Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P "Creditor Protection" UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

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Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P "Creditor Protection" UniCredit Family Financing Bank S.p.A.
Condizioni Contrattuali

               Polizza di Assicurazione Vita
                         n°3437/P
                       “Creditor Protection”
UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

Condizioni Contrattuali - Polizza n°3437/P – VersApr09 - Pagina 1 di 9 – COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P "Creditor Protection" UniCredit Family Financing Bank S.p.A.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato
il soggetto persona fisica che, in qualità di intestatario o cointestatario, abbia stipulato un Mutuo con l’Ente Erogante e
che abbia aderito alla Polizza;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Beneficiari
i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di am-
mortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank
S.p.A. con sede legale in Via Tortona, 33 – 20144 Milano;
Creditore
la Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro;
Ente Erogante
il Contraente che abbia erogato il Mutuo all’Assicurato;
Importo Richiesto per Assicurato
l’importo di finanziamento richiesto all’Ente Erogante;
Mutuo
il contratto stipulato tra Ente Erogante e l’Assicurato con il quale Ente Erogante concede in prestito all’Assicurato una
somma predeterminata, finalizzata all’acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso,
che dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Ente Erogante secondo un piano di ammortamento predeterminato;
Polizza
il documento che prova l'Assicurazione;
Premio
la somma dovuta alla Società in relazione all'Assicurazione;
Prestazione Assicurata
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Questionario Medico
il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato;
Rapporto Visita Medica
il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell’Assicurato;
Richiesta di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Società
CreditRas Vita S.p.A. con Sede in Corso Italia, 23 – 20122 Milano.

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Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione Vita n 3437/P "Creditor Protection" UniCredit Family Financing Bank S.p.A.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse
verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di validità dell’Assicurazione stessa, senza limiti territoriali e senza
tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico della
Società ed il Premio versato rimane acquisito da quest’ultima.
Art.2 - Modalità di Assicurazione
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di una Richie-
sta di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Società).
Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) dati anagrafici dell’Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato;
b) numero di domanda del Mutuo;
c) importo richiesto del Mutuo;
d) indicazione dell’Ente Erogante;
e) opzione scelta (Assicurazione intera o pro quota) nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato;
f) Premio anticipato finito, comprensivo di imposte.
Ciascun Assicurato dovrà inoltre alternativamente, in funzione dell’importo richiesto e dell’età così come previsto dalla
tabella sottoriportata:
1) sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute (A);
2) compilare il Questionario Medico (B);
3) fornire il Rapporto Visita Medica (C) e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, l’importo richiesto da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all’importo intero diviso per il
numero dei cointestatari assicurati. Nel caso l’Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, l’importo
richiesto da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all’Assicurato stesso.
        Importo richiesto                     Età alla stipula                    Età alla stipula              Età alla stipula
         per Assicurato                  da 18 a 60 anni compiuti            da 61 a 65 anni compiuti         da 66 a 70 anni non
                                                                                                                   compiuti
                                                     A                                   B                             C
                                               Dichiarazione                        Questionario                Rapporto Visita
        Fino € 200.000,00
                                            buono stato di salute                     Medico                        Medica

                                                      B                                  B                               C
        Oltre € 200.000,00                       Questionario                       Questionario                   Rapporto Visita
        Fino € 300.000,00                          Medico                             Medico                          Medica

                                                     C                                   C                               C
        Oltre € 300.000,00
                                               Rapporto Visita                     Rapporto Visita                 Rapporto Visita
        Fino € 520.000,00
                                                  Medica                              Medica                          Medica

Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici è a totale carico dell'Assicurato.
Relativamente alla modalità A (sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute), nel caso in cui l’Assicurato
non ritenga di poter firmare la dichiarazione di buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario
Medico (modalità B).

