DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - Regione Umbria
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COD. PRATICA: 2021-002-5162 Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4608 DEL 14/05/2021 OGGETTO: Verifica Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e Art.9 L.R.12/2010. Comune di Foligno. Piano attuativo, di iniziativa privata, con previsione planivolumetrica, relativo all’attuazione del comparto denominato stralcio funzionale 2 del Piano di lottizzazione che interessa le aree ex C3 ed ex F7, identificato come “Il Borgo”, sito in loc. Sterpete. Riferimento pratica urbanistica n.708_2. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni. Vista la legge regionale 1Febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni. Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”. Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V. Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”. segue atto n. 4608 del 14/05/2021 1
COD. PRATICA: 2021-002-5162 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”. Vista la Deliberazione di G.R. n. 1327 del 31/12/2020 con la quale sono state assunte misure per la semplificazione delle procedure di VAS degli strumenti urbanistici. Vista la nota n° 0055853 del 24/03/2021 del Comune di Foligno, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sul Progetto di Piano attuativo, di iniziativa privata, con previsione planivolumetrica, relativo all’attuazione del comparto denominato stralcio funzionale 2 del Piano di lottizzazione che interessa le aree ex C3 ed ex F7, identificato come “Il Borgo”, sito in loc. Sterpete. Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r. 12/2010. Visto che, con nota n. 0057766 del 29/03/2021, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la proposta di Progetto di Piano attuativo, di iniziativa privata, con previsione planivolumetrica, relativo all’attuazione del comparto denominato stralcio funzionale 2 del Piano di lottizzazione che interessa le aree ex C3 ed ex F7, identificato come “Il Borgo”, sito in loc. Sterpete, nel Comune di Foligno. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali: Regione Umbria - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli. - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria. - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti. - Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche. - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. - Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico. Altri Enti Provincia di Perugia - Ufficio Territorio e Pianificazione. A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale. Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria. A.U.R.I. Umbria Azienda U.S.L. n. 2. AFOR - Agenzia Forestale Regionale. Visti i seguenti pareri pervenuti: SERVIZIO Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0072027 del 15/04/2021 con il quale si comunica che, “Con riferimento all’intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue: ai sensi del R.D. 523/1904, vista la documentazione trasmessa, nulla osta alla realizzazione del progetto presentato, alle seguenti prescrizioni e condizioni: 1. dovrà essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l’occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l’immissione sul Fosso demaniale; 2. date le modifiche dell’uso del suolo previste, in caso di eventuale smaltimento delle acque di pioggia presso un corpo recettore demaniale, dovrà essere garantita l’invarianza idraulica; 3. il richiedente rimane obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato così da assicurare un corretto regime idraulico della stessa; 4. il materiale d’alveo dovrà essere riutilizzato nell’ambito dei lavori, rimanendo comunque il richiedente responsabile della gestione dei materiali medesimi, ai fini della normativa vigente di cui al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. e del D.M. 161 del 10.08.2012 e ss. mm. e ii. relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo; segue atto n. 4608 del 14/05/2021 2
COD. PRATICA: 2021-002-5162 5. i materiali di risulta derivanti dai lavori, non utilizzati nell'ambito delle opere in progetto, nonché il materiale di natura vegetale (piante, tronchi, ramaglie, rovi etc.) dovranno essere opportunamente e tempestivamente allontanati dall'alveo, dalle opere e da eventuali pertinenze idrauliche; 6. il tratto di corso d’acqua interessato dall’immissione della condotta di scarico, dovrà essere opportunamente protetto con scogliera posata in alveo e sulla sponda, per un’estensione di m 2 a monte e valle della tubazione realizzata; 7. il tratto terminale della tubazione di immissione nel Fosso demaniale, dovrà avere andamento planimetrico tale da formare un angolo non superiore a 45° con l’asse del corso d’acqua e dovrà essere sagomata a becco di flauto; 8. eventuali pozzetti di ispezione o manovra dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 4,00 dal ciglio della sponda del Fosso; 9. il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio ed ai vari organi competenti in materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso di