CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO PERIODO 01-10-2014 30-09-2015 ...
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL GERBIDO PERIODO 01-10-2014 – 30-09-2015 Giugno 2014 1 / 21
INDICE Art. 1 OGGETTO ED AMMONTARE PRESUNTO DELLA FORNITURA .......................3 Art. 2 FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO E PASSAGGIO ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE DEL TERMOVALORIZZATORE ..............................................................4 Art. 3 SOGGETTI AMMESSI ..........................................................................................5 Art. 4 AGGIUDICAZIONE ...............................................................................................5 Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO.................................................................................5 Art. 6 FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO ...............................................6 Art. 7 DISPONIBILITA’ DEL GAS NATURALE ...............................................................7 Art. 8 QUALITA, MODALITA’ DI CONSEGNA E MISURA DEL GAS NATURALE .........7 Art. 9 PREZZO DELLA FORNITURA E CRITERI DI AGGIORNAMENTO .....................9 Art. 10 DIRITTI, TRIBUTI ED ALTRE SPESE................................................................. 12 Art. 11 CONFIDENZIALITA’ E INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 ........................................ 13 Art. 12 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE ............................................................... 13 Art. 13 SOSPENSIONE .................................................................................................. 14 Art. 14 DANNI ................................................................................................................. 14 Art. 15 PENALITA’ .......................................................................................................... 14 Art. 16 FORZA MAGGIORE............................................................................................ 15 Art. 17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ................................................................... 16 Art. 18 MODIFICAZIONI DEL SISTEMA TARIFFARIO................................................... 16 Art. 19 PERSONALE IMPIEGATO E RAPPORTI CONTRATTUALI ............................... 17 Art. 20 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI ........................ 17 Art. 21 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ............................................... 18 Art. 22 CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE.............................. 18 Art. 23 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ........................................................................ 19 Art. 24 DOMICILIO .......................................................................................................... 19 Art. 25 GARANZIE .......................................................................................................... 19 Art. 26 NORME DI RINVIO ............................................................................................. 19 Art. 27 FORO COMPETENTE ........................................................................................ 19 2 / 21
Art. 1 OGGETTO ED AMMONTARE PRESUNTO DELLA FORNITURA Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è la fornitura di gas naturale (metano) presso l’impianto di Termovalorizzazione del Gerbido in via Gorini n. 50 – cap 10137 Torino REMI 50072801. L’utenza è di carattere industriale. Il gas verrà messo a disposizione di TRM S.p.A. in corrispondenza del contrassegno del Trasportatore situato sulla condotta che alimenta lo stabilimento (di seguito Punto di Consegna) sotto specificato. Punto di Ragione Punto Punto Indirizzo Comune Distributore Trasportatore consegna sociale trasportatore distributore di Torino 1 TRM 50072801 ///////////// Località TORINO ///////////// Snam Rete S.p.A. - Gerbido (TO) Gas S.p.A. TORINO – via Gorini 50 Il Fornitore si impegna a somministrare a TRM S.p.A. il quantitativo di gas naturale necessario al fabbisogno dei propri impianti per tutta la durata del contratto tenendo presente quanto indicato nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Sulla base di un consumo atteso nel periodo intercorrente fra l’1/10/2014 ed il 30/09/2015 pari a 2.500.000 Sm3 e sulla base degli impegni di capacità giornalieri meglio precisati nel prospetto riportato di seguito, l’ammontare presunto della fornitura ammonta a Euro 1.050.000 al netto delle accise, delle addizionali, delle imposte e dell’IVA, se ed in quanto dovute, in base alla normativa vigente. Gli impegni di capacità richiesti sono quelli indicati nel seguito. IMPEGNI DI CAPACITA’ RICHIESTI Mese Unità di misura (Sm3/giorno) Ottobre 2014 60.000 Novembre 2014 60.000 Dicembre 2014 60.000 Gennaio 2015 60.000 Febbraio 2015 60.000 3 / 21
