COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI
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COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI Una guida per affrontare l’emergenza Aggiornata con il protocollo di intesa 24.4.2020 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 24 APRILE 2020 Studio Legale Della Rocca raccolta normativa a cura del Dott. Piermaria Della Rocca
INDICE 1. Premessa .................................................................................................................................................................. 3 2. Impatto sui contratti pendenti............................................................................................................ 4 3. Impatto sui giudizi pendenti .................................................................................................................. 7 4. Impatto sui profili fiscali......................................................................................................................... 10 5. Impatto sulle società ................................................................................................................................. 11 6. Impatti in materia di responsabilità da reato degli enti .......................................... 14 7. Impatto sui luoghi di lavoro ................................................................................................................ 16 8. Impatti sulla protezione dei dati personali e sui sistemi informatici .......... 19 9. Impatti sulle coperture assicurative ........................................................................................... 21 10. Contatti ................................................................................................................................................................ 22 COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 2
1. Premessa Lo scopo del documento Il presente contributo a cura dello Studio dell’Avv. Sergio Della Rocca ha lo scopo di offrire una overview sull’impatto che le misure introdotte per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 determinano sui contratti, sui giudizi attualmente pendenti e sulle imprese. Lo scopo è puramente illustrativo per cui non costituisce parere professionale e, pertanto, si raccomanda di consultare lo Studio prima di assumere qualsiasi decisione in merito alle concrete fattispecie. Lo Studio Legale Della Rocca, con sedi in Roma (Studio Acdlex), Pescara e Popoli, svolge attività di consulenza su tutto il territorio nazionale. In particolare, lo Studio, consapevole dell’importanza della specializzazione che il diritto oggi impone, vanta la presenza di diverse professionalità in modo da offrire attività di consulenza multidisciplinare, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Il documento è aggiornato al 24 aprile 2020. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 3
2. Impatto sui contratti pendenti Conseguenze sui contratti già stipulati La legislazione fino a questo momento non prevede forme di risoluzione o di interruzione temporanea del rapporto contrattuale attualmente in essere; va, in ogni caso, evidenziato che il d.l. n. 18/2020 all’art. 91 ha inserito un comma 6-bis all’art. 3 del d.l. n. 6/2020 (conv. con mod. in l. n. 13/2020) che stabilisce che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti». FOCUS: ART. 91 d.l. n. 18/2020 Questa disposizione è dettata solo per i contratti pubblici ma si può estendere, in via interpretativa, a tutti i contratti, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura dei contraenti. Accanto a questa disposizione di carattere generale se ne ricordano altre due di applicazione a specifiche fattispecie: l’art. 88 del d.l. n. 18/2020 che prevede per l’emissione di un voucher di pari importo nel caso di acquisto di titoli di accesso (occorre però l’istanza dell’acquirente) a manifestazioni varie, comprese le rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché l’acquisto di biglietti per l’ingresso a musei e ad altri luoghi di cultura e l’art. 28 del d.l. n. 9/2020 in base al quale ricorre l’impossibilità sopravvenuta per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e l’acquirente può ricevere il rimborso del corrispettivo o un voucher di pari importo. Dunque, a causa del c.d. lockdown (serrata totale): (a) in generale, fatta eccezione per i casi nei quali la legislazione dell’emergenza considera risolto il contratto (v. contratto di trasporto), è possibile qualificare come “sospeso” il contratto in essere e, una volta rimossa la causa di impossibilità della prestazione (dovuta alla serrata delle attività), ciascuna delle parti sarà tenuta ad adempiere alla prestazione dovuta, a meno che l’impossibilità produca il venire meno dell’interesse del creditore a conseguirla (art. 1256, co. 2, c.c.); a tal fine, in ragione della legislazione emergenziale, si devono considerare “inefficaci” eventuali clausole COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 4
