Codice della strada, cosa prevede il nuovo testo - Amazon S3

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Codice della strada, cosa
prevede il nuovo testo
Il Codice della strada è il testo che raccoglie tutta la
normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, dei
pedoni e degli animali. Il provvedimento venne approvato con
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Successivamente il 16
dicembre 1992 c’è stata l’emanazione con Decreto del
Presidente della Repubblica del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione.
Nell’arco degli anni è stato necessario modificarlo ed
aggiornarlo più volte per adeguarlo sia alle normative europee
sia alle esigenze inerenti alla circolazione stradale nella
nuova società.

Nelle scorse settimane è stato approvato dalla Commissione
Trasporti della Camera dei Deputati il disegno di legge di
modifica del Codice della strada. Il testo ha quindi bisogno
dei passaggi in aula alla Camera per poi essere inviato
all’approvazione del Senato. Ma con la caduta del governo di
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fatto il provvedimento resta ai box.

Tante le novità per il nuovo Codice della strada, divise in 10
articoli. Ecco le principali modifiche.

Articolo 1 – Disposizioni in
materia di tutela dei soggetti
vulnerabili
Tale articolo disciplina l’utenza debole. Il termine andrà
sostituito ‘utenza vulnerabile’, che comprende anche
ciclomotori, motocicli e persone con disabilità.
Ma cosa si intende per attraversamenti pedonali rialzati? Sono
le case avanzate per i ciclisti, le zone scolastiche negli
orari di entrata/uscita degli alunni, gli spazi di sosta
riservati con ‘permesso rosa’ per le donne in stato di
gravidanza o con figli minori di due anni.
Attenzione agli attraversi pedonali. Il comma 11 prevede
l’obbligo dei conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai
pedoni che si accingono ad attraversare la strada.          La
formulazione attuale invece si riferisce ai pedoni che abbiano
iniziato l’attraversamento.
Inoltre con il comma 1 vengono sostituite in tutto il Codice
della strada, le diciture attualmente usate per indicare le
persone con disabilità, in ossequio ai principi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.

Articolo 2 – Disposizioni per la
sicurezza stradale
L’articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate
alla sicurezza stradale.
Si prevedono sanzioni a carico del conducente di ciclomotori e
motoveicoli, in ogni caso in cui il passeggero trasportato non
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indossi il casco, sia esso minore o adulto. Attualmente tale
responsabilità è posta in capo al conducente solo per
trasportati minorenni.
Obbligatorie le cinture di sicurezza su tutti i veicoli
adibiti ad uso scuolabus a partire dal 1° gennaio 2024. A
decorrere dalla stessa data non sarà più consentita la
circolazione dei veicoli che ne siano sprovvisti.
Divieto assoluto all’uso di smartphone, computer portatili,
notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche
solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante.
Inoltre aumentano le sanzioni per chi non rispetta i segnali
di stop ai passaggi a livello.

Articolo 3 – Disposizioni per
favorire la mobilità urbana ed
extraurbana
La previsione è che i comuni, nel delimitare le zone a
traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale,
consentano l’accesso libero a tali zone ai veicoli a
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propulsione elettrica.
Nel nuovo Codice della strada stop sia su strade che sui
veicoli alle pubblicità con messaggi sessisti, violenti o
stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del
rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e
politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica,
ovvero discriminatori rispetto all’orientamento sessuale,
all’identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche.
In merito alle segnalazioni luminose, i semafori avranno un
giallo con durata minima di almeno tre secondi.
La novità più importante dell’articolo 3 riguarda la
possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali ai velocipedi, ciclomotori, motocicli
di cilindrata inferiore a 120 centimetri cubici, se a motore
termico, anziché inferiori a 150 cc come previsto attualmente.

