COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO - Dipartimento ...
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COPIA Deliberazione n. 20 in data 29-09-2020 ——————————— COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO PROVINCIA DI AREZZO Croce di Guerra al Valore Militare Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nel Teatro Comunale “Giovanni Papini”, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno. All’appello risultano presenti i Signori: Marcelli Claudio Sindaco Presente Bragagni Albano Consigliere Presente Mormii Massimo Vice Sindaco Presente Venturi Chiara Consigliere Presente Marchetti Luca Consigliere Presente Gradi Luca Consigliere Presente Cavalli Federico Consigliere Presente Cangi Sofia Consigliere Presente Marini Monica Consigliere Assente Benedetti Giacomo Consigliere Presente Meazzini Davide Consigliere Presente Marri Claudio Consigliere Presente Galletti Guido Consigliere Presente Totali presenti n. 12 Totali assenti n. 1 Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 *** Il Sindaco Claudio Marcelli introduce l’argomento e fa presente che le tariffe TARI per l’anno 2020, sono le stesse dell’anno 2019. “Sono state apportate le modifiche necessarie a seguito del Covid, a favore di coloro che sono stati costretti a sospendere la propria attività produttiva. Il piano finanziario verrà approvato entro la data del 31 dicembre 2020, quando avremo dei dati più certi da parte della Società SEI”. Il Sindaco esprime preoccupazione riguardo l’aumento dei costi di gestione che potranno verificarsi già dal prossimo anno. Prende la parola il Consigliere Giacomo Benedetti, che esprime il voto contrario del proprio Gruppo; si augura la possibilità in un futuro a breve, di avere un sistema migliore per lo smaltimento dei rifiuti, che possa ammodernare il sistema di gestione dei rifiuti del Comune e ridurne la produzione, in modo da permettere una riduzione delle tariffe. È fiducioso che a lungo termine questo sia possibile. Il Sindaco precisa che da parte dell’Amministrazione c’è questa sensibilizzazione; “il problema però rimane nella gestione della raccolta differenziata, che al termine della raccolta, viene passata in un selettore e poi viene rimessa in discarica. Questo purtroppo avviene a livello nazionale”; UDITI gli interventi; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: • l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); • l’articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); • l’articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; • la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021; • l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO • il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; CONSIDERATO in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; TENUTO PRESENTE che nel territorio in cui opera il Comune di Pieve Santo Stefano è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito (Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud), previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019; PRESO ATTO che, nell’Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Pieve Santo Stefano, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020, sono esercitate dall’Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell’articolo 3 del suo Statuto: “ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”; RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA: n. 57 del 3/3/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e n. 158 del 5/5/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/3/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto, a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; RILEVATO che alla data odierna risulta ancora in itinere l’approvazione del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; VISTO l’articolo 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO CONSTATATO che: • l’articolo 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato articolo 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; • l’articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; CONSIDERATO che la norma dell’articolo 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654, dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/3/2019; DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; DATO ATTO inoltre, che il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede disposizioni relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge od introdotte dal Comune; CONSTATATO che le riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA n.158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA; TENUTO PRESENTE che sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento in acconto per l’anno 2020: prima rata 31/8/2020 seconda rata 30/11/2020; per ciascuna scadenza è stato commisurato al 50% di quanto pagato nell’anno 2019; PRESO ATTO che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l’anno di
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO riferimento, purché siano pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 28/10 dell’anno di riferimento; VISTO il Decreto Legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020), con il quale sono stati presi importanti provvedimenti in materia di differimento delle scadenze anche di natura fiscale; DATO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia Covid-19, con la successiva chiusura forzata di molte attività economiche e che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da Covid-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento di tasse ed imposte comunali; CONSIDERATO che: • l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; • a norma dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; • a norma dell’articolo 13, comma 15-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; • a