Comune di Stintino Provincia di Sassari - Regione Sardegna
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Comune di Stintino Provincia di Sassari Via Torre Falcone, 26 - C.F. e P.I. 01391300900 Lavori Pubblici - Urbanistica Determinazione N. 38 / LAV Del 13 marzo 2020 INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. OGGETTO: 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DE “LA PELOSA”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: 824488130A VISTO di Regolarità Tecnica Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Il Responsabile del Servizio GRECO PAOLO / ArubaPEC S.p.A. VISTO il decreto sindacale n. 2 del 09/01/2019 avente oggetto: “Conferimento incarico istruttore direttivo settore tecnico 1 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 – rettifica del decreto sindacale n. 14 del 01/08/2017; VISTO il decreto sindacale n. 26 del 20/05/2019 avente oggetto: “Nomina di posizione organizzativa dell'Area Tecnica 1”; VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; VISTI gli art. 107, 109, 151 e 183 del D.lgs. 267/2000; VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore; VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011); VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 14 del 5 febbraio 2016; VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2020 avente oggetto: “REGOLAMENTO SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL LITORALE – MODIFICHE”; CONSIDERATO che: - il Comune di Stintino, consapevole della vulnerabilità e del progressivo rischio di degrado dell’ambiente naturale, ha promosso un progetto di tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia de La Pelosa, il cui obiettivo prioritario è il ripristino dell’assetto morfologico- ambientale del sistema dunale e delle relazioni funzionali con la spiaggia, comportante la riorganizzazione delle modalità di accesso e di fruizione dell’arenile medesimo;
- dallo studio condotto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) si rileva la necessità di adoperarsi ad interventi di risanamento e riqualificazione ambientale, anche attraverso il sistema di contenimento degli accessi, finalizzato a prevedere durante i mesi estivi un numero di bagnanti commisurato all’effettiva capacità di carico sostenibile dall’arenile ovvero, stabilire un numero massimo di bagnanti ammissibili in base all’estensione planimetrica dello spazio fruibile; - gli interventi previsti sono finalizzati ad integrarsi reciprocamente per produrre sinergie tali da riequilibrare le tendenze evolutive del sistema spiaggia-duna verso una condizione di maggiore stabilità e di durabilità del bene paesaggistico-ambientale della Pelosa; PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 5 marzo 2020 avente oggetto: “ISTITUZIONE, IN VIA SPERIMENTALE PER IL 2020, DELLA LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA SPIAGGIA DE LA PELOSA E PRIME DIRETTIVE AGLI UFFICI” ha demandato al Servizio scrivente la redazione di un proposta, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, inerente la concessione di servizi legati alla fruizione della spiaggia de La Pelosa e concernenti la verifica degli accessi nonché l’accompagnamento dei diversamente abili, l’informazione e la sensibilizzazione ambientale, la pulizia e la manutenzione, l’utilizzo dei servizi igienici, la vigilanza, legati alla Spiaggia de La Pelosa, stabilendo sin d’ora un corrispettivo per tali servizi non superiore ad € 3,50 (IVA inclusa) a persona; VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 marzo 2020 avente oggetto: “SERVIZI LEGATI ALLA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DE LA PELOSA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020” con la quale è stato stabilito di affidare in concessione i servizi legati alla fruizione della Spiaggia de La Pelosa per la durata della stagione balneare 2020 ed in particolare per il periodo compreso tra il 1.06.2020 e il 30.09.2020 e di procedere con celerità all’indizione di gara d’appalto per la concessione di tali servizi secondo le direttive del D.lgs. n 50/2016; PRESO ATTO della volontà politica di assecondare un processo in atto e valorizzare un bene ambientale a vantaggio dell’intera collettività; VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; VISTI in particolare: - l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; - l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; - l’art. 31 sul ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; - l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; - l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; - l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; - l’art. 36 sui contratti sotto soglia; - l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; - l’art. 80 sui motivi di esclusione; RITENUTO opportuno e coerente con le esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, dover provvedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento dell'appalto del servizio in oggetto per il periodo sperimentale stabilito con decorrenza dal 01/06/2020 al 30/09/2020; DATO ATTO che l’affidamento in questione costituisce concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina le concessioni di servizi escludendole in parte dalle rimanenti disposizioni contenute nel codice degli appalti; DATO ATTO che il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, per un periodo pari a 122 giorni, decorrenti dal 01.06.2020 al 