Regolamento sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a ...

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Regolamento sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei
compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a
docenti e ricercatori emanato ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n.
240/2010
                                Emanato con Decreto Rettorale n. 279 del 10 aprile 2019

                                               Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 lett. a), della Legge n.
240/2010, disciplina:
    a) le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di
       didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei
       ricercatori a tempo determinato in servizio nell’Università degli Studi di Brescia.
    b) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, ai
       sensi degli artt. 6, comma 4, e 23 della Legge 30.12.2010 n. 240.

                                     Art. 2 - Finalità del regolamento
1. La finalità del presente regolamento è assicurare una programmazione didattica compatibile con le
risorse a disposizione e il miglior utilizzo del capitale umano, considerato risorsa strategica dell’Ateneo,
definendo le competenze, le procedure deliberative e la relativa tempistica, per l’attribuzione dei
compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti al personale docente e ricercatore.
2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione e della programmazione didattica
dell’Ateneo e dopo aver attribuito i compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
propri dei professori e dei ricercatori di ruolo, i Dipartimenti, su proposta dei Consigli di Corso di Studio,
conferiranno gli incarichi d’insegnamento, ivi comprese le attività di didattica integrativa, di tutorato, di
supporto alla didattica e di servizio agli studenti.

                      TITOLO I - Carico didattico dei professori e dei ricercatori
                                                Art. 3 - Criteri
La disciplina dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è ispirata ai criteri di
imparzialità, buona amministrazione, differenziazione - ai sensi del successivo art. 6 - e adeguatezza,
e tiene conto delle differenze che sussistono nelle metodologie didattiche e di ricerca dei docenti e
ricercatori che appartengono ai diversi settori scientifico disciplinari. La disciplina dei compiti didattici,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti è altresì improntata al criterio di equità nella
distribuzione del carico didattico inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, tra l’altro, delle
attività di orientamento, assistenza e tutorato.

                    Art. 4 - Compiti didattici istituzionali dei docenti e ricercatori
1. In sede di programmazione per l’anno accademico successivo l’attribuzione dei compiti didattici, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti ai docenti e ricercatori è deliberata dai competenti
Dipartimenti di afferenza dei docenti e dei ricercatori su proposta dei Consigli di Corso di Studio
dell’Ateneo, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo vigenti.
2. I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non
meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito, di
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cui 120 ore annue di didattica frontale (se in regime di tempo pieno) e 80 ore annue di didattica frontale
(se in regime a tempo definito).
3. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori appartengono alle seguenti tipologie:
          a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di
               specializzazione, di dottorato, purché svolte nell’ambito di attività in aula;
          b) precorsi e corsi di recupero approvati dal Consiglio di Corso di Studio;
          c) relazione di tesi di laurea;
          d) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
          e) partecipazione a commissioni di esame;
          f) programmazione, coordinamento e organizzazione delle attività didattiche svolte al di
               fuori delle attività in aula.
Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti a) e b). Le ore di didattica frontale sono
realizzate nell’ambito dell’attività didattica svolta presso l’Ateneo di Brescia. Ai fini dello svolgimento
dei compiti di didattica frontale, il Dipartimento delibererà le priorità tra i diversi corsi di studio attivati.
Nel caso in cui si verifichino situazioni in cui le ore di didattica frontale nei corsi di studio sopraindicati
non siano sufficienti per attribuire l’obbligo minimo di ore annue (120 o 80 in funzione dell’impegno), a
completamento delle stesse sarà verificata, nell’ambito delle convenzioni con altri Atenei finalizzate al
conseguimento di obiettivi di comune interesse di cui all’articolo 6, commi 11 e 12, della legge n.
240/2010, la possibilità di un eventuale impegno in attività didattiche svolte presso altre sedi
universitarie.
L’autorizzazione al docente allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altri Atenei è
subordinata alla verifica, da parte del Direttore del Dipartimento, dell’adempimento dei compiti didattici
e di servizio agli studenti a lui attribuiti. E’ fatto salvo, inoltre, quanto previsto all’art. 20 del presente
regolamento per quanto riguarda il regime delle incompatibilità. Ai Dipartimenti non è consentito di
procedere al conferimento di incarichi d’insegnamento in presenza di docenti interni all’Ateneo del
medesimo Settore concorsuale dell’insegnamento da coprire con un carico didattico inferiore a quello
previsto dal presente Regolamento.
4. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente ai compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti di cui al punto 5 del presente articolo non più di 350 ore in regime
di impegno a tempo pieno e non più di 200 ore in regime di impegno a tempo definito.
Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento, previo consenso, sono
affidati insegnamenti e moduli curriculari nell'ambito della programmazione didattica formulata dai
Consigli di Corso di Studio, appositamente retribuiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base
di criteri stabiliti dai competenti organi ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010.
5. I compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato
appartengono alle seguenti tipologie:
    a) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale,
       specializzazione e dottorato comprese le esercitazioni e l’assistenza in attività di laboratorio;
    b) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari quali precorsi e corsi di recupero
       approvati dal Consiglio di Corso di Studio;
    c) partecipazione alle commissioni d’esame;
    d) relazione di tesi di laurea;
    e) ricevimento studenti, orientamento e tutorato.
6. I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore
annue in regime di tempo definito.
7. Annualmente i Dipartimenti, sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio, adottano politiche di
programmazione della didattica sulla base:
   - dei vincoli di budget posti dall’Ateneo;
   - del rispetto della normativa in materia di requisiti necessari e qualificanti per l’istituzione e
      l’attivazione dei corsi di studio;

