C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici

Pagina creata da Giovanni Merlo
 
CONTINUA A LEGGERE
C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici
P.0420_cop_R0111:989_cop_31-03-06                                         27-01-2011         14:03      Pagina 1

                                                                                                                   C.A.R. Contractor’s “All Risks“
                                                                                                                          Appalti pubblici

                                                                                                                           C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici
                                                                                                                           Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
                                                                                                                           Danni alle Opere durante la loro esecuzione e
                                                                                                                           garanzia di Manutenzione, Responsabilità Civile
                                                                                                                           durante l’esecuzione delle Opere
                                                                                                                           Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
                                     Zurich Insurance plc
                                     Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
                                                                                                                           • Nota Informativa
     12.2010 - P.0420 - R. 01.2011

                                     Registro del Commercio di Dublino n. 13460                                            • Glossario
                                     Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
                                     preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari                                 • Condizioni di Assicurazione
                                     Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
                                     Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603                                             deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
                                     Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
                                                                                                                           contratto
                                     C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
                                     Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
                                     www.zurich.it                                                                         Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011     14:04    Pagina 1

               Indice
               Nota informativa
                      A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
                      B. Informazioni sul contratto
                      C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

               Definizioni

               Condizioni di Assicurazione
                      Condizioni Generali
                         Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia
                                       di Manutenzione
                         Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle Opere
                      Norme comuni per le Sezioni A e B
                      Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che
                      l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)
                      Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
                      Altri obblighi (sempre operanti)

            Il testo del presente Fascicolo Informativo modello P.0420 ed. 12/2010 è stato depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi
            del Collegio Notarile di Milano alla sede di Milano in data 6/12/2010, con atto n. 7545/4024 di repertorio.
P.0420_R0111.qxd:Layout 1       27-01-2011      14:04    Pagina 2

      Nota informativa                                                         B. Informazioni sul contratto
                                                                               AVVERTENZA:
      C.A.R – Contractor’s All Risks –Tutti i Rischi della
      Costruzione – Appalti pubblici                                           1. Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito
      Polizza di Assicurazione ai sensi dell’art. 30, comma 3 della               rinnovo: si tratta pertanto di un contratto senza obbli-
      Legge n. 109/94                                                             go di disdetta (S.O.D.).
      Schema Tipo 2.3 Copertura Assicurativa per danni di ese-                 2. La durata dell’Assicurazione è indicata sulla Scheda
      cuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di                       Tecnica e corrisponde, al Periodo di Costruzione delle
      Manutenzione                                                                Opere, al periodo previsto per le operazioni di collaudo
                                                                                  e al periodo di Manutenzione, ciascuno per le durate
      La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema                    indicate nella suddetta Scheda;
      predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto               3. Qualora il certificato di collaudo provvisorio o di rego-
      alla preventiva approvazione dell’ISVAP.(*)                                 lare esecuzione non sia emesso entro i termini stabiliti,
                                                                                  il Contraente può chiedere alla Compagnia, il prolun-
      Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di                     gamento, anche solo per parte dell’Opera, della garan-
      Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.                     zia per un ulteriore Periodo di Assicurazione a condizio-
                                                                                  ni da convenire.
                                                                                  Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata
      A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                               dell’Assicurazione”, 6 “Garanzia di Manutenzione”, 13
                                                                                  “Durata       dell’Assicurazione”      e     30      “Proroga
      1. Informazioni generali                                                    dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali.

