COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE 1.01
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1.01 INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TITOLO I Nome del comune – designazione delle frazioni – stemma – sigillo comunale Art. 1 Generalità a) Nome e circoscrizione b) Frazioni e località Art. 2 Sigillo – Stemma TITOLO II Organizzazione politica CAPITOLO I Gli organi del comune Art. 3 Organi CAPITOLO II L’assemblea comunale Art. 4 Composizione Art. 5 Attribuzioni CAPITOLO III Il consiglio comunale Art. 6 Composizione Art. 6 bis Dimissioni e rinuncia alla carica Art. 7 Elezione Art. 8 Attribuzioni Art. 8bis Prestiti e aperture di crediti Art. 9 Seduta costitutiva Art. 9bis Assunzione della carica Art. 10 Ufficio presidenziale Supplenza Art. 11 Sessioni ordinarie Art. 12 Sessioni straordinarie Art. 13 Orario e luogo delle sedute Art. 14 Modo di convocazione Art. 15 Frequenza, sanzioni Art. 16 Riconvocazione, sanzioni Art. 17 Funzionamento / Ordine Art. 18 Partecipazione del pubblico Art. 19 Sedute informative Art. 20 Messaggi municipali Art. 21 Ritiro
1.01 Art. 22 Deposito messaggi e rapporti Art. 23 Urgenze ed emendamenti Art. 24 Entrata in materia Art. 25 Sistema di voto Art. 26 Quoziente di voto Art. 27 Votazioni Art. 28 Verbale e contenuto Art. 29 Revoca di risoluzioni Art. 30 Casi di collisione Art. 31 Pubblicazione delle risoluzioni Art. 32 Interrogazioni Art. 33 Interpellanze Art. 34 Mozioni Art. 35 Referendum Art. 36 Iniziativa Art. 37 Esame e decisione del Consiglio comunale Art. 37bis Votazione popolare Art. 38 Ritiro dell’iniziativa Art. 38bis Norme sussidiarie Art. 39 Modo di votazione CAPITOLO IV Le commissioni del consiglio comunale Art. 40 Commissioni Art. 41 Composizione e nomina Art. 42 Convocazione Art. 43 Validità delle sedute - quorum Art. 44 Rappresentanza proporzionale gruppi Art. 45 Compiti e competenze della commissione della gestione Art. 46 Esclusione collisione Art. 47 Organo di controllo Art. 48 Commissione legislazione e petizioni Art. 48bis Commissione edilizia, opere pubbliche e pianificazione Art. 49 Ispezione degli atti Art. 50 Obbligo di discrezione Art. 51 Verbale Art. 52 Rapporti Art. 53 Approvazione CAPITOLO V Il Municipio Art. 54 Composizione Art. 54bis Durata della carica Art. 55 Seduta costitutiva
1.01 Art. 56 Competenze generali e amministrative Art. 56 bis Deleghe Art. 57 Polizia locale Art. 58 Competenze amministrative (abrogato) Art. 58 bis Pericolo generale Art. 59 Convocazione delle sedute – Luogo Art. 60 Obbligatorietà / Sanzioni Art. 61 Validità della seduta Art. 62 Chiamata dei supplenti Art. 63 Difetto della maggioranza assoluta Art. 64 Sedute municipali – direzione – discussione e votazioni Art. 65 Validità delle risoluzioni Art. 66 Collisione di interessi Art. 67 Divieto di prestazione Art. 68 Revoca di risoluzioni Art. 69 Verbale – contenuto e approvazione Art. 70 Discrezione, riserbo e collegialità Art. 71 Criteri di comportamento Art. 72 Ispezione di atti – rilascio di estratti Art. 73 Spese non preventivate Art. 74 Lavori e forniture Art. 75 Pubblicazione delle risoluzioni Art. 76 Informazione CAPITOLO VI Il Sindaco Art. 77 Competenze e funzioni - a) in generale Art. 78 Competenze e funzioni - b) in particolare Art. 79 Supplenza del sindaco Art. 80 Casi urgenti Art. 81 a) misure coercitive (abrogato) Art. 82 b) misure preventive (abrogato) CAPITOLO VII Dicasteri, commissioni, delegazioni Art. 83 Dicasteri Art. 84 Commissioni e delegazioni obbligatorie – composizione e attribuzione Art. 85 Altre commissioni – compiti e attribuzioni Art. 86 Verbale Art. 87 Commissione costruzioni Art. 88 Commissione finanze Art. 89 Commissione sanitaria
1.01 Art. 90 Commissione polizia militare e pompieri Art. 91 Commissione Viarmes e colonie Art. 92 Commissione restauri e siti protetti Art. 93 Commissione acqua potabile Art. 94 Commissione casa dei bambini Art. 95 Commissione cimitero Art. 96 Commissione piano regolatore Art. 97 Commissione Parco Scherrer TITOLO III CAPITOLO I I dipendenti comunali Art. 98 Dipendenti funzioni (abrogato) Art. 99 Rapporti di impiego e provvedimenti Art. 100 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi Art. 101 Doveri di servizio Art. 102 Segreto d’ufficio CAPITOLO II Mansioni dei dipendenti Art. 103 Segretario comunale – Compiti in generale Art. 104 In particolare Art. 105 Supplenza Art. 106 Verbale di consegna al nuovo segretario Art. 107 Funzioni dipendenti Art. 108 Il perito Art. 109 Gli altri dipendenti TITOLO IV Onorari, stipendi, diaria e indennità Art. 110 Emolumenti Art. 111 Stipendi dipendenti (abrogato) Art. 112 Retribuzione perito Art. 113 Diarie e indennità per missioni TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità Art. 114 Principi della gestione finanziaria e della contabilità Art. 115 Bilancio preventivo e conto consuntivo – Estensione
