Covid-19 e ordinanze contingibili ed urgenti: la nuova posizione del Governo Draghi sulla didattica in presenza al vaglio del G.A.

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Covid-19 e ordinanze contingibili ed urgenti: la nuova
posizione del Governo Draghi sulla didattica in
presenza al vaglio del G.A.
(nota ai Decreti cautelari dei Presidenti della Sezione V del T.A.R. Campania
Napoli, n. 19 del 10 gennaio 2022 e della Sezione II del T.A.R. Sicilia Catania,
nn. 12 e 13 del 13 gennaio 2022 e n. 32 del 16 gennaio 2022).
Santi Delia
Avvocato

    Sommario: 1. L'ordinanza contingibile e urgente e la pandemia - 2.
Ordinanza contingibile e urgente, pandemia e istruzione - 3. La
preparazione normativa alla quarta ondata - 4. La tecnica
dell'emergenza fondata su dati impossibile da reperire - 5. Salute e
istruzione: legge e provvedimento amministrativo

   L'alluvionale produzione normativa del periodo pandemico ha reso
arduo orientarsi sui persistenti poteri sindacali consentiti
dall'ordinamento per fronteggiare "emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale".
   L'indagine occasionata dalle decisioni cautelari monocratiche dei
T.A.R. Napoli e Catania in commento mira a comprenderne la portata
con precipuo riguardo alla dibattuta questione della chiusura dei plessi
scolastici e del correlativo potere di attivazione della didattica a
distanza. Il Governo del Presidente del Consiglio Draghi, a differenza
della precedente maggioranza, ha fortemente rivendicato la priorità
delle proprie scelte strategiche volte a garantire la didattica in
presenza limitando la possibilità di ricorso a quella a distanza
dapprima nell'ipotesi di classificazione in zona rossa ed arancione e,
successivamente, in sede di conversione, in sola zona rossa. In
quest'articolo proveremo a spiegare come hanno reagito le
Amministrazioni a tali indicazioni normative.
   1. L'ordinanza contingibile e urgente e la pandemia.
   Sin dall'introduzione della speciale legislazione promulgata al fine
di far fronte all'emergenza pandemica, l'articolo 35 del D.L. del 2
marzo 2020, n. 91 stabiliva che "a seguito dell'adozione delle misure
statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".
   Tale norma, pur abrogata dall'art. 5 del D.L. n. 19/2020, è stata
riprodotta dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge,
chiarendo che "i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia,
ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in
contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui
al comma 1".
   I provvedimenti adottati a livello locale per fronteggiare l'emergenza
Covid-19, dunque, a leggere tali norme, potevano solo integrare la
disciplina fissata a livello statale ma non potrebbero derogare alla

    1 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
                                       1
stessa, pena la loro inefficacia. Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L.
n. 33/2020 del 16 maggio 2020, come modificato dal D.L. n. 125 del 7
ottobre 2020, peraltro, eventuali interventi restrittivi rispetto alla
normativa nazionale potevano essere adottati solo dai Presidenti delle
Regioni che "in relazione all'andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute,
può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte
ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei
criteri previsti dai citati decreti"2.
    L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 19/2020, letto in combinato disposto
con l'art. 1, comma 16 D.L. n. 33/2020, consentiva alle Regioni di
adottare misure di efficacia locale "nell'ambito delle attività di loro
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale". Ciò, durante le
cosiddette prime due ondate della pandemia, era possibile, ricorda il
G.A. "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui si è detto, informando contestualmente il
Ministro della Salute"3. Le misure potevano derogare in senso
restrittivo rispetto a quelle disposte dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, oppure, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati
decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative. Il
comma 3 dell'art. 3, infine, precisava che "le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni
di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente".
    Il Sindaco, dunque, sin dall'introduzione della prima legislazione di
emergenza, sembra non avere alcuna competenza in materia giacchè
l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, promulgati in
qualità di Autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del TUEL, rimane
legata al rigoroso rispetto dei limiti già delineati, tanto che lo stesso
art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, espressamente
stabilisce espressamente che "le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano, altresì, agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza
di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente".
    In tal senso è l'indicazione della giurisprudenza legata, appunto, al
primo "lockdown" del periodo marzo-maggio 2020. Secondo il T.A.R.
Puglia "in caso di emergenza epidemiologica di rilievo internazionale,
le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa statale
e, nel dettaglio, da quella regolamentare di carattere governativo,
impongono il rispetto del principio di non contraddizione
   2 Per una rassegna delle decisioni del G.A. sulle ordinanze regionali adottate sul
tema si veda C. Napolitano, Regioni, scuola e COVID-19: il Giudice Amministrativo
tra diritto allo studio e tutela della salute (Nota Cons. Stato, n. 6453/2020), in
Giustiziainsieme.it
   3 T.A.R. Calabria, n. 2077/2020, punto 8.

