Decreto Rilancio: le misure di sostegno alle imprese - di Leonardo Serra Rifinanziamento fondi, contributi a fondo perduto, crediti d'imposta ...
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Decreto Rilancio: le misure di sostegno alle imprese Rifinanziamento fondi, contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, aiuti di Stato di Leonardo Serra
DECRETO RILANCIO: LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE Rifinanziamento fondi, contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, aiuti di Stato (D.L. n. 34/2020) Con l'emanazione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito, con modificazioni, in Legge 17.07.2020, n. 77, il legislatore ha introdotto importanti e significative misure finalizzate a sostenere le imprese e l'economia in questo particolare momento di difficoltà scaturito dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19 [1] [2]. Gli interventi hanno riguardato non solo l'introduzione di contributi a fondo perduto, la concessione di crediti d'imposta, il rifinanziamento di fondi a sostegno delle imprese, il rafforzamento delle start- up innovative e delle PMI innovative, ma anche la previsione della concessione di veri e propri aiuti di Stato in parziale deroga agli stringenti vincoli fissati dalla normativa europea. Si segnala, a tal proposito, che le iniziative assunte dal nostro legislatore si collocano all'interno della cornice normativa europea con particolare riferimento alle condizioni ed ai limiti di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 che definisce il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sommario 1. Misure in materia di versamento dell'IRAP 2. Contributo a fondo perduto 3. Contributi a fondo perduto per le imprese dei settori ricreativi e di intrattenimento 4. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni 4.1. Credito d'imposta su conferimenti in denaro per aumenti di capitale 4.2. Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 4.3. Fondo Patrimonio PMI 5. Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura 6. Cassa depositi e prestiti 7. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 8. Concessioni servizio di ristoro tramite distributori automatici 9. Fondo compensazione pagamenti con carte di credito o di debito 10. Rafforzamento del sistema delle start up innovative 10.1. “Smart&Start Italia” 10.2. Fondo di sostegno al venture capital 10.3. Credito di imposta in ricerca e sviluppo 10.4. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 10.5. Incentivi in “de minimis” 10.6. Regime agevolativo fiscale per le PMI innovative 10.7. Investor Visa for Italy 10.8. “First Playable Fund” 11. Aiuti alle imprese del settore tessile e della moda 12. Società benefit 13. Principi di redazione del bilancio 14. Rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi 15. Aiuto alle imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti sulle autostrade 16. Fondo per il trasferimento tecnologico 17. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa 18. Contratto di rete con causale di solidarietà 19. Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km 20. Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi 21. Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
22. Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione 23. Credito d’imposta tessile e moda 24. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi (ammortamento) 25. Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria 26. Revisione legale SRL e cooperative 27. Interventi per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio 28. Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati (Fondo rotativo) 29. Tutela della ceramica artistica e di qualità 30. Deroga alle imprese beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati 31. Aiuti: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 32. Aiuti: garanzie sui prestiti alle imprese 33. Aiuti: tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese 34. Aiuti: sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti 35. Aiuti: disposizioni comuni 36. Esenzione contributi Anac 37. Altre misure ed agevolazioni 37.1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 37.2. Rifinanziamento fondi 37.3. Confidi 37.4. Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS 37.5. Assicurazione fuochi artificiali 38. Appendice – Tabelle 1. Misure in materia di versamento dell'IRAP L'art. 24 ha innanzitutto introdotto delle agevolazioni per quanto concerne il versamento a saldo ed in acconto dell'IRAP. Il legislatore ha disposto che non è dovuto: • il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; • il versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo di imposta 2020, nella misura prevista dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 (acconto pari al 40%), o dall'art. 58 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157 (acconto pari al 50%); I soggetti interessati dalla agevolazione sono individuati dall'art. 12-quinquies, comma 3 e 4, del D.L. n. 34/2019, vale a dire: • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice; • i soggetti che partecipano a determinate categorie di società, associazioni e imprese; La norma precisa che l'importo del versamento è escluso dal calcolo dell'imposta da liquidare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. Da un punto di vista strettamente quantitativo, la disposizione trova applicazione nei confronti dei soggetti che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 determinati da: • corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR);
• compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (art. articolo 54, comma 1, TUIR); L'agevolazione è invece esclusa per: • i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 bis del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (imprese di assicurazione, Amministrazioni pubbliche, Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale); • i soggetti di cui all’articolo 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione); 2. Contributo a fondo perduto Per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, l’art. 25 prevede che gli esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario, titolari di partita IVA, possano giovarsi di un contributo a fondo perduto. Da un punto di vista soggettivo non rientrano tra i beneficiari: • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza (vale a dire entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate); • gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR; • i soggetti di cui all'art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati); • i contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità pari a € 600 come prevista dall'art. 27 e 38 D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020, n. 27; • i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.lgs. 30.06.1994, n. 509 ed al D.lgs. 10.02.1996, n. 103; Il contributo può inoltre essere erogato solamente ai: • titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR; • soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che possono derivare da: • corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (art. 85, comma 1, lett. a), TUIR); • corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, comma 1, lett. b), TUIR); • compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 1, TUIR); L'art. 25 definisce poi le condizioni di accesso al contributo che è riconosciuto a patto che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La sussistenza delle condizioni sopra richiamate non è necessaria per quanto riguarda: • i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.01.2019; • i soggetti che, far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19; L'importo concesso a titolo di contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019, con le seguenti percentuali: • 20% nel caso di ricavi o compensi non superiori a € 400.000 maturati nel periodo d'imposta 2019; • 15% nel caso di ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 maturati nel periodo d'imposta 2019;
• 10% nel caso di ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 maturati nel periodo d'imposta 2019; L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque determinato per una soglia minima non inferiore a: € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per le persone giuridiche. La disposizione evidenzia peraltro che il contributo • non concorre alla formazione della base imponibile TUIR; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 ed art. 109, comma 5, TUIR; • non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile IRAP, di cui al D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Per quanto concerne invece le modalità operative da seguire per poter accedere al contributo, l'art. 25 prevede che i soggetti interessati debbano presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere trasmessa, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22.07.1998 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate od ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza va inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (il provvedimento definisce le modalità di presentazione dell’istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario). L'istanza deve contenere anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'art. 85, comma 1 e 2, del D.lgs. 6.09.2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del riferito decreto. Il contributo a fondo perduto viene corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate è investita della funzione di recuperare il contributo nei confronti del firmatario dell'istanza con l'applicazione di sanzioni ed interessi: • le sanzioni sono determinate nella misura compresa tra il 100% ed il 200% del contributo (art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 471/1997); • gli interessi sono determinati al tasso del 4% annuo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, in forza di quanto previsto dall’art. 1, da comma da 421 a 423, della Legge n. 311/2004 - Legge finanziaria 2005); Se dopo l'erogazione del contributo dovesse sopraggiungere la cessazione dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il soggetto firmatario dell'istanza resta obbligato a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo che dovranno essere esibiti a richiesta agli organi istruttori dell'Amministrazione finanziaria. Le controversie relative all'atto di recupero sono soggette alle disposizioni sul processo tributario come previste dal D.lgs. 31.12.1992, n. 546. La norma prevede altresì l'applicazione dell'art. 316 ter c.p. nei casi di indebita percezione (in tutto od in parte) del contributo.
3. Contributi a fondo perduto per le imprese dei settori ricreativi e di intrattenimento Il legislatore ha altresì previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020 in favore di imprese operanti nei settori ricreativi e dell’intrattenimento, oltre che dell’organizzazione di feste e cerimonie, sempre al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. I criteri e le modalità di applicazione della misura dovranno essere definiti, entro 30 giorni, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. È peraltro intenzione del legislatore agevolare le imprese di settore che presentano una riduzione del fatturato su base mensile nella misura pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019. 4. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Con l'emanazione dell'art. 26, il legislatore ha introdotto importanti misure finalizzate a sostenere il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. L'ambito di applicazione della disposizione riguarda le società di capitali aventi sede in Italia costituite nella forma di: • società per azioni; • società in accomandita per azioni; • società a responsabilità limitata, anche semplificata; • società cooperative; • società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001; • società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003; Sono invece esclusi: • gli intermediari finanziari; • le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencate nell'art. 162-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); • le imprese di assicurazione; Si precisa sin d'ora che le misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni consistono nelle seguenti agevolazioni: • credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale; • credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; • Fondo Patrimonio PMI; Da un punto di vista strettamente sostanziale, la misura è riservata alle società che: • presentino un ammontare di ricavi, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro ovvero 10 milioni di euro nel caso del Fondo Patrimonio PMI e sino all'ammontare di 50 milioni di euro; • abbia subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; • abbia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI l'aumento di capitale non deve essere inferiore ad € 250.000); L'art. 26 fissa altresì altre condizioni per poter accedere al credito d'imposta su perdite registrate
nel 2020 ed al Fondo Patrimonio PMI di cui possono beneficiare le società che: • alla data del 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà come previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014, dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014; • si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale; • si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili; • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159; • non sia intervenuta condanna, negli ultimi 5 anni, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. 10.03.2000, n. 74; • abbiano un numero di lavoratori occupati inferiore a 250 persone per quanto concerne l'accesso al Fondo Patrimoniale PMI; Il credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e l'accesso al Fondo Patrimonio PMI può peraltro essere usufruito anche dalle società in concordato preventivo con continuità aziendale. È tuttavia in questo caso necessario che le società non solo si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale, ma vi deve essere già stata l'omologazione. 4.1. Credito d'imposta su conferimenti in denaro per aumenti di capitale I soggetti che effettuano, entro il 31.12.2020, conferimenti in denaro, partecipando all'aumento di capitale della società hanno la possibilità di giovarsi di un credito d’imposta pari al 20% dell'investimento. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può superare il limite di 2 milioni di euro. A ciò si aggiunge che la partecipazione riveniente dal conferimento va posseduta almeno sino al 31.12.2023. Per poter godere del contributo è inoltre necessario che la società conferitaria rilasci una certificazione attraverso cui venga attestato che non è stato superato: • il limite dell’importo complessivo agevolabile; • l'importo per il quale spetta il credito d’imposta quando lo stesso fosse stato superato; 4.2. Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 Con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, le società hanno altresì la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Per quanto riguarda sia il credito d'imposta su conferimenti ed il credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020, il legislatore ha previsto una specifica causa di decadenza dalle agevolazioni. I beneficiari non potrebbero più avvalersi del contributo qualora dovessero distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del termine fissato all'1.01.2024, con conseguente obbligo restituzione dell'importo unitamente agli interessi legali.
4.3. Fondo Patrimonio PMI È stato infine istituito il Fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato “Fondo Patrimonio PMI” per il quale è stato fatto uno stanziamento iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia. Il Fondo è stato istituito con l'obiettivo di sottoscrivere, entro il 31.12.2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (c.d. “strumenti finanziari”) da parte delle società, in deroga ai limiti previsti dall'art. 2412, comma 1, c.c., per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale ed il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. La determinazione dell'ammontare massimo è differente a seconda del fatto che la società sia beneficiaria di: • finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; • aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati; La somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI non può superare: • il maggiore tra il 25% dell’ammontare dei ricavi; • il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; • il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione rilasciata dal rappresentante legale; Con rifermento ai termini di rifusione, si precisa che gli strumenti finanziari possono essere rimborsati solamente quando sono decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, fatta salva la possibilità per la società emittente di rimborsare i titoli in via anticipata, ma in questo caso debbono essere trascorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467 c.c.. La società emittente assume inoltre l'impegno di: • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; • fornire al gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti; Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Il Fondo Patrimoniale PMI può operare solamente previa formulazione di una apposita istanza che deve essere trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet.
Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze che possono essere corredate, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attraverso cui il legale rappresentante attesta di non trovarsi nelle condizioni ostative all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato ex art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. Il Gestore procede alla sottoscrizione degli strumenti finanziari ed al versamento del relativo apporto per nell'anno 2020 previa verifica: • della sussistenza dei requisiti; • dell’esecuzione dell’aumento di capitale; • della conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dalla legge; • dell'assunzione da parte della società degli impegni previsti dalla legge; 5. Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura Il legislatore ha incrementato, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per un ammontare di 10 milioni di euro, con l'obiettivo di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio. 6. Cassa depositi e prestiti Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. è stata autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse sono destinate al sostegno ed al rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma [3]. L'ambito soggettivo degli interventi del “Patrimonio Destinato” riguardano le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa che: • hanno sede legale in Italia; • non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; • presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro; Il legislatore non ha fornito un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere fatte a valere sul patrimonio destinato. È difatti meramente previsto che il “Patrimonio destinato” debba effettuare, in via preferenziale, i propri interventi mediante: • sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; • partecipazione ad aumenti di capitale; • acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche; Gli interventi possono concernere anche operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del “Patrimonio Destinato” dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da assumersi di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Ai fini di individuare gli interventi effettuabili, il decreto dovrà inoltre tenere in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali definiti dalla Legge di bilancio 2020, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. 7. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo L'art. 28 riconosce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 la possibilità di giovarsi di un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta è determinato nella misura del: • 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (la misura è fissata al 20% per quanto riguarda le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro); • 30% dell'ammontare mensile dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (la misura è fissata al 10% per quanto concerne le alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro); Il credito di imposta spetta anche a: • strutture alberghiere e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, a prescindere dal volume d'affari registrato nel periodo d’imposta precedente; • enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; Si precisa inoltre che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per quanto riguarda più specificatamente le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale si deve fare riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno). I locatari esercenti attività economica possono usufruire del credito d'imposta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. È inoltre consentito al conduttore di poter cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento di parte del canone. Da ultimo si evidenzia che il credito d'imposta: • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa • è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9.07.1997, n. 241; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP; • non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 61 e 109, comma 5, TUIR); • non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alle medesime spese sostenute (60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe); 8. Concessioni servizio di ristoro tramite distributori automatici Per quanto concerne le amministrazioni concedenti il servizio di ristoro tramite distributori automatici, l'art. 28 bis prevede l'attivazione della revisione del piano economico finanziario nel caso di contratti di appalto e di concessione che contemplano la corresponsione di un canone. L'ambito di applicazione della disposizione riguarda specificatamente i contratti aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presenti presso gli istituti scolastici, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche. La procedura di revisione deve essere avviata qualora si sia verificato un calo del fatturato (risultante dai dati trasmessi all'Agenzia delle entrate) conseguito dal concessionario nella misura superiore al 33% durante i mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 9. Fondo compensazione pagamenti con carte di credito o di debito) Il legislatore ha previsto l'istituzione di un fondo (dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021) destinato ai fini della parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito (misura agevolativa in vigore sino al 31.12.2020). È affidato al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di disciplinare con proprio decreto l'utilizzo del fondo in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, provvederanno inoltre a sottoscrivere protocolli volontari per definire il costo massimo delle commissioni. 10. Rafforzamento del sistema delle start up innovative Il legislatore ha introdotto numerose misure di rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative. 10.1. “Smart&Start Italia” È stato innanzitutto previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive a “Smart&Start Italia” per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 [4]. È inoltre stata disposta l'assegnazione di 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di: servizi prestati da parte di incubatori; acceleratori; innovation hub; business angels Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e le potenzialità del settore dell'impresa innovativa, il Ministero dello sviluppo economico provvederà altresì a destinare fino al 5% delle risorse al finanziamento di iniziative di: • comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate
al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19; • promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative ed imprese tradizionali; • informazioni relative alle iniziative condotte nel settore dell'impresa innovativa; 10.2. Fondo di sostegno al venture capital Il legislatore ha inoltre previsto il rifinanziamento, per l'anno 2020, anche del Fondo di sostegno al venture capital per un ammontare di 200 milioni di euro [5]. Le risorse sono destinate a sostenere gli investimenti nel capitale a beneficio delle start-up innovative e delle PMI innovative anche tramite: • la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi; • l'erogazione di finanziamenti agevolati; • la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito (rimborsabili); La misura massima dei finanziamenti agevolati è, in questo caso, fissata nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. 10.3. Credito di imposta in ricerca e sviluppo Il legislatore è intervenuto anche sul credito di imposta in ricerca e sviluppo che la Legge di bilancio 2020 ha riconosciuto a favore delle imprese residenti nel territorio italiano. La norma prevede che le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start-up innovative, vadano inserite tra le spese che concorrono a formare in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150% del loro ammontare [6]. 10.4. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese È stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da destinarsi al rilascio di garanzie in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative. 10.5. Incentivi in “de minimis” Il legislatore ha introdotto l'art. 29-bis al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, prevedendo incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese che possono essere concessi, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. È infatti possibile detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile: • non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro; • deve essere mantenuto per almeno 3 anni; Nel caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine, il contribuente ha l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali vista la decadenza dal beneficio.