1.01 Art. 116 Norme per la gestione finanziaria Art. 116a Piano finanziario Art. 116b Contenuto del preventivo Art. 116c Debito pubblico e autofinanziamento Art. 116d Moltiplicatore Art. 116e Credito quadro Art. 116f Credito suppletorio Art. 116g Norme per i libri contabili e i conti Art. 117 Incassi e pagamenti Art. 118 Autorizzazione a riscuotere Art. 119 Diritto di firma TITOLO VI I beni comunali CAPITOLO I Disposizioni generali Art. 120 Suddivisione Art. 121a Beni amministrativi Art. 121b Beni patrimoniali Art. 122 Amministrazione Art. 123 Alienazioni – locazioni CAPITOLO II I beni amministrativi Art. 124 a) beni amministrativi in senso stretto – b) beni d’uso comune Art. 125 Titolo di acquisizione ed estinzione Art. 126 Amministrazione CAPITOLO III Utilizzazione dei beni amministrativi Art. 127 Uso comune Art. 128 Uso speciale CAPITOLO IV Tasse Art. 129 Ammontare Art. 130 Criteri di computo Art. 131 Pagamento Art. 132 Esenzioni
1.01 Art. 133 Restituzioni Art. 134 Concessioni e autorizzazioni esistenti CAPITOLO V Fidejussione e mutui – divieti – prestazioni obbligatorie Art. 135 Fidejussioni e mutui – divieti Art. 136 Prestazioni obbligatorie TITOLO VII Ordine pubblico Art. 137 Norma generale Art. 138 Rumori molesti Art. 139 Quiete notturna Art. 140 Lavori festivi e notturni Art. 141 Esercizi pubblici Art. 142 Ballo TITOLO VIII Polizia locale CAPITOLO I Movimento della popolazione Art. 143 Movimento della popolazione CAPITOLO II Lavori – manomissioni e danneggiamenti –affissioni Art. 144 Lavori stradali Art. 145 Manomissioni e danneggiamenti Art. 146 Esposizione di biancheria, uso delle fontane Art. 147 Attracco natanti Art. 148 Affissioni CAPITOLO III Circolazione stradale Art. 149 Generalità Art. 150 Divieti Art. 151 Arredo urbano
1.01 CAPITOLO IV Polizia del fuoco Art. 152 Divieti Art. 153 Impianti di combustione Art. 154 Prevenzione incendi CAPITOLO V Polizia sanitaria Art. 155 Generalità Art. 156 Negozi di generi alimentari Art. 157 Raccolta immondizie Art. 158 Sanità nell’edilizia Art. 159 Ricovero di animali Art. 160 Polizia mortuaria TITOLO IX Edilizia Art. 161 Generalità TITOLO X Protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici Art. 162 Generalità Art. 163 Piantagioni Art. 164 Opere di cinta Art. 165 Piantagioni e opere di cinta non conformi Art. 165bis Terreni incolti pulizia dei fondi TITOLO XI Pubblica educazione Art. 166 Generalità Art. 167 Componenti TITOLO XII Contravvenzioni e multe Art. 168 Ammontare della multa Art. 169 Rapporti – Segnalazioni Art. 170 Procedura
1.01 TITOLO XIII Regolamenti per ordinanze - convenzioni Art. 171 a) Ordinanze / b) principio Art. 172 Convenzioni – Collaborazioni intercomunali Art. 172 bis Mandati di prestazione Art. 173 ter Ente autonomo di diritto comunale TITOLO XIV Disposizioni transitorie ed abrogative Art. 173 Entrata in vigore – stampa – diramazione Art. 174 Abrogazione e approvazione
1.01 TITOLO I Nome del comune- designazione delle frazioni – stemma - sigillo comunale Art. 1 Generalità a) Nome e circoscrizione Morcote, è comune del circolo di Carona e del distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i comuni di Vico Morcote, Lugano e Carona. b) Frazioni e località Il comune comprende le seguenti frazioni e località: Bellavista, Costa, Sasso del Gobbo, Vigna, Albor di Caccia, San Rocco, Portone, Porcellino, Stradella, Sant' Antonio, Sasso Bissolo, Pilastri, Indipendenza, San Carlo, Val di Torre, Crocetta, Arbostora, Gorlino, Dogno, Vedo, San Bartolo- meo, Elvezia, Burò, Codato, Soresello, Preda dei Buchi, Val di Fiume, Alpe Vicania, Castello. Art. 2 Sigillo – Stemma (rif. LOC: art. 8 ) a) Sigillo Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 33 e porta il nome del Comune e lo stemma. b) Stemma Lo stemma, suddiviso orizzontalmente in due parti, rappresenta: nella parte inferiore, su sfondo verde, una scrofa con numerosi poppanti, simbolo di abbondanza e di fecondità; nella parte superiore, su sfondo rosso, una pastorella in un prato fiorito seduta su un mucchio di covoni di frumento, emblema di libertà. TITOLO II Organizzazione politica CAPITOLO I Gli organi del comune Art. 3 Organi (rif. LOC: art. 9) Gli organi del comune sono: a) l’assemblea comunale; b) il consiglio comunale; c) il municipio. CAPITOLO II L’assemblea comunale Art. 4 Composizione (rif. LOC: art. 11) L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale. Art. 5 Attribuzioni (rif. LOC: art. 12) 1 L’assemblea comunale per scrutinio popolare: a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale; b) decide sulle domande d’iniziativa e di referendum in materia comunale. 2 Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale. 1
1.01 CAPITOLO III Il consiglio comunale Art. 6 Composizione (rif. LOC: art. 43) 1 Il consiglio comunale è composto di venti membri. 2 Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. 3La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o di supplente e di dipen- dente del comune e delle sue aziende. 