Coronavirus: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili

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Coronavirus: dal Mit linee
guida sulla sicurezza nei
cantieri edili

Indicazioni finalizzate a incrementare l’efficacia misure
contenimento Covid-19

Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti
le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite
indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che
riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i
subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il
protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL
CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA
COOPERATIVE.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che
occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità
di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei
fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni
igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la
gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere
(turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle
lavorazioni),   la gestione di una persona sintomatica, la
sorveglianza sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque:
•    il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di
lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che
possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a
distanza;
•     l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva per le attività di supporto al
cantiere;
•    la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere
svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
•    l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale
•     la massima limitazione degli spostamenti all’interno e
all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi
comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni
e degli orari del cantiere;
•    l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19

Linee guida cantieri edili
Bonus   condizionatori: le
detrazioni per acquisto ed
installazione

Le Entrate chiariscono che per l’acquisto di un condizionatore
è utilizzabile il bonus mobili, mentre per la sua
installazione si può applicare il bonus ristrutturazioni.

Attraverso un quesito giunto all’Agenzia delle entrate viene
chiarito come applicare le agevolazioni fiscali per l’edilizia
in caso di acquisto ed installazione di condizionatori ad uso
domestico, il cosiddetto bonus condizionatori, nel caso di
lavori di ristrutturazione.

Il quesito giunto alle Entrate

Un contribuente,   attraverso   FiscOggi,   pone   il   seguente
quesito:

 dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella
 mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se si,
 come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia?
 Mi darebbe diritto al bonus mobili?
Il chiarimento delle Entrate sul bonus
condizionatori

Le Entrate chiariscono che, in caso di ristrutturazioni:

   1. l’installazione di un condizionatore a pompa di calore
      su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di
      climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli
      interventi di manutenzione straordinaria per i quali si
      può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art.
      16-bis del Tuir, ossia il bonus ristrutturazioni. La
      detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il
      31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali
      costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento
      della spesa e in quelli successivi.
   2. l’acquisto dell’apparecchio inoltre consente di
      usufruire anche del bonus di mobili ed elettrodomestici,
      in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni
      che regolano questa agevolazione.

Al riguardo ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle
Entrate ha aggiornato la guida fiscale sul bonus mobili
(febbraio 2020).

Il bonus mobili 2020

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di
bilancio (legge n. 160/2019 – art. 1, comma 175) anche per gli
acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta
solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione
edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi
persone fisiche).

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i
lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata
su un importo massimo di 10.000 euro, riferito,
complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto
in 10 quote annuali di pari importo.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Prezzario Opere Edili Regione
Abruzzo Aggiornamento 2020
Con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, pubblicata sul B.U.R.A.T.
Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. Seguono
gli atti e l’elenco delle nuove voci.

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono stati ottenuti
mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse
elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei
semilavorati. Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte
quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione
dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella
propria organizzazione di cantiere.

DGR n. 824 del 19/12/2019

FONTE: www.regione.abruzzo.it
Sblocca cantieri e distanze
tra edifici, ecco le novità

Lo Sblocca cantieri modifica il dpr 380/2001 in materia di
distanze tra edifici: i limiti del dm 1444/68 valgono solo in
zona C. Più facili le operazioni di demolizione e
ricostruzione.

E’ in vigore dal 17 giugno 2019 la legge di conversione dello
Sblocca-cantieri che va a modificare notevolmente il Codice
appalti (dlgs n. 50/2016), le procedure che riguardano le
pratiche per interventi strutturali e per lavori da realizzare
in zone sismiche, nonché il Testo Unico dell’Edilizia (dpr n.
380/2001).

In particolare, in merito al Testo Unico dell’Edilizia ecco
le novità in tema di distanze tra fabbricati:

     le distanze minime tra i fabbricati stabilite
     dall’articolo 9 del dm 1444 del 1968 si applicano
     esclusivamente alle zone di espansione C
     sono sempre possibili le operazioni di demolizione e
     ricostruzione, purché avvengano nel rispetto del vecchio
     sedime, delle distanze preesistenti e senza incremento
     né di volume né di altezza.
L’art. 5 della legge di conversione Sblocca cantieri (dl n.
32/2019),contenente norme in materia di rigenerazione urbana,
prevede che all’articolo 2-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate
 a orientare i comuni nella definizione di limiti di
 densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli
 ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione
 e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel
 rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
 purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di
 sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello
 demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo;

 b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo
 e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti
 di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano
 riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma,
 numero 3), dello stesso articolo 9.

