Citta' Metropolitana di Napoli - Dipartimento delle Finanze

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© Citta Metropolitana di Napoli
                  Città Metropolitana di
   Napoli.DELIBERAZIONI_SINDACALI.R.0000006.28-01-2021

                             Citta' Metropolitana di Napoli

                                  Deliberazione del Sindaco Metropolitano

Il giorno28/01/2021alle ore14:50, in videoconferenza, come da decreto n. 126 del 27 marzo 2020, il
Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale
Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi della Città Metropolitana di Napoli per l'anno 2021:
IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

                   DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO

  Oggetto: Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi della Città Metropolitana di
  Napoli per l’anno 2021: IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione.

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 7 aprile
2014, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni “ che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi del comma 1, dell’articolo 1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la
Città Metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli

  Il Dirigente Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari – Direzione Contabilità Economato
                                           Tributi
Visto:

      il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) del Ministero dell’interno che
       ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la
       deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
      il regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 122 del 22 settembre 1998;
      l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “Il consiglio ha
       competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … omissis … f) l’istituzione e
       ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
       disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
      l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che recita: “La giunta compie tutti gli atti
       rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non
       siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
       leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
       decentramento; … omissis …;”;
      l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive mm. ii. che dispone: “Il
       termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … , e le tariffe dei servizi
       pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
       stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
       previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
       dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
       riferimento”;
      l’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facoltà di
       disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra
       anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla
       legge statale;
      l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che recita: “Le province e i comuni
       approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”;
      l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale al punto c) stabilisce che al Bilancio di Previsione
       debbono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
      di limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di
      copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
     l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive mm. ii. che dispone: “Il
      termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … , e le tariffe dei servizi
      pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
      stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
      I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
      purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
     l’art. 54 della citata L. 388/2000, come interpretato dalla circolare del Ministero delle
      Finanze – Direzione Centrale della fiscalità locale – del 9 febbraio 2001 n. 2/FL ha disposto
      che le Province notifichino la copia autentica delle deliberazioni istitutive o modificative
      delle misure d’imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività, al competente
      ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla
      riscossione dell’IPT;
     l’art. 56, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446/97, relativamente all’Imposta Provinciale sulle
      formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli chieste al Pubblico Registro
      Automobilistico – di seguito più brevemente denominata I.P.T. -, recita: “L’imposta è
      applicata sulla base di apposita tariffa, determinata secondo le modalità di cui al comma
      11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata
      nei termini di cui all’art. 54, fino ad un massimo del 30% ed è dovuta per ciascun veicolo al
      momento della richiesta di formalità. … omissis …” (come modificato dall’articolo 1,
      comma 154, della legge 27/12/2006, n. 507);
     l’articolo 17, comma 6 e 7 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 e l’articolo 1, comma 12 della
      legge 14 settembre 2011, n. 148 avente ad oggetto il riordino dell’Imposta Provinciale di
      Trascrizione;
     l’articolo 1, comma 12, della l. 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione dei commi 6 e 7 del
      D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68, ha previsto la soppressione della misura della tariffa per gli atti
      soggetti ad IVA nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,
      stabilendo che: “Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di
      trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad
      IVA”;
     il D.M. 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione
      dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione
      delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione";
     Il regolamento attualmente vigente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 66
      del 9/11/2000;
     la delibera di G.P. 17 aprile 2008, n. 236, con la quale fu stabilito, con decorrenza 1 gennaio
      2008, l’incremento del 20% dell’aliquota base delle tariffe I.P.T. indicate dal D.M. n. 435
      del 27 novembre 1998 e l’invariata misura tariffaria mantenuta nel quadriennio 2008 - 2011;
     la delibera di G.P. 26 marzo 2012, n. 176, con la quale fu stabilito, con decorrenza 1 gennaio
      2012, l’incremento del 30% (20% + 10%) dell’aliquota base delle tariffe I.P.T. indicate dal
      D.M. n. 435 del 27 novembre 1998;
     le delibere del Sindaco Metropolitano: n. 163 del 1° settembre 2015; n. 112 del 28 luglio
      2016; n. 6 del 20 gennaio 2017; n. 72 del 27 marzo 2018;n. 26 del 29 gennaio 2019 e la n. 3
      del 22 gennaio 2020 che hanno confermato, rispettivamente, per l’anno 2015; 2016; 2017;
      2018; 2019 e 2020 l’incremento del 30% dell’aliquota base delle tariffe I.P.T. indicate dal
      D.M. n. 435 del 27/11/1998;

