Covid-19 e ordinanze contingibili ed urgenti: la nuova posizione del Governo Draghi sulla didattica in presenza al vaglio del G.A.
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Covid-19 e ordinanze contingibili ed urgenti: la nuova posizione del Governo Draghi sulla didattica in presenza al vaglio del G.A. (nota ai Decreti cautelari dei Presidenti della Sezione V del T.A.R. Campania Napoli, n. 19 del 10 gennaio 2022 e della Sezione II del T.A.R. Sicilia Catania, nn. 12 e 13 del 13 gennaio 2022 e n. 32 del 16 gennaio 2022). Santi Delia Avvocato Sommario: 1. L'ordinanza contingibile e urgente e la pandemia - 2. Ordinanza contingibile e urgente, pandemia e istruzione - 3. La preparazione normativa alla quarta ondata - 4. La tecnica dell'emergenza fondata su dati impossibile da reperire - 5. Salute e istruzione: legge e provvedimento amministrativo L'alluvionale produzione normativa del periodo pandemico ha reso arduo orientarsi sui persistenti poteri sindacali consentiti dall'ordinamento per fronteggiare "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale". L'indagine occasionata dalle decisioni cautelari monocratiche dei T.A.R. Napoli e Catania in commento mira a comprenderne la portata con precipuo riguardo alla dibattuta questione della chiusura dei plessi scolastici e del correlativo potere di attivazione della didattica a distanza. Il Governo del Presidente del Consiglio Draghi, a differenza della precedente maggioranza, ha fortemente rivendicato la priorità delle proprie scelte strategiche volte a garantire la didattica in presenza limitando la possibilità di ricorso a quella a distanza dapprima nell'ipotesi di classificazione in zona rossa ed arancione e, successivamente, in sede di conversione, in sola zona rossa. In quest'articolo proveremo a spiegare come hanno reagito le Amministrazioni a tali indicazioni normative. 1. L'ordinanza contingibile e urgente e la pandemia. Sin dall'introduzione della speciale legislazione promulgata al fine di far fronte all'emergenza pandemica, l'articolo 35 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 91 stabiliva che "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali". Tale norma, pur abrogata dall'art. 5 del D.L. n. 19/2020, è stata riprodotta dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge, chiarendo che "i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1". I provvedimenti adottati a livello locale per fronteggiare l'emergenza Covid-19, dunque, a leggere tali norme, potevano solo integrare la disciplina fissata a livello statale ma non potrebbero derogare alla 1 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". 1
stessa, pena la loro inefficacia. Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 del 16 maggio 2020, come modificato dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, peraltro, eventuali interventi restrittivi rispetto alla normativa nazionale potevano essere adottati solo dai Presidenti delle Regioni che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti"2. L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 19/2020, letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 16 D.L. n. 33/2020, consentiva alle Regioni di adottare misure di efficacia locale "nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale". Ciò, durante le cosiddette prime due ondate della pandemia, era possibile, ricorda il G.A. "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si è detto, informando contestualmente il Ministro della Salute"3. Le misure potevano derogare in senso restrittivo rispetto a quelle disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative. Il comma 3 dell'art. 3, infine, precisava che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente". Il Sindaco, dunque, sin dall'introduzione della prima legislazione di emergenza, sembra non avere alcuna competenza in materia giacchè l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, promulgati in qualità di Autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del TUEL, rimane legata al rigoroso rispetto dei limiti già delineati, tanto che lo stesso art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, espressamente stabilisce espressamente che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente". In tal senso è l'indicazione della giurisprudenza legata, appunto, al primo "lockdown" del periodo marzo-maggio 2020. Secondo il T.A.R. Puglia "in caso di emergenza epidemiologica di rilievo internazionale, le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa statale e, nel dettaglio, da quella regolamentare di carattere governativo, impongono il rispetto del principio di non contraddizione 2 Per una rassegna delle decisioni del G.A. sulle ordinanze regionali adottate sul tema si veda C. Napolitano, Regioni, scuola e COVID-19: il Giudice Amministrativo tra diritto allo studio e tutela della salute (Nota Cons. Stato, n. 6453/2020), in Giustiziainsieme.it 3 T.A.R. Calabria, n. 2077/2020, punto 8. 2
