COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI

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COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI
COVID-19

 IMPATTO SUI
 CONTRATTI,
 SULLE IMPRESE E
 SUI PROCESSI

 Una guida per affrontare
 l’emergenza
 Aggiornata con il protocollo
 di intesa 24.4.2020 sulla
 sicurezza negli ambienti
 di lavoro

24 APRILE 2020
Studio Legale Della Rocca
raccolta normativa a cura del
Dott. Piermaria Della Rocca
COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI
INDICE

1. Premessa .................................................................................................................................................................. 3
2. Impatto sui contratti pendenti............................................................................................................ 4
3. Impatto sui giudizi pendenti .................................................................................................................. 7
4. Impatto sui profili fiscali......................................................................................................................... 10
5. Impatto sulle società ................................................................................................................................. 11
6. Impatti in materia di responsabilità da reato degli enti .......................................... 14
7. Impatto sui luoghi di lavoro ................................................................................................................ 16
8. Impatti sulla protezione dei dati personali e sui sistemi informatici .......... 19
9. Impatti sulle coperture assicurative ........................................................................................... 21
10. Contatti ................................................................................................................................................................ 22

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COVID-19 IMPATTO SUI CONTRATTI, SULLE IMPRESE E SUI PROCESSI
1.         Premessa
Lo scopo del documento
Il presente contributo a cura dello Studio dell’Avv. Sergio Della Rocca ha lo scopo di
offrire una overview sull’impatto che le misure introdotte per effetto dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 determinano sui contratti, sui giudizi attualmente pendenti e
sulle imprese.

Lo scopo è puramente illustrativo per cui non costituisce parere professionale e,
pertanto, si raccomanda di consultare lo Studio prima di assumere qualsiasi decisione in
merito alle concrete fattispecie.

Lo Studio Legale Della Rocca, con sedi in Roma (Studio Acdlex), Pescara e Popoli, svolge
attività di consulenza su tutto il territorio nazionale.

In particolare, lo Studio, consapevole dell’importanza della specializzazione che il diritto
oggi impone, vanta la presenza di diverse professionalità in modo da offrire attività di
consulenza multidisciplinare, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Il documento è aggiornato al 24 aprile 2020.

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2.         Impatto sui contratti pendenti
Conseguenze sui contratti già stipulati
La legislazione fino a questo momento non prevede forme di risoluzione o di
interruzione temporanea del rapporto contrattuale attualmente in essere; va, in ogni
caso, evidenziato che il d.l. n. 18/2020 all’art. 91 ha inserito un comma 6-bis all’art. 3
del d.l. n. 6/2020 (conv. con mod. in l. n. 13/2020) che stabilisce che «il rispetto delle
misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti».

FOCUS: ART. 91 d.l. n. 18/2020
Questa disposizione è dettata solo per i contratti pubblici ma si può estendere, in via
interpretativa, a tutti i contratti, indipendentemente dall’oggetto e dalla natura dei
contraenti. Accanto a questa disposizione di carattere generale se ne ricordano altre
due di applicazione a specifiche fattispecie: l’art. 88 del d.l. n. 18/2020 che prevede per
l’emissione di un voucher di pari importo nel caso di acquisto di titoli di accesso
(occorre però l’istanza dell’acquirente) a manifestazioni varie, comprese le
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché l’acquisto di biglietti per l’ingresso
a musei e ad altri luoghi di cultura e l’art. 28 del d.l. n. 9/2020 in base al quale ricorre
l’impossibilità sopravvenuta per i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e
l’acquirente può ricevere il rimborso del corrispettivo o un voucher di pari importo.

Dunque, a causa del c.d. lockdown (serrata totale):

(a) in generale, fatta eccezione per i casi nei quali la legislazione dell’emergenza
considera risolto il contratto (v. contratto di trasporto), è possibile qualificare come
“sospeso” il contratto in essere e, una volta rimossa la causa di impossibilità della
prestazione (dovuta alla serrata delle attività), ciascuna delle parti sarà tenuta ad
adempiere alla prestazione dovuta, a meno che l’impossibilità produca il venire meno
dell’interesse del creditore a conseguirla (art. 1256, co. 2, c.c.); a tal fine, in ragione
della legislazione emergenziale, si devono considerare “inefficaci” eventuali clausole

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convenute dai contraenti che escludano il rimedio dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione;

