Consiglio Nazionale dei Geologi - 27 luglio 2018 - Consiglio Nazionale dei ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi

           27 luglio 2018
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Quotidiano   Data     27-07-2018
                                        Pagina   30
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27/7/2018                           Appalti, è legittima l’aggiudicazione all’impresa che presenta la domanda di rottamazione dei ruoli

            27 Lug 2018

            Appalti, è legittima l’aggiudicazione
            all’impresa che presenta la domanda di
            rottamazione dei ruoli
            Paolo Speciale e Andrea Taglioni

            È legittima l’aggiudicazione della gara di appalto all’impresa che, ai fini della regolarità fiscale,
            presenta la domanda di rottamazione dei ruoli. Per non intaccare i requisiti per accedere alla
            gara è sufficiente che l’impresa presenti l’istanza di definizione agevolata e aderisca
            all’adesione, le cui somme dovute risultino nei limiti della soglia al di sotto della quale,
            normativamente, non scatta l’esclusione.
            Con questo principio la sentenza 246/2018 della sezione prima del Tar del Friuli Venezia Giulia
            ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il ministero della Giustizia
            aveva aggiudicato ad un concorrente una gara d’appalto ritenendo sussistenti i requisiti di
            regolarità fiscale.
            Il legislatore ha previsto specifiche condizioni al verificarsi delle quali può sussistere una causa
            di esclusione per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica.
            Rientra in tale fattispecie, il soggetto che ha commesso gravi violazioni, definitivamente
            accertate, che si sostanziano nel mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle
            imposte e tasse o dei contributi previdenziali per importi superiori a diecimila euro, ridotto a
            cinquemila con la legge finanziaria 2018. L’affidabilità patrimoniale e professionale e, quindi,
            l’effetto preclusivo derivante dall’inadempimento tributario, vengono meno qualora il
            concorrente ottemperi ai suoi obblighi fiscali e contributivi pagando o impegnandosi a pagare
            quanto dovuto, purché questo avvenga prima della scadenza del termine per la presentazione
            delle domanda.
            Il ricorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione adottato nei confronti di un
            concorrente ritenendo sussistenti le gravi irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento
            di imposte e tasse. Tale irregolarità era emersa, in particolare, dal mancato pagamento di
            ritenute a titolo d’imposta in relazione alle quali veniva notificata la cartella di pagamento
            portante un’iscrizione a ruolo per un importo superiore al limite oltre al quale doveva scattare
            l’esclusione. Tuttavia, a seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione, l’originario
            carico fiscale veniva rideterminato in una somma rateizzata ed inferiore al limite per essere
            esclusi.
            Per i giudici amministrativi, con la presentazione e l’adesione alla cosiddetta rottamazione delle
            cartelle esattoriali, in essere alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle
            offerte, non può ritenersi venuta meno la regolarità fiscale risultando irrilevante l’eventuale
            inadempimento delle obbligazione assunte con la sanatoria, ove detto inadempimento dovesse
            intervenire dopo la partecipazione alla gara.

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27/7/2018                        Appalti, è legittima l’aggiudicazione all’impresa che presenta la domanda di rottamazione dei ruoli

            Di conseguenza, l’adesione alla procedura di definizione dei carichi iscritti a ruolo fa venir meno
            l’inaffidabilità dell’operatore ripristinando i presupposti per conseguire, ai fini della
            partecipazione alla gara, la regolarità fiscale e contributiva.

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27/7/2018                            Piano Juncker: in Italia sostenuti 46,4 miliardi di investimenti, coinvolte 213mila imprese

            27 Lug 2018

            Piano Juncker: in Italia sostenuti 46,4
            miliardi di investimenti, coinvolte 213mila
            imprese
            Gianni Trovati

            L’Italia arriva al consuntivo del primo piano Juncker con 46,4 miliardi di investimenti sostenuti,
            secondo risultato in Europa dopo la sola Francia, e con il record europeo di 213mila imprese
            coinvolte nell’aiuto a nuovi progetti. Numeri che offrono una base incoraggiante per il piano 2.0,
            pronto a partire dopo l’approvazione del regolamento a dicembre scorso.
            Le cifre, presentate ieri mattina nella sede romana della Bei dal vicepresidente Dario
            Scannapieco, entrano a piedi uniti nel dibattito che proprio intorno alla dinamica degli
            investimenti italiani divide i critici dell’Europa matrigna e i fautori della Ue come soluzione del
            problema. Ma più delle ricadute politiche è importante guardare ai dati di un «piano» che era
            partito tra lo scetticismo generalizzato, e che invece in Italia ha dato più risultati che altrove.
            Anche perché la voce «investimenti» continua a rappresentare il grande malato dell’economia
            del nostro Paese nel confronto internazionale.
            Se l’Europa ha recuperato i livelli pre-crisi, l’Italia resta ancora sotto di circa un quinto (17,5% del
            Pil nel 2017 contro il 21,6% di dieci anni prima), perché mentre il settore privato ha riavviato i
            motori quello pubblico continua a flettere. «La ripresa è stata trainata dalle imprese - spiega
            Dario Scannapieco - e Industria 4.0 ha funzionato. Per quelli pubblici si può accelerare sugli
            interventi programmati, ma vanno ricostruite le strutture tecniche delle amministrazioni locali e
            rafforzato il coordinamento centrale sul modello di eccellenza che è stato seguito sull’edilizia
            scolastica».
            Il meccanismo del piano è a domino. E parte dalla garanzia Ue attraverso il Fondo europeo per
            gli investimenti strategici (Feis, guidato da Scannapieco), che permette alla Banca europea degli
            investimenti di intervenire su tranche subordinate, con un profilo di rischio maggiore rispetto
            alle operazioni ordinarie, aprendo quindi i terreni più “sicuri” agli altri investitori.
            Nasce così l’effetto leva che moltiplica i numeri dello stanziamento iniziale: il fondo europeo
            vale 21 miliardi tra garanzia Ue e intervento diretto della Bei, per tre quarti dedicati alle
            infrastrutture e per il resto alle imprese, ma ha attivato finanziamenti per 65,5 miliardi che
            hanno mobilitato investimenti per 335.
            L’Italia ha raccolto il 15,2% delle operazioni (137 su 898), ma anche per la sua geografia
            economica reticolare totalizza da sola il 30% abbondante delle piccole e medie imprese coinvolte
            nei progetti. Perché anche fuori dai confini del piano Juncker è la rete delle imprese uno degli
            obiettivi chiave di Bei in Italia, rilanciato dai risultati raggiunti dall’intesa con Confindustria del
            marzo 2017.