dell'ordinamento giuridico; per questa ragione il Sindaco può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, di regola affidatogli in periodo non emergenziale, ma non può assumere decisioni in contrasto con la normativa statale"4. Anche il Consiglio di Stato aveva avuto modo, in tale fase, di chiarire come "a seguito dell'emanazione del D.L. n. 19/2020, è stato accentrato - stante la gravità e dimensione nazionale dell'emergenza - a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l'ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia generale a tutela dell'unità dell'ordinamento della Repubblica... finalizzata a contemperare l'esigenza di assicurare, alle Regioni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza, rispetto all'evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l'esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. In tale contesto è sin troppo evidente che i Comuni non hanno alcun potere di incidere su tali diritti costituzionalmente garantiti"5. 2. Ordinanza contingibile e urgente, prime due ondate pandemiche e istruzione. Il T.A.R. Calabria, con la prima sentenza con la quale si indagano i presupposti normativi incidenti sui poteri dei Sindaci nell'ambito della cosiddetta "seconda ondata" pandemica, amplia tali argomenti concludendo per l'inesistenza di un potere sindacale di incidere sul diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con L. 22 maggio 2020, n. 35, per come risultante dai successivi interventi modificativi e interpolativi succedutisi sino al D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, difatti, è fonte superiore e strategica di tali scelte che interventi locali ed episodici rischiano di minare nella propria finalità unitaria e di indirizzo che trovano giustificazione nella competenza legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. q) Cost. in materia di "profilassi internazionale"6, "tutela della salute" e "protezione civile". Il T.A.R., "così ricostruito il sistema istituzionale di risposta all'emergenza epidemiologica in atto", ha "delineato in negativo e per sottrazione gli spazi entro i quali è possibile l'uso, da parte dei sindaci, del potere di ordinanza contingibile e urgente", concludendo per la legittimità di un potere "limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente - che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni - a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale". Il Sindaco, dunque, "non può sostituire il proprio apprezzamento, per quanto prudente e ponderato, alla valutazione 4 T.A.R. Puglia, sez. III, 22 maggio 2020 n. 733. 5 Cons. Stato, sez. I, par. 7 aprile 2020 n. 735. 6 Sul tema amplius, T.A.R. Calabria Catanzaro, 9 maggio 2020 n. 841. 3
epidemiologica e al bilanciamento degli interessi operato dall'Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni (...) perché, contrariamente opinando, la naturale pluralità di misure adottate dai sindaci minerebbe la risposta unitaria e organica a una crisi sanitaria di carattere planetaria (arg. Cons. Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735)". "Ma soprattutto perché", continua il T.A.R. "sul piano strettamente normativo, non sussistono quegli ambiti di "vuoto ordinamentale" nel contesto del quale è ammissibile l'esercizio di poteri contingibili e urgenti". 3. La preparazione normativa alla quarta ondata e la risposta del G.A. Come accennato il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 111/2021 (convertito con modificazioni in L. n. 133/2021) prevede che "fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica". Non v'è dubbio che la norma usando la congiunzione "e" non consenta che, nonostante la città o la Regione non sia classificata come "rossa", si possa sostenere l'esistenza di circostanze eccezionali e straordinarie che giustifichino la misura. Tali circostanze devono accompagnare la zona rossa e non sostituirsi ad essa. Qualunque eccezionalità, dunque, ex lege, appare indifferente ai fini dell'attribuzione del potere di Sindaci e Presidente di Regione senza la preventiva, e più ampia, classificazione in zona rossa del territorio. Ogni diversa interpretazione, come avvenuto in Campania e Sicilia, troverebbe la scontata scure annullatoria del G.A. in conformità alla Legge. In Campania, difatti, la decisione volta alla chiusura dei plessi scolastici per seguire le lezioni in presenza, è stata adottata al fine di prevenire un'ulteriore recrudescenza dei contagi al rientro dalle vacanze natalizie nonostante la zona ancora bianca della Regione. In Sicilia, invece, dopo lo spostamento del calendario didattico di 3 giorni, si è provveduto a conferire ai Sindaci un potere più ampio di quello statale consentendovi di intervenire non solo in ipotesi in cui il loro Comune fosse classificato in zona rossa ma anche arancione. In entrambi i casi, secondo il G.A., risulta violata la "ratio" dell'art. 2, comma 1, del D.L. del 1° aprile 2021, n. 44 che, come è noto, mira proprio a ridurre l'intervento dei Sindaci e dei Presidenti di Regione togliendo la regia nazionale alla gestione della pandemia. Come già chiarito dal G.A. prima di tale intervento normativo, difatti, "La ratio è quella di sottrarre il più possibile l'attività didattica in presenza, perfino nelle zone "rosse", ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in 4
