COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE 1.01

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COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE 1.01
1.01

 COMUNE DI MORCOTE

REGOLAMENTO COMUNALE
     del 16 marzo 1992
1.01

                        INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

                                                          TITOLO I

                                    Nome del comune – designazione delle frazioni –
                                              stemma – sigillo comunale

Art.   1       Generalità
               a) Nome e circoscrizione
               b) Frazioni e località
Art.   2       Sigillo – Stemma

                                                         TITOLO II

                                                   Organizzazione politica

                                                        CAPITOLO I
                                                   Gli organi del comune

Art.   3       Organi

                                                        CAPITOLO II
                                                   L’assemblea comunale
Art.   4       Composizione
Art.   5       Attribuzioni

                                                        CAPITOLO III
                                                   Il consiglio comunale

Art.   6       Composizione
Art.   6 bis   Dimissioni e rinuncia alla carica
Art.   7       Elezione
Art.   8       Attribuzioni
Art.   8bis    Prestiti e aperture di crediti
Art.   9       Seduta costitutiva
Art.   9bis    Assunzione della carica
Art.   10      Ufficio presidenziale
               Supplenza
Art.   11      Sessioni ordinarie
Art.   12      Sessioni straordinarie
Art.   13      Orario e luogo delle sedute
Art.   14      Modo di convocazione
Art.   15      Frequenza, sanzioni
Art.   16      Riconvocazione, sanzioni
Art.   17      Funzionamento / Ordine
Art.   18      Partecipazione del pubblico
Art.   19      Sedute informative
Art.   20      Messaggi municipali
Art.   21      Ritiro
1.01

Art.   22      Deposito messaggi e rapporti
Art.   23      Urgenze ed emendamenti
Art.   24      Entrata in materia
Art.   25      Sistema di voto
Art.   26      Quoziente di voto
Art.   27      Votazioni
Art.   28      Verbale e contenuto
Art.   29      Revoca di risoluzioni
Art.   30      Casi di collisione
Art.   31      Pubblicazione delle risoluzioni
Art.   32      Interrogazioni
Art.   33      Interpellanze
Art.   34      Mozioni
Art.   35      Referendum
Art.   36      Iniziativa
Art.   37      Esame e decisione del Consiglio comunale
Art.   37bis   Votazione popolare
Art.   38      Ritiro dell’iniziativa
Art.   38bis   Norme sussidiarie
Art.   39      Modo di votazione
                                                   CAPITOLO IV
                                        Le commissioni del consiglio comunale

Art.   40      Commissioni
Art.   41      Composizione e nomina
Art.   42      Convocazione
Art.   43      Validità delle sedute - quorum
Art.   44      Rappresentanza proporzionale gruppi
Art.   45      Compiti e competenze della commissione della gestione
Art.   46      Esclusione collisione
Art.   47      Organo di controllo
Art.   48      Commissione legislazione e petizioni
Art.   48bis   Commissione edilizia, opere pubbliche e pianificazione
Art.   49      Ispezione degli atti
Art.   50      Obbligo di discrezione
Art.   51      Verbale
Art.   52      Rapporti
Art.   53      Approvazione

                                                      CAPITOLO V
                                                      Il Municipio

Art.   54      Composizione
Art.   54bis   Durata della carica
Art.   55      Seduta costitutiva
1.01

Art.   56       Competenze generali e amministrative
Art.   56 bis   Deleghe
Art.   57       Polizia locale
Art.   58       Competenze amministrative (abrogato)
Art.   58 bis   Pericolo generale
Art.   59       Convocazione delle sedute – Luogo
Art.   60       Obbligatorietà / Sanzioni
Art.   61       Validità della seduta
Art.   62       Chiamata dei supplenti
Art.   63       Difetto della maggioranza assoluta
Art.   64       Sedute municipali – direzione – discussione e votazioni
Art.   65       Validità delle risoluzioni
Art.   66       Collisione di interessi
Art.   67       Divieto di prestazione
Art.   68       Revoca di risoluzioni
Art.   69       Verbale – contenuto e approvazione
Art.   70       Discrezione, riserbo e collegialità
Art.   71       Criteri di comportamento
Art.   72       Ispezione di atti – rilascio di estratti
Art.   73       Spese non preventivate
Art.   74       Lavori e forniture
Art.   75       Pubblicazione delle risoluzioni
Art.   76       Informazione

                                                           CAPITOLO VI
                                                            Il Sindaco

Art.   77       Competenze e funzioni - a) in generale
Art.   78       Competenze e funzioni - b) in particolare
Art.   79       Supplenza del sindaco
Art.   80       Casi urgenti
Art.   81       a) misure coercitive (abrogato)
Art.   82       b) misure preventive (abrogato)

                                                         CAPITOLO VII
                                             Dicasteri, commissioni, delegazioni

