Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 giugno 2019
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Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 giugno 2019 Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 giugno 2019 a cura di Saverio Cinieri Dal 1° al 15 giugno non ci sono particolari scadenze. Oltre alle solite scadenze periodiche, quest’anno sono in programma solo alcuni adempimenti degni di rilievo. Tra questi, si segnalano: il termine del 3 giugno per la presentazione, da parte delle società che non superano il test di operati- vità o che risultano in perdita sistematica, dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo; la presentazione all’ENEA, entro il 10 giugno, della comunicazione dei dati relativi agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico ultimati dall’1 gennaio 2019 all’11 marzo 2019. 1 SABATO Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta SCRITTURE CONTABILI Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture au- siliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80. Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. SCRITTURE Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di CONTABILI tenuta Attività - Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° giugno – 31 maggio, per i quali, nei periodi d’imposta: ● 1° giugno 2014 – 31 maggio 2015; MySolution | Scadenze 1
Circolare per lo Studio 3 - LUNEDÌ Principali scadenze 1-15 giugno 2019 ● 1° giugno 2015 – 31 maggio 2016. l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispetti- vamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o pe- riodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devo- no necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. 3 LUNEDÌ Società di comodo – Istanza di disapplicazione IMPOSTE Attività - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non opera- DIRETTE tive. Soggetti obbligati - Società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione. Modalità - L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti. Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento. 10 LUNEDÌ Bonus risparmio energetico – Invio dati Enea IMPOSTE Attività - Trasmissione per via telematica all'ENEA degli interventi di risparmio energetico DIRETTE con fine lavori nel periodo 1° gennaio 2019 - 11 marzo 2019. Soggetti obbligati - Contribuenti o intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio). Modalità - Vanno trasmessi all’ENEA i dati relativi agli interventi: volti alla riqualificazione energetica de-gli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico; ultimati dall’1.1.2019 all’11.3.2019. La trasmissione dei dati deve essere effettuata in via telematica, attraverso l’apposito servi- zio messo a disposizione dall’Enea all’indirizzo web https://detrazionifiscali.enea.it. 13 GIOVEDÌ Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento TASSE E Attività - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimen- IMPOSTE to. VARIE Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio). Soggetti obbligati - Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli ap- parecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito. Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS MySolution | Scadenze 2
Circolare per lo Studio 15 - SABATO Principali scadenze 1-15 giugno 2019 (ris. n. 239/E del 6/09/2007)”. 15 SABATO Fatturazione differita IVA Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di ef- fettuazione. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione. Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendi- te (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). IVA Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare in- feriore a 300,00 euro. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione. Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un docu- mento riepilogativo nel quale devono essere indicati: ● i numeri delle fatture cui si riferisce; ● l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, di- stinti secondo l’aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di enti- tà inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indica- ti: o i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; o l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta di- stinti per aliquota Iva applicata. IVA Registrazione cumulativa dei corrispettivi Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di maggio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale. Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, com- presi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione tele- matica. Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi. SCRITTURE Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili CONTABILI Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese precedente. Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000. MySolution | Scadenze 3
15 - SABATO Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. SCADENZE AGGIORNATE AL 24 MAGGIO 2019 Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line MySolution | Scadenze 4
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina Le società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica possono presen- tare istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. In particolare, la società interessata può interpellare l'Amministrazione presentando istanza rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio e spedita, a mezzo del servizio postale, in pli- co raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ra- gione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l'istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. L’istanza di disapplicazione deve essere inviata almeno 120 giorni prima del termine di presentazione del Modello Redditi 2019, ovverosia 120 giorni prima del 30 settembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. L’adempimento in sintesi Le società che si trovano in una situazione tale da non poter superare il test di operatività ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994 o che risultano in perdita sistemica ai sensi dell’art. 2, comma 36- decies, del D.L. n. 138/2011, possono presentare una istanza di disapplicazione della disciplina per le società non operative. Tale istanza, da presentare almeno 120 giorni prima del termine di presentazione della dichiara- zione dei redditi, è un interpello indirizzato al direttore regionale delle entrate competente per terri- torio. L’istanza, però, va spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevi- mento, all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del con- tribuente. È a cura di tale ultimo ufficio la trasmissione dell’istanza al direttore regionale, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal con- tribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione consentite. Ci sono, però alcune cause di esclusione della disciplina di cui si discute e alcune ipotesi di disapplica- zione automatica senza necessità di presentare l’istanza di interpello. Esclusioni Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle società non operative: i soggetti per i quali è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; MySolution | Scadenze 5
