Coronavirus: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili
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Coronavirus: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili Indicazioni finalizzate a incrementare l’efficacia misure contenimento Covid-19 Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE. Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la
sorveglianza sanitaria. Il documento raccomanda, comunque: • il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; • l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; • la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale • la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; • l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali. Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 Linee guida cantieri edili
Bonus condizionatori: le detrazioni per acquisto ed installazione Le Entrate chiariscono che per l’acquisto di un condizionatore è utilizzabile il bonus mobili, mentre per la sua installazione si può applicare il bonus ristrutturazioni. Attraverso un quesito giunto all’Agenzia delle entrate viene chiarito come applicare le agevolazioni fiscali per l’edilizia in caso di acquisto ed installazione di condizionatori ad uso domestico, il cosiddetto bonus condizionatori, nel caso di lavori di ristrutturazione. Il quesito giunto alle Entrate Un contribuente, attraverso FiscOggi, pone il seguente quesito: dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se si, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? Mi darebbe diritto al bonus mobili?
Il chiarimento delle Entrate sul bonus condizionatori Le Entrate chiariscono che, in caso di ristrutturazioni: 1. l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir, ossia il bonus ristrutturazioni. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. 2. l’acquisto dell’apparecchio inoltre consente di usufruire anche del bonus di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Al riguardo ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida fiscale sul bonus mobili (febbraio 2020). Il bonus mobili 2020 Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 160/2019 – art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Prezzario Opere Edili Regione Abruzzo Aggiornamento 2020
Con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l’Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. Seguono gli atti e l’elenco delle nuove voci. I prezzi riportati nei singoli capitoli sono stati ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. DGR n. 824 del 19/12/2019 FONTE: www.regione.abruzzo.it
Sblocca cantieri e distanze tra edifici, ecco le novità Lo Sblocca cantieri modifica il dpr 380/2001 in materia di distanze tra edifici: i limiti del dm 1444/68 valgono solo in zona C. Più facili le operazioni di demolizione e ricostruzione. E’ in vigore dal 17 giugno 2019 la legge di conversione dello Sblocca-cantieri che va a modificare notevolmente il Codice appalti (dlgs n. 50/2016), le procedure che riguardano le pratiche per interventi strutturali e per lavori da realizzare in zone sismiche, nonché il Testo Unico dell’Edilizia (dpr n. 380/2001). In particolare, in merito al Testo Unico dell’Edilizia ecco le novità in tema di distanze tra fabbricati: le distanze minime tra i fabbricati stabilite dall’articolo 9 del dm 1444 del 1968 si applicano esclusivamente alle zone di espansione C sono sempre possibili le operazioni di demolizione e ricostruzione, purché avvengano nel rispetto del vecchio sedime, delle distanze preesistenti e senza incremento né di volume né di altezza.