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dell'ordinamento giuridico; per questa ragione il Sindaco può
esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, di regola affidatogli in
periodo non emergenziale, ma non può assumere decisioni in
contrasto con la normativa statale"4.
    Anche il Consiglio di Stato aveva avuto modo, in tale fase, di chiarire
come "a seguito dell'emanazione del D.L. n. 19/2020, è stato
accentrato - stante la gravità e dimensione nazionale dell'emergenza
- a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di
contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che
incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali
l'ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia
generale a tutela dell'unità dell'ordinamento della Repubblica...
finalizzata a contemperare l'esigenza di assicurare, alle Regioni,
adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori
di competenza, rispetto all'evolversi localmente del rischio
epidemiologico, con l'esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di
garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. In
tale contesto è sin troppo evidente che i Comuni non hanno alcun
potere di incidere su tali diritti costituzionalmente garantiti"5.

    2. Ordinanza contingibile e urgente, prime due ondate
pandemiche e istruzione.
    Il T.A.R. Calabria, con la prima sentenza con la quale si indagano i
presupposti normativi incidenti sui poteri dei Sindaci nell'ambito della
cosiddetta "seconda ondata" pandemica, amplia tali argomenti
concludendo per l'inesistenza di un potere sindacale di incidere sul
diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.
    Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con L. 22
maggio 2020, n. 35, per come risultante dai successivi interventi
modificativi e interpolativi succedutisi sino al D.L. 7 ottobre 2020, n.
125, difatti, è fonte superiore e strategica di tali scelte che interventi
locali ed episodici rischiano di minare nella propria finalità unitaria e di
indirizzo che trovano giustificazione nella competenza legislativa
attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. q) Cost.
in materia di "profilassi internazionale"6, "tutela della salute" e
"protezione civile".
    Il T.A.R., "così ricostruito il sistema istituzionale di risposta
all'emergenza epidemiologica in atto", ha "delineato in negativo e per
sottrazione gli spazi entro i quali è possibile l'uso, da parte dei sindaci,
del potere di ordinanza contingibile e urgente", concludendo per la
legittimità di un potere "limitato ai casi in cui sia necessaria una
risposta urgente - che vada al di là delle misure adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente,
dalle singole Regioni - a specifiche situazioni che interessino il
territorio comunale". Il Sindaco, dunque, "non può sostituire il proprio
apprezzamento, per quanto prudente e ponderato, alla valutazione

   4 T.A.R. Puglia, sez. III, 22 maggio 2020 n. 733.
   5 Cons. Stato, sez. I, par. 7 aprile 2020 n. 735.
   6 Sul tema amplius, T.A.R. Calabria Catanzaro, 9 maggio 2020 n. 841.