      Il presente contratto viene stipulato con                                3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

      ZURICH INSURANCE plc                                                     L’Assicurazione riguarda:
      Rappresentanza Generale per l’Italia                                     • i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicura-
      Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia                        te poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione
      Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.2662.2768                          delle Opere durante il Periodo di Assicurazione (Sezione
      Sito internet: www.zurich.it                                               A), da qualunque causa determinati, salvo le delimitazio-
      Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it                                   ni indicate.
                                                                               • i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
      Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo               di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle
      Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich             Opere, di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile
      House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta                (Sezione B).
      all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-
      zione dei servizi finanziari (IFR).                                      Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni
      Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in         contenute nelle Condizioni Generali.
      Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
      92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione                 AVVERTENZA:
      diretta diversa dall’assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-        Le Condizioni Generali prevedono la presenza:
      pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via
      Benigno Crespi 23, 20159, Milano.                                        1. di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli artt.
      Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP                      2 “Condizioni di Assicurazione”, 3 “Esclusioni specifiche
      (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.                                         della Sezione A”, 8 “Interventi provvisori e modifiche
                                                                                  non relativi ad operazioni di salvataggio”, 10 “Condizioni
      2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa                  di Assicurazione”, 11 “Delimitazione dell’Assicurazione”,
                                                                                  12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” e 16
      Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di                            “Delimitazione dell’Assicurazione”;
      2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di                 2. di condizioni di interruzione o sospensione della garan-
      4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00               zia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
      euro.                                                                       pagamento dell’Indennizzo come disciplinato negli artt.
      L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rappor-          2 “Condizioni di Assicurazione”, 7 “Interruzione o
      to tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am-           sospensione della costruzione” e 10 “Condizioni di
      montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa                Assicurazione” e 23 “Premio”;
      vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.      3. di condizioni relative a variazioni di Rischio che possono
      Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati                dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
      applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la                 dell’Indennizzo come disciplinato negli artt. 7
      normativa regolamentare vigente in Irlanda.                                 “Interruzione o sospensione della costruzione”, 19
      (*) Il testo delle garanzie base di Polizza (Schema Tipo) e la Scheda Tecnica non sono state modificate in quanto così impostate dal DM 123 del
         12 marzo 2004.

                                                                      Pagina 1 di 4
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011     14:04   Pagina 3