Art.   83       Dicasteri
Art.   84       Commissioni e delegazioni obbligatorie – composizione e attribuzione
Art.   85       Altre commissioni – compiti e attribuzioni
Art.   86       Verbale
Art.   87       Commissione costruzioni
Art.   88       Commissione finanze
Art.   89       Commissione sanitaria
1.01

Art.   90   Commissione polizia militare e pompieri
Art.   91   Commissione Viarmes e colonie
Art.   92   Commissione restauri e siti protetti
Art.   93   Commissione acqua potabile
Art.   94   Commissione casa dei bambini
Art.   95   Commissione cimitero
Art.   96   Commissione piano regolatore
Art.   97   Commissione Parco Scherrer

                                                      TITOLO III

                                                    CAPITOLO I
                                               I dipendenti comunali

Art.   98   Dipendenti funzioni (abrogato)
Art.   99   Rapporti di impiego e provvedimenti
Art. 100    Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi
Art. 101    Doveri di servizio
Art. 102    Segreto d’ufficio

                                                  CAPITOLO II
                                              Mansioni dei dipendenti

Art. 103    Segretario comunale – Compiti in generale
Art. 104    In particolare
Art. 105    Supplenza
Art. 106    Verbale di consegna al nuovo segretario
Art. 107    Funzioni dipendenti
Art. 108    Il perito
Art. 109    Gli altri dipendenti

                                                     TITOLO IV
                                       Onorari, stipendi, diaria e indennità

Art. 110    Emolumenti
Art. 111    Stipendi dipendenti (abrogato)
Art. 112    Retribuzione perito
Art. 113    Diarie e indennità per missioni

                                                      TITOLO V
                                        Gestione finanziaria e contabilità

Art. 114    Principi della gestione finanziaria e della contabilità
Art. 115    Bilancio preventivo e conto consuntivo – Estensione
1.01

Art. 116    Norme per la gestione finanziaria
Art. 116a   Piano finanziario
Art. 116b   Contenuto del preventivo
Art. 116c   Debito pubblico e autofinanziamento
Art. 116d   Moltiplicatore
Art. 116e   Credito quadro
Art. 116f   Credito suppletorio
Art. 116g   Norme per i libri contabili e i conti
Art. 117    Incassi e pagamenti
Art. 118    Autorizzazione a riscuotere
Art. 119    Diritto di firma

                                                         TITOLO VI
                                                      I beni comunali

                                                    CAPITOLO I
                                                Disposizioni generali

Art. 120    Suddivisione
Art. 121a   Beni amministrativi
Art. 121b   Beni patrimoniali
Art. 122    Amministrazione
Art. 123    Alienazioni – locazioni

                                                        CAPITOLO II
                                                    I beni amministrativi

Art. 124    a) beni amministrativi in senso stretto – b) beni d’uso comune
Art. 125    Titolo di acquisizione ed estinzione
Art. 126    Amministrazione

                                                   CAPITOLO III
                                       Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 127    Uso comune
Art. 128    Uso speciale

                                                       CAPITOLO IV
                                                          Tasse

Art. 129    Ammontare
Art. 130    Criteri di computo
Art. 131    Pagamento
Art. 132    Esenzioni
1.01

Art. 133   Restituzioni
Art. 134   Concessioni e autorizzazioni esistenti

                                                  CAPITOLO V
                             Fidejussione e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie

Art. 135   Fidejussioni e mutui – divieti
Art. 136   Prestazioni obbligatorie

                                                    TITOLO VII
                                                  Ordine pubblico

Art. 137   Norma generale
Art. 138   Rumori molesti
Art. 139   Quiete notturna
Art. 140   Lavori festivi e notturni
Art. 141   Esercizi pubblici
Art. 142   Ballo

                                                    TITOLO VIII
                                                   Polizia locale

                                                   CAPITOLO I
                                            Movimento della popolazione

Art. 143   Movimento della popolazione

                                                 CAPITOLO II
                               Lavori – manomissioni e danneggiamenti –affissioni

Art. 144   Lavori stradali
Art. 145   Manomissioni e danneggiamenti
Art. 146   Esposizione di biancheria, uso delle fontane
Art. 147   Attracco natanti
Art. 148   Affissioni

                                                   CAPITOLO III
                                               Circolazione stradale

Art. 149   Generalità
Art. 150   Divieti
Art. 151   Arredo urbano
1.01

                                                      CAPITOLO IV
                                                     Polizia del fuoco

Art. 152      Divieti
Art. 153      Impianti di combustione
Art. 154      Prevenzione incendi

                                                      CAPITOLO V
                                                     Polizia sanitaria

Art. 155      Generalità
Art. 156      Negozi di generi alimentari
Art. 157      Raccolta immondizie
Art. 158      Sanità nell’edilizia
Art. 159      Ricovero di animali
Art. 160      Polizia mortuaria

