COMUNE di SAVONA ORDINANZA SINDACALE - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

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COMUNE di SAVONA
                                   ORDINANZA SINDACALE

                                  CORPO POLIZIA MUNICIPALE

                    N.             DATA
                ORDINANZA

                     34        29/07/2021

OGGETTO: PROROGA DIVIETO DAL 1 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021, SALVO
PROROGHE, DELLA FRUIZIONE DI ALCUNE DISCESE ALL'ARENILE - RISPETTO
DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO
DEGLI ACCESSI ALLE SPIAGGE LIBERE, INCARICATO DALL'AUTORITÀ
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - UFFICIO TERRITORIALE DI
SAVONA E VADO LIGURE -MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19.

                                                IL SINDACO

RICHIAMATO:
   • le proprie precedenti ordinanze, n. 29 del 15 maggio 2020, n. 38 e n. 39 del 1 giugno 2020, nonché la
      n. 43 del 25 giugno 2020, e seguenti, con le quali sostanzialmente dal 3 giugno 2020 al 31 luglio
      2020, salvo proroghe, si interdiceva la fruizione di alcune discese all’arenile – accesso alle spiagge
      libere - al fine di permettere, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio
      Territoriale di Savona e Vado Ligure -, il migliore controllo possibile sulle spiagge aperte alla
      pubblica fruizione in ragione di quanto disposto con propria ordinanza n. 4/2020;
   • il D.G.R. 374/2021 la Regione Liguria, il quale, tra le altre cose: ha confermato l’applicazione sul
      territorio regionale delle “Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche e Produttive”,
      approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020; ha
      confermato i contenuti delle Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere,
      nonché a moli, scogliere e dighe, contenente modalità applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi, già
      proposte per la stagione balneare 2020, predisposte da ANCI Liguria, prevedendo di intendere le
      indicazioni contenute nel ridetto documento da applicare anche alle aree balneabili libere comprese
      nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;
   • l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
    •   la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29 118;
    •   la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria, n. 423 del 22/05/2020, avente ad oggetto: “

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Linee guida per le modalità d'accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020”;
    •   la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021, avente ad oggetto: “Proroga dello
        stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
        da agenti virali trasmissibili;
    •   l'ordinanza Ministero della Salute in data 29 maggio 2021, avente ad oggetto: “ Linee guida per la
        ripresa delle attività economiche e sociali”;
    •   il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
        74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    •   il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
        epidemiologica da Covid 19”, convertito in Legge, con modificazioni, n. 35 del 22 maggio 2020;
    •   il D.P.C.M. 2 marzo 2021 riguardante le misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
        diffusione del virus Covid-19;
    •   il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 avente ad oggetto misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
        economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
        Covid-19;
    •   il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, avente ad oggetto: “Misure urgenti relative all'emergenza
        epidemiologica da Covid-19;

VALUTATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente
nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contingentamento della mobilità e distanziamento
sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

VALUTATA, altresì, la nota dell’Autorità Portuale del 29 giugno u.s. con la quale si invita il Comune di
Savona a valutare la possibilità di emettere un provvedimento che:
   • preveda l'obbligo di fare ingresso alle spiagge libere esclusivamente tramite i varchi d’accesso
       appositamente presidiati, al fine di non rendere vano il servizio di vigilanza agli accessi alle spiagge
       libere predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale;
   • formalizzi il divieto di accedere alla spiaggia a carico dell’utenza a fronte dell’avviso fornito dagli
       addetti al controllo, posto che ogni fine settimana a partire dal 3 luglio p.v. sino al 31 luglio 2021,
       salvo eventuali proroghe, la predetta Autorità di Sistema Portuale ha, come sopra accennato, attivato
       un servizio di presidio degli accessi alle spiagge libere finalizzato al conteggio delle persone in
       ingresso e in uscita in modo da poter monitorare l’eventuale raggiungimento della capienza massima
       prestabilita, sempre a cura di detta Autorità, per ciascun arenile durante il fine settimana;
   • il Comune di Savona sulle spiagge da lui fruite (tre) in concessione ha avviato l'attività dei campi
       solari o di assistenza a persone diversamente abili – arenile “Lo Scaletto” i quali andranno a
       costituire così un presidio delle stesse;