eventi di piena eccezionale; 10. qualora fosse possibile l’instaurarsi di fenomeni di rigurgito all’interno della condotta, dovrà essere prevista l’installazione di una valvola a ventola o di non ritorno; 11. le nuove opere dovranno mantenere inalterate sia la sezione idraulica, sia la livelletta di scorrimento del fosso; 12. il richiedente dovrà eseguire a propria cura e spese gli eventuali futuri interventi, opere di spostamento e/o adeguamento delle opere oggetto di concessione, che dovessero interferire con lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche o altri interventi all’interno delle fasce di rispetto fluviale; 13. il titolare della concessione rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile delle attività svolte e dei danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle attività stesse, sollevando il Consorzio e la Regione da qualsiasi rapporto con gli aventi causa; 14. dovrà essere rispettato quanto riportato nell’art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d’acqua; 15. dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo all’art. 96 e nelle disposizioni regionali in materia.”. SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica – venatoria. Parere prot. n.0072270 del 15/04/2021 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 57766-2021, ai sensi della L.R. n.1-2015, si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa aree classificate nell’ambito della RERU: Frammenti: Connettività”. SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Urbanistica. Parere prot. n. 0076964 del 22/04/2021 con il quale si comunica che, “Vista la nota acquisita con PEC prot. n. 57766 del 26.03.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto; Premesso che L’area interessata dal Piano in esame, denominato “Borgo San Michele”, è situata in località Sterpete, nel Comune di Foligno ed è già stata oggetto di un Piano Attuativo approvato con delibera di C.C. n. 17 del 21.02.2005; L’intero comparto Borgo San Michele, occupa una superficie complessiva di mq 57.341 per una possibile cubatura di mc. 76.200 e nell’originario Piano Attuativo era suddiviso in cinque comparti; Del Piano originario è stato attuato, per una superficie di mq 26.377 con una cubatura prevista di mc. 29.300, il comparto n 1, denominato nella Relazione “primo stralcio”; Allo stato attuale risulta completata con la viabilità e le infrastrutture a rete il 42 % di tutta l’area, oltre la quasi totalità degli edifici previsti per il primo stralcio; Il presente Piano Attuativo interessa una superficie di mq. 33.664 per un volume pari a mc 46.900; Rilevato che: segue atto n. 4608 del 14/05/2021 3
COD. PRATICA: 2021-002-5162 L’attuale proposta, di iniziativa privata, nella sostanza identica a quella del Piano Attuativo originario, è avanzata al fine di completare le opere di urbanizzazione e la parte restante del comparto; Per quanto dichiarato l’area è classificata dal PRG’97 vigente come zona omogenea UP/PDL n. 9 “area sottoposta a normativa pregressa”; La sistemazione dell’area prevede la realizzazione di nuove viabilità di collegamento alle viabilità esistenti del Primo stralcio nonché alla strada di via Violette; L’area dell’attuale Piano Attuativo è stata suddivisa in due comparti con 29 lotti a destinazione residenziale e 2 lotti a destinazione commerciale e direzionale; Il Piano in esame ripropone lo schema planimetrico del progetto originario con la realizzazione di un’ampia area a verde pubblico al centro della lottizzazione, nonché spazi di parcheggio, per quanto dichiarato, per soddisfare gli standard urbanistici anche al primo stralcio; Gli standard sono stati verificati rispetto al Piano attuativo presentato con riferimento ai due comparti/stralci ai sensi del R.R. n. 2/2015, in particolare per: - 1° stralcio comparto a destinazione commerciale - direzionale - Parcheggio Pubblico di progetto mq 2.866,78 > mq 1.617,88 di previsione - Verde pubblico di progetto mq 2.394,60 > mq 2.119,66 di previsione - 1° stralcio comparto a destinazione residenziale - Parcheggio Pubblico di progetto mq 2.866,78 > mq 815,00 di previsione - Verde pubblico di progetto mq 2.394,60 > mq 2.119 di previsione - 2° stralcio comparto a destinazione residenziale - Parcheggio Pubblico di progetto mq 808,85 > mq 745 di previsione - Verde pubblico di progetto mq 1974,23 > mq 1937 di previsione Considerato che: Le superfici da reperire per gli standard urbanistici devono essere afferenti per ogni destinazione prevista nel Piano Attuativo e la stessa superficie a parcheggio o a verde prevista per il residenziale non può soddisfare anche il fabbisogno per le altre destinazioni contemplate dal Piano; La superficie totale del comparto interessato dall’attuale Piano Attuativo (mq 33.664) e la superficie della parte dell’area del Piano Attuativo da completare (mq 26.377) complessivamente risulta superiore (mq 60.041) alla superficie del comparto del Piano Attuativo originario (mq 57.341), pur mantenendo la stessa volumetria totale massima ammissibile (mc 46.900); Presa visione di tutta la documentazione tecnica riferita al Piano Attuativo “Il Borgo San Michele” del