L’art. 5 della legge di conversione Sblocca cantieri (dl n. 32/2019),contenente norme in materia di rigenerazione urbana, prevede che all’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo; b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. Ricostruzione e demolizione nel rispetto delle distanze preesistenti In base alla legge sblocca cantieri, la ricostruzione e demolizione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, a condizione che:
ci sia il rispetto dei limiti di altezza dell’edificio demolito l’area di sedime e il volume dell’edificio ricostruito devono coincidere con quelli del fabbricato demolito. La norma, in pratica, presuppone un’invarianza del complessivo volume dell’edificio ricostruito e dell’altezza dello stesso, nonché dell’area di sedime (non consentendo riduzioni o aumento dell’area di sedime). Distanza tra fabbricati Le disposizione, di cui all’art. 9 del dm 1444/1968, si applicano esclusivamente alle zone di espansione (zone territoriali omogenee C). L’esclusione, quindi, delle zone A e B al rispetto delle distanze minime previste dall’art. 9 del dm 1444/1968, è finalizzata alle operazioni di rigenerazione urbana. Art. 9 dm 1444/1968 – Limiti di distanza tra i fabbricati Le distanze minime, previste dal dm 1444/1968, tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli
edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7 m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15 m 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Come cambiano le regole sul subappalto dopo lo Sblocca cantieri Con lo Sblocca cantieri diventa subappaltabile il 50% dei lavori e viene cancellato l’obbligo di nomina di una terna di subappaltatori per ciascuna offerta Il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) pubblicato in Gazzetta il 18 aprile, modifica molti articoli del Codice appalti tra cui l’articolo 105 che regolamenta i subappalti. Nello specifico lo Sblocca cantieri al capo I,art 1, comma v, riporta le seguenti 6 modifiche all’art. 105 del codice appalti: 1. comma 2 (modificato): Importo subappaltabile massimo del 50% (prima era del 30%) 2. c o m m a 4 ( l e t t e r a a a b r o g a t a ) : V i e n e a m m e s s a la partecipazione ai subappalti delle imprese non vincitrici dell’appalto
3. c o m m a 4 ( l e t t e r a b m o d i f i c a t a ) : L e c a u s e d i esclusione degli appalti si applicano anche per i subappalti 4. comma 4 (lettera d abrogata):Il concorrente non deve più dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 5. comma 6 (abrogato): Viene eliminato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta 6. c o m m a 1 3 ( m o d i f i c a t o ) : A m p l i a t i i c a s i i n c u i i subappaltatori sono pagati direttamente dalla Stazione appaltante Le modifiche in materia di subappalti (art.105) Di seguito riportiamo i testi modificati dei commi 2, 4, 6 e 13 dell’art. 105 con una breve spiegazione: Comma 2 – Importo subappaltabile massimo del 50% Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. Nota: Viene in pratica innalzata, dal 30% al 50%, nei bandi di gara, la soglia massima degli importi complessivi subappaltabili. Comma 4 – modifiche dei requisiti dei subappaltatori I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Nota: Con l’abrogazione della lettera a in pratica è ammesso che l’impresa vincitrice dell’appalto possa affidare, in subappalto, dei lavori alle altre imprese che in precedenze erano sue concorrenti durante la gara. Con la modifica della lettera b vengono applicati gli stessi motivi di esclusione da una gara sia per gli appaltatori sia per i subappaltatori. Comma 6 – Abrogato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori Viene cancellato il comma 6 che recitava: E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80. Nota: Viene quindi eliminato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta indipendentemente dall’importo a base di gara. Comma 13 – Subappaltatori pagati direttamente dalla stazione appaltante Il comma 13 viene così modificato: La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
Nota: Vengono in pratica ampliati i casi in cui la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Decreto Sblocca cantieri: novità su distanze tra fabbricati e demolizione e ricostruzione Decreto Sblocca cantieri: modificato il dpr 380/2001 in materia di deroga alle distanze tra edifici in zona B e limiti agli interventi di demolizione e ricostruzione Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana il dl 32/2019 (il cosiddetto “Sblocca cantieri”), in una delle prime bozze, prevedeva una serie di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca cantieri, viene tuttavia eliminata ogni traccia di modifica al
dm 1444/1968. All’art. 5 del dl 32/2019 vengono introdotte alcune modifiche all’art. 2-bis del dpr 380/2001; in particolare: al comma 1 vengono sostituite le seguenti parole in grassetto e sono poi aggiunti i comma 1-bis e comma 1-ter: art. 2-bis, comma 1. “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. art. 2-bis, comma 1 -bis : Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. art. 2-bis, comma 1 -ter : In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
