Coronavirus: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili
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Coronavirus: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili Indicazioni finalizzate a incrementare l’efficacia misure contenimento Covid-19 Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE. Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la
sorveglianza sanitaria. Il documento raccomanda, comunque: • il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; • l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere; • la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate; • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale • la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; • l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali. Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 Linee guida cantieri edili
Bonus condizionatori: le detrazioni per acquisto ed installazione Le Entrate chiariscono che per l’acquisto di un condizionatore è utilizzabile il bonus mobili, mentre per la sua installazione si può applicare il bonus ristrutturazioni. Attraverso un quesito giunto all’Agenzia delle entrate viene chiarito come applicare le agevolazioni fiscali per l’edilizia in caso di acquisto ed installazione di condizionatori ad uso domestico, il cosiddetto bonus condizionatori, nel caso di lavori di ristrutturazione. Il quesito giunto alle Entrate Un contribuente, attraverso FiscOggi, pone il seguente quesito: dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se si, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? Mi darebbe diritto al bonus mobili?
Il chiarimento delle Entrate sul bonus
condizionatori
Le Entrate chiariscono che, in caso di ristrutturazioni:
1. l’installazione di un condizionatore a pompa di calore
su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di
climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli
interventi di manutenzione straordinaria per i quali si
può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art.
16-bis del Tuir, ossia il bonus ristrutturazioni. La
detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il
31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento
della spesa e in quelli successivi.
2. l’acquisto dell’apparecchio inoltre consente di
usufruire anche del bonus di mobili ed elettrodomestici,
in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni
che regolano questa agevolazione.
Al riguardo ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle
Entrate ha aggiornato la guida fiscale sul bonus mobili
(febbraio 2020).
Il bonus mobili 2020
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione.L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (legge n. 160/2019 – art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Prezzario Opere Edili Regione Abruzzo Aggiornamento 2020
Con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l’Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. Seguono gli atti e l’elenco delle nuove voci. I prezzi riportati nei singoli capitoli sono stati ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata nell’esecuzione dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. DGR n. 824 del 19/12/2019 FONTE: www.regione.abruzzo.it
Sblocca cantieri e distanze
tra edifici, ecco le novità
Lo Sblocca cantieri modifica il dpr 380/2001 in materia di
distanze tra edifici: i limiti del dm 1444/68 valgono solo in
zona C. Più facili le operazioni di demolizione e
ricostruzione.
E’ in vigore dal 17 giugno 2019 la legge di conversione dello
Sblocca-cantieri che va a modificare notevolmente il Codice
appalti (dlgs n. 50/2016), le procedure che riguardano le
pratiche per interventi strutturali e per lavori da realizzare
in zone sismiche, nonché il Testo Unico dell’Edilizia (dpr n.
380/2001).
In particolare, in merito al Testo Unico dell’Edilizia ecco
le novità in tema di distanze tra fabbricati:
le distanze minime tra i fabbricati stabilite
dall’articolo 9 del dm 1444 del 1968 si applicano
esclusivamente alle zone di espansione C
sono sempre possibili le operazioni di demolizione e
ricostruzione, purché avvengano nel rispetto del vecchio
sedime, delle distanze preesistenti e senza incremento
né di volume né di altezza.L’art. 5 della legge di conversione Sblocca cantieri (dl n. 32/2019),contenente norme in materia di rigenerazione urbana, prevede che all’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo; b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. Ricostruzione e demolizione nel rispetto delle distanze preesistenti In base alla legge sblocca cantieri, la ricostruzione e demolizione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, a condizione che:
ci sia il rispetto dei limiti di altezza dell’edificio
demolito
l’area di sedime e il volume dell’edificio ricostruito
devono coincidere con quelli del fabbricato demolito.
La norma, in pratica, presuppone un’invarianza del complessivo
volume dell’edificio ricostruito e dell’altezza dello stesso,
nonché dell’area di sedime (non consentendo riduzioni o
aumento dell’area di sedime).
Distanza tra fabbricati
Le disposizione, di cui all’art. 9 del dm 1444/1968, si
applicano esclusivamente alle zone di espansione (zone
territoriali omogenee C).