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-   della necessità, in particolare in fase di definizione dei fabbisogni di reclutamento, di copertura
        dei settori scientifico disciplinari strumentali alla definizione degli ordinamenti e necessari per
        l’attivazione dei corsi di studio.

                              Art. 5 - Differenziabilità dei compiti didattici
1. Nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 del presente Regolamento è ammessa una differenziazione
dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del
docente o ricercatore di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, subordinata
all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il Senato Accademico delibera in ordine alla
corrispondenza tra monte ore di attività didattica frontale e Crediti Formativi Universitari, tenuto conto
delle peculiarità delle diverse aree scientifico-disciplinari.
2. Nel caso in cui non siano previste, per un certo anno accademico e per un certo settore scientifico
disciplinare o affine, attività didattiche per un numero di ore sufficiente a esaurire i compiti di didattica
frontale dei docenti del settore stesso, il Dipartimento assegna compiti didattici di diversa tipologia
nell’ambito del settore concorsuale di appartenenza.

                                         Art. 6 - Forme didattiche
Le attività didattiche possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme
didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente, e si possono svolgere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, sotto forma di lezioni, anche in via telematica (e-learning), di
esercitazioni, seminari didattici, attività laboratoriali, visite ed esperienze sul campo, purché siano
impartite nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e in coerenza con gli obiettivi formativi
di apprendimento definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

                                 Art. 7 - Obblighi connessi alla didattica
1. Ciascun docente è tenuto a svolgere ogni insegnamento attribuitogli per il numero di ore previsto
dal regolamento didattico del corso, a svolgere personalmente e in modo continuativo il proprio compito
didattico, ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al regolamento
didattico di Ateneo redatto ai sensi delle vigenti leggi e a tenere costantemente aggiornata la parte del
Diploma Supplement relativo al suo insegnamento.
2. Fa parte degli obblighi connessi alla didattica l’utilizzo di modalità e strumenti tecnologici adottati
dall’Ateneo, ivi compresa la firma digitale dei verbali della prova di verifica.
3. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il docente non possa
momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del
Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studio o suo Delegato, da altro docente o rinviati.
In quest’ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva
comunicazione agli studenti.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, per quanto compatibili, anche al personale
ricercatore dell’Ateneo.