convenute dai contraenti che escludano il rimedio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione; (b) in generale, è possibile praticare la via della “rinegoziazione” delle condizioni contrattuali (per esempio, il corrispettivo e i termini di pagamento) stante il mutamento delle condizioni originarie del rapporto (il che, specialmente, per i contratti ad esecuzione periodica, potrebbe considerarsi una conseguenza del principio di buona fede e correttezza che deve ispirare l’esecuzione dei contratti); (c) per i contratti ad esecuzione periodica, si può ritenere il contratto “sospeso”: il contraente inadempiente (seppur incolpevole) non può però pretendere la controprestazione; si ricorda che, al momento, la sospensione dei pagamenti delle utenze (fino al 30 aprile 2020) è stata prevista solamente per i residenti nei Comuni colpiti per primi da COVID-19 (d.l. n. 9/2020); (d) per i contratti di locazione immobiliare ad uso commerciale, il conduttore può invocare – accanto ai rimedi sopra esposti (impossibilità temporanea) – la sopravvenuta eccessiva onerosità del canone di locazione attesa l’oggettiva impossibilità di svolgere l’ordinaria attività nei locali locati, anche questa soluzione può condurre ad una sospensione del versamento del canone di locazione fintantoché non sia possibile riprendere l’attività ordinaria; in ogni caso, si consiglia di tentare la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (corrispettivo e termini di pagamento); resta infine ferma la possibilità di recedere nel rispetto dei termini di preavviso a tal fine previsti. È utile rammentare che, per il canone di locazione del mese di marzo 2020, è stato riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione. WARNING: ADOZIONE DI SIMILI MISURE Tutte le misure sopra esposte non possono essere adottate unilateralmente, ma necessitano del coinvolgimento dell’altra parte contraente e/o dell’intervento dell’Autorità giudiziaria. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 5
Per approfondire: - BENEDETTI A.M., Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione, in www.giustiziacivile.com, editoriale del 3 aprile 2020; - GIGLIOTTI F., Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 1 aprile 2020; - CUFFARO V., Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in www.giustiziacivile.com, editoriale del 31 marzo 2020; - VERZONI S., Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 25 marzo 2020; - MACARIO F., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in www.giustiziacivile.com, editoriale del 17 marzo 2020. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 6
3. Impatto sui giudizi pendenti Conseguenze sui giudizi civili, penali e amministrativi Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020: (a) il rinvio d’ufficio (a data successiva all’11 maggio 2020) delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; (b) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (e, tra questi, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali); (c) sono contemplate eccezioni quali, tra le altre, le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità; adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione o di inabilitazione; procedimenti di convalida di arresto o di fermo; procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all’art. 392 c.p.p. Per le udienze che si terranno nel periodo compreso tra l’11 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure di vario genere: limitazione dell’accesso al pubblico, la celebrazione delle udienze a porte chiuse, la previsione dello svolgimento delle udienze civili con collegamenti da remoto. Inoltre, vi è la possibilità di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020. I giudizi amministrativi sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (ad eccezione della tutela cautelare), mentre dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 sono sospesi esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi. FOCUS: PROCEDIMENTI PREFALLIMENTARI E FALLIMENTARI Si segnalano gli orientamenti di alcuni uffici giudiziari in tema di procedimenti prefallimentari: il Tribunale di Milano ha emesso una nota con la quale si conferma il COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 7
rinvio di tutte le udienze a meno che non ricorra l’urgenza che deve essere attestata con decreto del giudice delegato; analogo provvedimento è stato adottato dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma (disponibile al link www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_29357.pdf). Quanto alle conseguenze sulle procedure concorsuali (segnatamente, il concordato preventivo) attualmente in essere, è stato previsto che: (1) in caso di concordato preventivo c.d. in bianco, il debitore può presentare istanza per ottenere la concessione di una ulteriore proroga fino a novanta giorni, anche se il termine sia già stato prorogato e se è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento; l’istanza deve essere depositata entro cinque giorni dalla scadenza del termine e deve specificare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza sanitaria (per