Marzo 2015 60.000 Aprile 2015 60.000 Maggio 2015 60.000 Giugno 2015 60.000 Luglio 2015 60.000 Agosto 2015 60.000 Settembre 2015 60.000 Il profilo di consumo atteso viene indicato esclusivamente con la finalità che il Fornitore possa valutare preventivamente gli eventuali oneri di sbilanciamento da considerare nell’offerta da formulare. Gli eventuali oneri emergenti per la differenza fra il consumo effettivo ed il consumo atteso – anche in relazione a quanto indicato nel successivo art. 2 - sono da considerare già remunerati dalla componente PO di cui all’art. 9. Il consumo atteso è quello indicato nella tabella sottostante. PROFILO DI CONSUMO ATTESO (NON VINCOLANTE PER TRM S.p.A.) Mese Unità di misura (Sm3/mese) Ottobre 2014 208.333 Novembre 2014 208.333 Dicembre 2014 208.333 Gennaio 2015 208.333 Febbraio 2015 208.333 Marzo 2015 208.333 Aprile 2015 208.333 Maggio 2015 208.333 Giugno 2015 208.333 Luglio 2015 208.333 Agosto 2015 208.333 Settembre 2015 208.333 Art. 2 FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO E PASSAGGIO ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE DEL TERMOVALORIZZATORE Considerando che per il termovalorizzatore non esiste ancora una storicità dei consumi di gas naturale, non risulta prevedibile stimare attendibilmente, sia in termini temporali, sia in termini di quantitativi, i volumi di gas naturale necessari per la corretta operatività dell’impianto. Per tali ragioni, nonostante si siano utilizzate le migliori previsioni a 4 / 21
disposizione, i profili di consumo indicati in precedenza sono da considerarsi di puro orientamento per il Fornitore. Il Fornitore, con la partecipazione alla gara connessa alla presente fornitura e con la stipula del contratto con TRM S.p.A., si dichiara perfettamente consapevole di questa eventualità. TRM S.p.A. si impegna, non appena disponibili, a comunicare, anche con cadenza mensile, le previsioni più aggiornate circa i consumi attesi per i mesi di fornitura connessi alla presente gara. Art. 3 SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori autorizzati come risultanti dal sito dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che possano dimostrare di aver eseguito nell’ultimo anno (solare e/o termico) forniture di gas metano, sul mercato libero, per una quantità di almeno 20.000.000 Smc. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito andrà posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Art. 4 AGGIUDICAZIONE Sulla base degli impegni di capacità indicati in precedenza e del prezzo P0 per i volumi presunti come individuati nella Scheda Offerta allegata, verrà calcolato il costo totale presunto per il periodo della presente fornitura di gas naturale. La fornitura verrà affidata all’offerta che presenterà il minor costo complessivo per il periodo di riferimento 1/10/2014 - 30/09/2015. TRM S.p.A. non assumerà verso le Società offerenti obbligo alcuno, se non a seguito di stipulazione del contratto. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione debitamente motivata, TRM S.p.A. non aggiudicasse la presente fornitura, nulla è dovuto alle Società offerenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione alla gara. Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO La fornitura di gas naturale ha una durata di dodici mesi, con decorrenza dall’1/10/2014 e scadenza il 30/09/2015. 5 / 21
La fornitura dovrà essere resa attiva a partire dall’1/10/2014 per il punto di prelievo indicato al precedente art 1. Art. 6 FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO La fatturazione di tutti i corrispettivi di cui al presente contratto dovrà essere effettuata su base mensile e in relazione ai consumi reali, nel mese successivo a quello del prelievo di gas naturale con emissione di un unico documento. Verranno pertanto fatturati solo i quantitativi di gas naturale effettivamente consumati nel mese di riferimento (evitando qualsiasi previsione di consumo con successivi conguagli) entro il 15 del mese successivo a quello di prelievo. Nella fattura dovranno essere dettagliati separatamente tutti gli importi relativi alla fornitura, all’impegno di capacità ed a ogni altro onere eventuale accessorio per il mercato libero nella misura stabilita dall’Autorità nonché all’accisa, all’addizionale regionale e all’IVA, se ed in quanto dovute, previsti dalla normativa in vigore. Non è ammessa la fatturazione di importi esclusi tassativamente dagli art. 9 e 10 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ciascuna fattura dovrà riferirsi espressamente al presente contratto precisando il mese di riferimento della fornitura e dovrà essere intestata a TRM S.p.A. - Ufficio Amministrazione – via Gorini 50 – 10137 – Torino. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente mediante bonifico bancario, subordinatamente all’esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le somministrazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete, il CIG e il CUP. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché TRM S.p.A. comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione del documento rettificato o della nota di credito. 6 / 21
In caso di mancato pagamento nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile a TRM S.p.A. saranno dovuti da quest’ultima gli interessi moratori calcolati secondo i termini e le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 smi. I pagamenti sono subordinati alla verifiche previste dalla normativa vigente in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 136/2010 nonché alle verifiche previste dalle procedure e prassi interne della società. L’Amministrazione si riserva di trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dal Fornitore per l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Cessione dei crediti derivanti dal contratto ammessi ex art.117 codice contratti pubblici. Art. 7 DISPONIBILITA’ DEL GAS NATURALE Il gas naturale oggetto della presente fornitura dovrà essere a disposizione presso il sito del Termovalorizzatore del Gerbido di cui all’art. 1 senza limitazioni di orario. Art. 8 QUALITA, MODALITA’ DI CONSEGNA E MISURA DEL GAS NATURALE Il gas somministrato mediante il Trasportatore sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel Vigente Codice di Rete. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione di TRM S.p.A. deve essere effettuato facendo riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete. Qualora il gas non risulti conforme alla specifica di qualità, TRM S.p.A. ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore. Ai fini della presente fornitura il Fornitore e TRM S.p.A. concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore. Il volume di capacità giornaliera che il Fornitore deve mettere giornalmente a disposizione di TRM S.p.A. è fissato per l’intero periodo contrattuale secondo le specifiche e in base a quanto indicato nel presente Capitolato all’art. 1, e nella relativa Scheda Offerta allegata. 7 / 21
L’unità di misura dei volumi è il metro cubo, di seguito “m3”, alle condizioni standard: temperatura 288,15 K = 15 °C e pressione di 101,325 kPa = 1.01325 bar (ISO 13443). Il valore di pressione minima di consegna del gas è quello stabilito dal Trasportatore e pubblicato sul sito di questi. Si definiscono, agli effetti della presente fornitura, le seguenti grandezze: - prelievo giornaliero: il prelievo giornaliero dei quantitativi di gas che il Trasportatore individua e comunica al Fornitore come gas prelevato in un giorno, cioè come gas prelevato dalle ore sei di ogni giorno alle ore sei del giorno successivo; - prelievo mensile: il quantitativo di gas naturale prelevato in un mese come somma dei prelievi giornalieri del mese. Tali dati avranno valenza fiscale. TRM S.p.A. è responsabile della gestione e della manutenzione dell’impianto di regolazione e misura del Punto di Consegna, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia dalla legge e dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel Vigente Codice di Rete. Ogni modifica all’impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata da TRM S.p.A. al Fornitore e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal Vigente Codice di Rete. Il Fornitore ed eventuali suoi incaricati hanno il diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. Parimenti, in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete, potrà accedere alla stazione di misura di TRM S.p.A. anche personale del Trasportatore. Il personale del Trasportatore potrà inoltre partecipare alle attività di misura in contraddittorio in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete. In caso di contestazioni relative alla misura, TRM S.p.A. ne darà comunicazione al Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico di TRM S.p.A. solo se la contestazione si rivelasse infondata. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini in cui il Trasportatore definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle 8 / 21