         “Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 25     Esempio 3: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto in
         “Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro;       caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) infe-
      4. di condizioni relative all’assicurazione parziale che pos-       riore al Massimale di partita 1
         sono dar luogo alla riduzione dell’Indennizzo come
         disciplinato nell’art. 24 “Assicurazione parziale – Regola       Massimale assicurato in partita 1:            1.000.000,00 euro
         Proporzionale”.                                                  Ammontare del danno (Sinistro):                 100.000,00 euro
                                                                          Scoperto: 20%                                    20.000,00 euro
      AVVERTENZA:                                                         Indennizzo:                                      80.000,00 euro
      Le Estensioni di garanzia sono prestate con le limitazioni ed
      esclusioni disciplinate nel relativo paragrafo alle lettere A, B,   Esempio 4: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto e
      C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.     di Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno
                                                                          (Sinistro risarcibile secondo l’estensione di garanzia
      AVVERTENZA:                                                         “Rimozione, franamento o cedimento del terreno”) superio-
      Le Condizioni Generali (artt. 17 “Scoperto o franchigia in          re al Massimale assicurato in Sezione B
      caso di Sinistro”, 27 “Pagamento dell’Indennizzo”) preve-
      dono l’applicazione di Deducibili (Franchigie e/o Scoperti)         Massimale assicurato in Sezione B:            1.000.000,00 euro
      come indicato in Polizza.                                           Limite di Risarcimento per
      Le Estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione          l’Estensione di garanzia “Rimozione,
      delle Franchigie e/o Scopeti disciplinati nel relativo para-        franamento o cedimento del terreno”:            150.000,00 euro
      grafo alle lettere A, B, C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per      Ammontare delle danno:                        1.500.000,00 euro
      gli aspetti di dettaglio.                                           Scoperto: 10%                                   300.000,00 euro
                                                                          Risarcimento:                                   150.000,00 euro
      AVVERTENZA:
      Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-       Esempio 5: Garanzia soggetta all’applicazione contempora-
      correnza:                                                           nea di Scoperto o minimo (Franchigia)
      1. dei valori assicurati nelle singole partite della Sezione A;
                                                                          Massimale assicurato in partita 1:    1.500.000,00 euro
      2. dei Massimali assicurati in Sezione B (art. 14 “Massimale        Ammontare del danno (Sinistro):         200.000,00 euro
         per la responsabilità civile verso terzi”); nonché               Scoperto: 10%                            20.000,00 euro
      3. dei limiti di Indennizzo/Risarcimento previsti da ognu-          Minimo (Franchigia):                     10.000,00 euro
         na delle Estensioni di garanzia.                                 Indennizzo/Risarcimento: [Ammontare del danno –
                                                                          (il maggiore tra Scoperto e minimo)]    180.000,00 euro
      Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla Scheda Tecnica e
      alla descrizione puntuale di ciascuna Estensione di garanzia.       4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
                                                                          del Rischio – Questionario anamnestico – Nullità
      Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio-
      ne dei meccanismi di funzionamento di applicazione di               AVVERTENZA:
      Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento, si        Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del
      riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.              Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione
                                                                          del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione,
      Esempio 1: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia         comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anam-
      in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile)            nestico, possono comportare la perdita totale o parziale dei
      inferiore al Massimale di partita 1                                 diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, nonché la
                                                                          cessazione dell’Assicurazione stessa.
      Massimale assicurato in partita 1:          1.000.000,00 euro       Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 19
      Ammontare del danno (Sinistro):               100.000,00 euro       “Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 34
      Franchigia:                                    10.000,00 euro       “Rinvio alle norme di legge” delle Condizioni Generali.
      Indennizzo:                                    90.000,00 euro
                                                                          AVVERTENZA:
      Esempio 2: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia e di    L’Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se
      Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno (Sinistro     non quelli previsti dal Codice Civile (artt. 1892 e 1893) e
      risarcibile secondo l’estensione di garanzia “Cavi o condutture     dalla normativa in vigore.
      sotterranee”) superiore al Massimale assicurato in Sezione B
                                                                          5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
      Massimale assicurato in Sezione B:      1.000.000,00 euro
      Limite di Risarcimento per l’Estensione                             L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-
      di garanzia “Cavi o condutture                                      zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio.
      sotterranee”:                             100.000,00 euro           Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 7 “Interruzione
      Ammontare del danno:                    1.500.000,00 euro           o sospensione della costruzione”, 19 “Dichiarazioni influenti
      Franchigia:                                 5.000,00 euro           sulla valutazione del rischio”, 20 “Denuncia dei sinistri -
      Risarcimento:                             100.000,00 euro           Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.