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27/7/2018                           Piano Juncker: in Italia sostenuti 46,4 miliardi di investimenti, coinvolte 213mila imprese

            La traduzione concreta delle cifre appena elencate si sviluppa infatti in progetti infrastrutturali,
            in un ventaglio che da strade e ferrovie si allarga a alle «infrastrutture sociali» come ospedali e
            scuole, e piani di sviluppo e innovazione di settori e imprese. L’obiettivo comune è la creazione
            di Pil e posti di lavoro, in uno sviluppo che però richiede tempi lunghi.
            A livello continentale le stime ufficiali parlano di un picco da 1,4 milioni di posti di lavoro
            aggiuntivi nel 2020 e di un effetto strutturale da circa 5-600mila posti nel lungo periodo, e sul
            Pil si punta a un contributo massimo dell’1,3% nel 2020 per stabilizzarsi intorno allo 0,6% più
            avanti. In entrambi i casi la gobba si spiega con il fatto che l’investimento libera l’energia
            maggiore all’inizio, con la costruzione dell’opera o l’avvio dell’innovazione di processo o di
            prodotto, e poi si attesta su un contributo stabile più basso.

            Le opere targate Bei
            Il piano Juncker ha vissuto il proprio debutto operativo con il finanziamento da 100 milioni ad
            Arvedi, la società dell’acciaio uscita anche grazie a questa mossa dall’inciampo finanziario
            sfociato anche nel ritiro di un bond offerto al mercato con un tasso dell’8 per cento. Ma il
            meccanismo fondato sulla garanzia europea, che permette alla Bei di “rischiare” più
            dell’ordinario senza mettere in pericolo la solidità del proprio rating, si è sviluppato in questi
            anni nelle direzioni più disparate. A Treviso si è tradotto in un finanziamento da 29 milioni
            garantito dal Fondo strategico a cui si sono aggiunti altri 39 milioni direttamente dalla Bei, ha
            accompagnato la costruzione e la messa in funzione della cittadella della Salute. E si tratta di un
            altro debutto, perché lì per la prima volta un finanziamento della Banca europea è stato
            destinato a una «infrastruttura sociale».
            Per aprire il capitolo dedicato ai servizi pubblici è utile invece guardare alla Puglia, e in
            particolare all’acquedotto più grande d’Europa che la serve insieme a Basilicata e parte della
            Campania. Al suo piano finanziario sono andati 200 milioni, per una serie di interventi di
            manutenzione ed estensione della rete: un modello importante per un sistema idrico come
            quello italiano che ha un fabbisogno di investimenti da 5 miliardi all’anno e fatica a trovarne la
            metà in una finanza pubblica in contrazione e in un quadro regolatorio iper-confuso.
            Ma la natura anti-ciclica del piano e di Bei, che concentra l’attenzione dove le difficoltà sono
            maggiori, arricchisce il fronte Sud anche sul versante industriale, per esempio con il
            cofinanziamento da 110 milioni al piano di investimenti della raffineria di Milazzo. Anche a
            livello europeo, del resto, industria ed energia assorbono il 52% degli interventi, seguiti da
            ricerca e sviluppo (21%).

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27/7/2018                       Istat, la fiducia nelle costruzioni mai così in alto: toccato il livello massimo dal 2007 (prima della crisi)

            27 Lug 2018

            Istat, la fiducia nelle costruzioni mai così in
            alto: toccato il livello massimo dal 2007
            (prima della crisi)
            Al. le.

            Torna il “sereno” sul settore dell’edilizia. Almeno per quanto riguarda la fiducia degli operatori.
            A certificarlo è l’Istat che evidenzia un deciso rafforzamento della crescita dell'indice di fiducia
            delle costruzioni, tornato ai livelli di prima della crisi.

            L'Istituto nazionale di statistica ha registrato a luglio un miglioramento che porta l'indicatore a
            139,9 punti, il livello più alto da oltre 11 anni (a maggio 2007 era a 140,2).
            Il valore, che sintetizza i saldi sugli ordini e le tendenze dell'occupazione, si attesta, nella media
            del periodo gennaio-luglio 2018, al di sopra del livello medio registrato nell'ultimo semestre del
            2017 di ben 3 punti percentuali.

