Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 - Regione Lombardia

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Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50
recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
      attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

                         Audizione presso le Commissioni
                V Bilancio, Tesoro e Programmazione e VI Finanze
                             della Camera dei Deputati

                                         7 giugno 2022
Gli articoli di competenza del MIMS
Articolo 3 (Credito d’imposta per gli autotrasportatori)

Articolo 9 (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

Articolo 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico)

Articolo 36 (Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale)

Articolo 37 (Misure in materia di locazione)

Articolo 54 (Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)
                                          -2-                                 Dieci anni per trasformare l’Italia
Articolo 3 (Credito d’imposta per gli autotrasportatori)
L’articolo 3 concede alle imprese esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, per
mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante si prevede un
contributo straordinario sotto forma di credito di imposta (pari al 28%) della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per
l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore.
Non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi.

      Sintesi degli effetti finanziari
                                                           Credito di imposta autotrasportatori            496,9 milioni di euro
      della disposizione ex art. 3

               1 183 200 407
                                         X
                                                         1,5
                                                                               =
                                                                                       1 774,8
                                                                                                          28%                      496,9
                        litri                              €                           milioni di €                                milioni di €

                Consumi gasolio                prezzo medio gasolio                Stima della spesa      Credito d’imposta    Fabbisogno stimato
                primo trimestre 2021         primo trimestre 2022, netto IVA        acquisto gasolio          disposto
                                                                                   primo trimestre 2022

Sono al momento in corso interlocuzioni con la Commissione Europea per definire una linea condivisa su tale misura.

                                                                   -3-                                      Dieci anni per trasformare l’Italia
Articolo 9 (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

            La norma in esame ha l’obiettivo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema
            energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale consentendo:

             • al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili
                nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici
                previsti dalla normativa in materia ma consentendo l’accesso al regime di sostegni economici offerto dalla
                medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.
             • alle Autorità di sistema portuale di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga alle
                previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, che non consente alle AdSP di svolgere, né
                direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

Si prevede inoltre che gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applichino agli impianti da fonti rinnovabili
inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.

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Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
A partire dal 2021 la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell’offerta (sia nella produzione sia
nell’approvvigionamento) hanno determinato un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione.
Tali dinamiche hanno subito un’ulteriore impulso a seguito della grave crisi internazionale seguente all’invasione dell’Ucraina.

Le tendenze dei prezzi rimangono orientate all’incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei
prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai
registrato da quando esiste la serie storica.

                                                 Sulla base di tali evidenze e del contesto geopolitico, si può ipotizzare un incremento dei costi delle
                                                 opere pubbliche nell’ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021 qualora i prezzari utilizzati per
             +20%                                determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati. Tale valore ha un ordine
                                                 di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune regioni e le grandi stazioni appaltanti.
  Incremento ipotizzabile dei                    Il forte aumento dei prezzi ha ripercussioni sulle gare di lavori pubblici, sia su quelli in corso sia su
  costi delle opere pubbliche                    quelli che verranno messi a gara nel corso dell’anno.

1. Il 31 dicembre 2021 è la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione.

                                                                                            -5-                                                    Dieci anni per trasformare l’Italia
Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
Le disposizioni, volte a fronteggiare gli aumenti per il settore degli appalti pubblici di lavori, riguardano tre diversi ambiti:
    • Lavori che verranno eseguiti nel corso del 2022 e riferiti a opere la cui offerta è stata presentata entro il 31 dicembre 2021,
       includendo anche i lavori pubblici affidati a un contraente generale.
       Per questi si prevede una “valorizzazione” degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) utilizzando i prezzari regionali, che
       dovranno essere aggiornati in via straordinaria entro il 31 luglio del 2022.
       In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari regionali saranno aggiornati dai provveditorati nei successivi quindici
       giorni.
       Nelle more di tale aggiornamento, i prezzari regionali vigenti (aggiornati al 31 dicembre del 2021) sono incrementati fino al
       20%. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dai prezzari aggiornati, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta,
       sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% e nei limiti delle risorse disponibili.
•      Lavori prioritari e strategici che verranno messi a gara nel corso del 2022.
       Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, e successivamente all’entrata in vigore del decreto,
       le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli
       interventi.
•      Esecuzione degli accordi-quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.
       Fino al 31 dicembre 2022 le stazioni appaltanti utilizzano, ai fini dell'esecuzione degli accordi-quadro già stipulati, i prezziari
       aggiornati fronteggiando i maggiori oneri mediante l'utilizzo delle risorse complessivamente stanziate per l'accordo.

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Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
Le principali novità rispetto al previgente meccanismo di compensazioni sono:
• il contributo economico calcolato rispetto all’intero costo dell’opera, non circoscritto a materiali o sottoinsiemi caratterizzati
   da variazioni dei prezzi dei materiali superiori all’8%;
• un nuovo meccanismo di compartecipazione dell’impresa all’aumento dei costi in quanto alla stazione appaltante si riconosce
   il 90% dei maggiori costi ottenuti utilizzando i prezzari aggiornati, che determina un’alea implicita e variabili in funzione
   dell’aumento dei prezzi (1% nel caso di un aumento del costo dell’opera del 10%, 2% nel caso di un aumento del 20%, ecc.);
• l’utilizzo dei prezzari regionali assicura che la valorizzazione degli extra-costi tenga conto delle specificità locali, sia nei livelli
   dei prezzi sia nelle variazioni percentuali di questi.

                Ipotizzando un importo dei SAL nel corso del 2022 nell’ordine di 33,4 miliardi di euro e un incremento medio dei
                costi del 20% rispetto alla data dell’offerta, i maggiori oneri a carico degli operatori economici sono quantificabili
                in 6.680 milioni di euro che verrebbero riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, vale a dire
                6.010 milioni di euro, e nei limiti delle risorse pubbliche disponibili.