Comune di Foligno consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di convocazione della conferenza istruttoria. Per quanto di competenza di questa Sezione si rileva e si rappresenta quanto segue: per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, la variante in esame dovrà essere oggetto di approfondimenti per quanto di seguito riportato: Dovrà essere verificata la superficie dell’intero comparto in quanto risulta superiore rispetto al Piano Attuativo originario; Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015, le superfici dovranno essere conteggiate e reperite per ogni destinazione prevista e dovrà essere verificato anche il rispetto delle dotazioni del primo stralcio che ancora non è completato; Gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015; La realizzazione della viabilità dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell’art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell’adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale “Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in segue atto n. 4608 del 14/05/2021 4
COD. PRATICA: 2021-002-5162 materia di acque pubbliche”, come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l’espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’art. 112 comma 4 della stessa legge. SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio _ Paesaggio. Parere prot. n. 0076964 del 22/04/2021 con il quale si comunica che, “In riferimento alla nota PEC n. 057766 del 26.03.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali chiede il proprio parere di competenza in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS il Piano consultando la documentazione resa disponibile sul link: https://www.comune.foligno.pg.it/webcomupload/altro/borgo_2.zip La presente proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata è formulata ai sensi dell’art. 54 (Piani attuativi di iniziativa privata e mista) comma 2 della L.R. n. 1/2015. La zona dove è ubicata la lottizzazione è in fase di sviluppo urbanistico, ed è posta nell’immediata periferia a circa 2 Km. del centro di Foligno. Alla proprietà si accede tramite la strada di lottizzazione, che si diparte dalla strada pubblica di via Messina ma, nel nuovo assetto urbanistico dell’area sono previsti altri 3 accessi. Il nuovo assetto morfologico–funzionale dell’area, tiene comunque conto dei 2 limitrofi ambiti e della lottizzazione posta a ovest non ancora approvata e rappresentano una rilevante opportunità di riqualificazione della periferia urbana. Dalla consultazione della documentazione progettuale, si rileva che l’area interessata dal Piano Attuativo di iniziativa privata denominata “Borgo San Michele”, nel PRG’97 vigente è classificata come zona omogenea “UP/PDL” n. 9 (area sottoposta a normativa pregressa) ed è stata già oggetto di procedimenti autorizzativi per più del 42% dell’intera area, infatti sono già state realizzate strade urbanizzate e cedute all’Amministrazione Comunale inoltre, sono stati realizzati, per il primo stralcio, quasi la totalità degli edifici previsti. Il presente piano è una riattivazione di un Piano Attuativo di iniziativa Privata (PAIP), non completato, che viene riproposto con gli stessi indici e parametri ma, vengono adattati tutti gli standard di parcheggio e verde alle attuali normative vigenti Il progetto iniziale come quello attuale, prevede la realizzazione di un grosso polmone verde posizionato al centro della lottizzazione, aree di parcheggio in modo da soddisfare tutti gli standard urbanistici necessari anche al primo stralcio realizzato e il collegamento della viabilità esistente con via delle Violette. Da un punto di vista paesaggistico e di sostenibilità ambientale, l’area non ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del DLgs.n.42/2004, ma viene ribadito che l’aspirazione complessiva dell’intervento è quella di prevedere una riqualificazione che intende avere ricadute positive anche sui lotti circostanti, quindi si potrebbe approfittare per rendere l’intervento più sostenibile rispetto all’esistente. Considerata la notevole estensione del lotto, al fine di preservare la morfologia del suolo bisognerà contenere al massimo gli scavi e i rinterri. E si potrebbe approfittare dell’occasione per valutare di applicare i sistemi di drenaggio urbano sostenibile (anche detti Su DS, acronimo di Sustainable Drainage Systems oppure a livello localizzato delle “raingarden”) che prevedono soluzioni per ridurre l’ impatto delle piogge improvvise e abbondanti nei luoghi urbanizzati, si potrebbero prevedere per le superfici destinate ai parcheggi e per le aree verdi delle zone drenanti o adottare pavimentazioni drenanti (vedere il progetto europeo promosso dal Comune di Milano www.lifemetroadapt.eu ) e soprattutto tenere conto delle schede per le NBS (METRO ADAPT – Schede Tecniche NBS - Nature-Based Solutions), che insieme alle ’ infrastrutture verdi ’ sono in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai ’servizi ecosistemici’ (ossia contestualmente migliorare la risposta idrologica del territorio urbanizzato e ottenere benefici aggiuntivi in termini di qualità delle acque, aumento della biodiversità e aumento della fruizione di aree pubbliche) sono delle soluzioni naturali o naturalistiche adottate nelle aree urbane e più soggette ad inquinanti (nelle schede indicate sono applicate alla città di Milano e altre città). Se negli edifici residenziali verranno previsti impianti fotovoltaici, si dovrà avere l’accortezza di progettarli architettonicamente integrati in modo da essere poco percepibili. Si potrebbe implementare il più possibile la presenza arborea e arbustiva, che dovrà essere di tipo segue atto n. 4608 del 14/05/2021 5