                                                        TITOLO IX

                                                          Edilizia

Art. 161      Generalità

                                                        TITOLO X

                            Protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici

Art. 162      Generalità
Art. 163      Piantagioni
Art. 164      Opere di cinta
Art. 165      Piantagioni e opere di cinta non conformi
Art. 165bis   Terreni incolti pulizia dei fondi

                                                        TITOLO XI

                                                   Pubblica educazione

Art. 166      Generalità
Art. 167      Componenti

                                                        TITOLO XII

                                                  Contravvenzioni e multe

Art. 168      Ammontare della multa
Art. 169      Rapporti – Segnalazioni
Art. 170      Procedura
1.01

                                                       TITOLO XIII

                                        Regolamenti per ordinanze - convenzioni

Art. 171         a) Ordinanze / b) principio
Art. 172         Convenzioni – Collaborazioni intercomunali
Art. 172 bis     Mandati di prestazione
Art.   173 ter   Ente autonomo di diritto comunale

                                                       TITOLO XIV

                                          Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 173         Entrata in vigore – stampa – diramazione
Art. 174         Abrogazione e approvazione
1.01

                                             TITOLO I
                            Nome del comune- designazione delle frazioni –
                                      stemma - sigillo comunale

Art. 1 Generalità
a) Nome e circoscrizione
       Morcote, è comune del circolo di Carona e del distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente
       con i comuni di Vico Morcote, Lugano e Carona.
b) Frazioni e località
       Il comune comprende le seguenti frazioni e località: Bellavista, Costa, Sasso del Gobbo, Vigna,
       Albor di Caccia, San Rocco, Portone, Porcellino, Stradella, Sant' Antonio, Sasso Bissolo, Pilastri,
       Indipendenza, San Carlo, Val di Torre, Crocetta, Arbostora, Gorlino, Dogno, Vedo, San Bartolo-
       meo, Elvezia, Burò, Codato, Soresello, Preda dei Buchi, Val di Fiume, Alpe Vicania, Castello.

Art. 2 Sigillo – Stemma (rif. LOC: art. 8 )
a) Sigillo
   Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 33 e porta il nome del Comune e lo stemma.

b) Stemma
   Lo stemma, suddiviso orizzontalmente in due parti, rappresenta:
   nella parte inferiore, su sfondo verde, una scrofa con numerosi poppanti, simbolo di abbondanza e
   di fecondità; nella parte superiore, su sfondo rosso, una pastorella in un prato fiorito seduta su un
   mucchio di covoni di frumento, emblema di libertà.

                                                TITOLO II
                                          Organizzazione politica

                                               CAPITOLO I
                                          Gli organi del comune

Art. 3 Organi       (rif. LOC: art. 9)
Gli organi del comune sono:
a) l’assemblea comunale;
b) il consiglio comunale;
c) il municipio.

                                               CAPITOLO II
                                          L’assemblea comunale

Art. 4 Composizione (rif. LOC: art. 11)
L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni (rif. LOC: art. 12)
1 L’assemblea comunale per scrutinio popolare:
a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;
b) decide sulle domande d’iniziativa e di referendum in materia comunale.

2 Le   elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.

                                                                                                         1
1.01

                                                 CAPITOLO III
                                            Il consiglio comunale

Art. 6 Composizione (rif. LOC: art. 43)
1 Il   consiglio comunale è composto di venti membri.
2 Sono    eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
3La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o di supplente e di dipen-
dente del comune e delle sue aziende.
4 Possono pure far parte del Consiglio Comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal co-
mune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Con-
federazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 6 bis Dimissioni e rinuncia alla carica(rif. LOC: art. 45)
1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al Municipio che le trasmette al Consiglio Comu-
nale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
2 E’   riservata la legge speciale (art. 168 LEDP).

Art. 7 Elezione (rif. LOC: art. 10)
L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal
Consiglio di Stato.

Art. 8 Attribuzioni (rif. LOC: art. 13)
1 Il consiglio    comunale:
    1
      Il consiglio comunale:
    a) adotta i regolamenti comunali, li modifica, li abroga o ne sospende l’applicazione;
    b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale;
    c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con
          l’imposta;
    d) adotta e modifica il piano regolatore;
    e) autorizza le spese d’investimento;
    f) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla
          loro approvazione;
    g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e
          accorda i crediti necessari;
    h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la
          locazione, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
    i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni
          mobili;
    l) autorizza il municipio a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere; sono
          riservate le procedure amministrative;
    m) (abrogato);
    n) accorda l’attinenza comunale;
    o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei
          comuni e dei singoli statuti consortili;
    p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in
          cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
    q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre
          commissioni previste dal regolamento;
    r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale;
    s) (abrogato)

                                                                                                             2
1.01

2 Al   Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
 •     di spese d’investimento (art. 13 lett. e LOC), fino ad un importo massimo per oggetto di fr. 30'000.-
       -,
 •     di esecuzione di opere pubbliche sulla base di progetti e preventivi definitivi (art. 13 lett. g LOC),
       fino ad un importo di preventivo di fr. 30'000.--.
 •     di acquisizione, donazione, successione, affitto, locazione di beni comunali fino ad un importo di
       transazione o di valore del bene oggetto di fr. 30'000.--,
 •     intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC), fino ad un importo di
       causa di fr. 30'000.--.
 •     di convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla conven-
       zione non superiore a fr. 25’000--.