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina i soggetti che si trovano al primo periodo d’imposta (in tale fattispecie non rientrano le società neocostituite a seguito di un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda); le società in amministrazione controllata o straordinaria; le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamenta- ti italiani ed esteri, nonché le stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente; le società esercenti pubblici servizi di trasporto; le società con un numero di soci non inferiore a 50; le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazio- ne coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppa- mento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; la parteci- pazione del soggetto pubblico nella misura minima del 20% deve essere diretta; le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Attenzione Per soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di socie- tà di capitali si devono intendere: le società finanziarie per le quali vige l’obbligo di iscriversi in un apposito elenco generale tenuto dall’Ufficio italiano cambi; i Centri di assistenza fiscale (CAF); le società costituite da enti locali territoriali; le società, a prevalente partecipazione pubblica, derivanti dal processo di trasformazione ex lege in società per azioni degli enti appartenenti al comparto delle c.d. “partecipazioni pubbliche”. Casi particolari Non rientrano nei casi di esclusione: le società che hanno affittato l’unica azienda posseduta; le società neocostituite per effetto di fusioni, scissioni o conferimenti – le quali continuano di fatto l’attività del “dante causa” – ovvero risultanti da operazioni di trasformazione; le società che operano nel settore dei trasporti pubblici solo indirettamente, in quanto deten- gono partecipazioni in imprese di trasporto pubblico; le società agricole che optano per la tassazione su base catastale. Disapplicazione della disciplina sulle società non operative e in perdita sistemica MySolution | Scadenze 6
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina Sono previste alcune cause che determinano la disapplicazione automatica della disciplina delle so- cietà non operative senza dover presentare istanza di interpello. Mentre le cause di esclusione sopra riportate sono comuni alle società non operative e alle società in perdita sistematica, per quanto riguarda, invece, le cause di disapplicazione occorre distinguere tra: società non operative per insufficienza dei ricavi (provvedimento Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008); società in perdita sistematica (provvedimento Agenzia delle entrate 11 giugno 2012). In particolare, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza dover assolvere all'o- nere di presentare istanza di interpello le seguenti società: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o tra- sformazione agevolata, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancel- lazione dal Registro delle imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferi- mento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello pre- cedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182, commi 2 e 3, TUIR; b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle di- chiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie previste ai sensi delle norme antimafia o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e ai suc- cessivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria; d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti im- mobili; e) società che detengono partecipazioni in: 1. società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994; 2. società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 3. società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un pre- cedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. Possono, invece, disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e seguenti D.L. n. 138/2011, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di inter- pello, le società che in almeno 1 dei 5 periodi d’imposta sui cinque richiesti per essere considerate so- cietà in perdita sistemica, si trovano in una delle seguenti situazioni: a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con MySolution | Scadenze 7
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’art. 182, commi 2 e 3, TUIR; b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle di- chiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia dispo- sto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al perio- do di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giu- diziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria; d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, commi 36-decies e seguenti del D.L. n. 138/2011; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art. 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemati- ca; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 del TUIR. La disapplica- zione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente fun- zionali alla gestione delle partecipazioni; e) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle so- cietà in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circo- stanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei pe- riodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze og- gettive; f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si in- tende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammor- tamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti; g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da dispo- sizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo; h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli im- porti che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative; i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e ri- spettano le condizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99; l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; m) società che si trovano nel primo periodo d’imposta. MySolution | Scadenze 8
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina Interpello per disapplicare la disciplina Come accennato, è possibile richiedere la disapplicazione del regime delle società di comodo attra- verso interpello se si è in presenza di oggettive situazioni (non necessariamente di carattere straordi- nario) che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, anche in caso di società in perdita sistemica. La procedura applicabile (si tratta di un interpello probatorio ex art. 11, comma 1, lett. b), legge n. 212/2000) prevede che il contribuente debba presentare istanza, in carta libera, esente da bollo. Contro la risposta negativa dell’Agenzia, non può proporre ricorso, ma solo decidere se adeguarsi o meno (in quest’ultimo caso rischiando l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste per le vio- lazioni). Contenuto dell’interpello L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni; c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. Nell'istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative inerenti l’operatività; ad essa va allegata copia della documenta- zione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. Termine di presentazione L’istanza di disapplicazione deve essere inviata almeno 120 giorni prima del termine di presentazione del Modello Redditi 2019. Considerato che il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è fissato, quest’anno, al 30 settembre 2019, il termine ultimo entro il quale inviare l’istanza è il 3 giugno 2019. Modalità di presentazione Riguardo alle modalità di presentazione, è possibile: la consegna a mano; la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; l’invio mediante posta elettronica certificata; l’invio mediante posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo. Il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello. Sanzioni MySolution | Scadenze 9
L’Approfondimento Società di comodo – Disapplicazione della disciplina L’omessa segnalazione, in dichiarazione, della mancata presentazione o della risposta negativa all’istanza di interpello è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro (art. 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997). MySolution | Scadenze 10
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