Articolo 4 – Disposizioni per
favorire la mobilità personale e
ciclistica
Scatta l’obbligo per i conducenti dei veicoli, al di fuori dei
centri urbani, di compiere la manovra di sorpasso dei
velocipedi. Questo però lasciando una distanza laterale di
almeno 1,50 metri. Ma devono esserci sempre le necessarie
condizioni di sicurezza.
I comuni avranno facoltà di stabilire se all’interno dei
centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità
sia inferiore o uguale a 30 km/h, i velocipedi possano
circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione
delle condizioni di sicurezza. Tale circolazione prenderà il
nome di ‘doppio senso ciclabile’.

Sarà segnalata mediante l’aggiunta di un pannello integrativo
di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto,
di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente,
ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale.
Inoltre, con ordinanza del sindaco, nei centri abitati sarà
possibile la circolazione delle biciclette sulle strade o
sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza.
Si prevede l’obbligo dei conducenti di velocipedi di età
inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il
casco protettivo, conforme alle omologazioni internazionali
(norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080).

Articolo 5 – Disposizioni in
materia di semplificazione e di
trasparenza
L’articolo 5 introduce una serie di modifiche che attengono a
procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori e
relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni.
La modifica più lampante riguarda il possesso dei documenti di
circolazione e di guida. Non sarà più sanzionabile chi non
avrà con sé la patente o la carta di circolazione.
L’importante è che ci siano e siano validi: due aspetti che le
forze dell’ordine potranno controllare telematicamente in
occasione di un controllo.

Articolo 6 – Disposizioni per i
veicoli pesanti e le macchine
agricole
L’articolo 6 interviene in materia di circolazione dei veicoli
eccezionali e sulle condizioni del trasporto in condizioni di
eccezionalità, nonché sui mezzi d’opera, modificando
l’articolo 10 del Codice della strada.
C’è una ridefinizione della nozione di trasporto in condizioni
di eccezionalità. Si considera come tale quello effettuato con
veicoli eccezionali trasportando una cosa indivisibile che
ecceda congiuntamente i limiti di sagoma e di massa.

Articolo 7 – Disposizioni in
materia di veicoli d’epoca o di
interesse storico
Dal 1° gennaio 2019 secondo il nuovo Codice della strada deve
esserci l’esenzione integrale dalla tassa per gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e
collezionistico. La data di costruzione deve essere precedente
di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento
nella categoria in questione.
In questa categoria possono rientrare anche i ciclomotori e le
macchine agricole. I veicoli storici, infine, dovranno
sostenere la revisione ogni quattro anni.

Articolo           8     –    Disposizioni                in
materia di veicoli di soccorso
L’articolo 8 prevede l’esenzione dal pedaggio autostradale per
i veicoli con targa C.R.I., per i veicoli dei servizi di
trasporto e soccorso sanitario, per i veicoli della protezione
civile, nonché per i veicoli delle associazioni di
volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti
del terzo settore di natura non commerciale.
Si introduce anche una nuova tipologia di stalli di sosta
(contrassegnata     dal   colore   rosso)   riservata    alle
autoambulanze.

Articolo 9 – Poteri degli ausiliari
del traffico e della sosta
Si prevede che i comuni possano conferire funzioni di
prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia
di sosta, nell’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto
di affidamento, a dipendenti comunali o a società private e/o
pubbliche.
Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il predetto
personale sarà qualificato come pubblico ufficiale. Inoltre a
tale personale saranno conferite le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle
corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio
di linea.

Articolo 10 – Disposizioni                                di
attuazione e finali
Si dispone che il Governo provveda, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento
delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992).
Tante novità. Alcune fondamentali come quella relativa agli
‘smartphone alla guida’. Altre un po’ più rischiose come il
‘doppio senso ciclabile’. Altre ancora logiche come le ‘zone
scolastiche’, altre ancora condivisibili come l’esenzione dal
pedaggio autostradale per i mezzi di soccorso.
Cosa succederà delle modifiche al Codice della strada quando
riprenderà l’iter parlamentare? Lo scopriremo solo con
l’avvento del nuovo governo. E nel caso in cui si riterrà
urgente concludere questo processo di modifica del codice.
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