3 Ilconsiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è
 utilizzato.

 4 Al   Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Art. 8 bis Prestiti e aperture di crediti (rif. LOC: art. 205)
Le risoluzioni del consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ra-
tificate dal Dipartimento.

Art. 9
a) Seduta costitutiva (rif. LOC: art. 46)
1
 Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla
proclamazione dei risultati.
2
 La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama due scrutatori a formare l’Ufficio
provvisorio.

3 (abrogato)

b) Giuramento o promessa             (rif. LOC: art. 47 )
 (abrogato)

Art. 9 bis      Assunzione della carica           (rif. LOC: art. 47)
I membri del consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall’Autorità desi-
gnata.

Art. 10 Ufficio presidenziale        (rif. LOC art. 48)
Il consiglio comunale la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessio-
ne ordinaria nomina l’ufficio presidenziale così composto:
a) un presidente;
b) un primo vice-presidente;
c) un secondo vice-presidente;
d) due scrutatori.

Le cariche non sono obbligatorie.

Supplenza
In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice presidente e, in assenza di questi,
da uno scrutatore (da designarsi a sorte).
Le cariche sono obbligatorie.

                                                                                                             3
1.01

Art. 11 Sessioni ordinarie (rif. LOC: art. 49)
1
    Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.
2 La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio pre-

cedente.

3
  La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguen-
te.

4Il presidente del consiglio comunale, d’intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di
due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

5 Il
   Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di
 cui al cpv. 4.

Art. 12 Sessioni straordinarie (rif. LOC: art. 50)
1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
 a) se il municipio lo ritiene opportuno;
 b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
2 Il presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il municipio fissa la

 data della sessione e ne ordina la convocazione.
 In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.
3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di

rinvio al Municipio prevista dall’art. 23 cpv. 3 del Presente Regolamento per le proposte a carattere
sostanziale, non condivise dal Municipio.

Sono riservate leggi speciali.

Art. 13 Orario e luogo delle sedute (rif. LOC: art. 52)
Le sedute si tengono nei giorni feriali, possibilmente consecutivi e di regola nelle ore serali, nella sala
del consiglio comunale o in altro luogo idoneo stabilito dal municipio d’intesa con il presidente. In caso
di disaccordo prevale l’opinione del presidente.

Art. 14 Modo di convocazione (rif. LOC: art. 51)
1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il municipio, con
avviso all’albo comunale, e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l’indicazione del
luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio
comunale, prevale l’opinione del presidente.

2La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da ricono-
scersi dal municipio e dal presidente.

3 La    convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.
4 (abrogato)

Art. 15 Frequenza, sanzioni (rif. LOC: art. 53)
1 La    partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri
della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.

Art. 16 Riconvocazione, sanzioni (rif. LOC: art. 54)
1 Il   consiglio comunale può deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede
ad una nuova convocazione.

3Se per due volte consecutive il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero le-
gale, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.
                                                                                                           4
1.01

Art. 17 Funzionamento / Ordine (rif. LOC: art. 55 e art. 26,27,28 )
                                                                      2

a) Funzionamento
1
     Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

2
     Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

3    Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a so-
    stegno delle proposte municipali.

    4
  In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capo gruppo, la seduta è diretta dal vice
presidente.

b) Ordine
1
     Il presidente dirige la seduta, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

2
 Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidi-
va lo fa allontanare dalla sala.
3
 Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è te-
nuto a fare rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Art. 18 Partecipazione del pubblico
1
     Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

2
 Il pubblico non deve manifestare approvazioni o disapprovazioni, né turbare in qualsiasi modo la
discussione.
3
 Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente, ed otte-
nere il suo preventivo consenso.

Art. 19 Sedute informative
1
 Il municipio può organizzare sedute informative in particolare prima di una sessione del consiglio
comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

2
    Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
3
    Il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 20 Messaggi municipali (rif. LOC: art. 56)
1Imessaggi del municipio al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi
immediatamente ai consiglieri comunali, almeno 30 giorni prima della seduta.

2
 Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati
se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Art. 21 Ritiro e rinvio (rif. LOC: art. 57)
1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal municipio prima della delibe-
razione del consiglio comunale.
2 Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al munici-

pio.

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1.01

Art. 22 Deposito messaggi e rapporti (rif. LOC art. 58)
(abrogato)

Art. 23 Urgenze ed emendamenti (rif. LOC: art. 38 e 59)
1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno se non è ac-
colta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere dichiarata per le
mozioni e nella seduta costitutiva.