esempio, contrazione delle entrate per serrata totale); (2) concordato preventivo con deposito di piano e attestazione si possono fare quattro distinte ipotesi a seconda dello “stadio” in cui la procedura si trova: (a) in relazione ai procedimenti di omologa ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore ha due alternative: (a1) il debitore può ottenere dal Tribunale un termine per elaborare ex novo una nuova proposta di concordato preventivo: per ottenere il termine (non superiore a novanta giorni e non prorogabile) il debitore deve presentare un’istanza al Tribunale nella quale è possibile tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica; non possono presentare questa istanza i debitori la cui proposta sia stata già sottoposta al voto dei creditori senza ottenere le necessarie maggioranze; (a2) il debitore può optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta (il differimento non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie): il debitore deve, sino all’udienza fissata per l’omologa, depositare una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini insieme con la documentazione che comprova la necessità di modificare i termini. (b) se la procedura di concordato preventivo si trova nella fase dell’esecuzione, i termini di adempimento del concordato preventivo aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di diritto di sei mesi (non c’è bisogno di alcuna COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 8
istanza da parte del debitore). In questo modo si determina un “riscadenzamento” dei termini di adempimento. Inizialmente, l’art. 11 del d.l. n. 9/2020 ha posticipato al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione previsti dagli artt. 14, co.2 (obbligo di segnalazione dell’organo di controllo) e 15 (obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati) del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Da ultimo, l’applicazione di tutte le parti del Codice non ancora entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021. Improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento Tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono dichiarati di diritto improcedibili. Questa regola non vale per i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi. La “sterilizzazione” della possibilità di depositare ricorso per la dichiarazione di fallimento non incide ai fini del calcolo dei termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare. Per approfondire: - ABRIANI N., PALOMBA G., Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), in www.osservatorio-oci.org; - DELLA SANTINA R., Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da COVID-19. Impressioni e spunti di riflessione, in www.ilcaso.it, articolo del 1° aprile 2020; - FIMMANÒ F., Crisi d’impresa e resilienza nell’era del Coronavirus: il tempo dei concordati fallimentari del giorno dopo a garanzia pubblica, in www.giustiziacivile.com, articolo del 26 marzo 2020; - CORNO G., PANZANI L., I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, in www.ilcaso.it, articolo del 25 marzo 2020; - BARATTA I.A., LAURI O., CoVid-19: impatto economico sulle procedure concorsuali, in www.ilfallimentarista.it, focus del 18 marzo 2020; - LAZOPPINA G., Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore, in www.ilfallimentarista.it, focus del 13 marzo 2020. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 9
4. Impatto sui profili fiscali Conseguenze sul pagamento delle imposte Per tutti i contribuenti l’art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha previsto – con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie – la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti: (a) dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione; (b) dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate; (c) dagli avvisi di riscossione emessi dall’INPS. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Il termine di versamento previsto per la c.d. rottamazione-ter con scadenza al 28 febbraio 2020 viene differito al 31 maggio 2020; analogamente il termine di versamento previsto per il c.d. “saldo e stralcio” con scadenza al 31 marzo 2020 viene differito al 31 maggio 2020. Versamenti, ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL. Il d.l. n. 23/2020 ha previsto che i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, possono non effettuare i detti versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato rispettivamente: (a) una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; (b) una diminuzione della stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. Per i soggettii con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve corrispondere almeno al 50%. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 10