Lo scopo dei nuovi commi è di obbligare gli enti territoriali a definire, nell’ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al dm sugli standard; si evita tuttavia di inserire direttamente tali deroghe all’interno del decreto legge. Ambiti urbani consolidati Ricordiamo che in base al dm 1444/1968 (che regolamenta gli standard urbanistici), all’art. 2 sono introdotte le zone territoriali omogenee: 1. Centro Storico 2. Zone urbane consolidate: ossia le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) 3. Nuovi complessi insediativi 4. Impianti industriali 5. Aree agricole 6. Impianti di interesse generale. In pratica nelle zone B ricadono la gran parte dei quartieri residenziali delle nostre città , che non si trovano all’interno dei centri storici. Tali zone si considerano parzialmente edificate se la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2. In tale aree la destinazione d’uso principale è quella
residenziale, sono inoltre possibili attività complementari: commerciali, artigianali, ricettive e di servizio, studi professionali, uffici, autorimesse di uso pubblico o privato, ecc. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Decreto SBLOCCA CANTIERI, pubblicato in Gazzetta Pubblicato in Gazzetta il decreto Sblocca cantieri: in arrivo modifiche al Codice appalti ed al testo unico sull’edilizia. E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Ricordiamo che il decreto era già stato approvato “salvo intese” nella seduta del CdM n. 50 del 20 marzo 2019;
tuttavia, a causa dei lunghi tempi che il Governo si era riservato per limare il testo, il Quirinale ha ritenuto necessario un ulteriore passaggio attraverso un nuovo Consiglio dei Ministri. Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici. Il testo finale contiene: Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana modifiche al codice dei contratti pubblici disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali norme in materia di rigenerazione urbana Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017 Le modifiche al Codice dei contratti pubblici Le novità riguardano in particolare 79 modifiche al codice, tra cui: superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico; innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori; il massimo ribasso è consentito per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro; è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti; l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture; il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto; il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere
riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa; eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici; vegono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA; eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti; la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac; le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Non serve il permesso di
costruire per il rifacimento di un tetto Dal Tar: il rifacimento del tetto divelto dal vento non richiede il permesso di costruire, si configura come ristrutturazione edilizia ricostruttiva E’ necessario il rilascio del permesso di costruire qualora vi sia un intervento che porta ad una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; al contrario, in riferimento alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva il titolo edilizio non è richiesto; l’unico limite ora previsto è quello dell’identità di volumetria. Questo è il caso esaminato nella sentenza n. 178/2019 del Tar Calabria in merito ad una controversia sorta a seguito di un intervento di rifacimento di un tetto divelto dal vento. In particolare, trattasi di un progetto di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico di un fabbricato aziendale esistente. Su segnalazione della Soprintendenza archeologica i tecnici comunali eseguono un sopralluogo delle opere, rilevando l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire.
Viene quindi emesso un provvedimento di demolizione e ripristino dei luoghi. I proprietari presentano ricorso avverso l’ordine di demolizione dei seguenti lavori: rifacimento della copertura del manufatto esistente realizzazione di 2 tettoie con struttura in profilati metallici e pannelli di lamiera coibentata. I ricorrenti sostengono che, la sostituzione della copertura preesistente con quella rinvenuta in occasione del sopralluogo, realizzata in pannelli di lamiera coibentata sorretti da struttura in profilati metallici poggianti sulla muratura esistente, si è resa necessaria a seguito di alcuni eventi calamitosi che hanno colpito la zona interessata, scoperchiando in parte il manufatto e rendendo necessario ed urgente l’intervento di ripristino. Tale intervento costituirebbe il ripristino di parte di edificio crollato e, tenuto anche conto che nel rifacimento della copertura divelta dal vento è stata rispettata la sagoma dell’edificio preesistente, non rientrerebbe quindi tra quelli per cui è necessario il permesso di costruire. Viene anche chiarito che non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli: specificamente indicati dall’art. 10, comma 1, lett. c) dpr n. 380 del 2001
quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti Nel caso in esame, a detta dei ricorrenti, la nuova copertura non ha comportato alcun mutamento nella sagoma dell’edificio, né alcun aumento volumetrico: non occorreva, pertanto, ottenere alcun previo permesso di costruire. Quanto alle tettoie, esse costituirebbero delle “pertinenze” poste al servizio di edifici già esistenti e legittimamente sottratte al regime del permesso di costruire ed assoggettate, invece, a quello della denuncia di inizio attività. Decisione del Tar Come chiarito dai giudici amministrativi, è necessario il rilascio del permesso di costruire qualora vi sia una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi l’intervento si caratterizza come “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”. Al contrario, nel caso di “ristrutturazione ricostruttiva” non vi è necessità di permesso di costruire se, a maggior ragione, non si verifica alcuna variazione di volume, di sagoma e di area di sedime. Nel caso in esame, il ricorso è accolto poiché non viene
