FAQ COMUNITA' SOLIDALI 2020 - Regione Lazio
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FAQ COMUNITA’ SOLIDALI 2020 1) È disponibile la modulistica in formato word? La modulistica è disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=55994 2) In merito all’Avviso “Comunità solidali 2020” chiediamo un chiarimento sulle linee di attività, in quanto risultano simili agli obiettivi e alle aree di intervento. Gli obiettivi individuati nell'Avviso in oggetto (che sono stati indicati a monte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'Accordo di programma a base dell'erogazione delle risorse) rappresentano una selezione degli obiettivi individuati a livello mondiale dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Ciò comporta il carattere estremamente generale degli obiettivi e un ampio ventaglio di aree prioritarie di intervento per il raggiungimento degli stessi in relazione ai bisogni individuati localmente Le attività generali sono quelle individuate dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017). Le iniziative e i progetti dovranno quindi operare nell’ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate (in un numero massimo di tre), così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali, e devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. 3) I soggetti del partenariato devono avere le caratteristiche dei soggetti proponenti? L’articolo 6 dell’Avviso rubricato “Beneficiari delle risorse” prevede che i soggetti proponenti possono presentare una proposta progettuale in forma singola o in partenariato e che sia i proponenti in forma singola che tutti i componenti di un progetto in forma di partenariato devono avere i requisiti richiesti nell’Avviso. 4) La qualità del partenariato (criteri di valutazione) dipende dai partner in Ats (Modello A1) o dai partner che firmano il Modello A2? Come previsto dalla griglia dei criteri riportata nell’articolo 11.2 la qualità del partenariato sarà valutata sia in relazione ai diversi soggetti coinvolti nel partenariato (riportati nel modello A1) sia in relazione ai diversi soggetti coinvolti nelle collaborazioni (riportati nel modello A2). 5) È possibile presentare una proposta progettuale come soggetto proponente e aderire come partner a una seconda proposta progettuale? L’articolo 8 dell’Avviso prevede che ogni soggetto potrà presentare al massimo una proposta progettuale in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato e potrà partecipare ad un solo altro progetto in qualità di partner eventuale. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti.
6) E’ obbligatorio il cofinanziamento? Può superare il 20% dei costi totali di progetto? La presenza di cofinanziamento è valutato positivamente indipendentemente dalla sua entità? L’articolo 5 dell’Avviso stabilisce che ciascun progetto potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato o da soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche. La presenza del cofinanziamento sarà valutato in relazione alla presenza ed all’entità dello stesso. 7) E’ possibile inserire come quota di cofinanziamento i fondi di una raccolta di crowdfunding attualmente in essere? L’articolo 5 dell’Avviso stabilisce che il cofinanziamento è costituito da ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato o da soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche. 8) Vi sono dei limiti nell’affidamento a soggetti terzi? Esempio è possibile affidare a una cooperativa sociale, ETS ma non APS o Organizzazione di Volontariato, un'attività di formazione all'interno delle attività di progetto? Come non entrano in contraddizione l'art. 7 "Collaborazioni" con l'art. 16 "Rendicontazione": i costi di affidamento a persone giuridiche terze, di parte delle attività, necessitati da esigenze specifiche e motivate non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale? L’articolo 16 dell’Avviso prevede che i costi di affidamento a persone giuridiche terze, di parte delle attività, necessitati da esigenze specifiche e motivate non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale. Ad una cooperativa o ad altra persona giuridica terza potranno essere affidate delle specifiche attività progettuali, nel rispetto delle condizioni sopraindicate, e saranno oggetto di finanziamento. Nel caso tali condizioni non ricorrano gli stessi enti potranno partecipare come collaboratori a titolo gratuito e le loro attività saranno inserite e rendicontate come quota di cofinanziamento. 9) Le spese generali, entro la quota del 10% si possono inserire come tali nel piano finanziario e poi documentare al momento della rendicontazione, oppure vanno dettagliate già nella presentazione della proposta progettuale? Le spese generali devono essere dettagliate al momento di presentazione della proposta progettuale, come evidente da modello D (Piano finanziario) macrovoce F e successivamente rendicontate, qualora il progetto sia approvato. 10) E’ possibile la valorizzazione del lavoro volontario? No, l’articolo 5 non prevede la valorizzazione dell’attività dei volontari come componente della eventuale quota di cofinanziamento. 11) Nella domanda di finanziamento quando viene richiesta di indicare la sede di svolgimento del progetto è possibile inserire più indirizzi, dato che il nostro progetto prevede l'erogazione di attività laboratoriali che necessitano di strutture specifiche come laboratori teatrali o di cucina che saranno al di fuori della sede legale ed operativa della nostra associazione? Oppure in sede di domanda di finanziamento inseriamo solo la nostra sede