4 Possono pure far parte del Consiglio Comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal co- mune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Con- federazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione. Art. 6 bis Dimissioni e rinuncia alla carica(rif. LOC: art. 45) 1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al Municipio che le trasmette al Consiglio Comu- nale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate. 2 E’ riservata la legge speciale (art. 168 LEDP). Art. 7 Elezione (rif. LOC: art. 10) L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato. Art. 8 Attribuzioni (rif. LOC: art. 13) 1 Il consiglio comunale: 1 Il consiglio comunale: a) adotta i regolamenti comunali, li modifica, li abroga o ne sospende l’applicazione; b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale; c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l’imposta; d) adotta e modifica il piano regolatore; e) autorizza le spese d’investimento; f) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione; g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari; h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali; i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili; l) autorizza il municipio a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; m) (abrogato); n) accorda l’attinenza comunale; o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili; p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale; q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento; r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale; s) (abrogato) 2
1.01 2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia: • di spese d’investimento (art. 13 lett. e LOC), fino ad un importo massimo per oggetto di fr. 30'000.- -, • di esecuzione di opere pubbliche sulla base di progetti e preventivi definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 30'000.--. • di acquisizione, donazione, successione, affitto, locazione di beni comunali fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto di fr. 30'000.--, • intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC), fino ad un importo di causa di fr. 30'000.--. • di convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla conven- zione non superiore a fr. 25’000--. 3 Ilconsiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato. 4 Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni. Art. 8 bis Prestiti e aperture di crediti (rif. LOC: art. 205) Le risoluzioni del consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ra- tificate dal Dipartimento. Art. 9 a) Seduta costitutiva (rif. LOC: art. 46) 1 Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. 2 La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama due scrutatori a formare l’Ufficio provvisorio. 3 (abrogato) b) Giuramento o promessa (rif. LOC: art. 47 ) (abrogato) Art. 9 bis Assunzione della carica (rif. LOC: art. 47) I membri del consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall’Autorità desi- gnata. Art. 10 Ufficio presidenziale (rif. LOC art. 48) Il consiglio comunale la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessio- ne ordinaria nomina l’ufficio presidenziale così composto: a) un presidente; b) un primo vice-presidente; c) un secondo vice-presidente; d) due scrutatori. Le cariche non sono obbligatorie. Supplenza In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte). Le cariche sono obbligatorie. 3
1.01 Art. 11 Sessioni ordinarie (rif. LOC: art. 49) 1 Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. 2 La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio pre- cedente. 3 La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguen- te. 4Il presidente del consiglio comunale, d’intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. 5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4. Art. 12 Sessioni straordinarie (rif. LOC: art. 50) 1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente. 2 Il presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente. 3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall’art. 23 cpv. 3 del Presente Regolamento per le proposte a carattere sostanziale, non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali. Art. 13 Orario e luogo delle sedute (rif. LOC: art. 52) Le sedute si tengono nei giorni feriali, possibilmente consecutivi e di regola nelle ore serali, nella sala del consiglio comunale o in altro luogo idoneo stabilito dal municipio d’intesa con il presidente. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente. Art. 14 Modo di convocazione (rif. LOC: art. 51) 1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il municipio, con avviso all’albo comunale, e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente. 2La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da ricono- scersi dal municipio e dal presidente. 3 La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione. 4 (abrogato) Art. 15 Frequenza, sanzioni (rif. LOC: art. 53) 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 2Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza. Art. 16 Riconvocazione, sanzioni (rif. LOC: art. 54) 1 Il consiglio comunale può deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. 2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione. 3Se per due volte consecutive il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero le- gale, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza. 4