COD. PRATICA: 2021-002-5162 autoctono e dovrà essere disposta non solo per filari geometrici e lineari lungo le strade, negli slarghi e nei parcheggi, ma si dovrà avere l’accortezza di disporla per fasce al fine di conseguire un effetto di naturalità, ciò potrebbe permettere di creare degli scenari di tipo naturale. Si dovrà disporre la vegetazione in modo tale da procurare ombreggiamento a favore dei parcheggi, delle aree di sosta, le aree verdi comuni e dei percorsi ciclopedonali. La vegetazione di tipo autoctono, dovrà essere disposta per fasce di essenze di natura diversa, piccole macchie di verde, in continuità con la vegetazione e con i corridoi di naturalità presenti nei lotti limitrofi. I percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati in modo tale da consentire la permeabilità di transito dell’intero comparto da tutte le aree limitrofe. Al fine di rendere l’area di qualità e più attrattiva, si potrebbe usufruire del benessere che il verde anche di tipo verticale e architettonico può produrre sul benessere psicofisico degli individui, prevedendo pareti verdi e percorsi di collegamento con tettoie ricoperte da vegetazione (pergolati rinverditi, quinte vegetali) e così al contempo si favorisce l’evapotraspirazione e si contrasta l’irraggiamento eccessivo. Ciò potrebbe così rappresentare per questa grande area urbana un esempio dimostrativo di buone pratiche di sostenibilità ambientale e paesaggistica”. ARPA Umbria. Parere prot. n. 0077792 del 23/04/2021 con il quale si comunica che, “In relazione al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione presentata dal proponente, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali prodotti stimabili non appaiono significativi. Si ritiene comunque necessario segnalare che l’area di intervento è soggetta a potenziali impatti odorigeni provenienti da impianti di trattamento rifiuti localizzati a circa 2 chilometri dal sito individuato. Questo dato, da tempo noto che interessa una vasta area nei dintorni e verso il quale si sta operando in vario modo, caratterizza il contesto a contorno della futura area residenziale e dovrà essere segnalato in sede di parere motivato in quanto, al momento, tale informazione è assente nella documentazione presentata dal proponente. La segnalazione è dovuta in quanto questo “effetto” non è prodotto dal piano di attuazione ma potenzialmente influente sullo stesso in futuro”. SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Parere prot. n. 0080099 del 27/04/2021 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla nota che si riscontra a margine con la quale si chiede di fare pervenire i pareri di competenza in merito alla Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Progetto Attuativo relativo al Piano di lottizzazione in loc. Sterpete di Foligno; VISTO l’art. 146 del D.Lgs.42/2004 e s.m.e i.; VISTO il PRG del Comune di Foligno; VISTA la carta archeologica dell’Umbria (CAU); ESAMINATA la documentazione progettuale consultabile al seguente link: https://www.comune.foligno.pg.it/webcomupload/altro/borgo2.zip CONSIDERATO che sotto il profilo archeologico l’area edificabile, estensione di un lotto già realizzato, si colloca in un comparto geografico indiziato per il rinvenimento di una tomba ad inumazione di III sec.d.C. (via Sterpete), testimonianza che indica la presenza di insediamenti rustici e/o villaggi d’epoca romana, di cui le tombe rappresentano i rispettivi ambiti funerari; RITENUTO di non dover richiedere il documento di valutazione preliminare dell’interesse archeologico (VPIA), necessario per opere di pubblica utilità in aree indiziate, per l’ambito circoscritto dell’intervento, già soggetto a prima lottizzazione; CONSIDERATO, altresì, che ai fini della tutela archeologica, il progetto prevede importanti lavori di movimento terra, per la prosecuzione delle opere di urbanizzazione già avviata, legate alla realizzazione di due lotti edilizi per complessive 28 unità abitative e ad interventi di rete fognaria, linea elettrica, sottoservizi e parcheggi, oltre la riqualificazione ambientale; RILEVATO che l’ambito di intervento non risulta sottoposto a tutela paesaggistica questa Soprintendenza con riferimento al progetto presentato esprime parere favorevole di massima in ordine alla compatibilità archeologica, previa presentazione di una relazione archeologica con indicazione del grado del rischio relativo, che tenga conto della documentazione bibliografica e d’archivio e altresì dei rinvenimenti avvenuti nell’area. Occorre tener presente segue atto n. 4608 del 14/05/2021 6