Dato atto che
    la mancata applicazione della maggiorazione del 30 per cento della tariffa base per i soli
     veicoli con alimentazione elettrica, esclusiva o ibrida, risulta coerente con le “Linee di
     indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico metropolitano triennale e
identificazione delle Zone Omogenee” approvato con Delibera del Consiglio n. 184 del
     27/11/2018, in particolare, la Direttrice b) – “incremento della qualità della vita tramite la
     salvaguardia dell’ambiente” Azione b.2.1 - Qualità dell'aria, Ossigeno Bene Comune
     (O.B.C.); Azione b.2.2 - Efficientamento energetico
    la Città Metropolitana di Napoli applica le aliquote IPT in misura analoga a quelle praticate
     dalle altre città metropolitane;
    risultano garantiti, da parte della Città Metropolitana di Napoli, gli equilibri di bilancio in
     termini programmatici e la regolare gestione delle attività e dei servizi per il triennio 2021 -
     2023;

Ritenuto di

    confermare, per l'anno 2021, la maggiorazione del 30% della tariffa di base stabilita dal
     D.M. n. 435 del 27 novembre 1998 sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
     dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.);
    confermare anche per l’anno 2021, per i soli veicoli con alimentazione elettrica, esclusiva o
     ibrida, applicare la tariffa di base stabilita dal D.M. n. 435 del 27 novembre 1998 sulle
     formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro
     automobilistico (I.P.T.) di Napoli;
    in coerenza con le linee di indirizzo del piano Strategico metropolitano triennale,

                 PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

   1. di confermare, per l'anno 2021 la maggiorazione del 30 per cento della tariffa di base
      stabilita dal D.M. n. 435 del 27 novembre 1998 sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
      annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.) di Napoli;
   2. di applicare, per i soli veicoli con alimentazione elettrica, esclusiva o ibrida, la tariffa di
      base stabilita dal D.M. n. 435 del 27 novembre 1998 sulle formalità di trascrizione,
      iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.)
      della città metropolitana di Napoli;
   3. di notificare la presente deliberazione all'Automobile Club di Napoli - Ufficio del Pubblico
      Registro Automobilistico di Napoli - in quanto Ente che provvede alla riscossione dell'I.P.T.
      per la Città Metropolitana di Napoli, nonché alla sede generale del PRA di Roma presso
      l’ACI;
   4. di disporre che il presente provvedimento sia allegato alla delibera di approvazione al
      bilancio di previsione 2021;
   5. di dare ampia diffusione del presente provvedimento anche mediante pubblicazione sul
      sito internet della Città Metropolitana di Napoli;
   6. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

                                                                            Il Dirigente Coordinatore
                                                                                  (Carmela Miele)
                                                                               Firmato digitalmente

                              IL SINDACO METROPOLITANO
                          Ai sensi dell’art. 1, legge n.56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente Coordinatore dell’Area
Servizi Finanziari, dott.ssa Carmela Miele;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs.267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal Dirigente Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa Carmela Miele;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

                                            DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta.

Dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 IL SINDACO METROPOLITANO                                  IL SEGRETARIO GENERALE
        Luigi de Magistris                                        Antonio Meola
      (Firmato digitalmente)                                  (Firmato digitalmente)
© Citta Metropolitana di Napoli

                             Citta' Metropolitana di Napoli

                          PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
                                      PDLG-486-2020

OGGETTO:Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi della Città Metropolitana di Napoli
per l'anno 2021: IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione.

                           PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente del Contabilità Economato Tributi, Carmela Miele Economato Tributi, in ordine alla regolarita'
tecnica, esprime parere favorevole.

                                                                                  Il Dirigente
                                                                        Carmela Miele Economato Tributi
                                                                             (firmato digitalmente)
© Citta Metropolitana di Napoli

                             Citta' Metropolitana di Napoli

                          PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
                                      PDLG-486-2020

OGGETTO:Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi della Città Metropolitana di Napoli
per l'anno 2021: IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione.