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epidemiologica e al bilanciamento degli interessi operato dall'Autorità
governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni (...) perché,
contrariamente opinando, la naturale pluralità di misure adottate dai
sindaci minerebbe la risposta unitaria e organica a una crisi sanitaria
di carattere planetaria (arg. Cons. Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020,
n. 735)". "Ma soprattutto perché", continua il T.A.R. "sul piano
strettamente normativo, non sussistono quegli ambiti di "vuoto
ordinamentale" nel contesto del quale è ammissibile l'esercizio di
poteri contingibili e urgenti".

    3. La preparazione normativa alla quarta ondata e la risposta
del G.A.
    Come accennato il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 111/2021
(convertito con modificazioni in L. n. 133/2021) prevede che "fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio
o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente
in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità
dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di
diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione
scolastica".
    Non v'è dubbio che la norma usando la congiunzione "e" non
consenta che, nonostante la città o la Regione non sia classificata
come "rossa", si possa sostenere l'esistenza di circostanze
eccezionali e straordinarie che giustifichino la misura. Tali circostanze
devono accompagnare la zona rossa e non sostituirsi ad essa.
    Qualunque eccezionalità, dunque, ex lege, appare indifferente ai
fini dell'attribuzione del potere di Sindaci e Presidente di Regione
senza la preventiva, e più ampia, classificazione in zona rossa del
territorio.
    Ogni diversa interpretazione, come avvenuto in Campania e Sicilia,
troverebbe la scontata scure annullatoria del G.A. in conformità alla
Legge.
    In Campania, difatti, la decisione volta alla chiusura dei plessi
scolastici per seguire le lezioni in presenza, è stata adottata al fine di
prevenire un'ulteriore recrudescenza dei contagi al rientro dalle
vacanze natalizie nonostante la zona ancora bianca della Regione. In
Sicilia, invece, dopo lo spostamento del calendario didattico di 3 giorni,
si è provveduto a conferire ai Sindaci un potere più ampio di quello
statale consentendovi di intervenire non solo in ipotesi in cui il loro
Comune fosse classificato in zona rossa ma anche arancione.
    In entrambi i casi, secondo il G.A., risulta violata la "ratio" dell'art. 2,
comma 1, del D.L. del 1° aprile 2021, n. 44 che, come è noto, mira
proprio a ridurre l'intervento dei Sindaci e dei Presidenti di Regione
togliendo la regia nazionale alla gestione della pandemia. Come già
chiarito dal G.A. prima di tale intervento normativo, difatti, "La ratio è
quella di sottrarre il più possibile l'attività didattica in presenza, perfino
nelle zone "rosse", ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri
di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di
emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in
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ogni caso inerenti la popolazione scolastica"7. "Tale disposizione
presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del
requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo
dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e
specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente
autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di
crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro
dell'effettiva, attuale presenza - nelle scuole medesime - di focolai o
quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio «estremamente
elevato» del virus o di sue varianti, appunto, «nella popolazione
scolastica»", oltre alla zona rossa già dichiarata.
    In quel caso, invece, il sindaco di una località ricadente in zona
arancione "oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è
limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale,
specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di
tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati
alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio
provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo
scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca
non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera
preoccupazione che gli stessi «potrebbero espandersi» stante anche
la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID".
    Ragionamenti analoghi, da ultimo, sono stati adottati con i decreti
in commento.
    "La fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con
disposizioni di rango primario (art. 4 del decreto legge n. 1/2002); non
residua, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti,
avendo il legislatore nazionale, nell'esercizio della propria
discrezionalità, previsto, nell'ambito del sistema scolastico, l'adozione
delle misure contemplate nella norma indicata; non è, quindi, possibile
una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenirsi in modo
puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante
quanto previsto nel citato art. 4; l'art. 1, quarto comma, del decreto
legge n. 111/2021, convertito in legge n. 133/2021, consente eventuali
interventi in deroga - sino al 31 marzo 2022 (sul punto, cfr. l'art. 16,
primo comma, del decreto legge n. 221/2021 - nelle Regioni e
Province autonome solo per le "zone rosse" e sussistendo le ulteriori
condizioni specificate nella disposizione; non appare possibile fare
riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi
riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa (con
l'eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che,
in ipotesi, non possano essere accolti in terapia intensiva), avendo il
governo nazionale, quanto alla gestione dell'emergenza Covid in
ambito scolastico, adottato atti aventi forza di legge che non possono
essere disconosciuto dal giudice amministrativo, privo - come è noto -
di qualsivoglia forma di legittimazione politica"8.
    Né, all'evidenzia, l'ordinanza regionale, come accaduto in Sicilia,
potrebbe legittimare più ampi poteri sindacali giacchè, come visto, è

