DDL S. 468 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XIX Legislatura - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di ...
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Senato della Repubblica XIX Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 468 Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità 02/02/2023 - 19:06
Indice 1. DDL S. 468 - XIX Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 4 1.2.1. Testo DDL 468 5 1.3. Trattazione in Commissione 7 1.3.1. Sedute 8 1.3.2. Resoconti sommari 9 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 10 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023 11
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1. DDL S. 468 - XIX Leg. 1. DDL S. 468 - XIX Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 468 XIX Legislatura Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità Iter 1 febbraio 2023: in corso di esame in commissione Successione delle letture parlamentari S.468 in corso di esame in commissione Iniziativa Parlamentare Roberto Maria Ferdinando Scarpinato ( M5S ) Cofirmatari Barbara Floridia ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Ada Lopreiato ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Anna Bilotti ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Vincenza Aloisio ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Dolores Bevilacqua ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Maria Domenica Castellone ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Francesco Castiello ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Roberto Cataldi ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Marco Croatti ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Concetta Damante ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Raffaele De Rosa ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Gabriella Di Girolamo ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Barbara Guidolin ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Ettore Antonio Licheri ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Sabrina Licheri ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Pietro Lorefice ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Alessandra Maiorino ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Bruno Marton ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Orfeo Mazzella ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Gisella Naturale ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Luigi Nave ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Stefano Patuanelli ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Luca Pirondini ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Elisa Pirro ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Elena Sironi ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Antonio Salvatore Trevisi ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Mario Turco ( M5S ) (aggiunge firma in data 27 gennaio 2023) Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.1. Dati generali Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 12 gennaio 2023; annunciato nella seduta n. 29 del 18 gennaio 2023. Classificazione TESEO CODICE E CODIFICAZIONI , PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 26 gennaio 2023. Annuncio nella seduta n. 33 del 26 gennaio 2023. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 468 1.2.1. Testo DDL 468 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA N. 468 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore SCARPINATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2023 Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità Onorevoli Senatori. - L'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti. Nello specifico, il suddetto articolo 2 è intervenuto sui seguenti delitti contro il patrimonio e contro la persona divenuti procedibili a querela di parte: 1) le lesione personali, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585 (ad eccezione di quelle contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta, che sono a querela), ovvero salvo che la malattia abbia una durata superiore a venti giorni e la persona offesa sia soggetto incapace, per età o per infermità; 2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad eccezione dei casi in cui ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 590-bis del codice penale; 3) il sequestro di persona, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità; 4) la violenza privata, ad eccezione dei fatti aggravati ai sensi del secondo comma dell'articolo 610 del codice penale ovvero commessi ai danni di persona incapace, per età o per infermità; 5) la minaccia, salvo che sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, o sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o la persona offesa sia incapace, per età o per infermità; 6) la violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, o il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose ma nei confronti di persona incapace, per età o per infermità; 7) il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e 7-bis) ovvero nel caso di furto di componenti metalliche di infrastrutture per l'energia o il servizio di trasporto o telecomunicazioni, gestite da soggetti pubblici o concessionari pubblici; 8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità; 9) il danneggiamento, ad eccezione del fatto commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio o ai danni di persona incapace, per età o per infermità; 10) la truffa, purché non aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale; Senato della Repubblica Pag. 5
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 468 11) la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all'età, che ostacolano la difesa. Ciò premesso, il legislatore ha omesso di considerare che, come risulta dalla consolidata esperienza operativa e da numerose sentenze di condanna, i reati sopra menzionati ai numeri dall'1) al 10), con la sola eccezione del numero 2), non sono consumati solo da esponenti della criminalità comune, ma altresì da appartenenti alle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti della più svariata tipologia, finalizzati ad affermare la propria signoria sul territorio e per realizzare profitti ingiusti per sé e per altri. A tutt'oggi la forza di intimidazione delle associazioni mafiose è tale che persino le vittime di gravi reati perseguibili di ufficio, come le estorsioni, omettono di denunciarne gli autori per timore di subire gravi ritorsioni. Nonostante l'impegno delle Forze di polizia e della magistratura il numero delle denunce delle vittime è ancora assolutamente esiguo rispetto alla vastità del fenomeno, come risulta da plurime e concordanti dichiarazioni di vertici delle Forze di polizia e della magistratura inquirente. Ciò premesso, rendere perseguibili solo a seguito di querela di parte tutti i reati sopra menzionati, anche quando commessi da esponenti delle associazioni mafiose, equivale ad un ritiro unilaterale dello Stato dalla prima linea del contrasto alle mafie, declassando tale contrasto da compito primario ed ineludibile dell'ordinamento a prestazione fornita solo a seguito di richiesta