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La Società, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il
diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione alla
copertura assicurativa.
Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Mutuo cointestato, la mancata accettazione da parte della Società
dell’ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia
dell’Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati; nel caso sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui
all’art.4, l’Importo Richiesto per ciascun Assicurato viene ricalcolato in base al nuovo numero di Assicurati per i quali
dovranno comunque rimanere soddisfatti i criteri di cui ai punti 2) e 3).
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della
sottoscrizione della Richiesta di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di
salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Società prima della stipula, per il tra-
mite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
Per ciascun Assicurato, e sempre che la Società abbia dato relativamente ai soli casi previsti ai punti 2) e 3) accettazione
all’ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180
giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria ri-
chiesta. Nel caso la stipula del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a ripetere
nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo
stato di salute.
Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati in busta chiusa a CreditRas
Vita S.p.A. presso Cardif – Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano, per il tramite del Contraente.
Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio vengono comunicati dalla Società all’Assicurato e al Contraente per
conoscenza.
All’Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell’Informativa priva-
cy), le Condizioni Contrattuali di Polizza. Una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Con-
traente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione e delle Condizioni Contrat-
tuali di Polizza renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima.
Art.3 - Persone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:
a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo;
b) abbia stipulato un Mutuo di durata originaria non superiore a 40 anni, la cui scadenza sia prevista non oltre il com-
    pimento del 75esimo anno di età;
c) sia residente in Italia.
Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.
Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla
Società per il tramite del Contraente; nel caso in cui vi siano altri Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo che ab-
biano aderito all’Assicurazione scegliendo l’opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all’art.4, il Premio resterà invece
acquisito dalla Società e l’Assicurazione rimarrà efficace per tali altri cointestatari secondo la nuova ripartizione pro
quota risultante, sempreché siano state attese le Modalità di Assicurazione di cui all’art.2 in funzione degli importi deri-
vanti dalla nuova ripartizione pro quota.
Art.4 – Mutui cointestati
Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a quattro cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in
possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art.3 e deve risultare indicato nella Richiesta di Adesione.
In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato l’Assicurazione sarà operante in base ad una delle due se-
guenti opzioni che dovrà essere scelta dagli Assicurati stessi nella Richiesta di Adesione.
Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Prestazione Assicurata in caso di Sinistro
vengono calcolati per intero.

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Opzione B): Assicurazione pro quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Prestazione Assicurata in caso di
Sinistro vengono calcolati pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati.
Art.5 – Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato:
a) abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione;
b) abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute; ovvero
c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla
    Società; ovvero
d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventi-
    vamente dalla Società;
e che sia stato pagato il relativo Premio.
Art.6 –Durata e cessazione dell'Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione ha durata pari alla durata originaria del Mutuo sottoscritto dall’Assicurato stesso,
con una durata massima di 40 anni (480 mesi). La durata dell’Assicurazione è comunicata dal Contraente alla Società.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il
primo dei seguenti eventi:
a) anticipata estinzione del Mutuo; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo,
     l’Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati;
b) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione del Sinistro per decesso o di un indennizzo derivante da
     altra copertura assicurativa; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, l’Assicurazione
     cessa per tutti gli Assicurati non colpiti dal Sinistro;
c) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età;
d) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
e) surrogazione del Mutuo ai sensi dell’art.8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007;
f) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’art.8.
In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcuna Prestazione Assicurata per Sinistri che si verifichino oltre
il termine di durata della garanzia colpita.
Art.7 - Prestazione Assicurata
L'assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo
di vigore della copertura, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Società del Capitale Resi-
duo in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art.9 e i limiti di indennizzo previsti dal suc-
cessivo art.13.
Ai fini della determinazione del Capitale Residuo, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già
scadute alla data dell'evento, siano state regolarmente corrisposte.
Si precisa che nel caso in cui l'importo mutuato fosse superiore alla somma di Euro 520.000,00, prevista come limite
massimo, la Società liquiderà un importo calcolato applicando al Capitale Residuo in essere alla data del sinistro il rap-
porto esistente tra tale limite massimo e l'importo mutuato.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l'opzione B) - pro quota di cui al
precedente art.4, il Capitale Residuo, o l'importo liquidabile in caso di somma mutuata superiore al limite di Euro
520.000,00 calcolato come sopra indicato, saranno riproporzionati in pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il
numero complessivo di cointestatari Assicurati.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico della
Società e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.