5. Impatto sulle società Conseguenze sugli adempimenti societari L’art. 106 del d.l. n. 18/2020 incide sullo svolgimento della vita delle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici nei termini che seguono: (a) il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è esteso a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche al di fuori delle ipotesi indicate dal codice civile e anche nel silenzio dello statuto (e nonostante una esplicita e contrastante previsione); in tal modo, anche il rinnovo delle cariche sociali subisce uno slittamento; (b) espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione consentiti anche nel silenzio dello statuto (e nonostante una esplicita e contrastante previsione); opzione valida per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; (c) nelle società a responsabilità limitata l’espressione del voto per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto può riguardare anche le materie indicate negli artt. 2479, co. 2, nn. 4) e 5) (rispettivamente, “modificazioni dell’atto costitutivo” e “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) e 2482-bis, co. 4, c.c. (assemblea da tenersi in caso di perdite superiori al terzo e non ridotte entro l’esercizio successivo); a ciò non osta la difforme richiesta degli amministratori o di un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale; opzione valida per le decisioni adottate entro 31 luglio 2020. Il legislatore dell’emergenza non si occupa delle riunioni del consiglio di amministrazione, consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione e collegio sindacale; tuttavia, ASSONIME (http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News16032020.aspx), CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1434) ritengono di applicare estensivamente le disposizioni appena citate anche alle riunioni degli organi sociali diversi dalle assemblee, quando manchi una previsione dello statuto che legittimi l’utilizzo delle modalità di svolgimento a distanza delle riunioni. Da ultimo, con il d.l. n. 23/2020 sono state introdotte le seguenti misure per garantire la COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 11
continuità dell’attività imprenditoriale: (a) per il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.; (b) nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (occorre dare informazione nella nota informativa); (c) se il socio effettua finanziamenti a favore della società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applica la regola della postergazione o della restituzione previste dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (d) sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (quali vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020) con termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020; per gli assegni bancari e postali – durante lo stesso periodo – viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo: il titolo continua ad essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili; nel caso di difetto di provvista, non può essere levato il protesto per il periodo di sospensione. FOCUS: MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ Il d.l. n. 23/2020 ha previsto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese, così da poterne garantire l’operatività e il funzionamento. Si tratta, in particolare, della possibilità di ottenere finanziamenti che verranno garantiti – in tutto o in parte e in modo gratuito – dallo Stato (tramite il Fondo di garanzia per le PMI e, per le imprese di grandi dimensioni, SACE S.p.A.). Si richiama l’attenzione sulla natura dell’operazione (finanziamento) per cui, alla scadenza, gli importi presi in prestito devono essere restituiti. La misura si aggiunge ad altre quali la possibilità di sospendere, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 12
scadenza sino al 30 settembre 2020 (v. art. 56 del d.l. n. 18/2020). In questo caso, si tratta di una moratoria che comporta che, alla scadenza, va restituito l’importo relativo alle rate o ai canoni oggetto di sospensione, in aggiunta a quanto dovuto successivamente alla data indicata. Pertanto, in ragione della natura (finanziamento e moratoria) si raccomanda di soppesare scrupolosamente gli impegni da assumere così da non generare crisi di liquidità in un secondo momento. Allo stesso modo, appare utile approntare un business plan o rivedere quelli precedentmente approvati, anche allo scopo di comprendere il contesto di mercato nel quale opera l’impresa e le aspettative che quel mercato può offrire nello scenario post COVID-19. Per approfondire: - URBANI F., Covid-19: intervento assembleare e assunzione delle deliberazioni. Prime note (critiche) sull’art. 106, commi 2 e 3, d.l. n. 18/2020, in www.dirittoegiustizia.it COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 13