                                                                  Pagina 2 di 4
P.0420_R0111.qxd:Layout 1      27-01-2011     14:04   Pagina 4

      Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione       la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura
      delle circostanze rilevanti che determinano la variazione di         Contrattuale.
      Rischio, si riportano di seguito alcune esemplificazioni pratiche:   Per la rivalsa vale quanto disciplinato dal Codice civile
                                                                           (art. 1916) e dalla normativa in vigore.
      Esempio 1: Approvazione di una perizia di variante (ad
      esempio variazione del tracciato di una strada).
                                                                           8. Diritto di recesso
      Esempio 2: Accadimento di Sinistro (anche non indennizza-
      bile a termini di Polizza) che potrebbe compromettere l’ese-         AVVERTENZA:
      cuzione nonché la stabilità delle opere (esempio: frana).            La Compagnia a seguito di Sinistro indennizzabile può
      Esempio 3: Interruzione prolungata dei lavori di realizzazio-        esercitare la facoltà di recesso dalla sola Estensione di
      ne delle Opere.                                                      garanzia C “Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto
                                                                           e rapina, atti vandalici o dolosi” qualora espressamente
      6. Premio                                                            richiamata in Polizza.
                                                                           Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione della
      L’Assicurazione prevede il pagamento, alla Compagnia, di un          garanzia in oggetto.
      Premio unico ed indivisibile, ad eccezione di rateizzazioni
      concordate, calcolato sul periodo di Assicurazione e riporta-        9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal
      to sulla Scheda Tecnica.                                             Contratto di Assicurazione
      Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle definizioni di
                                                                           Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice civile, i
      Polizza e alla Scheda Tecnica e all’art. 23 “Premio” delle
                                                                           diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni
      Condizioni Generali.
                                                                           dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
      Il Premio viene pagato all’Intermediario assicurativo al per-
      fezionamento dell’Assicurazione.
                                                                           10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
      Gli Intermediari assicurativi possono accettare dal
      Contraente i seguenti mezzi di pagamento:                            L’Assicurazione è soggetta e regolata dalla legge italiana come
      • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di     da art. 34 “Rinvio alle norme di legge”.
         non trasferibilità, intestata alla Compagnia oppure
         all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;    11. Regime fiscale
      • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia o
         all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;    Le aliquote di imposta applicate alle garanzie sono pari al 21,25%.
      • bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso
         l’Intermediario assicurativo;
                                                                           C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA-
      • denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro              TIVE E SUI RECLAMI
         annui.
                                                                           12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
      In caso di necessità di prolungamento della garanzia la
      Compagnia potrà concedere una proroga a fronte di un                 AVVERTENZA:
      Premio da concordare.                                                Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono
      Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata        dare avviso del Sinistro mediante lettera raccomandata alla
      dell’assicurazione”, 13 “Durata dell’assicurazione”, 23              Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo
      “Premio” e 30 “Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni          quanto previsto dagli artt. 20 “Denuncia dei Sinistri –
      Generali.                                                            Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.
      In caso di variazione delle Somme Assicurate la Compagnia            AVVERTENZA:
      emetterà opportuno atto di variazione per la regolazione del         Le spese per localizzare e minimizzare il danno non sono
      Premio.                                                              indennizzabili secondo quanto previsto dagli artt. 3
      Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 4 “Somma         “Esclusioni specifiche della Sezione A” e 8 “Interventi prov-
      Assicurata – Modalità di aggiornamento della Somma                   visori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio”.
      Assicurata” delle Condizioni Generali e 14 “Massimale per la
      responsabilità civile verso terzi”.                                  13. Reclami
      AVVERTENZA:
      Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di sconti-        Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,
      stiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicura-          all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
      tivo e da questo gestite conseguentemente.                           Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese compe-
                                                                           tente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le
      7. Rivalsa                                                           disposizioni che seguono:

      AVVERTENZA:                                                          - Alla Compagnia
      Per ‘rivalsa’ si intende il diritto della Compagnia di               Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del
      ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto            rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-

                                                                   Pagina 3 di 4
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011    14:04    Pagina 5

      tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-   corredando l’esposto della documentazione relativa al recla-
      ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute         mo trattato dalla Società.
      all’avente diritto o dei sinistri.                                 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei
      I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:                  reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP,
                                                                         che l’Assicurato può consultare sul sto www.isvap.it.
      ZURICH INSURANCE plc                                               Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-
      Rappresentanza Generale per l’Italia                               tare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero com-
      Ufficio Gestione reclami                                           petente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e
      Via Benigno Crespi n.2320159 Milano                                chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
      Fax numero: 02.2662.2243
      E-mail: reclami@zurich.it
                                                                         - All’autorità irlandese competente
      I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,              I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni
      cognome e domicilio del reclamante, denominazione del-             contenute nel sito
      l’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta
      l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed                    Financial Service Ombudsman’s Bureau
      ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e                   3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
      le relative circostanze.
      La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro                                      Dublin 2
      entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del                  Modalità di reclamo e modulistica al sito:
      reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.                                     www.financialombudsman.ie