2 Nessuna proposta non compresa nell’ordine del giorno può essere esaminata dal Consiglio Comu-

nale senza il preavviso municipale.
3   E’ possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le
    proposte marginali possono essere decise seduta stante.
    Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio Comunale
    incaricata dell’esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise
    seduta stante.
    Negli altri casi l’oggetto deve essere rinviato in Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel
    termine di 6 mesi.

Art. 24 Entrata in materia
1   Il presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale.
2 Apre    la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri.

3   Mette in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia.

4   Di seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

Art. 25 Sistema di voto ( rif.LOC: art. 60)
1 Il   consiglio comunale vota per alzata di mano.
2 Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di
ogni votazione.

3 Restano     riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Art. 26 Quoziente di voto (rif. LOC: art. 61)

a) maggioranza semplice
1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di alme-

no un terzo dei membri del consiglio comunale.

b) maggioranza qualificata
2 Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l dell’art. 8 devono ottenere il voto della maggioranza assolu-

ta dei membri del consiglio comunale.

3
 In caso di parità nelle risoluzioni di cui al cpv. 1 la votazione viene ripetuta nella seduta successiva;
se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene
respinta.

4I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall’art. 30 non sono computati
nel numero dei presenti.

                                                                                                               6
1.01

Art. 27 Votazioni
1
 Quando vi sono più proposte il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle proposte eventuali.
In caso di contestazione sul predetto ordine di votazione, il consiglio comunale decide a maggioranza
dei votanti.

2
  Ordine procedurale
Le votazioni si susseguono nel seguente modo:
a) Votazioni preliminari:
se richieste, si mettono in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
b) Votazioni eventuali
le votazioni eventuali vengono esperite mettendo in votazione contestualmente tutte le proposte, eli-
minando via via con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
c) Votazioni finali
Ogni proposta va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 28 Verbale e contenuto (rif. LOC: art. 62)
1 Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale:

  Il verbale deve contenere:
 a) la data e l’ordine del giorno
 b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
 d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2Il contenuto del verbale di cui alla lettera c) (numero di votanti, favorevoli, contrari, astenuti) deve es-
sere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

3 Le    risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.

4 Il  testo integrale del riassunto delle discussioni viene approvato nella seduta successiva e deve esse-
    re distribuito a tutti i consiglieri comunali entro 30 giorni.

5 Allo scopo di garantire la conformità e la completezza della redazione del verbale e del riassunto del-
 le discussioni, è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione.

Art. 29 Revoca di risoluzioni          (rif. LOC: art. 63)
Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei mem-
bri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 30 Casi di collisione (rif. LOC: art. 64 e 32)
1Il consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto su oggetti che riguar-
dano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, segnatamente: coniuge, genitori e figli, fratelli,
cognati, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei.

2 Il   cpv. 1 non si applica nella procedura d’approvazione del piano regolatore.

3
 L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione d'interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 31 Pubblicazione delle risoluzioni (rif LOC: art. 74)
1
   Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del diritto di referen-
dum.
2
  I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

                                                                                                                7
1.01

Art. 32 Interrogazioni       (rif. LOC: art. 65)
1
 Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interes-
se comunale.
2
 Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante.
In tal modo la procedura dell’interrogazione è conclusa.

3
  Il municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a
tutti i consiglieri comunali.

Art. 33 Interpellanze (rif. LOC: art. 66)
1 Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale
 Il municipio di regola, risponde immediatamente.
2 Se l’interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il municipio è
tenuto a distribuirla tre giorni prima della seduta e a rispondere nella seduta stessa.
3 L’interpellanzasi ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o
insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può
essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.
4 Non possono essere presentate interpellanze su oggetti le cui competenze decisionali sono
espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità
(fondazioni, stato civile, delegazione tutoria, ecc.)

Art. 34 Mozioni (rif. LOC: art. 67)
1
 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di
competenza del consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno.

2 Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o
speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi:
a) un preavviso scritto, oppure
b) un messaggio a sostegno della proposta.

Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazio-
ne in tal senso nel termine di tre mesi.

3 Sela mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante né farà parte; in ogni caso
ha diritto di essere sentito.

4 Il
  municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria
documentazione e assistenza.

5 Il
  rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla sca-
denza dei termini di cui al cpv. 2.

6 Il   municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

                                                                                                            8
1.01

Art. 35 Referendum (rif. LOC: art. 75)
1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i,
dell’art. 8, e inoltre nei casi previsti da leggi speciali quando ciò sia chiesto dal 15 % dei cittadini rite-
nuto un massimo di 3000, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comuna-
le.
2
  Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all’estero.
3
  La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la
risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
4 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e

pubblica all’albo la sua decisione.