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Art.8 – Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere
effettuato compilando il modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunica-
zione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima.
Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il Premio fosse stato finan-
ziato, il Contraente farà avere il rimborso al Creditore che utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il
debito residuo dell’Assicurato in relazione al Mutuo.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati:
    a) non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati nel caso sia stata scelta
         l’opzione A) (Assicurazione intera) di cui all’art.4;
    b) comporterà il recesso automatico per tutti gli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione
         pro quota) di cui all’art.4.
Art.9- Esclusioni
La Prestazioni Assicurata di cui all’art.7 è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato senza
limiti territoriali. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato Italiano;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a risse, tranne per il caso di legittima difesa;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di terrorismo e sabotaggio;
e) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di
     brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
f) suicidio che avvenga nei primi due anni dalla decorrenza della Copertura assicurativa;
g) uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;
h) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
i) seguiti e conseguenze di infortuni già verificatesi e, solo per le garanzie prestate senza visita medica, malattie già in
     essere alla data di decorrenza della Copertura;
j) pratica di attività sportive professionistiche;
k) pratica del paracadutismo o di sports aerei in genere;
l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa collegate;
m) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come
     pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nu-
     cleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Inoltre se si verifica in un luogo uno stato di guerra o sommosse popolari ed eventi similari durante il soggiorno dell'As-
sicurato, quest'ultimo è coperto per dieci giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle Autorità Italiane, salvo che la
permanenza non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. L'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al
momento dell'arrivo dell'Assicurato, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, implica l'esclusione totale
della Copertura assicurativa.
Art.10 – Beneficiari
In caso di morte dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta al Creditore.
Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà eseguito dalla Società nei confronti del Creditore per il tramite del Con-
traente ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Il Contraente si impegna sin d’ora a manlevare ed a
tenere indenne la Società da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.
Il Contraente farà avere l’Indennizzo corrisposto dalla Società al Creditore, affinché lo stesso lo utilizzi per l’estinzione o
per la riduzione del debito residuo derivante dal Mutuo e renderà disponibile agli eredi e/o aventi causa dell’Assicurato
l'eventuale eccedenza rispetto a tale debito.

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Art.11 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione.
Tale Premio è determinato applicando il tasso mensile dello 0,01885%, moltiplicato per il numero di mesi corrispondenti
alla durata originaria del Mutuo, all’intero importo richiesto del Mutuo.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, il Premio per ciascun Assicurato è pari all’importo determinato come sopra diviso per il numero di
cointestatari assicurati.
Nel caso in cui l’importo richiesto dovesse risultare superiore a Euro 520.000,00 il Premio dovrà essere calcolato su tale
importo massimo.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, e l’importo erogato intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati risulti superiore a Euro
520.000,00 il Premio per ciascun Assicurato dovrà essere calcolato su tale importo massimo.
Art.12 – Rimborso del Premio a seguito di accollo, surroga o estinzione anticipata del Mutuo
In caso di estinzione anticipata del Mutuo rispetto ai termini originariamente convenuti, di accollo o surroga dello stesso,
che non sia dovuta alla liquidazione della Prestazione Assicurata in caso di decesso o di un indennizzo derivante da altra
copertura assicurativa, la Società restituirà all’Assicurato per il tramite del Contraente la parte di Premio corrispondente
al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
                                        R = P x [((N-K-2) x (N-K-1))/(N x (N+1))]
dove:
R     importo da rimborsare
P     Premio finito anticipato
N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi
K     durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo, si intende che non si
      terrà conto del mese in cui avviene l’estinzione qualora la stessa si verifichi tra il primo e il quindicesimo giorno del
      mese stesso.
In caso di estinzione parziale non si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, la copertura rimarrà
attiva e la Prestazione Assicurata resterà commisurata al piano di ammortamento originario.
Art.13 – Limiti di Indennizzo e importo massimo della Prestazione Assicurata
L’importo della Prestazione Assicurata è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’importo erogato del Mutuo e
successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del Mutuo stesso. L’importo massimo
assicurabile della Prestazione Assicurata è di Euro 520.000,00 per ciascun Assicurato. Pertanto, in caso di Sinistro la Pre-
stazione Assicurata non potrà superare l’importo di Euro 520.000,00 per ciascun Assicurato, anche nel caso in cui
l’Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati.
Art.14 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di decesso dell'Assicurato l’avente causa dovrà denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a
CreditRas Vita S.p.A. presso Cardif – Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano allegando la seguente documentazione:
a) Modulo di denuncia del sinistro;
b) Richiesta di Adesione alla Polizza;
c) certificazione del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso;
d) copia del piano di ammortamento del Mutuo;
e) certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice;
f) certificato medico attestante la causa patologica del decesso dell'Assicurato ed eventuali fatti pregressi morbosi ad
     essa connessi.