            A trainare la percezione sono i giudizi sugli ordini e le attese sull'occupazione presso l'azienda.
            L'Istat segnala in particolare «una dinamica vivace» per la costruzione di edifici e, ancora di più,
            per le attività specializzate di costruzione, incluse le ristrutturazioni.

            Pagamenti
            Secondo lo studio Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nella business information, da un
            confronto con il 2010 emerge un incremento importante dei pagamenti alla scadenza pari al
            14,5%, a fronte di un aumento dei ritardi gravi di oltre il 68%. Rispetto a marzo 2017 le imprese
            puntuali registrano una crescita dello 0,9% e un aumento di ritardi superiori ai 30 giorni pari
            all'1,6%. Guardando ai comparti produttivi, il settore dei servizi finanziari è quello con le
            performance migliori (52,8% di imprese puntuali) insieme al settore dell'edilizia (52%) e al
            manifatturiero (51,3%), mentre il commercio al dettaglio riporta le maggiori criticità (35% di
            pagamenti alla scadenza) ed è l'unico comparto che, a livello regionale, è inferiore alla media
            nazionale.

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27/7/2018                                     Sempre necessario il permesso di costruire per opere di recupero che modificano i fabbricati

            27 Lug 2018

            Sempre necessario il permesso di costruire
            per opere di recupero che modificano i
            fabbricati
            a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

            Interventi di ristrutturazione edilizia - Edificazione di due piani su edificio preesistente -
            Permesso di costruire - Necessità - Qualificazione di intervento di ristrutturazione leggera
            soggetta a SCIA - Inconfigurabilità.

            L'edificazione di due piani, al di sopra di un edificio preesistente, oltre a non essere assimilabile
            ad un intervento “manutentivo” (sia esso ordinario o straordinario, in quanto comporta una
            modifica della conformazione planovolumetrica della costruzione), non integra neppure la
            nozione di ristrutturazione “leggera” - soggetta a SCIA -, la quale incontra il limite della identità
            di volumetria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 10,
            lettera c, del medesimo testo unico, ed è quindi sottoposta al regime del permesso di costruire.

            Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza del 20 luglio 2018, n. 4423

            Interventi di ristrutturazione edilizia - Nozione - Ex art. 3 , lett. d, del TUE - Costruzione di
            tettoia per posti auto - Aste in alluminio frangisole ancorate al suolo - Cortile interno di
            centro storico - Inidoneità a modificare la destinazione d'uso - Inconfigurabilità.

            Una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo» non costituisce intervento di
            ristrutturazione edilizia in quanto la relativa nozione di cui all'articolo 3, lettera d, del TUE,
            richiede le opere realizzate abbiano rilevanza edilizia tale da poter “trasformare l'organismo
            edilizio”. Queste caratteristiche risultano non sussistenti nelle aste in alluminio motorizzate
            della tettoia, anche in considerazione del fatto che l'immobile sul quale esse sono collocate sia
            un fabbricato in muratura, sulla cui originaria identità e conformazione l'opera nuova non può
            certamente incidere, mentre su un piano meramente funzionale va considerato che le aste in
            alluminio frangisole motorizzate sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti
            atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortine interno, la cui destinazione d'uso
            resta del tutto immutata. La struttura quindi non configura né un aumento del volume e della
            superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione
            del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a
            modificare la destinazione d'uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa
            rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura
            orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione. La stessa va pertanto qualificata come
            arredo esterno non necessitante di preventivo controllo tecnico amministrativo.
            Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza del 9 luglio 2018, n. 4177
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE8ndRSF/0                                                                             1/2
27/7/2018                           Sempre necessario il permesso di costruire per opere di recupero che modificano i fabbricati

            Interventi di ristrutturazione edilizia - Realizzazione di soppalco - Configurabilità - Permesso
            di costruire -Necessità - Possibile configurabilità di intervento edilizio minore - Condizioni.

            La realizzazione di un soppalco comporta, generalmente, superficie ulteriore calpestabile ed
            spazi autonomi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento
            che determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico
            urbanistico. Ma a determinate condizioni la realizzazione di un soppalco potrebbe rientrare
            nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire,
            qualora l'opera non incrementi la superficie dell'immobile, ipotesi quest'ultima che si verifica
            solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o
            luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
            Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza del 9 luglio 2018, n. 4166

            Interventi di ristrutturazione edilizia - Ex art. 3, comma 1, lett d) DPR n. 380/2001 - Opere
            interne in assenza di modifica della percezione visiva esterna dell'edificio - Inconfigurabilità
            - Qualificazione di opere di restauro e di risanamento conservativo ex art. 3 dell'art. 3, comma
            1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità - Mutamento d'uso - Ammissibilità ex art. 65
            bis, comma 1, dl n. 50 del 2017.