5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non
prima di un mese e non più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.

Art. 36 Iniziativa (rif.LOC: art. 76)
1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i,
dell’art. 8, e nei casi stabiliti da leggi speciali.

2 I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da
tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.

3  I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a
ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio
comunale.

4La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comu-
nale.

5 La domanda dev’essere presentata per iscritto al municipio, firmata da almeno          il 15 % dei cittadini,
ritenuto un massimo i 3000 cittadini.

6   Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o elaborata.

7Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e
pubblica all’albo la sua decisione.

8Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, la sottopone al consiglio comunale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione all’albo della decisione, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

Art. 37 Esame e decisione del consiglio comunale (rif. LOC: art. 77)
1 Il consiglio comunale decide, previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di

iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo comunale della decisione di regolarità e ricevi-
bilità della domanda di iniziativa.

2Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto
ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
3Qualunque sia la forma dell’iniziativa, il consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il
municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima
della decisione del consiglio comunale.

Art. 37 bis Votazione popolare (rif. LOC: art. 77a)
1 Se il consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha
luogo. Se non aderisce, sarà sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di
quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale.

                                                                                                              9
1.01

2 Se all’iniziativa popolare il consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi dirit-
to di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al dirit-
to vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro
preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle
domande lasciate senza risposta.

4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda.
Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di
voti del popolo.

Art. 38 Ritiro dell’iniziativa (rif. LOC: art. 78)
1I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un contro
progetto, sia incondizionatamente.

2Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle fir-
me.

3
 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione
all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.

4
    Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.

Art. 38 bis Norme sussidiarie (rif. LOC: art. 79)
Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo
delle firme, come pure per le votazioni, sono applicabili per analogia, le norme della Legge
sull’esercizio dei diritti politici.

Art. 39 Modo di votazione (rif. LOC: art. 79)
(abrogato)

                                          CAPITOLO IV
                               Le commissioni del consiglio comunale

Art. 40 Commissioni (rif. LOC: art. 68 e 69)
1
  Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:
  a) gestione,
  b) legislazione e petizioni,
  c) edilizia, opere pubbliche e pianificazione
2
  Le commissioni sono composte da cinque membri e due supplenti e stanno in carica per l’intero qua-
driennio.

3
    E’ facoltà del consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l’esame di determinati oggetti.

Art. 41 Composizione e nomina
Ogni commissione nomina ogni anno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Art. 42 Convocazione
Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai
membri almeno tre giorni prima della seduta.
Ai supplenti viene inviata copia informativa della convocazione.

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1.01

Art. 43 Validità delle sedute – Quorum (rif. LOC. art. 70)
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
I supplenti sono convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 44 Rappresentanza proporzionale gruppi (rif. LOC. art. 73)
1 Nelle   commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il con-
siglio.
2   Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono co-
stituire gruppi misti.

4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque
giorni prima della seduta costitutiva.

5Iseggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge
sull’esercizio dei diritti politici con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quo-
ziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

6Imembri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei
seggi di diritto decide il consiglio comunale.

7 Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome del capogruppo e del suo
sostituto.

Art. 45 Compiti e competenze della commissione della gestione (rif. LOC: art. 171a -172)
1 La
  commissione della gestione:
• controlla la gestione finanziaria e la contabilità alla luce dei principi enunciati agli articoli 151 LOC
  e seguenti;
• esercita gli attributi stabiliti dagli articoli 171 a (riservato il cpv 2), 172 e seguenti della LOC;
• valuta nel suo insieme la situazione finanziaria del Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale
2
 La commissione si pronuncia in particolare:
a) sul preventivo;
b) sul consuntivo (per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune
   affida un mandato ad un organo di controllo esterno ai sensi dell’art. 47 del Regolamento
   comunale);
c) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell’art.
   8 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In questo
   ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.
   Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione
   sentiti gli altri membri informa il municipio ed il Presidente del Legislativo qualora la
   Commissione intenda avvalersi della facoltà di pronunciarsi.
3
     I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dell’art. 104 LOC in tema di discrezione e
    riserbo.

Per l’esame di oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche essa può chiedere al municipio
di avvalersi della consulenza di specialisti

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1.01

Art. 46 Esclusione collisione (rif. LOC: art. 173 / 174)
1
 Non possono far parte della commissione della gestione:
a) i membri del municipio ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi, e nuore, zii e ni-
   poti consanguinei, cognati, partner registrato e convivente di fatto.
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, supplenti ed il segre-
   tario comunale.

2   Coloro che rivestivano la carica di Municipale o Supplente nell’anno precedente possono far parte
    della Commissione della Gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del
    periodo in cui erano in carica.

Art. 47 Organo di controllo (rif. LOC: art. 171a)
1
 Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad
un organo di controllo esterno che redige un rapporto all’indirizzo del Municipio.