L’esclusione, quindi, delle zone A e B al rispetto delle
distanze minime previste dall’art. 9 del dm 1444/1968, è
finalizzata alle operazioni di rigenerazione urbana.
Art. 9 dm 1444/1968 – Limiti di distanza
tra i fabbricati
Le distanze minime, previste dal dm 1444/1968, tra fabbricati
per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come
segue:
Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e
per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gliedifici non possono essere inferiori a quelle
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i
casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti
Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di
edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza
del fabbricato più alto; la norma si applica anche
quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.
12.
Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla
larghezza della sede stradale maggiorata di:
m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7
m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m
7 e m 15
m 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a m
15.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“Come cambiano le regole sul
subappalto dopo lo Sblocca
cantieri
Con lo Sblocca cantieri diventa subappaltabile il 50% dei
lavori e viene cancellato l’obbligo di nomina di una terna di
subappaltatori per ciascuna offerta
Il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”)
pubblicato in Gazzetta il 18 aprile, modifica molti articoli
del Codice appalti tra cui l’articolo 105 che regolamenta
i subappalti.
Nello specifico lo Sblocca cantieri al capo I,art 1, comma v,
riporta le seguenti 6 modifiche all’art. 105 del codice
appalti:
1. comma 2 (modificato): Importo subappaltabile massimo del
50% (prima era del 30%)
2. c o m m a 4 ( l e t t e r a a a b r o g a t a ) : V i e n e a m m e s s a
la partecipazione ai subappalti delle imprese non
vincitrici dell’appalto3. c o m m a 4 ( l e t t e r a b m o d i f i c a t a ) : L e c a u s e d i
esclusione degli appalti si applicano anche per i
subappalti
4. comma 4 (lettera d abrogata):Il concorrente non deve più
dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione
5. comma 6 (abrogato): Viene eliminato l’obbligo di
indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta
6. c o m m a 1 3 ( m o d i f i c a t o ) : A m p l i a t i i c a s i i n c u i
i subappaltatori sono pagati direttamente dalla Stazione
appaltante
Le modifiche in materia di subappalti
(art.105)
Di seguito riportiamo i testi modificati dei commi 2, 4, 6 e
13 dell’art. 105 con una breve spiegazione:
Comma 2 – Importo subappaltabile massimo del 50%
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce,
comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dallestazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. Nota: Viene in pratica innalzata, dal 30% al 50%, nei bandi di gara, la soglia massima degli importi complessivi subappaltabili. Comma 4 – modifiche dei requisiti dei subappaltatori I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Nota: Con l’abrogazione della lettera a in pratica è ammesso che l’impresa vincitrice dell’appalto possa affidare, in subappalto, dei lavori alle altre imprese che in precedenze erano sue concorrenti durante la gara. Con la modifica della lettera b vengono applicati gli stessi motivi di esclusione da una gara sia per gli appaltatori sia per i subappaltatori. Comma 6 – Abrogato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori Viene cancellato il comma 6 che recitava: E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80. Nota: Viene quindi eliminato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta indipendentemente dall’importo a base di gara. Comma 13 – Subappaltatori pagati direttamente dalla stazione appaltante Il comma 13 viene così modificato: La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente
Nota: Vengono in pratica ampliati i casi in cui la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Decreto Sblocca cantieri: novità su distanze tra fabbricati e demolizione e ricostruzione Decreto Sblocca cantieri: modificato il dpr 380/2001 in materia di deroga alle distanze tra edifici in zona B e limiti agli interventi di demolizione e ricostruzione Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana il dl 32/2019 (il cosiddetto “Sblocca cantieri”), in una delle prime bozze, prevedeva una serie di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca cantieri, viene tuttavia eliminata ogni traccia di modifica al
dm 1444/1968.