      - All’ISVAP                                                        Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo
      Vanno indirizzati i reclami:                                       indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese
      - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle           (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla-
        disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle       mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
        relative norme di attuazione e del Codice del Consumo
        (relative alla commercializzazione a distanza di servizi         Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
        finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli
        intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
                                                                         14. Arbitrato
      - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dal-
        l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di
        assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine        Nel caso di controversie è facoltà delle Parti ricorrere ad un
        di 45 giorni.                                                    collegio arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei quali
                                                                         di nomina dell’Assicurato.
      I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:                  Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ali artt. 21 “Procedura
                                                                         per la valutazione del danno (Sezione A)”, 22 “Mandato dei
                                I.S.V.A.P.                               Periti (Sezione A)” e 27 “Pagamento dell’Indennizzo” delle
          Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di         Condizioni Generali.
                           Interesse Collettivo,
                      Servizio Tutela degli Utenti,                      AVVERTENZA:
                   Via del Quirinale 21, 00187 Roma                      Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi
                    Fax numero: 06/42.133.745/353                        all’Autorità giudiziaria.

      Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
      delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
                                                                                                    Il rappresentante legale
                                                                                                         Camillo Candia

                                              Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

                                                                 Pagina 4 di 4
P.0420_R0111.qxd:Layout 1      27-01-2011     14:04   Pagina 6

      Definizioni                                                          Indennizzo/Risarcimento - la Somma dovuta dalla Società
                                                                           in caso di Sinistro.
      Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizio-       Lavori - le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11
      ni, intendendosi per:                                                febbraio 1994, n. 109.
      Assicurato - le persone fisiche o giuridiche specificate nei         Legge - la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
      singoli Schemi Tipo.                                                 modificazioni ed integrazioni.
      Assicurazionevil contratto di Assicurazione.                         Luogo di Esecuzione delle Opere - il cantiere-area circoscrit-
                                                                           ta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indi-
      Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario,          cata nella Scheda Tecnica, nel quale l’Esecutore dei Lavori
      diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba        realizza le Opere assicurate.
      rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore
      dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra,       Manutenzione - periodo indicato nel contratto di appalto ai
      anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione,        sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del
      invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione,     Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554.
      nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o
      disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata,   Opere - le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appal-
      occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scio-   to e descritte nella Scheda Tecnica.
      pero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terro-
      rismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi,          Opere Preesistenti - Opere, impianti e cose, che per volume,
      furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).          peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse,
                                                                           esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque
      Contraente - il soggetto che stipula con la Società                  manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i
      l’Assicurazione.                                                     Lavori assicurati.

      Controllore Tecnico - l’organo di controllo accreditato da           Parti dell’Opera destinate per propria natura a lunga dura-
      SINCERT (*) secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che                  tavle parti strutturali dell’Opera, cioè quelle destinate per
      opera ai sensi della norma UNI 10721.                                propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

      Direttore dei Lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R.     Parti dell’Opera non destinate per propria natura a lunga
      21 dicembre 1999, n. 554.                                            durata - le Opere di completamento e finiture non rientran-
                                                                           ti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo:
      Decreto - DPR 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizza               pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,
      tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative pre-   intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico ed acustico,
      viste agli artt. 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e     infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamen-
      successive modificazioni, e dal regolamento generale di attua-       to, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento,
      zione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21         elettrici e quant’altro di simile.
      dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”.
                                                                           Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società quale
      Esecutore dei Lavori - il soggetto di cui all’art. 10 della          controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
      Legge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati in
      affidamento i Lavori.                                                Progettista dei Lavori - il pubblico dipendente, il professio-
                                                                           nista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23
      Forza Maggiore - eventi naturali come terremoti, frane,              novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di
      maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvio-          ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della
      ni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile.                   progettazione esecutiva dei Lavori da appaltare.

      Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa che          Regolamento - il decreto del Presidente della Repubblica 21
      resta a carico dell’Assicurato.                                      dicembre 1999, n. 554.

      Gravi Difetti Costruttivi - quelli che colpiscono Parti              Responsabile del Procedimento - il funzionario pubblico
      dell’Opera destinate per propria Natura a lunga durata, com-         che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
      promettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agi-      così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 1998,
      bilità dell’Opera, sempre che, in entrambi i casi, intervenga        n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la
      anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto            responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
      competente.                                                          inerente al procedimento medesimo.