COD. PRATICA: 2021-002-5162 che questa Soprintendenza, sebbene non siano stati riscontrati ritrovamenti nella realizzazione del I lotto, potrebbe richiedere, agli esiti della valutazione della relazione, saggi preliminari nella fase preliminare, onde scongiurare l’eventuale intercettazione di contesti archeologici in fase di progetto esecutivo. Quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell’ente territoriale”. PROVINCIA di Perugia. Parere prot. n. 0087730 del 06/05/2021 con il quale si comunica che, “L’area interessata al presente Piano Attuativo di iniziativa privata denominata “Borgo San Michele”, è contraddistinta al PRG 97 vigente, come zona omogenea “UP/PDL” n. 9 (area sottoposta a normativa pregressa) ed è stata già oggetto di procedimenti autorizzativi per la quale più del 42% dell’intera area è stata sviluppata con strade urbanizzate e cedute all’Amministrazione Comunale inoltre, sono stati realizzati, per il primo stralcio, quasi la totalità degli edifici previsti. Il presente strumento urbanistico, costituisce quindi la riattivazione di un Piano Attuativo di iniziativa Privata, non completato, riproponendolo con gli stessi indici e parametri ma, verificandone tutti gli standard di parcheggio e verde, alle attuali normative vigenti. Il progetto prevede principalmente l’estensione delle tipologie esistenti con edifici che si alternano in unità mono, bi - plurifamiliari ed una zona, posta al centro dell’area, destinata ad attività di terziario/residenziale (commerciale, pubblico esercizio, direzionale e o residenziale) e ad area verde. Lo schema di assetto urbanistico degli elaborati di progetto, prevede la realizzazione di n. 2 COMPARTI con 29 lotti destinati ad Edilizia Residenziale Privata e n. 2 destinati ad Edilizia per attività di TerzIario e/o Residenziale (commerciale, pubblico esercizio, uffici e/o residenziale) per un totale di 15.543,75 mq. di SUC realizzabile. A riferimento degli aspetti paesaggistici di competenza della scrivente Provincia, si osserva che, l'ambito di lottizzazione Il Borgo, ricade all’interno dei seguenti ambiti: Aree di interesse di valore paesaggistico e storico-culturale. -Emergenze storico architettoniche: codice 18761, Nucleo Storico, "Sterpete" ; situato a circa 150 mt. a est, l'ambito Il Borgo. -codice 181483, Chiesa, loc. Sterpete, "San Michele". situata a circa 150 mt. a est, l'ambito Il Borgo. -Coni visuali da fonti iconografiche, disciplinati dall'art. 35 del PTCP e rappresentati nell’elaborato cartografico A.3.4 “Coni visuali e l’immagine dell’Umbria”, approfonditi nel testo “Il “belvedere” tra memoria e attualità”-per una tutela attiva dell’immagine dell’Umbria – edizione 12/2003: scheda 46p, Foligno. -Visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie. -Sistema insediativo di riferimento: concentrazione confermata. Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico – PTCP. -UdP, Foligno, n. 67, "Valle Umbra", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione. Il Servizio e l’Ufficio di competenza, riguardo alla propria pianificazione paesaggistica vigente, evidenziano la seguente analisi. Il completamento della lottizzazione in oggetto, andrebbe a creare una saldatura, tra il centro storico di Sterpete e l'abitato di Foligno, tra la periferia del Capoluogo e le frazioni che la circondano, andando ad antropizzare un ennesimo spazio implementando così un ulteriore consumo di suolo. Analoga considerazione va fatta per la rete ecologica (RERU) in quanto l’area di intervento ricade all’interno della categoria “frammenti di Habitat” (connettività). La norma di sviluppo delle direttive di qualificazione dei sistemi di pianura e di valle, art. 33 del PTCP, definisce che: " In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. dovranno evitare che si realizzi il collegamento di aree già edificate, mentre segue atto n. 4608 del 14/05/2021 7
COD. PRATICA: 2021-002-5162 dovranno essere previste aree libere dall’edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che evitino il collegamento di più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate ". Inoltre: “Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti interpretando le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementa re la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.”. Per questo, in relazione alle direttive della UdP di appartenenza interessata dall’intervento che evidenzia una valle in alta trasformazione dove è necessario intervenire con azioni di qualificazione, si suggerisce dove possibile la non saldatura tra aree edificate diverse ed una ridefinizione delle altezze massime dei nuovi edifici residenziali in progetto, al fine di evitare la “barriera visuale” che inevitabilmente si andrebbe a creare in direzione e a danno del paesaggio agricolo, che si estende per 750 m circa, fino ai margini, del nucleo abitato di Borroni. A tal proposito, per i lotti n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, dove è stata assegnata un'altezza massima di 12, 80 m si ritiene, che la stessa debba essere definita ad una quota notevolmente inferiore, soprattutto in riferimento ai nuovi