All’art. 5 del dl 32/2019 vengono introdotte alcune modifiche
all’art. 2-bis del dpr 380/2001; in particolare: al comma 1
vengono sostituite le seguenti parole in grassetto e sono poi
aggiunti i comma 1-bis e comma 1-ter:
art. 2-bis, comma 1. “Ferma restando la competenza
statale in materia di ordinamento civile con riferimento
al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice
civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano introducono,
con proprie leggi e regolamenti, disposizioni
derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi
da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive,
al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a
un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali”.
art. 2-bis, comma 1 -bis : Le disposizioni del comma 1
sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione
di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei
fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio
territorio.
art. 2-bis, comma 1 -ter : In ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque
consentita nel rispetto delle distanze legittimamente
preesistenti purché sia effettuata assicurando la
coincidenza dell’area di sedime e del volume
dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei
limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.Lo scopo dei nuovi commi è di obbligare gli enti territoriali
a definire, nell’ambito della loro potestà normativa, regole e
deroghe al dm sugli standard; si evita tuttavia di inserire
direttamente tali deroghe all’interno del decreto legge.
Ambiti urbani consolidati
Ricordiamo che in base al dm 1444/1968 (che regolamenta gli
standard urbanistici), all’art. 2 sono introdotte le zone
territoriali omogenee:
1. Centro Storico
2. Zone urbane consolidate: ossia le parti del territorio
totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
A)
3. Nuovi complessi insediativi
4. Impianti industriali
5. Aree agricole
6. Impianti di interesse generale.
In pratica nelle zone B ricadono la gran parte dei quartieri
residenziali delle nostre città , che non si trovano
all’interno dei centri storici.
Tali zone si considerano parzialmente edificate se la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
In tale aree la destinazione d’uso principale è quellaresidenziale, sono inoltre possibili attività complementari: commerciali, artigianali, ricettive e di servizio, studi professionali, uffici, autorimesse di uso pubblico o privato, ecc. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ Decreto SBLOCCA CANTIERI, pubblicato in Gazzetta Pubblicato in Gazzetta il decreto Sblocca cantieri: in arrivo modifiche al Codice appalti ed al testo unico sull’edilizia. E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Ricordiamo che il decreto era già stato approvato “salvo intese” nella seduta del CdM n. 50 del 20 marzo 2019;
tuttavia, a causa dei lunghi tempi che il Governo si era
riservato per limare il testo, il Quirinale ha ritenuto
necessario un ulteriore passaggio attraverso un
nuovo Consiglio dei Ministri.
Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce
disposizioni urgenti che dovrebbero favorire
la crescita economica e a dare impulso al sistema
produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte
alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo
connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,
la disciplina dei contratti pubblici.
Il testo finale contiene:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di
accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di
rigenerazione urbana
modifiche al codice dei contratti pubblici
disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di
crisi di impresa
disposizioni in materia di semplificazione della
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
commissari straordinari, interventi sostitutivi e
responsabilità erariali
norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella
regione Molise e dell’area etneaCapo III: Disposizioni relative agli eventi sismici
dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016
e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
dell’isola di Ischia nel 2017
Le modifiche al Codice dei contratti
pubblici
Le novità riguardano in particolare 79 modifiche al
codice, tra cui:
superamento delle linee guida Anac e dei decreti
attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione
del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da
un regolamento unico;
innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per
l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
il massimo ribasso è consentito per i servizi e le
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000
euro;
è possibile appaltare il progetto definitivo per
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o
sostituzione della parti strutturali di opere e
impianti;
l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni
tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al
50% dell’importo complessivo del contratto;
il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il
pagamento diretto dei subaffidatari deve esserericonosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta
dell’impresa;
eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che
imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e
stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei
giudici;
vegono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici
della PA;
eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di
committenza, unioni di comuni o stazioni uniche
appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso
della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni
non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di
gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali
uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
la possibilità per le stazioni appaltanti di
nominare commissari di gara interni in caso di carenza
di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
le varianti di importo inferiore al 50% relative
a progetti definitivi già approvati dal Cipe non
dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno
essere autorizzate direttamente dalla stazione
appaltante.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Non serve il permesso dicostruire per il rifacimento di un tetto Dal Tar: il rifacimento del tetto divelto dal vento non richiede il permesso di costruire, si configura come ristrutturazione edilizia ricostruttiva E’ necessario il rilascio del permesso di costruire qualora vi sia un intervento che porta ad una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; al contrario, in riferimento alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva il titolo edilizio non è richiesto; l’unico limite ora previsto è quello dell’identità di volumetria. Questo è il caso esaminato nella sentenza n. 178/2019 del Tar Calabria in merito ad una controversia sorta a seguito di un intervento di rifacimento di un tetto divelto dal vento. In particolare, trattasi di un progetto di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico di un fabbricato aziendale esistente. Su segnalazione della Soprintendenza archeologica i tecnici comunali eseguono un sopralluogo delle opere, rilevando l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire.