Ricostruzione e demolizione nel rispetto
delle distanze preesistenti

In base alla legge sblocca cantieri, la ricostruzione e
demolizione è consentita nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti, a condizione che:
ci sia il rispetto dei limiti di altezza dell’edificio
     demolito
     l’area di sedime e il volume dell’edificio ricostruito
     devono coincidere con quelli del fabbricato demolito.

La norma, in pratica, presuppone un’invarianza del complessivo
volume dell’edificio ricostruito e dell’altezza dello stesso,
nonché dell’area di sedime (non consentendo riduzioni o
aumento dell’area di sedime).

Distanza tra fabbricati

Le disposizione, di cui all’art. 9 del dm 1444/1968, si
applicano esclusivamente alle zone di espansione (zone
territoriali omogenee C).

L’esclusione, quindi, delle zone A e B al rispetto delle
distanze minime previste dall’art. 9 del dm 1444/1968, è
finalizzata alle operazioni di rigenerazione urbana.

Art. 9 dm 1444/1968 – Limiti di distanza
tra i fabbricati

Le distanze minime, previste dal dm 1444/1968, tra fabbricati
per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come
segue:

     Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e
     per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli
edifici non possono essere inferiori a quelle
     intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
     computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
     epoca recente e prive di valore storico, artistico o
     ambientale

Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i
casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti

     Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di
     edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza
     del fabbricato più alto; la norma si applica anche
     quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
     edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.
     12.

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla
larghezza della sede stradale maggiorata di:

     m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7
     m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m
     7 e m 15
     m 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a m
     15.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Come cambiano le regole sul
subappalto dopo lo Sblocca
cantieri

Con lo Sblocca cantieri diventa subappaltabile il 50% dei
lavori e viene cancellato l’obbligo di nomina di una terna di
subappaltatori per ciascuna offerta

Il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”)
pubblicato in Gazzetta il 18 aprile, modifica molti articoli
del Codice appalti tra cui l’articolo 105 che regolamenta
i subappalti.

Nello specifico lo Sblocca cantieri al capo I,art 1, comma v,
riporta le seguenti 6 modifiche all’art. 105 del codice
appalti:

   1. comma 2 (modificato): Importo subappaltabile massimo del
      50% (prima era del 30%)
   2. c o m m a 4 ( l e t t e r a a a b r o g a t a ) : V i e n e a m m e s s a
      la partecipazione ai subappalti delle imprese non
      vincitrici dell’appalto
3. c o m m a 4 ( l e t t e r a b m o d i f i c a t a ) : L e c a u s e d i
      esclusione degli appalti si applicano anche per i
      subappalti
   4. comma 4 (lettera d abrogata):Il concorrente non deve più
      dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei
      motivi di esclusione
   5. comma 6 (abrogato): Viene eliminato l’obbligo di
      indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta
   6. c o m m a 1 3 ( m o d i f i c a t o ) : A m p l i a t i i c a s i i n c u i
      i subappaltatori sono pagati direttamente dalla Stazione
      appaltante

Le modifiche in materia di subappalti
(art.105)

Di seguito riportiamo i testi modificati dei commi 2, 4, 6 e
13 dell’art. 105 con una breve spiegazione:

Comma 2 – Importo subappaltabile massimo del 50%

 Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore
 affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
 lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce,
 comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
 attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
 manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
 caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
 dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
 superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo
 della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
 cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo
 quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la
 quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del
 contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario
 comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della
 prestazione, per tutti i subcontratti che non sono
 subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome
 del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto
 del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,
 comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a
 tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è
 altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
 integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca
 variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché
 siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Nota: Viene in pratica innalzata, dal 30% al 50%, nei bandi di
gara,     la    soglia     massima        degli      importi
complessivi subappaltabili.

Comma 4 – modifiche               dei    requisiti       dei
subappaltatori

 I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi
 o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
 della stazione appaltante purché:

 a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
 procedura per l’affidamento dell’appalto;

 b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
 categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo
 80;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le
 parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
 servizi e forniture che si intende subappaltare;

 d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai
 subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo
 80.