ogni caso inerenti la popolazione scolastica"7. "Tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro dell'effettiva, attuale presenza - nelle scuole medesime - di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio «estremamente elevato» del virus o di sue varianti, appunto, «nella popolazione scolastica»", oltre alla zona rossa già dichiarata. In quel caso, invece, il sindaco di una località ricadente in zona arancione "oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi «potrebbero espandersi» stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID". Ragionamenti analoghi, da ultimo, sono stati adottati con i decreti in commento. "La fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario (art. 4 del decreto legge n. 1/2002); non residua, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale, nell'esercizio della propria discrezionalità, previsto, nell'ambito del sistema scolastico, l'adozione delle misure contemplate nella norma indicata; non è, quindi, possibile una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenirsi in modo puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante quanto previsto nel citato art. 4; l'art. 1, quarto comma, del decreto legge n. 111/2021, convertito in legge n. 133/2021, consente eventuali interventi in deroga - sino al 31 marzo 2022 (sul punto, cfr. l'art. 16, primo comma, del decreto legge n. 221/2021 - nelle Regioni e Province autonome solo per le "zone rosse" e sussistendo le ulteriori condizioni specificate nella disposizione; non appare possibile fare riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa (con l'eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che, in ipotesi, non possano essere accolti in terapia intensiva), avendo il governo nazionale, quanto alla gestione dell'emergenza Covid in ambito scolastico, adottato atti aventi forza di legge che non possono essere disconosciuto dal giudice amministrativo, privo - come è noto - di qualsivoglia forma di legittimazione politica"8. Né, all'evidenzia, l'ordinanza regionale, come accaduto in Sicilia, potrebbe legittimare più ampi poteri sindacali giacchè, come visto, è 7 T.A.R. Calabria, decreto n. 253 del 16 aprile 2021 8 Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, n. 12/2022. 5
proprio la Legge a comprimere i poteri, degli uni (Presidenti di Regione) e degli altri (Sindaci), negli angusti limiti di una già dichiarata zona rossa e situazioni peculiari e critiche di focolai. In tal senso, allora, condivisibilmente, anche l'ordinanza regionale che dispone ed autorizza più ampi interventi rispetto alla Legge di cornice, "viola i parametri normativi appena indicati, che appaiono prevalenti rispetto a quanto disposto con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 in data 7 gennaio 2022"9. Con ragionamenti di più ampio carattere sistematico, peraltro, il decreto del Presidente della Quinta Sezione del T.A.R. Campania, ha spiegato perchè "non possa mantenersi l'efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico"10. Si tratta di misure, difatti, che mirano ad assicurare "nell'anno scolastico 2021- 2022, il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (...) e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza". A fronte di una disciplina così dettagliata è escluso "che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo", "in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere". 4. La tecnica dell'emergenza fondata su dati impossibile da reperire Le ordinanze impugnate innanzi al G.A. in commento, inoltre, non potendo fornire dati sanitari conformi alle indicazioni normative che, altrimenti, legittimerebbero a monte la classificazione in zona rossa del territorio, usano la tecnica dell'impossibilità del reperimento dei dati stessi e della loro inaffidabilità. Il tema che oggi si pone, dunque, è se sia possibile agire con ordinanze contingibili e urgenti solo asserendo che la situazione 9Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, n. 32/2022. 10Così il Decreto Presidenziale del T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 19/2022. 6