privata. Una sorta di privatizzazione del contrasto alle mafie che determina una sovraesposizione personale delle vittime tale da indurre la maggior parte di esse a non presentare querela per non divenire bersaglio di gravi ritorsioni personali. In data odierna (12 gennaio 2022) si è appreso che la procura della Repubblica di Palermo a seguito dell'entrata in vigore della normativa in parola ha dovuto dichiarare l'inefficacia delle misure cautelari eseguite in precedenza nei confronti di importanti esponenti della criminalità mafiosa autori del reato di sequestro di persona e di lesioni aggravate ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, perché le vittime dei reati, richiesto loro se intendevano sporgere querela, hanno risposto negativamente. È evidente che si è aperta una grave falla di sistema nella capacità di risposta dello Stato nei confronti della criminalità organizzata mafiosa. Considerazioni analoghe possono svolgersi quando i delitti in parola vengono consumati da esponenti di organizzazioni terroristiche o eversive. Il presente disegno di legge è volto a sanare questo vulnus. Interviene pertanto novellando gli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, ovvero quelli di chiusura dei rispettivi titoli, per mezzo di disposizioni comuni sulla procedibilità, derogatorie rispetto a quanto previsto dai singoli reati contenuti nei vari capi. Per mezzo dell'interpolazione di tali articoli viene similmente previsto che nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-bis.1 (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e 416-bis.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso) il delitto sia procedibile d'ufficio. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 623-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 582, primo comma, 590-bis, primo comma, 605, primo comma, 610, 612, primo comma, 614, terzo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma »; b) all'articolo 649-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 624, primo comma, 634, primo comma e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma ». Senato della Repubblica Pag. 6
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione 1.3. Trattazione in Commissione Senato della Repubblica Pag. 7
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.3.1. Sedute 1.3.1. Sedute collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 468 XIX Legislatura Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità Trattazione in Commissione Sedute di Commissione primaria Seduta 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente N. 17 (ant.) 1 febbraio 2023 Senato della Repubblica Pag. 8
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari 1.3.2. Resoconti sommari Senato della Repubblica Pag. 9
DDL S. 468 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) Senato della Repubblica Pag. 10
DDL S. 468 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 XIX Legislatura (ant.) del 01/02/2023 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023 collegamento al documento su www.senato.it 2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA) MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 17ª Seduta Presidenza del Presidente BONGIORNO Interviene il vice ministro della giustizia Sisto. La seduta inizia alle ore 9,15. IN SEDE REDIGENTE (495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali , approvato dalla Camera dei deputati (182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Discussione congiunta e rinvio) La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra i disegni n. 182 (di iniziativa della sen. Gelmini) e n. 495 (di iniziativa dei deputati Meloni e altri, già approvato dalla Camera) che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Entrambi i provvedimenti riproducono il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter si era interrotto al Senato. Nel merito, il testo di ambedue le proposte consta di 13 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali. L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Senato della Repubblica Pag. 11
DDL S. 468 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 XIX Legislatura (ant.) del 01/02/2023 Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, nell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta. L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina. Rileva quindi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7, comma 1, prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro 40 giorni dalla Senato della Repubblica Pag. 12
DDL S. 468 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 XIX Legislatura (ant.) del 01/02/2023 notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo. L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche). L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Interviene il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) per esprimere il pieno sostegno del suo Gruppo politico alla proposta illustrata, che risponde alle attese di molte categorie di professionisti e che auspica possa essere approvata nei tempi più rapidi. Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per far presente anche l'auspicio del Governo di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, auspicando altresì un'ampia condivisione del provvedimento, anche per rispondere alle aspettative di tanti giovani che entrano nel mondo delle professioni. Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione generale. (340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (Seguito della discussione e rinvio) Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri. Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta dell'Assemblea di ieri è stata approvata per il disegno di legge in esame la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 9 febbraio, alle ore 17. La Commissione conviene. Il seguito della discussione è quindi rinviato. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE La senatrice LOPREIATO (M5S) interviene per far presente che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 468 recante modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale in materia di disposizioni sulla procedibilità, d'iniziativa del senatore Scarpinato, e che al primo Ufficio di Presidenza utile chiederà ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, che il provvedimento venga posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Il PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta della senatrice Lopreiato, ricorda che sarà appunto l'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento a decidere nel merito della richiesta. Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alla presentazione sulle modalità della Senato della Repubblica Pag. 13
DDL S. 468 - Senato della Repubblica 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 XIX Legislatura (ant.) del 01/02/2023 richiesta di incardinamento in relazione al quorum prescritto da Regolamento. Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti richiesti. La seduta termina alle ore 9,35. Senato della Repubblica Pag. 14
--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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