misure, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, i suddetti errori di misura, anche dopo i termini predetti di revisione delle misure, daranno luogo a conguagli, rispettivamente negativi o positivi per TRM S.p.A. limitatamente agli importi che in conseguenza dei suddetti errori di misura, eventualmente il Fornitore, ai sensi della normativa fiscale, debba versare o abbia ottenuto in rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o delle Regioni entro i termini previsti dalla normativa fiscale stessa. Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura in cui l’errore si è verificato. Art. 9 PREZZO DELLA FORNITURA E CRITERI DI AGGIORNAMENTO Per la fornitura di gas metano di cui all’art. 1 l’importo che TRM S.p.A. si impegna a corrispondere mensilmente al Fornitore è quello indicato nel presente articolo. Per l’impegno di capacità giornaliero di cui all’art. 1 l’importo che TRM S.p.A. si impegna a corrispondere mensilmente al Fornitore è quello indicato dal Fornitore nella corrispondente Scheda Offerta allegata Gli eventuali oneri per superi degli impegni di capacità giornaliera registrati nei mesi della fornitura saranno a carico di TRM S.p.A. solo per la quota eccedente il +10% degli impegni precisati all’art. 1 (oltre 66.000 Smc/giorno). Qualora si registrino prelievi giornalieri superiori e fino al 10% alla capacità giornaliera impegnata come indicati all’art. 1, TRM S.p.A. non corrisponderà a titolo di penale alcun importo. Per tali ragioni il Fornitore dovrà mettere a disposizione della società - e trasmettere con cadenza mensile a TRM S.p.A. - con la massima trasparenza i dati ed i documenti che SNAM comunicherà e fornirà al medesimo a questo riguardo. L’impianto di misura consente la rilevazione dei prelievi giornalieri da parte del Trasportatore nel Codice di Rete ed a questi dati si farà riferimento in ordine alla determinazione dei profili giornalieri di consumo per l’utenza industriale del termovalorizzatore del Gerbido. TRM S.p.A si impegna altresì a pagare mensilmente, per ogni metro cubo di gas naturale prelevato, il seguente prezzo P: 9 / 21
(derivato dalla formula 9.1.1. GAS RELEASE 2004 definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) P= P0 + 12,005 x (It-I0) (centesimi di euro/Smc) Dove: P0 = prezzo base (è il valore indicato dal Fornitore nella Scheda Offerta allegata; It = indice energetico; I0 = valore base dell’indice It, riferito al mese di Aprile 2014, pari a 3,1392. I valori di riferimento P0 ed I0 si intendono validi per l’intero periodo contrattuale. Il prezzo di fornitura del gas naturale verrà aggiornato mensilmente in base alla formula sopra descritta. Il valore dell’indice energetico It verrà calcolato mensilmente con la seguente formula: It = 0,49 x (GASOLIOm / 21,914) + 0,38 x (BTZm / 14,107) + 0,13 x (GREGGIOm / 18,479): dove: GASOLIOm = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni “Cif Med Basis Genoa/Lavera” del gasolio 0.1, pubblicate dal Platt’s Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura; BTZm = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni “Cif Med Basis Genoa/Lavera” dell’olio combustibile a basso contenuto di zolfo, pubblicate dal Platt’s Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura; GREGGIOm = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni “Fob breakeven 10 / 21
Basis Ara Prices” dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend, pubblicate dal Platt’s Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione in dollari per barile di uno dei greggi sotto riportati verrà adottato, in sua sostituzione, il valore corrispondente ricavato applicando le seguenti formule: Kirkuk = media x 1,035 Murban = media x 1,045 Saharan Blend = media x 1,112 Zuetina = media x 1,115 Brass Blend = media x 1,138 Dove “media” = media delle quotazioni in dollari per barile dei greggi: Arabian Light, Iranian Light e Kuwait. Il P0 è valorizzato al netto della tariffa di distribuzione che non può essere applicata in quanto l’utenza è connessa direttamente alla rete SNAM. Il P0 indicato dal Fornitore nella Scheda Offerta include i valori delle componenti tariffarie GST e RET come definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Tale prezzo è da considerarsi al netto delle accise, delle addizionali, delle imposte e dell’IVA, se ed in quanto dovute, in base alla normativa vigente. Il prezzo “P” di cui sopra sono riferiti ad un gas avente condizioni standard (temperatura di 15°C e pressione di 101,325 kPa) ed un PCS pari a 38.100 kJ/Sm3. Gli importi vengono adeguati proporzionalmente al valore del PCS effettivo del gas naturale prelevato nel mese secondo la seguente formula: Peffettivo del mese = PCS effettivo / 38.100 * P Il PCS del gas naturale, espresso in kJ/Sm3, verrà determinato dal Trasportatore con riferimento ai singoli mesi del periodo contrattuale ed in conformità a quanto prescritto dal 11 / 21
