COMUNE DI LORETO - TA.RI REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - (Provincia di Ancona) - ApprovatocondeliberadiC.C.n. del - AWS

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COMUNE DI LORETO - TA.RI REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - (Provincia di Ancona) - ApprovatocondeliberadiC.C.n. del - AWS
COMUNE DI LORETO
             (Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI
                   TA.RI
Approvato con delibera di C.C. n.    del

                       1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Funzionario Responsabile del Tributo

Art. 4. Servizio di gestione dei Rifiuti – Rinvio

Art. 5. Classificazione dei rifiuti

Art. 6. Rifiuti assimilati agli urbani

Art.7. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art.8. Zone di applicazione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 9. Presupposto per l’applicazione del tributo

Art. 10. Esclusione per aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali

Art.11.Esclusione per inidoneità a produzione rifiuti

Art.12.Esclusione dall’obbligo di conferimento

Art.13.Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art.14.Superficie degli immobili

Art.15.Soggetti passivi

TITOLO III – TARIFFE

Art. 16. Costo di gestione

Art. 17. Determinazione della tariffa

Art. 18. Articolazione della tariffa

Art. 19. Periodi di applicazione del tributo

Art. 20. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 21. Occupanti le utenze domestiche

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

Art.23. Classificazione delle utenze non domestiche

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Art. 24. Scuole statali

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 25. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 26. Riduzioni per i rifiuti avviati al recupero

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 28. Agevolazioni

Art. 29. Altre agevolazioni

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - RISCOSSION E CONTENZIOSO

Art. 31. Obbligo di dichiarazione e contenuto della dichiarazione

Art. 32. Poteri del Comune

Art. 33. Riscossione

Art. 34. Verifiche e Controlli

Art. 35. Accertamento

Art.36. Versamenti rateali

Art. 37. Sanzioni

Art. 38. Interessi

Art. 39. Importo minimo

Art. 40. Ravvedimento

Art. 41. Rimborsi

Art. 42. Contenzioso

Art. 43. Esecuzione Forzata

TITOLO VI – TRIBUTO GIORNALIERO E PROVINCIALE

Art. 44. Tributo giornaliero

Art. 45. Tributo Provinciale

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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 47. Clausola di adeguamento

Art. 48. Disposizioni per l’anno 2020

Art. 49. Trattamento dei dati

Allegati

all. A: Delibera CC n.56 del 22.6.98

all.B : Categorie di utenze non domestiche

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (di seguito
per brevità anche TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a decorrere
dal 1 gennaio 2020 , in attuazione dell’Art. 1 commi 641 al 668 e commi 682 al 705 della legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’Art.1 comma 738
della Legge 27.12.2019 n.160, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la
sua applicazione e le connesse misure in caso di inadempienza.

2.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la
tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

3.La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni dell’Autorità di regolazione per l’Energia, reti ed
ambiente (ARERA) ai sensi dell’art.1 comma 527 della Legge 27.12.2017 n.205.

4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di
nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli
immobili al 1°gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e
fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1.Con delibera di Giunta viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attributi tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché, ove necessiti, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.
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2. In mancanza della delibera di cui al comma 1, il funzionario è individuato nel Responsabile del V Settore –
Risorse.

ART.4

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - RINVIO

1.Il Servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati, nonché lo spazzamento stradale, e costituisce un servizio di pubblico interesse,
svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Per servizio svolto in regime di privativa si intende che spetta esclusivamente al Comune l’esercizio del
Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti Urbani e dei Rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà
essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, ai quali
si fa rinvio.

ART. 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, com ma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b)i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del
presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c)i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art.184 comma 3 del D.Lgs 152/06:

a)       i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art.2135 c.c.;

b)     i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo;

c)       i rifiuti da lavorazioni industriali;

d)       i rifiuti da lavorazioni artigianali;

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e)       i rifiuti da lavorazioni commerciali;

f)       i rifiuti da attività di servizio

g)       i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi;

h)       i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART.6

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

     1. Ai fini dell’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività, per la corretta applicazione
        del tributo e della gestione del servizio, trova applicazione la deliberazione di Consiglio Comunale
        n.56 del 22.06.1998 ad oggetto: “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI
        DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELLA LEGGE COMUNITARIA
        1995/1997 N. 128/98” (ALLEGATO A) provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile
        abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,
        artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie
        complessiva al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore ai 500 mq, la
        produzione annua relativa alla superficie complessivamente riferita alla attività economica non
        superi i 10 kg/mq ovvero 0,1 mc/mq.
     2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 1 ,
        purché il Comune, effettuate le opportune verifiche indichi le specifiche misure organizzative atte a
        gestire tali rifiuti. L’assimilazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
     3. Le ditte che soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dall’Ente per l’assimilazione agli
        urbani conferiscono i rifiuti speciali assimilati al servizio comunale e sono assoggettati al
        pagamento del tributo; in caso contrario, sono tenuti allo smaltimento a propria cura e spese e non
        sono assoggettati al pagamento del tributo sulle superfici ove si producono i predetti rifiuti.
     4. Il tributo non è dovuto nel caso in cui lo scostamento tra l’ammontare dei rifiuti smaltiti nell’anno e
        quello minimo di assimilazione non ecceda il 10per cento. E’ prevista una riduzione del tributo pari
        al 50% qualora lo scostamento tra l’ammontare di rifiuti smaltiti e quello minimo di assimilazione
        non ecceda il 30%.

