COMUNE DI ZELO BUON PERSICO - Gazzetta Amministrativa

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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
                                                Provincia di Lodi

         DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
                            N. 38 / DSS DEL 17/05/2021
                    REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 141

Oggetto : EMERGENZA SANITARIA Sars-COV2 - POSTICIPO TERMINE
          CONTRATTUALE GARA DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 –
          PROROGA TECNICA GARA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022 DEL
          SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZO – CONDUCENTE –
          ACCOMPAGNATORE ANNI SCOLASTICI 2019/20 – 2020/21. CIG padre:
          78662055B7 – CIG derivato: 8038229C67.

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
-     il Decreto Sindacale n. 8/2020 con cui alla sottoscritta è stata attribuita la posizione
   organizzativa dell’Area Servizi Sociali, culturali e scolastici;
-     gli artt. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
-     il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 14/03/2016;
-     il D. Lgs. n. 50/2016;
-     il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
-     il Dup 2021-2023;

Richiamato l’Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n.23 del 24 marzo 2021 con oggetto
“Atto indirizzo piano cronoprogramma proroghe gare e convenzioni – servizi extra
scolastici e socio educativi 0/6 anni - emergenza sanitaria Sars-Cov2”;

Viste e richiamate tutte le disposizioni legislative dell’emergenza sanitaria, che hanno
determinato la sospensione dei servizi socio educativi negli a.s. 2019/20 protratte in forma
ridotta anche nel 2020/21 e, conseguentemente, anche dei:
    - servizi extra scolastici organizzati per effetto di appalti/concessioni dal Comune
        (Trasporto Scolastico/Refezione Scolastica);
    - servizi prima infanzia in concessione Comunale (Asilo Nido);
    - servizi socio/educativi 0/6 anni convenzionati con il Comune (Centro Prima Infanzia-
        Scuola Infanzia Paritaria);

Preso atto che tali servizi, per effetto delle disposizioni sospensive adottate dal Governo,
non hanno potuto essere erogati con regolarità, e che pertanto ogni reciproca obbligazione
tra le parti è stata più volte e per diversi periodi, temporaneamente sospesa;

Preso atto che con altrettante disposizioni legislative per fronteggiare l’emergenza
sanitaria, sono stati rideterminati i tempi per la ripresa dei servizi di che trattasi, ma che lo
stato di emergenza SARS-Cov2 non ha previsione di conclusione lasciando i Gestori e il
Comune, nell’ incertezza dell’erogazione dei servizi stessi e degli impegni contrattuali che
vanno pertanto rivisti e programmati;
Dato atto che il Comune, tramite la riprogrammazione, i posticipi e le proroghe, intende
riconoscere ai propri gestori dei servizi socio/educativi ed extra scolastici dedicati alla
fascia 0/14 anni, la sofferenza economica a seguito delle sospensioni senza compensi ed
al periodo di crisi nazionale, non equamente compensati dai ristori determinati dal
Governo a supporto delle perdite economiche subite;

Preso, altresì atto che:
• la prioritaria gestione della cosiddetta “fase 1” dello stato di emergenza sanitaria Covid-
   19 - dichiarato con le varie deliberazioni del Consiglio dei Ministri nel 2020 (nel corso
   della quale l’Amministrazione è stata impegnata, nel rispetto dei provvedimenti
   normativi nazionali e regionali, nell’adozione di misure organizzative e gestionali volte a
   garantire lo svolgimento dei servizi essenziali e gli interventi di sostegno ai cittadini per
   fronteggiare la situazione di crisi ) non ha consentito al Settore Politiche Socio
   Sanitarie Educative Culturali di completare tempestivamente la programmazione delle
   gare e delle convenzioni in essere per i servizi extra scolastici e per quelli relativi ai
   servizi offerti per la fascia 0/6 anni, per gli anni 2020-2022 e, conseguentemente, il
   perfezionamento dei procedimenti di approvazione da parte della Giunta Comunale e
   l’adozione dei livelli successivi di programmazione;
• con l’avvio della “fase 2”, il Settore Politiche Socio Sanitarie Educative Culturale ha
   avviato la revisione della programmazione delle gare e delle convenzioni in essere per
   i servizi extra scolastici e per quelli 0/6 anni, con discussione di Giunta Comunale.
• con prossima Deliberazione della Giunta Comunale si procederà ad una nuova
   revisione della struttura organizzativa del predetto settore che comporterà la scissione
   delle responsabilità Settore Politiche Socio Sanitarie da quello Politiche Educative
   Culturali (con un’altra figura di Responsabile D1) che agevolerà, seppure nelle
   incertezze dell’emergenza sanitaria, la pianificazione e l’attuazione delle nuove gare e
   convenzioni, in base alle norme vigenti;

Ritenuto che, a causa della straordinarietà degli eventi verificatisi, per quanto premesso,
dalla data della presente determinazione di settore, si debba attivare una
riprogrammazione, da completare entro l’anno 2022, di tutte le gare e le convenzioni con
evidenza pubblica.