edifici, posti nel lato ovest della lottizzazione, (lotto n. 6, 7), in modo da evitare l’effetto “muro”, un chiaro detrattore sia visivo che paesaggistico per l’intorno”. Rilevato che: - L’area interessata dal Piano in esame, denominato “Borgo San Michele”, è situata in località Sterpete, nel Comune di Foligno ed è già stata oggetto di un Piano Attuativo approvato con delibera di C.C. n. 17 del 21.02.2005; - L’intero comparto Borgo San Michele, occupa una superficie complessiva di mq 57.341 per una possibile cubatura di mc. 76.200 e nell’originario Piano Attuativo era suddiviso in cinque comparti; - Del Piano originario è stato attuato, per una superficie di mq 26.377 con una cubatura prevista di mc. 29.300, il comparto n 1, denominato nella Relazione “primo stralcio”; - Allo stato attuale risulta completata con la viabilità e le infrastrutture a rete il 42 % di tutta l’area, oltre la quasi totalità degli edifici previsti per il primo stralcio; - Il presente Piano Attuativo interessa una superficie di mq. 33.664 per un volume pari a mc 46.900; - L’attuale proposta, di iniziativa privata, nella sostanza identica a quella del Piano Attuativo originario, è avanzata al fine di completare le opere di urbanizzazione e la parte restante del comparto; - La sistemazione dell’area prevede la realizzazione di nuove viabilità di collegamento alle viabilità esistenti del Primo stralcio nonché alla strada di via Violette; - L’area dell’attuale Piano Attuativo è stata suddivisa in due comparti con 29 lotti a destinazione residenziale e 2 lotti a destinazione commerciale e direzionale; - Il Piano in esame ripropone lo schema planimetrico del progetto originario con la realizzazione di un’ampia area a verde pubblico al centro della lottizzazione, nonché spazi di parcheggio, per quanto dichiarato, per soddisfare gli standard urbanistici anche al primo stralcio; Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, il previsto intervento possa comportare potenziali criticità, per cui, pur non essendo necessario che la proposta di Progetto, sia sottoposta a VAS, è tuttavia necessario, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dettare adeguate prescrizioni che indirizzino la successiva fase progettuale in chiave di minori potenziali impatti. Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità. Il Dirigente DETERMINA segue atto n. 4608 del 14/05/2021 8
COD. PRATICA: 2021-002-5162 1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Progetto di Piano attuativo, di iniziativa privata, con previsione planivolumetrica, relativo all’attuazione del comparto denominato stralcio funzionale 2 del Piano di lottizzazione che interessa le aree ex C3 ed ex F7, identificato come “Il Borgo”, sito in loc. Sterpete. Riferimento pratica urbanistica n.708_2. 2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti prescrizioni: ASPETTI IDRAULICI - dovrà essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l’occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l’immissione sul Fosso demaniale; - date le modifiche dell’uso del suolo previste, in caso di eventuale smaltimento delle acque di pioggia presso un corpo recettore demaniale, dovrà essere garantita l’invarianza idraulica; - il richiedente rimane obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato così da assicurare un corretto regime idraulico della stessa; - il materiale d’alveo dovrà essere riutilizzato nell’ambito dei lavori, rimanendo comunque il richiedente responsabile della gestione dei materiali medesimi, ai fini della normativa vigente di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e del D.M. 161 del 10.08.2012 e ss. mm. e ii. relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo; - i materiali di risulta derivanti dai lavori, non utilizzati nell'ambito delle opere in progetto, nonché il materiale di natura vegetale (piante, tronchi, ramaglie, rovi etc.) dovranno essere opportunamente e tempestivamente allontanati dall'alveo, dalle opere e da eventuali pertinenze idrauliche; - il tratto di corso d’acqua interessato dall’immissione della condotta di scarico, dovrà essere opportunamente protetto con scogliera posata in alveo e sulla sponda, per un’estensione di m 2 a monte e valle della tubazione realizzata; - il tratto terminale della tubazione di immissione nel Fosso demaniale, dovrà avere andamento planimetrico tale da formare un angolo non superiore a 45° con l’asse del corso d’acqua e dovrà essere sagomata a becco di flauto; - eventuali pozzetti di ispezione o manovra dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 4,00 dal ciglio della sponda del Fosso; - il richiedente dovrà comunicare al competente Servizio regionale in materia di idraulica ed ai vari organi competenti in materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso di eventi di piena eccezionale; - qualora fosse possibile l’instaurarsi di fenomeni di rigurgito all’interno della condotta, dovrà essere prevista l’installazione di una valvola a ventola o di non ritorno; - le nuove opere dovranno mantenere inalterate sia la sezione idraulica, sia la livelletta di scorrimento del fosso; - il richiedente dovrà eseguire a