Codice di Rete di pertinenza e alle disposizioni di pubbliche autorità e/o di organismi competenti ovvero ad eventi ad essi conseguenti. Art. 10 DIRITTI, TRIBUTI ED ALTRE SPESE Tutti gli importi dovuti in relazione ai contenuti del precedente art. 9 sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presente connessa alla fornitura di gas naturale che il Fornitore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare. Oltre agli importi previsti all’art. 9 del presente Capitolato, sono posti a carico di TRM S.p.A. tutti i diritti e tributi che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione alla somministrazione del gas. Qualora sia rendesse possibile l’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (in materia di accisa, di tributi regionali sul gas, di aliquota IVA, ecc.) questa possibilità verrà richiesta al Fornitore, sulla base di un’apposita istanza, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione consegnate a TRM S.p.A., riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. Prima della stipula del contratto di fornitura, dovrà essere verificato il profilo fiscale di TRM S.p.A. in relazione alla fornitura di gas naturale. Il Fornitore si impegna ad informare TRM S.p.A. circa la propria fattispecie in ordine al diritto alla riduzione delle accise, delle addizionali o di altri tributi. TRM S.p.A. assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate al Fornitore da TRM S.p.A.. Sarà cura di TRM fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Si evidenzia come a TRM S.p.A. non potranno essere applicate spese amministrative, diritti di subentro, spese per comunicazioni postali, ecc.. 12 / 21
Inoltre, si precisa che la predisposizione della documentazione relativa al subentro nel contratto di somministrazione di gas naturale in argomento sarà a carico del Fornitore che si occuperà di tutte le pratiche burocratiche relative allo “Switch” senza applicare alcun onere a TRM S.p.A.. La suddetta documentazione dovrà essere presentata in tempo utile per le operazioni di voltura della fornitura che deve tassativamente avvenire con la lettura di avvio relativa all’1/10/2014. Art. 11 CONFIDENZIALITA’ E INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali. E’ pertanto vietata ogni forma di pubblicità concernente la presente fornitura se non preventivamente concordata ed approvata. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, Il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento – informa che i dati personali forniti da TRM S.p.A. verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed alla fornitura. Tutti i dati sono raccolti e registrati dal Fornitore in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, e comunque automatizzati, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Sono comunque fatti salvi i diritti attribuiti a TRM S.p.A. dall’art. 7 del Decreto 196/03. Art. 12 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE Il Fornitore metterà a disposizione di TRM S.p.A. i volumi di gas naturale e gli impegni di capacità come previsti negli art. 1 e 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso, il Fornitore si impegna a somministrare alla TRM S.p.A. il quantitativo di gas naturale necessario al fabbisogno del termovalorizzatore del Gerbido per tutta la durata del contratto. Il gas somministrato, reso disponibile dal Trasportatore alla TRM presso il punto di consegna precisato all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto sarà conforme alla Specifica di Qualità del Codice di Rete nei termini precisati all’art. 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 13 / 21
Il Fornitore è consapevole che la fornitura di gas naturale, per le particolari situazioni descritte all’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, potrebbe avvenire solo parzialmente con riferimento a quanto indicato nell’art. 1 del presente Capitolato Speciale e per quantità inferiori a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il fornitore, senza oneri per TRM S.p.A., si farà carico di predisporre tutta la documentazione necessaria per il subentro al precedente contratto di fornitura di gas naturale. La necessaria documentazione dovrà essere presentata in tempo utile per la di voltura della fornitura che deve tassativamente avvenire con la lettura di avvio relativa all’1/10/2014. Qualsiasi inadempienza contrattuale del fornitore darà diritto all’applicazione delle penalità di cui all’art. 15. Art. 13 SOSPENSIONE Il Fornitore non può disporre la sospensione della fornitura in seguito a propria decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con TRM S.p.A.. L’eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso TRM S.p.A. si riserva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Art. 14 DANNI Il Fornitore è responsabile di ogni danno che potesse derivare a TRM S.p.A. ed a terzi dall’adempimento della somministrazione di gas naturale assunta con la aggiudicazione della gara nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora il Fornitore non dovesse procedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera e/o comunicazione di notifica, TRM S.p.A. resta autorizzata a provvedere direttamente a danno dello stesso Fornitore trattenendo l’importo dalla fatturazione in prima scadenza. Art. 15 PENALITA’ 14 / 21