                                   Art. 8 - Autocertificazione e verifica
1. Ciascun docente, ai sensi dell’articolo 6 comma 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto
di quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, è tenuto a compilare, eventualmente anche in
formato elettronico, per provvedere ad autocertificare i propri obblighi didattici:
       il preventivo dei propri compiti didattici e di servizio agli studenti;
       un registro delle lezioni, in cui dovranno essere annotati giornalmente gli argomenti trattati e gli
        orari di svolgimento;
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   un consuntivo dei compiti didattici e di servizio agli studenti.
2. Il registro delle lezioni deve essere reso disponibile in qualsiasi momento a richiesta del Direttore
del Dipartimento o del Presidente del Consiglio del Corso di Studi. Entro quindici giorni dalla
conclusione delle attività didattiche i docenti sono tenuti a far pervenire il registro compilato al Direttore
del Dipartimento di afferenza del Docente.
3. Il Direttore del Dipartimento o suo Delegato, dopo aver verificato che le ore di attività didattica svolte
siano pari al numero di ore affidate, appone il proprio visto e provvede a trasmettere il registro agli
uffici competenti, entro i 30 giorni successivi, per l’archiviazione.
4. Il consuntivo dei compiti didattici e di servizio agli studenti deve essere consegnato entro 15 giorni
dal termine dell’anno accademico al Direttore di Dipartimento di afferenza del docente, insieme al
preventivo per il successivo anno accademico.
5. Le disposizioni di cui sopra si applicano, anche al personale ricercatore dell'Ateneo anche nel caso
di didattica integrativa.

              Art. 9 - Valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/10
L’autocertificazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle connesse
verifiche di cui al precedente art. 8, confluirà nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14 della
Legge n. 240/2010.

                                 TITOLO II –Incarichi di insegnamento
                         Art. 10 – Copertura finanziaria dell’offerta formativa
La programmazione economica necessaria a garantire la copertura dell’offerta formativa avverrà
secondo le seguenti modalità:
   a) in sede di bilancio di previsione saranno determinate le risorse economiche necessarie alla
      copertura del II semestre dell’anno accademico in corso e alla copertura del I semestre
      dell’anno accademico successivo;
   b) in sede di assestamento di bilancio saranno verificati, ed eventualmente finanziati, scostamenti
      sul I semestre dell’anno accademico entrante.

          Art. 11 - Modalità di conferimento degli incarichi per gli insegnamenti vacanti
Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, su proposta dei Consigli di Corso di studio
competenti, i Dipartimenti, nei limiti delle risorse economiche assegnate dal Consiglio di
Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e tenendo conto del costo orario
deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il periodo considerato, procedono alla copertura degli
insegnamenti vacanti con le seguenti modalità e nel seguente ordine:
    a) con avvisi interni, resi pubblici sul portale web di Ateneo, di valutazione comparativa per
       conferire incarichi annuali riservati al seguente personale: Professori di ruolo di I, II fascia e
       Ricercatori di ruolo (Ricercatori a tempo indeterminato e determinato) dell’Ateneo, dello stesso
       settore scientifico disciplinare dell’insegnamento o affine, nell’ambito del settore concorsuale di
       appartenenza, che abbiano adempiuto i rispettivi compiti didattici, di didattica integrativa e di
       servizio agli studenti come definiti dagli Organi di Ateneo;
    b) in caso di insegnamenti o moduli ancora vacanti, con delibera del Consiglio di Dipartimento,
       mediante specifici avvisi/bandi, che prevedano l’affidamento di incarichi non rinnovabili di
       durata anche pluriennale, fino ad un massimo di tre anni, riservati al seguente personale:
       Professori di ruolo di I e di II fascia e Ricercatori di ruolo di altri Atenei dello stesso settore
       scientifico disciplinare dell’insegnamento o affine, nell’ambito del settore concorsuale di
       appartenenza, previo nulla osta della sede di appartenenza;
    c) in caso di insegnamenti o moduli ancora vacanti, con delibera del Consiglio di Dipartimento,
       mediante specifici avvisi/bandi, che prevedano l’affidamento di incarichi non rinnovabili, di
       durata anche pluriennale, fino ad un massimo di tre anni previa valutazione positiva
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dell’attività didattica svolta, riservati a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati
         requisiti scientifici e professionali.
 Per quanto attiene alle sole modalità di conferimento di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di
 incarichi di durata pluriennale, gli avvisi/bandi e i relativi contratti esplicitano con apposite clausole sia
 le modalità di verifica, al termine di ogni anno accademico e preventivamente all’avvio del successivo,
 della qualità della didattica, prevedendo lo scioglimento anticipato del contratto nel caso di mancato
 superamento della soglia prevista, sia eventuali ulteriori cause di scioglimento anticipato.