1.01 Art. 17 Funzionamento / Ordine (rif. LOC: art. 55 e art. 26,27,28 ) 2 a) Funzionamento 1 Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. 2 Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. 3 Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a so- stegno delle proposte municipali. 4 In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capo gruppo, la seduta è diretta dal vice presidente. b) Ordine 1 Il presidente dirige la seduta, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni. 2 Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidi- va lo fa allontanare dalla sala. 3 Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è te- nuto a fare rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati. Art. 18 Partecipazione del pubblico 1 Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. 2 Il pubblico non deve manifestare approvazioni o disapprovazioni, né turbare in qualsiasi modo la discussione. 3 Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente, ed otte- nere il suo preventivo consenso. Art. 19 Sedute informative 1 Il municipio può organizzare sedute informative in particolare prima di una sessione del consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale. 2 Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione. 3 Il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo. Art. 20 Messaggi municipali (rif. LOC: art. 56) 1Imessaggi del municipio al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno 30 giorni prima della seduta. 2 Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale. Art. 21 Ritiro e rinvio (rif. LOC: art. 57) 1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal municipio prima della delibe- razione del consiglio comunale. 2 Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al munici- pio. 5
1.01 Art. 22 Deposito messaggi e rapporti (rif. LOC art. 58) (abrogato) Art. 23 Urgenze ed emendamenti (rif. LOC: art. 38 e 59) 1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno se non è ac- colta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva. 2 Nessuna proposta non compresa nell’ordine del giorno può essere esaminata dal Consiglio Comu- nale senza il preavviso municipale. 3 E’ possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio Comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi l’oggetto deve essere rinviato in Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. Art. 24 Entrata in materia 1 Il presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. 2 Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. 3 Mette in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia. 4 Di seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito. Art. 25 Sistema di voto ( rif.LOC: art. 60) 1 Il consiglio comunale vota per alzata di mano. 2 Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. 3 Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto. Art. 26 Quoziente di voto (rif. LOC: art. 61) a) maggioranza semplice 1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di alme- no un terzo dei membri del consiglio comunale. b) maggioranza qualificata 2 Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l dell’art. 8 devono ottenere il voto della maggioranza assolu- ta dei membri del consiglio comunale. 3 In caso di parità nelle risoluzioni di cui al cpv. 1 la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 4I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall’art. 30 non sono computati nel numero dei presenti. 6
1.01 Art. 27 Votazioni 1 Quando vi sono più proposte il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle proposte eventuali. In caso di contestazione sul predetto ordine di votazione, il consiglio comunale decide a maggioranza dei votanti. 2 Ordine procedurale Le votazioni si susseguono nel seguente modo: a) Votazioni preliminari: se richieste, si mettono in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia. b) Votazioni eventuali le votazioni eventuali vengono esperite mettendo in votazione contestualmente tutte le proposte, eli- minando via via con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. c) Votazioni finali Ogni proposta va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Art. 28 Verbale e contenuto (rif. LOC: art. 62) 1 Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale: Il verbale deve contenere: a) la data e l’ordine del giorno b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 2Il contenuto del verbale di cui alla lettera c) (numero di votanti, favorevoli, contrari, astenuti) deve es- sere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 3 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta. 4 Il testo integrale del riassunto delle discussioni viene approvato nella seduta successiva e deve esse- re distribuito a tutti i consiglieri comunali entro 30 giorni. 5 Allo scopo di garantire la conformità e la completezza della redazione del verbale e del riassunto del- le discussioni, è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione. Art. 29 Revoca di risoluzioni (rif. LOC: art. 63) Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei mem- bri, riservati i diritti dei terzi. Art. 30 Casi di collisione (rif. LOC: art. 64 e 32) 1Il consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto su oggetti che riguar- dano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, segnatamente: coniuge, genitori e figli, fratelli, cognati, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei. 2 Il cpv. 1 non si applica nella procedura d’approvazione del piano regolatore. 3 L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione d'interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro. Art. 31 Pubblicazione delle risoluzioni (rif LOC: art. 74) 1 Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del diritto di referen- dum. 2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione. 7