ART.7

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMAITIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art.
185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi
con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b)      il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente
al terreno;

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c)       il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso
sito in cui è stato escavato;

d)       i rifiuti radioattivi;

e)       i materiali        esplosivi     in      disuso;

f)       le       materiefecali, se       non contemplate dal comma 2,             lettera b),

paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o             forestale     naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi
o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli
se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione
del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

   Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a)       le acque di scarico;

b)       i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati,

contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento
in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 8

ZONE DI APPLICAZIONE

     1. L’applicazione del tributo nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro
        abitato, frazioni, nuclei abitati , centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi
        attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei
        rifiuti solidi urbani ed assimilati.
     2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di
        privativa, la tariffa è comunque dovuta, salva l’applicazione delle riduzioni previste dall’art.27 del
        Regolamento.
     3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e l’interruzione
        temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

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TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART 9

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1.      Il presupposto del tributo TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2.        Si intendono per:

a)     locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b)       aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c)        utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 10

ESCLUSIONE PER AREE SCOPERTE PERTINENZIALI O ACCESSORIE ED AREE COMUNI CONDOMINIALI

1. Sono escluse dal tributo TARI , ai sensi dell’art.1 comma 641 della L.147/2013:

a)      le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i
posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative

b)      le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i
condomini.

Soggetti passivi

1.       La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2.      Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto
dagli occupanti o conduttori delle medesime.

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3.      In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione,
superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i
locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal

ART.11

ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI

1.Il tributo è dovuto anche per i locali ed aree non utilizzati, purché predisposti all’uso salvo quanto
previsto nel seguente Regolamento.

2.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a)le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di
fornitura dei servizi pubblici a rete delle due seguenti utenze: gas e luce;

b)locali diversi da quelli ad uso domestico, non utilizzati per cessata attività, privi di arredamento, impianti,
attrezzature e privi delle due seguenti utenze: gas e luce;

c)le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici
destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d)i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e)le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori
fino alla data di inizio dell’occupazione;

f)le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione;

g )le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h)per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli
automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio
e dal lavaggio.

i) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, nella
parte in cui l’altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto
dell’introdosso del solaio, è inferiore al mt. 1,50 ovvero quando siano accessibili solo tramite botola o scala
retrattile.

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni
caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto
stesso;

3.Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base   ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da
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idonea documentazione              quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità             o     d'inabitabilità
emessa dagli organi competenti, la revoca,                   la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da
impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente
escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è
verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, come per
legge.

5.La presenza di arredo oppure l’attivazione di almeno due dei pubblici servizi di erogazione idrica,
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non
domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART.12

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2.       Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 7.

ART.13

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1.Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2.Non sono in particolare, soggette a tributo:

a)le superfici adibite all’allevamento di animali;

b)le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi
agricoli;

c)Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore
sanitario, a :sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di
radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie
infettive;

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzioni di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti
quantitativi di cui alla deliberazione di consiglio comunale sopra citata;

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4.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco:

    A)   AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI,LABORATORI RADIOLOGICI E TECNICI,LABORATORI ANALISI                80%
    B)   OFFICINE PER RIPARAZIONE AUTO,MOTO E MACCHINE AGRICOLE E GOMMISTI                                 75%
    C)   LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON IDUSTRIALI                                                      75%
    D)   ELETTRAUTO                                                                                        85%
    E)   CANTINE VINICOLE E CASEIFICI                                                                      50%
    F)   AUTOCARROZZERIE E FALEGNAMERIE E VERNICIATORI IN GENERE,GALVANOTECNICI                            75%
    G)   FONDERIE,CERAMICHE E SMALTERIE, OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA                                 75%
    H)   TIPOGRAFIE,STAMPERIE,INCISIONI E VETRERIE                                                         90%
    I)   LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIGRAFICI                                                              90%
    J)   ALLESTIMENTI PUBBLICITARI,INSEGNE LUMINOSE,MATERIE PLASTICHE,VETRORESINE                          90%

5. Per fruire dell'esclusione o dell’abbattimento prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di
variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART.14

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1.La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati.