Viene quindi emesso un provvedimento di demolizione e
ripristino dei luoghi.
I proprietari presentano ricorso avverso l’ordine di
demolizione dei seguenti lavori:
rifacimento della copertura del manufatto esistente
realizzazione di 2 tettoie con struttura in profilati
metallici e pannelli di lamiera coibentata.
I ricorrenti sostengono che, la sostituzione della copertura
preesistente con quella rinvenuta in occasione del
sopralluogo, realizzata in pannelli di lamiera
coibentata sorretti da struttura in profilati metallici
poggianti sulla muratura esistente, si è resa necessaria
a seguito di alcuni eventi calamitosi che hanno colpito la
zona interessata, scoperchiando in parte il manufatto e
rendendo necessario ed urgente l’intervento di ripristino.
Tale intervento costituirebbe il ripristino di parte
di edificio crollato e, tenuto anche conto che nel rifacimento
della copertura divelta dal vento è stata rispettata la sagoma
dell’edificio preesistente, non rientrerebbe quindi tra
quelli per cui è necessario il permesso di costruire.
Viene anche chiarito che non tutti gli interventi di
ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del
permesso di costruire, ma solo quelli:
specificamente indicati dall’art. 10, comma 1, lett.
c) dpr n. 380 del 2001quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o
dei prospetti
Nel caso in esame, a detta dei ricorrenti, la nuova copertura
non ha comportato alcun mutamento nella sagoma dell’edificio,
né alcun aumento volumetrico: non occorreva, pertanto,
ottenere alcun previo permesso di costruire.
Quanto alle tettoie, esse costituirebbero delle “pertinenze”
poste al servizio di edifici già esistenti e legittimamente
sottratte al regime del permesso di costruire ed assoggettate,
invece, a quello della denuncia di inizio attività.
Decisione del Tar
Come chiarito dai giudici amministrativi, è necessario il
rilascio del permesso di costruire qualora vi sia una
modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio
preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo
in questi casi l’intervento si caratterizza come
“trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.
Al contrario, nel caso di “ristrutturazione ricostruttiva” non
vi è necessità di permesso di costruire se, a maggior ragione,
non si verifica alcuna variazione di volume, di sagoma e di
area di sedime.
Nel caso in esame, il ricorso è accolto poiché non vienecontestata la modifica della sagoma, se non in forma generica, e deve ritenersi che l’intervento realizzato dai ricorrenti non possa farsi rientrare tra quelli per i quali è richiesto il permesso di costruire. E’ invece respinto il ricorso relativo alle tettoie in quanto realizzate appoggiandole ad edifici preesistenti, in modica quindi della sagoma originaria. Come infatti confermato dall’orientamento giurisprudenziale consolidato si ha che: gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici … non possono … ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio. In quest’ultimo caso, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata solo in riferimento all’ordine di demolizione dei lavori di rifacimento della copertura del fabbricato di proprietà dei ricorrenti.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“ CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (CSP/CSE) – 40 ORE a CHIETI Il D.Lgs. 81/08 prevede, per i Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP e CSE), l’obbligo di frequentare Corsi di Aggiornamento della durata di 40 ore ogni quinquennio (Allegato XIV del D. Lgs. 81/08). DESTINATARI: Il corso è rivolto ai Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE che hanno conseguito l’abilitazione), e che devono assolvere l’obbligo quinquennale di aggiornamento, previsto dall’art. 98 e dall’Allegato XIV al D. Lgs. 81/08. OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili o
temporanei, secondo l’art. 98 e l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è finalizzato all’acquisizione, conoscenza e comprensione della legislazione vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri. CREDITI FORMATIVI: Il Corso è valido come Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSPe CSE). Inoltre è valido come aggiornamento per RSPP, ASPP e per formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13. METODOLOGIA DIDATTICA: Il corso si svolgerà IN AULA, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, problem solving. DOCENTI: Il “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)” prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE: Il corso prevede dei test di apprendimento in itinere e si conclude con una verifica finale, finalizzata a verificare le competenze conseguite durante il percorso formativo. ATTESTATI: Per ogni partecipante al “Corso di Aggiornamento