contestata la modifica della sagoma, se non in forma generica, e deve ritenersi che l’intervento realizzato dai ricorrenti non possa farsi rientrare tra quelli per i quali è richiesto il permesso di costruire. E’ invece respinto il ricorso relativo alle tettoie in quanto realizzate appoggiandole ad edifici preesistenti, in modica quindi della sagoma originaria. Come infatti confermato dall’orientamento giurisprudenziale consolidato si ha che: gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici … non possono … ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio. In quest’ultimo caso, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata solo in riferimento all’ordine di demolizione dei lavori di rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà dei ricorrenti.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (CSP/CSE) – 40 ORE a CHIETI Il D.Lgs. 81/08 prevede, per i Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP e CSE), l’obbligo di frequentare Corsi di Aggiornamento della durata di 40 ore ogni quinquennio (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08). DESTINATARI: Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno conseguito l’abilitazione), e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall’art. 98 e dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/08. OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili o
temporanei, secondo l’art. 98 e l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è finalizzato all’acquisizione, conoscenza e comprensione della legislazione vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri. CREDITI FORMATIVI: Il Corso è valido come Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSPe CSE). Inoltre è valido come aggiornamento per RSPP, ASPP e per formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13. METODOLOGIA DIDATTICA: Il corso si svolgerà IN AULA, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, problem solving. DOCENTI: Il “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)” prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE: Il corso prevede dei test di apprendimento in itinere e si conclude con una verifica finale, finalizzata a verificare le competenze conseguite durante il percorso formativo. ATTESTATI: Per ogni partecipante al “Corso di Aggiornamento
per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)”, a seguito di superamento della verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione valido per l’Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP/CSE) e per RSPP, ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, l’attestato è valido anche come aggiornamento RLS, Dirigenti, Preposti e come Aggiornamento dei Formatori sulla Sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13. CALENDARIO LEZIONI: Febbraio/Marzo 2019 suddivise in n°2 lezioni settimanali pomeridiane da svolgersi in 4 settimane. N.B. Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n°10 discenti iscritti. ASSENZE: La presenza al corso di aggiornamento deve essere garantita almeno nella misura del 90% sul monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato. SEDE DI SVOLGIMENTO: Unimpresa Chieti – Abruzzo Consulting Srl – Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH) INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Segreteria Organizzativa Abruzzo Consulting Srl – Tel. 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it
Subappalti illeciti, reclusione da 1 a 5 anni Subappalti illeciti, il decreto sicurezza inasprisce le sanzioni e le pene: si rischiano fino a 5 anni di reclusione. Dal 3 dicembre è in vigore la legge 132/2018 (decreto sicurezza) che ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda il settore dell’edilizia: sanzioni più severe per subappalti illeciti e l’obbligo di invio della notifica preliminare al prefetto per i lavori pubblici. In particolare, in materia di sanzioni per subappalti illeciti, l’art. 25 del dl 113/2018 convertito in legge 132/2018 prevede la seguente modifica all’art. 21, comma 1, della legge 646/1982: al primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa” al secondo periodo, le parole “dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della multa“. Rimane, invece, invariata la sanzione pecuniaria. Ricordiamo che l’art. 21,comma 1, della legge 646/1982, così recitava: Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a
cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Fornitura di calcestruzzo: come applicare correttamente le norme sulla sicurezza Focus ANCE-CNI: nella fornitura di calcestruzzo è necessario il coordinamento fra impresa affidataria e fornitrice. Le indicazioni da seguire dall’ingresso dei mezzi agli addetti alla consegna. Con la circolare n. 315/2018 il CNI, Consiglio Nazionale Ingegneri, ha comunicato che, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra CNI e ANCE in materia di sicurezza e salute nei cantieri (stipulato il 30 marzo 2017), è stato condiviso il focus sulla fornitura di calcestruzzo in cantiere.