Art. 12 - Procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi di cui all’art.
          23 comma 2 della Legge n. 240/2010, riservati a docenti e ricercatori dell’Ateneo
 1. La procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi a professori di ruolo di I
 e di II fascia e ricercatori (ricercatore a tempo determinato e indeterminato), appartenenti all’Ateneo, è
 indetta con avviso interno, emanato dal Direttore del Dipartimento competente e reso pubblico
 sul sito web dell’Ateneo e all’albo del Dipartimento interessato, nel rispetto dei principi di efficacia,
 tempestività, trasparenza e pubblicità degli atti.
 Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle domande pervenute.
 Il Consiglio di Dipartimento è l’organo competente per la valutazione delle domande e della
 qualificazione dei titoli accademici, scientifici e professionali presentati dai candidati alla selezione, e
 si organizza per garantire il corretto svolgimento della procedura. A tal fine il Direttore del Dipartimento
 può costituire un’apposita commissione.
 Il bando o avviso deve indicare:
      a) il Corso di laurea, la denominazione dell’insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il
         settore concorsuale, il numero di crediti formativi, l’oggetto e l’impegno complessivo per il
         periodo della durata dell’incarico, l’orario su cui verrà parametrato il compenso dell’incarico;
      b) il termine per la presentazione delle domande;
      c) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla selezione nonché quelli previsti per l’instaurazione di
         rapporti con la pubblica amministrazione;
      d) la data iniziale e finale previste per lo svolgimento dell’attività;
      e) il compenso previsto;
      f) il nominativo del responsabile del procedimento della procedura selettiva previsto ai sensi della
         legge 241/90;
      g) il richiamo al codice etico dell'Ateneo;
      h) l’incompatibilità con l’incarico per coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di
         parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
         Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, Direttore Generale
         o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
      i) il rinvio alle norme vigenti e a quelle del presente Regolamento per tutto ciò che non sia previsto
         espressamente dal bando.
 Il bando deve inoltre prescrivere la presentazione:
     -   dei titoli valutabili ai fini della selezione, ovvero:
          i titoli accademici;
          i titoli scientifici;
     -   del curriculum.
 La valutazione comparativa avverrà considerando i seguenti criteri che saranno declinati nel corpo
 dell’avviso interno, avendo come ordine di priorità:
    -    appartenenza allo stesso SSD;
    -    appartenenza a SC
    -    ruolo ricoperto dal candidato (P.O., P.A., R.U.)
    -    valutazione del curriculum.
 2. Ai Ricercatori affidatari di incarico d’insegnamento di un corso ufficiale è conferito il titolo di
 Professore Aggregato, per l’anno accademico in cui svolgono il corso, ai sensi dell’art. 6, comma 4, e
 dell’art. 23 della Legge n. 240/2010.