Dato atto che nella riprogrammazione deve essere previsto anche il posticipo dei termini
contrattuali di gara (tenuto conto dei mesi di sospensione del servizio intervenuti dal 2020
ad oggi) e la proroga tecnica di gara (a far tempo dalla data finale del posticipo
concesso) del servizio extra scolastico Trasporto Scolastico affidato alla dalla ditta EGEPU
srl con sede in Ceglie Messapica (BR) Via Roma 59 - P.I. 02169230741 con gara
“Servizio di trasporto scolastico con mezzo – conducente – accompagnatore anni
scolastici 2019/20 – 2020/21 CIG padre: 78662055B7 – CIG derivato: 8038229C67” a
salvaguardia della continuità dell’erogazione del servizio stesso;

Preso atto che la Responsabile del Settore Politiche Socio Sanitarie Educative Culturali,
avvierà lo studio, la valutazione e l’approntamento di prossimi atti e nuova gara ad
evidenzia pubblica, per il servizio di che trattasi;

tutto ciò premesso

preso atto che:
 - con determinazione n. 74/DSS del 23 settembre 2019, a seguito di procedura aperta
    tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, è stato aggiudicato all’operatore
    economico EGEPU S.r.l., con sede legale in Ceglie Messapica (Br), il servizio di
    trasporto scolastico con mezzo – conducente – accompagnatore – a.s.2019/20 –
    2020/21
-   in data 18 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto per il suddetto appalto, rep. n.
     215/2019, registrato telematicamente il 10 gennaio 2020 al n. 155 – S. 1T, per
     l’importo di €. 140.700,00 oltre Iva al 10% con oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (€
     70.300,00 + iva al 10% ad anno scolastico);
 -   nell’ambito dell’emergenza COVID-19 (a partire dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno
     2020), sono stati sospesi i servizi educativi e le attività didattiche in presenza, al fine
     di limitare la mobilità e soprattutto il contagio e tra i vari servizi extra scolastici
     comunali, ed anche il servizio di trasporto scolastico ha subito una brusca
     interruzione per n. 4 mesi, con la conseguente sospensione dei pagamenti
     contrattuali previsti all’impresa aggiudicataria del servizio per tutto il periodo;

Tenuto conto del disposto dall’art 92, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 18 del 17 Marzo
2020 (Cura Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 “Fino al
termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso,
relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese,
con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza” non è possibile definire la
conclusione dell’emergenza sanitaria e il ritorno al servizio ordinario contrattato;

Visto il parere della Commissione Europea che, chiamata ad esprimersi in merito alla
legittimità sui commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 92 del Decreto Cura-Italia (D.L. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), con lettera del 01/07/2020;

Visto l’art. 109, comma 3b, del D.L. 34 del 19 maggio 2020 “DL Rilancio”, convertito con
modificazioni dalla L. 17.07.2020, n. 77, che dispone: “all’articolo 92, comma 4-bis, primo
periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse”

Considerata la non retroattività dell’art. 109, comma 3b, del DL n. 34 del 19 maggio 2020
“DL Rilancio”;

Richiamata la Deliberazione ANAC n. 312 del 09/04/2020, che conferma l'applicabilità, in
fase di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e
durante tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

Richiamato l’art.106 co.11 del Codice dei Contratti che identifica l’oggetto della proroga
tecnica “proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e che in tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” da attivare prima della
scadenza contrattuale;

Visto il nuovo comma 2bis all'articolo 229 del DL 34 del 19 maggio 2020 (DL Rilancio)
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che prevede quanto segue:
“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto
scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di
20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni
interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle
perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. omissis”;

Preso atto del Decreto Direttoriale n. 58 del 7 aprile 2021 con il quale sono state
individuate le ripartizioni del contributo a valere sul fondo istituito dall'articolo 229 co. 2-bis
del decreto "Rilancio" (secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto MIT del 4
dicembre 2020 ed erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti “de minimis”, entro il limite di 200.000 euro nel
triennio 2018- 2019-2020, dall'Ente locale di cui al comma 1 dell'articolo 2, con cui
l’impresa ha concluso un contratto per l’anno scolastico 2019/2020).