La compensazione avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti (risorse
per imprevisti, somme derivanti da ribassi d’asta e ulteriori somme disponibili, nel rispetto delle procedure contabili della spesa) e,
in ultima istanza, in quelle disponibili nei due Fondi esistenti presso il Mims:
• Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 76/2020;
• Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021.

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Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

                     L’importo complessivo dei due Fondi Mims è superiore ai 3 miliardi di euro.
                     Tale valore è di oltre 15 volte superiore alla dotazione del Fondo di 200 milioni di euro per le compensazioni
                     del primo e secondo semestre del 2021.

                    Inoltre, è istituito il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (opere PNRR, PNC, Commissariate, Olimpiadi
                    Milano–Cortina e Giochi del Mediterraneo), presso il MEF.
                    Il fondo fa fronte alla possibile insufficienza delle risorse sopra indicate ed è dotato di 1.500 milioni di euro per
                    l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
                    1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

                                                                 2022                         3.000 milioni di euro

   Sintesi degli effetti finanziari       10,05                  2023
                                                                 2024
                                                                                              2.750 milioni di euro
                                                                                              1.500 milioni di euro
   della disposizione ex art. 26           Miliardi di €
                                            (2022-2026)          2025                         1.500 milioni di euro
                                                                 2026                         1.300 milioni di euro

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Articolo 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)
La misura consente ai concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici di aggiornare,
utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo1.
Viene prevista, inoltre, l’approvazione da parte del concedente del quadro economico del progetto aggiornato, da includersi nel
rapporto concessorio sulla base delle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Gli oneri derivanti
dall’aggiornamento del quadro economico del progetto comunque non concorrono alla determinazione della remunerazione del
capitale investito netto del concessionario e non rilevano ai fini della durata della concessione.

                                La disposizione si è resa necessaria in quanto le clausole convenzionali precludono al concessionario la
                                possibilità di procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o
                                in corso di approvazione da parte del concedente.
                                Mediante tale disposizione si velocizzano le procedure di aggiornamento dei quadri economici e si riducono i
                                tempi di realizzazione degli interventi senza incrementi degli oneri e senza maggiori ricavi per i
                                concessionari2.

1.   In relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nell’anno 2022, sia questo in corso di approvazione o già approvato.
2.   I maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della
     concessione.

                                                                                         -9-                                                           Dieci anni per trasformare l’Italia
Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione
dei servizi di trasporto pubblico)
L’Art. 35 autorizza l’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale, nonché per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori, incoraggiando
l’uso del trasporto pubblico. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento, non può
superare l’importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un
reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35 mila euro.

         Sintesi degli effetti finanziari                    Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di                                             79 milioni di euro
         della disposizione ex art. 35                       trasporto pubblico                                                                                 per l’anno 2022

                952 000                                             813                                            474                                                79                               7
               contribuenti                                   Milioni di euro                               Milioni di euro                                      Milioni di €                        mesi

         Contribuenti                                  Spesa per abbonamenti                        Spesa per abbonamenti
                                                     per l'anno 2022 per abbonamenti             da parte dei soli soggetti con reddito
 con reddito fino a 35 mila euro
                                                       da parte dei soli soggetti con             fino a 35 mila euro considerando la
                                                                                                                                                                 Risorse stanziate e durata1
che dichiarano spese detraibili al 19% per
 acquisto abbonamenti TPL e trasporto                   reddito fino a 35mila euro.                       durata della norma.
  pubblico regionale e interregionale.

1. Di queste, 1 milione di euro è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio, che consente di coprire circa il 16,45% della spesa complessiva per
l’acquisto di abbonamenti nei 7 mesi dell’anno 2022.

                                                                                          - 10 -                                                          Dieci anni per trasformare l’Italia
Articolo 36 (Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale)
             L’Art. 36 incrementa di ulteriori 50 milioni, per il secondo semestre 2022, il fondo istituito dalla legge di bilancio
             2021 per consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, destinati anche agli studenti, nel
             periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, al fine di consentire l'erogazione dei servizi già
             programmati e assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi.

             Oltre ai 50 milioni di euro suindicati vanno anche considerati gli 80 milioni di euro stanziati per il primo trimestre
             2022 e circa 325 milioni già utilizzati per tali finalità nell'anno 2021.
             Le risorse stanziate saranno ripartite tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché tra le
             aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale. Ai fini
             dell'erogazione dei contributi, questi enti dovranno rendicontare entro il 15 settembre 2022 i servizi aggiuntivi
             esercitati.

   Sintesi degli effetti finanziari   Incremento del fondo per consentire l’erogazione dei        Ulteriori 50 milioni di euro
   della disposizione ex art. 36      servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale             per l’anno 2022

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Articolo 37 (Misure in materia di locazione)
            L’Art. 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno
            all'accesso alle abitazioni in locazione. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto economico della crisi attuale sulle
            persone che versano in condizioni disagiate attraverso l’erogazione di contributi integrativi a favore dei conduttori
            appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

            Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome sulla base dei criteri fissati con
            apposito decreto del Mims. Per l'anno 2021, il decreto del 19 luglio 2021 ha ripartito 210 milioni di euro.

   Sintesi degli effetti finanziari   Finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno        100 milioni di euro
   della disposizione ex art. 37      all'accesso alle abitazioni in locazione                 per l’anno 2022

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Articolo 54 (Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

           L’Art. 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l’adozione delle nuove linee guida per la disciplina
           sui trasporti eccezionali, finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio
           e della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione
           delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Resta in vigore la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a
108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi (ex. Art. 10 del Codice della Strada vigente al 9
novembre 2021) e conservano efficacia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il 31 luglio 2022, le
autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10, comma 10-
bis, del Codice.

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