operativa e poi comunicheremo in via di gestione ordinaria il luogo fisico delle diverse attività per permettere gli eventuali controlli in itinere? Si, è possibile e preferibile siano inserite le sedi di svolgimento delle attività sia sul modello di domanda A che nella Scheda di progetto (Modello D). 12) Se il progetto prevede un costo per un importo complessivo di 65.000,00 Euro di cui 50.000,00 verranno richiesti come contributo e 15.000,00 verranno rendicontati come cofinanziamento, le percentuali massime previste dall'Avviso all'articolo 16 saranno calcolate sul valore di euro 65.000,00? Quindi si potranno rendicontare euro 6.500,00 di costi per la macrovoce A ed euro 6.500,00 per la macrovoce F? L’articolo 16 dell’Avviso e il modello D (Piano finanziario) richiedono il rispetto della percentuale massima del 10 % dei costi relativi alle voci A e F in relazione al costo complessivo del progetto, fermo restando che in sede di rendicontazione dello stesso le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto, incidendo conseguentemente anche sulle percentuali massime previste per le voci di costo indicate. 13) La quota di cofinanziamento all'articolo 5 è previsto che possa derivare dalla valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o da terzi. La valorizzazione che possiamo fare avviene attraverso l'applicazione delle adeguate tariffe previste dalla Circolare n.2 del 2/02/2009 in base alle pregresse esperienze del personale? In fase di rendicontazione sarà sufficiente presentare il contratto a titolo gratuito ed una dichiarazione finale del soggetto nel quale si dichiara di aver prestato gratuitamente la propria opera? L’articolo 5 prevede che la quota di cofinanziamento, da documentare, può essere costituita da valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o da terzi. In sede di rendicontazione la valorizzazione del lavoro svolto dal personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o da terzi dovrà essere debitamente e diversamente documentata a seconda della natura del rapporto che lega il soggetto (delle cui attività si chiede la valorizzazione) al proponente o al terzo. In caso di attività prestata gratuitamente sarà necessaria una lettera di incarico per le attività da prestare o contratto a titolo gratuito, la documentazione che le stesse siano state rese, il rispetto delle tariffe in relazione alle competenze professionali, il curriculum del soggetto e la dichiarazione del soggetto che dichiara di aver prestato la propria opera a titolo gratuito. In caso di messa a disposizione di personale dipendente la valorizzazione delle attività prestate andrà effettuata sulla base della retribuzione degli stessi e delle ore imputate direttamente al progetto, corredata da tracciabilità di pagamento. 14) La parte di cofinanziamento di cui all'articolo 5 può derivare dalla valorizzazione del lavoro svolto da persone fisiche che fanno parte delle strutture che sono inserite nel progetto come collaborazioni a titolo gratuito? Per esempio se tra le collaborazioni vi è un Istituto Scuola Superiore che collabora al progetto per lo sviluppo e la promozione di programmi e/o attività di educazione alimentare, le ore di lavoro svolte dai professori della scuola per le elaborazioni del progetto alimentare possono essere inserite tra i costi rendicontabili quali cofinanziamento?
L’articolo 5 prevede che la quota di cofinanziamento, da documentare, può essere costituita anche da valorizzazione del lavoro svolto o dei servizi resi da personale messo a disposizione da terzi. Nel caso specifico in sede di rendicontazione sarà necessario un atto dell’Istituto che indichi dettagliatamente i soggetti messi a disposizione, il monte ore e il calcolo della valorizzazione dell’attività prestata in relazione all’ inquadramento e retribuzione degli stessi. 15) In merito all’avviso “Comunità solidali 2020” è prevista una proroga alla scadenza, visto il periodo delle festività appena conclusosi e l’emergenza sanitaria ancora in corso? L’articolo 9 dell’Avviso prevede che l’istanza dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del 1 febbraio 2021. Non è prevista al momento alcuna proroga. 16) Le cooperative sociali iscritte all'albo, sezioni A e B, possono partecipare come proponenti o partner al bando in oggetto? No. I beneficiari delle risorse sono indicati nell’articolo 6 dell’Avviso che individua, per le risorse ordinarie 2020, le Organizzazioni di Volontariato (OdV), e le Associazioni di Promozione Sociale (APS). I beneficiari delle risorse aggiuntive 2020 sono, oltre ai soggetti del punto precedente, anche le Fondazioni iscritte alla anagrafe delle onlus della Regione Lazio. 17) Un EPS (Ente di Promozione Sociale) può partecipare, essendo come noto un Ente del Terzo Settore che affilia le APS, all’avviso in oggetto? I beneficiari delle risorse sono indicati nell’articolo 6 dell’Avviso che individua come tali le Organizzazioni di Volontariato (OdV), e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri regionali. Possono accedere alle risorse, altresì, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle APS e le reti associative aventi la tipologia di Associazione di Promozione Sociale, di Organizzazione di Volontariato o di Fondazione del Terzo settore, che soddisfino il requisito di iscrizione nei relativi registri, fermo restando che le risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Requisiti di accesso alle risorse sono quindi la natura giuridica dell'ente e l'iscrizione nei registri di settore attualmente operativi. In mancanza di iscrizione nei suindicati registri, non si è in possesso dei requisiti di partecipazione all'Avviso. Il riconoscimento di ETS sarà successivo all'operatività del RUNTS, avendo l'iscrizione nello stesso natura costitutiva. 18) Nel modello di budget diviso per voci di costo vengono indicati dei parametri di budget: 1 Esiste un limite alla macrovoce "B" promozione informazione e sensibilizzazione? I limiti percentuali sul costo complessivo del progetto, come da articolo 16 dell’Avviso e modello D (Piano finanziario) sono previsti sono solo per le macrovoci A, D e F. Non vi è limite percentuale per la macrovoce “B”, la cui coerenza con l’impianto progettuale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.