norma dell’articolo 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; • l’articolo 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504; • l’articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; • il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo sull’importo del tributo, nella misura del 4,7%; TENUTO CONTO che con l’articolo 106, comma 3 bis della Legge n. 77 del 17 maggio 2020 (conversione del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio), il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 è stato differito al 30/9/2020; PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28 settembre 2020, in atti; TUTTO ciò premesso; RICHIAMATO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in calce alla presente; CON VOTI 8 (otto) favorevoli, 3 (tre) contrari (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini e Claudio Marri) ed un astenuto (Consigliere Guido Galletti); D E L I B E R A 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/3/2019, riportate all’allegato “A” della presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 4. di dare atto che, a seguito della definitiva approvazione del piano finanziario 2020, si demanderà ad apposita variazione di bilancio la rettifica della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e l’eventuale copertura dei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022, anno 2020, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze dei processi di verifica e lotta all’evasione; 5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Arezzo, nella misura del 4,7 %; 6. di dare atto che per le utenze non domestiche che hanno avuto dei disagi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si stabilisce un’apposita riduzione della tassa rifiuti per il periodo di emergenza. Il riconoscimento della riduzione avverrà con la presentazione di un’autocertificazione da parte degli interessati; 7. di inserire, limitatamente per l’anno 2020, all’articolo 16 del Regolamento Comunale che disciplina la tassa dei rifiuti (TARI) la seguente indicazione: “le utenze commerciali che hanno cessato la loro attività (bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, centri commerciali, ecc…) diventano utenze domestiche od accessori dell’abitazione, come previsto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1.331 del 12 gennaio 2013, la quale riporta che la prova fornita dal contribuente di aver cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. Il nucleo familiare per il calcolo della tassa è composto da una sola persona”; 8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998. MGB/pb VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci ___________________________________________________________________________ Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA ⇒ CHE la presente deliberazione: è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07-10-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; non è soggetta al controllo preventivo; ⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-10-2020: decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000); avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; ⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del .…………................. . Lì, 17-10-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, 07-10-2020 Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Allegato A TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: Tariffa di riferimento per le utenze domestiche KA appl Num uten KB appl Coeff di Coeff adattamento Tariffa Tariffa proporzionale di Tariffa utenza domestica mq per superficie Esclusi (per immobili produttività (per fissa variabile attribuzione attribuzione accessori parte variabile) parte fissa) USO DOMESTICO-UN 1 .1 13.084,14 0,82 123,35 0,55 1,015003 35,057604 COMPONENTE USO DOMESTICO-DUE 1 .2 38.360,65 0,92 298,40 1,52 1,138784 96,886469 COMPONENTI USO DOMESTICO-TRE 1 .3 25.595,19 1,03 191,88 1,92 1,274943 122,382908 COMPONENTI USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 19.054,17 1,10 141,22 2,40 1,361589 152,978636 COMPONENTI USO DOMESTICO-CINQUE 1 .5 3.821,31 1,17 35,04 3,20 1,448236 203,971514 COMPONENTI USO DOMESTICO-SEI O PIU` 1 .6 2.403,66 1,21 19,05 3,75 1,497748 239,029118 COMPONENTI USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE AD 1 .1 33.973,34 0,82 301,02 0,38 1,015003 24,540322 1/3 - NUCLEO MONOCOMPONENT USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE AD 296,00 0,92 2,00 1,06 1,138784 67,820528 1/3 - NUCLEO MONOCOMPONEN USO DOMESTICO-UN 1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 13.188,34 0,82 139,91 0,49 1,015003 31,551843 10,00% ABITAZIONE STAGION USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 29.417,00 0,92 270,00 1,36 1,138784 87,197822 10,00% ABITAZIONE STAGIO USO DOMESTICO-TRE 1 .3 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 931,56 1,03 2,00 1,72 1,274943 110,144617 10,00% ABITAZIONE STAGIO USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 201,00 1,10 1,00 2,16 1,361589 137,680772 10,00% ABITAZIONE ST USO DOMESTICO-CINQUE 1 .5 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 180,00 1,17 1,00 2,88 1,448236 183,574363 10,00% ABITAZIONE STA USO DOMESTICO-UN 1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 659,00 0,82 5,00 0,38 1,015003 24,540322 30,00% RESID. ALL'ESTERO USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 2.789,00 0,92 16,00 1,06 1,138784 67,820528 30,00% RESID. ALL'ESTERO USO DOMESTICO-TRE 1 .3 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 592,00 1,03 5,00 1,34 1,274943 85,668036 30,00% RESID. ALL'ESTERO USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 293,00 1,10 2,00 1,68 1,361589 107,085045 30,00% RESID. ALL'ES USO DOMESTICO-UN 1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 948,00 0,82 6,00 0,38 1,015003 24,540322 30,00% ABITAZIONI RURALI USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 1.394,00 0,92 7,00 1,06 1,138784 67,820528 30,00% ABITAZIONI RURALI USO DOMESTICO-TRE 1 .3 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 257,00 1,03 2,00 1,34 1,274943 85,668036 30,00% ABITAZIONI RURALI USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 140,00 1,10 2,00 1,68 1,361589 107,085045 30,00% ABITAZIONI RU USO DOMESTICO-CINQUE 1 .5 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 186,00 1,17 1,00 2,24 1,448236 142,780060 30,00% ABITAZIONI RUR Comune di PIEVE SANTO STEFANO 1