Focus ANCE – CNI Nel focus n.1 (di novembre 2018) si evidenzia che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, la fornitura di calcestruzzo non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), ma di informazione e coordinamento fra i vari soggetti: impresa affidataria e impresa fornitrice. Il documento, dopo una parte generale in cui viene riepilogata la normativa di riferimento, rappresenta un’occasione per chiarire: la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura di calcestruzzo le modalità per effettuare il coordinamento fra le due tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità i contenuti dell’informazione e formazione del personale delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla consegna del calcestruzzo Riepilogo normativo Il coordinamento fra i vari soggetti è previsto dal Testo Unico sulla sicurezza: ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del dlgs 81/2008 e s.m.i. si ha che: la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice. Il compito di coordinamento è posto in capo all’impresa esecutrice. Tuttavia, anche se non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, il focus richiama la circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero circa al procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, ed in particolare la richiesta di “scambiare le informazioni con l’impresa
cliente”. Lo scambio può avvenire attraverso: una riunione di coordinamento i documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio Viene anche richiamata la nota n. 2597/2016 che, riprendendo la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del 2011: per la mera fornitura è prevista l’applicazione dell’art. 26 del dlgs 81/2008; per la posa in opera, invece, è necessario redigere il POS. Infine, la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione che ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo “mediante pompaggio”. In pratica, si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera. Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale Le indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale (circolare del 10 febbraio 2011) vengono riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati, per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le necessarie misure preventive e protettive che devono essere messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal lavoratore dell’impresa fornitrice. In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono: accesso e transito dei mezzi in cantiere operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad
esempio, il piazzamento del mezzo) operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di calcestruzzo) operazioni di pompaggio (uso del braccio dell’autobetonpompa e della pompa) operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e lavaggio) FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Nessuna notifica preliminare al prefetto per i lavori privati, modificato in Senato il decreto sicurezza Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici. Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri. In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima
dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008). Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici. Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”. I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori. Notifica preliminare La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs 81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni: data della comunicazione indirizzo del cantiere committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) natura dell’opera responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) data presunta d’inizio dei lavori in cantiere durata presunta dei lavori in cantiere numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate ammontare complessivo presunto dei lavori Tale comunicazione è obbligatoria per: cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini- giorno Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi: cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini- giorno Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Frontalini balconi: la manutenzione è di competenza condominiale? La Cassazione chiarisce che la manutenzione dei frontalini dei balconi è di competenza condominiale perché attengono al decoro architettonico dell’edificio. Con l’ordinanza n.27413/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che le spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi sono da ripartire secondo apposite tabelle millesimali poiché è un intervento di competenza condominiale e attengono al decoro architettonico dell’edificio. I fatti in breve Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado la delibera condominiale adottata dall’assemblea, contestando la sua legittimità nella parte in cui, nell’affidamento di taluni lavori condominiali, aveva ripartito le relative spese considerando “come parti condominiali anche i balconi e quanto occorrente per il montaggio del ponteggio per il rifacimento dell’intera facciata e per il pozzo luce, esclusa la pavimentazione”. Il Tribunale di primo grado accoglieva l’impugnazione fondando la decisione sull’art. 9 del regolamento di condominio che indicava i balconi, ad ogni effetto (compreso quello estetico), quale porzione dell’edificio di proprietà esclusiva. La Corte di Appello, a seguito di ricorso, ribaltava la sentenza di primo grado di giudizio e rigettava l’impugnativa della delibera di assemblea condominiale che aveva determinato