2 Esiste un limite alla macrovoce "C" Funzionamento e gestione del progetto? Anche per la macrovoce “C” non vi è limite percentuale. Ed anche per essa la Commissione esaminatrice valuterà la coerenza con l’impianto progettuale. 3 Il costo complessivo del progetto è costituito da voce "G" (totale importo del finanziamento regionale richiesto) + voce "H" (Totale importo dell'eventuale cofinanziamento)? Il costo complessivo del progetto è costituito dalla somma dell’importo della voce “G” più la voce “H”. In caso di assenza di cofinanziamento la voce “G” corrisponderà al totale delle spese di progetto. 4 In riferimento all'articolo 7 “Collaborazioni”, gli assessori, i presidenti di municipio etc. devono allegare il proprio documento di riconoscimento al modello A2? La dichiarazione di collaborazione viene resa ai sensi del DPR 445/2000, quindi dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, di cui va allegato il documento di riconoscimento in corso di validità. 5 In riferimento al formulario del progetto, e nello specifico alle tabelle 5.5.1, 12 e 13 , dette tabelle sono modificabili nella formattazione e grandezza della pagina? E’ possibile adattare le tabelle in relazione ai dati da inserire, senza alterarne la tipologia dei dati richiesti. 19) Una associazione senza fini di lucro non iscritta né al registro di promozione sociale né a quello del volontariato, può partecipare come partner o in collaborazione con l'associazione di promozione sociale proponente /capofila? L’associazione non iscritta può partecipare a titolo di “collaborazione gratuita” con l’ente proponente. L’apporto alla realizzazione del progetto andrà inserito come cofinanziamento. 20) La fideiussione deve essere presentata contestualmente all'invio della domanda di partecipazione al bando? La fideiussione va presentata solo successivamente all’eventuale approvazione della proposta progettuale, in fase di comunicazione di avvio del progetto e di richiesta di erogazione dell’anticipo del contributo. 21) I costi della fideiussione sono riconoscibili? In casi affermativo in quale voce vanno inseriti? Sono riconoscibili e il Modello D (Piano finanziario) prevede espressamente l’inserimento dei costi di fideiussione alla macrovoce C (funzionamento e gestione del progetto), microvoce C.6 (fideiussione). 22) E’ possibile presentare una proposta progettuale tra la nostra articolazione territoriale regolarmente iscritta al Registro regionale delle APS in partenariato con la nostra l’Associazione Nazionale iscritta al registro nazionale delle APS? In caso di risposta affermativa, la proposta progettuale dovrà obbligatoriamente avere quale soggetto
proponente la nostra articolazione territoriale o il capofila può essere l’Associazione Nazionale? L’articolo 6 dell’Avviso individua quali beneficiari delle risorse del presente Avviso oltre che le Organizzazioni di Volontariato (OdV), e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri regionali, altresì, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle APS. L’articolazione territoriale potrà presentare la proposta progettuale ma non in partenariato con l’associazione nazionale, la quale potrà aderire alla realizzazione delle attività a titolo di “collaborazione gratuita” con l’ente proponente. L’apporto alla realizzazione del progetto andrà inserita e rendicontata come cofinanziamento. 23) Stiamo progettando attività di reciproco sostegno tra giovani, anziani, disabili e volontari, ciò prevede coltivazioni di piante grasse e profumate, è possibile inserire l'acquisto di una serra di circa 20mq per tale attività? L'articolo 16 stabilisce che non sono riconosciute spese relative all'acquisto di beni durevoli, per i quali sono ammissibili solo i costi di ammortamento o di leasing. 24) Una Fondazione iscritta all’Anagrafe delle onlus della Regione Lombardia, operante da più anni sul territorio della Regione Lazio, può partecipare all’avviso in oggetto? L’articolo 6 dell’Avviso individua quali beneficiari delle risorse aggiuntive 2020 le Fondazioni iscritte alla anagrafe delle onlus della Regione Lazio. 25) La nostra associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che, come da normativa, supera i vari registri regionali, è possibile partecipare all’avviso in oggetto? Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora operativo e l'iscrizione nello stesso ha natura costitutiva della qualifica di ente del terzo settore. Nelle more dell’operatività di quest’ultimo il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto, ai sensi dell’art.101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, mediante l’iscrizione nei registri attualmente previsti dalla normativa regionale di settore, che è requisito necessario per partecipare all'Avviso. 26) I soggetti proponenti e/o i partners devono avere sede legale e/o operativa nell’ambito territoriale di riferimento? Il soggetto proponente potrà avere, nell’ambito territoriale di riferimento, la sede legale e/o la sede operativa; il soggetto partner dovrà avere nel territorio prescelto almeno la sede operativa. 27) In riferimento al bando Comunità Solidali 2020, si chiede se una Associazione che è articolazione territoriale di una APS iscritta al registro nazionale, avente sede in una provincia ubicata al di fuori della Regione Lazio, può presentare il progetto se lo stesso verrà realizzato all'interno della Regione Lazio con il coinvolgimento di Associazioni del Lazio?