propria cura e spese gli eventuali futuri interventi, opere di spostamento e/o adeguamento delle opere oggetto di concessione, che dovessero interferire con lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche o altri interventi all’interno delle fasce di rispetto fluviale; - il titolare della concessione rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile delle attività svolte e dei danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle attività stesse, sollevando il Consorzio e la Regione da qualsiasi rapporto con gli aventi causa; - dovrà essere rispettato quanto riportato nell’art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d’acqua; - dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo all’art. 96 e nelle disposizioni regionali in materia.”. ASPETTI URBANISTICI per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, il piano in esame dovrà essere oggetto di approfondimenti per quanto di seguito riportato: segue atto n. 4608 del 14/05/2021 9
COD. PRATICA: 2021-002-5162 - dovrà essere verificata la superficie dell’intero comparto in quanto risulta superiore rispetto al Piano Attuativo originario; - iI dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015, le superfici dovranno essere conteggiate e reperite per ogni destinazione prevista e dovrà essere verificato anche il rispetto delle dotazioni del primo stralcio che ancora non è completato; - gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015; - la realizzazione della viabilità dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; - si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell’art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 sul Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell’adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale “Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche”, come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo; - resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l’espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’art. 112 comma 4 della stessa legge. ASPETTI PAESAGGISTICI E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE considerata la notevole estensione del lotto, al fine di preservare la morfologia del suolo bisognerà contenere al massimo gli scavi e i rinterri. E si potrebbe approfittare dell’occasione per valutare di applicare i sistemi di drenaggio urbano sostenibile (anche detti Su DS, acronimo di Sustainable Drainage Systems oppure a livello localizzato delle “raingarden”) che prevedono soluzioni per ridurre l’ impatto delle piogge improvvise e abbondanti nei luoghi urbanizzati, prevedendo ad esempio per le superfici destinate ai parcheggi e per le aree verdi delle zone drenanti o adottare pavimentazioni drenanti (vedere il progetto europeo promosso dal Comune di Milano www.lifemetroadapt.eu ) e soprattutto tenere conto delle schede per le NBS (METRO ADAPT – Schede Tecniche NBS - Nature-Based Solutions), che insieme alle ’ infrastrutture verdi ’ sono in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai ’servizi ecosistemici’ (ossia contestualmente migliorare la risposta idrologica del territorio urbanizzato e ottenere benefici aggiuntivi in termini di qualità delle acque, aumento della biodiversità e aumento della fruizione di aree pubbliche) che sono delle soluzioni naturali o naturalistiche adottate nelle aree urbane e più soggette ad inquinanti (nelle schede indicate sono applicate alla città di Milano e altre città). Se negli edifici residenziali verranno previsti impianti fotovoltaici, si dovrà avere l’accortezza di progettarli architettonicamente integrati in modo da essere poco percepibili. Si potrebbe implementare il più possibile la presenza arborea e arbustiva, che dovrà essere di tipo autoctono e dovrà essere disposta non solo per filari geometrici e lineari lungo le strade, negli slarghi e nei parcheggi, ma si dovrà avere l’accortezza di disporla per fasce al fine di conseguire un effetto di naturalità, ciò potrebbe permettere di creare degli scenari di tipo naturale. Si dovrà disporre la vegetazione in modo tale da procurare ombreggiamento a favore dei parcheggi, delle aree di sosta, le aree verdi comuni e dei percorsi ciclopedonali. La vegetazione di tipo autoctono, dovrà essere disposta per fasce di essenze di natura diversa, piccole macchie di verde, in continuità con la vegetazione e con i corridoi di naturalità presenti nei lotti limitrofi. I percorsi ciclopedonali dovranno essere realizzati in modo tale da consentire la permeabilità di transito dell’intero comparto da tutte le aree limitrofe. Al fine di rendere l’area di qualità e più attrattiva, si potrebbe usufruire del benessere che il verde anche di tipo verticale e architettonico può produrre sul benessere psicofisico degli individui, prevedendo pareti verdi e percorsi di collegamento con tettoie ricoperte da vegetazione (pergolati rinverditi, quinte vegetali) e così al contempo si favorisce l’evapotraspirazione e si contrasta l’irraggiamento eccessivo. Ciò potrebbe così segue atto n. 4608 del 14/05/2021 10