epidemiologica non sia più grave delle altre ma, semplicemente, sia oscura ed imperscrutabile. Il tentativo, a parere di chi scrive assai pericoloso perché consente di superare ad libitum limiti e controlimiti di un sistema di norme, protocolli e regolamenti già di delicato equilibrio nazionale e regionale, è mal riuscito. In primis in ragione di una contraddittorietà intrinseca ed insanabile tra la mancata classificazione di Regioni e città in "colore rosso" e la sola chiusura di tutti i gradi di scuole. Non si può, difatti, manifestare criticità tali da non possedere dati certi a giustificare l'apertura delle scuole e, contestualmente, consentire che l'intera restante popolazione e le attività dalla stessa espletate si svolgano liberamente e senza restrizione ulteriore alcuna. La contradddizione, dunque, è già intima ed insanabile. Non si comprende, peraltro, ed in ciò risiede la patente irragionevolezza dei provvedimenti impugnati rilevata dal G.A., come possa giustificarsi che pur a fronte di tale situazione (la mancanza di "affidabilità" di dati e capacità di gestione delle Aziende sanitarie territoriali) non si attuino analoghe misure di salvaguardia e prevenzione nei confronti di altre realtà economiche, sociali e dei servizi della stessa città (o Regione) ove quell'Aziende insistono. Ove, difatti, l'istruttoria accerti l'esistenza di limiti strutturali generali incidenti sul territorio, quali la "debolezza del sistema sanitario regionale" e "le difficoltà del tracciamento"11, vi sarebbe spazio per giustificare, provvedimenti incidenti sull'intero contesto e su tutte le attività, sociali e commerciali, ivi insistenti e non certo sulle sole scuole. A contrario, ove, come accaduto, tutte le restanti attività siano rimaste regolate dalle norme nazionali di cornice e si sia inciso solo sulla scuola in maniera diretta enfatizzando la differente realtà critica, non può che concludersi per l'erroneità della stessa istruttoria a monte svolta se si ha riguardo alla circostanza che siamo innanzi ad un fenomeno pandemico caratterizzato dall'estrema facilità di contagio anche fuori da contesto ove i presunti focolai vengono a formarsi. 5. Salute e istruzione: legge e provvedimento amministrativo Né, d'altra parte, a diverse conclusioni potrebbe giungersi richiamando la primazia del diritto alla salute (come posto al vertice dei diritti sociali) sostenendo, a livello locale e regionale, che la scelta per l'accesso alla didattica a distanza contempererebbe al meglio tale bene rispetto agli attuali livelli di rischio. L'istruzione, rammenta il G.A. nell'ampia casistica richiamata, "si colloca poco dietro" il bene salute ed "è il principale strumento con cui lo Stato provvede, ai sensi dell'art. 3, comma 2, a rimuovere, specie nei territori più svantaggiati, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Il "bilanciamento tra i due diritti in un contesto di epidemia non può essere demandato all'intervento, per sua natura episodico e 11 così T.A.R. Calabria, decreto n. 253 del 16 aprile 2021. 7
frammentario, dei Sindaci, i quali avranno potere di emettere ordinanza contingibile e urgente negli scarsi "spazi liberi" lasciati dalla regolamentazione nazionale". La doverosa necessità di tutelare la salute non può risolversi in una tirannia di questo diritto rispetto alle altre libertà e agli altri diritti fondamentali, dovendosi ricordare che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri12. Se, come visto, tali complessi e delicati contemperamenti di così conflittuali interessi spettino allo Stato e, dunque, al Legislatore, non v'è dubbio, come icasticamente spiegato dal T.A.R. Campania, che "il diverso opinamento di altra Autorità che, del tutto legittimamente, manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell'intervento legislativo operato non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio dei valori in gioco rispetto al legislatore sposando istanze, variamente articolate e peraltro pure variamente condivise, stante la evidente conflittualità esistente in materia, provenienti da settori dell'amministrazione pubblica, dalla società civile e da parti sociali, tuttavia valutate recessive rispetto alla scelta, ripetesi di rango primario, di privilegiare, sempre e comunque - ben vero allo stato e salve ulteriori eventuali misure che il legislatore ritenesse di adottare anche in considerazione dell'intervenuta acquisizione di nuovi elementi e anche per il tramite dei soggetti pubblici con cui istituzionalmente deve, o ritiene di dover, interloquire - la modalità di didattica in presenza, nel rispetto delle prescrizioni, cautele e disposizioni operative comunque fissate, la cui concreta applicazione, oggettivamente - deve riconoscersi - non agevole e senz'altro gravosa, incombe certo sugli operatori pubblici all'uopo investiti ma che impone, anche e soprattutto, la leale e fattiva cooperazione degli amministrati". 12 Così Corte cost. n. 85 del 2013. 8
Puoi anche leggere