2La commissione della gestione ha il diritto di prendere conoscenza del contenuto del rapporto
dell’ufficio di controllo, come pure di richiedere informazioni e verifiche supplementari.

Art. 48 Commissione legislazione e petizioni
La commissione della legislazione e delle petizioni ha il compito di formulare preavvisi e osservazioni
nelle seguenti materie esaustivamente elencate:
a) le dimissioni o la rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
b) le domande per la concessione dell’attinenza comunale;
c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regola-
    menti o statuti di consorzi o di altri enti;
d) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
e) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
f) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
g) le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
h) le questioni di toponomastica.

Sono riservate le competenze della Commissione della Commissione della Gestione.

Art. 48 bis Commissione edilizia, opere pubbliche e pianificazione
La Commissione Opere Pubbliche si pronuncia:
a) sull’aspetto tecnico dei progetti relativi ad opere pubbliche,
b) per tutto quanto riguarda la pianificazione del territorio ed in particolare il Piano Regolatore

Sono riservate le competenze della Commissione della Gestione.

Art. 49 Ispezione degli atti (rif. LOC: art. 105)
Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le commissioni o
le loro delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti
gli oggetti di loro pertinenza.

Art. 50 Obbligo di discrezione (rif. LOC: art. 104)
I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto
riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 51 Verbale
Le commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Art. 52 Rapporti (rif. LOC: art. 71)
1Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la can-
celleria almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale.

2 La   cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

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1.01

3
 Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione
dell'oggetto in consiglio comunale.

Art. 53 Approvazione (rif. LOC: art.       70)
Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

                                                    CAPITOLO V
                                                    Il Municipio

Art. 54 Composizione (rif. LOC: art. 80-81)
1Il Municipio amministra il Comune esplicando funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari
comunali in base alle competenze previste dalla legge.

2 Esso   si compone di cinque membri e due supplenti.

3 Per   l’incompatibilità, la ricusa, le dimissioni, l’obbligo della carica fanno stato i disposti della LOC.

Art. 54 bis Durata della carica (rif. LOC: art. 88)
1   Il sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

2 Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costi-
tuzione ed alle leggi.

Art. 55 Seduta costitutiva         (rif. LOC: art. 89 )
Il municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l’elezione del sindaco.
Esso provvede, obbligatoriamente:
 a) alla nomina del vice sindaco;
 b) all’istituzione e all’assegnazione dei dicasteri;
 c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla legge o previste dal rego-
      lamento comunale designando almeno un municipale, di regola quale presidente;
 d) alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.

Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui ai capoversi precedenti hanno la durata di un qua-
driennio. Per quanto riguarda la gestione dei dicasteri (art. 55 lett b) fanno stato i disposti dell’art. 83
del Regolamento Comunale.

Art. 56 Competenze generali e amministrative (rif. LOC: art. 106 e 110)

1Il
  municipio, riservate le competenze delegate, esercita specialmente le seguenti funzioni:
a) pianifica l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di
   sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale;
c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali
   e federali, nonché dai regolamenti comunali;
e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri
   registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 107 LOC e 23 a 26 RALOC, e meglio come
   all’art. 57 qui di seguito;
g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicato-
   re d’imposta come all’art. 162 LOC;
h) provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro
   il secondo anno in cui sono scadute;
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1.01

i)     provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché
       all’impiego dei capitali ed al rinnovo dei prestiti;
l)     fa eseguire i regolamenti comunali;
m)     assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
n)     delibera in tema di commesse pubbliche;
o)     preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
p)     amministra le aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura
       appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affi-
       data a terzi;
q)     rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
r)     adotta il sigillo comunale in conformità dell’art. 3 RALOC;
s)     rappresenta il comune e designa i delegati del medesimo negli enti di diritto privato dei quali esso
       è parte;
t)     tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed ammini-
       strative, informando il consiglio comuna

2 Il municipio esercita inoltre le competenze decisionali delegategli giusta l’art. 8 cpv 2 e 4 del presen-
te regolamento.

Art. 56 bis - Deleghe (rif. LOC: art. 9 cpv 4)
1 IlMunicipio è autorizzato a delegare al Segretario Comunale, ai servizi dell’Amministrazione e ai re-
 lativi funzionari, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolan-
 te al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
2 Sono  inoltre delegate dal Municipio le competenze decisionali secondo gli art. 7 e 8 Legge
 sull’esercizio dei diritti politici.
 Sono invece escluse dalla delega le competenze di cui agli art. 10, 13, 13a), 15, 16, 18 della Legge
 Edilizia.
3 Lecompetenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del
 corretto espletamento della delega: esso appronterà i necessari controlli.

4 Contro le decisioni dei servizi dell’Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il ter-
 mine di 15 giorni dall’intimazione della decisione.

Art. 56 ter – Messaggi municipali - attribuzioni (rif. RALOC: art. 10)
Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio o le proposte mu-
nicipali.

Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione secondo un criterio di preponde-
ranza degli argomenti.

E’ riservata l’applicazione dell’art. 45 lett. c del Regolamento Comunale.

Art. 57 Polizia locale (rif. LOC: art. 107 e 108)
1
 Il municipio, riservate le competenze delegate, esercita le seguenti funzioni:
Queste hanno specialmente per oggetto:
a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali
     e le misure dettate dallo stato di necessità;
b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso
     accresciuto ed esclusivo;
d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge fede-
     rale e cantonale;
e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

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1.01

Per queste funzioni il municipio può avvalersi degli agenti di polizia comunale e/o loro ausiliari.

2Quando il municipio non dispone di mezzi sufficienti può domandare una reciproca collaborazione
con altri corpi di polizia comunale o domandare l’intervento della polizia cantonale. Rimangono riser-
vate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 58 - Competenze amministrative (rif.LOC: art. 110)
(abrogato)

Art. 58 bis Pericolo generale (rif. LOC: art. 109)
1
 In caso di pericolo pubblico il Municipio può chiedere alle persone presenti nel Comune di prestargli
man forte.

2
  Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a deci-
sioni dell’autorità.

Art. 59 Convocazione delle sedute - Luogo              (rif. LOC: art. 93)
1
    Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

2
  Il municipio è inoltre convocato dal sindaco quando lo reputa necessario o su istanza di almeno un
terzo dei municipali. In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria
delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

3
 Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un munici-
pale.
4
    Per le sedute straordinarie, i municipali devono essere convocati almeno 24 ore prima della seduta.

5
    Le sedute hanno luogo nella sala del municipio.

Art. 60 Obbligatorietà / Sanzioni (rif. LOC: art.: 96)
1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2 Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della pro-
pria carica, il Municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza.

Art. 61 Validità della seduta (rif. LOC: art. 94)
Il municipio può validamente deliberare se interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi mem-
bri.
Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggio-
ranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.
Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Art. 62 Chiamata dei supplenti (rif. LOC: art. 95)
I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza asso-
luta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 66, viene a manca-
re la maggioranza assoluta.

Art. 63 Difetto della maggioranza assoluta (rif. LOC: art. 97)
Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la
maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in
discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

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1.01

Art. 64 Sedute municipali - direzione - discussione e votazioni (rif. LOC: art. 98)
Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
a) direzione
     Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato e in seguito gli
     altri municipali.

b) discussione e votazioni
   Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in
   ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
   Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

Art. 65 Validità delle risoluzioni (rif. LOC: art. 99)
Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi
dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
Il caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 66 Collisione di interessi (rif. LOC: art. 100)
1
 Un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguar-
dano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83 LOC.

2
  Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le delibe-
razioni sui singoli aspetti.
3
  L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi
di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

4
  La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 67 Divieto di prestazione (rif. LOC: art. 101)
Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o
mandati a favore del comune.

Art. 68 Revoca di risoluzioni (rif. LOC: art. 102)
Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i di-
ritti dei terzi.

Art. 69 Verbale - contenuto e approvazione (rif. LOC: art. 103)
Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco
e dal segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il
riassunto della discussione.
Il riassunto della discussione può essere registrato su nastro o altri sistemi e verbalizzato a parte e
approvato alla seduta successiva.
Ogni municipale può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

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1.01

Art. 70 Collegialità, discrezione e riserbo (rif. LOC art. 104)
1
 I membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità.
2
 I membri del Municipio, delle sue Commissioni e Delegazioni e i dipendenti, devono osservare la ne-
cessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulla discussione e sugli apprezzamenti di carat-
tere personale, espressi durante la seduta di Municipio e delle sue Commissioni o Delegazioni.

Art. 71 Criteri di comportamento
Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le
modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di di-
screzione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti di cui agli art. 70 e 72 del presente regolamento.

Art. 72 Ispezione di atti - rilascio di estratti (rif. LOC: art. 105)
1
    I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti l'ammini-
      strazione comunale.
2
    Lo stesso diritto spetta alle commissioni del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro
     pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto
     scritto.

3
    Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo
     che intercorre tra la convocazione e la riunione.

4
    Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali e di quelle del consiglio comunale.

5
    Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.
6
    Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richieden-
     te dimostra un interesse diretto.

Art. 73 Spese non preventivate (rif. LOC: art.115)
Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate fino all’importo massimo comples-
sivo di fr. 15'000.--.

Art. 74 Lavori e forniture
1
 I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al comune devono essere aggiudicate secondo le pre-
scrizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

Art. 75 Pubblicazione delle risoluzioni (rif. LOC: art.111)
Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubbli-
cazione è prevista dalla legge e quando l'interesse generale lo esige.

Art. 76 Informazione (rif. LOC: art.112)
1
    Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
2
    Sono riservati agli art. 104 e 105 LOC.

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