      (*) SINCERT è stato sostituita nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT come
          Associazione senza scopo di lucro mediante decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010.

                                                                   Pagina 1 di 2
P.0420_R0111.qxd:Layout 1      27-01-2011     14:04   Pagina 7

      Scheda Tecnica - la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema       Società - l’Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizza-
      Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli     ta all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del
      elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.       ramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rila-
                                                                           scia la copertura assicurativa.
      Schema Tipo - lo schema obbligatorio delle Condizioni di
      Assicurazione delle singole coperture assicurative.                  Somma Assicurata o Massimale - l’importo massimo della
                                                                           copertura assicurativa.
      Scoperto - la parte di danno espressa in misura percentuale
      che resta a carico dell’Assicurato.                                  Stazione Appaltante o Committente - le Amministrazioni
                                                                           aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai
      Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-   sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, com-
      ta l’Assicurazione.                                                  mittenti dei Lavori.

                                               Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

                                                                   Pagina 2 di 2
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011     14:04   Pagina 8

      Condizioni di Assicurazione                                            borati, che formano parte integrante della presente coper-
                                                                             tura assicurativa;
                                                                          e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di
                                                                             tempo previsti dalla legge i Lavori subappaltati e le
                                                                             imprese subappaltatrici.
      Condizioni generali                                                 Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni
                                                                          suesposte, la garanzia non è operante.
      Sezione A - Copertura assicurativa dei danni                        Articolo 3
      alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia                    Esclusioni specifiche della Sezione A
      di Manutenzione
                                                                          Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, la Società non
      Articolo 1                                                          è obbligata ad indennizzare:
      Oggetto dell’Assicurazione                                          1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o
                                                                             di rifacimento di Lavori eseguiti in difformità dalle con-
      La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche           dizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contrat-
      nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle             ti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio
      Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecu-        del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme
      zione che causino danni materiali e diretti alle cose assicura-        di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui,
      te, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecu-        ferma restando l’indennizzabilità per le altre parti
      zione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qua-        dell’Opera eventualmente danneggiate;
      lunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.           2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi
      L’obbligo della Società concerne esclusivamente:                       tipo;
      • Partita 1 - Opere                                                 3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei Lavori a
        il rimborso, per la parte eccedente l’importo della                  norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
        Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-          4. i danni da Azioni di Terzi;
        nuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripri-
        stinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assi-     5. i danni da Forza Maggiore;
        curate;                                                           6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente pro-
      • Partita 2 - Opere Preesistenti                                       gettazione;
        il rimborso, per la parte eccedente l’importo della               7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festi-
        Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-             vo o per trasporto a grande velocità;
        nuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni mate-        8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti
        riali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione          dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente
        delle Opere assicurate;                                              con l’avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado
      • Partita 3 - Demolizione e sgombero                                   di funzionare.
        il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare          La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
        e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibi-    9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
        le i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro inden-
                                                                             9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea mini-
        nizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
                                                                                   ma di progetto;
        delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato.
                                                                             9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea mini-
      Articolo 2                                                                   ma di progetto;
      Condizioni di Assicurazione                                            9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in con-
                                                                                   seguenza di mancato pompaggio di tali acque;
      L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:                   9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciol-
      a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo,                 to, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro
         se previsto, al quale la Società può in qualunque momen-                  l’acqua e sua derivazione necessari a seguito di
         to avere accesso;                                                         Sinistro;
      b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia       9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo
         stato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6,                    che la stessa possa configurarsi come spesa di salva-
         della Legge;                                                              taggio risarcibile a termini di legge;
      c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di      10.nel caso di esecuzione di dighe:
         appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudica-          10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre
         zione, che formano parte integrante della presente coper-                 misure preventive, anche nel caso che la loro neces-
         tura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi                 sità si manifesti solo durante i Lavori di costruzione;
         e la durata dei Lavori;                                             10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il
      d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso              loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua ori-
         d’opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi ela-            ginariamente previste vengano superate;