(b) in generale, è possibile praticare la via della “rinegoziazione” delle condizioni
contrattuali (per esempio, il corrispettivo e i termini di pagamento) stante il
mutamento delle condizioni originarie del rapporto (il che, specialmente, per i contratti
ad esecuzione periodica, potrebbe considerarsi una conseguenza del principio di buona
fede e correttezza che deve ispirare l’esecuzione dei contratti);

(c) per i contratti ad esecuzione periodica, si può ritenere il contratto “sospeso”: il
contraente inadempiente (seppur incolpevole) non può però pretendere la
controprestazione; si ricorda che, al momento, la sospensione dei pagamenti delle
utenze (fino al 30 aprile 2020) è stata prevista solamente per i residenti nei Comuni
colpiti per primi da COVID-19 (d.l. n. 9/2020);

(d) per i contratti di locazione immobiliare ad uso commerciale, il conduttore può
invocare – accanto ai rimedi sopra esposti (impossibilità temporanea) – la sopravvenuta
eccessiva onerosità del canone di locazione attesa l’oggettiva impossibilità di svolgere
l’ordinaria attività nei locali locati, anche questa soluzione può condurre ad una
sospensione del versamento del canone di locazione fintantoché non sia possibile
riprendere l’attività ordinaria; in ogni caso, si consiglia di tentare la rinegoziazione delle
condizioni contrattuali (corrispettivo e termini di pagamento); resta infine ferma la
possibilità di recedere nel rispetto dei termini di preavviso a tal fine previsti.
È utile rammentare che, per il canone di locazione del mese di marzo 2020, è stato
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di
locazione.

WARNING: ADOZIONE DI SIMILI MISURE
Tutte le misure sopra esposte non possono essere adottate unilateralmente, ma
necessitano del coinvolgimento dell’altra parte contraente e/o dell’intervento
dell’Autorità giudiziaria.

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Per approfondire:
   - BENEDETTI A.M., Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa
      (transitoria) di giustificazione, in www.giustiziacivile.com, editoriale del 3 aprile
      2020;
   - GIGLIOTTI F., Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza
      epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in
      www.giustiziacivile.com, approfondimento del 1 aprile 2020;
   - CUFFARO V., Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in
      www.giustiziacivile.com, editoriale del 31 marzo 2020;
   - VERZONI S., Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al
      COVID-19, in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 25 marzo 2020;
   - MACARIO F., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in
      www.giustiziacivile.com, editoriale del 17 marzo 2020.

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3.         Impatto sui giudizi pendenti
Conseguenze sui giudizi civili, penali e amministrativi
Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020:

(a) il rinvio d’ufficio (a data successiva all’11 maggio 2020) delle udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;

(b) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali (e, tra questi, i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

(c) sono contemplate eccezioni quali, tra le altre, le cause relative ad alimenti o ad
obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di
affinità; adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno,
di interdizione o di inabilitazione; procedimenti di convalida di arresto o di fermo;
procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove
indifferibili nei casi di cui all’art. 392 c.p.p.

Per le udienze che si terranno nel periodo compreso tra l’11 maggio 2020 e il 30 giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure di vario genere: limitazione
dell’accesso al pubblico, la celebrazione delle udienze a porte chiuse, la previsione dello
svolgimento delle udienze civili con collegamenti da remoto. Inoltre, vi è la possibilità di
rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

I giudizi amministrativi sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (ad eccezione della tutela
cautelare), mentre dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 sono sospesi esclusivamente i
termini per la notificazione dei ricorsi.

FOCUS: PROCEDIMENTI PREFALLIMENTARI E FALLIMENTARI
Si segnalano gli orientamenti di alcuni uffici giudiziari in tema di procedimenti
prefallimentari: il Tribunale di Milano ha emesso una nota con la quale si conferma il
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rinvio di tutte le udienze a meno che non ricorra l’urgenza che deve essere attestata
con decreto del giudice delegato; analogo provvedimento è stato adottato dal
Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma (disponibile al link
www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_29357.pdf).