DATO ATTO, che nel caso di raggiungimento del numero limite, calcolato dall’Autorità di Sistema Portuale
per ogni arenile, come da allegati alla presente sotto le lettere dalla lettera A) alla F), gli addetti al predetto
monitoraggio hanno l’obbligo di informare l’utenza in merito invitandola a non fare ingresso in spiaggia in
attesa che vi sia disponibilità di posti liberi;

DATO ATTO, altresì, che per quanto sopra, al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica, purtroppo
ancora in atto, continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini,
che in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento
del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove, a seguito anche di condizioni climatiche favorevoli,
si verificano e si sono verificati considerevoli spostamenti di persone provenienti da tutto il territorio
comunale e non solo, quali le spiagge cittadine del litorale del Comune di Savona;

CONSIDERATO, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si pongono tutti come
obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento;

DATO ATTO, ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le
Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all’interno del
perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla

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luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica
non appaino incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

VALUTATA, l’elevata frequentazione, durante tutto l’arco della settimana ma con particolare riguardo alle
giornate festive e prefestive, delle spiagge sul lungo mare da Zinola a Rio Termine, con particolare riguardo
alla zona prospiciente la passeggiata di Via Nizza, di C.so Vittorio Veneto, di C.so Colombo, dei Giardini del
Prolungamento, della zona Priamar, del Lungo Mare Matteotti, ecc., ove la pratica dell’esposizione solare
può costituire potenziale pericolo per affollamenti e conseguenti assembramenti di persone in violazione
delle norme sul distanziamento sociale;

VALUTATI, altresì, gli accordi già intercorsi con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure-, posto che nell’ambito della circoscrizione di detta Autorità vi
rientrano le spiagge dalla sponda destra del Rio Sodino, in Comune di Albisola Marina, alla Punta
dell’Asino, in Comune di Bergeggi, e per tanto tutte quelle ricadenti nel territorio del Comune di Savona;
tanto che la stessa Autorità ha emanato apposite prescrizioni, con propria ordinanza n. 4/2021, relative
all’uso delle spiagge libere, ivi ricadenti nel territorio di propria competenza, tese, fra altro, anche al rispetto
delle norme in tema di contagio da Covid-19;

DATO ATTO, ancora, che detti accordi hanno previsto e prevedono la chiusura di alcuni accessi alle spiagge
libere – discese all’arenile -, ricadenti nella fascia perimetrale comunale, affinché detta Autorità di Sistema
Portuale possa meglio contingentare e controllare gli ingressi alle predette spiagge con particolare riguardo
alle giornate festive e prefestive;

CONSIDERATO, in particolare, del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, e ss.-
mm.ii.. che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei
comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo
legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme
a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo
2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono
ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, ancora dell’articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge, con modificazioni,
n. 35 del 22 maggio 2020, laddove si vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui
al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente
restrittive tra quelle di cui all’articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020;

PRESO ATTO, altresì, che la stagione balneare ha avuto il suo avvio dal 1 maggio 2021 e che per detta
stagione é in vigore l’ordinanza n. 4/2021 del 4 giugno 2021, testé citata, avente ad oggetto la: “Disciplina
delle attività Balneari”, emanata dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,
la quale, come sopra richiamato, riporta puntuali prescrizioni, sulle limitazioni imposte dalla normativa
vigente per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid- 19 nelle spiagge aperte
alla pubblica fruizione, atte ad impedire comportamenti contrari alle norme locali, regionali e nazionali in
materia di contenimento e contrasto al virus;

CONSIDERATO, tra l’altro, l'avvenuto calcolo delle capienze degli arenili, predisposto dall’Ufficio
Territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, come meglio
rappresentato negli allegati planimetrici da A) ad F);

VALUTATO che:
   • le precise regole dettate con le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche Produttive
     del 28 maggio 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con particolare
     riguardo alle attività Turistiche fra le quali quelle degli stabilimenti balneari e sulle spiagge;