l’instaurazione della controversia. Secondo i giudici d’appello non era possibile evincere dal regolamento che anche i frontalini dei balconi rientrassero nella proprietà esclusiva dei singoli condomini; inoltre richiamavano l’orientamento della giurisprudenza che li riteneva, nell’ambito delle parti comuni, componenti del “decoro architettonico” dell’edificio condominiale. La Cassazione chiamata a decidere in via definitiva sulla controversia chiarisce che: in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017), i frontalini dei balconi (siccome configuranti elementi decorativi della facciata del fabbricato comune) devono considerarsi beni comuni, la cui riparazione, perciò, rimane assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale. Viene quindi ribadito il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti), svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Ponteggi Fissi – Quaderno Tecnico INAIL L’utilizzo dei ponteggi come opera provvisionale di servizio alla costruzione è consolidato e diffuso. Essi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio. Nell’ambito delle tipologie di ponteggio presenti sul mercato sono da preferire i modelli con telaio parapetto con montaggio dal basso. Essi vengono montati dal piano inferiore e garantiscono la massima sicurezza quando il lavoratore sale al livello superiore riducendo drasticamente la possibilità di caduta dall’alto dello stesso durante la fase di montaggio e smontaggio. Ponteggi fissi – Quaderno Tecnico Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobiliObiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. FONTE: www.inail.it
POS 24. Il nuovo servizio di redazione POS (Piano Operativo di Sicurezza) per cantieri edili. La Abruzzo Consulting propone alle imprese del territorio un nuovo servizio denominato POS 24 che consiste nella stesura dei POS (Piano Operativo di Sicurezza) in 24 ore. Cos’è il POS Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che, in base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, dev’essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro operante nel settore edile o affine, prima dell’avvio dei lavori. Il POS contiene informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali. I tecnici della ABRUZZO CONSULTING, offrono assistenza specializzata ad aziende ed enti pubblici per la redazione del POS in 24 ore e per la scelta delle strategie più adeguate, a seconda delle caratteristiche del luogo di lavoro e dei rischi relativi al settore. Andando più nel dettaglio, il POS deve contenere: – i dati generali del cantiere – i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori all’interno del cantiere (nominativo del datore di lavoro, indirizzi, sede legale, numeri telefonici) – tutte le specifiche mansioni riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro (nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio, evacuazione, medico competente, se previsto)
– descrizione precisa e dettagliata dell’attivita svolta all’interno del cantiere – una descrizione delle modalità organizzative – un elenco di tutte le attrezzature, macchine, ponteggi ed impianti utilizzati nel corso dei lavori – una lista di tutti i preparati e le sostanze ritenute rischiose e/o pericolose (tossiche, infiammabili, acide, gas etc.), con le relative schede tecniche, utilizzate nel corso del lavoro – una lista di tutti i dispositivi di protezione individuale forniti agli operai, nel corso dei lavori in cantiere – gli esiti delle valutazioni riguardanti il rumore e le vibrazioni prodotte – tutte le procedure complementari e di dettaglio che vengono richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando esse sono previste – una documentazione riguardante la formazione e l’informazione fornite agli operai occupati nel cantiere – una valutazione di tutti i rischi possibili durante i lavori Questo documento, tanto complicato da compilare, non è solo una pratica burocratica, bensì serve principalmente al datore di lavoro per poter prevenire o limitare, nel limite del possibile, i rischi per la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori. In caso di inadempimento, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per il datore di lavoro e i dirigenti. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Per usufruire del servizio POS 24 è necessario contattare i nostri uffici allo 0871 411530 oppure inviando una mail all’indirizzo info@abruzzoconsulting.it
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