COMUNE DI PONZANO DI FERMO - REGOLAMENTO DEL FOTOVOLTAICO - Provincia di FERMO

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO - REGOLAMENTO DEL FOTOVOLTAICO - Provincia di FERMO
COMUNE DI PONZANO DI FERMO
               Provincia di FERMO
    Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

REGOLAMENTO DEL FOTOVOLTAICO

                   Febbraio 2010
                    Vers. 1.02

                                            Redazione a cura:
                                           Arch. Alberto Morici

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO - REGOLAMENTO DEL FOTOVOLTAICO - Provincia di FERMO
COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                                         Provincia di FERMO
                                        Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

Indice
Indice....................................................................................................................................................2

Finalità ed oggetto................................................................................................................................3

ART. 1 Politica Energetica Comunale e obiettivi di sviluppo del fotovoltaico.......................................4

ART. 2 Ambito di applicazione..............................................................................................................4

ART. 3 Classificazione degli impianti fotovoltaici..................................................................................4

ART. 4 Tipologia di impianti da adottare nel territorio comunale...........................................................5

ART. 5 Criteri territoriali di localizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e                                            paesaggistico. .5

ART. 6 Documentazione progettuale e iter autorizzativo.......................................................................6

ART. 7 Valutazione di impatto ambientale............................................................................................9

ART. 8 Dismissione e smaltimento impianti.......................................................................................10

ART. 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione.........................................11

ART. 10 Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica ...................................................11

ART. 11 Contributo di valorizzazione.................................................................................................11

ART. 12 Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti ...................................................12

ART. 13 Iniziative dell'Amministrazione Comunale come Soggetto Responsabile.............................12

ART. 14 Presentazione istanze...........................................................................................................13

ART. 15 Norme transitorie...................................................................................................................13

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................14

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Finalità ed oggetto

1.      In attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali ai sensi del comma 10 dell’art.12
del D.Lgs 387/2003, il Comune di Ponzano di Fermo ha ritenuto opportuno redigere il
presente regolamento del fotovoltaico, finalizzato al chiarimento delle procedure per il
rilascio di autorizzazioni a seconda della tipologia, della potenza e della localizzazione degli
impianti fotovoltaici, riservandosi di fornire altri approfondimenti in eventuali e successivi atti
(a seguito di chiarimenti legislativi sia da parte della Regione Marche che dei Ministeri
competenti) .
2.      La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 05.06.2009 definisce le disposizioni
e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
3.      La delibera regionale n. 830 del 23.07.2007 propone di affiancare le misure di
incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare attraverso l’agevolazione
dell’integrazione del fotovoltaico negli edifici nell’ambito delle misure per il risparmio
energetico in edilizia e l’assegnazione della priorità nella destinazione di eventuali risorse
economiche di origine regionale a questo tipo di impianto.
4.      La legge n. 244 del 28.12.2007 cosiddetta "Finanziaria 2008" in modifica del D.lgs. n.
387/2003 di cui all’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 stabilisce che gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, sono soggetti all'applicazione
della DIA fino alla soglia dei 20 KW per l’energia solare fotovoltaica.
5.       Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003, gli impianti fotovoltaici possono
essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di
effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti.

Nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva nell'ambito della
partecipazione ai procedimenti autorizzati ovvero nella pianificazione territoriale il Comune di
Ponzano di Fermo intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs.
267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Regolamenti.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

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                                        REGOLAMENTO