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•   dette regole non possano essere oggetto di controllo con oneri a carico del Comune;
    •   la violazione dei predetti dettami normativi sul contenimento del contagio da Covid-19 fuor d’ogni
        ragionevole dubbio comportano potenziali pericoli per la salute pubblica, di evidente competenza
        sindacale, oltre a ledere aspetti legati all’ordine ed alla sicurezza pubblica pur non di competenza del
        Comune;
    •   i provvedimenti dell’Autorità di Sistema Portuale, sulle spiagge ricadenti sotto la di lei Autorità e
        Gestione, tesi a porre in atto le misure ed azioni per la gestione in sicurezza delle spiagge libere, a
        salvaguardia degli adempimenti anti-contagio da Covid- 19, previsti nelle linee guida di cui sopra, e
        quindi a tutela della salute dei cittadini;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 32 del 1 luglio 2021 i cui effetti scadranno il 31 luglio
2021 in merito alle misure di prevenzione, legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da osservare
per la fruizione degli arenili aperti alla libera fruizione, nonché i varchi d'accesso ove l'Autorità di Sistema
predisponeva servizi di vigilanza;

VALUTATA la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del 27 luglio 2021, prot. n. 2021/49997, registrata al
protocollo dell'Ente in pari data al n. 0049997, con la quale, dato atto dell'avvenuta proroga dello stato di
emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 021, disposta con D.L. 105/2021, richiede al Comune di Savona
l'adozione degli atti necessari ai fini di mantenere, a propria cura e spese, la piena operatività del servizio di
presidio degli accessi alle spiagge libere aperte al pubblico e quindi la proroga della predetta ordinanza n. 32;

VISTO:
   • il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
   • l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
   • l’ordinanza n. 4/2021 del 4 giugno 2021 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
       Mar Ligure Occidentale;
   • l’articolo 42 del D. Lgs. n. 96/1999, l’articolo 59 del D.P.R. n. 616/1977, l’articolo 105 del D.Lgs.
       112/98 ed il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 attraverso il quale si evidenzia l’esclusione, dalla delega di
       funzioni di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alcune
       aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e
       alle esigenze della navigazione marittima;

                                                   ORDINA
    •   il divieto dal 1 agosto 2021 al 31 agosto 2021, salvo proroghe, della fruizione di alcune discese
        all’arenile – accesso alle spiagge libere – con la modifica dei soli varchi così come meglio
        rappresentati dagli allegati A), B), C), D), E), F), vedi legenda allegata, predisposti dall’Autorità
        di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure ,
        ciò, affinché detta Autorità possa predisporre il migliore controllo possibile sulle spiagge aperte
        alla pubblica fruizione in ragione di quanto disposto con la propria ordinanza n. 4/2021, in
        premessa citata, previa la collocazione di apposita cartellonistica sempre a cura di detta Autorità
        di Sistema;
    •   il rispetto delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza e controllo degli accessi alle spiagge
        libere, incaricato dall’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di
        Savona e Vado Ligure –, sul divieto di accedere alla spiaggia quando é stato superato il limite
        massimo di affollamento previsto per detti arenili come da planimetrie allegate e sopra
        richiamate;
    •   la conferma dell’utilizzo in concessione delle spiagge in fregio all’edificio scolastico denominato:
        ”Emma Giribone”, dell'istituto Scolastico XXV Aprile, nonché della porzione dell'arenile
        denominato “Lo Scaletto” in concessione al Comune di Savona, per le finalità dei campi solari, a
        cura del Settore comunale preposto, e per la fruizione della spiaggia da parte di persone
        diversamente abili;

                                                    MANDA
    •   al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei
        pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa
        e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato Telegram attuato da questa

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amministrazione;
    •   la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Autorità di Sistema Portuale del
        Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure; Questura; Comando
        Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale
        Guardia Costiera di Savona e Genova, Polizia Stradale, Polizia Marittima e di Frontiera; Comando
        Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori
        Comunali; ATA S.p.A.

                                                    AVVERTE
    •   che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo
        Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa
        con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla
        notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
    •   che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito
        in legge con modificazioni n. 35/2020 e del decreto legge n 33/2020, conseguirà l’applicazione della
        sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti
        così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Savona, 29/07/2021                                       IL SINDACO

                                                         CAPRIOGLIO ILARIA
                                                         (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 34 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 29/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n 82/2005 e s.m.i.

                                                                                                                         pag. 5/5
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