6. Impatti in materia di responsabilità da reato degli enti Conseguenze sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 L’emergenza impatta direttamente sulle attività aziendali e sulle procedure normalmente perseguite. È quindi opportuno procedere all’adeguamento dei modelli di organizzazione sia verificando l’esistenza di rischi precedentemente non mappati sia aggiornando le procedure adottate in ottica di prevenzione dei reati inclusi nel D.Lgs. n. 231/01. A titolo non esaustivo, si pensi alla necessità di adottare protocolli anti-contagio (prevenzione dei reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica), alle procedure in tema di home office e smart working (reati informatici e reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica), alle procedure di gara semplificate o all’accesso a nuove agevolazioni, premi o aiuti (reati contro la pubblica amministrazione), alla decisione di commercializzare nuovi prodotti o alla modifica delle politiche di prezzo (reati in materia di industria e commercio), alla necessità di adottare una corretta informazione societaria (reati societari). FOCUS: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L’emergenza comporta importanti implicazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori poiché il virus potrebbe essere contratto sul luogo di lavoro. Occorre allora garantire idonee misure finalizzate a prevenire il contagio (v. anche la sezione “Impatto sui luoghi di lavoro”). Ne deriva che se il contagio avvenisse sul luogo di lavoro e a causa della mancata adozione di misure di prevenzione potrebbero trovare applicazione, insieme ad altri, gli articoli 590 c.p. (in caso di solo contagio) e 589 c.p. (in caso di contagio e successivo decesso del lavoratore). Come noto, entrambe le fattispecie criminose ora citate sono contenute nell’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 e pertanto, in ipotesi di commissione di simili reati, potrebbero essere applicate anche sanzioni interdittive e pecuniarie alla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità da reato degli enti. Tale evenienza si verifica allorché i delitti appena enunciati siano commessi nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, ossia, riportando gli arresti giurisprudenziali in materia (cfr., tra gli altri, Cass. Pen, Sez. Unite, n. 38343 del 24/04/2014), quando è stata realizzata «una politica d’impresa disattenta alla materia COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 14
della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto». Applicando il predetto principio al caso concreto, l’interesse o vantaggio potrebbe configurarsi se l’impresa non affronti gli investimenti necessari ad attuare un piano di prevenzione del rischio da contagio e decida, dunque, di massimizzare il profitto rimanendo totalmente o parzialmente inerte di fronte all’emergenza. Simili adempimenti riguardano sicuramente le imprese che sono autorizzate ad operare nel contesto emergenziale, ma anche quelle la cui attività è stata inibita. E’ infatti presumibile che la riapertura di queste ultime sia subordinata o quantomeno accompagnata da una serie di accorgimenti, quali la predisposizione di protocolli anti- contagio o la limitazione delle presenza fisiche nei locali aziendali. Parimenti, qualora l’ente intenda riconvertire la propria attività ovvero avviare nuove linee di business dovrà necessariamente revisionare i modelli di organizzazione al fine di adeguarli ai mutamenti intervenuti. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 15
7. Impatto sui luoghi di lavoro Conseguenze sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese autorizzate ad operare In generale, le imprese autorizzate dai provvedimenti governativi allo svolgimento dell’attività lavorativa, possono farlo soltanto se garantiscono il rispetto del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo con le Parti Sociali (integrato in data 24 aprile 2020). Il suddetto Protocollo, che integra le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020, è finalizzato a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus, e va adottato all’interno dei luoghi di lavoro. Il Protocollo prevede prescrizioni in materia di: 1. INFORMAZIONE E ACCESSO IN AZIENDA In estrema sintesi, si prevede: • l'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5°; • la consapevolezza e l’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.; • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; • la possibilità di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea e, se questa risulterà superiore ai 37,5°, non consentire l’accesso in azienda; l’ingresso di lavoratori già risultati positivi al COVID deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto una comunicazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone; COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 16
• al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; • limitare l’accesso ai visitatori; • contingentare l’accesso dei lavoratori alle aree comuni. 2. PULIZIA E SANIFICAZIONE La Società è tenuta a: • assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; nel caso di presenza di soggetto affetto da COVID la pulizia e la sanificazione devono essere effettuate secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione; • garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; • mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandare la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 3. DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L’attività lavorativa è, in linea generale, consentita solo se viene rispettata una distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non sia possibile e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza. Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va comunque assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 17