                           PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime
parere favorevole.

                                                                                 Il Ragioniere Generale
                                                                                      Carmela Miele
                                                                                  (firmato digitalmente)
© Citta Metropolitana di Napoli

                              Citta' Metropolitana di Napoli

                                    DELIBERAZIONE SINDACALE
                                            DLG-6-2021
                                           del 28/01/2021

Deliberazione della misura delle aliquote dei tributi della Città Metropolitana di Napoli per l'anno 2021: IPT
                                    - Imposta Provinciale di Trascrizione.

                                  Data Inizio Pubblicazione 28/01/2021
                                  Data Fine Pubblicazione 12/02/2021
TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2020

                     DECRETO MINISTERIALE N. 435 DEL 1998 - G.U. 17/12/1998, N. 294
                                         TARIFFE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
                                                                                                                     D.M. 435/98
                                                         1                                                             Importi                         importi
lett.                                                                                                                   Base               increm.    deliberati
 a)     motocarrozzette e trattrici agricoli                                                                             150,81      30%     45,24      196,05
 b)     autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 Kw.                       150,81      30%     45,24      196,05
 c)     autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni Kw                                                                 3,51      30%      1,05         4,56
 d)     autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni Kw                                                               1,76      30%      0,53         2,29
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose fino a 7 q.li                                                             199,35      30%     59,81      259,16
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 7 q.li fino a 15 q.li                                               290,25      30%     87,08      377,33
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 15 q.li fino a 30 q.li                                              326,40      30%     97,92      424,32
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 30 q.li fino a 45 q.li                                              380,63      30%    114,19      494,82
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 45 q.li fino a 60 q.li                                              452,63      30%    135,79      588,42
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 60 q.li fino a 80 q.li                                              519,56      30%    155,87      675,43
 e)     veicoli a motore per trasporto di cose oltre 80 q.li                                                             646,60      30%    193,98      840,58
 f)     rimorchi per trasporti di cose fino a 20 q.li                                                                    265,98      30%     79,79      345,77
 f)     rimorchi per trasporti di cose oltre 20 q.li fino a 50 q.li                                                      356,36      30%    106,91      463,27
 f)     rimorchi per trasporti di cose oltre 50 q.li                                                                     452,93      30%    135,88      588,81
 g)     rimorchi per trasporto di persone fino a 15 posti                                                                229,82      30%     68,95      298,77
 g)     rimorchi per trasporti di persone da 16 a 25 posti                                                               253,58      30%     76,07      329,65
 g)     rimorchi per trasporto di persone da 26 a 40 posti                                                               302,13      30%     90,64      392,77
 g)     rimorchi per trasporto di persone oltre 40 posti                                                                 362,55      30%    108,77      471,32
  2                                                                                                                                            -
        atti soggetti ad IVA (Misura della tariffa soppressa dalla legge 14/09/2011, n. 148, articolo 1, comma 12)
                                                         3                                                                                    -
        formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di                                        -
        garanzia con un minimo di                                                180,97                                       1,46   30%     0,44             1,90
                                                         4                                                                                    -
        formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni                       %                                  %
        a contenuto patrimoniale con un minimo di                                180,97                                       7,80   30%     2,34            10,14
                                                         5                                                                                    -                -
        formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale                    150,81      30%    45,24           196,05

        atti soggetti ad IVA (misura della tariffa soppressa per effetto della legge 14/09/2011, n.
n.b.
        148, articolo 1 comma 12)                                                                                        150,81      30%    45,24           196,05
                                                       Nota Bene

a1) motocarrozzette e trattrici agricoli elettriche, esclusive o ibride                                                  150,81              tariffa base
    autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 Kw,
                                                                                                                                             tariffa base
b1) elettriche esclusive o ibride .                                                                                      150,81
                                                                                                                                             tariffa base
c1) autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni Kw elettriche, esclusive o ibride.                                        3,51
                                                                                                                                             tariffa base
d1) autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni Kw elettriche, eslusive o ibride.                                       1,76
                                                                                                                                             tariffa base
e1) Veicoli a motore per trasporto di cose elettrici esclusiva o ibridi come da lettera e)                           v. tabella e)
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