            Se gli interventi oggetto del condono edilizio, compatibili con le prescrizioni urbanistiche, sono
            opere interne che lasciano immutati superficie, volume e sagoma del fabbricato e quindi la sua
            percezione visiva esterna rispetto al progetto assentito con la concessione originaria, è erronea
            la loro qualificazione, da parte dell'Amministrazione, quali interventi di ristrutturazione ai sensi
            dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001 (richiamata dalla tipologia 3 dell'Allegato I al
            d-l. n. 269/2003), trattandosi piuttosto di opere di restauro e di risanamento conservativo ai
            sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001, richiamato dalla tipologia 5 del citato
            Allegato I, risolvendosi gli stessi, in interventi volti alla conservazione dell'edificio e ad
            assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
            dell'organismo preesistente, con la precisazione che, nella novella apportata alla citata lettera c)
            dall'art. 65-bis, comma 1, d.-l. n. 50/2017 è stato chiarito e specificato come, nel rispetto di tali
            limiti, sia ammissibile anche il mutamento delle destinazioni d'uso, purché gli interventi siano
            conformi con le previsioni degli strumenti urbanistici generali e i relativi piani attuativi.

            Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 2 luglio 2018, n. 4008

                                P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

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Pareri Anac e loro politicizzazione convincono
dell'urgente necessità di tornare ai controlli
preventivi
27/07/2018

Il parere dell'Anac sull'Ilva? Erroneo e comunque non di dettaglio, affermano le opposizioni
di oggi a seguito delle valutazioni richieste nel merito dal governo di oggi. Il parere
dell'Anac sul concordato Atac? Ineccepibile, affermano le opposizioni di oggi, a seguito di
valutazioni richieste dal governo di ieri.
L'Anac è un'autorità indipendente, ma ovviamente il suo operato non può non prestarsi a
letture profondamente diverse a seconda dei contenuti di merito e delle chiavi interpretative
della parte o del partito che di volta in volta viene "toccato" dai pareri o comunque dagli atti
dell'Autorità.
Se ciò non intacca l'indipendenza dell'Autorità, che opera facendosi correttamente vanto di
questa propria specifica posizione prevista e tutelata dalla legge, di certo tuttavia di fatto
innesca il tentativo di politicizzarne anche l'attività tecnicamente neutrale.
In piccolo, negli enti locali sono cose ben note e conosciute ai segretari, ai responsabili
finanziari e a dirigenti e funzionari chiamati in modo diverso ad esprimere pareri tecnici:
spessissimo gli organi di governo premono perchè i contenuti di quei pareri siano indirizzati
verso un certo fine o risultato, o siano "ammorbiditi" se non addirittura non espressi per
nulla.
Che provvedimenti tecnici si prestino a letture politicizzate è nelle cose. Anche le
sentenze da anni vengono lette in chiave politica, in modi diametralmente inconciliabili.
L'esempio della relazione tecnica al decreto dignità appare peculiare.
Vi deve essere, tuttavia, un sistema perchè la questione delicatissima degli appalti pubblici,
spesso molto influente su importantissimi aspetti della gestione economica, siano sottratti a
dibattiti di questo genere.
L'Anac non può e non deve essere lo strumento perchè maggioranze ed opposizione che di
volta in volta si succedono si facciano i dispetti reciproci, con richieste di pareri su azioni
già svolte.
E' il problema di fondo di una normativa troppo basata sulla forma e poco sulla
sostanza. L'Anac va benissimo come autorità che detta alcune linee generali di
comportamento, per combattere contro la corruzione e mirare alla correttezza dell'azione
amministrativa.
Tuttavia, come si è visto dalle cronache, l'attività dell'Anac non serve mai per prevenire, nè
scoprire, casi anche eclatanti di corruzione o di compimento di illegittimità anche eclatanti
di natura amministrativa.
Tra le ragioni di ciò, la circostanza che l'Anac interviene sempre dopo e mai prima, a
meno che particolari e complicatissimi protocolli, per altro ovviamente circoscrivibili a
pochissimi casi (presso l'Autorità operano pochi dipendenti).
Per evitare problemi di legittimità (si parla di soli vizi procedurali amministrativi, non di
reati), i pareri e i controlli successivi non servono a nulla, se non ad aizzare il dibattito
politicizzato.
L'Italia ha rinunciato circa 21 anni fa definitivamente al valore dei controlli preventivi
di legittimità, sostituendoli con una ridda di strumenti inadeguati: dai pareri generali e
astratti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (per altro spesso
contraddittori tra loro), alle forme di controllo successive (anche contenziose) dell'Anac.
Nessuno di questi strumenti si frappone tra l'idea sbagliata di un atto e la sua concreta
realizzazione. E ci si accorge a danno già prodotto dell'illegittimità alla base della
procedura.
Occorrono altre conferme per comprendere che la prima delle riforme da realizzare
con urgenza è il ripristino di forme di controllo preventive?

                                                          Tratto da luigioliveri.blogspot.com

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Terremoto: Pubblicate 2 ordinanze su incentivi
progettazione e Durc congruità
27/07/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 luglio 2018 sono state pubblicate due nuove Ordinanza
del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016 e precisamente:

l’Ordinanza 4 luglio 2018, n. 57 recante “Disciplina della costituzione e quantificazione
del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle
modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie”;

l’Ordinanza 4 luglio 2018, n. 58 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2,
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità
contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”.

Entrambe le Ordinanze sono in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul
sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e, quindi, dal 6 luglio 2018.