  7   T.A.R. Calabria, decreto n. 253 del 16 aprile 2021
  8   Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, n. 12/2022.
                                           5
proprio la Legge a comprimere i poteri, degli uni (Presidenti di
Regione) e degli altri (Sindaci), negli angusti limiti di una già dichiarata
zona rossa e situazioni peculiari e critiche di focolai.
   In tal senso, allora, condivisibilmente, anche l'ordinanza regionale
che dispone ed autorizza più ampi interventi rispetto alla Legge di
cornice, "viola i parametri normativi appena indicati, che appaiono
prevalenti rispetto a quanto disposto con ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 1 in data 7 gennaio 2022"9.
   Con ragionamenti di più ampio carattere sistematico, peraltro, il
decreto del Presidente della Quinta Sezione del T.A.R. Campania, ha
spiegato perchè "non possa mantenersi l'efficacia di un provvedimento
amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche,
operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera
così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale)
di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico"10. Si tratta di
misure, difatti, che mirano ad assicurare "nell'anno scolastico 2021-
2022, il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale
e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (...) e l'attività scolastica e
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza". A fronte
di una disciplina così dettagliata è escluso "che possa residuare
spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze
contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di
attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile",
presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola"
della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto,
già esistente, allo stato, in diritto positivo", "in quanto interamente e
minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario,
tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla
salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento
tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti
dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione
primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale
libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma
dell'incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella
specie, ricorrere".

   4. La tecnica dell'emergenza fondata su dati impossibile da
reperire
   Le ordinanze impugnate innanzi al G.A. in commento, inoltre, non
potendo fornire dati sanitari conformi alle indicazioni normative che,
altrimenti, legittimerebbero a monte la classificazione in zona rossa del
territorio, usano la tecnica dell'impossibilità del reperimento dei dati
stessi e della loro inaffidabilità.
   Il tema che oggi si pone, dunque, è se sia possibile agire con
ordinanze contingibili e urgenti solo asserendo che la situazione

   9Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, n. 32/2022.
   10Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n.
19/2022.
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epidemiologica non sia più grave delle altre ma, semplicemente, sia
oscura ed imperscrutabile.
    Il tentativo, a parere di chi scrive assai pericoloso perché consente
di superare ad libitum limiti e controlimiti di un sistema di norme,
protocolli e regolamenti già di delicato equilibrio nazionale e regionale,
è mal riuscito.
    In primis in ragione di una contraddittorietà intrinseca ed insanabile
tra la mancata classificazione di Regioni e città in "colore rosso" e la
sola chiusura di tutti i gradi di scuole.
    Non si può, difatti, manifestare criticità tali da non possedere dati
certi a giustificare l'apertura delle scuole e, contestualmente,
consentire che l'intera restante popolazione e le attività dalla stessa
espletate si svolgano liberamente e senza restrizione ulteriore alcuna.
La contradddizione, dunque, è già intima ed insanabile.
    Non si comprende, peraltro, ed in ciò risiede la patente
irragionevolezza dei provvedimenti impugnati rilevata dal G.A., come
possa giustificarsi che pur a fronte di tale situazione (la mancanza di
"affidabilità" di dati e capacità di gestione delle Aziende sanitarie
territoriali) non si attuino analoghe misure di salvaguardia e
prevenzione nei confronti di altre realtà economiche, sociali e dei
servizi della stessa città (o Regione) ove quell'Aziende insistono. Ove,
difatti, l'istruttoria accerti l'esistenza di limiti strutturali generali incidenti
sul territorio, quali la "debolezza del sistema sanitario regionale" e "le
difficoltà del tracciamento"11, vi sarebbe spazio per giustificare,
provvedimenti incidenti sull'intero contesto e su tutte le attività, sociali
e commerciali, ivi insistenti e non certo sulle sole scuole. A contrario,
ove, come accaduto, tutte le restanti attività siano rimaste regolate
dalle norme nazionali di cornice e si sia inciso solo sulla scuola in
maniera diretta enfatizzando la differente realtà critica, non può che
concludersi per l'erroneità della stessa istruttoria a monte svolta se si
ha riguardo alla circostanza che siamo innanzi ad un fenomeno
pandemico caratterizzato dall'estrema facilità di contagio anche fuori
da contesto ove i presunti focolai vengono a formarsi.

