COMMERCIO AMBULANTE A POSTEGGIO FISSO DI ARREDAMENTI PER GIARDINO, MOBILI, ARTICOLI DIVERSI PER USO DOMESTICO

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COMMERCIO AMBULANTE A POSTEGGIO FISSO DI ARREDAMENTI PER
   GIARDINO, MOBILI, ARTICOLI DIVERSI PER USO DOMESTICO

Codice attività ATECOFIN 1993:

             Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli
 52.62.5 -
             diversi per uso domestico

Codice attività ATECOFIN 2004:

             Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli
 52.62.4 -
             diversi per uso domestico
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico                 52.62.4

                                                                            Indice

      1. PREMESSA.............................................................................................................................. 3

          1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore............................................................ 3
          1.2 Cenni normativi e modalità di svolgimento del commercio ambulante....................... 4
          1.3 Regime I.V.A. nel commercio al dettaglio ....................................................................... 6
               1.3.1 - Regimi semplificati ................................................................................................... 7

      2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO....................................................................... 9

          2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria ........................................................................... 9
          2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso................................................ 10
          2.3 Ricerche presso pubbliche amministrazioni ................................................................ 10

      3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO ..................................................................................... 11

          3.1 Modalità dell’accesso ..................................................................................................... 11
          3.2 Controlli prioritari............................................................................................................ 11
          3.3 Controllo del volume d’affari.......................................................................................... 12
               3.3.1 - Tipologie di evasione ............................................................................................. 12
               3.3.2 - Indizi di evasione ................................................................................................... 13
               3.3.3 - Prospetto degli eventuali indizi di evasione ........................................................... 16
               3.3.4 - Possibili approfondimenti dell’indagine .................................................................. 17
               3.3.5 - Quantificazione dei ricavi omessi........................................................................... 17
               3.3.6 - Controllo di carico e scarico del magazzino........................................................... 17
               3.3.7 - Controllo del ricarico .............................................................................................. 18
               3.3.8 - Indice di rotazione del magazzino.......................................................................... 20
               3.3.9 - Indice di produttività per addetto............................................................................ 20
               3.3.10 - Altri controlli ed analisi ......................................................................................... 21
          3.4 Ulteriori elementi di valutazione .................................................................................... 21
          3.5 Le indagini bancarie........................................................................................................ 22
               3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti ................................ 23
               3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari............................. 23

      CHECK LIST .............................................................................................................................. 24

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      Il settore in questione è individuato dal codice attività ATECOFIN 2004 52.62.4 Commercio al dettaglio
  ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico, è
  caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti, prevalentemente di piccole dimensioni, che svolgono
  attività itinerante in aree apposite o sedi improprie oppure in occasione di fiere e sagre, su un posteggio fisso o
  su più posteggi fissi.

      Lo specifico ramo merceologico non presenta caratteristiche omogenee ma varia fortemente a seconda della
  modalità con cui viene svolta l’attività, dell’ubicazione territoriale dei punti vendita e degli assetti dimensionali ed
  organizzativi adottati.

  1.1 Caratteristiche economico-aziendali del settore

      Gli esercizi commerciali di questo settore operano prevalentemente con la natura giuridica di ditta individuale
  o di società di persone, a conduzione familiare, talora con uno o più addetti.

      Tra le società si riscontrano attività commerciali di dimensioni più consistenti caratterizzate da una maggiore
  numerosità e varietà di prodotti offerti.

      L’attività non richiede grossi investimenti sia per i posteggi che per le attrezzature, infatti, le spese
  complessive di occupazione del suolo per posteggi fissi oppure itineranti risultano molto basse e le attrezzature
  necessarie sono limitate a banchi e scaffali.

      Per quanto riguarda il mezzo di trasporto si riscontra in genere la disponibilità di un furgone, un autocarro
  oppure un altro mezzo per il trasporto promiscuo e, in presenza di attività di dimensioni più grandi, anche di un
  automarket.

      Il metodo di approvvigionamento usuale è l’acquisto della merce presso i commercianti all’ingrosso, più
  raramente la fornitura viene effettuata direttamente presso i produttori. Inoltre, è possibile per chi svolge
  un’attività di vendita ambulante avere anche un negozio, dove viene effettuata la vendita della stessa tipologia di
  beni.

      E’ possibile classificare i prodotti commercializzati suddividendoli in varie aree:
      ♦ mobili in vimini, sughero, legno o plastica per arredo di esterni (sdraio, amache, tavoli, sedie, panche);
      ♦ tendaggi, pergole, ombrelloni, tappeti, cuscini;
      ♦ bauli, cornici, quadri, specchi, cesti, oggettistica per la casa;
      ♦ lumi, oggetti in legno ed in ferro (arredo casa, barbecue e camino);
      ♦ vasi, soprammobili, ceramiche e piante ornamentali;
      ♦ piscine, giochi mare, peluches.

      La seguente classificazione degli esercizi commerciali tiene conto dei diversi tipi di attività itinerante svolta,
  della logistica e della tipologia di cliente finale:
  ♦    ambulanti di dimensione piccolissima che svolgono prevalentemente attività itinerante su aree
       appositamente destinate o su sedi improprie anche in occasione di fiere e sagre. Sono imprese individuali
       gestite direttamente dal titolare. Svolgono un’attività itinerante per oltre la metà dei giorni dell’anno, anche in

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       occasione di fiere e sagre, principalmente su aree appositamente destinate e, secondariamente, su sedi
       improprie, ma possono anche svolgere l’attività su uno o più posteggi fissi di superficie ridotta. Le spese di
       occupazione del suolo pubblico sia per posteggi itineranti che per posteggi fissi risultano molto basse,
       mentre quelle per posteggi itineranti in occasione di fiere e sagre risultano molto elevate. In genere
       dispongono di un autocarro o di altro mezzo di trasporto per uso promiscuo, e nella quasi totalità dei casi
       non dispongono di personale dipendente. Gli acquisti vengono effettuati prevalentemente presso
       commercianti all’ingrosso;
  ♦    ambulanti di dimensione piccola che svolgono attività su più posteggi fissi e si approvvigionano direttamente
       presso i produttori. Sono imprese individuali gestite direttamente dal titolare. Svolgono l’attività su più
       posteggi fissi di medio-grande superficie, da tre a sei, sostenendo elevate spese di occupazione del suolo
       pubblico. In genere dispongono solo di un autocarro, ma non di personale dipendente. Gli acquisti vengono
       effettuati prevalentemente presso commercianti all’ingrosso, tuttavia non sono trascurabili gli acquisti
       effettuati direttamente presso i produttori;
  ♦    ambulanti di dimensione media che svolgono attività su un posteggio fisso. Sono società di persone, in
       genere a conduzione familiare, con la presenza di massimo due soci. Svolgono l’attività su un solo
       posteggio fisso di grande superficie, per il quale sostengono elevate spese di occupazione del suolo
       pubblico. Nella maggior parte dei casi dispongono di un solo autocarro, talvolta due, frequente è la presenza
       di collaboratori familiari e lavoratori dipendenti. Ampie sono le superfici destinate a magazzini o depositi. Gli
       acquisti vengono effettuati prevalentemente all’ingrosso, tuttavia non sono trascurabili gli acquisti effettuati
       direttamene presso i produttori;
  ♦    ambulanti di dimensione grande che svolgono attività su più posteggi fissi. Sono società di persone con la
       presenza di uno o due soci. Svolgono l’attività su più posteggi fissi di grande superficie, mediamente da tre a
       sei, sostenendo elevate spese di occupazione del suolo pubblico. Nella maggior parte dei casi dispongono
       di uno o due autocarri, frequente è anche la disponibilità di automarket, si rileva, inoltre, la presenza di
       personale dipendente, con uno o talvolta due addetti, in genere collaboratori familiari. Molto ampie sono le
       superfici destinate a magazzini o depositi. Gli acquisti vengono effettuati prevalentemente presso
       commercianti all’ingrosso.

  1.2 Cenni normativi e modalità di svolgimento del commercio ambulante

      La disciplina del commercio ambulante, inizialmente regolamentata dalla Legge del 19 maggio 1976, n. 398,
  è stata modificata dal D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114, che al Titolo X – Commercio al dettaglio su aree
  pubbliche -, ha definito il commercio su aree pubbliche come l’attività di vendita di merci al dettaglio e la
  somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o
  su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

      Contestualmente sono state qualificate alcune caratteristiche tipiche di tale settore, intendendo per:
  ♦ aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di
      pubblico passaggio oppure ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  ♦ mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
      attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese,
      per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici
      servizi;

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  ♦ posteggio: la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene
      data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
  ♦ fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali
      il Comune abbia la disponibilità, di operatori organizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
      occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  ♦ presenze in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato, a prescindere se
      abbia o no potuto svolgere l’attività;
  ♦ presenze in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato in una fiera.

      La riforma del commercio entrata in vigore dal 1999, ha previsto due distinti modi di svolgimento del
  commercio su aree pubbliche (art. 28 del D.Lgs. n. 114/98) e precisamente:
  ♦ su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  ♦ su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

      Per l’esercizio di tale attività è necessario chiedere un’autorizzazione.

      Qualora si voglia esercitare l’attività esclusivamente in forma itinerante, l’autorizzazione viene rilasciata dal
  Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dal Comune dove è la sede legale della società negli
  altri casi; tale autorizzazione abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore.

      Qualora si voglia esercitare l’attività mediante l’utilizzo di un posteggio, l’autorizzazione deve essere richiesta
  al Sindaco del Comune nel quale si trova il posteggio; tale autorizzazione abilita anche all’esercizio in forma
  itinerante nell’ambito del territorio regionale.

      In entrambi i casi l’autorizzazione abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nella Regione dove
  è situato il Comune, che ha rilasciato l’autorizzazione, sia nelle altre Regioni d’Italia.

      Nella richiesta di autorizzazione l’interessato deve:
  ♦ dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali (non essere fallito, condannato, o sottoposto a misure
      preventive);
  ♦ specificare il settore oppure i settori merceologici oggetto dell’attività.

      Nella richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività esclusivamente in forma non itinerante va aggiunta
  anche la specifica del posteggio che si vuole ottenere in concessione.

      I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle rispettive concessioni sono assegnati
  giornalmente, dalle autorità competenti, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che
  vantino il maggior numero di presenze effettive in quel mercato del Comune in cui si procede all’assegnazione
  provvisoria.

      Le Regioni stabiliscono i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del
  numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento
  dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonchè per l’istituzione di mercati destinati a
  merceologie esclusive ed infine per la partecipazione alle fiere.

      Chiunque esercita il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
  previsto dall’autorizzazione stessa, nonchè senza l’autorizzazione oppure il permesso di cui all’art. 28, commi 9
  e 10, del D.Lgs. 114/98, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa.

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      Sia nel caso in cui si voglia esercitare l’attività esclusivamente in forma itinerante che nel caso in cui si voglia
  esercitare l’attività mediante l’utilizzo di un posteggio, l’autorizzazione, una volta concessa, può essere revocata
  nei casi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.

      Una delle più importanti novità fornite dalla riforma del commercio è il venir meno dei requisiti professionali in
  precedenza richiesti per gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante.

      Nel settore del commercio al dettaglio ambulante di mobili ed arredamenti per giardino non si verificano in
  genere vendite straordinarie, così come previsto dal D.Lgs. n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni, ad
  eccezione delle vendite di liquidazione, previste dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 114/98, effettuate da chi vuole
  vendere in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse in occasione di cessazione dell’attività
  commerciale o cessione d’azienda.

      Si evidenzia che “lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di
  vendita che deve essere comunque esposto” (art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98).

      La normativa delle vendite straordinarie si estende anche alle vendite sottocosto, che consistono nella
  cessione al consumatore finale di un prodotto il cui prezzo sia realmente inferiore a quello risultante dalle fatture
  d’acquisto, comprensivo di I.V.A. e tasse.

  1.3 Regime I.V.A. nel commercio al dettaglio

      I commercianti al dettaglio sono sottoposti al regime dell’imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra l’altro, i
  seguenti obblighi:
  ♦ certificazione dei corrispettivi;
  ♦ tenuta dei registri obbligatori;
  ♦ liquidazione dell’imposta.

      Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, i commercianti al dettaglio sono esonerati dall’emissione
  della fattura (artt. 22 e 24 del D.P.R. n. 633/72) fatta salva specifica richiesta del cliente. In sostituzione emettono
  lo scontrino o la ricevuta fiscale. Con riferimento all’emissione dello scontrino fiscale si devono dotare del
  registratore di cassa, ovvero un apparecchio meccanografico per l’emissione di documenti fiscali di vendita.

      L’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali viene meno qualora il contribuente abbia presentato domanda
  di adesione al concordato preventivo di cui all’art. 33 del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269,
  convertito con la Legge del 24 novembre 2003, n. 326. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla normativa ed alla
  prassi di riferimento, in particolare alla Circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004 dell’Agenzia dell’Entrate.

       La sospensione dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale non incide sugli ordinari
  adempimenti I.V.A. connessi all’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/72.

      Per effetto di tale sospensione, si rende inapplicabile, peraltro, il disposto dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. del
  9 dicembre 1996, n. 695, che consente di annotare i corrispettivi mediante un’unica registrazione, nel registro di
  cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/72, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Ciò in quanto tale norma
  trova applicazione con esclusivo riferimento alle operazioni per le quali venga rilasciato lo scontrino o la ricevuta
  fiscale.

      Ne consegue che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo, l’annotazione dei

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  corrispettivi giornalieri nel registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/72 deve essere eseguita, ai sensi del primo
  comma del medesimo articolo, “con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non
  festivo successivo”.

      I principali registri ai fini I.V.A. sono:
  ♦ registro acquisti - art. 25 del D.P.R. n. 633/72;
  ♦ registro delle fatture emesse (in caso di emissione di fatture) – art. 23 del D.P.R. n. 633/72;
  ♦ registro dei corrispettivi – art. 24 del D.P.R. n. 633/72.

      Le norme introdotte dal D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, “Regolamento recante modifiche al decreto del
  Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e la
  razionalizzazione di adempimenti tributari”, prevedono che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, i contribuenti
  obbligati alla tenuta delle scritture contabili, possono non tenere i registri prescritti ai fini I.V.A., a condizione che
  le registrazioni siano effettuate nel libro giornale e che, su richiesta dell’Amministrazione, siano forniti gli stessi
  dati, che sarebbero stati annotati nei relativi registri (art. 12 del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435).

      Lo stesso D.P.R. ha inoltre previsto che tutte le imprese, indipendentemente dal volume d’affari, non
  debbano più presentare le dichiarazioni periodiche I.V.A. a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative al
  2002.

      Inoltre, sempre nell’ottica della riduzione degli adempimenti fiscali, è stato eliminato l’obbligo di effettuare le
  annotazioni relative alle liquidazioni I.V.A. periodiche, mensili o trimestrali, ed all’avvenuto versamento
  dell’imposta.

      Gli imprenditori devono, comunque, fornire gli elementi in base ai quali hanno operato la liquidazione in caso
  di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

      L’art. 15 dello stesso D.P.R. n. 435/2001 ha eliminato l’obbligo di allegare al registro dei corrispettivi gli
  scontrini riepilogativi giornalieri. Pertanto, è consentito effettuare la registrazione, sia giornaliera sia riepilogativa
  mensile, dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.

      Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla normativa ed alla prassi di riferimento, in particolare alla Circolare n. 6/E
  del 25 gennaio 2002, dell’Agenzia delle Entrate.

  1.3.1 - Regimi semplificati

      Il D.P.R. n. 633/72 e le varie leggi successive hanno previsto accanto al regime normale o ordinario di
  applicazione dell’imposta, disposizioni o trattamenti particolari in considerazione della modesta (o marginale)
  dimensione economica delle attività stesse.

      L’applicazione del regime speciale rappresenta, per chi è interessato, una facoltà e non un obbligo.

      E’ possibile, infatti, optare per l’applicazione dell’imposta secondo i modi ordinari, ovvero determinare
  l’imposta e/o assolvere agli obblighi contabili in base alle regole stabilite dal già citato D.P.R. n. 633/72 per tutti i
  contribuenti.

      L’articolo 32 del D.P.R. n. 633/72 prevede alcune semplificazioni in ordine alla fatturazione ed alla
  registrazione da parte dei contribuenti che non superano i limiti di volume d’affari stabiliti dallo stesso articolo.Tali
  contribuenti possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario

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  madre e figlia.

      A norma dell’art. 7 del D.P.R. n. 542/99 e del D.P.R. n. 222/2001, i contribuenti rientranti negli stessi limiti di
  volume d’affari possono liquidare e versare l’I.V.A. con cadenza trimestrale anziché mensile.

      Norme speciali prevedono ulteriori regimi semplificati, che di seguito si indicano, riassumendo i principali
  obblighi a cui sono comunque tenuti i soggetti esercenti attività di impresa che possono avvalersi di tali regimi:

  Contribuenti minori (art. 3, commi 165 e 166, della Legge n. 662/96):
  ♦ osservare gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, se prescritti;
  ♦ annotare mensilmente le operazioni fatturate o effettuate;
  ♦ annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali, l’importo complessivo imponibile mensile o
      trimestrale degli acquisti.

  Contribuenti minimi (art. 3, commi 171 e 174, della Legge n. 662/96):
  ♦ emettere la fattura solo se richiesta;
  ♦ annotare mensilmente l’ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate;
  ♦ rilasciare la certificazione dei corrispettivi, se prescritta;
  ♦ determinare forfetariamente l’I.V.A..

  Attività marginali (art. 14 della Legge n. 388/2000):
  ♦ fatturare e certificare i corrispettivi, se prescritti;
  ♦ conservare i documenti ricevuti ed emessi, non sussistendo l’obbligo di registrazione e di tenuta delle
      scritture contabili;
  ♦ versare annualmente l’I.V.A..

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                                          2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

  2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria

      L’attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto
  da verificare.

      La preparazione della verifica costituisce una fase importante in ragione delle particolari modalità di
  svolgimento dell’attività economica oggetto del controllo.

      Al riguardo, una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria,
  sia in ambiente tradizionale che web, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:
  se trattasi di società:
  ♦    principali soci;
  ♦    notizie sui comportamenti dell’organo amministrativo;
  ♦    redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
  ♦    esistenza di partite I.V.A. anche cessate, intestate ai soci;
  ♦    elementi indicatori della capacità contributiva dei soci;
  ♦    bilancio civilistico e relativi indici contabili;
  se trattasi di persona fisica:
  ♦    esistenza di partite I.V.A. cessate;
  ♦    reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
  ♦    reddito d’impresa dichiarato negli ultimi anni;
  ♦    elementi indicatori di capacità contributiva;
  per tutte le tipologie di soggetti:
  ♦    data d’inizio dell’attività;
  ♦    luogo di conservazione delle scritture contabili;
  ♦    notizie sulle sedi legale ed amministrativa e/o punti vendita e/o eventuali locali magazzino;
  ♦    posizione fiscale, con dati relativi alle ultime dichiarazioni;
  ♦    precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, segnalazioni, ecc.;
  ♦    eventuali operazioni commerciali intercorse con operatori economici esteri, comunitari ed extracomunitari.

      Presso gli uffici saranno, inoltre, reperiti gli altri elementi di accertamento. L’acquisizione dei suddetti dati
  consente ai verificatori di:
  ♦    predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti vendita e/o locali magazzino;
  ♦    controllare l’esistenza di rapporti commerciali con soci soggetti d’imposta e familiari titolari di attività di
       produzione e commercio;
  ♦    dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall’impresa
       rispetto al “minimo vitale”;
  ♦    acquisire le prime informazioni, da completare con i dati rilevabili presso l’attività e da riscontrare anche
       mediante contraddittorio con la parte, sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati nonché sui
       rapporti finanziari fra società e soci.

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  2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso

      E’ opportuno riscontrare le informazioni acquisite dall’interrogazione all’A.T. con quelle desumibili dalla banca
  dati della Camera di Commercio, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., relativamente a:
  ♦    tipologia delle attività esercitate dal soggetto;
  ♦    luoghi di esercizio dell’attività e di eventuali locali magazzino;
  ♦    generalità del/i rappresentante/i legale/i della società e dei soci;
  ♦    situazione giuridica del soggetto: normale attività, soggetto estinto, soggetto in liquidazione/fallito, ecc.;
  ♦    eventuale presenza di protesti a carico dell’impresa, sia nella provincia di residenza che nel resto d’Italia, per
       valutare lo stato di salute dell’azienda e la prevedibile proficuità dell’azione accertatrice;
  ♦    controlli a carico del soggetto;
  ♦    altri dati ed informazioni.

      Nell’ambito dell’attività preparatoria è opportuno effettuare un sopralluogo preliminare per conoscere le
  caratteristiche strutturali e dimensionali e le modalità di esercizio dell’attività, anche al fine di stabilire il momento,
  la modalità dell’accesso e la composizione del nucleo di verificatori da impiegare.

      L’analisi di tali dati potrà suggerire al verificatore il percorso su cui indirizzare le indagini.

  2.3 Ricerche presso pubbliche amministrazioni

       Presso gli uffici comunali è possibile ottenere informazioni relative alla concessione delle autorizzazioni per
  l’esercizio dell’attività al commercio ambulante.

      Si possono richiedere le liste di coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione al commercio esclusivamente
  itinerante, e che di conseguenza potrebbero anche non operare nella zona, e di coloro invece che hanno fatto la
  richiesta per ottenere l’autorizzazione ad un posto fisso e, di conseguenza, operano necessariamente nel
  mercato di quel Comune.

      Sempre presso il Comune è possibile fare un controllo sul pagamento della Tassa per l’Occupazione del
  Suolo Pubblico (TOSAP), per riscontrare l’avvenuta emissione dei documenti fiscali nelle giornate,
  necessariamente lavorative, corrispondenti al pagamento effettuato.

      Per una migliore gestione dell’attività di controllo, tali elementi potranno comunque essere rilevati per una
  pluralità di soggetti piuttosto che per un singolo, accentuando così il momento di programmazione complessivo
  dell’attività di controllo da parte dell’ufficio e tendendo a minimizzare le difficoltà ed i tempi che il reperimento dei
  dati di volta in volta può comportare.

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                                                  3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

  3.1 Modalità dell’accesso

      Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci ai fini delle indagini, di un
  elevato grado di riservatezza, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la ricostruzione
  del reale giro d’affari.

      Sono ipotizzabili diverse modalità di accesso in dipendenza delle differenti caratteristiche organizzative
  dell’attività, la cui conoscenza è stata acquisita nella fase preparatoria al controllo:
  ♦    esistenza di un unico punto vendita e assenza di locali magazzino con diversa ubicazione;
  ♦    esistenza di un unico punto vendita e presenza di uno o più locali magazzino con diversa ubicazione;
  ♦    esistenza di più punti vendita e assenza di locali magazzino con diversa ubicazione;
  ♦    esistenza di più punti vendita e presenza di uno o più locali magazzino con diversa ubicazione;
  ♦    esistenza di un luogo di conservazione delle scritture contabili, diverso dai precedenti.

  3.2 Controlli prioritari

      Effettuate le formalità di rito, in base all’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 ed all’art. 33 del D.P.R. 600/73, si
  procederà ad una serie di operazioni tra le quali le più importanti sono:
  ♦    ricerca di eventuale documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio: agende, appunti, quietanze,
       corrispondenza, brogliacci, indirizzi, ecc.) nei locali e nelle strutture destinati all’esercizio dell’attività,
       compresi gli automezzi in uso all’impresa per lo svolgimento dell’attività. Per procedere all’accesso in locali
       che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica (art. 52,
       comma 1, del D.P.R. n. 633/72). Si effettuerà l’accesso presso il depositario dei libri e delle scritture contabili;
  ♦    acquisizione dei supporti magnetici (ad esempio floppy disk) eventualmente rinvenuti. Se l’azienda si avvale
       di mezzi informatici, collocati nei locali o nelle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività, si provvederà
       a visionare i programmi di gestione presenti, acquisendo tutti i dati utili al controllo (art. 52, commi 4 e 9, del
       D.P.R. n. 633/72): documentazione contabile, inventario di magazzino, giacenze, listino prezzi, ecc.. La
       lettura di detti supporti magnetici potrà consentire la rilevazione di clienti, fornitori, incassi e pagamenti non
       presenti in contabilità;
  ♦    controllo dell’esistenza della contabilità e della sua corretta tenuta;
  ♦    controllo della cassa al fine di verificare se i valori in denaro rinvenuti (denaro, ricevute di carte di credito e
       bancomat) trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali registrati ed al fine di individuare le
       modalità di incasso;
  ♦    controllo dell’annotazione di corrispettivi nei giorni in cui risulta una fornitura di energia ed il pagamento della
       tassa di occupazione spazi pubblici (TOSAP);
  ♦    individuazione delle ultime operazioni effettuate, ed in particolare l’ultimo D.D.T., scontrini e ricevute fiscali,
       fatture emesse;
  ♦     rilevazione del personale che opera effettivamente nell’attività, con indicazione dei dati anagrafici, delle
        mansioni svolte, della data di inizio dell’attività, e della tipologia di rapporto di lavoro (dipendente,
        collaboratore, associato) al fine di raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri tenuti ai fini

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        previdenziali e del lavoro, considerando l’eventuale presenza di personale precario, a tempo determinato,
        stagionale;
  ♦     rilevazione dei prezzi di vendita degli articoli esposti;
  ♦    inventariazione (quantità, valore e fornitore), anche a campione, delle merci destinate alla vendita;
  ♦    individuazione della modalità di vendita;
  ♦    rilevazione e controllo dei dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Studi di
       Settore;
  ♦    richiesta e verbalizzazione delle dichiarazioni di parte circa:
        • luoghi di svolgimento dell’attività;
        • giorni ed orari di apertura e chiusura;
        • presenza in sagre o fiere;
        • individuazione delle merci più significative;
        • modalità di approvvigionamento della merce e fatture da ricevere (con individuazione dei fornitori);
        • modalità di gestione della cassa al fine di appurare la frequenza e l’entità dei prelievi da parte del titolare,
             la data, l’importo e la causale dell’ultimo prelevamento;
        • misura e modalità di riconoscimento degli sconti praticati eventualmente su determinate categorie di
             merce.

      Altri elementi utili a valutare le potenzialità reddituali dell’impresa sono:
  ♦    dimensioni dell'azienda;
  ♦    tipo di licenza ed autorizzazione al commercio posseduta;
  ♦    anno di inizio dell’attività dell’impresa;
  ♦    spese complessive di occupazione del suolo per posteggi fissi oppure itineranti;
  ♦    beni strumentali (furgoni, autocarri, automarket, altri mezzi di trasporto promiscuo) ed attrezzature (banchi e
       scaffali);
  ♦    ubicazione territoriale (centro, periferia, zona turistica, aree, mercati e posteggi frequentati);
  ♦    capitale investito.

      Le informazioni e gli elementi raccolti saranno particolarmente utili per lo svolgimento di controlli “indiretti” al
  fine di verificare l’attendibilità delle risultanze contabili e la “congruità” del volume d’affari dichiarato.

  3.3 Controllo del volume d’affari

      Il problema principale dell'attività di accertamento in questo specifico settore è costituito dalla facilità con cui
  gli operatori possono riuscire ad occultare i corrispettivi grazie al rapporto diretto che intercorre con il
  consumatore finale.

  3.3.1 - Tipologie di evasione

      Le principali metodologie di evasione adottate nel settore si realizzano attraverso l’occultamento dei ricavi.

      In particolare si possono distinguere tre tipologie di comportamento strumentali al suddetto fine, che possono
  essere adottate anche congiuntamente:

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  a) metodo della sottofatturazione che si basa sulla contabilizzazione di prezzi di vendita più bassi. Si realizza o
      attraverso la mancata emissione di una parte degli scontrini, oppure emettendoli con un importo inferiore a
      quello dovuto. La mancata emissione può riguardare acquisti di scarso valore unitario, l’emissione di scontrini
      d’importo inferiore a quello dovuto può riguardare gli acquisti di maggiore entità.
      Si evidenzia che un occultamento delle vendite produce una sproporzione eccessiva fra il fatturato teorico e
      quello dichiarato. La riduzione o sconto praticata dall’impresa, suscettibile in parte di giustificare tale
      sproporzione, deve poter essere avvalorata da documenti in possesso dell’impresa (percentuale di sconto
      riportata sugli scontrini fiscali, ecc.). I verificatori, quindi, potranno rilevare una percentuale di ricarico inferiore
      a quella reale o una sopravvalutazione delle rimanenze finali (la parte potrebbe rimediare agli squilibri tra
      acquisti e vendite registrati “gonfiando” il magazzino al fine di evidenziare un risultato d’esercizio “credibile”).
      Tale tipologia di evasione realizzata tramite il metodo della “sottofatturazione” consente di:
      ♦     non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato, facendo apparire un ricarico inferiore a quello
            reale;
      ♦     evadere l’I.V.A. sulle vendite, relativamente ai minori ricavi contabilizzati;
  b) metodo del “magazzino gonfiato” attribuendo alle merci invendute un valore superiore a quello effettivo; in
      sostanza si fa apparire tra le rimanenze finali anche parte delle merci vendute.
      Tale tecnica viene adottata quando nel corso dell’esercizio non sono stati correttamente contabilizzati tutti i
      ricavi conseguiti e quindi il risultato d’esercizio configura un ricarico percentuale (rapporto tra utile operativo e
      costo del venduto) particolarmente basso, che può costituire pertanto un sintomo di evasione.
      Con la sopravvalutazione delle rimanenze finali si persegue l’obiettivo di:
      ♦     non far emergere perdite civilistiche e fiscali (peraltro non veritiere) che potrebbero, rispettivamente,
            deteriorare i rapporti con le banche e “insospettire” il fisco;
      ♦     non ridurre la percentuale di ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva;
      ♦     non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato;
      ♦     evadere l’I.V.A. sulle vendite;
  c) metodo degli “acquisti e vendite in nero”.
      Questa modalità di evasione è attuabile quando è possibile effettuare acquisti in nero.
      La “tecnica” consente di:
      ♦     non ridurre la percentuale di ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva;
      ♦     non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato;
      ♦     evadere l’I.V.A. sulle vendite in nero.

  3.3.2 - Indizi di evasione

      Al fine di verificare l’esistenza degli indizi di evasione e ricondurli alle tipologie prima individuate, si elencano
  alcuni fra i principali elementi indiziari con le relative fonti documentali sulle quali sono riscontrabili.

      Le fonti degli elementi indiziari dipendono anche dalle modalità organizzative dell’attività svolta e dal tipo di
  contabilità adottata.

  a) Gli indizi di evasione attuata con il metodo della “sottofatturazione” possono essere trovati:
  ♦    dal controllo della cassa effettuato al momento dell’accesso. Occorre confrontare il denaro e gli altri valori
       rilevati al momento dell’accesso con gli scontrini emessi a partire dal giorno dell’ultimo prelievo effettuato dal
       titolare. Una piccola differenza può essere giustificata da esigenze di funzionamento della cassa che

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       richiedono una giacenza minima (per dare il “resto”, per esigenze improvvise, ecc.);
  ♦    nella registrazione dei corrispettivi. Dalla registrazione dei corrispettivi è riscontrabile la presenza di importi
       particolarmente elevati negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A. (mensile o trimestrale) e del mese
       di dicembre, sintomo di un’evasione attuata con l’emissione a posteriori di documenti fiscali, finalizzata a far
       apparire un ricarico minimo credibile e, nel contempo, un debito I.V.A., ancorché di importo modesto;
  ♦    nel giornale di fondo degli scontrini. È opportuno un attento esame, anche a campione, delle operazioni
       risultanti dal giornale di fondo del misuratore fiscale (cosiddetto registratore di cassa) al fine di appurare la
       presenza di anomalie nella emissione degli scontrini (concentrazione di scontrini emessi negli ultimi giorni
       del periodo di liquidazione I.V.A.). In caso di riscontro positivo è ipotizzabile l’emissione di scontrini “a
       posteriori”;
  ♦    dai conti cassa e banche: l’esistenza di finanziamenti all’impresa provenienti dai soci o dal titolare può
       rappresentare la spia di corrispettivi non contabilizzati. Particolarmente significative sono le registrazioni di
       finanziamenti del titolare nel conto “cassa” per evitare un saldo negativo della stessa;
  ♦    dal confronto del ricarico. Occorre confrontare il ricarico che emerge dalla contabilità con quello che
       scaturisce dal raffronto tra i prezzi di acquisto delle merci e i corrispondenti prezzi di vendita al pubblico;
  ♦    dalle dichiarazioni e liquidazioni I.V.A.. L’esistenza di dichiarazioni chiuse costantemente con saldi a debito
       di importo molto ridotto o, addirittura, con I.V.A. a credito sono indizio di corrispettivi non contabilizzati.

  b) Gli indizi di evasione attuata con il metodo del “magazzino gonfiato” possono essere trovati:
  ♦    dall’inventario fisico al momento dell’accesso. È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore)
       effettiva inferiore a quella ricostruita contabilmente; minori giacenze di merci rinvenute sono la prova di una
       sopravvalutazione del magazzino;
  ♦    dalle registrazioni e dalle dichiarazioni I.V.A.. L’esistenza di frequenti saldi a credito nelle liquidazioni
       periodiche I.V.A. e, conseguentemente, l’esistenza di una o più dichiarazioni annuali I.V.A. chiuse a credito
       possono rappresentare un indizio di corrispettivi di vendita non registrati a fronte di acquisti regolarmente
       contabilizzati;
  ♦    dal libro inventari, dal bilancio e dalle schede contabili, che riportano una descrizione sommaria delle
       rimanenze finali ed uno scarso dettaglio nella loro classificazione;
  ♦    dall’indice di rotazione del magazzino. Se particolarmente basso, evidenzia un importo troppo elevato delle
       rimanenze finali in rapporto al costo del venduto, ed è un indizio della sopravvalutazione del magazzino
       attuata per occultare vendite non contabilizzate.

  c) Gli indizi di evasione attuata con il metodo degli “acquisti e vendite in nero” possono essere trovati:
  ♦    dall’inventario fisico al momento dell’accesso. È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore)
       effettiva superiore a quella ricostruita contabilmente: il rinvenimento di maggiori quantità di merci dimostra
       l’esistenza di acquisti non contabilizzati;
  ♦    dal conto cassa e dagli estratti conto bancari. Rilevanti giacenze di cassa inutilizzate o consistenti prelievi
       bancari del titolare o dei soci, privi di una plausibile giustificazione, sono sintomatici di acquisti senza fatture.
       Non sempre, infatti, è possibile finanziare “spese non documentabili” o “acquisti in nero” con fondi
       extracontabili; ragioni contingenti possono costringere l’impresa a ricorrere alle risorse finanziarie “ufficiali”;
  ♦    dal conto “prelevamenti del titolare”. La mancata movimentazione conto “Prelevamenti del titolare” può
       costituire un indizio di evasione qualora il contribuente, che non abbia altri redditi oltre quelli provenienti

Aggiornamento: Novembre 2004                                                                                                     14
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       dall’attività commerciale, non sia in grado di indicare le fonti finanziarie disponibili alle quali attinge
       normalmente per fronteggiare le esigenze della vita quotidiana e per il mantenimento della famiglia.

      Gli indizi di evasione, eventualmente riscontrati, andranno valutati complessivamente in quanto possono
  essere, comunque, sintomatici di più tipologie di evasione poste in essere dal contribuente.

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  3.3.3 - Prospetto degli eventuali indizi di evasione

                    FONTI                                              INDIZI                                 TIPO EVASIONE

  Controllo di cassa al momento                     •    consistenza       di      cassa                    1. Sottofatturazione
           dell’accesso                                  superiore agli importi registrati
       Registro dei corrispettivi                   •    maggiori volumi di vendite                         1. Sottofatturazione
                                                         realizzate negli ultimi giorni
                                                         dei periodi di liquidazione
                                                         I.V.A. e del mese di dicembre
     Giornale di fondo scontrini                    •    emissione       di     scontrini                   1. Sottofatturazione
                                                         concentrata negli ultimi giorni
                                                         del periodo di liquidazione
                                                         I.V.A. (mensile e trimestrale)
               Prezzi esposti                       •    percentuale       di  ricarico                     1. Sottofatturazione
                                                         superiore a quella risultante
           Fatture di acquisto
                                                         dalla contabilità
                                                    •    inattendibile     distribuzione 3. Acquisti e vendite a nero
                                                         degli approvvigionamenti
       Registri I.V.A. e copie                      •    ridottissimi saldi a debito nelle                  1. Sottofatturazione
  dichiarazioni degli ultimi 2 anni                      liquidazioni periodiche I.V.A. e
                                                         nelle dichiarazioni annuali
                                                    •    frequenti saldi a credito nelle                  2. Magazzino gonfiato
                                                         liquidazioni periodiche I.V.A. e
                                                         nelle dichiarazioni annuali
         Conti Cassa e Banche                       •    presenza        di   numerosi                      1. Sottofatturazione
                                                         accrediti con causale diversa
                                                         da          incassi,    quali:
                                                         finanziamenti provenienti da
                                                         soci o titolare
                                                    •    giacenze di cassa consistenti 3. Acquisti e vendite in nero
                                                         ed inutilizzate;
                                                    •    prestiti ai soci o al titolare,
                                                         ovvero prelievi bancari a
                                                         favore di questi
              Libro inventari,                      •    indice  di   rotazione                  di       2. Magazzino gonfiato
                                                         magazzino basso;
                   bilancio,
                                                    •    descrizione     sommaria     e
             schede contabili                            classificazione poco analitica
                                                         delle rimanenze
    Inventario fisico al momento                    •    minori merci rinvenute rispetto                  2. Magazzino gonfiato
            dell’accesso                                 al magazzino ricostruito dalla
                                                         contabilità

                                                    •    maggiori     merci     rinvenute 3. Acquisti e vendite in nero
                                                         rispetto      al     magazzino
                                                         ricostruito dalla contabilità

Aggiornamento: Novembre 2004                                                                                                           16
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  3.3.4 - Possibili approfondimenti dell’indagine

  ♦    Controllo incrociato nei confronti dei maggiori fornitori, per esaminare la documentazione relativa ai
       pagamenti effettuati dall’ambulante (fotocopie di assegni);
  ♦    controllo incrociato con società di gestione di carte di credito, nel caso in cui sia stato attivato questo
       particolare mezzo di pagamento.

  3.3.5 - Quantificazione dei ricavi omessi

  a) Presenza di indizi di evasione del tipo “sottofatturazione”:
       per quanto riguarda le tecniche di indagine per far emergere questa tipologia di evasione, si rinvia al
       paragrafo 3.3.7, che illustra le problematiche relative alla determinazione delle percentuali di ricarico
       riscontrate in sede di accesso e le ipotesi in cui tali ricarichi possono essere applicati anche ad annualità
       precedenti.

  b) Presenza di indizi di evasione del tipo “magazzino gonfiato”:
       è possibile quantificare i maggiori ricavi applicando alla merce non rinvenuta in magazzino la percentuale di
       ricarico media praticata dall’impresa o, se diversa, quella constatata in sede di verifica (spetterà ovviamente
       la deduzione del costo).

  c) Presenza di indizi di evasione del tipo “acquisti e vendite in nero”:
        occorre distinguere i seguenti casi:
        1. acquisti “in nero” relativi all’anno dell’accesso (maggior magazzino accertato rispetto a quello contabile).
            In tal caso sono contestabili soltanto violazioni ai fini I.V.A.;
        2. acquisti “in nero” relativi ad anni precedenti quello dell’accesso (risultanti da incongruenze fra quantità
            uscite ed entrate nelle scritture di magazzino, oppure da documentazione extracontabile). In tal caso
            sono contestabili maggiori ricavi applicando al valore degli acquisti non contabilizzati la percentuale di
            ricarico constatata in sede di verifica (riferimento paragrafo 3.3.7), mentre spetterà, ovviamente, la
            deduzione del costo;
        3. vendite “in nero” risultanti da documentazione extracontabile o da incongruenze documentali e contabili.
            Si rilevano maggiori ricavi pari agli importi rilevati.

  3.3.6 - Controllo di carico e scarico del magazzino

      Il controllo del magazzino può essere fatto per intero o a campione. La scelta relativa non può essere
  predeterminata, ma adottata caso per caso in funzione della situazione concreta e del tempo a disposizione dei
  verificatori.

      Il controllo delle giacenze per campione deve essere effettuato scegliendo, in contraddittorio con la parte e
  verbalizzando le relative scelte, alcune categorie di merci che siano particolarmente rappresentative dell’intero
  magazzino.

      In linea di massima è opportuno individuare le categorie in base al maggior concorso al fatturato.

      In definitiva i casi che si possono presentare sono:
 ♦     magazzino fisico INFERIORE a quello contabile: è in genere determinato da annuale giro a rimanenze di
       parte degli acquisti ed è il risultato di aggiustamenti contabili effettuati alla fine dell’esercizio.

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      Accade che a fine anno il contribuente si renda conto di aver omesso troppi ricavi e si trovi a dover esporre
      perdite di esercizio oppure utili irrisori;
 ♦     magazzino fisico SUPERIORE a quello contabile: è rivelatore della presenza di merce, acquistata in nero o
       comunque per la quale non esiste documento di acquisto, che presumibilmente è destinata ad essere
       rivenduta in nero.

  3.3.7 - Controllo del ricarico

      Come è noto il “ricarico” è la maggiorazione che il commerciante applica al prezzo di acquisto per
  determinare il prezzo di vendita.

      Sulla base dei dati indicati nel conto economico o nella dichiarazione dei redditi (per le imprese in contabilità
  semplificata), la percentuale media di ricarico può essere così calcolata:

                                                       Ricavi - Costo del venduto
                                                      ______________________
                    % di ricarico =                                                                    x 100

                                                             Costo del venduto

                         Costo del venduto = Giacenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali

      La principale difficoltà del controllo del ricarico risiede nella estrema diversità dei prodotti commercializzati, a
  ciascuno dei quali spesso corrisponde una diversa maggiorazione di vendita, in base al pregio dell’articolo, alla
  sua richiesta, alla tendenza della moda, ecc..

      La circostanza non deve essere trascurata in sede di accertamento, giacché la ricostruzione induttiva del giro
  di affari può superare il vaglio del contenzioso soltanto se si fonda su una percentuale media ponderata del
  ricarico che tenga conto della diversità qualitativa e quantitativa dei beni venduti.

      Nel caso di attività di piccole dimensioni è forse possibile ricostruire analiticamente, articolo per articolo, le
  quantità vendute rilevandole dalle fatture di acquisto e tenendo conto delle variazioni inventariali, in aumento o in
  diminuzione, verificatesi nel tempo; nelle attività di maggiori dimensioni, però, tale operazione potrebbe rivelarsi
  troppo complessa.

      In tal caso il ricarico può essere calcolato con riferimento ad un campione significativo di articoli individuati,
  anche in contraddittorio con il contribuente. La percentuale di ricarico medio ponderato derivante dall’analisi del
  campione potrà essere estesa al totale degli acquisti di merce venduti nell’anno controllato.

      Un metodo alternativo potrebbe essere quello di calcolare il ricarico sulle rimanenze di merce rilevate al
  momento dell’accesso nel presupposto, generalmente accettato, che la composizione delle rimanenze sia
  sufficientemente rappresentativa, quanto a varietà degli articoli trattati e relative incidenze sul totale, dei consumi
  di merce dell’esercizio.

      Il ricarico medio ponderato può essere calcolato come segue:

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                                                                  Σi = 1   (Ri x pi)

                Rmp                                   =        ______________
                                                                       100

           Rmp = ricarico medio ponderato
           n = numero degli articoli considerati
           Ri = ricarico dell’articolo i-esimo considerato
           pi = incidenza o peso del costo del venduto dell’articolo i-esimo sul costo del venduto totale (o sul costo
           del venduto totale del campione se l’indagine è di carattere campionario)

      Ad esempio, nel caso di un campione composto da 3 articoli a, b, c, che presentano ciascuno un ricarico,
  rispettivamente, del 100%, 150%, 200% ed un’incidenza sul costo del venduto totale (del campione) del 30%,
  50% e 20%, il ricarico medio ponderato è uguale a:

         (Raxpa)+(Rbxpb)+(Rcxpc)                                  (100%x30)+(150%x50)+(200%x20)
           ___________________                                        __________________________
                                                          =                                                                  =   145%
                         100                                                            100

      Quanto ai prezzi di vendita da utilizzare per il calcolo del ricarico, essi saranno rilevati dai prezzi esposti al
  pubblico riscontrati al momento dell’accesso, oppure in contraddittorio con la parte.

      E’ possibile presumere che la percentuale di ricarico constatata per il periodo d’imposta in corso alla data
  dell’accesso sia stata applicata anche al costo della merce venduta nell’annualità d’imposta oggetto di verifica,
  se, dal confronto tra i due periodi non emergono significative variazioni relativamente a:
  ♦    tipologia delle merci trattate, tipologia dei fornitori e condizioni d’acquisto;
  ♦    valore complessivo degli acquisti e delle vendite;
  ♦    ubicazione e numero dei punti vendita.

      Qualora si riscontrino le variazioni sopra menzionate, il ricarico constatato al momento dell’accesso potrà
  essere esteso agli anni precedenti con le opportune rettifiche da determinare in contraddittorio con la parte.

      Tali riduzioni dovranno comunque trovare riscontro in elementi oggettivi e documentati dal contribuente.

      Dei suddetti riscontri è necessario dare atto puntualmente nel processo verbale di constatazione, al fine di
  giustificare, per l’accertamento degli imponibili relativi agli anni precedenti, l’utilizzo di una percentuale di ricarico
  diversa da quella constatata all’atto dell’accesso.

      Le eventuali dichiarazioni rese dalla parte in ordine ad un peggioramento della situazione commerciale
  avvenuto negli ultimi anni avvaloreranno l’applicazione del ricarico, come individuato dalla rilevazione dei dati
  all’accesso, agli altri anni oggetto di controllo, in quanto la ricostruzione del volume d’affari dovrebbe risultare più
  favorevole al verificato.

Aggiornamento: Novembre 2004                                                                                                                19
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