Con l’Ordinanza n. 57 è disciplinata la costituzione del fondo di cui all’art. 113, comma 2,
del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) e regolamenta le modalità ed i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli
stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in
cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. Il Fondo
è costituito da una aliquota in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara
degli appalti ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla
struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione.
L’incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dall’art. 3 della stessa
ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo in possesso della necessaria
professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto,
anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

   •   programmazione della spesa;
   •   verifica preventiva dei progetti;
   •   predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
   •   responsabile unico del procedimento;
   •   direzione dei lavori;
   •   direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
   •   collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
   •   collaudo statico;
   •   verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

Con l’Ordinanza n. 58 è recepito il contenuto dell’Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio
2018, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione -
vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di
Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n.
189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali
firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per
l’ambito del settore edile. L’accordo costituisce l’allegato 1 ed è parte integrante e
sostanziale della stessa ordinanza. Nella stessa ordinanza è, poi, precisato che le imprese
esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti
la regolarità contributiva (DURC on-line ) e del documento (DURC congruità) rilasciato
dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l’incidenza della
manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto
all’importo delle opere da eseguire od eseguite con la precisazione che le modalità di
rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli
adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione
pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono delineate nell’allegato
2 all’ordinanza stessa , denominato “Modalità di applicazione del DURC congruità”. Per
ultimo, la stessa Ordinanza n. 58 contiene l’allegato 3 relativo all’Elenco prezzi che
costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del
DURC congruità. L’Elenco prezzi di cui al citato allegato al n. 3 si applica alla redazione
dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni
dall’entrata in vigore della stessa ordinanza (6 luglio 2018) e per i progetti definitivi od
esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante
dopo la stessa data.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Ordinanza 4 luglio 2018, n. 57
Ordinanza 4 luglio 2018, n. 58
Allegato 1 Ordinanza n. 58
Allegato 2 Ordinanza n. 58
Allegato 3 Ordinanza n. 58

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Speciale Terremoto
Ecobonus:un Testo unico con nuovi limiti di spesa
per tipologia di intervento
27/07/2018

“A fronte della lettura della bozza in via di definizione da parte del MISE, MEF e MIT e
Ministero dell’Ambiente ci siamo purtroppo resi conto di quanto le istituzioni siano
distaccate dalla realtà imprenditoriale, sociale e ambientale del nostro Paese. Il contenuto
del decreto che potrebbe essere varato rappresenta infatti un danno irreparabile per la
nostra economia e pone l’Italia in pieno contrasto con le strategie e le politiche concordate
a livello europeo. Il nostro non è un grido d’allarme, ma un profondo invito alle
istituzioni affinché rivedano quanto stanno per emanare”.
Sono queste le parole di Manuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE, a cui non è affatto
piaciuta l'ultima bozza di decreto interministeriale (MiSE, MEF, MiATTM e MIT) per la
definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 1, commi
da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Finanziaria per il 2007).
In decreto ha l'obiettivo di aggiornare i requisiti tecnici minimi per le tecnologie che
accedono al beneficio delle detrazioni (c.d. ecobonus), previste dalla Finanziaria per il 2007
e che negli ultimi 10 anni hanno subito più e più modifiche/proroghe, nonché la loro
definizione nel caso dei nuovi interventi introdotti.
Requisiti che risalgono al 2007/2008 e il cui mancato aggiornamento, oltre a comportare un
disallineamento rispetto alle nuove regole introdotte con i decreti ministeriali del 2015 in
materia di prestazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), ha generato difficoltà
riscontrate da tecnici e cittadini dovute alla mancanza di chiarezza nella definizione dei
requisiti di accesso alle detrazioni fiscali per le tecnologie ammesse all'agevolazione.
Conseguenza sono stati i parecchi ricorsi all'Agenzia delle Entrate.
Coerentemente con quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2018, il nuovo decreto
(ancora in bozza) introduce anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di
intervento e ha l'obiettivo di aggiornare e semplificare gli adempimenti previsti adeguandoli
alle novità normative intercorse negli ultimi anni e rendendo il quadro più chiaro ai
beneficiari e agli operatori. Il decreto prevede che i nuovi requisiti entrino in vigore 90
giorni dopo la pubblicazione e che si applichino esclusivamente agli interventi la cui data di
inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.
“Il nuovo testo contiene una serie di aspetti positivi, come uno stimolo maggiore a favore
degli interventi di riqualificazione integrata che coinvolgano l’involucro e gli impianti, o la
precisazione che tutti i soggetti IRES possono accedere agli incentivi per ogni tipo di
immobile anche se non direttamente detenuto” afferma Virginio Trivella – Coordinatore
del comitato tecnico scientifico di Rete IRENE. “A fronte di questi aspetti positivi, però, i
nuovi massimali specifici per categoria di intervento, che si affiancano ai massimali
complessivi, sono fissati a livelli del tutto incompatibili con i reali costi che devono essere
sostenuti per il compimento delle opere. Le nostre stime mostrano che, a fronte di
detrazioni nominali del 70% per interventi condominiali, l’applicazione dei nuovi limiti di
spesa condurrebbe alla fruizione effettiva di detrazioni difficilmente superiori al 35-40%
del costo degli interventi, che si ridurrebbero ulteriormente computando anche gli oneri
finanziari in caso di cessione dei crediti fiscali e di indebitamento per l’anticipazione
della quota non coperta dagli incentivi (che a sua volta risulterebbe di gran lunga
superiore a quella nominale del 30%)”.
Secondo Rete IRENE "A queste condizioni, l’efficacia dell’ecobonus subirebbe una
gravissima menomazione e risulterebbe compromesso l’obiettivo di indurre la diffusione su
larga scala delle attività di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e la
possibilità di centrare uno degli obiettivi principali della Strategia energetica nazionale,
oltre che un punto importante del Contratto per il Governo del Cambiamento".
In allegato le criticità evidenziate da Rete IRENE.
                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bozza Decreto
Rilievi Rete IRENE
Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative: In Gazzetta il decreto-legge
27/07/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto-legge 25
luglio 2018, n. 91 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Il
decreto-legge che è entrato in vigore il 26 luglio 2018 è costituito dai seguenti 14 articoli:

   •   art. 1 - Proroga di termini in materia di enti territoriali
   •   art. 2 - Proroga di termini in materia di giustizia
   •   art. 3 - Proroga di termini in materia di ambiente
   •   art. 4 - Proroghe di termini in materia di infrastrutture
   •   art. 5 - Proroga di termini in materia di politiche sociali
   •   art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università
   •   art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura
   •   art. 8 - Proroga di termini in materia di salute
   •   art. 9 - Proroga di termini in materia di eventi sismici
   •   art. 10 - Proroga di termini in materia di sport
   •   art. 11 - Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
       cooperativi
   •   art. 12 - Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
       ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
       1034
•   art. 13 - Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di
       sviluppo infrastrutturale del Paese
   •   art. 14 - Entrata in vigore

Il decreto interviene, tra l’altro, negli ambiti di seguito specificati.

   1. Enti territoriali (art. 1) - Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti
      le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e
      delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti
      erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno. Inoltre,
      in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre 2018 il
      mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza entro
      quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli
      provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il
      31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno,
      semplificando le procedure e contenendone i costi (election day provinciale).
   2. Giustizia (art. 2) - Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto
      per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto
      legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e
      all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla
      predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e
      delle misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di dette disposizioni
      viene prorogato al 31 marzo 2019. Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute
      nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della
      multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis”,
      constatata la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la
      precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di sicurezza informatica,
      e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di
      pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio
      2019. Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione
      del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del
      tribunale di Napoli.
   3. Infrastrutture (art. 4) - Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro
      cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve
      individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei
      programmi di edilizia scolastica.
   4. Istruzione e università (art. 6) - Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico
      2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura
      di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28 posti nelle scuole
      europee, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto
      legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere
      alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.

   5. Cultura (art. 7) - Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si
      assicura la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del cosiddetto
      “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.
6. Salute (art. 8) - Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse
      finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate
      per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto
      delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle regioni e province
      autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti
      stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede
      una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di riduzione della
      spesa per prestazioni sanitarie.

   7. Eventi sismici (art. 9) - Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei
      soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi
      all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella
      regione Abruzzo. Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno
      2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i
      Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di
      quello de L’Aquila del 2009.

   8. Sport (art. 10) - Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle
      opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di
      realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel
      Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per
      la realizzazione dell’evento.

   9. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi (art. 11) - Le disposizioni prorogano
      dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito
      cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario
      cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca
      d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula
      del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per
      l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in
      materia bancaria e creditizia.

In allegato il decreto-legge n. 91/2018 contenente disposizioni urgenti per la proroga di
alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91
Irregolarità fiscale, nessuna esclusione dalla gara
in caso di definizione agevolata dei debiti
pendenti
27/07/2018

Come per la regolarità contributiva, ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione
alla gara, la regolarità fiscale deve essere ritenuta sussistente anche in presenza di iscrizioni
a ruolo, purché l’interessato abbia dato prova del rituale inoltro, entro i termini di scadenza
del bando, dell’istanza di definizione agevolata dei debiti tributari pendenti certificati
dall’Agenzia delle Entrate.

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia con la sentenza n. 246 dell'11 luglio 2018 con la quale ha respinto il ricorso
presentato per l'annullamento di una aggiudicazione definitiva di una procedura di gara.

I fatti
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stato aggiudicato un servizio
nonostante l'impresa risultata vincitrice avesse commesso una grave violazione tributaria
definitivamente accertata e di importo superiore alla soglia indicata nell’art. 48 bis, D.P.R.
n. 602 del 1973. Secondo la ricorrente, la controinteressata avrebbe attestato falsamente la
propria regolarità fiscale, avendo trascurato di considerare il carico iscritto a ruolo e le
ulteriori pendenze che sarebbero connesse ad un procedimento penale pendente (omesso
versamento di Iva).

Il giudizio del TAR
I giudici di primo grado hanno ricordato che ai sensi dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) “un operatore economico è escluso dalla partecipazione
a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione. […] Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande”.

Nel caso di specie, viene contestato il mancato versamento delle ritenute a titolo d’imposta,
in relazione all’anno 2013, ciò che ha determinato l’iscrizione a ruolo e la susseguente
notificazione della cartella di pagamento, per un carico complessivo (comprendente tributi,
sanzioni, interessi e compensi del concessionario) pari ad € 13.248,24, somma che la
ricorrente assume superiore alla soglia individuata nell’art. 48 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (€
10.000,00 euro).