Nota: Con l’abrogazione della lettera a in pratica è ammesso
che l’impresa vincitrice dell’appalto possa affidare, in
subappalto, dei lavori alle altre imprese che in precedenze
erano sue concorrenti durante la gara.

Con la modifica della lettera b vengono applicati gli stessi
motivi di esclusione da una gara sia per gli appaltatori sia
per i subappaltatori.

Comma 6 – Abrogato l’obbligo di indicare la terna
di subappaltatori

Viene cancellato il comma 6 che recitava:

 E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori
 in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e
 forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di
 cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base
 di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a
 rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma
 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
 caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di
 prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
 prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara
 la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le
 soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche
 per la verifica delle condizioni di esclusione di cui
 all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per
 l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di
 prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di
 esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal
 comma 13 dell’articolo 80.

Nota: Viene quindi eliminato l’obbligo di indicare una
terna di subappaltatori in sede di offerta indipendentemente
dall’importo a base di gara.

Comma 13 – Subappaltatori pagati direttamente
dalla stazione appaltante

Il comma 13 viene così modificato:

 La stazione appaltante corrisponde direttamente al
 subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
 fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le
 prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

 a) quando il subappaltatore o        il   cottimista    è   una
 microimpresa o piccola impresa

 b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore

 c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
 contratto lo consente
Nota: Vengono in pratica ampliati i casi in cui la stazione
appaltante paga direttamente il subappaltatore.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Decreto Sblocca cantieri:
novità   su   distanze tra
fabbricati e demolizione e
ricostruzione

Decreto Sblocca cantieri: modificato il dpr 380/2001 in
materia di deroga alle distanze tra edifici in zona B e limiti
agli interventi di demolizione e ricostruzione

Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la
riqualificazione urbana il dl 32/2019 (il cosiddetto “Sblocca
cantieri”), in una delle prime bozze, prevedeva una serie
di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia
di distanze minime tra edifici ed altezze massime: con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca
cantieri, viene tuttavia eliminata ogni traccia di modifica al
dm 1444/1968.

All’art. 5 del dl 32/2019 vengono introdotte alcune modifiche
all’art. 2-bis del dpr 380/2001; in particolare: al comma 1
vengono sostituite le seguenti parole in grassetto e sono poi
aggiunti i comma 1-bis e comma 1-ter:

     art. 2-bis, comma 1. “Ferma restando la competenza
     statale in materia di ordinamento civile con riferimento
     al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice
     civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
     province autonome di Trento e di Bolzano introducono,
     con proprie leggi e regolamenti, disposizioni
     derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici
     2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi
     da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
     produttivi, a quelli riservati alle attività collettive,
     al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o
     revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a
     un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
     territoriali”.
     art. 2-bis, comma 1 -bis : Le disposizioni del comma 1
     sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione
     di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei
     fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio
     territorio.
     art. 2-bis, comma 1 -ter : In ogni caso di intervento di
     demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque
     consentita nel rispetto delle distanze legittimamente
     preesistenti purché sia effettuata assicurando la
     coincidenza dell’area di sedime e del volume
     dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei
     limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
Lo scopo dei nuovi commi è di obbligare gli enti territoriali
a definire, nell’ambito della loro potestà normativa, regole e
deroghe al dm sugli standard; si evita tuttavia di inserire
direttamente tali deroghe all’interno del decreto legge.

Ambiti urbani consolidati

Ricordiamo che in base al dm 1444/1968 (che regolamenta gli
standard urbanistici), all’art. 2 sono introdotte le zone
territoriali omogenee:

   1. Centro Storico
   2. Zone urbane consolidate: ossia le parti del territorio
      totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
      A)
   3. Nuovi complessi insediativi
   4. Impianti industriali
   5. Aree agricole
   6. Impianti di interesse generale.

In pratica nelle zone B ricadono la gran parte dei quartieri
residenziali delle nostre città , che non si trovano
all’interno dei centri storici.

Tali zone si considerano parzialmente edificate se la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e

nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

In tale aree la destinazione d’uso principale è quella
residenziale, sono inoltre possibili attività complementari:
commerciali, artigianali, ricettive e di servizio, studi
professionali, uffici, autorimesse di uso pubblico o privato,
ecc.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Decreto SBLOCCA CANTIERI,
pubblicato in Gazzetta

Pubblicato in Gazzetta il decreto Sblocca cantieri: in arrivo
modifiche al Codice appalti ed al testo unico sull’edilizia.