    5. Salute e istruzione: legge e provvedimento amministrativo
    Né, d'altra parte, a diverse conclusioni potrebbe giungersi
richiamando la primazia del diritto alla salute (come posto al vertice
dei diritti sociali) sostenendo, a livello locale e regionale, che la scelta
per l'accesso alla didattica a distanza contempererebbe al meglio tale
bene rispetto agli attuali livelli di rischio. L'istruzione, rammenta il G.A.
nell'ampia casistica richiamata, "si colloca poco dietro" il bene salute
ed "è il principale strumento con cui lo Stato provvede, ai sensi dell'art.
3, comma 2, a rimuovere, specie nei territori più svantaggiati, gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
    Il "bilanciamento tra i due diritti in un contesto di epidemia non può
essere demandato all'intervento, per sua natura episodico e

   11   così T.A.R. Calabria, decreto n. 253 del 16 aprile 2021.
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frammentario, dei Sindaci, i quali avranno potere di emettere
ordinanza contingibile e urgente negli scarsi "spazi liberi" lasciati dalla
regolamentazione nazionale". La doverosa necessità di tutelare la
salute non può risolversi in una tirannia di questo diritto rispetto alle
altre libertà e agli altri diritti fondamentali, dovendosi ricordare che tutti
i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri12.
    Se, come visto, tali complessi e delicati contemperamenti di così
conflittuali interessi spettino allo Stato e, dunque, al Legislatore, non
v'è dubbio, come icasticamente spiegato dal T.A.R. Campania, che "il
diverso opinamento di altra Autorità che, del tutto legittimamente,
manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di
complessiva ragionevolezza, dell'intervento legislativo operato non
potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti
amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del
legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di
individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio
dei valori in gioco rispetto al legislatore sposando istanze, variamente
articolate e peraltro pure variamente condivise, stante la evidente
conflittualità esistente in materia, provenienti da settori
dell'amministrazione pubblica, dalla società civile e da parti sociali,
tuttavia valutate recessive rispetto alla scelta, ripetesi di rango
primario, di privilegiare, sempre e comunque - ben vero allo stato e
salve ulteriori eventuali misure che il legislatore ritenesse di adottare
anche in considerazione dell'intervenuta acquisizione di nuovi
elementi e anche per il tramite dei soggetti pubblici con cui
istituzionalmente deve, o ritiene di dover, interloquire - la modalità di
didattica in presenza, nel rispetto delle prescrizioni, cautele e
disposizioni operative comunque fissate, la cui concreta applicazione,
oggettivamente - deve riconoscersi - non agevole e senz'altro gravosa,
incombe certo sugli operatori pubblici all'uopo investiti ma che impone,
anche e soprattutto, la leale e fattiva cooperazione degli amministrati".

  12   Così Corte cost. n. 85 del 2013.
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