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Art. 13 - Procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi di cui all’art.
     23 comma 2 della Legge n. 240/2010, riservati a docenti e ricercatori di altri Atenei e a
                                personale esterno all’Università
1. La procedura di valutazione comparativa è indetta con apposito bando o avviso, emanato dal
Direttore del Dipartimento competente e reso pubblico sul sito web dell’Ateneo e all’albo del
Dipartimento interessato.
Il bando o avviso deve indicare i medesimi elementi di cui al precedente art. 12 comma 1, integrati
dalla presentazione dei titoli professionali per i soggetti esterni.
Costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti a personale esterno alle
Università, il possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline relative al SSD e SC dell’insegnamento
messo a bando, della specializzazione medica, dell’abilitazione di cui alla Legge n. 240/2010, ovvero
di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
Entro il termine di scadenza stabilito nel bando, gli interessati devono far pervenire al Direttore di
Dipartimento la domanda, in carta libera, corredata dal curriculum e dall’elenco dei titoli presentati, a
pena di esclusione dalla selezione. La domanda, e tutti gli allegati ivi compreso il curriculum e l’elenco
dei titoli, devono essere sottoscritti dall’interessato con allegata la fotocopia di un documento di
identità.
Il Consiglio del Dipartimento delibera sulle domande pervenute.
2. Il Consiglio del Dipartimento è l’organo competente per la valutazione delle domande e della
qualificazione dei titoli accademici, scientifici e professionali presentati dai candidati alla selezione, e
si organizza per garantire il corretto svolgimento della procedura. A tal fine il Direttore del Dipartimento
può costituire un’apposita commissione.
La valutazione comparativa avverrà nel modo sotto indicato:
    - per le procedure riservate a docenti e ricercatori di altri Atenei Italiani, sulla base
       dell’appartenenza al medesimo SSD dell’insegnamento, del ruolo ricoperto dal candidato (P.O.,
       P.A., R.U.) e del curriculum;
    - per le procedure riservate a personale esterno all’Università, sulla base del curriculum e dei
       titoli scientifici e professionali.
La valutazione delle domande e della qualificazione dei titoli, è effettuata con riferimento ai seguenti
elementi:
   a) attività didattica e scientifica svolta nell’ambito del settore scientifico-disciplinare;
   b) esperienze professionali che abbiano attinenza con l’insegnamento.
Il Direttore di Dipartimento interessato può chiedere ai candidati ulteriore documentazione scientifica,
didattica e professionale a corredo della propria domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico.
Le delibere di affidamento degli incarichi adottate dal Consiglio di Dipartimento saranno trasmesse ai
servizi competenti per la predisposizione dei contratti per il personale esterno.
In caso di rinuncia dell’incarico o di risoluzione del contratto, qualora il Consiglio di Dipartimento abbia
formulato una graduatoria di merito, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di
graduatoria, fino ad esaurimento della stessa.
L’esito della procedura comparativa sarà comunicato, con mezzi idonei, dal Dipartimento competente
a tutti i partecipanti alla procedura di valutazione.
3. Ai Ricercatori affidatari di incarico d’insegnamento di un corso ufficiale è conferito il titolo di
Professore Aggregato, per l’anno accademico in cui svolgono il corso, ai sensi dell’art. 6, comma 4, e
dell’art. 23 della Legge n. 240/2010.

   Art. 14 - Stipula del contratto con soggetti esterni per lo svolgimento di attività didattica
1. Il contratto deve contenere l’indicazione dell’anno accademico di riferimento, dei termini d’inizio e di
fine rapporto, i diritti e doveri del docente, l’eventuale compenso previsto, le cause di risoluzione del
rapporto.
2. Il Professore a contratto è tenuto a compilare il registro delle lezioni, eventualmente in formato
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elettronico, a consegnarlo al Direttore del Dipartimento che comunicherà ai competenti uffici
l’autorizzazione alla liquidazione. Il Direttore del Dipartimento provvederà a trasmettere il registro ai
servizi amministrativi di supporto al Dipartimento entro i successivi 30 giorni.
3. Allo stesso Professore a contratto non possono essere affidate attività didattiche per più di 200 ore,
nel medesimo anno accademico.
4. Coloro che stipulano con l’Università degli Studi di Brescia un contratto di insegnamento possono
avvalersi, sino al completamento della sessione d’esame straordinaria dell’ultimo anno per il quale è
stato stipulato il contratto, del titolo di “professore” accompagnato dall’indicazione “a contratto” con la
specificazione della materia d’insegnamento.