E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei
Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n.
32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).

Ricordiamo che il decreto era già stato approvato “salvo
intese” nella seduta del CdM n. 50 del 20 marzo 2019;
tuttavia, a causa dei lunghi tempi che il Governo si era
riservato per limare il testo, il Quirinale ha ritenuto
necessario   un  ulteriore   passaggio   attraverso   un
nuovo Consiglio dei Ministri.

Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce
disposizioni      urgenti     che     dovrebbero    favorire
la crescita economica e a dare impulso al sistema
produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte
alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo
connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,
la disciplina dei contratti pubblici.

Il testo finale contiene:

Capo   I:   Norme   in   materia   di   contratti   pubblici,   di
accelerazione degli interventi          infrastrutturali,   e   di
rigenerazione urbana

       modifiche al codice dei contratti pubblici
       disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di
       crisi di impresa
       disposizioni in materia di semplificazione della
       disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
       commissari straordinari, interventi sostitutivi e
       responsabilità erariali
       norme in materia di rigenerazione urbana

Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella
regione Molise e dell’area etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici
dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016
e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
dell’isola di Ischia nel 2017

Le modifiche al Codice dei contratti
pubblici

Le novità riguardano     in   particolare   79   modifiche   al
codice, tra cui:

     superamento delle linee guida Anac e dei decreti
     attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione
     del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da
     un regolamento unico;
     innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per
     l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
     il massimo ribasso è consentito per i servizi e le
     forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
     condizioni sono definite dal mercato;
     la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000
     euro;
     è possibile appaltare il progetto definitivo per
     i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
     esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o
     sostituzione della parti strutturali di opere e
     impianti;
     l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni
     tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
     il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al
     50% dell’importo complessivo del contratto;
     il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il
     pagamento diretto dei subaffidatari deve essere
riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta
     dell’impresa;
     eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che
     imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e
     stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei
     giudici;
     vegono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici
     della PA;
     eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di
     committenza, unioni di comuni o stazioni uniche
     appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso
     della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni
     non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di
     gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali
     uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
     la possibilità per le stazioni appaltanti di
     nominare commissari di gara interni in caso di carenza
     di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
     le varianti di importo inferiore al 50% relative
     a progetti definitivi già approvati dal Cipe non
     dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno
     essere autorizzate      direttamente      dalla   stazione
     appaltante.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Non        serve          il       permesso                di
costruire per il rifacimento
di un tetto

Dal Tar: il rifacimento del tetto divelto dal vento non
richiede il permesso di costruire, si configura come
ristrutturazione edilizia ricostruttiva

E’ necessario il rilascio del permesso di costruire qualora vi
sia un intervento che porta ad una modifica (parziale o
totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento
della volumetria complessiva; al contrario, in riferimento
alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva il titolo
edilizio non è richiesto; l’unico limite ora previsto è quello
dell’identità di volumetria.

Questo è il caso esaminato nella sentenza n. 178/2019 del Tar
Calabria in merito ad una controversia sorta a seguito di un
intervento di rifacimento di un tetto divelto dal vento.

In particolare, trattasi di un progetto di ristrutturazione ed
adeguamento tecnologico di un fabbricato aziendale esistente.

Su segnalazione della Soprintendenza archeologica i tecnici
comunali eseguono un sopralluogo delle opere, rilevando
l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire.
Viene quindi emesso un     provvedimento   di   demolizione    e
ripristino dei luoghi.

I proprietari presentano ricorso       avverso   l’ordine     di
demolizione dei seguenti lavori:

     rifacimento della copertura del manufatto esistente
     realizzazione di 2 tettoie con struttura in profilati
     metallici e pannelli di lamiera coibentata.

I ricorrenti sostengono che, la sostituzione della copertura
preesistente con quella rinvenuta in occasione del
sopralluogo,     realizzata    in   pannelli    di   lamiera
coibentata sorretti da struttura in profilati metallici
poggianti sulla muratura esistente, si è resa necessaria
a seguito di alcuni eventi calamitosi che hanno colpito la
zona interessata, scoperchiando in parte il manufatto e
rendendo necessario ed urgente l’intervento di ripristino.