2.Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinataria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, di
ciascun comune di cui all’art.9 - bis del D.L.201 del 6.12.11, la superficie assoggettabile a tributo delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è apri all’80% della
superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della repubblica del
23.31998 n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,
misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt.1,50.

4.La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore
di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

                                                        12
5.Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al
suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di
erogazione.

ART. 15

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti
in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare
dell’abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Il vincolo di solidarietà opera in
ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell’accertamento, della riscossione o del
contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione.

3. Il titolo dell’occupazione o conduzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dai
diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o conduzione di
fatto.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli
occupanti o conduttori delle medesime.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per
i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.

7. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale
colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l’intestatario anagrafico della scheda di
famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali,
commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto
che li rappresenta o li dirige.

                                                         13
TITOLO III – TARIFFE

ART. 16

COSTO DI GESTIONE

1.Il tributo comunale (TARI) deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2.I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri determinati da ARERA e dalle altre
disposizioni vigenti, in conformità al Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti
dal soggetto gestore e approvati dalle autorità preposte.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al
Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

4.E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo
provinciale:

a)per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b)per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non
dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito
preventivato.

ART. 17

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1.Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.

2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o delle altre disposizioni vigenti.

                                                       14
3.La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4.La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

ART.18

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi
i costi di smaltimento.

2.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3.L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere
determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 19

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1.Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste
l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2.L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali
ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente
dichiarata.

3.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4.Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva
variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una
diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al
successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di
regola conteggiate a conguaglio.

ART. 20

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio
e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli
                                                      15
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.

3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 21

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salvo
diversa dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del
nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la
famiglia.

2.Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel
caso di servizio di volontariato, di attività lavorativa prestata all’estero, di assenza per ragioni di studio e nel
caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE),per gli alloggi a disposizione di famiglie residenti nel comune oltre
all’abitazione di abituale dimora, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati
da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza
quello di due unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque n o n utilizzate, il
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5.I box auto, garage, autorimesse, le cantine e simili destinate a pertinenza di unità abitativa si considerano
utenze domestiche e per le stesse si applica, per quanto concerne il numero dei componenti, la medesima
tariffa, per la parte fissa e per la parte variabile, prevista per l’unità di tipo abitativo di cui sono pertinenza.
Le cantine , le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un
occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tali condizioni
tali luoghi si considerano utenze non domestiche.

6.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

                                                         16
7.Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di
pagamento di cui all’articolo 21, comma1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni
successivamente intervenute.

ART. 22

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2.La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.

ART.23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.

2.L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente
svolta.

3.Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.

4.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche
se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso ( es.
superficie di vendita, esposizione, deposito, mensa). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla
specifica tipologia d’uso alle superfici con un autonoma e distinta utilizzazione , purché singolarmente
abbia una estensione non inferiore ai 50 mq.

5.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata.

6.In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 24

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SCUOLE STATALI

1.Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole
dell’infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica)
resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28
febbraio 2008, n. 31).

2.La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in
sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione,
di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto del contenitore.

2.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

RIDUZIONI PER RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO

    1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati, il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto che
       effettua l’attività di recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo.
    2. Per recupero si intende , una qualsiasi operazione che agevoli ,attraverso impianti o modalità
       tecnico organizzative, una minor produzione di rifiuti, un minor smaltimento o recupero da parte
       del gestore del servizio pubblico.

3.La tariffa, nei seguenti casi è ridotta:

a. Del 10% nel caso di attività produttive , commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver
sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di
rifiuti tale da determinare a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica Kd proprio
della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b. Del 25% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume
specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e quindi che agevoli lo smaltimento o il recupero
da parte del gestore del servizio pubblico.

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2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di tre anni, decorrenti dall’anno
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e comunque per un ammontare complessivo che non
può superare il 50% dei costi suddetti.

Quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell’anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.

ART. 27

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1.Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, se l’insediamento dista
oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l’obbligo per gli occupanti o detentori
degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.

2.Ai fini del computo della distanza non si considerano eventuali tratti di strada privata

3.Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all’ambiente.

4.L’interruzione temporanea del servizio non comporta invece alcun esonero o riduzione del tributo

ART.28

AGEVOLAZIONI

1.Per le utenze domestiche la tariffa è ridotta al 50% per le abitazioni non di lusso che non siano comunque
classificate catastalmente con categoria A/1,A/7,A/8,A/9, occupate da famiglie composte da una o due
persone, entrambe di età non inferiore ai 65 anni, che non siano proprietarie o usufruttuarie di altre
abitazioni oltre la prima che percepiscano ciascuna un reddito annuo non superiore al minimo imponibile
agli effetti IRPEF; nonché per quelle per le quali il valore ISEE del nucleo famigliare non sia superiore ai
6.000 Euro.