Quanto alle conseguenze sulle procedure concorsuali (segnatamente, il concordato
preventivo) attualmente in essere, è stato previsto che:

(1) in caso di concordato preventivo c.d. in bianco, il debitore può presentare istanza
per ottenere la concessione di una ulteriore proroga fino a novanta giorni, anche se il
termine sia già stato prorogato e se è stato depositato ricorso per la dichiarazione di
fallimento; l’istanza deve essere depositata entro cinque giorni dalla scadenza del
termine e deve specificare gli elementi che rendono necessaria la concessione della
proroga con riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza sanitaria (per
esempio, contrazione delle entrate per serrata totale);

(2) concordato preventivo con deposito di piano e attestazione si possono fare
quattro distinte ipotesi a seconda dello “stadio” in cui la procedura si trova:

(a) in relazione ai procedimenti di omologa ancora pendenti alla data del 23 febbraio
2020, il debitore ha due alternative:

(a1) il debitore può ottenere dal Tribunale un termine per elaborare ex novo una nuova
proposta di concordato preventivo: per ottenere il termine (non superiore a novanta
giorni e non prorogabile) il debitore deve presentare un’istanza al Tribunale nella quale
è possibile tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi
epidemica; non possono presentare questa istanza i debitori la cui proposta sia stata
già sottoposta al voto dei creditori senza ottenere le necessarie maggioranze;
(a2) il debitore può optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento
originariamente prospettati nella proposta (il differimento non può essere superiore di
sei mesi rispetto alle scadenze originarie): il debitore deve, sino all’udienza fissata per
l’omologa, depositare una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini insieme
con la documentazione che comprova la necessità di modificare i termini.

(b) se la procedura di concordato preventivo si trova nella fase dell’esecuzione, i termini di
adempimento del concordato preventivo aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio
2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di diritto di sei mesi (non c’è bisogno di alcuna
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istanza da parte del debitore). In questo modo si determina un “riscadenzamento” dei
termini di adempimento.

Inizialmente, l’art. 11 del d.l. n. 9/2020 ha posticipato al 15 febbraio 2021 l’entrata in
vigore degli obblighi di segnalazione previsti dagli artt. 14, co.2 (obbligo di segnalazione
dell’organo di controllo) e 15 (obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati)
del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Da ultimo, l’applicazione di tutte le parti del Codice non ancora entrata in vigore è stata
differita al 1° settembre 2021.

Improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento Tutti i ricorsi per la
dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono
dichiarati di diritto improcedibili. Questa regola non vale per i ricorsi presentati dal
P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi.
La “sterilizzazione” della possibilità di depositare ricorso per la dichiarazione di
fallimento non incide ai fini del calcolo dei termini per la proposizione dell’azione
revocatoria fallimentare.

Per approfondire:
   - ABRIANI N., PALOMBA G., Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con
      una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), in
      www.osservatorio-oci.org;
   - DELLA SANTINA R., Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della
      pandemia da COVID-19. Impressioni e spunti di riflessione, in www.ilcaso.it,
      articolo del 1° aprile 2020;
   - FIMMANÒ F., Crisi d’impresa e resilienza nell’era del Coronavirus: il tempo dei
      concordati fallimentari del giorno dopo a garanzia pubblica, in
      www.giustiziacivile.com, articolo del 26 marzo 2020;
   - CORNO G., PANZANI L., I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle
      procedure concorsuali, in www.ilcaso.it, articolo del 25 marzo 2020;
   - BARATTA I.A., LAURI O., CoVid-19: impatto economico sulle procedure concorsuali,
      in www.ilfallimentarista.it, focus del 18 marzo 2020;
   - LAZOPPINA G., Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza
      maggiore, in www.ilfallimentarista.it, focus del 13 marzo 2020.

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4.         Impatto sui profili fiscali
Conseguenze sul pagamento delle imposte
Per tutti i contribuenti l’art. 67 del d.l. n. 18/2020 ha previsto – con riferimento alle
entrate tributarie e non tributarie – la sospensione dei termini di versamento che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti: (a)
dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione; (b) dagli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate; (c) dagli avvisi di riscossione emessi
dall’INPS. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno
2020.

Il termine di versamento previsto per la c.d. rottamazione-ter con scadenza al 28
febbraio 2020 viene differito al 31 maggio 2020; analogamente il termine di
versamento previsto per il c.d. “saldo e stralcio” con scadenza al 31 marzo 2020 viene
differito al 31 maggio 2020.

Versamenti, ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi
previdenziali e assistenziali, premi INAIL. Il d.l. n. 23/2020 ha previsto che i soggetti,
con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, possono non effettuare i detti
versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora
abbiano registrato rispettivamente: (a) una diminuzione dei ricavi o dei compensi di
almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta; (b) una diminuzione della stessa percentuale nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
Per i soggettii con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve
corrispondere almeno al 50%.

