COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI DAL 1 GENNAIO 2020
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COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI DAL 1 GENNAIO 2020 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25del 30.09.2020 1
Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICAZIONE DELLA TARI ................................................................... 4 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE ........................................ 4 Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .......................................................................................... 4 Art. 3 SOGGETTO ATTIVO .............................................................................................................................. 5 Art. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ............................................................................................................... 5 Art. 5 SOGGETTO PASSIVO ............................................................................................................................ 6 Art. 6 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI....................................................................................................... 7 Art. 7 RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO ............................................................................. 7 Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI .......................................................................... 8 TITOLO II DISCIPLINA TARIFFARIA ................................................................................................................. 9 Art. 9 SUPERFICIE TASSABILE ........................................................................................................................ 9 Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ......................................................................................... 10 Art. 11 PIANO FINANZIARIO ....................................................................................................................... 10 Art. 12 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE .................................................................... 11 Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA ..................................................................................................... 11 Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ........................................................................................... 12 Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .................................................................................. 12 Art. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE NON DOMESTICHE ................... 13 Art. 17 TARIFFA GIORNALIERA.................................................................................................................... 15 Art. 18 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ................................................................................... 15 Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE ................................................................................................................... 15 TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ................................................................................................... 16 Art. 20 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO................................................................................................ 16 Art. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI ................................................................................................................ 16 Art. 22 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI .............................................................. 17 Art. 23 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. ..................................................................................... 19 TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.................................................................... 19 Art. 24 DICHIARAZIONE ............................................................................................................................... 19 Art. 25 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ............................................................... 19 Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROLLI .................................................................................. 21 2
Art. 27 SANZIONI ........................................................................................................................................ 21 Art. 28 ACCERTAMENTO ESECUTIVO........................................................................................................... 22 Art. 29 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI ............................................................................................ 22 Art. 31 INTERESSI ........................................................................................................................................ 23 Art. 32 SGRAVI E RIMBORSI ........................................................................................................................ 23 Art. 30 SOMME DI MODESTO AMMONTARE ............................................................................................. 23 Art. 33 CONTENZIOSO ................................................................................................................................ 24 Art. 34 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA ................................................................................................ 24 TABELLA 1 TIPOLOGIE TARIFFARIE E COEFFICIENTI..................................................................................... 25 TABELLA 2 ) ALLEGATI AL COMPOSTAGGIO ............................................................................................... 26 3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICAZIONE DELLA TARI Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Monchio delle Corti della Tassa per il servizio rifiuti urbani e assimilati, d’ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI. 2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. 3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TARI nel Comune di Monchio delle Corti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto, l’attività di trattamento e smaltimento dei RU, l’attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell’autorità di regolazione ARERA. 3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 4
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, non pericolosi, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma. 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; Art. 3 SOGGETTO ATTIVO 1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento è il Comune di Monchio delle Corti relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune. 2. Ai fini della prevalenza, si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Art. 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 1. Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiusi o chiudibili verso l’esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 5
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 2. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie ad attività produttive, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.L. n. 35 del 2013; c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4 L’occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 5 Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi ovvero dalla presentazione di titoli abilitativi (esempio DIA o SCIA) per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all’utilizzo di deposito/magazzino. 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Art. 5 SOGGETTO PASSIVO 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo: a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori; b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 6
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 6 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi definiti dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti urbani e assimilabili, approvato con Delibera dell’Autorità di Ambito (ATO) di Parma n. 11 del 29/11/2010 e s.m.i.. 2 Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti: a) gli imballaggi terziari; b) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle; c) i rifiuti speciali pericolosi. Art. 7 RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti per effetto delle disposizioni dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all’allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dal tributo. 7
3. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER 4 Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all’esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: 1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un’utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; 2) requisito della funzionalità: il magazzino o l’area devono essere esclusivamente asserviti all’attività di produzione di rifiuti speciali 3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l’attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati. 5. Anche nel caso di riconoscimento dell’esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo da parte del contribuente. 6. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI. Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani e assimilati in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono); b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana; c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori; 8
d) soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50; e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico; f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamene alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose; g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati/presentati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori. j) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate ne utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana; 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione. TITOLO II DISCIPLINA TARIFFARIA Art. 9 SUPERFICIE TASSABILE 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 9
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. 4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini indicati dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Art. 11 PIANO FINANZIARIO 1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle diposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all’Ente territorialmente competente. 2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalla citate deliberazioni. 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 10
4. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 5. L’autorità di regolazione ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall’ente attinenti al metodo tariffario rifiuti. Art. 12 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 si sensi del comma 651 dell’articolo 1 della Legge 147/2013. 3 Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche. 4 Nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine di legge, le tariffe per l’applicazione della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati 11
anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. 4 I coefficienti previsti alle tabelle 1a dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%. Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d’uso, con la classificazione in categorie di cui all’allegato 2 del presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l’attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l’attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell’uso specifico, in distinte categorie tariffarie, si applica la specifica tipologia tariffaria. In assenza della separazione fisica o della autonomia funzionale delle superfici, si applica il criterio dell’attività prevalente. 12
Art. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE NON DOMESTICHE Ai sensi del DPR 158/99, le utenze sono suddivise in utenze domestiche e utenze non domestiche. 2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Per tali utenze domestiche si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 16. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di predisposizione dell’avviso di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno applicate nell’anno successivo con conguaglio con decorrenza dal mese successivo l’avvenuta variazione. b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell’alloggio, come dalla tabella seguente: Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale Superficie (mq) N° componenti Da a per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati 1 40,01 80 2 80,01 120 3 120,01 oltre 4 3 La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 presenti nell’allegato 1 del presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria. 13
4 L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività o a quanto risulti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. 5 Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente. 6 La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. 7 Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 8 . Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. Se, invece, la persona fisica è titolare anche di un’utenza domestica tali tipologie di locali si considerano utenze domestiche condotte dal nucleo familiare del soggetto passivo, con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell’abitazione principale. Se il conduttore di tali tipologie di immobili non è una persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 9. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria “Alberghi senza ristorante”. Se l’attività rientra nella tipologia “a conduzione familiare” ai sensi della Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, sono considerati utenze domestiche con l’assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità. 10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata. 11 Le unità immobiliari in multiproprietà se destinate, anche solo parzialmente, all’esercizio di attività turistico-ricettive e quindi assoggettate alla legge regionale n.16/2004 e s.m.i saranno considerate utenze non domestiche ed inquadrate nella categoria “Alberghi senza ristorante”; diversamente, le unità immobiliari non utilizzate, neanche parzialmente, per l’esercizio di attività turistico-ricettive, saranno considerate utenze domestiche con l’assegnazione della tariffa corrispondente al numero dei posti letto risultanti dalle planimetrie delle singole unità. Spetta all’Amministrazione della multiproprietà fornire le necessarie informazioni all’ufficio preposto. 12. A partire dall’anno 2015 per le utenze domestiche relative ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 14
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo TARI è applicato per ciascuna annualità in misura ridotta di due terzi. Art. 17 TARIFFA GIORNALIERA 1 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. 2 L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. 3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. 4 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 5 Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo. 6 Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l’accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Art. 18 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia sull'importo del tributo. 15
TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 20 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO 1 Il tributo è dovuto in misura ridotta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta ove non venga effettuato il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” con le seguenti riduzioni percentuali: Distanza da punto di raccolta Riduzione da applicare Da 500 a 800 metri 60% Oltre gli 800 metri 80% 2. La distanza dal punto di raccolta per applicare le riduzioni previste dal comma precedente viene computata nel limite della proprietà privata al punto di raccolta più vicino. 3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa. 2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo: nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa. Art. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI 1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI. 2. Le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno precedente, di apposita istanza, per l’utilizzo della compostiera, fornita esclusivamente dal comune, e la contestuale richiesta della riduzione. Deve essere, inoltre, sottoscritta una convenzione in cui l’utente si impegna a praticare il compostaggio domestico secondo il disciplinare allegato al presente regolamento- TABELLA 2). La 16
riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siamo mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo. 3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa, che deve essere determinata dal comune, in modo proporzionale, in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell’utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione richiesta. L’istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe. Art. 22 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva la documentazione che attesti l’avvenuto smaltimento con allegate le copie delle fatture rilasciate da una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la quota variabile della tassa è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali: lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20% a) laboratori fotografici, eliografie: 25% b) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti: 35% c) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 25% d) laboratori di analisi, ambulatori medici: 25% e) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 35% f) allestimenti, insegne: 20% 17
g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20% h) falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, autocarrozzerie, ceramiche e smalterie: 35% i) officine di carpenteria metallica: 35% j) caseifici e cantine vinicole: 50% 4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate 5. Il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione si calcola in proporzione alla specifica tipologia di attività e limitatamente alla superficie di provenienza del rifiuto prodotto ed è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al ricilo e la quantità teorica di rifiuti prodotti determinata dall’applicazione del coefficiente Kd moltiplicato per i metri quadri assoggettati alla quota variabile. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo (con esclusione degli imballaggi terziari) alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività Kd applicato alla superficie di provenienza del rifiuti, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente: Rid = Qavv / Qtot (Kd) dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria. 18
6. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il termine stabilito per la presentazione del MUD l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti. Art. 23 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell’intera tariffa. La riduzione di cui all’articolo 20 (distanza dal punto di raccolta) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni. TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 24 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe. 2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati dal presente Regolamento. 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Art. 25 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della 19
tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per il versamento della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree. 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso : a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R) b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Al fine dell’osservanza dell’obbligo, fa fede la data di invio. 20
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