ART. 1 Politica Energetica Comunale e obiettivi di sviluppo del fotovoltaico
1.       Il presente regolamento definisce gli obiettivi di sviluppo di impianti di produzione di
energia da fonte solare fotovoltaica, nelle more della definizione del Piano Energetico
Comunale (PEC) che effettuerà una stima del potenziale e degli scenari di sviluppo della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2.       In considerazione della delibera di G.R. n. 830 del 23-07-2007 di adozione Piano
Energetico Ambientale Regionale che fissa in 160 Mw la potenza massima installabile sul
suo territorio nell’ambito temporale del PEAR, il Comune di Ponzano di Fermo si auspica
l'obiettivo di installare sul proprio territorio una potenza complessiva di 4 Mw al 2011.
Tale obiettivo viene perseguito nell'ambito del quadro di regolamentazione nazionale di piena
liberalizzazione e incentivazione alla valorizzazione della fonte solare fotovoltaica.
3.       Nell'ambito della futura redazione del PEC verranno definiti gli obiettivi annuali di
sviluppo del fotovoltaico. Il processo di pianificazione comunale dovrà tenere conto non solo
della produzione energetica ma anche della dinamica della domanda locale di energia anche
attraverso l'analisi comparata dei consumi a livello comunale e provinciale.
4.       Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul
territorio verrà istituito un apposito registro presso l'Ufficio Tecnico Comunale dove sono
riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi
dell'impianto, i riferimenti del gestore dell'impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute
necessarie.
5.       Il suddetto registro verrà esteso a tutte le tipologie di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.

ART. 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica.

ART. 3 Classificazione degli impianti fotovoltaici
Gli impianti di produzione ad energia solare fotovoltaica sono classificati dal Decreto
Ministeriale del 19 febbraio 2007 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma
349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296“, in funzione della loro collocazione in:

   1. Impianti integrato.
      Si definisce impianto integrato quando questo è inserito nella costruzione e sostituisce
      parte dell’edificio ( installazione su tetto a falda dove i moduli sostituiscono il materiale
      di rivestimento es. tegole, pensiline, frangisole, balaustre o parapetti, ecc.)
   2. Impianto parzialmente integrato.

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      Si definisce impianto parzialmente integrato quando questo è collocato nella
      costruzione come elemento aggiunto ( installazione su tetto a falda con i moduli
      complanari alla copertura, ovvero sul tetto piano qualora sia presente un parapetto di
      altezza minima pari alla metà dell’altezza dei moduli, o su strutture pertinenziali quali
      logge, tettoie, frangisole, ecc. )
   3. Impianto non integrato a terra.
      Sono impianti autonomi collocati al di fuori di strutture edilizie e a terra.

ART. 4 Tipologia di impianti da adottare nel territorio comunale
Il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di aree omogenee di intervento cosi come
 individuate nella planimetria allegata:
     a) Classe 1: “ Centri e nuclei storici, edifici sottoposti a vincolo storico “
             (Zone A del PRG, manufatti storici extraurbani e edifici rurali classificati A – A1)
     b) Classe 2: “ Aree edificate“ (zone B – C – D – F del PRG)
     c) Classe 3: “ Paesaggio agrario “ (zona E del PRG con vincolo del PPAR)
     d) Classe 4: “ Territorio agricolo “ (zona E del PRG)

Per ogni parte del territorio come sopra classificata è stata definita la tipologia di impianto da
adottare.
   • Classe 1 : non sono ammessi
   • Classe 2 : sono ammessi impianti integrati e parzialmente integrati
   • Classe 3 : sono ammessi impianti integrati
   • Classe 4 : sono ammessi impianti integrati, parzialmente integrati e non integrati

ART. 5 Criteri territoriali di localizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e
       paesaggistico
1.     Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici non integrati (sia totalmente che parzial-
mente) così come definiti dall’art 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del
19.02.2007 negli ambiti di tutela stabiliti dal PPAR e riportati nel PRG per le seguenti catego-
rie costitutive del paesaggio e sottosistemi territoriali:
             • crinali
             • paesaggio agrario storico culturale
             • emergenze geologiche - geomorfologiche
             • aree floristiche
             • manufatti storici extraurbani
             • zone archeologiche
             • ambito permanente corsi d’acqua

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2.     Sono interdette alle installazioni di impianti fotovoltaici:
       • le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità o di salvaguardia di habitat naturali o
          soggette a vincoli sovraordinati
       • tutte le aree a rischio individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I)
          approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21.01.2004.