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Peraltro, in presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la Società si riser-
va di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato,
quali:
1. relazione del medico curante, oppure, se vi è stato ricovero in ospedale, coppia integrale della cartella clinica, com-
     pleta di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
2. in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile)
     che riporti le circostanze dell'accaduto e - appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha ef-
     fettuato gli accertamenti.
L’Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti, al
numero 800 125 536 (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 09.00
alle ore 13.00).
La denuncia di Sinistro deve essere inviato a CreditRas Vita S.p.A. presso Cardif - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano, nel
più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata A.R..
Art.15 - Liquidazione del Sinistro
La Società esegue i pagamenti delle prestazioni garantite in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di pervenimento
della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro. Le somme liquidate saranno corrisposte per il tramite
del Contraente al Creditore che provvederà ad estinguere o ridurre il debito residuo dell’Assicurato.
Art.16 – Estensione territoriale
L’Assicurazione ha validità per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sani-
taria sia certificata da un medico italiano.
Art.17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione,
ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute che, richieste all’atto dell’adesione
all’Assicurazione, debbono corrispondere a verità ed esattezza.
Art.18 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere
fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto
dell’Assicurato stesso.
Art.19 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a
termini di Polizza.
Art.20 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con
quelle di altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato.
Art.21 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.23 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla pre-
sente Polizza.

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Art.24 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art.25 - Lingua della Convenzione
Si precisa che la Convenzione è redatta in lingua italiana.
Art.26 – Informazioni relative alla Società
L'impresa assicuratrice è CreditRas Vita S.p.A., avente Sede legale in Corso Italia, 23 – 20122 Milano (Italia). Iscritta
all’Albo imprese di assicurazione n°1.00121. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi
assicurativi n°018. Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A..
Art.27 - Reclami
Eventuali reclami inerenti alla Convenzione, devono essere inoltrati per iscritto a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Telefono: 02.72161 - Numero di telefax:        02 7216 2735
Indirizzo e-mail: info@creditrasvita.it
specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas-
simo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
I.S.V.A.P. - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA (Italia) - tel. 06/421331 - fax 06/42133545.206
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Art.28 - Numero Verde
L'Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti le presenti Condizioni Contrattuali di Polizza e le
modalità di denuncia dei Sinistro telefonando al Numero Verde 800 125 536 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

                   Condizioni Contrattuali - Polizza n°3437/P – VersApr09 - Pagina 9 di 9 - COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni Contrattuali

       Polizza di Assicurazione n°10025071

                         “Creditor Protection”

  UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 – VersApr09 - Pagina 1 di 17 – COPIA PER IL CLIENTE
DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
Il soggetto persona fisica che, in qualità di intestatario o cointestatario, abbia stipulato un Mutuo con l’Ente Erogante e
che abbia aderito alla polizza;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Capitale Residuo
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di
ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank
S.p.A. con Sede in Via Tortona, 33– 20144 Milano;
Creditore
Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro.
Disoccupazione
la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione
    di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali;
Ente Erogante
Il Contraente che abbia erogato il Mutuo all’Assicurato;
Inabilità Temporanea Totale
la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa;
Indennizzo o Indennità
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Invalidità Permanente
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo
indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato;
Invalidità Permanente Totale
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
Istituto di Cura
qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono
considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per
anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Lavoratore Autonomo
la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli
artt.29, 49, 51 del D.P.R.22 Dicembre 1986, n°917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in
società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro

                 Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 - VersApr09 - Pagina 2 di 17 –COPIA PER IL CLIENTE
dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati
Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto;
Lavoratore Dipendente
la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno sei mesi e che sia obbligata a
prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di
lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero (se non regolato dalla legge
italiana);
Lavoratore Dipendente Pubblico
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le
Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs.30-07-1999 n°300. Sono
altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come
da L. 70/1975;
Lavoratore Dipendente Privato
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico;
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Mutuo
il contratto stipulato tra Ente Erogante e l’Assicurato con il quale Ente Erogante concede in prestito all’Assicurato una
somma predeterminata, finalizzata all’acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso,
che dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Ente Erogante secondo un piano di ammortamento predeterminato;
Non Lavoratore
la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i
lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale nonché i lavoratori
dipendenti il cui contratto sia stipulato all’estero e non sia regolato dalla legge italiana;
Normale Attività Lavorativa
l’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza;
Perdita di Impiego
la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di “giustificato motivo oggettivo”,
indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione;
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale
la garanzia non è operante;

                 Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 - VersApr09 - Pagina 3 di 17 –COPIA PER IL CLIENTE
Periodo di Franchigia
il periodo di tempo durante il quale l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo;
Polizza
il documento che prova l'Assicurazione;
Premio
la somma dovuta alla Società in relazione all'Assicurazione;
Questionario Medico
il modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato;
Rapporto Visita Medica
il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell’Assicurato;
Richiesta di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Ricovero Ospedaliero
la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o
Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Società
CreditRas Assicurazioni S.p.A. con Sede in Corso Italia 23 – Milano.

                   Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 - VersApr09 - Pagina 4 di 17 –COPIA PER IL CLIENTE
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l’Assicurato:
I.    Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia;
II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento
      del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico;
III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del
      Sinistro, sia classificabile Non Lavoratore;
IV. Perdita di Impiego – garanzia operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile
      Lavoratore Dipendente Privato.
Art.2 - Modalità di Assicurazione
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di una
Richiesta di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Società).
Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) dati anagrafici dell’Assicurato o degli Assicurati nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato;
b) numero di domanda del Mutuo;
c) importo erogato del Mutuo;
d) denominazione dell’Ente Erogante;
e) opzione scelta (Assicurazione intera o pro quota) nel caso di più Assicurati per uno stesso Mutuo cointestato;
f) Premio anticipato finito, comprensivo di imposte.
Ciascun Assicurato dovrà inoltre alternativamente, in funzione dell’importo erogato e dell’età così come previsto dalla
tabella sottoriportata:
1) sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute (A);
2) compilare il Questionario Medico (B);
3) fornire il Rapporto Visita Medica (C) e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Società.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, l’importo erogato da considerare per ciascun Assicurato sarà pari all’importo intero diviso per il
numero dei cointestatari assicurati. Nel caso l’Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Mutui assicurati, l’importo
erogato da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all’Assicurato stesso.
                                                                                                                Età alla stipula
                                               Età alla stipula                  Età’ alla stipula
  Importo erogato per Assicurato                                                                             da 66 a 70 anni non
                                          da 18 a 60 anni compiuti          da 61 a 65 anni compiuti
                                                                                                                   compiuti
                                                      A                                                                C
                                                                                       B
 Fino     € 200.000,00                          Dichiarazione                                                  Rapporto Visita
                                                                              Questionario Medico
                                             buono stato di salute                                                  Medica
                                                      B                                                                C
 Oltre    € 200.000,00                                                                 B
                                                Questionario                                                   Rapporto Visita
 Fino     € 300.000,00                                                        Questionario Medico
                                                   Medico                                                           Medica
                                                      C                                C                               C
 Oltre    € 300.000,00
                                               Rapporto Visita                   Rapporto Visita               Rapporto Visita
 Fino     € 520.000,00
                                                   Medica                           Medica                          Medica
Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici è a totale carico dell'Assicurato.
Relativamente alla modalità A (sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute), nel caso in cui l’Assicurato
non ritenga di poter firmare la dichiarazione di buono stato di salute, provvederà alla compilazione del Questionario
Medico (modalità B).