Da considerare però che la società controinteressata, in relazione al suddetto carico
tributario, ha presentato un’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, D.L. n.
193/2016, nei termini e secondo le modalità ulteriori introdotte dall’art. 1, D.L. n. 148/2017,
assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a
seguito dell’adesione alla procedura in € 1.508,82, da corrispondersi in cinque rate. Tale
istanza risulta debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, circostanza
comprovata dalla produzione della ricevuta trasmessa alla società aggiudicataria via PEC.

A seguito dei descritti adempimenti, la controinteressata ha quindi conseguito una
situazione di piena regolarità fiscale, tale da non intaccare i requisiti di accesso alla gara,
come stabilititi, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.

I giudici del TAR hanno, altresì, ricordato che, ai sensi dell’art. 1 quater, D.L. n. 50/2017,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017:
•   comma 1 - “i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione
       alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto
       legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari
       ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
       modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della
       presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere
       effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n.
       193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa”.
   •   comma 2 - “La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura
       di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
       193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a
       seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una
       di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della
       predetta definizione”.

Dunque, mediante la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari
pendenti, entro i termini previsti, la società controinteressata ha conseguito la condizione di
“regolarità fiscale” richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n.
50/2016, e risulta irrilevante, ai fini della valida partecipazione alla procedura, l’eventualità
che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle
obbligazioni assunte con la definizione, come previsto dall’art. 1 quater, comma 2, D.L. n.
50 del 2017.

                                                            A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 11 luglio 2018, n. 246

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Speciale Codice dei contratti
Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), ANCE:
'In 8 anni 70 disposizioni modificate'
27/07/2018

"Dal 2010 ad oggi il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è stato un “bersaglio” di
modifiche: 9 provvedimenti, a cadenza quasi annuale, hanno ridisegnato la normativa (con
più di 70 disposizioni modificate!)".

Lo ha denunciato l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) nell'ultimo dossier
sulle semplificazioni del settore edile in cui ha preso in esame il D.P.R. n. 380/2001 e il
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice del paesaggio), evidenziando come le modifiche abbiano
interessato anche il procedimento amministrativo in genere (Legge n. 241/90) toccando i
temi relativi all’attivazione dei poteri sostituivi con le conseguenti ricadute sulla
responsabilità dell’autore del comportamento omissivo, alla previsione del danno o
dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento fino alle modifiche in tema di
autotutela amministrativa, silenzio della pubblica amministrazione e nuova conferenza di
servizi.

Il dossier si allaccia alle ultime dichiarazioni che i costruttori hanno reso insieme
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) in merito alla situazione del Codice dei
contratti e alla richiesta di regole semplici e durature che permettano agli operatori di
 maturare la piena efficienza sulla materia.

 L'obiettivo del nuovo Dossier Ance è quello di illustrare le principali semplificazioni che
 dal 2010 ad oggi hanno interessato il settore dell’edilizia privata al fine di fornire un
 orientamento in un complesso normativo non semplice.

 Ecco i provvedimenti che dal 2010 ad oggi hanno interessato il Testo Unico Edilizia:

2010   D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 (Introduzione della SCIA)
       D.L. 40/2010 conv. in L. 73/2010 (Introduzione della CILA e ampliamento dell’attività edilizia libera)

2011   D.L. 201/2011 conv. in L.106/2011(Realizzazione diretta opere di urbanizzazione primaria)
       D.L. 70/2011 conv. L. .106/2011 (Riqualificazione incentivata delle aree urbane degradate)

2012   D.L. 5/2012 conv in L. 35/2012 ( Vendita parcheggi pertinenziali)

2013   D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 (Modifica della sagoma nella demolizione e ricostruzione; Proroga titoli edilizi
       etc..)

2014   D.L. 133/2014 (Frazionamento/accorpamento: manutenzione straordinaria; Permesso di costruire convenzionato)
       D.L. 90/2014 (Agenda per la semplificazione 2015 - 2017)

2015   Legge 124/2015 Deleghe per la riforma della la pubblica amministrazione (in attuazione della delega sono stati
       emanati i Dlgs 126/2016 e 222/2016)

2016   Dlgs 126/2016 (cd. Decreto SCIA 1) (Concentrazione regime amministrativi – SCIA unica/Scia condizionata)
       Dlgs 222/2016 (cd. SCIA 2) (Eliminazione CIL, SCIA agibilità, Scia alternativa al Pdc, Tabella A con indicazione
       specifica dei regimi amministrativi)
       Intesa Stato Regioni ed enti locali del 20 ottobre 2016(Regolamento Edilizio Tipo)

2017   Accordo Stato/Regioni /enti locali 21/12/ 2017 (Aggiornamento Agenda per la semplificazione 2018 – 2020)
       Legge 124/2017 (Aggiornamento catastale interventi edilizia libera)
       Accordo Stato/Regioni/enti locali del 4/05/2017 e del 6/07/2017 (Nuova modulistica edilizia) DL 50/2017 conv.
       Legge 96/2017 (Nuova definizione di restauro e risanamento conservativo)

2018   Dm 2/03/2018 (Glossario unico per l’edilizia libera)

 In allegato il Dossier Ance.