1.01 Art. 32 Interrogazioni (rif. LOC: art. 65) 1 Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interes- se comunale. 2 Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell’interrogazione è conclusa. 3 Il municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali. Art. 33 Interpellanze (rif. LOC: art. 66) 1 Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale Il municipio di regola, risponde immediatamente. 2 Se l’interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a distribuirla tre giorni prima della seduta e a rispondere nella seduta stessa. 3 L’interpellanzasi ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale. Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide. 4 Non possono essere presentate interpellanze su oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, delegazione tutoria, ecc.) Art. 34 Mozioni (rif. LOC: art. 67) 1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno. 2 Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi: a) un preavviso scritto, oppure b) un messaggio a sostegno della proposta. Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazio- ne in tal senso nel termine di tre mesi. 3 Sela mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante né farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito. 4 Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla sca- denza dei termini di cui al cpv. 2. 6 Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi. 8
1.01 Art. 35 Referendum (rif. LOC: art. 75) 1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell’art. 8, e inoltre nei casi previsti da leggi speciali quando ciò sia chiesto dal 15 % dei cittadini rite- nuto un massimo di 3000, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comuna- le. 2 Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all’estero. 3 La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 4 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. 5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese e non più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione. Art. 36 Iniziativa (rif.LOC: art. 76) 1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell’art. 8, e nei casi stabiliti da leggi speciali. 2 I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo. 3 I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. 4La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comu- nale. 5 La domanda dev’essere presentata per iscritto al municipio, firmata da almeno il 15 % dei cittadini, ritenuto un massimo i 3000 cittadini. 6 Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o elaborata. 7Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. 8Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, la sottopone al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo della decisione, accompagnandola eventualmente da un controprogetto. Art. 37 Esame e decisione del consiglio comunale (rif. LOC: art. 77) 1 Il consiglio comunale decide, previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo comunale della decisione di regolarità e ricevi- bilità della domanda di iniziativa. 2Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. 3Qualunque sia la forma dell’iniziativa, il consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del consiglio comunale. Art. 37 bis Votazione popolare (rif. LOC: art. 77a) 1 Se il consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, sarà sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale. 9
1.01 2 Se all’iniziativa popolare il consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi dirit- to di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al dirit- to vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. 3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo. Art. 38 Ritiro dell’iniziativa (rif. LOC: art. 78) 1I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un contro progetto, sia incondizionatamente. 2Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle fir- me. 3 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa. 4 Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa. Art. 38 bis Norme sussidiarie (rif. LOC: art. 79) Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni, sono applicabili per analogia, le norme della Legge sull’esercizio dei diritti politici. Art. 39 Modo di votazione (rif. LOC: art. 79) (abrogato) CAPITOLO IV Le commissioni del consiglio comunale Art. 40 Commissioni (rif. LOC: art. 68 e 69) 1 Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni: a) gestione, b) legislazione e petizioni, c) edilizia, opere pubbliche e pianificazione 2 Le commissioni sono composte da cinque membri e due supplenti e stanno in carica per l’intero qua- driennio. 3 E’ facoltà del consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l’esame di determinati oggetti. Art. 41 Composizione e nomina Ogni commissione nomina ogni anno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Art. 42 Convocazione Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno tre giorni prima della seduta. Ai supplenti viene inviata copia informativa della convocazione. 10