                                                                 Pagina 1 di 11
P.0420_R0111.qxd:Layout 1      27-01-2011      14:04    Pagina 9

         10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamen-            b)  lavori a misura;
               to dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora            c)  prestazioni a consuntivo;
               al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di
                                                                             d)  lavori in economia;
               riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento)
               degli impianti di pompaggio non funzionanti;                  e)  ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto
                                                                                 oggetto dell’Assicurazione.
         10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti
                                                                             Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Regolamento, la Somma
               necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
                                                                             Assicurata è stabilita nel bando di gara.
         10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle          Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la
               scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il           Somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazio-
               Contraente non abbia preso le misure previste dalle           ni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per
               disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme         Lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
               della buona tecnica esecutiva;                                Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi
         10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per               successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decor-
               qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei        renza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal ter-
               limiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso in            mine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della Somma
               cui il franamento non dipenda dall’esecuzione dei             Assicurata effettuati a norma dell’art. 26, comma 4, della
               Lavori. Le Opere assicurate vengono delimitate                Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di
               dalla proiezione verticale delle linee di intersezione        variazione.
               tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se         Le Somme Assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a
               una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei          “primo rischio assoluto”, per i quali quindi non vale quanto
               suddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato a              disposto all’art. 25.
               quella parte della frana avente la sua origine entro
               tali limiti;                                                  Articolo 5
         10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o          Durata dell’Assicurazione
               di impermeabilità.
                                                                             L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella Scheda
         Per l’esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltre
                                                                             Tecnica:
         le condizioni seguenti:
                                                                             a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunica-
      11.Lavori su Opere ed impianti Preesistenti:
                                                                                 ta dal Contraente o dal Committente ai sensi dell’art. 33,
         11.1 i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti                   fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.;
               Preesistenti assicurati alla partita 2, causati da
                                                                             b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
               Lavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sotto-
                                                                                 collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-
               suolo o da interventi su strutture portanti, sono
                                                                                 ne, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e
               indennizzabili, solo oltre l’importo della Franchigia
                                                                                 comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione
               o dello Scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a
                                                                                 dei Lavori;
               differenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondo
               comma;                                                        c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio
                                                                                 soltanto per parti delle Opere, la garanzia cessa solo per
      12.Lavori su beni artistici:
                                                                                 tali parti, mentre continua relativamente alle restanti
         12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, amplia-                parti non ancora ultimate;
               mento, manutenzione ordinaria o straordinaria che
                                                                             d) l’uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di parti
               interessino in maniera diretta o indiretta beni di
                                                                                 di Opere secondo destinazione equivale, agli effetti della
               interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro
                                                                                 copertura assicurativa, ad emissione del certificato di col-
               indennizzabile, la Società non risponde della perdi-
                                                                                 laudo provvisorio.
               ta di valore artistico, storico o culturale degli stessi,
               ma unicamente delle spese necessarie al ripristino
                                                                             Articolo 6
               dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro.
                                                                             Garanzia di Manutenzione
               Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgono
               il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e rela-          Qualora sia previsto – ai sensi dell’art. 103, comma 3,
               tivo minimo o la Franchigia riportati nella Scheda            secondo periodo, del Regolamento – un periodo di
               Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 27,       garanzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica,
               secondo comma.                                                sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose
                                                                             assicurate alla partita 1 della “Sezione A”, nonché i danni
      Articolo 4                                                             a terzi di cui alla “Sezione B”, dovuti a causa risalente al
      Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della                     periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello
      Somma Assicurata                                                       svolgimento delle operazioni di Manutenzione previste
                                                                             negli obblighi del contratto d’appalto, ferme le
      La Somma Assicurata alla partita 1 deve corrispondere, alla            delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 –
      consegna dei Lavori, all’importo di aggiudicazione dei                 nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigie
      Lavori, comprendendo tutti i costi di:                                 convenuti per il periodo di costruzione riportato nella
      a) lavori a corpo;                                                     Scheda Tecnica.