3.      Il progetto di ogni impianto solare fotovoltaico deve prevedere soluzioni architettoniche
a minimo impatto visivo e, per quanto possibile, nel miglior compromesso irraggiamento/im-
patto ambientale. Il progetto deve, inoltre, prevedere l’armonizzazione dell’impianto con l’am-
biente circostante e con le caratteristiche del territorio su cui va ad insistere. In ogni caso,
non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei
suoli e deve essere garantita, il più possibile, la naturale permeabilità dei siti.
4.      Le recinzioni dei lotti interessati, unitamente all’insieme delle opere accessorie e con-
nesse all’impianto, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema
idrogeologico naturale e da non creare impatto visuale; a tal fine le recinzioni dovranno esse-
re realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autocto-
no, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione
della piccola fauna, impiantate su fondazioni completamente interrate, e con un’altezza mas-
sima totale di metri 2,50.
5.      Le distanze minime dell'impianto e dei manufatti dai confini di terreni adiacenti dovran-
no essere di almeno mt. 20, mentre la distanza minima dell’impianto e delle recinzioni dalla
viabilità limitrofa dovranno rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto
previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360).
6.      La superficie del lotto oggetto dell’installazione di un impianto fotovoltaico deve essere
estesa almeno tre volte la superficie dell’impianto.
7.      L’utilizzo della superficie non occupata dall’impianto deve essere esclusivamente agri-
colo ovvero oggetto di piantumazione di cespugli ed essenze arboree della macchia mediter-
ranea e/o seminativo.
8.      La viabilità interna al sito d’impianto, dovrà essere realizzata in sterrato di terra battuta
o con l’utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato e
se ritenuto necessario con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l’uti-
lizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano
alterare permanentemente lo stato dei luoghi.

ART. 6 Documentazione progettuale e iter autorizzativo
Ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6: “Sono delegate alle Province
le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicem-
bre 2003, n. 387 … per la costruzione e l’esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltai-
ci”.
Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07 “La costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ..…,

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sono soggetti ad una Autorizzazione Unica” (comma 3).“All’installazione degli impianti di
fonte rinnovabile…per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si appli-
cano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di genera-
zione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto (20 kW,
n.d.r.), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del
DPR 380/2001” (comma 5).
La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quan-
to disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, al rilascio di un’Autorizzazione Unica, di
competenza della Provincia a seguito della delega di cui all’art. 16 della L.R. 6/2007.
        Di seguito viene descritto l’iter autorizzativo per tipologia di impianto:

1. IMPIANTI DI POTENZA < 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI

Competenza Comunale.

Ai sensi del comma 5 dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 agli impianti fotovoltaici con capacità di
generazione inferiore a 20 KW, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività
(DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001.
Nei casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso si applica il comma 4 dell’art.23 del
D.P.R. 380/2001 che recita: “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. ……omissis……”.
Vengono fatti salvi i casi di impianti che presentano i requisiti di cui al comma 3 dell’art.1 del
D.LGs. 115/2008, per cui e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

2. IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI
   INSTALLATI SU EDIFICI, FABBRICATI O SU OPERE EDILIZIE MINORI

Per gli impianti del presente titolo valgono le seguenti definizioni ed ogni caso, ai fini autoriz-
zativi, dovrà essere valutato come di seguito:

   − DPR 380/2001 art 3. Definizioni degli interventi edilizi comma1 Ai fini del presente te-
   sto unico si intendono per: lettera b) “interventi di manutenzione straordinaria», le opere
   e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
   nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
   alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
   delle destinazioni di uso; “;
   − DLgs 115/2008 art.11 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure ammini-
   strative e regolamentari comma 3 “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,
   della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento
   dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione …omissis….. di impianti solari ter-

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   mici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
   stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
   stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla di-
   sciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle di-
   sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie
   dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui
   all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e suc-
   cessive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.”
   − DPR 380/2001 art.123 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di im-
   pianti. comma 1 “Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
   rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
   applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urba-
   nistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di ener-
   gia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
   non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manu-
   tenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). …….omissis……...”