2.Ai fini dell’attestazione del reddito, quello di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
da tutti i componenti il nucleo famigliare, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata
(Mod. 730 o Mod. Unico,) o CUD se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi

3.La tariffa è ridotta del 50% per i locali od aree occupati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ONLUS. La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

4.Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale
o di quella di variazione, o in mancanza ,dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Esse
cessano di operare nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della
relativa dichiarazione.

ART. 29

ALTRE AGEVOLAZIONI
                                                       19
1.Viene accordata l’esenzione:

a)agli edifici di culto, in senso lato, compresi locali ed aree di pertinenza, ad esclusione delle abitazioni dei
ministri di culto;

b)ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico.

ART. 30

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2.Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% del tributo.

TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 31

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del
tributo e in particolare:

a)l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b)la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c)il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono
acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe, salvo diversa comunicazione, documentata, del contribuente.

2.La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni da verificarsi del fatto che ne determina
l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

3.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la variazione o la cessazione
va presentata nel temine di cui al precedente punto a).

4.La dichiarazione originaria deve contenere:

    a)  per le utenze domestiche dei soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, di residenza,
       codice fiscale ) dall’intestatario della scheda di famiglia ;
    b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, di
       residenza, codice fiscale ) ed il numero dei soggetti ’occupanti l’immobile a qualsiasi titolo.
    c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile (ragione e scopo sociale o
       istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A.,
       codice ATECO dell’attività, sede legale) dell’attività che in esse si svolge ovvero la destinazione
       d’uso dei locali e delle aree;
    d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni;
                                                         20
e) l’ubicazione, specificando il numero civico e l’interno se esiste, i dati catastali dei locali e delle aree;
    f) la data in cui ha inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è avvenuta la variazione o la
       cessazione;

5.la sussistenza di presupposti per la fruizioni di riduzioni o agevolazioni;

6.Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione
presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7.La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita
per posta a mezzo raccomandata A.R. o per pec, oppure via mail corredata di fotocopia del documento di
identità del dichiarante. Nei casi di trasmissione fa fede la data di invio.

8.La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle
richieste di pagamento

9.Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni,
devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nei tempi previsti, fermo restando l’obbligo
del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito

10.Ai fini della dichiarazione relativa al tributo, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della
tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o
dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

11.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le
modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

12.La dichiarazione, nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve
riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

ART. 32

POTERI DEL COMUNE

1.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere          dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento
tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata

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secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 138.

ART. 33

RISCOSSIONE

1.Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, in base alle dichiarazioni, inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza;

2.Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso di
pagamento, da postalizzare almeno 20 giorni prima della scadenza.

3.L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo
alle prescritte scadenze. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la
liquidazione del tributo.

4.Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate scadenti alla fine del mesi di luglio,
settembre e novembre, salvo che con motivata deliberazione di Giunta, i termini ordinatori possono essere
eccezionalmente sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi
calamità naturali, sanitarie o particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri da precisare
nella deliberazione medesima.

5.Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro
recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come
corrispondenza ordinaria;

6.Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello F24. Ovvero, qualora attivate ,
anche attraverso altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali;

7.Ai sensi dell’art. 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il versamento dell’importo
dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore
a 49 centesimi, ovvero in eccesso se superiore a detto importo.

8.Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente
pagamento.

9.L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle
spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per
omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART.34

VERIFICHE E CONTROLLI

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1.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni autorizzato;

2.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.

ART.35

ACCERTAMENTO

1.L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, avviso
di accertamento d’ufficio o in rettifica , anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal
Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2.L’omesso, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto, in base alla dichiarazione presentata è
accertato notificando al soggetto avviso di accertamento per omesso, insufficiente e tardivo pagamento.

3.L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo
TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro
sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4.Ai sensi dell’art. 1 comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il termine per la notifica degli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La notificazione si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il
contribuente dalla data in cui l’atto è stato ricevuto.

5.L’avviso di accertamento contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi
indicati e, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni
generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Esso specifica le ragioni dell’atto, indica
distintamente le somme da versare entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito degli interessi moratori,
delle sanzioni per omesso versamento e delle spese di notifica.

6.L’atto deve altresì recare espressamente l’indicazione che esso costituisce titolo esecutivo idoneo ad
attivare le procedure esecutive e cautelari e l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal
termine del pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste , anche ai fini dell’esecuzione
forzata.

7.Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro il termine prescritto, salvo che sia
emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative
vigenti.

8.Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi valgono
come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

9.Ai fini dell’accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio
urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all’80 per cento della superficie

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