                                    Art. 15 - Trattamento economico
1. Gli incarichi d’insegnamento, compresi quelli conferiti ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali
sono affidati corsi e moduli curricolari, come previsto dal comma 4 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010,
possono essere retribuiti nei limiti del budget assegnato al Dipartimento competente.
2. Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente l'importo per ciascuna ora di insegnamento in
relazione ai parametri definiti dalla normativa nel tempo vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
L’importo lordo orario è fissato in relazione a:
       tipologia dell’attività didattica o integrativa;
       numero degli studenti;
       eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
       disponibilità di bilancio.
3. La liquidazione del compenso relativo all’incarico è subordinata:
    a) per i professori e i ricercatori di ruolo, al visto del Direttore del Dipartimento competente
       apposto sul registro delle lezioni presentato dall’interessato alla fine delle attività didattiche;
    b) per i docenti a contratto:
        - 50% del compenso ad avvenuta consegna del registro delle lezioni al Direttore di Dipartimento
        che, alla fine delle attività didattiche, comunicherà ai competenti uffici l’autorizzazione alla
        liquidazione;
        - 50% del compenso al termine dell'ultima sessione straordinaria di esami, alla notifica della
        fine delle attività al Direttore di Dipartimento che comunicherà ai competenti uffici
        l’autorizzazione alla liquidazione.

        Titolo III - Incarichi affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010
             Art. 16 - Incarichi a titolo gratuito e/o oneroso attribuiti senza selezione
Il Senato Accademico definisce i criteri di riferimento per tutte i Dipartimenti in merito al conferimento
degli incarichi gratuiti o onerosi senza selezione per avvalersi della collaborazione di esperti di “alta
qualificazione” in possesso di un significativo curriculum scientifico professionale.
Gli incarichi di cui al presente articolo conferiti a titolo gratuito non possono superare, nell’anno
accademico, il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio nell’Ateneo.

Il Dipartimento può rinnovare annualmente il contratto, senza selezione, per un periodo massimo di
cinque anni (art. 23, comma 1 della Legge n. 240/10), previo giudizio positivo sull’attività svolta
nell’anno accademico precedente.

    Art. 17 - Incarichi a titolo gratuito nell’ambito di convenzione con enti pubblici o privati
1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti, mediante procedura selettiva con avviso
emanato dal Direttore del Dipartimento competente, reso pubblico sul sito web dell’Ateneo e all’albo
dei Dipartimento e senza oneri per l’Università, a dipendenti esperti di Enti pubblici o privati con i quali
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siano state stipulate apposite convenzioni.
2. I Dipartimenti, e per l’area medica il Coordinamento delle Attività Didattiche, possono specificare
nell’ambito delle suddette convenzioni i requisiti soggettivi che individuino la figura di esperto. In questo
caso l’incarico potrà essere conferito senza il ricorso alla procedura selettiva.
3. Per le esigenze connesse alla formazione in ambito sanitario, possono essere conferiti incarichi di
insegnamento annuali rinnovabili fino ad un massimo di tre anni previa valutazione positiva
dell’attività didattica svolta, senza oneri per l’Università, al personale dei ruoli sanitari dipendente di
strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità
previste negli appositi Accordi stipulati tra l’Ateneo e le strutture sanitarie. Il rinnovo può avvenire
purché rimangano inalterati l’attività assegnata e l’impegno richiesto al docente. Il rinnovo deve
inoltre intervenire in continuità con il precedente contratto, previa verifica:
  -     della persistenza delle originarie esigenze didattiche;
  -     della mancanza di disponibilità da parte di docenti universitari a svolgere l’incarico didattico
  -     della valutazione positiva espressa dalla struttura di riferimento sull’attività didattica svolta
        nell’anno accademico precedente espressa anche in funzione dei risultati dei questionari degli
        studenti e dell’adempimento degli obblighi contrattuali.