                                                                    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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 Documenti Allegati
 Dossier ANCE
Ecobonus e sismabonus in
condominio, come utilizzare il
credito ceduto
di Paola Mammarella
Dall’Agenzia delle Entrate due distinti codici tributo da inserire nel modello F24

27/07/2018 – Due codici tributo per utilizzare il credito di imposta corrispondente
all’Ecobonus e al Sismabonus dopo la cessione. Li ha messi a disposizione
l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 58/E/2018 ha spiegato come
compilare il modello F24.

L’elaborazione di due codici tributo si è resa necessaria dal momento che
l’Ecobonus e il Sismabonus vengono rimborsati in tempi diversi, rispettivamente
in dieci e cinque anni. Di conseguenza, cambiano anche le tempistiche con cui il
cessionario può utilizzare la quota di detrazione trasferitagli.

Ecobonus e Sismabonus, la cessione della detrazione
La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti
per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli relativi all’adozione di
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, è disciplinata
rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies
del DL 63/2013.

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017e
del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti
corrispondenti alle detrazioni fiscali.

Ecobonus e Sismabonus, i codici tributo
Secondo la normativa sulle detrazioni fiscali, il rimborso avviene in cinque anni
per il Sismabonus e in dieci anni per l’Ecobonus, con rate annuali di pari importo.
Analogamente, il credito di imposta corrispondente alla detrazione, che il privato
cede al fornitore, segue le stesse tempistiche. Il cessionario può quindi utilizzare in
cinque anni le quote corrispondenti al Sismabonus e in dieci anni quelle
corrispondenti all’Ecobonus.

Le quote possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione,
presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per evitare confusione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6890” per l’Ecobonus
“6891” per il Sismabonus.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, spiegano le Entrate, i
codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella
colonna “importi a debito versati”.

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle
comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di
condominio, o dai condòmini incaricati, per i quali risulti l’avvenuta accettazione
della cessione del credito da parte del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate ricorda infine nel modello F24, nel campo “anno di
riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la
quota annuale di credito ceduto. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in
caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere
indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della
seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di
riferimento “2019”. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione
nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando
comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
© Riproduzione riservata
Ecobonus, Rete Irene: ‘nuovi
massimali del tutto incompatibili
con i costi reali’
di Rossella Calabrese
Le imprese: ‘l’attuale detrazione del 70% per interventi condominiali scenderebbe di
fatto al 35-40%’

27/07/2018 - Il decreto che modificherà l’ecobonus “rischia di azzerare il mercato
delle riqualificazioni energetiche”. Il contenuto del provvedimento “rappresenta
un danno irreparabile per la nostra economia e pone l’Italia in pieno contrasto con
le strategie e le politiche concordate a livello europeo”.

La pensa così Manuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE, il network di Imprese
per la Riqualificazione ENergetica degli Edifici, dopo aver letto la bozza di
decreto che sta circolando da qualche giorno. “Ci siamo purtroppo resi conto di
quanto le istituzioni siano distaccate dalla realtà imprenditoriale, sociale e
ambientale del nostro Paese”. “Il nostro non è un grido d’allarme, ma un profondo
invito alle istituzioni affinché rivedano quanto stanno per emanare”.

La bozza di decreto, ricordiamo, prevede la riduzione di alcuni limiti delle
detrazioni complessive e l’introduzione di massimali specifici di costo parametrati
ai metri quadri o alla potenza degli impianti installati.

Leggi i contenuti della bozza di decreto

“Il nuovo testo - afferma Virginio Trivella, coordinatore del comitato tecnico
scientifico di Rete IRENE - contiene una serie di aspetti positivi, come uno
stimolo maggiore a favore degli interventi di riqualificazione integrata che
coinvolgano l’involucro e gli impianti, o la precisazione che tutti i soggetti IRES
possono accedere agli incentivi per ogni tipo di immobile anche se non
direttamente detenuto. A fronte di questi aspetti positivi, però, i nuovi
massimali specifici per categoria di intervento, che si affiancano ai massimali
complessivi, sono fissati a livelli del tutto incompatibili con i reali costi che
devono essere sostenuti per il compimento delle opere”.

“Le nostre stime - prosegue Rete IRENE - mostrano che, a fronte di detrazioni
nominali del 70% per interventi condominiali, l’applicazione dei nuovi limiti di
spesa condurrebbe alla fruizione effettiva di detrazioni difficilmente superiori al
35-40% del costo degli interventi, che si ridurrebbero ulteriormente computando
anche gli oneri finanziari in caso di cessione dei crediti fiscali e di indebitamento
per l’anticipazione della quota non coperta dagli incentivi (che a sua volta
risulterebbe di gran lunga superiore a quella nominale del 30%)”.

Leggi il documento integrale di Rete IRENE

A queste condizioni, secondo Rete IRENE, l’efficacia dell’ecobonus subirebbe
una gravissima menomazione e risulterebbe compromesso l’obiettivo di indurre
la diffusione su larga scala delle attività di riqualificazione energetica del
patrimonio immobiliare e la possibilità di centrare uno degli obiettivi principali
della Strategia energetica nazionale, oltre che un punto importante del Contratto
per il Governo del Cambiamento.

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Norme correlate
Bozza non ancora in vigore 19/07/2018
Ministero dello Sviluppo Economico - Bozza di Decreto Ecobonus

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Rete IRENE_Ecobonus e nuovi limiti di spesa
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