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5.         Impatto sulle società
Conseguenze sugli adempimenti societari
L’art. 106 del d.l. n. 18/2020 incide sullo svolgimento della vita delle società di capitali,
società cooperative e mutue assicuratrici nei termini che seguono:

(a) il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è esteso
a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche al di fuori delle ipotesi indicate dal codice
civile e anche nel silenzio dello statuto (e nonostante una esplicita e contrastante
previsione); in tal modo, anche il rinnovo delle cariche sociali subisce uno slittamento;

(b) espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione consentiti anche nel silenzio dello
statuto (e nonostante una esplicita e contrastante previsione); opzione valida per le
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020;

(c) nelle società a responsabilità limitata l’espressione del voto per consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto può riguardare anche le materie indicate
negli artt. 2479, co. 2, nn. 4) e 5) (rispettivamente, “modificazioni dell’atto costitutivo”
e “decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci”) e 2482-bis, co. 4, c.c. (assemblea da tenersi in caso di perdite superiori
al terzo e non ridotte entro l’esercizio successivo); a ciò non osta la difforme richiesta
degli amministratori o di un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale; opzione valida per le decisioni adottate entro 31 luglio 2020.

Il legislatore dell’emergenza non si occupa delle riunioni del consiglio di amministrazione,
consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione e collegio sindacale; tuttavia, ASSONIME
(http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News16032020.aspx),
CNDCEC             e       Fondazione          Nazionale         dei         Commercialisti
(https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1434) ritengono di applicare
estensivamente le disposizioni appena citate anche alle riunioni degli organi sociali
diversi dalle assemblee, quando manchi una previsione dello statuto che legittimi
l’utilizzo delle modalità di svolgimento a distanza delle riunioni.

Da ultimo, con il d.l. n. 23/2020 sono state introdotte le seguenti misure per garantire la
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continuità dell’attività imprenditoriale:

(a) per il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si
applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. in materia di
riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale; per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione
o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.;

(b) nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione
delle voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività può essere operata
se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23
febbraio 2020 (occorre dare informazione nella nota informativa);

(c) se il socio effettua finanziamenti a favore della società nel periodo compreso tra il 9
aprile 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applica la regola della
postergazione o della restituzione previste dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

(d) sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (quali vaglia cambiari,
cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020) con termini di scadenza
ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020; per
gli assegni bancari e postali – durante lo stesso periodo – viene sospeso il termine di
presentazione al pagamento del titolo: il titolo continua ad essere pagabile nel giorno di
presentazione qualora vi siano i fondi disponibili; nel caso di difetto di provvista, non
può essere levato il protesto per il periodo di sospensione.

FOCUS: MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’
Il d.l. n. 23/2020 ha previsto una serie di misure a sostegno della liquidità delle
imprese, così da poterne garantire l’operatività e il funzionamento. Si tratta, in
particolare, della possibilità di ottenere finanziamenti che verranno garantiti – in tutto
o in parte e in modo gratuito – dallo Stato (tramite il Fondo di garanzia per le PMI e, per
le imprese di grandi dimensioni, SACE S.p.A.).
Si richiama l’attenzione sulla natura dell’operazione (finanziamento) per cui, alla
scadenza, gli importi presi in prestito devono essere restituiti.

La misura si aggiunge ad altre quali la possibilità di sospendere, per i mutui e gli altri
finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
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scadenza sino al 30 settembre 2020 (v. art. 56 del d.l. n. 18/2020). In questo caso, si
tratta di una moratoria che comporta che, alla scadenza, va restituito l’importo relativo
alle rate o ai canoni oggetto di sospensione, in aggiunta a quanto dovuto
successivamente alla data indicata.

Pertanto, in ragione della natura (finanziamento e moratoria) si raccomanda di
soppesare scrupolosamente gli impegni da assumere così da non generare crisi di
liquidità in un secondo momento.

Allo stesso modo, appare utile approntare un business plan o rivedere quelli
precedentmente approvati, anche allo scopo di comprendere il contesto di mercato nel
quale opera l’impresa e le aspettative che quel mercato può offrire nello scenario post
COVID-19.

Per approfondire:
   - URBANI F., Covid-19: intervento assembleare e assunzione delle deliberazioni. Prime
      note (critiche) sull’art. 106, commi 2 e 3, d.l. n. 18/2020, in www.dirittoegiustizia.it

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6. Impatti in materia di
    responsabilità da reato degli enti
Conseguenze sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01
L’emergenza impatta direttamente sulle attività aziendali e sulle procedure
normalmente perseguite. È quindi opportuno procedere all’adeguamento dei modelli di
organizzazione sia verificando l’esistenza di rischi precedentemente non mappati sia
aggiornando le procedure adottate in ottica di prevenzione dei reati inclusi nel D.Lgs. n.
231/01.