Tale intervento costituirebbe il ripristino di parte
di edificio crollato e, tenuto anche conto che nel rifacimento
della copertura divelta dal vento è stata rispettata la sagoma
dell’edificio preesistente, non rientrerebbe quindi tra
quelli per cui è necessario il permesso di costruire.

Viene anche chiarito che non tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del
permesso di costruire, ma solo quelli:

     specificamente indicati dall’art. 10, comma 1, lett.
     c) dpr n. 380 del 2001
quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o
     in parte diverso dal precedente e che comportino
     modifiche della volumetria complessiva degli edifici o
     dei prospetti

Nel caso in esame, a detta dei ricorrenti, la nuova copertura
non ha comportato alcun mutamento nella sagoma dell’edificio,
né alcun aumento volumetrico: non occorreva,        pertanto,
ottenere alcun previo permesso di costruire.

Quanto alle tettoie, esse costituirebbero delle “pertinenze”
poste al servizio di edifici già esistenti e legittimamente
sottratte al regime del permesso di costruire ed assoggettate,
invece, a quello della denuncia di inizio attività.

Decisione del Tar

Come chiarito dai giudici amministrativi, è necessario il
rilascio del permesso di costruire qualora vi sia una
modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio
preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo
in questi casi l’intervento si caratterizza come
“trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.

Al contrario, nel caso di “ristrutturazione ricostruttiva” non
vi è necessità di permesso di costruire se, a maggior ragione,
non si verifica alcuna variazione di volume, di sagoma e di
area di sedime.

Nel caso in esame, il ricorso è accolto poiché non viene
contestata la modifica della sagoma, se non in forma generica,
e deve ritenersi che l’intervento realizzato dai ricorrenti
non possa farsi rientrare tra quelli per i quali è richiesto
il permesso di costruire.

E’   invece     respinto    il    ricorso    relativo   alle
tettoie in quanto realizzate appoggiandole ad edifici
preesistenti, in modica quindi della sagoma originaria.

Come infatti confermato dall’orientamento giurisprudenziale
consolidato si ha che:

 gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di
 altre strutture che siano comunque apposte a parti di
 preesistenti edifici … non possono … ritenersi installabili
 senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni
 tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e
 della sagoma dell’edificio. In quest’ultimo caso, la
 realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua
 eventuale natura pertinenziale, è configurabile come
 intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3
 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in
 cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed
 è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai
 sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R.
 laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto
 del fabbricato cui accede.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata solo in
riferimento all’ordine di demolizione dei lavori di
rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà dei
ricorrenti.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
COORDINATORI DELLA SICUREZZA
NEI CANTIERI (CSP/CSE) – 40
ORE a CHIETI

Il D.Lgs. 81/08 prevede, per i Coordinatori della Sicurezza
nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP e CSE), l’obbligo di
frequentare Corsi di Aggiornamento della durata di 40 ore ogni
quinquennio (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08).

DESTINATARI: Il corso è rivolto ai Coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(CSP e CSE che hanno conseguito l’abilitazione), e che devono
assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto
dall’art. 98 e dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/08.

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso di          Aggiornamento per
Coordinatore per la Sicurezza nei         cantieri mobili o
temporanei, secondo l’art. 98 e l’Allegato XIV del D.Lgs.
81/2008, è finalizzato all’acquisizione, conoscenza e
comprensione della legislazione vigente in materia di
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri.

CREDITI FORMATIVI: Il Corso è valido come Aggiornamento per
Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e
Mobili (CSPe CSE). Inoltre è valido come aggiornamento per
RSPP, ASPP e per formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I.
6/3/13.

METODOLOGIA DIDATTICA: Il corso si svolgerà IN AULA,
utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà
aziendali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo,
problem solving.

DOCENTI: Il “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della
Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)” prevede l’apporto di
professionalità specialistiche in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I
docenti sono esperti di sicurezza, con pluriennale esperienza
e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo
Stato Regioni del 7/7/2016, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l.
6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE: Il corso prevede dei test di
apprendimento in itinere e si conclude con una verifica
finale, finalizzata a verificare le competenze conseguite
durante il percorso formativo.