1.01 Art. 43 Validità delle sedute – Quorum (rif. LOC. art. 70) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. I supplenti sono convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta dei membri. Art. 44 Rappresentanza proporzionale gruppi (rif. LOC. art. 73) 1 Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il con- siglio. 2 Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista. 3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono co- stituire gruppi misti. 4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva. 5Iseggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull’esercizio dei diritti politici con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quo- ziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione. 6Imembri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. 7 Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto. Art. 45 Compiti e competenze della commissione della gestione (rif. LOC: art. 171a -172) 1 La commissione della gestione: • controlla la gestione finanziaria e la contabilità alla luce dei principi enunciati agli articoli 151 LOC e seguenti; • esercita gli attributi stabiliti dagli articoli 171 a (riservato il cpv 2), 172 e seguenti della LOC; • valuta nel suo insieme la situazione finanziaria del Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale 2 La commissione si pronuncia in particolare: a) sul preventivo; b) sul consuntivo (per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno ai sensi dell’art. 47 del Regolamento comunale); c) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell’art. 8 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In questo ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il Presidente della Commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il municipio ed il Presidente del Legislativo qualora la Commissione intenda avvalersi della facoltà di pronunciarsi. 3 I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dell’art. 104 LOC in tema di discrezione e riserbo. Per l’esame di oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche essa può chiedere al municipio di avvalersi della consulenza di specialisti 11
1.01 Art. 46 Esclusione collisione (rif. LOC: art. 173 / 174) 1 Non possono far parte della commissione della gestione: a) i membri del municipio ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi, e nuore, zii e ni- poti consanguinei, cognati, partner registrato e convivente di fatto. c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, supplenti ed il segre- tario comunale. 2 Coloro che rivestivano la carica di Municipale o Supplente nell’anno precedente possono far parte della Commissione della Gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui erano in carica. Art. 47 Organo di controllo (rif. LOC: art. 171a) 1 Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno che redige un rapporto all’indirizzo del Municipio. 2La commissione della gestione ha il diritto di prendere conoscenza del contenuto del rapporto dell’ufficio di controllo, come pure di richiedere informazioni e verifiche supplementari. Art. 48 Commissione legislazione e petizioni La commissione della legislazione e delle petizioni ha il compito di formulare preavvisi e osservazioni nelle seguenti materie esaustivamente elencate: a) le dimissioni o la rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; b) le domande per la concessione dell’attinenza comunale; c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regola- menti o statuti di consorzi o di altri enti; d) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica; e) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere; f) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari; g) le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni; h) le questioni di toponomastica. Sono riservate le competenze della Commissione della Commissione della Gestione. Art. 48 bis Commissione edilizia, opere pubbliche e pianificazione La Commissione Opere Pubbliche si pronuncia: a) sull’aspetto tecnico dei progetti relativi ad opere pubbliche, b) per tutto quanto riguarda la pianificazione del territorio ed in particolare il Piano Regolatore Sono riservate le competenze della Commissione della Gestione. Art. 49 Ispezione degli atti (rif. LOC: art. 105) Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le commissioni o le loro delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. Art. 50 Obbligo di discrezione (rif. LOC: art. 104) I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione. Art. 51 Verbale Le commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni. Art. 52 Rapporti (rif. LOC: art. 71) 1Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la can- celleria almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale. 2 La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali. 12