A titolo non esaustivo, si pensi alla necessità di adottare protocolli anti-contagio
(prevenzione dei reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica),
alle procedure in tema di home office e smart working (reati informatici e reati colposi
commessi con violazione della normativa antinfortunistica), alle procedure di gara
semplificate o all’accesso a nuove agevolazioni, premi o aiuti (reati contro la pubblica
amministrazione), alla decisione di commercializzare nuovi prodotti o alla modifica delle
politiche di prezzo (reati in materia di industria e commercio), alla necessità di adottare
una corretta informazione societaria (reati societari).

FOCUS: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’emergenza comporta importanti implicazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori
poiché il virus potrebbe essere contratto sul luogo di lavoro. Occorre allora garantire
idonee misure finalizzate a prevenire il contagio (v. anche la sezione “Impatto sui luoghi
di lavoro”). Ne deriva che se il contagio avvenisse sul luogo di lavoro e a causa della
mancata adozione di misure di prevenzione potrebbero trovare applicazione, insieme
ad altri, gli articoli 590 c.p. (in caso di solo contagio) e 589 c.p. (in caso di contagio e
successivo decesso del lavoratore). Come noto, entrambe le fattispecie criminose ora
citate sono contenute nell’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 e pertanto, in ipotesi di
commissione di simili reati, potrebbero essere applicate anche sanzioni interdittive e
pecuniarie alla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità da reato
degli enti. Tale evenienza si verifica allorché i delitti appena enunciati siano commessi
nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, ossia, riportando gli arresti
giurisprudenziali in materia (cfr., tra gli altri, Cass. Pen, Sez. Unite, n. 38343 del
24/04/2014), quando è stata realizzata «una politica d’impresa disattenta alla materia
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della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della
spesa con conseguente massimizzazione del profitto». Applicando il predetto principio
al caso concreto, l’interesse o vantaggio potrebbe configurarsi se l’impresa non affronti
gli investimenti necessari ad attuare un piano di prevenzione del rischio da contagio e
decida, dunque, di massimizzare il profitto rimanendo totalmente o parzialmente inerte
di fronte all’emergenza.

Simili adempimenti riguardano sicuramente le imprese che sono autorizzate ad operare
nel contesto emergenziale, ma anche quelle la cui attività è stata inibita. E’ infatti
presumibile che la riapertura di queste ultime sia subordinata o quantomeno
accompagnata da una serie di accorgimenti, quali la predisposizione di protocolli anti-
contagio o la limitazione delle presenza fisiche nei locali aziendali.

Parimenti, qualora l’ente intenda riconvertire la propria attività ovvero avviare nuove
linee di business dovrà necessariamente revisionare i modelli di organizzazione al fine
di adeguarli ai mutamenti intervenuti.

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7.         Impatto sui luoghi di lavoro
Conseguenze sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per le imprese autorizzate ad operare

In generale, le imprese autorizzate dai provvedimenti governativi allo svolgimento
dell’attività lavorativa, possono farlo soltanto se garantiscono il rispetto del Protocollo
sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo con le Parti Sociali (integrato in data 24 aprile
2020).

Il suddetto Protocollo, che integra le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020, è finalizzato
a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus, e va adottato all’interno dei luoghi
di lavoro.

Il Protocollo prevede prescrizioni in materia di:

   1. INFORMAZIONE E ACCESSO IN AZIENDA

In estrema sintesi, si prevede:

   •   l'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5°;
   •   la consapevolezza e l’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda,
       e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
       all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza,
       temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
       virus nei 14 giorni precedenti, etc.;
   •   l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
       nel fare accesso in azienda; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
       osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
       piano dell’igiene;
   •   la possibilità di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea e,
       se questa risulterà superiore ai 37,5°, non consentire l’accesso in azienda;
       l’ingresso di lavoratori già risultati positivi al COVID deve essere preceduto da
       una preventiva comunicazione avente ad oggetto una comunicazione medica da
       cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;

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•   al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori
       esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso,
       transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Per
       fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare
       servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale
       dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
   •   limitare l’accesso ai visitatori;
   •   contingentare l’accesso dei lavoratori alle aree comuni.