ATTESTATI: Per ogni partecipante al “Corso di Aggiornamento
per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)”, a
seguito di superamento della verifica finale, verrà rilasciato
un attestato di formazione valido per l’Aggiornamento
Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e
Mobili (CSP/CSE) e per RSPP, ASPP. Inoltre ai sensi
dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16,
l’attestato              è           valido             anche
come aggiornamento RLS, Dirigenti, Preposti e come
Aggiornamento dei Formatori sulla Sicurezza ai sensi del D.I.
6/3/13.

CALENDARIO LEZIONI: Febbraio/Marzo 2019 suddivise in n°2
lezioni settimanali pomeridiane da svolgersi in 4 settimane.

N.B. Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n°10
discenti iscritti.

ASSENZE: La presenza al corso di aggiornamento deve essere
garantita almeno nella misura del 90% sul monte ore
complessivo del corso, pena il mancato conseguimento
dell’attestato.

SEDE DI SVOLGIMENTO: Unimpresa Chieti – Abruzzo Consulting Srl
– Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – 66100
Chieti (CH)

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Segreteria Organizzativa Abruzzo
Consulting Srl – Tel. 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it
Subappalti        illeciti,
reclusione da 1 a 5 anni
                Subappalti   illeciti,   il   decreto   sicurezza
                inasprisce le sanzioni e le pene: si rischiano
                fino a 5 anni di reclusione.

Dal 3 dicembre è in vigore la legge 132/2018 (decreto
sicurezza) che ha introdotto importanti novità anche per
quanto riguarda il settore dell’edilizia: sanzioni più severe
per subappalti illeciti e l’obbligo di invio della notifica
preliminare al prefetto per i lavori pubblici.

In particolare, in materia di sanzioni per subappalti
illeciti, l’art. 25 del dl 113/2018 convertito in legge
132/2018 prevede la seguente modifica all’art. 21, comma 1,
della legge 646/1982:

     al primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un
     anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti:
     “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”
     al secondo periodo, le parole “dell’arresto da sei mesi
     ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle
     seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della
     multa“.

Rimane, invece, invariata la sanzione pecuniaria.

Ricordiamo che l’art. 21,comma 1, della legge 646/1982, così
recitava:

 Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
 amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a
cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza
 l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con
 l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non
 inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in
 subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
 complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del
 subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la
 pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari
 ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in
 cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di
 chiedere la risoluzione del contratto.

 FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Fornitura di calcestruzzo:
come applicare correttamente
le norme sulla sicurezza
               Focus    ANCE-CNI:    nella   fornitura     di
               calcestruzzo è necessario il coordinamento fra
               impresa affidataria e fornitrice. Le
               indicazioni da seguire dall’ingresso dei
               mezzi agli addetti alla consegna.

Con la circolare n. 315/2018 il CNI, Consiglio Nazionale
Ingegneri, ha comunicato che, nell’ambito del protocollo
d’intesa stipulato tra CNI e ANCE in materia di sicurezza e
salute nei cantieri (stipulato il 30 marzo 2017), è stato
condiviso il focus sulla fornitura di calcestruzzo in
cantiere.
Focus ANCE – CNI

Nel focus n.1 (di novembre 2018) si evidenzia che, al fine di
garantire adeguati livelli di sicurezza, la fornitura di
calcestruzzo non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano
Operativo di Sicurezza), ma di informazione e coordinamento
fra i vari soggetti: impresa affidataria e impresa fornitrice.

Il documento, dopo una parte generale in cui viene riepilogata
la normativa di riferimento, rappresenta un’occasione per
chiarire:

     la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel
     caso di fornitura di calcestruzzo
     le modalità per effettuare il coordinamento fra le due
     tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità
     i contenuti dell’informazione e formazione del personale
     delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla
     consegna del calcestruzzo

Riepilogo normativo

Il coordinamento fra i vari soggetti è previsto dal Testo
Unico sulla sicurezza: ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e
96 comma 1 bis del dlgs 81/2008 e s.m.i. si ha che:

la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione
del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione
reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria
e impresa fornitrice.

Il compito di coordinamento è posto in capo all’impresa
esecutrice.

Tuttavia, anche se non è obbligatoria la redazione del POS da
parte dei fornitori, il focus richiama la circolare del 10
febbraio 2011 del Ministero circa al procedura per la
fornitura di calcestruzzo in cantiere, ed in particolare la
richiesta di “scambiare le informazioni con l’impresa
cliente”.