per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)”, a seguito di superamento della verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione valido per l’Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (CSP/CSE) e per RSPP, ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16, l’attestato è valido anche come aggiornamento RLS, Dirigenti, Preposti e come Aggiornamento dei Formatori sulla Sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13. CALENDARIO LEZIONI: Febbraio/Marzo 2019 suddivise in n°2 lezioni settimanali pomeridiane da svolgersi in 4 settimane. N.B. Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n°10 discenti iscritti. ASSENZE: La presenza al corso di aggiornamento deve essere garantita almeno nella misura del 90% sul monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato. SEDE DI SVOLGIMENTO: Unimpresa Chieti – Abruzzo Consulting Srl – Via D. Spezioli (Galleria Comm.le Theate Center) – 66100 Chieti (CH) INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Segreteria Organizzativa Abruzzo Consulting Srl – Tel. 0871/411530 – info@abruzzoconsulting.it
Subappalti illeciti,
reclusione da 1 a 5 anni
Subappalti illeciti, il decreto sicurezza
inasprisce le sanzioni e le pene: si rischiano
fino a 5 anni di reclusione.
Dal 3 dicembre è in vigore la legge 132/2018 (decreto
sicurezza) che ha introdotto importanti novità anche per
quanto riguarda il settore dell’edilizia: sanzioni più severe
per subappalti illeciti e l’obbligo di invio della notifica
preliminare al prefetto per i lavori pubblici.
In particolare, in materia di sanzioni per subappalti
illeciti, l’art. 25 del dl 113/2018 convertito in legge
132/2018 prevede la seguente modifica all’art. 21, comma 1,
della legge 646/1982:
al primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un
anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti:
“la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”
al secondo periodo, le parole “dell’arresto da sei mesi
ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle
seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della
multa“.
Rimane, invece, invariata la sanzione pecuniaria.
Ricordiamo che l’art. 21,comma 1, della legge 646/1982, così
recitava:
Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o acottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza
l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non
inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del
subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la
pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari
ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in
cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di
chiedere la risoluzione del contratto.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Fornitura di calcestruzzo:
come applicare correttamente
le norme sulla sicurezza
Focus ANCE-CNI: nella fornitura di
calcestruzzo è necessario il coordinamento fra
impresa affidataria e fornitrice. Le
indicazioni da seguire dall’ingresso dei
mezzi agli addetti alla consegna.
Con la circolare n. 315/2018 il CNI, Consiglio Nazionale
Ingegneri, ha comunicato che, nell’ambito del protocollo
d’intesa stipulato tra CNI e ANCE in materia di sicurezza e
salute nei cantieri (stipulato il 30 marzo 2017), è stato
condiviso il focus sulla fornitura di calcestruzzo in
cantiere.Focus ANCE – CNI
Nel focus n.1 (di novembre 2018) si evidenzia che, al fine di
garantire adeguati livelli di sicurezza, la fornitura di
calcestruzzo non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano
Operativo di Sicurezza), ma di informazione e coordinamento
fra i vari soggetti: impresa affidataria e impresa fornitrice.
Il documento, dopo una parte generale in cui viene riepilogata
la normativa di riferimento, rappresenta un’occasione per
chiarire:
la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel
caso di fornitura di calcestruzzo
le modalità per effettuare il coordinamento fra le due
tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità
i contenuti dell’informazione e formazione del personale
delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla
consegna del calcestruzzo
Riepilogo normativo
Il coordinamento fra i vari soggetti è previsto dal Testo
Unico sulla sicurezza: ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e
96 comma 1 bis del dlgs 81/2008 e s.m.i. si ha che:
la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione
del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione
reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria
e impresa fornitrice.
Il compito di coordinamento è posto in capo all’impresa
esecutrice.