      Titolo IV - Incarichi per attività di didattica integrativa e attività di supporto alla didattica
       Art. 18- Incarichi per attività di didattica integrativa e attività di supporto alla didattica
1. I Dipartimenti possono affidare attività di didattica integrativa, comprensive di seminari di alta
specializzazione nell’ambito di insegnamenti e attività di supporto alla didattica, sussidiarie e/o
complementari degli insegnamenti ufficiali, alle quali non possano provvedere con proprio personale
docente e ricercatore di ruolo, a dottori e dottorandi di ricerca, a soggetti in possesso del diploma di
specializzazione, ai titolari di assegni per ricerche di carattere nazionale e/o internazionale di durata
pluriennale, a soggetti esterni di comprovata capacità e qualificazione scientifica e professionale.
Per i laureati impegnati in corsi post laurea o i titolari di assegni di ricerca l'impegno orario dovrà essere
compatibile con l'attività di studio e di ricerca e non potrà in alcun caso superare il limite di 40 ore per
anno accademico. Per tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle precedenti categorie il limite è
fissato in 100 ore per anno accademico.
2. Gli incarichi sono attribuiti dai Dipartimenti previo espletamento di procedure di selezione ad
evidenza pubblica, a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
3. La copertura dei costi è effettuata con finanziamenti a ciò specificamente destinati dal Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del bilancio preventivo, suddivisi tra i Dipartimenti sulla base delle
determinazioni adottate dal Senato Accademico.
Il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione della programmazione dell’attività didattica,
definisce i compensi minimi e massimi per l’attribuzione di contratti per l’attività di didattica integrativa
e attività di supporto alla didattica. Il compenso sarà liquidato previa attestazione del Responsabile
dell’insegnamento che certifica il regolare svolgimento dell’attività.
L’attestazione di irregolare svolgimento dell’attività integra l’inadempimento della prestazione, con
eventuale richiesta risarcitoria da parte dell’Ateneo, nonché l’impossibilità a partecipare a successive
procedure di selezione.
4. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
5. I compensi dei Collaboratori di attività integrative e di attività di supporto sono liquidati in un’unica
soluzione previa presentazione del registro delle lezioni o della relazione delle attività svolte al Direttore
di Dipartimento che comunicherà ai servizi amministrativi, entro i successivi 30 giorni, l’autorizzazione
alla liquidazione.

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Disposizioni comuni
                                           Art. 19 – Sanzioni
In caso di mancata consegna del registro e/o del consuntivo dei compiti didattici e di servizio agli
studenti o di attestazione, senza giustificato motivo, di insufficiente svolgimento dei compiti didattici,
risultante dagli stessi, il Rettore, su segnalazione del Direttore di Dipartimento, avvierà le procedure
sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 6
comma 8 della Legge 240/2010 e all’eventuale responsabilità disciplinare nei confronti del docente,
secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.
La mancata presentazione del registro delle lezioni di cui agli articoli 8 e 14 può rappresentare causa
di responsabilità disciplinare e, per i docenti a contratto, è altresì grave inadempimento che integra la
richiesta di risarcimento del danno, oltre che l’esclusione da future procedure di selezione bandite
dall’Ateneo.

                        Art. 20 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti secondo i criteri stabiliti dalla
Legge 240/2010 e del Codice Etico.
2. L’autorizzazione a svolgere incarichi di insegnamento esterni all’Ateneo non può essere accordata
qualora nell’Ateneo si verifichi una carenza nella copertura di insegnamenti nel settore scientifico-
disciplinare di appartenenza del docente richiedente.
3. Il Senato Accademico può fissare un limite massimo di impegno didattico da attribuire ai ricercatori.
4. Ai titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 19 comma 1, possono essere affidati gli incarichi di cui alla medesima
disposizione, previa autorizzazione del responsabile dell’attività formativa e/o di ricerca.
5. Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, il
contratto può essere stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