Lo scambio può avvenire attraverso:

     una riunione di coordinamento
     i documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia
     sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in
     caso specifico di infortunio

Viene anche richiamata la nota n. 2597/2016 che, riprendendo
la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e
posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del
2011: per la mera fornitura è prevista l’applicazione
dell’art. 26 del dlgs 81/2008; per la posa in opera, invece, è
necessario redigere il POS.

Infine, la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione
che ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per
la consegna del calcestruzzo “mediante pompaggio”. In pratica,
si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il
lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma
della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di
scarico da autobetoniera.

Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale

Le indicazioni operative contenute nella procedura
ministeriale (circolare del 10 febbraio 2011) vengono
riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati,
per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna
del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le
necessarie misure preventive e protettive che devono essere
messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal
lavoratore dell’impresa fornitrice.

In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono:

     accesso e transito dei mezzi in cantiere
     operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad
esempio, il piazzamento del mezzo)
     operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in
     benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto
     con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di
     calcestruzzo)
     operazioni     di   pompaggio      (uso del  braccio
     dell’autobetonpompa e della pompa)
     operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e
     lavaggio)

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“

Nessuna notifica preliminare
al prefetto per i lavori
privati, modificato in Senato
il decreto sicurezza
                Monitoraggio     cantieri:     l’obbligo    di
                trasmissione della notifica preliminare anche
                al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza,
                è riferito esclusivamente ai lavori pubblici.

Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n.
113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla
criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche
previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.

In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il
committente o il responsabile dei lavori invii, prima
dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo
all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al
prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico
sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha
ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il
passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato
ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio
attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo
permane solo per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite
dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al
prefetto”.

I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro
del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile
dei lavori.

Notifica preliminare

La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla
Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere,
da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve
essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs
81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in
particolare deve contenere le seguenti informazioni:

     data della comunicazione
     indirizzo del cantiere
     committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
     natura dell’opera
     responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale
     e indirizzo)
     coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la
     salute durante la progettazione dell’opera (nome,
     cognome, codice fiscale e indirizzo)
     coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la realizzazione dell’opera (nome,
     cognome, codice fiscale e indirizzo)
     data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
     durata presunta dei lavori in cantiere
     numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
     numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
     cantiere
     identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle
     imprese già selezionate
     ammontare complessivo presunto dei lavori

Tale comunicazione è obbligatoria per:

     cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese
     esecutrici, anche non contemporanea
     cantieri che ricadano nella precedente categoria per
     effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
     cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità
     presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
     giorno

Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della
notifica nei seguenti casi:

     cantieri di cui all’articolo 90, comma 3
     cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
     notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
     a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
     cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
     presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
     giorno

Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Frontalini    balconi:    la
manutenzione è di competenza
condominiale?
                   La Cassazione chiarisce che la manutenzione
                   dei frontalini dei balconi è di competenza
                   condominiale perché attengono al decoro
                   architettonico dell’edificio.

Con l’ordinanza n.27413/2018 la Corte di Cassazione chiarisce
che le spese per la manutenzione dei frontalini dei
balconi sono da ripartire secondo apposite tabelle millesimali
poiché è un intervento di competenza condominiale e attengono
al decoro architettonico dell’edificio.

I fatti in breve

Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado la
delibera condominiale adottata dall’assemblea, contestando la
sua legittimità nella parte in cui, nell’affidamento di taluni
lavori condominiali, aveva ripartito le relative spese
considerando “come parti condominiali anche i balconi e quanto
occorrente per il montaggio del ponteggio per il rifacimento
dell’intera facciata e per il pozzo luce, esclusa la
pavimentazione”.

Il Tribunale di primo grado accoglieva l’impugnazione fondando
la decisione sull’art. 9 del regolamento di condominio che
indicava i balconi, ad ogni effetto (compreso quello
estetico), quale porzione dell’edificio di proprietà
esclusiva.

La Corte di Appello, a seguito di ricorso, ribaltava la
sentenza di primo grado di giudizio e rigettava l’impugnativa
della delibera di assemblea condominiale che aveva determinato
l’instaurazione della controversia.

Secondo i giudici d’appello non era possibile evincere dal
regolamento che anche i frontalini dei balconi rientrassero
nella proprietà esclusiva dei singoli condomini; inoltre
richiamavano l’orientamento della giurisprudenza che li
riteneva, nell’ambito delle parti comuni, componenti del
“decoro architettonico” dell’edificio condominiale.

