioni di euro) rispetto all’anno precedente. Tale incremento è
determinato dalla crescita delle entrate tributarie (+1,5%) e dalla crescita, in termini di cassa,
delle entrate contributive (+1,7%). L’andamento registrato, oltre a risentire del miglioramento
della congiuntura economica come ha certificato l’Istat (+ 0,8%), riflette anche l’effetto di
alcune importanti misure, adottate dal Governo, che hanno influenzato il gettito delle imposte

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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

dirette quali : il “bonus 80 euro”, la revisione della tassazione delle attività finanziarie e
l’incremento dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione dei fondi pensione.

Per quanto riguarda le imposte dirette, le entrate Irpef sono state influenzate da un diverso
meccanismo di contabilizzazione per garantire al contribuente, che si avvale dei sostituti di
imposta, un rimborso immediato dei crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (D.Lgs.
175/2014); per quanto riguarda le imposte indirette, effetti positivi sul gettito IVA sono stati
determinati dall’introduzione del sistema di scissione dei pagamenti “split payament” per i
fornitori della pubblica amministrazione e dall’estensione dell’inversione contabile “reserve
charge” ad alcuni settori dell’economia.

Il dato sulle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste
correttive, quindi integra quello già diffuso con la nota del 8 marzo scorso.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il Report delle entrate tributarie
internazionali del periodo gennaio-dicembre 2015, che fornisce l’analisi dell’andamento
tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni
diffuse con i “Bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio 2016

E’ disponibile sui siti www.finanze.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e
contributive di gennaio 2016, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di
contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196).

GENNAIO 2016

Le entrate tributarie e contributive di gennaio 2016 registrano nel complesso una riduzione
(-2,4%, pari a -1.364 milioni di euro) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il dato tiene
conto della crescita del gettito tributario pari a + 2,5 (+ 861 milioni di euro) e della flessione, in
termini di cassa, delle entrate contributive del 9,7% (-2.225 milioni di euro). La riduzione delle
entrate contributive è attribuibile allo slittamento del versamento della prima rata anticipata
della contribuzione aggiuntiva (pari a 2.700 milioni di euro) dal mese di gennaio (in cui
normalmente viene effettuato il versamento dal Bilancio dello Stato alla gestione ex INPDAP) al
successivo mese di febbraio. L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali
tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra quello già diffuso con la nota
dell’8 marzo scorso.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il Report delle entrate tributarie
internazionali di gennaio 2016 che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito
tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “Bollettini
mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

(MEF, Comunicato Stampa N° 48 del 15/03/2016)

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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

Vincenzo D’Andò

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