                        Art. 21 - Trattamento previdenziale ed assistenziale
1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia
previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della Legge n. 335/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL
prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità stabilite.
3. Ai contratti stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili le norme
del codice civile che disciplinano i contratti, ed in particolare quelle relative alle prestazioni d’opera
intellettuale di cui agli artt. 2230 e seguenti, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22.12.1986
n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

                                  Art. 22- Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo Decreto Rettorale di emanazione ed
è reso pubblico sul sito web dell’Ateneo.
2. A far data dal Decreto Rettorale le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le
disposizioni in materia di compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di
affidamento di incarichi di insegnamento a contratto contenute in previgenti atti regolamentari o
deliberativi.
3. Gli incarichi di insegnamento delle Scuole di Specializzazione saranno disciplinati con apposito
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Regolamento.
4. Sono fatte salve tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

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Allegato 1 (parte integrante del presente Regolamento)
TEMPISTICA DEL PROCESSO DI COPERTURA DELLA ATTIVITÀ DI DIDATTICA FRONTALE
PROGRAMMATA PER L’OFFERTA FORMATIVA DI CIASCUN ANNO FINANZIARIO
   1. Tra il 30 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno i Dipartimenti, sentiti i Consigli di Corso di
      Studio, forniscono al Servizio Economico-Finanziario i dati relativi alle necessità per la
      copertura degli insegnamenti dell’offerta formativa e delle attività didattiche integrative e di
      supporto, gravanti sull’esercizio finanziario successivo.
   2. Entro il mese di dicembre è approvato il bilancio di previsione determinante le risorse
      economiche necessarie alla copertura del II semestre dell’anno accademico in corso e del I
      semestre dell’anno accademico successivo.
   3. A gennaio di ciascun anno l’U.O.C. Personale Docente e Ricercatore in vista dell’avvio del
      processo di programmazione didattica provvede a richiedere ai docenti e ricercatori l’opzione
      per il regime di impegno per il successivo biennio accademico, fa una ricognizione sul
      personale docente/ricercatore che sarà collocato a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno
      accademico successivo.
   4. Entro il 28 febbraio i Dipartimenti acquisiscono la documentazione di cui al punto precedente
      dai Consigli di Corso di Studi e verificano il carico didattico che il personale docente e
      ricercatore a tempo determinato in servizio prevede di svolgere come didattica frontale.
   5. Dopo il 31 marzo, approvata l'Offerta Formativa, il Servizio Economico-Finanziario comunica
      a ciascun Dipartimento il budget assegnato per la copertura degli insegnamenti.
   6. Entro maggio i Dipartimenti avviano le procedure di selezione per la copertura degli
      insegnamenti vacanti e delle attività didattiche integrative e di supporto.
   7. Entro fine luglio i Dipartimenti deliberano le coperture degli insegnamenti e delle attività
      didattiche integrative e di supporto banditi.
   8. Entro fine luglio il Dirigente del Settore Economico relaziona al Consiglio di Amministrazione
      il rispetto del budget assegnato per la copertura dell'Offerta Formativa. In sede di assestamento
      di bilancio saranno verificati, ed eventualmente finanziati, gli scostamenti sul I semestre
      dell’anno accademico entrante.
   9. A partire da agosto, l’U.O.C. Personale Docente e Ricercatore predisporrà, in collaborazione
      con gli uffici di supporto alla didattica di ciascun Dipartimento, le comunicazioni di affidamento
      degli incarichi e la sottoscrizione dei contratti relativi al personale esterno.
   10. Entro il 15 novembre di ciascun anno, il Direttore di Dipartimento, raccoglierà il consuntivo dei
       compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori e Ricercatori insieme al preventivo per
       il successivo anno accademico.
La liquidazione dei rispettivi compensi avverrà secondo le modalità specificate all’art. 15 c. 3 del
presente Regolamento.

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