1.01 3 Eventuali rapporti di minoranza dovranno essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale. Art. 53 Approvazione (rif. LOC: art. 70) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. CAPITOLO V Il Municipio Art. 54 Composizione (rif. LOC: art. 80-81) 1Il Municipio amministra il Comune esplicando funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. 2 Esso si compone di cinque membri e due supplenti. 3 Per l’incompatibilità, la ricusa, le dimissioni, l’obbligo della carica fanno stato i disposti della LOC. Art. 54 bis Durata della carica (rif. LOC: art. 88) 1 Il sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. 2 Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costi- tuzione ed alle leggi. Art. 55 Seduta costitutiva (rif. LOC: art. 89 ) Il municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l’elezione del sindaco. Esso provvede, obbligatoriamente: a) alla nomina del vice sindaco; b) all’istituzione e all’assegnazione dei dicasteri; c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla legge o previste dal rego- lamento comunale designando almeno un municipale, di regola quale presidente; d) alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui ai capoversi precedenti hanno la durata di un qua- driennio. Per quanto riguarda la gestione dei dicasteri (art. 55 lett b) fanno stato i disposti dell’art. 83 del Regolamento Comunale. Art. 56 Competenze generali e amministrative (rif. LOC: art. 106 e 110) 1Il municipio, riservate le competenze delegate, esercita specialmente le seguenti funzioni: a) pianifica l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative; b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale; c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato; d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali; e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti; f) esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 107 LOC e 23 a 26 RALOC, e meglio come all’art. 57 qui di seguito; g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicato- re d’imposta come all’art. 162 LOC; h) provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute; 13
1.01 i) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all’impiego dei capitali ed al rinnovo dei prestiti; l) fa eseguire i regolamenti comunali; m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento; n) delibera in tema di commesse pubbliche; o) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso; p) amministra le aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affi- data a terzi; q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti; r) adotta il sigillo comunale in conformità dell’art. 3 RALOC; s) rappresenta il comune e designa i delegati del medesimo negli enti di diritto privato dei quali esso è parte; t) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed ammini- strative, informando il consiglio comuna 2 Il municipio esercita inoltre le competenze decisionali delegategli giusta l’art. 8 cpv 2 e 4 del presen- te regolamento. Art. 56 bis - Deleghe (rif. LOC: art. 9 cpv 4) 1 IlMunicipio è autorizzato a delegare al Segretario Comunale, ai servizi dell’Amministrazione e ai re- lativi funzionari, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolan- te al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. 2 Sono inoltre delegate dal Municipio le competenze decisionali secondo gli art. 7 e 8 Legge sull’esercizio dei diritti politici. Sono invece escluse dalla delega le competenze di cui agli art. 10, 13, 13a), 15, 16, 18 della Legge Edilizia. 3 Lecompetenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega: esso appronterà i necessari controlli. 4 Contro le decisioni dei servizi dell’Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il ter- mine di 15 giorni dall’intimazione della decisione. Art. 56 ter – Messaggi municipali - attribuzioni (rif. RALOC: art. 10) Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio o le proposte mu- nicipali. Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione secondo un criterio di preponde- ranza degli argomenti. E’ riservata l’applicazione dell’art. 45 lett. c del Regolamento Comunale. Art. 57 Polizia locale (rif. LOC: art. 107 e 108) 1 Il municipio, riservate le competenze delegate, esercita le seguenti funzioni: Queste hanno specialmente per oggetto: a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità; b) la tutela della pubblica salute ed igiene; c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo; d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge fede- rale e cantonale; e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi. 14