Tuttavia, anche se non è obbligatoria la redazione del POS da
parte dei fornitori, il focus richiama la circolare del 10
febbraio 2011 del Ministero circa al procedura per la
fornitura di calcestruzzo in cantiere, ed in particolare la
richiesta di “scambiare le informazioni con l’impresacliente”.
Lo scambio può avvenire attraverso:
una riunione di coordinamento
i documenti cartacei di cui sia possibile tenere traccia
sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in
caso specifico di infortunio
Viene anche richiamata la nota n. 2597/2016 che, riprendendo
la procedura, ha ribadito la differenza fra mera fornitura e
posa in opera del calcestruzzo, già chiarita nel documento del
2011: per la mera fornitura è prevista l’applicazione
dell’art. 26 del dlgs 81/2008; per la posa in opera, invece, è
necessario redigere il POS.
Infine, la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione
che ha nuovamente posto il problema della richiesta di POS per
la consegna del calcestruzzo “mediante pompaggio”. In pratica,
si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il
lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma
della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di
scarico da autobetoniera.
Indicazioni operative contenute nella procedura ministeriale
Le indicazioni operative contenute nella procedura
ministeriale (circolare del 10 febbraio 2011) vengono
riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati,
per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna
del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le
necessarie misure preventive e protettive che devono essere
messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal
lavoratore dell’impresa fornitrice.
In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono:
accesso e transito dei mezzi in cantiere
operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, adesempio, il piazzamento del mezzo)
operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in
benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto
con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di
calcestruzzo)
operazioni di pompaggio (uso del braccio
dell’autobetonpompa e della pompa)
operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e
lavaggio)
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Nessuna notifica preliminare
al prefetto per i lavori
privati, modificato in Senato
il decreto sicurezza
Monitoraggio cantieri: l’obbligo di
trasmissione della notifica preliminare anche
al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza,
è riferito esclusivamente ai lavori pubblici.
Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n.
113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla
criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche
previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.
In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il
committente o il responsabile dei lavori invii, primadell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo
all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al
prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico
sulla sicurezza (dlgs 81/2008).
Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha
ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il
passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato
ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio
attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo
permane solo per i lavori pubblici.
Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite
dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al
prefetto”.
I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro
del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile
dei lavori.
Notifica preliminare
La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla
Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere,
da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve
essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs
81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in
particolare deve contenere le seguenti informazioni:
data della comunicazione
indirizzo del cantiere
committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
natura dell’opera
responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale
e indirizzo)
coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la progettazione dell’opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo)
coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e lasalute durante la realizzazione dell’opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo)
data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
durata presunta dei lavori in cantiere
numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere
identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle
imprese già selezionate
ammontare complessivo presunto dei lavori
Tale comunicazione è obbligatoria per:
cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea
cantieri che ricadano nella precedente categoria per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno
Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della
notifica nei seguenti casi:
cantieri di cui all’articolo 90, comma 3
cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno
Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.
FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“Frontalini balconi: la
manutenzione è di competenza
condominiale?
La Cassazione chiarisce che la manutenzione
dei frontalini dei balconi è di competenza
condominiale perché attengono al decoro
architettonico dell’edificio.
Con l’ordinanza n.27413/2018 la Corte di Cassazione chiarisce
che le spese per la manutenzione dei frontalini dei
balconi sono da ripartire secondo apposite tabelle millesimali
poiché è un intervento di competenza condominiale e attengono
al decoro architettonico dell’edificio.
I fatti in breve
Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado la
delibera condominiale adottata dall’assemblea, contestando la
sua legittimità nella parte in cui, nell’affidamento di taluni
lavori condominiali, aveva ripartito le relative spese
considerando “come parti condominiali anche i balconi e quanto
occorrente per il montaggio del ponteggio per il rifacimento
dell’intera facciata e per il pozzo luce, esclusa la
pavimentazione”.
Il Tribunale di primo grado accoglieva l’impugnazione fondando
la decisione sull’art. 9 del regolamento di condominio che
indicava i balconi, ad ogni effetto (compreso quello
estetico), quale porzione dell’edificio di proprietà
esclusiva.