Richiamata la Determina di Settore n.29 DSS/del 27 aprile 2021, con oggetto “Introito
contributo disposto dal MIT per ristorare l'impresa EGEPU srl delle perdite derivanti
dall'emergenza covid 19 (servizio trasporto scolastico a.s. 2019/2020) - registrazione sul
portale R.A.N. (registro nazionale degli aiuti di stato) per controlli visura de minimis triennio
2018-20219-2020”;

Preso atto delle premesse;

Considerato che la sospensione del servizio trasporto scolastico, è stata disposta dal 23
febbraio al 30 giugno 2020 per n.4 mesi, causa emergenza sanitaria Nazionale, ed è stata
ripresa l’esecuzione di che trattasi, a far tempo da settembre 2020 (tenuto conto che per
contratto i mesi di luglio e agosto non sono previsti nell’appalto che conta su n.10 mesi
all’anno di servizio).

Considerata la necessità di dover dare continuità certa al servizio per rispondere al diritto
allo studio degli alunni di Zelo Buon Persico, per tutto il prossimo anno scolastico;

Preso atto che la scadenza naturale contrattuale della gara in essere con la ditta EGEPU
srl, è prevista per il 30 giugno 2021 e che pertanto si intende posticipare la data di
scadenza contrattuale al 31 dicembre 2021 (dal 1° settembre 2021) per un importo pari
ad € 7.030,00 al mese (senza iva al 10%) per un totale di € 30.932,00 compresa iva al
10% (periodo e impegno spesa equivalente alla sospensione dei servizi avvenuta nei mesi
di marzo/aprile/maggio/giugno 2020);

Ritenuto di voler concede all’impresa EGEPU s.r.l. anche una proroga tecnica
(nell’interesse degli alunni trasportati e per la continuità del servizio) agli stessi patti e
condizioni previste dal contratto rep. n. 5/2017 di numero 6 mesi con decorrenza dal 1°
gennaio fino al 30 giugno 2022 (ai sensi dell’art. 106 co.11 del D.lgs. 50/2016) essendo
tale proroga consentita da “motivo fondato per situazioni di emergenza” (come previsto dal
regolamento 1370 del 2007 ex art 5 par 5 e come sancito anche dal parere della
Commissione Europea con lettera del 01/07/2020) per un importo pari ad € 7.030,00 al
mese (senza iva al 10%) per un totale di € 46.398,00 compresa iva al 10%;

Considerato, altresì, che nella gara di appalto di che trattasi, non sono stati previsti rischi
di interferenza tra Comune e Ditta EGEPU (e conseguentemente con oneri per la
sicurezza restano pari ad € 0,00);

Dato atto che l’istituto della proroga tecnica persegue l’interesse pubblico e non viola la
par condicio competitorum degli operatori del settore indistintamente considerati;

Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con deliberazione n. 86 del
16.10.11, ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di
temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime
contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al
principio della continuità dell’azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in
cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione vi sia l’effettiva
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo
contraente”, ancorché – la proroga – sia istituto di carattere eccezionale e, quindi,
meramente residuale;
Dato Atto che l’ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A31 in tema di
tracciabilità dei flussi) ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG
quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del
servizio (in capo al precedente affidatario nelle more dell’espletamento delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario) e che pertanto, ai fini della
tracciabilità, restano in vigore i CIG originari che devono essere riportati in fattura;

Ritenuto, per quanto espresso, di dover sottoscrivere contratto tra le parti con scrittura
privata semplice in modalità elettronica (come previsto all’art. 32 del Nuovo Codice degli
Appalti D.Lgs. 50/2016 comma 14) e conseguenti obblighi contrattuali per il periodo
settembre 2021/giugno 2022;

Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

                                      DETERMINA

1. di posticipare la data di scadenza contrattuale prevista per il 30 giugno 2021 (restano
   esclusi dal capitolato di gara i mesi di luglio e agosto di ogni anno scolastico) dal 1°
   settembre 2021 al 31 dicembre 2021 del contratto dell’appalto del “servizio di
   trasporto scolastico con mezzo – conducente – accompagnatore anni scolastici
   2019/20 – 2020/21 CIG padre: 78662055B7 – CIG derivato: 8038229C67” (rep. n.
   215/2019 -registrato telematicamente il 10 gennaio 2020 al n. 155 – S. 1T) aggiudicato
   alla ditta E.GE.PU srl con sede in Ceglie Messapica (BR) Via Roma 59 - P.I.
   02169230741 con determinazione n. 74/DSS del 23 settembre 2019 per l’importo di €.
   140.700,00 oltre Iva al 10% con oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 - € 70.300,00 +
   iva al 10% ad anno scolastico);
2. di confermare l’impegno di spesa (già annotato dalla Ragioneria Comunale con la
   determina DSS/ 74 del 23.09.20 per i mesi di sospensione del servizio da marzo a
   giugno 2020) per l’importo previsto di € 28.120,00 senza iva al 10% (€ 30.932,00 con
   iva al 10%) equivalente a n.4 mesi ovvero al periodo di sospensione dei servizi
   avvenuta nei mesi di marzo/aprile/maggio/giugno 2020;
3. di concedere altresì, alla ditta E.GE.PU srl con sede in Ceglie Messapica (BR) Via
   Roma 59 - P.I. 02169230741, anche la proroga tecnica del servizio di che trattasi
   (mantenendo i medesimi CIG padre: 78662055B7 – CIG derivato: 8038229C67 per la
   tracciabilità dei flussi economici) con agli stessi patti e condizioni previste dal contratto
   rep. n. 5/2017 (come previsto all’art.5 comma 5 del Regolamento CE n.1370/2007 del
   Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007) di numero 6 mesi con
   decorrenza dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022 (ai sensi dell’art. 106 co.11 del
   D.lgs. 50/2016) essendo tale proroga consentita da “motivo fondato per situazioni di
   emergenza” previsto dal regolamento 1370 del 2007 ex art 5 par 5 e come sancito
   anche dal parere della Commissione Europea con lettera del 01/07/2020;
4. di impegnare, per la proroga tecnica di che trattasi agli stessi patti e condizioni
   previste dal contratto rep. n. 5/2017, riferita al periodo 1 gennaio/30 giugno 2022,
   l’importo di € 46.398,00 comprensivo di iva al 10% (€ 7.030,00 al mese + iva al 10%)
   a favore della ditta E.GE.PU srl con sede in Ceglie Messapica (BR) Via Roma 59 - P.I.
   02169230741 alla mis.04 prog. 06 tit.1.03 cap.4531-108 del bilancio di previsione
   2022 in corso di formazione;
5. di disporre, per il posticipo e la proroga tecnica, la sottoscrizione del contratto tra le
   parti con scrittura privata semplice in modalità elettronica (come previsto all’art. 32 del
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 comma 14) e l’integrazione della
     fidejussione originaria n. 54/32445XE del 18.11.2019 della SARA Assicurazioni spa,
     Direzione Generale Roma, per il maggiore importo del periodo di proroga
     gennaio/giugno 2022 di € 5.483,40;
6.   di dare atto che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto ha
     preliminarmente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
     quindi, in posizione di conflitto di interesse;
7.   di trasmettere il presente atto alla ditta E.GE.PU srl;
8.   di adempiere alle relative annotazioni sul portale dell’Osservatorio dei Contratti ed
     ANAC;
9.   di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale ed
     in Amministrazione Trasparente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
     dell’Azione Amministrativa.

                                                       Il Responsabile
                                                   CARLA MARIA DELL'AQUILA
_______________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che pertanto
in data odierna diviene esecutiva.

       esercizio      debitore/creditore           capitolo          codice         importo
U    2022           EGEPU SRL                 04061.03.04531108 6951               46.398,00
U    2021           EGEPU SRL                 04061.03.04531108 6951               24.602,00

Zelo Buon Persico, 20/05/2021                           Il Responsabile
                                                     DOTT. SERAFINO PIAZZA
                                                       sottoscritto digitalmente
________________________________________________________________________
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
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            DETERMINAZIONE DEL Settore Servizi Sociali
                    N. 38 / DSS del 17/05/2021
                 REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 141

Oggetto    EMERGENZA      SANITARIA      Sars-COV2 - POSTICIPO TERMINE
:          CONTRATTUALE GARA DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 –
           PROROGA TECNICA GARA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022 DEL
           SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZO – CONDUCENTE –
           ACCOMPAGNATORE ANNI SCOLASTICI 2019/20 – 2020/21. CIG padre:
           78662055B7 – CIG derivato: 8038229C67.

                          ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di
questo ente in data odierna ed in formato digitale e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Zelo Buon Persico, 20/05/2021                             il Messo
                                            BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A.
                                                atto sottoscritto digitalmente
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