   2. PULIZIA E SANIFICAZIONE

La Società è tenuta a:

   •   assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
       ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; nel caso di presenza di
       soggetto affetto da COVID la pulizia e la sanificazione devono essere effettuate
       secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
       della Salute, nonché alla loro ventilazione;
   •   garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
       touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
   •   mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandare la
       frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

   3. DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’attività lavorativa è, in linea generale, consentita solo se viene rispettata una distanza
interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non sia possibile e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie.
   4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la
chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.

Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va comunque assicurato
un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

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Vi è la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali e/o fare fruire ferie e permessi
maturati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordati o organizzati.
   5. RIUNIONI

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed
urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità
in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E’ comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart working.
   6. COMITATO AZIENDALE

Il Protocollo prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS.
Sono comunque fatte salve ulteriori disposizioni, anche emanate a livello locale,
afferenti particolari settori di attività.
Allo stesso modo, può essere necessario integrare simili misure con altre equivalenti o
più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.
Il Protocollo regolamenta la gestione di una persona sintomatica presente in azienda:
nel caso un dipendente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria deve
comunicarlo all’ufficio del personale in modo che si possa procedere al suo isolamento;
inoltre, la società collabora con le Autorità sanitarie per la definizione di eventuali
“contatti stretti” del soggetto cui sia stata riscontrata la positività rispetto al tampone
COVID. Nel periodo di indagine, è consentito alla società di chiedere agli eventuali
“contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

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8. Impatti sulla protezione dei dati
    personali e sui sistemi informatici
Conseguenze sugli adempimenti di cui al Regolamento UE
2016/679 e più in generale sulla salvaguardia dei dati informatici

Il già citato mutamento delle modalità di lavoro comporta anche la necessità di
revisionare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

L’aumento di attività da remoto impone di prestare particolare attenzione alle
infrastrutture informatiche e alla relative misure di sicurezza.

A titolo esemplificativo, qualora debba essere garantito l’accesso da remoto ai server
aziendali dovranno essere utilizzati adeguati protocolli di sicurezza che non consentano
l’accesso indiscriminato ai dati (es. firewall e sistemi VPN).

Occorre oltretutto definire scrupolosamente le modalità di esecuzione da remoto delle
attività, evitando l’uso di dispositivi personali non sottoposti al controllo aziendale e
poco sicuri.

Qualora, invece, sia necessario l’uso di dispostivi personali dovranno essere definite le
politiche BYOD (bring your own device).

Ogni soluzione individuata deve essere vagliata anche dal punto di vista della sicurezza
informatica, altrimenti vi è il serio rischio di affidarsi a strumenti in grado di cagionare
danni importanti.

Deve precisarsi che simili conclusioni valgono tanto per garantire la protezione dei dati
personali di persone fisiche (per i quali si applica il Regolamento UE 2016/679 e,
dunque, le corpose sanzioni ivi previste) quanto più in generale per salvaguardare tutti i
dati informatici aziendali (la cui perdita può causare danni economici incalcolabili e
addirittura l’interruzione completa delle attività).

Tornando ora agli adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679, potrà essere
richiesto l’aggiornamento del registro dei trattamenti e la predisposizione di nuove

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informative (si pensi alla necessità di misurare la temperatura corporea all’ingresso) e/o
una revisione degli accordi sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28
Regolamento (ad esempio, qualora un fornitore debba trattare nuovi dati ovvero sia
individuato un nuovo fornitore).

Infine, l’utilizzo di nuovi sistemi o l’implementazione di sistemi di smart working può
determinare la necessità di fornire apposite istruzioni alle persone autorizzate ovvero di
programmare sessioni di formazione, finalizzate tanto alla sicurezza dei dati personali
quanto ad assicurare la piena funzionalità dei sistemi.

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9. Impatti                                     sulle                        coperture
     assicurative
Conseguenze sui contratti assicurativi in corso e valutazioni sulla
necessità di nuove coperture

I mutamenti alle attività poc’anzi enunciati possono finanche consigliare una revisione
delle coperture assicurative.

Queste ultime sono infatti strettamente legate alle specifiche dichiarazioni sull’attività
esercitata fornite in fase di stipula del contratto, nonché alle circostanziate informazioni
rese nei questionari per la valutazione del rischio.

Pertanto, è onere dell’assicurato comunicare all’assicuratore circostanze che
determinano un aggravamento del rischio ovvero assicurare rischi prima non
contemplati.

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10. Contatti

Studio Legale Della Rocca

65129 PESCARA - Via Tirino, n. 8
65026 POPOLI (sede operativa) - Via Cavour, n. 7
Tel. e Fax 085.98433

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Tel. 085.88445289 – Fax 06.84085170

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