La Cassazione chiamata a decidere in via definitiva sulla
controversia chiarisce che:

in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n.
6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017), i frontalini
dei balconi (siccome configuranti elementi decorativi della
facciata del fabbricato comune) devono considerarsi beni
comuni, la cui riparazione, perciò, rimane assoggettata ai
criteri generali di ripartizione condominiale.

Viene quindi ribadito il principio secondo cui gli elementi
decorativi del balcone di un edificio in condominio, come i
cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai
parapetti), svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto
all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto,
costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3,
c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa
riparazione      ricade    su   tutti    i   condomini,     in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Ponteggi Fissi                       –     Quaderno
Tecnico INAIL
                L’utilizzo     dei   ponteggi  come   opera
                provvisionale di servizio alla costruzione è
                consolidato e diffuso.

Essi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione
collettiva per i lavoratori che effettuano attività in
copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a
seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito
uno specifico progetto del ponteggio.
Nell’ambito delle tipologie di ponteggio presenti sul mercato
sono da preferire i modelli con telaio parapetto con montaggio
dal basso.
Essi vengono montati dal piano inferiore e garantiscono la
massima sicurezza quando il lavoratore sale al livello
superiore riducendo drasticamente la possibilità di caduta
dall’alto dello stesso durante la fase di montaggio e
smontaggio.

     Ponteggi fissi – Quaderno Tecnico

     Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o
     mobiliObiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri
     temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza
     nei cantieri temporanei o mobili.

FONTE: www.inail.it
POS 24. Il nuovo servizio di
redazione     POS     (Piano
Operativo di Sicurezza) per
cantieri edili.
                La Abruzzo Consulting propone alle imprese del
                territorio un nuovo servizio denominato POS 24
                che consiste nella stesura dei POS (Piano
                Operativo di Sicurezza) in 24 ore.

Cos’è il POS

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che, in
base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, dev’essere redatto
obbligatoriamente dal datore di lavoro operante nel settore
edile o affine, prima dell’avvio dei lavori. Il POS contiene
informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei
cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di
infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali.
I tecnici della ABRUZZO CONSULTING, offrono assistenza
specializzata ad aziende ed enti pubblici per la redazione del
POS in 24 ore e per la scelta delle strategie più adeguate, a
seconda delle caratteristiche del luogo di lavoro e dei rischi
relativi al settore.

Andando più nel dettaglio, il POS deve contenere:

– i dati generali del cantiere
– i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori
all’interno del cantiere (nominativo del datore di lavoro,
indirizzi, sede legale, numeri telefonici)
– tutte le specifiche mansioni riguardanti la sicurezza sul
posto di lavoro (nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio, evacuazione, medico competente, se previsto)
– descrizione precisa e dettagliata dell’attivita svolta
all’interno del cantiere
– una descrizione delle modalità organizzative
– un elenco di tutte le attrezzature, macchine, ponteggi ed
impianti utilizzati nel corso dei lavori
– una lista di tutti i preparati e le sostanze ritenute
rischiose e/o pericolose (tossiche, infiammabili, acide, gas
etc.), con le relative schede tecniche, utilizzate nel corso
del lavoro
– una lista di tutti i dispositivi di protezione individuale
forniti agli operai, nel corso dei lavori in cantiere
– gli esiti delle valutazioni riguardanti il rumore e le
vibrazioni prodotte
– tutte le procedure complementari e di dettaglio che vengono
richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando esse
sono previste
– una documentazione       riguardante     la   formazione   e
l’informazione fornite agli operai occupati nel cantiere
– una valutazione di tutti i rischi possibili durante i lavori

Questo documento, tanto complicato da compilare, non è solo
una pratica burocratica, bensì serve principalmente al datore
di lavoro per poter prevenire o limitare, nel limite del
possibile, i rischi per la sicurezza e la salute dei suoi
lavoratori.

In caso di inadempimento, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €
2.500 a € 6.400 per il datore di lavoro e i dirigenti. In base
all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare
all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale.

Per usufruire del servizio POS 24 è necessario contattare i
nostri uffici allo 0871 411530 oppure inviando una mail
all’indirizzo info@abruzzoconsulting.it
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