Le risorse di cui all'avviso sono destinate, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 117/2017, agli enti aventi sede legale e/o operativa nella Regione Lazio ed iscritti nei registri regionali del Lazio. L’articolo 6 dell’Avviso individua quali beneficiari delle risorse oltre che le Organizzazioni di Volontariato (OdV), e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri regionali, altresì, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle APS. Le articolazioni suindicate devono avere sede sul territorio regionale ed essere indicate nel provvedimento di iscrizione dell'associazione nazionale, di cui va allegata copia. 28) I soggetti proponenti e/o i partners devono avere sede legale e/o operativa nell’ambito territoriale di riferimento? Il soggetto proponente dovrà avere, nell’ambito territoriale di riferimento, la sede legale e/o la sede operativa. In caso di partenariato il soggetto partner dovrà avere nel territorio prescelto almeno la sede operativa. 29) Le azioni del progetto devono svolgersi tutte all’interno dell’ambito territoriale della ASL di riferimento prescelta o posso coinvolgere altri territori? In tal caso in che misura? La proposta progettuale parteciperà alla eventuale distribuzione delle risorse destinate all’ambito territoriale prescelto, ma le attività non sono necessariamente rivolte, in maniera esclusiva, a tale ambito. L’attività estesa a altri ambiti territoriali sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione valutatrice. Le attività comunque devono rimanere circoscritte entro il territorio regionale 30) Si chiede di chiarire il passaggio del bando di cui all’art. 16 in cui prima si ammette l’acquisto di autoveicoli e macchinari mentre nel passaggio successivo è espressamente vietato. Cosa si intende per autoveicoli nel periodo precedente? Testo del bando “Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli, possono essere ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all’effettiva realizzazione del progetto.” E successivamente “Non sono riconosciute le spese relative all’acquisto di autoveicoli e beni durevoli.” E’ ammesso l’acquisto di macchinari? L’articolo 16 prevede che le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli (a titolo esemplificativo: spese di installazione e collaudo di macchinari, trasporti commessi al loro acquisto, ecc), possono essere ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all’effettiva realizzazione del progetto. Le spese relative all’acquisto di autoveicoli e beni durevoli non sono riconosciute, e quindi non è ammesso l’acquisto di macchinari. 31) Vorrei presentare il progetto con un'Associazione di cui sono legale rappresentante. Posso coinvolgere all'interno del mio progetto un'altra Associazione (come collaborazione gratuita) di cui sono sempre io il legale rappresentante?
L'Avviso non lo vieta. Sarà oggetto di verifica da parte della Commissione valutatrice che i costi di cui si chiede il finanziamento e quelli relativi alla quota di cofinanziamento (derivante dalla collaborazione) siano dettagliatamente individuati ed imputati alle varie attività, fermo restando che tutti i costi, sia imputabili a finanziamento che a cofinanziamento, dovranno essere puntualmente rendicontati, come da normativa. 32) Il progetto può riguardare aree prioritarie di intervento appartenenti a obiettivi generali diversi? Le aree prioritarie di intervento devono essere individuate nell'ambito del/degli obiettivi scelti. 33) C’è una percentuale limite per le spese del personale impegnato nel progetto? Nell'Avviso non è previsto un limite per le spese di personale legate alla realizzazione del progetto, la cui congruità rispetto all'impianto progettuale sarà oggetto della valutazione della Commissione esaminatrice. 34) Le spese riconosciute per le attività dei partner del progetto concorrono al 30% delle spese massime riconoscibili alle parti giuridiche terze? Le attività del partner non concorrono alla percentuale delle spese massime riconoscibili alle parti giuridiche terze.
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