A copertura della mancata fornitura il Fornitore dovrà corrispondere a TRM S.p.A., per ogni Smc non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in Euro/Smc offerti oggetto della presente fornitura ed il corrispettivo di riferimento fissato dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas nel mese di riferimento. A copertura dei danni derivanti a TRM S.p.A. dalla mancata fornitura il Fornitore dovrà corrispondere a TRM S.p.A., per ogni Smc non fornito, un’ulteriore penalità pari alla precedente. Inoltre, sono previste le seguenti penalità: • 200,00 Euro/giorno per ogni giorno di ritardo nella voltura della fornitura nei termini previsti dall’art. 1, dall’art. 5 e dall’art. 12 del presente Capitolato; • 50,00 Euro/giorno per ogni giorno di ritardo nella stipula del contratto nei termini previsti dall’art. 17 del presente Capitolato; • 100,00 Euro/giorno per ogni giorno di ritardo nella comunicazione del referente del Fornitore nei termini previsti dall’art. 19 del presente Capitolato. Art. 16 FORZA MAGGIORE Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore o il prelievo da parte di TRM S.p.A. fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti su danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore: • guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; • fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; • scioperi selvaggi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale, dichiarati in occasione della contrattazione collettiva. Le Parti sono consapevoli di quanto stabilito dal Trasportatore nel Codice di Rete relativamente alla non applicazione del corrispettivo di capacità in presenza di causa di Forza Maggiore. In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni assunti nel presente contratto, 15 / 21
nonché per qualsiasi danno e perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell’evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l’impedimento. L’impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore. La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all’altra Parte: • il verificarsi dell’evento, dando una chiara indicazione della natura dell’evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio; • lo sviluppo dell’evento; • l’intervenuta cessazione dell’evento di forza maggiore. Qualora il Fornitore per quanto nelle proprie possibilità non dovesse procedere a rimuovere, nel più breve tempo possibile, l’impedimento o comunque nel termine fissato nella relativa lettera e/o comunicazione di notifica, TRM S.p.A. resta autorizzata a provvedere direttamente a danno dello stesso Fornitore trattenendo l’importo dalla fatturazione in prima scadenza. Art. 17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il Fornitore è tenuto a stipulare con TRM S.p.A. il contratto entro il 15/09/2014. La mancata stipula del contratto darà diritto all’applicazione delle penalità di cui all’art. 15. Art. 18 MODIFICAZIONI DEL SISTEMA TARIFFARIO TRM S.p.A. accetterà modificazioni del sistema dei corrispettivi solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con delibera dedicata, e con chiaro riferimento alla formula 9.1.1. GAS RELEASE 2004 definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e adottata dal presente Capitolato. Il Fornitore ha la facoltà di proporre a TRM S.p.A. una variazione del sistema dei corrispettivi, coerente con le modificazioni apportate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e con il presente articolo. TRM S.p.A. si riserva la facoltà di accettare o rifiutare tali proposte. 16 / 21
Art. 19 PERSONALE IMPIEGATO E RAPPORTI CONTRATTUALI Prima della data di inizio delle attività il Fornitore comunicherà per iscritto un nominativo del referente per la fornitura in oggetto. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione. Il Fornitore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico soggetto a cui TRM S.p.A. possa rivolgersi per qualsiasi esigenza, per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e del Modello Organizzativo (il “Codice Etico”) adottato da TRM S.p.A. e pubblicato sul proprio profilo di committenza e si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico e comunque ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto. La mancata comunicazione del referente del Fornitore entro il 25/09/2014 darà diritto all’applicazione delle penalità di cui all’art. 15. Art. 20 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI Il Fornitore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile. Nell’esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio. Deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. In considerazione del completo esonero di TRM S.p.A. e suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di TRM S.p.A. e suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente TRM S.p.A. e i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi. 17 / 21