Infine si precisa che nel caso in cui l’installazione dell’impianto fotovoltaico intervenga in oc-
casione di un intervento edilizio, configurandosi tale impianto come apparato tecnologico a
servizio dell’edificio, esso rientra nel titolo abilitativo comunale necessario all’intervento
sull’immobile (DIA se manutenzione straordinaria e Permesso di costruire se ristrutturazio-
ne o nuova costruzione).

   • IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW A TERRA ( NON INTEGRATI )

       Competenza Comunale e Provinciale.

Ai sensi della Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art. 2 comma 158 lettera g), quando la potenza
dell’impianto fotovoltaico sia inferiore a 20kW si applica la disciplina della DIA, da cui si pre-
sume che per impianti di potenza maggiore debba essere richiesto il permesso di costruire,
atto autorizzativo a tutti gli effetti.
Qualora sia necessario per autorizzare l’impianto il solo permesso di costruire non si hanno
le condizioni per attivare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi
dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003(che sostituisce per definizione più atti di assenso), pertanto il
permesso di costruire di competenza comunale sostituisce l’autorizzazione unica del D.Lgs
387/2003. Qualora debbano essere acquisiti due o più atti di assenso, trova applicazione la
procedura del D.Lgs. 387/2003 di competenza della Provincia. Il permesso di costruire
rientra nel novero delle autorizzazioni al fine della sottoposizione ad Autorizzazione Unica.

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                                      TABELLE RIASSUNTIVE

IMPIANTI < 20 KW E IMPIANTI SU EDIFICI
COMPETENZA COMUNALE
                       Rispetto delle condizioni          Edifici
     Tipo di                                                                Tipologia di         Titolo abilitativo
                        di integrazione del D.         industriali
    impianto                                                                 intervento            COMUNALE
                              Lgs. 115/08              ( L. 10/91 )
                                                                           Manutenzione
                                                                                                       D.I.A.
                                                                           straordinaria
     < 20 Kw
                                                                           Manutenzione
  Integrati o non                 X                                          ordinaria
                                                                                                  Comunicazione

                                                                           Manutenzione
                                  X                                        straordinaria
                                                                                                       D.I.A.

    > 20 KW
                                                                           Manutenzione
 Integrati o non                  X                         X              straordinaria
                                                                                                       D.I.A.
Su edifici esistenti

IMPIANTI > 20 KW E A TERRA
DIVISIONE DI COMPETENZE TRA PROVINCIA E COMUNE
          Tipo di
                                      Verifica / VIA             Titolo abilitativo          Ente competente
         impianto

                                                            Permesso di costruire in
                                           no
                                                               sostituzione di A.U.              Comune

         > 20 Kw                                            Permesso di costruire in
                                                                                              Comune previa
                                  Verifica (>5000 mq)         sostituzione di A.U.             definizione del
   Non integrato a terra                                            + Verifica             procedimento di verifica
                                                                                                 provinciale

                                           no                Autorizzazione Unica                Provincia

ART. 7 Valutazione di impatto ambientale
Ai sensi dell’Allegato2-B2 punto 6) lettera n decies) della Delibera di Giunta Regionale n.164
del 09/02/2009, la quale adegua gli allegati della LR 7/2004 al D.Lgs. 152/2006, sono sog-
getti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale gli
impianti industriali per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica.
  1. Sono assoggettabili alle procedure di V.I.A. solo gli impianti industriali non integra-
       ti la cui superficie occupata dai pannelli sia superiore a 5.000 mq, mentre gli impianti
       integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano (ai sen-

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                      Provincia di FERMO
                           Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

       si degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007) non sono mai soggetti ad alcuna pro-
       cedura di V.I.A., qualsiasi sia la loro superficie e la loro potenza e anche se ubicati in
       aree protette.
  2.   La richiesta di valutazione Impatto Ambientale (VIA) dovrà essere corredata della do-
       cumentazione richiesta dall'ente competente (Provincia)

ART. 8 Dismissione e smaltimento impianti
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07:
“Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità
al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto”.

