DDL S. 191 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XIX Legislatura

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Senato della Repubblica
                            XIX Legislatura

                                     Fascicolo Iter
                                     DDL S. 191

  Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno
interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
                                    Marche e Umbria dal 24 agosto 2016

                                           12/03/2023 - 01:12
Indice

1. DDL S. 191 - XIX Leg.                1
    1.1. Dati generali                  2
    1.2. Testi                          3
        1.2.1. Testo DDL 191            4
DDL S. 191 - Senato della Repubblica
XIX Legislatura                                           1. DDL S. 191 - XIX Leg.

                               1. DDL S. 191 - XIX Leg.

Senato della Repubblica                                                     Pag. 1
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XIX Legislatura                                                                                    1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 191
   XIX Legislatura

   Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno
   interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
   Marche e Umbria dal 24 agosto 2016

   Iter
   14 novembre 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.191                                   assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Michele Fina ( PD-IDP )
   Cofirmatari
   Francesco Giacobbe ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022)
   Antonio Nicita ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022)
   Enrico Borghi ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022)
   Alessandro Alfieri ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022)
   Susanna Lina Giulia Camusso ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2022)
   Vincenza Rando ( PD-IDP ) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 19 ottobre 2022; annunciato nella seduta n. 2 del 19 ottobre 2022.
   Classificazione TESEO
   TERREMOTI , VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI , ASSISTENZA SOCIALE , ABRUZZI ,
   LAZIO , UMBRIA , MARCHE
   Articoli
   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), SINDACI DI COMUNI (Art.1),
   CONIUGI (Art.1), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.1), FIGLI (Art.1), GENITORI (Art.1),
   FRATELLI E SORELLE (Art.1), CONVIVENTI (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E
   CONTRIBUTI (Art.1)
   Assegnazione
   Assegnato alla 8; Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
   pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 14 novembre 2022.
   Annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022.
   Pareri delle commissioni 1; (Aff. costituzionali), 2; (Giustizia), 5; (Bilancio), 10; (Sanità e lavoro)

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XIX Legislatura                                     1.2. Testi

                                       1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 191
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
                                                                                                             N. 191
                                               DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa del senatore FINA
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2022
   Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno
   interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
   Marche e Umbria dal 24 agosto 2016
   Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si vuole dare finalmente una risposta alle
   famiglie delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito in particolare la città dell'Aquila e dei
   sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
   Terremoti fortissimi, che hanno provocato numerosi morti e feriti gravi, hanno costretto molte persone
   ad abbandonare le loro abitazioni e hanno determinato una cesura netta nella vita quotidiana delle
   persone coinvolte.
   Se per la ricostruzione e gli incentivi all'economia locale è stata stanziata una ingente quota di fondi
   pubblici, la stessa cosa non è avvenuta in favore delle famiglie delle persone decedute, colpite da un
   dolore inconsolabile e la cui esistenza è stata completamente stravolta.
   Ed è proprio alle famiglie delle persone decedute che il presente disegno di legge si rivolge, ricalcando
   il modello già sperimentato per gli interventi in favore dei familiari delle vittime del disastro
   ferroviario di Viareggio.
   L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, nell'ambito di una spesa massima di 40 milioni di
   euro per l'anno 2023, speciali elargizioni in favore dei familiari delle persone decedute a causa degli
   eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto
   2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
   A tale fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle
   persone decedute, con proprio decreto individua i familiari aventi diritto e determina la somma loro
   spettante. Per ciascuna persona deceduta è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore
   a 200.000 euro, stabilita tenendo conto anche dello stato di effettiva necessità.
   Il beneficio è riconosciuto ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine: al coniuge
   superstite, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico negli
   ultimi tre anni precedenti l'evento e al convivente more uxorio.
   Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra
   agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa
   vigente.
   Nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario del terremoto de L'Aquila il presente disegno di legge è
   una risposta concreta e non più rinviabile a persone che attendono da anni un intervento da parte dello
   Stato.
   L'articolo 2 del presente disegno di legge estende il diritto al collocamento obbligatorio che l'articolo
   1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, prevede in favore dei soggetti vittime del
   terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, agli orfani o, in alternativa, ai
   genitori o al coniuge superstite di coloro che sono morti a seguito di eventi calamitosi di origine
   naturale o derivati dall'attività dell'uomo, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o

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DDL S. 191 - Senato della Repubblica
XIX Legislatura                                                                               1.2.1. Testo DDL 191
   delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.
   Il citato articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 dispone che i soggetti che abbiano subìto
   un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
   territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli
   stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi
   connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
   unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento
   obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria
   e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività
   lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale
   contrattualizzato dal comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Il medesimo comma 2,
   inoltre, prevede che, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per
   i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di
   idoneità, non possano superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
   La norma non ha effetti finanziari dal momento che le assunzioni in esame non derogano alle vigenti
   disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
   L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
   Si auspica, pertanto, una sollecita approvazione del presente disegno di legge.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro in favore dei familiari delle persone
   decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6
   aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.
   2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone
   decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei
   limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari
   di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro,
   stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
   3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute
   secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza
   anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge
   cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata
   pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
   matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi a carico;
   e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.
   4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il
   beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso
   ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
   5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti
   in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo
   ai sensi della normativa vigente.
   Art. 2.
   1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il

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XIX Legislatura                                                                              1.2.1. Testo DDL 191
   diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge
   superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati
   dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità
   determinate dai medesimi eventi calamitosi.
   Art. 3.
   1. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
   mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa
   pubblica di cui al comma 2.
   2. Ai fini di cui al comma 1 sono adottati, entro il 28 febbraio 2023, su proposta del Ministro
   dell'economia e delle finanze, provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di
   revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese da parte delle amministrazioni centrali
   dello Stato per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023.

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---   Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
      Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
      di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
      composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
      sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
      approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
      trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
      lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
      all'iter del disegno di legge.
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