                 Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 - VersApr09 - Pagina 5 di 17 – COPIA PER IL CLIENTE
La Società, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il
diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione alla
copertura assicurativa.
Nel caso di più Assicurati relativi allo stesso Mutuo cointestato, la mancata accettazione da parte della Società
dell’ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l’efficacia
dell’Assicurazione per i rimanenti altri Assicurati; nel caso sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui
all’art.4, l’Importo erogato per ciascun Assicurato viene ricalcolato in base al nuovo numero di Assicurati per i quali
dovranno comunque rimanere soddisfatti i criteri di cui ai punti 2) e 3).
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della
sottoscrizione della Richiesta di Adesione e la data di stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di
salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione alla Società prima della stipula, per il
tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
Per ciascun Assicurato, e sempre che la Società abbia dato relativamente ai soli casi previsti ai punti 2) e 3) accettazione
all’ammissione in copertura, la garanzia è da ritenersi operante nel caso in cui la stipula del Mutuo avvenga entro 180
giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione e della presentazione della documentazione sanitaria
richiesta. Nel caso l’erogazione del Mutuo avvenga successivamente al termine sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a
ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al
suo stato di salute.
Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati in busta chiusa a CreditRas
Assicurazioni S.p.A. presso Cardif – Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano, per il tramite del Contraente.
Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio vengono comunicati dalla Società all’Assicurato, e al Contraente per
conoscenza.
All’Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell’Informativa privacy),
le Condizioni Contrattuali di Polizza. Una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente
che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione e delle Condizioni
Contrattuali di Polizza renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima.
Art.3 - Persone assicurabili
È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:
a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo;
b) abbia stipulato un Mutuo di durata originaria non superiore a 40 anni, la cui scadenza sia prevista non oltre il
    compimento del 75esimo anno di età;
c) sia residente in Italia.
Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.
Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla
Società per il tramite del Contraente; nel caso in cui vi siano altri Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo che
abbiano aderito all’Assicurazione scegliendo l’opzione B) (Assicurazione pro quota) di cui all’art.4, il Premio resterà
invece acquisito dalla Società e l’Assicurazione rimarrà efficace per tali altri cointestatari secondo la nuova ripartizione
pro quota risultante, semprechè siano state attese le modalità di assicurazione di cui al precedente art.2 in funzione
degli importi derivanti dalla nuova ripartizione pro quota.
Art.4 – Mutui cointestati
Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a quattro cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in
possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’art.3 e deve risultare indicato nella Richiesta di Adesione.
In caso di più cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato l’Assicurazione sarà operante in base ad una delle due
seguenti opzioni che dovrà essere scelta dagli Assicurati stessi nella Richiesta di Adesione.
Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono
calcolati per intero.

                Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025071 - VersApr09 - Pagina 6 di 17 – COPIA PER IL CLIENTE
Opzione B): Assicurazione pro quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro
vengono calcolati pro quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati.
Art.5 – Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato:
a) abbia sottoscritto la Richiesta di Adesione;
b) abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute; ovvero
c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dalla
    Società; ovvero
d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato
    preventivamente dalla Società;
e che sia stato pagato il relativo Premio.
Art.6 –Durata dell'Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione ha durata pari alla durata originaria del Mutuo sottoscritto dall’Assicurato stesso.
La durata massima di ciascuna garanzia non potrà comunque essere superiore a:
I.     Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
       quaranta anni;
II. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
       dieci anni;
III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
       dieci anni;
IV. Perdita di Impiego
       dieci anni.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il
primo dei seguenti eventi:
a) anticipata estinzione del Mutuo; nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo,
    l’Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati;
b) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione nei confronti dell’Assicurato di un Indennizzo per Invalidità
    Permanente Totale o di un Indennizzo derivante da altra copertura assicurativa; nel caso in cui vi siano più Assicurati
    cointestatari del medesimo Mutuo, l’Assicurazione cessa per tutti gli Assicurati non colpiti dal Sinistro;
c) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età;
d) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
e) surrogazione del Mutuo ai sensi dell’Art.8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007;
f) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’art.8.
In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il termine di
durata della garanzia colpita.
Infine, qualora al termine di durata dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero
Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base alla presente Polizza per il
periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni
consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine
stesso.
Art.7 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione.
Tale Premio è determinato applicando il tasso mensile lordo dello 0,00615%, moltiplicato per il numero di mesi
corrispondenti alla durata originaria del Mutuo, all’intero importo erogato del Mutuo.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, il Premio per ciascun Assicurato è pari all’importo determinato come sopra diviso per il numero di
cointestatari assicurati.

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Nel caso in cui l’importo erogato dovesse risultare superiore a € 520.000,00, il Premio dovrà essere calcolato su tale
importo massimo.
Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari dello stesso Mutuo e sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
quota) di cui all’art.4, e l’importo erogato intero diviso per il numero dei cointestatari assicurati risulti superiore a €
520.000,00, il Premio per ciascun Assicurato dovrà essere calcolato su tale importo massimo.
Art.8 – Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo.
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 60 giorni dalla data di decorrenza a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Contraente stesso. Il Contraente darà quindi informazione del recesso alla
Società secondo le modalità concordate dalle Parti e contenute nel prospetto operativo.
Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso per il tramite del Contraente
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il Premio fosse stato
finanziato il Contraente farà avere il rimborso al Creditore che utilizzerà l’importo rimborsato per ridurre in pari misura il
debito residuo dell’Assicurato in relazione al Mutuo.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati:
a) non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l’opzione
    A) (Assicurazione intera) di cui all’art.4;
b) comporterà il recesso automatico per tutti gli altri Assicurati nel caso sia stata scelta l’opzione B) (Assicurazione pro
    quota) di cui all’art.4.
Art.9 – Variazione della posizione lavorativa
La posizione lavorativa dell’Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell’Assicurazione; in caso di Sinistro
le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro
medesimo.
Art.10 - Esclusioni
I. Infortunio
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative
    prove;
c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i
    viaggi aerei che venissero effettuati dall’Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio
    pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in
    occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di
    Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli
    effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs;
d) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,
    speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano,
    immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado
    superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul
    ghiaccio;
e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che
    indiretta;
f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
    in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

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Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da
immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
Non sono considerati Infortunio:
j) le ernie;
k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all’art.11 – “Rischi compresi e precisazioni” e le infezioni che non abbiano
   per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni
   chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
l) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
m) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere
   eccezionale.
II. Malattia
Sono escluse dall’Assicurazione le Malattie:
a) preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione se non dichiarate nel Questionario Medico o nel Rapporto di
    Visita Medica;
b) da intossicazioni causate da:
      1) abuso di alcolici;
      2) uso di allucinogeni;
      3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
    in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,
    isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Non sono considerati Malattia:
h) l’infertilità e la sterilità;
i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie
    connesse, il parto e l’aborto volontario non terapeutico.
III. Perdita di Impiego
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
b) le dimissioni;
c) i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
d) i licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
e) i licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
f) le cessazioni alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione
     lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro
     intermittente;
g) le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale
     in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
h) la messa in “mobilità” del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di “mobilità” stessa, maturi il diritto al
     trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
i)   le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni
     Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia;
j)   i contratti di lavoro stipulati all’estero, salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla legge italiana.

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