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a
garanzia dell’impegno di dismissione dell’impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luo-
ghi, prima dell’inizio dei lavori il titolare dell’impianto stipuli apposita polizza fideiussoria ban-
caria o assicurativa a favore del Comune in cui ricade l’intervento, per un valore pari all’im-
porto del computo metrico del progetto di dismissione e rimessa in pristino dell’impianto re-
datto con prezzario regionale, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata
ogni 3 anni.
La fidejussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all’attività di rimessa in pristino dell’a-
rea da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente.
Al fine di consentire al Comune la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione
dichiarati, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere corredata dai seguenti do-
cumenti:
    - Progetto di dismissione dell’impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
    - Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimen-
to dei materiali di risulta e per il ripristino dell’area;
In forza del presente regolamento tutti gli impianti solari fotovoltaici devono essere smantella-
ti dal soggetto responsabile, con contestuale rimessa in pristino del sito, degli eventuali corpi
e/o manufatti accessori, previa comunicazione al Comune; gli impianti attivati devono essere
smantellati entro un anno dal termine del periodo di produzione di energia; quelli non attivati,
ovvero che non hanno erogato energia elettrica, per cause non dipendenti da terzi o per di-
mostrata forza maggiore, devono essere smantellati entro un anno dall’ultimazione dei lavori.
Risulta a carico del soggetto responsabile o avente diritto, l’onere di provvedere alla dismis-
sione, smaltimento e/o recupero dell’impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo
stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.
Dovrà essere altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio allegando alla co-
municazione una relazione fotografica inerente al ripristino dello status quo ante.

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                     Provincia di FERMO
                          Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

ART. 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione
Il soggetto responsabile dell’impianto è tenuto a realizzare le opere di mitigazione dell’
impatto ambientale di cui all’art. 5 e, per tutta la durata della vita attiva dell’impianto, a
provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 10 Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica
Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico di
concertazione con il gestore della rete di distribuzione elettrica locale Enel Distribuzione
S.p.A. e a coinvolgere l'area di pianificazione e sviluppo rete di Terna S.p.A. al fine di
individuare gli interventi infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo del fotovoltaico anche alla luce dello stato di avanzamento e della distribuzione dei
progetti presentati sul territorio. Il tavolo tecnico ha l'obiettivo di programmare in modo
organico e complessivo degli interventi di sviluppo della rete elettrica salvaguardando gli
ambiti di tutela del centro abitato.
La realizzazione degli elettrodotti per la connessione degli impianti fotovoltaici industriali alla
rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli
approfondimenti relativi all'impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le
diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzino gli impatti (campi
elettromagnetici, viabilità urbana, etc.).
E’ preferibile, ove possibile, realizzare l'interramento delle linee elettriche.
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere elettriche
connesse agli impianti e di nuovi elementi di rete da realizzare, si esprime a seguito di una
valutazione preliminare degli impatti ambientali potenziali.

ART. 11 Contributo di valorizzazione

I proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati previsti nel presente
regolamento devono concorrere alla valorizzazione e riqualificazione energetico ambientale
del patrimonio comunale mediante un contributo annuo, determinato dalla Giunta con
apposito atto in proporzione alla potenza totale installata, che dovrà essere vincolato dal
bilancio comunale per interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del verde
comunale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e dei beni paesaggistici in genere, del
patrimonio storico, ecc …
Al fine di incentivare e favorire l’istallazione degli impianti nelle zone industriali o in quelle
agricole limitrofe alle stesse, quale indirizzo contenuto nella citata Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 236 del 05.06.2009, il contributo annuo di cui al comma 1 è ridotto per tali aree
al 50%.