1.01 Per queste funzioni il municipio può avvalersi degli agenti di polizia comunale e/o loro ausiliari. 2Quando il municipio non dispone di mezzi sufficienti può domandare una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale o domandare l’intervento della polizia cantonale. Rimangono riser- vate le normative delle leggi cantonali e federali in materia. Art. 58 - Competenze amministrative (rif.LOC: art. 110) (abrogato) Art. 58 bis Pericolo generale (rif. LOC: art. 109) 1 In caso di pericolo pubblico il Municipio può chiedere alle persone presenti nel Comune di prestargli man forte. 2 Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a deci- sioni dell’autorità. Art. 59 Convocazione delle sedute - Luogo (rif. LOC: art. 93) 1 Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese. 2 Il municipio è inoltre convocato dal sindaco quando lo reputa necessario o su istanza di almeno un terzo dei municipali. In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC. 3 Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un munici- pale. 4 Per le sedute straordinarie, i municipali devono essere convocati almeno 24 ore prima della seduta. 5 Le sedute hanno luogo nella sala del municipio. Art. 60 Obbligatorietà / Sanzioni (rif. LOC: art.: 96) 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 2 Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della pro- pria carica, il Municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza. Art. 61 Validità della seduta (rif. LOC: art. 94) Il municipio può validamente deliberare se interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi mem- bri. Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggio- ranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta. Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti. Art. 62 Chiamata dei supplenti (rif. LOC: art. 95) I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza asso- luta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla. I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 66, viene a manca- re la maggioranza assoluta. Art. 63 Difetto della maggioranza assoluta (rif. LOC: art. 97) Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti. 15
1.01 Art. 64 Sedute municipali - direzione - discussione e votazioni (rif. LOC: art. 98) Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. a) direzione Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato e in seguito gli altri municipali. b) discussione e votazioni Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede. Art. 65 Validità delle risoluzioni (rif. LOC: art. 99) Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. Il caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte. Art. 66 Collisione di interessi (rif. LOC: art. 100) 1 Un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguar- dano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83 LOC. 2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le delibe- razioni sui singoli aspetti. 3 L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 4 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. Art. 67 Divieto di prestazione (rif. LOC: art. 101) Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune. Art. 68 Revoca di risoluzioni (rif. LOC: art. 102) Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i di- ritti dei terzi. Art. 69 Verbale - contenuto e approvazione (rif. LOC: art. 103) Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Il riassunto della discussione può essere registrato su nastro o altri sistemi e verbalizzato a parte e approvato alla seduta successiva. Ogni municipale può far iscrivere, seduta stante, come ha votato. 16
1.01 Art. 70 Collegialità, discrezione e riserbo (rif. LOC art. 104) 1 I membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità. 2 I membri del Municipio, delle sue Commissioni e Delegazioni e i dipendenti, devono osservare la ne- cessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulla discussione e sugli apprezzamenti di carat- tere personale, espressi durante la seduta di Municipio e delle sue Commissioni o Delegazioni. Art. 71 Criteri di comportamento Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di di- screzione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti di cui agli art. 70 e 72 del presente regolamento. Art. 72 Ispezione di atti - rilascio di estratti (rif. LOC: art. 105) 1 I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti l'ammini- strazione comunale. 2 Lo stesso diritto spetta alle commissioni del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. 3 Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione. 4 Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali e di quelle del consiglio comunale. 5 Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo. 6 Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richieden- te dimostra un interesse diretto. Art. 73 Spese non preventivate (rif. LOC: art.115) Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate fino all’importo massimo comples- sivo di fr. 15'000.--. Art. 74 Lavori e forniture 1 I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al comune devono essere aggiudicate secondo le pre- scrizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). Art. 75 Pubblicazione delle risoluzioni (rif. LOC: art.111) Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubbli- cazione è prevista dalla legge e quando l'interesse generale lo esige. Art. 76 Informazione (rif. LOC: art.112) 1 Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse. 2 Sono riservati agli art. 104 e 105 LOC. 17
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