Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità

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Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità
Combustibili e carburanti nella RED II
  La certificazione della sostenibilità
Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità
Target Europei al 2020

L’Unione Europea con la Direttiva 2009/28/CE (Renewable Energy Directive-RED)
ha definito target obbligatori da raggiungere al 2020:

▪ 20% come quota di energia da fonti rinnovabili

▪ 10% come quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
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Biocarburanti e bioliquidi

                         L’opzione inserita è quella dei biocarburanti e
                         bioliquidi:
                         ▪ Le emissioni di CO2 generate dal loro utilizzo
                           sono bilanciate dall'assorbimento della
                           stessa quantità di CO2 dall'atmosfera delle
                           colture da cui derivano​​

                                  Biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
                                  ricavati dalla Biomassa

                                  Bioliquidi: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal
                                  trasporto compresi l’elettricità, il riscaldamento e il
                                  raffrescamento ricavati dalla Biomassa
Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità
I biocarburanti double counting e avanzati

 Da materie prime non in competizione col    Da materie prime rifiuti e residui di produzione
 settore alimentare (LOW ILUC)

                                             Performanti dal punto di vista ambientale
 Che comportano una bassa carbon footprint
                                             in modo innovativo

   La Direttiva 2015/1513 (ILUC) ha modificato la Direttiva RED con
   l’inserimento di un allegato (IX) contenente i biocarburanti da incentivare
   con la logica del DOUBLE COUNTING (il contributo è considerato pari a 2
   volte il loro contributo energetico) e con la definizione per quelli della
   prima parte dell’allegato, chiamati BIOCARBURANTI AVANZATI, uno
   specifico target da raggiungere pari allo 0,5% al 2020
Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità
I biocarburanti double counting e avanzati
Allegato IX
                                                    PARTE A                                                              PARTE B
▪ Alghe, se coltivate su terra in stagni o       ▪ Paglia                                                               ▪ Olio da
  fotobioreattori                                ▪ Concime animale e fanghi di depurazione                                cucina
▪ Frazione di biomassa corrispondente ai         ▪ Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti     usato
  rifiuti urbani non differenziati…                di palma vuoti                                                       ▪ Grassi
▪ Rifiuto organico come definito                 ▪ Pece di tallolio                                                       animali
  all'articolo 3, punto 4 della Direttiva        ▪ Glicerina grezza                                                       classificati
  2009/28/CE, proveniente dalla raccolta         ▪ Bagasse                                                                di
  domestica e soggetto alla raccolta             ▪ Vinacce e fecce di vino                                                categorie 1
  differenziata di cui all'articolo 3 punto 11   ▪ Gusci                                                                  e 2 in
  della stessa Direttiva                         ▪ Pule                                                                   conformità
▪ Frazione della biomassa corrispondente         ▪ Tutoli ripuliti dei grani di mais
  ai rifiuti industriali non idonei all'uso      ▪ Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
  nella catena alimentare umana o                  dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami,
  animale, incluso materiale proveniente           prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome,
  dal commercio al dettaglio e all'ingrosso        segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di
  e dall'industria agroalimentare, della           fibre, lignina e tallolio
  pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le       ▪ Altre materie cellulosiche di origine non alimentare
  materie prime elencate nella parte B           ▪ Altre materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e
                                                   per impiallacciatura
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Certificazione della sostenibilità

                          La produzione su larga scala dei biocarburanti
                          e bioliquidi genera preoccupazioni sulla loro
                          sostenibilità: emissioni reali di gas serra,
                          perdita di biodiversità, cambiamenti nell'uso del
                          suolo, aspetti sociali, competizione con gli
                          alimenti e nel caso di provenienza da rifiuti e
                          sottoprodotti rischio di frodi
Combustibili e carburanti nella RED II La certificazione della sostenibilità
Certificazione della sostenibilità

La certificazione:
▪ è uno strumento per distinguere prodotti sostenibili
   (biocarburanti, intermedi, materie prime) da quelli che non lo
   sono
▪ fornisce garanzie su tutta la filiera dei biocarburanti: tutte le
   organizzazioni della filiera devono dimostrare che i loro
   prodotti rispettano le direttive europee e devono essere
   certificate

             È certificata la tracciabilità, sostenibilità e plausibilità di scarti
       (rifiuti e sottoprodotti) e di prodotti intermedi e biocarburanti ottenuti da
                                         questi scarti.
Certificazione della sostenibilità

Gli operatori economici hanno 2 opzioni per dimostrare la loro
conformità ai requisiti delle Direttive Europee:
▪ Applicare un sistema di certificazione approvato dalla
   Comunità Europea
▪ Applicare un sistema di certificazione riconosciuto da uno
   stato nazionale
Certificazione della sostenibilità

                                   I biocarburanti e bioliquidi
                                  devono essere sostenibili

Non è permesso
convertire In terreni per
la produzione di
                                                                                           Come definite
biocarburanti/bioliquidi
                                                                                           dall’articolo 6(1) del
dopo il 1/01/2008:                                                                         Regolamento (CE) n.
• Terreni con elevata                                                                      73/2009 del Consiglio
  biodiversità                                                                             del 19/01/2009

• Terreni con elevato       Criteri d’uso         Risparmio di                 Buone
  stock di carbonio          del suolo            gas a effetto              condizioni
• Torbiere                                           serra                   agricole ed
                                                                             ambientali
                                    50% (Impianti operativi  5/10/2015)
                                    (Combustibile fossile di riferimento=83,8 g CO2e/MJ)
La RED II

      Il 21/12/2018 è stata pubblicata la DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL
  PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla
 promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) chiamata RED II

         Deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 30/06/2021
Novità introdotte con la RED II
 RED                                                   RED II
                                                 ▪ 32% al 2030
 ▪ Quota energia rinnovabile: 20% al 2020
                                                 ▪ (legato a un target di riduzione di GHG del 40%)
 ▪ Quota energia rinnovabile nei trasporti:
                                                 ▪ 14% al 2030
   10% al 2020
 ▪ Target Biocarburanti avanzati: 0,5% al        ▪ 3,5% al 2030 (almeno 0,2% al 2022, 1% in 2025 and 3.5% al
   2020                                            2030)
 ▪ Limite per Biocarburanti ottenuti a partire
                                                 ▪ quota del 2020 con una flessibilità dell’1% ma sempre entro il
   dai cereali e da altre colture amidacee,
                                                   7% al 2030
   zuccherine od oleaginose: 7% al 2020
                                                 ▪ Trattamento specifico per i biocarburanti con una significativa
                                                   espansione in aree ad alto stock di carbonio, i cosiddetti High
                                                   iLUC-risk: limitati alle quote del 2019 e a partire dal 2023
                                                   gradualmente ridotti per essere completamente eliminati nel
 ▪ -                                               2030 a meno che non siano certificati Low iLUC-risk. Nell’atto
                                                   delegato del 2019 (REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
                                                   2019/807 ) definita la palma come materia High iLUC-risk e
                                                   definiti criteri Low iLUC-risk
Novità introdotte con la RED II
                                                                RNFBOs: ad esempio idrogeno ottenuto da elettricità rinnovabile
                                                                metodologia per attestare la rinnovabilità dell’elettricità per
                                                                l’energia elettrica prelevata dalla rete in fase di definizione

RED                                                        RED II
                                                   ▪ Carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine
                                                     non biologica per il trasporto (RFNBO),
                                                   ▪ Carburanti derivanti da carbonio riciclato (RCF),
▪ Biocarburanti, Bioliquidi                        ▪ Combustibili da biomassa solidi e gassosi utilizzati nel
                                                     settore della produzione di energia elettrica e nel settore
                                                     del riscaldamento e raffrescamento (ad esempio, pellet di
                                                     legno)

                      RCF: carburanti liquidi e gassosi prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o dal
                      gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile (es. da Plastica).
                      Servono solo per il target dell’energia rinnovabile nel settore del trasporto ma non per l'obiettivo generale
                      energia da fonti rinnovabili.
Novità introdotte con la RED II
RED                                      RED II
                                    ▪ Necessità di certificazione per:
                                         o biomassa gassosa e solida utilizzati nel settore della produzione
▪ -                                         di energia elettrica e nel settore del riscaldamento e
                                            raffrescamento
                                         o per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti
                                            da biomassa forestale

▪ Risparmio di gas a effetto        ▪ 65 % Impianti operativi >01/01/2021
   serra:                           ▪ 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da
       ▪ 50% (Impianti operativi      combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione > 1/01/2021 al
Revisione della RED II
               European Green Deal (11/12/2019) (COM(2019) 640 final)

                           Neutralità climatica al 2050
    La Risoluzione del Consiglio Europeo del 11/12/2010 e La Risoluzione del
    Parlamento europeo del 15/01/2020 sul Green Deal europeo

                        Riduzione delle emissioni 55% al 2030
Piano per l'obiettivo climatico 2030 (17/9/2020)(COM(2020) 562 final)
Strategia sulla biodiversità (4/3/2020) COM (2020) 80 final
Strategia sull’idrogeno (8/7/2020) COM(2020) 301 final
Recovery Package (Dicembre 2020)
Revisione della RED II

        • L’obiettivo di energia rinnovabile del 32% al 2030 deve
          necessariamente essere incrementato: 38-40% ?
        • Saranno inseriti criteri più restrittivi sulla sostenibilità,
          es. biomassa forestale
        • Saranno previsti schemi di certificazione specifici per
          RNFBO (H2), RCF?
        • Oltre all’idrogeno verde sarà incentivato anche l’H2 blu
        • Saranno incluse nuove materie prime per combustibili e
          carburanti innovativi avanzati per la decarbonizzazione
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