Vi è la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali e/o fare fruire ferie e permessi maturati e non ancora fruiti. Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. 5. RIUNIONI Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. 6. COMITATO AZIENDALE Il Protocollo prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS. Sono comunque fatte salve ulteriori disposizioni, anche emanate a livello locale, afferenti particolari settori di attività. Allo stesso modo, può essere necessario integrare simili misure con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione. Il Protocollo regolamenta la gestione di una persona sintomatica presente in azienda: nel caso un dipendente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria deve comunicarlo all’ufficio del personale in modo che si possa procedere al suo isolamento; inoltre, la società collabora con le Autorità sanitarie per la definizione di eventuali “contatti stretti” del soggetto cui sia stata riscontrata la positività rispetto al tampone COVID. Nel periodo di indagine, è consentito alla società di chiedere agli eventuali “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 18
8. Impatti sulla protezione dei dati personali e sui sistemi informatici Conseguenze sugli adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679 e più in generale sulla salvaguardia dei dati informatici Il già citato mutamento delle modalità di lavoro comporta anche la necessità di revisionare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali. L’aumento di attività da remoto impone di prestare particolare attenzione alle infrastrutture informatiche e alla relative misure di sicurezza. A titolo esemplificativo, qualora debba essere garantito l’accesso da remoto ai server aziendali dovranno essere utilizzati adeguati protocolli di sicurezza che non consentano l’accesso indiscriminato ai dati (es. firewall e sistemi VPN). Occorre oltretutto definire scrupolosamente le modalità di esecuzione da remoto delle attività, evitando l’uso di dispositivi personali non sottoposti al controllo aziendale e poco sicuri. Qualora, invece, sia necessario l’uso di dispostivi personali dovranno essere definite le politiche BYOD (bring your own device). Ogni soluzione individuata deve essere vagliata anche dal punto di vista della sicurezza informatica, altrimenti vi è il serio rischio di affidarsi a strumenti in grado di cagionare danni importanti. Deve precisarsi che simili conclusioni valgono tanto per garantire la protezione dei dati personali di persone fisiche (per i quali si applica il Regolamento UE 2016/679 e, dunque, le corpose sanzioni ivi previste) quanto più in generale per salvaguardare tutti i dati informatici aziendali (la cui perdita può causare danni economici incalcolabili e addirittura l’interruzione completa delle attività). Tornando ora agli adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679, potrà essere richiesto l’aggiornamento del registro dei trattamenti e la predisposizione di nuove COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 19
informative (si pensi alla necessità di misurare la temperatura corporea all’ingresso) e/o una revisione degli accordi sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Regolamento (ad esempio, qualora un fornitore debba trattare nuovi dati ovvero sia individuato un nuovo fornitore). Infine, l’utilizzo di nuovi sistemi o l’implementazione di sistemi di smart working può determinare la necessità di fornire apposite istruzioni alle persone autorizzate ovvero di programmare sessioni di formazione, finalizzate tanto alla sicurezza dei dati personali quanto ad assicurare la piena funzionalità dei sistemi. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 20
9. Impatti sulle coperture assicurative Conseguenze sui contratti assicurativi in corso e valutazioni sulla necessità di nuove coperture I mutamenti alle attività poc’anzi enunciati possono finanche consigliare una revisione delle coperture assicurative. Queste ultime sono infatti strettamente legate alle specifiche dichiarazioni sull’attività esercitata fornite in fase di stipula del contratto, nonché alle circostanziate informazioni rese nei questionari per la valutazione del rischio. Pertanto, è onere dell’assicurato comunicare all’assicuratore circostanze che determinano un aggravamento del rischio ovvero assicurare rischi prima non contemplati. COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 21
10. Contatti Studio Legale Della Rocca 65129 PESCARA - Via Tirino, n. 8 65026 POPOLI (sede operativa) - Via Cavour, n. 7 Tel. e Fax 085.98433 00198 ROMA - Via E. De Cavalieri, n. 11 Tel. 085.88445289 – Fax 06.84085170 E-mail: info@studiolegaledellarocca.it COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI | STUDIO LEGALE DELLA ROCCA 22
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