La Corte di Appello, a seguito di ricorso, ribaltava la
sentenza di primo grado di giudizio e rigettava l’impugnativa
della delibera di assemblea condominiale che aveva determinatol’instaurazione della controversia. Secondo i giudici d’appello non era possibile evincere dal regolamento che anche i frontalini dei balconi rientrassero nella proprietà esclusiva dei singoli condomini; inoltre richiamavano l’orientamento della giurisprudenza che li riteneva, nell’ambito delle parti comuni, componenti del “decoro architettonico” dell’edificio condominiale. La Cassazione chiamata a decidere in via definitiva sulla controversia chiarisce che: in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017), i frontalini dei balconi (siccome configuranti elementi decorativi della facciata del fabbricato comune) devono considerarsi beni comuni, la cui riparazione, perciò, rimane assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale. Viene quindi ribadito il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti), svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. FONTE: “BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it“
Ponteggi Fissi – Quaderno
Tecnico INAIL
L’utilizzo dei ponteggi come opera
provvisionale di servizio alla costruzione è
consolidato e diffuso.
Essi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione
collettiva per i lavoratori che effettuano attività in
copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a
seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito
uno specifico progetto del ponteggio.
Nell’ambito delle tipologie di ponteggio presenti sul mercato
sono da preferire i modelli con telaio parapetto con montaggio
dal basso.
Essi vengono montati dal piano inferiore e garantiscono la
massima sicurezza quando il lavoratore sale al livello
superiore riducendo drasticamente la possibilità di caduta
dall’alto dello stesso durante la fase di montaggio e
smontaggio.
Ponteggi fissi – Quaderno Tecnico
Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o
mobiliObiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri
temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili.
FONTE: www.inail.itPOS 24. Il nuovo servizio di
redazione POS (Piano
Operativo di Sicurezza) per
cantieri edili.
La Abruzzo Consulting propone alle imprese del
territorio un nuovo servizio denominato POS 24
che consiste nella stesura dei POS (Piano
Operativo di Sicurezza) in 24 ore.
Cos’è il POS
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che, in
base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, dev’essere redatto
obbligatoriamente dal datore di lavoro operante nel settore
edile o affine, prima dell’avvio dei lavori. Il POS contiene
informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei
cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di
infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali.
I tecnici della ABRUZZO CONSULTING, offrono assistenza
specializzata ad aziende ed enti pubblici per la redazione del
POS in 24 ore e per la scelta delle strategie più adeguate, a
seconda delle caratteristiche del luogo di lavoro e dei rischi
relativi al settore.
Andando più nel dettaglio, il POS deve contenere:
– i dati generali del cantiere
– i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori
all’interno del cantiere (nominativo del datore di lavoro,
indirizzi, sede legale, numeri telefonici)
– tutte le specifiche mansioni riguardanti la sicurezza sul
posto di lavoro (nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio, evacuazione, medico competente, se previsto)– descrizione precisa e dettagliata dell’attivita svolta all’interno del cantiere – una descrizione delle modalità organizzative – un elenco di tutte le attrezzature, macchine, ponteggi ed impianti utilizzati nel corso dei lavori – una lista di tutti i preparati e le sostanze ritenute rischiose e/o pericolose (tossiche, infiammabili, acide, gas etc.), con le relative schede tecniche, utilizzate nel corso del lavoro – una lista di tutti i dispositivi di protezione individuale forniti agli operai, nel corso dei lavori in cantiere – gli esiti delle valutazioni riguardanti il rumore e le vibrazioni prodotte – tutte le procedure complementari e di dettaglio che vengono richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando esse sono previste – una documentazione riguardante la formazione e l’informazione fornite agli operai occupati nel cantiere – una valutazione di tutti i rischi possibili durante i lavori Questo documento, tanto complicato da compilare, non è solo una pratica burocratica, bensì serve principalmente al datore di lavoro per poter prevenire o limitare, nel limite del possibile, i rischi per la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori. In caso di inadempimento, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per il datore di lavoro e i dirigenti. In base all’allegato 1 al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Per usufruire del servizio POS 24 è necessario contattare i nostri uffici allo 0871 411530 oppure inviando una mail all’indirizzo info@abruzzoconsulting.it
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