30.09.2020, è pari a € 468.176,23 (euroquattrocentosessantottomilacentosettantasei/23) come da relativo piano economico finanziario;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio avviene nel pieno rispetto delle disposizioni statuite dall’art. 26 3° comma della L. n° 488/99 e ss.mm.ii. in quanto non risultano convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione del servizio medesimo e che è stata effettuata specifica ricognizione sul MEPA non riscontrando offerte per la concessione dei servizi in oggetto; RITENUTO che la procedura aperta, indetta secondo i principi di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, consenta il massimo rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche; VISTO il combinato disposto degli artt. 37, comma 2, art. 37, comma 5 e l’art. 216, comma 10 del Codice dei contratti, il quale ultimo dispone che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n°179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n°221”; DATO ATTO che in tema di qualificazione questa Stazione Appaltante è iscritta all’AUSA c/o ANAC (Codice: 0000181824) e, pertanto, può procedere, in questo periodo transitorio, autonomamente; CONSIDERATO: - che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; - che tale obbligo, previsto dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, è stato recepito dall’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016; - che, in particolare, la norma nazionale sopra citata ha stabilito che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;” - che la Regione Autonoma della Sardegna ha strutturato la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, per la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in forma digitale nel rispetto dei requisiti di legge; VISTA la documentazione di gara redatta dal RUP e depositata presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, costituita da: Bando di gara, Capitolato speciale descrittivo, Relazione descrittiva del servizio e Piano economico finanziario, All. A) - domanda di partecipazione, All. B) – dichiarazione integrativa, All. C) – offerta economica, Documento di Gara Unico Europeo, Patto d’integrità e ritenuto di darvi integrale approvazione; RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 29 co. 1 e 2, e artt. 70 e 71 del D.lgs. n.50/2016, dare pubblicità alla procedura mediante divulgazione attraverso: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto), profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Piattaforma ANAC, sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Sardegna; RICHIAMATI - l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; - l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di salvaguardare e valorizzare un bene ambientale a vantaggio dell’intera collettività;
- l’oggetto del contratto è la concessione di servizi legati alla fruizione della spiaggia de La Pelosa per la durata della stagione balneare 2020; - la forma della stipula del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Stintino da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica così come prescritto dal comma 14, primo periodo, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - la formalità di scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016; - l’aggiudicazione dell'appalto avverrà, così come normato dal comma 2 dell’art. 95 del citato D.lgs. 50/2016, e come consentito, previa motivazione, dall’art. 36, comma 9-bis del decreto medesimo, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; - l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, come un appalto sotto soglia comunitaria; - per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento al Capitolato Speciale nonché alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. nr. 50/2016; - l'intera procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, si svolgerà totalmente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT; - l’importo posto a base di gara ammonta a €. 60.000,00 corrispondente al valore del canone sul quale esprimere offerta al rialzo; - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. DATO ATTO del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 824488130A, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con i seguenti dati: Numero Gara 7715721 Oggetto della Gara Concessione dei servizi legati alla fruizione della spiaggia de La Pelosa. Data Creazione 12/03/2020 RICHIAMATA la deliberazione n.ro 1300 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20.12.2018, la quale, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC; PRESO ATTO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui importo del contratto (base di gara più oneri) ricada nella fascia di importo compresa tra i 40.000,00 ed i 150.000,00 euro, il contributo in favore dell’ANAC è pari ad € 30,00; VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 01/04/2019 avente oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”; CONSIDERATO che: - con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, viene differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 degli enti locali; - il bilancio di previsione 2020/2022 è in fase di predisposizione; - l’art. 163, comma 3 del D.lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario; - il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, all. n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in tema di “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” prevede che gli enti possono impegnare mensilmente spese correnti non superiori a 1/12 delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti; - l’impegno di spesa da assumere in relazione alla contribuzione a favore di ANAC non può essere differito all’avvenuta approvazione del Bilancio stante la imminente necessità di