10.6. Regime agevolativo fiscale per le PMI innovative Il legislatore ha altresì esteso alle PMI innovative il medesimo regime agevolativo fiscale in regime “de minimis” previsto per le start-up innovative [7]. L'investimento massimo detraibile non può in questo caso eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La detrazione è riconosciuta in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 (vale a dire rispetto alla detrazione IRPEF del 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, con investimento massimo detraibile di 1 milione di euro). 10.7. Investor Visa for Italy Il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina riguardante il permesso di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 3 mesi in favore degli stranieri che intendono effettuare investimenti nel nostro Paese investimenti (c.d. Investor Visa for Italy) [8]. Sono infatti ridotti del 50% gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al “visto per investitori”. Il “visto” è riconosciuto agli investitori stranieri che intendono effettuare un investimento per un ammontare di: • 500 mila euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia (l'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni); • 250 mila euro nel caso la società sia una start-up innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; È si segnala che il legislatore ha disposto la proroga della permanenza per un periodo di 12 mesi delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese con l'obiettivo di poter loro consentire di accedere alle misure agevolative. 10.8. “First Playable Fund” È stato altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato “First Playable Fund” con uno stanziamento per l'anno 2020 pari a 4 milione di euro. Il “First Playable Fund” è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei “videogiochi”, da destinarsi alla distribuzione commerciale, trattandosi di momenti indispensabili per la realizzazione di prototipi. Esso opera attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto che sono riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili per un importo compreso tra € 10.000 ed € 200.000 per ogni singolo prototipo. Da un punto di vista strettamente soggettivo, il contributo può essere richiesto dalle imprese che: • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; • siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
• siano dotate di un capitale sociale minimo interamente versato e di un patrimonio netto non inferiori alla soglia pari a € 10.000, (requisito necessario sia per le imprese costituite sotto forma di società di capitale o di persone sia per le imprese individuali); Le imprese devono presentare una apposita domanda per poter usufruire del contributo che dovrà essere esclusivamente utilizzato per la realizzazione dei prototipi. La domanda è soggetta al controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico e l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di realizzare il prototipo entro il termine massimo di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della richiesta di accesso al contributo. La disposizione riconosce inoltre come spese ammissibili: • le prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; • le prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; • le attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; • le licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi; • siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62; Il Ministro dello sviluppo economico dovrà adottare entro 60 giorni un decreto saranno definite: le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, le cause di decadenza e revoca. 11. Aiuti alle imprese del settore tessile e della moda Il legislatore si propone inoltre di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale. Una attenzione particolare è riservata a: • start-up che investono nel design e nella creazione; • giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo; L'art. 38 bis prevede infatti l'erogazione di contributi a fondo perduto per un ammontare massimo pari al 50% delle spese ammissibili (limite di spesa fissato in 5 milioni di euro per l'anno 2020) È anche in questo caso riservato al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare entro 60 giorni le istruzioni riguardanti le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri di selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione, verifica, controllo e rendicontazione delle spese, oltre alle cause di decadenza e di revoca. 12. Società benefit Il legislatore ha previsto anche il rafforzamento del sistema delle società benefit [9]. Le società benefit non solo esercitano la propria attività economica con lo scopo di divisione degli utili, ma si propongono di perseguire una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. L'art. 38 ter consente l'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del
50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti sino al 31.12.2020. e fino all'esaurimento del limite di spesa pari all'importo massimo di 7 milioni di euro. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dovranno adottare entro 90 giorni un apposito decreto in cui dovranno essere indicate le modalità e i criteri di attuazione del contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa. 13. Principi di redazione del bilancio L'ar. 38-quater specifica i criteri da utilizzare, ai soli fini civilistici, per la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, relativamente sia ai bilanci con esercizio in chiusura entro il 23.02.2020 sia a quelli dell'esercizio in corso al 31.12..2020. Per quanto concerne la predisposizione dei bilanci da chiudere entro il 23.02.2020 e non ancora approvati, la norma dispone che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c. debba essere effettuata senza tenere conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Per quanto riguarda invece la predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la norma prevede che la valutazione può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.02.2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono in entrambi i casi fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), c.c. (per i bilanci in corso al 31.2020 è possibile il richiamo delle risultanze del bilancio precedente). Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante. 14. Rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi L'art. 39, comma 5-bis prevede lo stanziamento della somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare al Fondo per la crescita sostenibile [10]. Le risorse sono destinate all'erogazione di finanziamenti agevolati per: • la costituzione di nuove imprese (società o società cooperativa) da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi; • la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata; • la promozione di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione [11]. La disposizione precisa inoltre che gli enti di cui all'art. 112, comma 7, TUB possono continuare a concedere i finanziamenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. 15. Aiuto alle imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti sulle autostrade Il legislatore ha previsto lo stanziamento di un contributo per le micro-imprese, le piccole e medie imprese aventi sede in Italia che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti
(limite complessivo di spesa fissato i 4 milioni di euro per l'anno 2020) [12]. Il contributo può essere assegnato alle imprese che: • risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1.03.2020; • risultavano in servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti; Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell'agevolazione: • le gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle • le gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione; La misura del contributo è commisurata ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per poter beneficiare dell'agevolazione, l'impresa di gestione deve proporre domanda al Ministero dello sviluppo economico che si occupa dell'erogazione del contributo. Il contributo viene corrisposto mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le istanze ritenute ammissibili. Il Ministero dello sviluppo economico dovrà, anche in detto frangente, individuare le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le procedure per la concessione del contributo. 16. Fondo per il trasferimento tecnologico È stato altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione ed all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese con particolare riferimento alle start-up innovative ed alle PMI innovative. Il legislatore si propone di sostenere ed accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata. Con l'istituzione del “Fondo per il trasferimento tecnologico” si vuole difatti favorire: • la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin- off; • lo svolgimento da parte dell'ENEA di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, • la previsione di una attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo; Per poter realizzare questi obiettivi, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici od in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.
Gli interventi vengono attuati dall'ENEA che è stata peraltro autorizzata a costituire la fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Tech”. 17. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa È stato istituito il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa” al quale è stata destinata una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo si propone il salvataggio e la ristrutturazione di: • imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185- bis del D.lgs. 10.02.2005, n. 30; • società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria; L'operatività del fondo si concretizza attraverso: • interventi nel capitale di rischio delle imprese; • misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali; Le imprese interessate a beneficiare del fondo debbono notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: • le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali (quali ad esempio: incentivi all'uscita, prepensionamenti, ri-allocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza); • le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa; • le iniziative finalizzate ad trovare un possibile acquirente, anche mediante l'attrazione di investitori stranieri; • le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi; Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è incaricato di sono stabilire i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. Si evidenzia che è stata abrogata la disciplina relativa al “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” prevista dall’articolo 185-ter del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale). 18. Contratto di rete con causale di solidarietà L'art. 43-bis dispone che, per l'anno 2020, il contratto di rete tra imprese può essere stipulato al fine di favorire la conservazione dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite dalla crisi economica derivante da situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti [13]. Le finalità del contratto di rete riguardano: • l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro; • l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
• l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi; Le imprese possono in questo caso fare ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete [14]. Si dovrà attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da assumere previa audizione degli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi, per avere il quadro delle modalità operative necessarie per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete, indispensabili per dare attuazione alla codatorialità Ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità previsti dalla normativa vigente, il contratto di rete va sottoscritto digitalmente dalle parti con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori [15] [16]. 19. Fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km L'art. 44 prevede la possibilità di beneficiare di nuovi contributi per l’acquisto di: • autoveicoli elettrici ibridi • autoveicoli con qualsiasi alimentazione a basse emissioni di Co2 g/km, rientranti nella classe Euro 6; Il contributo può essere erogato anche nel caso in cui non sia prevista la rottamazione del veicolo, a condizione che il venditore pratichi un sconto analogo. 20. Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi Con l'introduzione dell'art. 44 bis, il legislatore ha apportato alcune modifiche al regime del bonus per l’acquisto di: • veicoli a due ed a tre ruote; • quadricicli elettrici o ibridi; Il bonus era già previsto per l'anno 2019 nella misura pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro. Si segnala a tal proposito che il legislatore ha esteso l’applicazione del contributo anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il valore del bonus è stato però incrementato sino al 40% del prezzo di acquisto per un ammontare massimo di € 4.000 qualora venga rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, Le persone giuridiche possono anch'esse beneficiare del contributo fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso del 2020 a condizione che i mezzi siano intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. 21. Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali Preliminarmente si ricorda che l'art. 49 del D.L. n. 34/2019 ha riconosciuto alle PMI italiane esistenti alla data del 1.01.2019 la possibilità di beneficiare, per i periodi 2019 e 2020, di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un ammontare massimo di 60.000 euro.
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