DDL S. 191 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XIX Legislatura
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Senato della Repubblica XIX Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 191 Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 12/03/2023 - 01:12
Indice 1. DDL S. 191 - XIX Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 191 4
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1. DDL S. 191 - XIX Leg. 1. DDL S. 191 - XIX Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 191 XIX Legislatura Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 Iter 14 novembre 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.191 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Michele Fina ( PD-IDP ) Cofirmatari Francesco Giacobbe ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022) Antonio Nicita ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022) Enrico Borghi ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022) Alessandro Alfieri ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022) Susanna Lina Giulia Camusso ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022) Vincenza Rando ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 19 ottobre 2022; annunciato nella seduta n. 2 del 19 ottobre 2022. Classificazione TESEO TERREMOTI , VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI , ASSISTENZA SOCIALE , ABRUZZI , LAZIO , UMBRIA , MARCHE Articoli PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), SINDACI DI COMUNI (Art.1), CONIUGI (Art.1), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.1), FIGLI (Art.1), GENITORI (Art.1), FRATELLI E SORELLE (Art.1), CONVIVENTI (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1) Assegnazione Assegnato alla 8; Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 14 novembre 2022. Annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022. Pareri delle commissioni 1; (Aff. costituzionali), 2; (Giustizia), 5; (Bilancio), 10; (Sanità e lavoro) Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 191 1.2.1. Testo DDL 191 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA N. 191 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore FINA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2022 Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si vuole dare finalmente una risposta alle famiglie delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito in particolare la città dell'Aquila e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Terremoti fortissimi, che hanno provocato numerosi morti e feriti gravi, hanno costretto molte persone ad abbandonare le loro abitazioni e hanno determinato una cesura netta nella vita quotidiana delle persone coinvolte. Se per la ricostruzione e gli incentivi all'economia locale è stata stanziata una ingente quota di fondi pubblici, la stessa cosa non è avvenuta in favore delle famiglie delle persone decedute, colpite da un dolore inconsolabile e la cui esistenza è stata completamente stravolta. Ed è proprio alle famiglie delle persone decedute che il presente disegno di legge si rivolge, ricalcando il modello già sperimentato per gli interventi in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, nell'ambito di una spesa massima di 40 milioni di euro per l'anno 2023, speciali elargizioni in favore dei familiari delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute, con proprio decreto individua i familiari aventi diritto e determina la somma loro spettante. Per ciascuna persona deceduta è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenendo conto anche dello stato di effettiva necessità. Il beneficio è riconosciuto ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine: al coniuge superstite, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e al convivente more uxorio. Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario del terremoto de L'Aquila il presente disegno di legge è una risposta concreta e non più rinviabile a persone che attendono da anni un intervento da parte dello Stato. L'articolo 2 del presente disegno di legge estende il diritto al collocamento obbligatorio che l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, prevede in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono morti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o derivati dall'attività dell'uomo, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 191 delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi. Il citato articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 dispone che i soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato dal comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Il medesimo comma 2, inoltre, prevede che, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non possano superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. La norma non ha effetti finanziari dal momento che le assunzioni in esame non derogano alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Si auspica, pertanto, una sollecita approvazione del presente disegno di legge. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. 3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento; f) al convivente more uxorio. 4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). 5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Art. 2. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il Senato della Repubblica Pag. 5
DDL S. 191 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 191 diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi. Art. 3. 1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al comma 2. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono adottati, entro il 28 febbraio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese da parte delle amministrazioni centrali dello Stato per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023. Senato della Repubblica Pag. 6
--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere