Codice della strada, cosa prevede il nuovo testo - Amazon S3
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Codice della strada, cosa prevede il nuovo testo Il Codice della strada è il testo che raccoglie tutta la normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, dei pedoni e degli animali. Il provvedimento venne approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Successivamente il 16 dicembre 1992 c’è stata l’emanazione con Decreto del Presidente della Repubblica del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Nell’arco degli anni è stato necessario modificarlo ed aggiornarlo più volte per adeguarlo sia alle normative europee sia alle esigenze inerenti alla circolazione stradale nella nuova società. Nelle scorse settimane è stato approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati il disegno di legge di modifica del Codice della strada. Il testo ha quindi bisogno dei passaggi in aula alla Camera per poi essere inviato all’approvazione del Senato. Ma con la caduta del governo di
fatto il provvedimento resta ai box. Tante le novità per il nuovo Codice della strada, divise in 10 articoli. Ecco le principali modifiche. Articolo 1 – Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili Tale articolo disciplina l’utenza debole. Il termine andrà sostituito ‘utenza vulnerabile’, che comprende anche ciclomotori, motocicli e persone con disabilità. Ma cosa si intende per attraversamenti pedonali rialzati? Sono le case avanzate per i ciclisti, le zone scolastiche negli orari di entrata/uscita degli alunni, gli spazi di sosta riservati con ‘permesso rosa’ per le donne in stato di gravidanza o con figli minori di due anni. Attenzione agli attraversi pedonali. Il comma 11 prevede l’obbligo dei conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada. La formulazione attuale invece si riferisce ai pedoni che abbiano iniziato l’attraversamento. Inoltre con il comma 1 vengono sostituite in tutto il Codice della strada, le diciture attualmente usate per indicare le persone con disabilità, in ossequio ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009. Articolo 2 – Disposizioni per la sicurezza stradale L’articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale. Si prevedono sanzioni a carico del conducente di ciclomotori e motoveicoli, in ogni caso in cui il passeggero trasportato non
indossi il casco, sia esso minore o adulto. Attualmente tale responsabilità è posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni. Obbligatorie le cinture di sicurezza su tutti i veicoli adibiti ad uso scuolabus a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data non sarà più consentita la circolazione dei veicoli che ne siano sprovvisti. Divieto assoluto all’uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante. Inoltre aumentano le sanzioni per chi non rispetta i segnali di stop ai passaggi a livello. Articolo 3 – Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana La previsione è che i comuni, nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale, consentano l’accesso libero a tali zone ai veicoli a
propulsione elettrica. Nel nuovo Codice della strada stop sia su strade che sui veicoli alle pubblicità con messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all’orientamento sessuale, all’identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. In merito alle segnalazioni luminose, i semafori avranno un giallo con durata minima di almeno tre secondi. La novità più importante dell’articolo 3 riguarda la possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 120 centimetri cubici, se a motore termico, anziché inferiori a 150 cc come previsto attualmente. Articolo 4 – Disposizioni per favorire la mobilità personale e ciclistica Scatta l’obbligo per i conducenti dei veicoli, al di fuori dei centri urbani, di compiere la manovra di sorpasso dei velocipedi. Questo però lasciando una distanza laterale di almeno 1,50 metri. Ma devono esserci sempre le necessarie condizioni di sicurezza. I comuni avranno facoltà di stabilire se all’interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Tale circolazione prenderà il nome di ‘doppio senso ciclabile’. Sarà segnalata mediante l’aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente,
ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. Inoltre, con ordinanza del sindaco, nei centri abitati sarà possibile la circolazione delle biciclette sulle strade o sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Si prevede l’obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforme alle omologazioni internazionali (norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080). Articolo 5 – Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza L’articolo 5 introduce una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori e relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni. La modifica più lampante riguarda il possesso dei documenti di circolazione e di guida. Non sarà più sanzionabile chi non avrà con sé la patente o la carta di circolazione.
L’importante è che ci siano e siano validi: due aspetti che le forze dell’ordine potranno controllare telematicamente in occasione di un controllo. Articolo 6 – Disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole L’articolo 6 interviene in materia di circolazione dei veicoli eccezionali e sulle condizioni del trasporto in condizioni di eccezionalità, nonché sui mezzi d’opera, modificando l’articolo 10 del Codice della strada. C’è una ridefinizione della nozione di trasporto in condizioni di eccezionalità. Si considera come tale quello effettuato con veicoli eccezionali trasportando una cosa indivisibile che ecceda congiuntamente i limiti di sagoma e di massa. Articolo 7 – Disposizioni in materia di veicoli d’epoca o di interesse storico Dal 1° gennaio 2019 secondo il nuovo Codice della strada deve esserci l’esenzione integrale dalla tassa per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico. La data di costruzione deve essere precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. In questa categoria possono rientrare anche i ciclomotori e le macchine agricole. I veicoli storici, infine, dovranno sostenere la revisione ogni quattro anni. Articolo 8 – Disposizioni in
materia di veicoli di soccorso L’articolo 8 prevede l’esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa C.R.I., per i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, per i veicoli della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale. Si introduce anche una nuova tipologia di stalli di sosta (contrassegnata dal colore rosso) riservata alle autoambulanze. Articolo 9 – Poteri degli ausiliari del traffico e della sosta Si prevede che i comuni possano conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o a società private e/o pubbliche. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il predetto
personale sarà qualificato come pubblico ufficiale. Inoltre a tale personale saranno conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Articolo 10 – Disposizioni di attuazione e finali Si dispone che il Governo provveda, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992). Tante novità. Alcune fondamentali come quella relativa agli ‘smartphone alla guida’. Altre un po’ più rischiose come il ‘doppio senso ciclabile’. Altre ancora logiche come le ‘zone scolastiche’, altre ancora condivisibili come l’esenzione dal pedaggio autostradale per i mezzi di soccorso. Cosa succederà delle modifiche al Codice della strada quando riprenderà l’iter parlamentare? Lo scopriremo solo con l’avvento del nuovo governo. E nel caso in cui si riterrà urgente concludere questo processo di modifica del codice.
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