Art. 21 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRM S.p.A., oltre ai casi espressamente previsti nel presente Capitolato, può recedere dal contratto: • in qualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo ai sensi dell’art. 1373, comma 2 del codice civile, tenendo indenne il Fornitore soltanto delle somministrazioni rese; il recesso deve essere comunicato al Fornitore almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore. • in caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi contenuti nel Codice Etico ed in particolare attuando comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; in tale situazione, l’inosservanza è considerata da TRM S.p.A. causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con legittimazione a pretendere il ristoro dei danni; • in caso di decadenza della autorizzazioni amministrative necessarie per l’espletamento della somministrazione; tale fattispecie è considerata da TRM S.p.A. causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con legittimazione a pretendere il ristoro dei danni; • in stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; tale fattispecie è considerata da TRM S.p.A. causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con legittimazione a pretendere il ristoro dei danni; • in caso di fallimento del Fornitore; TRM S.p.A., si riserva di risolvere il contratto con il Fornitore ai sensi dell’art.1564 del codice civile e, parimenti, ai sensi degli artt.135 e 136 del D.Lgs. 163/06. Art. 22 CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare la somministrazione assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno a TRM S.p.A.. In caso di recesso da parte di TRM S.p.A., il Fornitore ha diritto al pagamento come previsto dal precedente art. 21, purché la fornitura sia stata erogata correttamente ed a regola d’arte, secondo le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni 18 / 21
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile. Art. 23 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE La risoluzione dà diritto a TRM S.p.A. di rivalersi su eventuali crediti del Fornitore. Con la risoluzione del contratto, sorge il diritto per TRM S.p.A. ad affidare il contratto a terzi, in danno al Fornitore. Trova applicazione l’art.140 del D.Lgs. 163/06. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Art. 24 DOMICILIO Agli effetti della presente fornitura le Parti eleggono il proprio domicilio nei seguenti termini: • il Fornitore presso la propria sede legale; • TRM S.p.A. in via Gorini 50 – 10137 Torino. Art. 25 GARANZIE TRM S.p.A. non è tenuta a prestare alcuna forma di garanzia. Il Fornitore non potrà fare alcuna richiesta in tal senso. Il Fornitore è tenuto a produrre alla stipula del contratto una garanzia fideiussoria ex art.113 D.Lgs. 163/06. La firma del fideiussore va legalizzata da un Notaio. Art. 26 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare e negli altri atti di gara si fa riferimento al D.Lgs. 163/06, DPR 207/10 e al codice civile. Art. 27 FORO COMPETENTE 19 / 21
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli artt.239 e 240 del D.Lgs. 163/06, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. ALLEGATI Allegato: Scheda Offerta Letto, approvato e sottoscritto: ……………………………… (firma del Legale Rappresentante della Società concorrente) Ai sensi del disposto dell’art. 1341 del Codice Civile, la Società concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare e sottoscrivere le condizioni qui di seguito richiamate: Art. 9 – PREZZO DELLA FORNITURA E CRITERI DI AGGIORNAMENTO Art. 10 – DIRITTI, TRIBUTI ED ALTRE SPESE Art. 11 – CONFIDENZIALITA’, DIVIETO DI PUBBLICITA’ E INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 Art. 12 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE Art. 15 – PENALITA’ Art. 21 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 22 – CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE Art. 27 – FORO COMPETENTE 20 / 21
Letto, approvato e sottoscritto: ……………………………… (firma del Legale Rappresentante della Società concorrente) 21 / 21
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