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                     Provincia di FERMO
                          Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

ART. 12 Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti
   •   I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con
       l'Amministrazione Comunale una convenzione al fine di regolamentare i rapporti nella
       fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione
       dell'impianto fotovoltaico.
   •   Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07 il
       rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire l’impianto in conformità al
       progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
       luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’ impianto.
   •   La convenzione di cui al precedente punto 1 non viene sottoscritta per gli impianti
       fotovoltaici di qualsiasi potenza destinati all'autoconsumo per i quali il proponente
       ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi del art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del
       16.03.1999.
   •   La convenzione di cui al precedente punto 1 non viene sottoscritta per gli impianti
       fotovoltaici di qualsiasi taglia realizzati in integrazione architettonica totale o parziale ai
       sensi del D.M. 19.02.2007 realizzati su immobili e infrastrutture civili, residenziali,
       industriali, commerciali o agricole realizzati o da realizzarsi, quest'ultimi avendo già
       maturato titolo di permesso di costruire o DIA.
   •   La Giunta Comunale è delegata all'approvare gli schemi di convenzione di cui al punto
       1 da convenire con i soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici che
       possano prevedere iniziative, impegni e contributi da parte dei soggetti proponenti
       ritenuti migliorativi.
   •   Nell'ambito del punto 5 la Giunta Comunale può approvare schemi di convenzione ad
       hoc per le società proponenti che si impegnano a realizzare secondo un dettagliato
       business plan investimenti nel territorio comunale tali da generare occupazione e
       contribuire all'intervento del valore aggiunto dell'economia comunale con particolare
       riferimento alla filiera industriale delle fonti rinnovabili.

ART. 13 Iniziative dell'Amministrazione Comunale come Soggetto Responsabile
   1. Il Comune di Ponzano di Fermo promuove lo sviluppo di progetti ad alto valore di
      sostenibilità ambientale e socio-economica mediante l'individuazione di strutture,
      immobili e suoli presso cui installare impianti fotovoltaici proposti dal Comune come
      soggetto responsabile ai sensi del D.M. 19.02.2007 "Conto Energia" per il
      riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo quanto disposto dalla legge n. 244
      del 28.12.2007 "Legge Finanziaria 2008" all'articolo 2 comma 173.
   2. L'Amministrazione comunale intende effettuare uno screening delle strutture e delle
      aree potenzialmente idonee ai fini della valutazione della fattibilità tecno-economica,
      nonchè a predisporre gli atti necessari per l'affidamento mediante gara pubblica
      dell'appalto di interventi per realizzare impianti fotovoltaici.

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                    Provincia di FERMO
                         Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

ART. 14 Presentazione istanze
La presentazione dell’istanza oltre ad essere conforme al T.U.E. ed al Regolamento Edilizio
comunale dovrà contenere la documentazione di seguito richiamata.

   • Cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell’impianto che indichi
     chiaramente la vita utile presunta dell’impianto.
   • Dichiarazione formale attestante :
     1. l’impegno a realizzare l’intervento energetico diretto di cui all’articolo 8;
     2. l’accettazione, senza riserva alcuna, della data di firma della convenzione quale
         data di piena esecutività del titolo abilitativo (D.I.A.);
     3. l’impegno a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito l’autorizzazione ad
         allacciare l’impianto alla rete elettrica pubblica da parte dell’Ente/Società gestore
         della stessa;

ART. 15 Norme transitorie
Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti che hanno fatto istanza di DIA o
permesso edilizio per i quali non sia verificata la sussistenza del titolo ovvero per i progetti
che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti di assenso necessari alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.

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COMUNE DI PONZANO DI FERMO
                                      Provincia di FERMO
                           Via Garibaldi, 58   0734/630108   0734/630461

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•   Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
•   Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto
    ambientale”;
•   Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14
    aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e
    17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;
•   Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE re-
    lativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
    mercato interno dell’elettricità”;
•   Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
    enti locali”;
•   Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007;
•   Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “ Finanziaria 2008”;
•   Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di
    energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del-
    l’art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
•   Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relati-
    va all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della diretti-
    va 93/76/CE;
•   Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposi-
    zioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
•   Delibera di Giunta Regionale n. 830 del 23/07/2007;
•   Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 09/02/2009;
•   Bozza di “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387
    per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità
    da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, concordata tra il
    Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e
    del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali;
•   Delibera di Giunta Provinciale n. 236 del 05/06/2009

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