avvio della procedura di gara e che pertanto lo suddetta spesa non soggiace alle limitazioni stabilite dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria né è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii.), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell’Area Lavori Pubblici; DATO ATTO che la presente determinazione rientra tra le competenza del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; DETERMINA 1. Di richiamare tutte le premesse sopra indicate, ritenendole elementi determinanti e specificativi del presente provvedimento 2. Di avviare il procedimento finalizzato all’individuazione di un operatore economico cui affidare in concessione la gestione, a carattere stagionale, dei servizi finalizzati ad attuare e rendere operative le prescrizioni di utilizzo e fruizione dell’arenile de “La Pelosa” stabilite e regolamentate dall’Amministrazione Comunale. 3. Di indire pertanto gara ad evidenza pubblica per la “Concessione dei servizi di fruizione della spiaggia de La Pelosa”, mediante procedura aperta secondo i principi di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 4. Di stabilire che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel bando di gara, con il metodo aggregativo-compensatore. 5. Di dare atto che l'intera procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, si svolgerà totalmente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT. 6. Di approvare l'allegata documentazione di gara (atti depositati presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici) costituita da: Bando di gara, Capitolato speciale descrittivo, Relazione descrittiva del servizio e Piano economico finanziario, All. A) - domanda di partecipazione, All. B) – dichiarazione integrativa, All. C) – offerta economica, Documento di Gara Unico Europeo, Patto d’integrità. 7. Di dare atto che tutta la documentazione di gara sarà messa a completa disposizione sulla piattaforma regionale SardegnaCAT nonché sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 8. Di disporre la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell’art. 29 co. 1 e 2, artt. 70 e 71 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mmi.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016 su: - G.U.R.I. (per estratto) - sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it - piattaforma ANAC - a decorrere dalla data di pubblicazione del bando ed unitamente alla documentazione di gara, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’37, co. 1, lett. b) D.lgs. 33/2013 e s.m.i. - Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Sardegna. 9. Di dare atto che il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, per un periodo pari a 122 giorni, decorrenti dal 01.06.2020 al 30.09.2020, è pari a €
468.176,23 (euroquattrocentosessantottomilacentosettantasei/23) come da relativo piano economico finanziario 10. Di dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta a €. 60.000,00 corrispondente al valore del canone da corrispondere a favore dell’Amministrazione comunale, sul quale esprimere offerta percentuale al rialzo. 11. Di dare atto che: - si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. - l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. - la forma della stipula del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Stintino da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica così come prescritto dal comma 14, primo periodo, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per le clausole contrattuali si rimanda agli allegati atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. - il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. - la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 12. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) acquisito attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (S.I.M.O.G.), e correlato al presente procedimento corrisponde al n. 824488130A. 13. Di impegnare la somma di € 30,00 da versare a favore dell’ANAC con la seguente imputazione in bilancio: Capitolo Tit/Miss/Prog Macroaggregazione CGU Importo Creditore Esigibilità 1234.1 1/1/2 U.1.03.02.02.004 1337 € 30,00 ANAC 31/10/2020 14. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 15. Di dichiarare che: - il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Arch. Paolo Greco, al quale compete pertanto l’emanazione di tutti i consequenziali atti successivi rispetto a quanto determinato con il presente provvedimento. - con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii.), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell’Area Lavori Pubblici. 16. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente fino alla data di scadenza stabilita per la partecipazione alla procedura di gara. Il presente atto redatto dall’istr. amm.vo Luisa Silvia Mercurio, è stato sottoscritto con firma digitale intestata al Responsabile del Settore arch. Paolo Greco ed è conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005.
Il Responsabile del Servizio GRECO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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