Allegato A USO DOMESTICO-SEI O PIU` 1 .6 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 207,00 1,21 2,00 2,62 1,497748 167,320383 30,00% ABITAZIONI USO DOMESTICO-UN 1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 6.306,00 0,82 37,00 0,22 1,015003 14,023041 60,00% DISTANZA CASSONETT USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 11.984,00 0,92 66,00 0,60 1,138784 38,754587 60,00% DISTANZA CASSONET USO DOMESTICO-TRE 1 .3 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 1.281,00 1,03 7,00 0,76 1,274943 48,953163 60,00% DISTANZA CASSONET USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 2.021,00 1,10 12,00 0,96 1,361589 61,191454 60,00% DISTANZA CASS USO DOMESTICO-CINQUE 1 .5 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 790,00 1,17 4,00 1,28 1,448236 81,588605 60,00% DISTANZA CASSO USO DOMESTICO-SEI O PIU` 1 .6 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 317,00 1,21 1,00 1,50 1,497748 95,611647 60,00% DISTANZA C USO DOMESTICO-DUE 1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 1.116,38 0,92 6,00 0,60 1,138784 38,754587 60,00% TERRITORIO NON SE USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 188,00 1,10 1,00 0,96 1,361589 61,191454 60,00% TERRITORIO NO USO DOMESTICO-UN 1 .1 1.186,00 0,82 10,00 0,44 1,015003 28,046083 COMPONENTE-Compostaggio USO DOMESTICO-DUE 1 .2 10.424,74 0,92 72,94 1,21 1,138784 77,509175 COMPONENTI-Compostaggio USO DOMESTICO-TRE 1 .3 8.239,08 1,03 48,02 1,53 1,274943 97,906327 COMPONENTI-Compostaggio USO DOMESTICO-QUATTRO 1 .4 5.188,13 1,10 32,04 1,92 1,361589 122,382908 COMPONENTI-Compostaggio USO DOMESTICO-CINQUE 1 .5 1.684,00 1,17 9,00 2,56 1,448236 163,177211 COMPONENTI-Compostaggio USO DOMESTICO-SEI O PIU` 1 .6 842,00 1,21 5,00 3,00 1,497748 191,223295 COMPONENTI-Compostaggio Comune di PIEVE SANTO STEFANO 2
Allegato A TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche KD appl Coeff di KC appl produzione Coeff potenziale Tariffa Tariffa kg/m anno Tariffa utenza non domestica mq di produzione (per fissa variabile (per attribuzione attribuzione parte fissa) parte variabile) MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 2 .1 581,00 0,60 5,50 1,545715 0,927200 DI CU 2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1.674,00 0,85 7,20 2,189763 1,213790 2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 986,00 0,35 3,50 0,901667 0,590036 2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1.139,00 1,17 8,81 3,014145 1,485207 2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,00 0,85 7,23 2,189762 1,218846 2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 5.337,00 1,09 9,25 2,808049 1,559383 2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 538,00 1,09 9,25 2,808049 1,559383 NEGOZI 2 .10 3.118,16 1,10 9,38 2,833811 1,581298 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 101,00 1,20 10,19 3,091430 1,717850 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 2 .12 1.052,00 0,90 8,00 2,318573 1,348655 BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 916,00 1,19 10,10 3,065668 1,702677 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 2 .14 5.465,00 0,80 7,00 2,060953 1,180073 PRODUZIONE ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 2 .15 8.750,00 0,88 7,50 2,267049 1,264364 SPECIFICI 2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 0,00 6,50 46,00 16,745250 7,754770 2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 0,00 4,80 35,80 12,365722 6,035234 SUPERMERCATO,PANE E 2 .18 420,00 2,66 22,57 6,852671 3,804895 PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0,00 6,58 55,94 16,951344 9,430474 2 .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 507,00 1,00 10,00 2,576192 1,685819 2 .22 SUPERMERCATO, NO CHIUSURA SETTIMANALE 821,00 3,16 23,57 8,140767 3,973477 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 2 .15 81,00 0,88 3,00 2,267049 0,505745 SPECIFICI-RIDUZIONE DEL 60 NEGOZI 2 .10 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- 375,00 1,10 6,56 2,833811 1,106909 Riduzione per au ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio 2 .5 2.104,00 0,11 0,88 0,301414 0,148520 svolto 1 volta a sett ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio 2 .6 5.227,00 0,08 0,72 0,218976 0,121884 svolto 1 volta a se RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto 2 .16 802,00 0,65 4,60 1,674525 0,775477 per servizio svolto 1 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio 2 .5 1.158,00 0,58 4,40 1,507072 0,742603 svolto non tutti i gg ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio 2 .6 2.047,00 0,42 3,61 1,094881 0,609423 svolto non tutti i RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto 2 .16 353,00 3,25 23,00 8,372625 3,877385 per servizio svolto no BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Sconto per servizio svolto 2 .17 994,00 2,40 17,90 6,182861 3,017617 non tutti i gg ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Sconto per 2 .20 150,00 3,29 27,97 8,475672 4,715237 servizio svolto non CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Esenzione 2 .13 220,00 1,19 10,10 0,000000 0,000000 per smaltimento rifiut Comune di PIEVE SANTO STEFANO 3
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