COD. PRATICA: 2021-002-5162 rappresentare per questa grande area urbana un esempio dimostrativo contemporaneo di buone pratiche di sostenibilità ambientale e paesaggistica”. Si osserva che il completamento della lottizzazione in oggetto, andrebbe a creare una saldatura, tra il centro storico di Sterpete e l'abitato di Foligno, tra la periferia del Capoluogo e le frazioni che la circondano, antropizzando un ennesimo spazio libero e implementando così un ulteriore consumo di suolo. Analoga considerazione va fatta per la rete ecologica (RERU) in quanto l’area di intervento ricade all’interno della categoria “frammenti di Habitat” (connettività). La norma di sviluppo delle direttive di qualificazione dei sistemi di pianura e di valle, art. 33 del PTCP, definisce che: " In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. dovranno evitare che si realizzi il collegamento di aree già edificate, mentre dovranno essere previste aree libere dall’edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che evitino il collegamento di più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate ". Inoltre: “Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti interpretando le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono. In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementa re la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.”. Per questo, in relazione alle direttive della UdP di appartenenza interessata dall’intervento che evidenzia una valle in alta trasformazione dove è necessario intervenire con azioni di qualificazione, si dovrà intervenire con una attenta progettazione nelle successive fasi di definizione del Piano attuativo onde non effettuare la saldatura tra aree edificate diverse, favorendo la penetrazione delle aree verdi e la continuità della RERU. Ciò anche al fine di tenere in debita considerazione le criticità sollevate proprio riguardo alle potenziali interferenze con la RERU. Per analoghe ragioni è opportuna una ridefinizione delle altezze massime dei nuovi edifici residenziali in progetto, al fine di evitare la “barriera visuale” che inevitabilmente si andrebbe a creare in direzione del paesaggio agricolo, che si estende per 750 m circa, fino ai margini, del nucleo abitato di Borroni. A tal proposito, per i lotti n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, dove è stata assegnata un'altezza massima di 12, 80 m si ritiene, che la stessa debba essere definita ad una quota notevolmente inferiore, soprattutto in riferimento ai nuovi edifici, posti nel lato ovest della lottizzazione, (lotto n. 6, 7), in modo da evitare l’effetto “muro”, un chiaro detrattore sia visivo che paesaggistico per l’intorno. ASPETTI LEGATI ALL’IMPATTO ODORIGENO ARPA UMBRIA ha evidenziato che l’area di intervento è soggetta a potenziali impatti odorigeni provenienti da impianti di trattamento rifiuti localizzati a circa 2 chilometri dal sito individuato. Questo dato, da tempo noto che interessa una vasta area nei dintorni e verso il quale si sta operando in vario modo, caratterizza il contesto a contorno della futura area residenziale La segnalazione è dovuta in quanto questo “effetto” non è prodotto dal piano di attuazione ma potenzialmente influente sullo stesso in futuro. L’attento studio della vegetazione e delle aree verdi a corredo del progetto del complesso residenziale verrà così ad assumere una funzione molteplice ed essenziale per la qualità del nuovo complesso, anche ai fini di attenuare, in base alle condizioni climatiche, la diffusione di potenziali cattivi odori. ASPETTI ARCHEOLOGICI l’area edificabile, estensione di un lotto, già realizzato, si colloca in un comparto geografico indiziato per il rinvenimento di una tomba ad inumazione di III sec.d.C. (via Sterpete), testimonianza che indica la presenza di insediamenti rustici e/o villaggi d’epoca romana, di cui le tombe rappresentano i rispettivi ambiti funerari. Si dovrà predisporre e presentare alla competente Soprintendenza di Perugia una relazione archeologica con indicazione del grado del rischio relativo, che tenga conto della documentazione bibliografica e d’archivio e altresì dei rinvenimenti avvenuti nell’area. La Soprintendenza, sebbene non siano stati riscontrati ritrovamenti nella realizzazione del I lotto, potrebbe richiedere, agli esiti della valutazione della relazione, saggi preliminari nella segue atto n. 4608 del 14/05/2021 11
COD. PRATICA: 2021-002-5162 fase preliminare, onde scongiurare l’eventuale intercettazione di contesti archeologici in fase di progetto esecutivo. Quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell’ente territoriale. 3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Foligno 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente. 5. l'atto è immediatamente efficace. Terni lì 14/05/2021 L’Istruttore - Graziano Caponi Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale Terni lì 14/05/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Alfredo Manzi Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale Perugia lì 14/05/2021 Il Dirigente Andrea Monsignori Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 segue atto n. 4608 del 14/05/2021 12
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