                                                                    Pagina 2 di 11
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011    14:04    Pagina 10

      La durata del periodo di Manutenzione è quella riportata              14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed
      nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24             integrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei Lavori
      mesi.                                                                 in materia di sicurezza;
                                                                         c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvol-
      Articolo 7                                                            gendo strutture portanti o sottomurazioni vengano esegui-
      Interruzione o sospensione della costruzione                          ti dopo la presentazione alla Società dello stato documen-
                                                                            tato degli stessi antecedente l’inizio dei Lavori, copia del
      In caso di interruzione o sospensione della costruzione di            quale forma parte integrante della presente copertura assi-
      durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve          curativa; per il calcolo dell’ammontare del Risarcimento si
      darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza               farà riferimento a tale stato documentato. L’onere della
      e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod.        prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
      civ., il Contraente decade dal diritto al Risarcimento.            Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni
      Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nel-         suesposte, la garanzia non è operante.
      l’art. 30.
      Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, il        Articolo 11
      Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, si       Delimitazione dell’Assicurazione
      impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle
      misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo       Per la presente sezione non sono considerati terzi:
      di fermo.                                                          a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché
                                                                            qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
      Articolo 8                                                         b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale
      Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazio-           rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
      ni di salvataggio                                                     ministratore e le persone che si trovino con costoro nei
                                                                            rapporti di cui alla lettera a);
      I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz-
      zabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a   c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o
      carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di      di servizio e siano in rapporto anche occasionale di
      quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del            dipendenza o collaborazione con il Contraente;
      Sinistro.                                                          d) le società le quali, rispetto al Committente o al
      Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per loca-       Contraente che non sia una persona fisica, siano qualifi-
      lizzare il danno non sono comunque indennizzabili.                    cabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi
                                                                            dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle
                                                                            medesime.

      Sezione B - Copertura assicurativa della                           Articolo 12
                                                                         Esclusioni specifiche della Sezione B
      responsabilità civile durante l’esecuzione delle
      Opere                                                              Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16,
                                                                         l’Assicurazione non comprende:
      Articolo 9                                                         a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garan-
      Oggetto dell’Assicurazione                                             zia diretta prevista dalla “Sezione A”;
      La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limi-
                                                                         b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di
      ti dei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quan-
                                                                             cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in
      to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
                                                                             proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualun-
      sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e
                                                                             que ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni
      spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
                                                                             alle Opere ed impianti Preesistenti;
      morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazio-
      ne ai Lavori assicurati alla “Sezione A”, che si siano verifica-   c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione
      ti, durante l’esecuzione dei Lavori stessi, nel Luogo di               per quelli che siano provocati in occasione del loro impie-
      Esecuzione delle Opere indicato nella Scheda Tecnica e nel             go in relazione ai Lavori assicurati alla “Sezione A” sul
      corso della durata dell’Assicurazione per la “Sezione A”.              Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo
                                                                             l’uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai
      Articolo 10                                                            sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;
      Condizioni di Assicurazione                                        d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica
                                                                             inclusione;
      L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:               e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a dan-
      a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al            neggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requi-
         pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore         sizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei Lavori;
         chiaramente visibile;                                           f ) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione
      b) che il Committente abbia designato il responsabile dei              di diritti altrui;
         Lavori, nonché, nei casi previsti dal Decreto Legislativo       g) i danni derivanti da polvere;

                                                                 Pagina 3 di 11
P.0420_R0111.qxd:Layout 1      27-01-2011     14:04   Pagina 11

      h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che,             quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par-
         pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino              ziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forni-
         altresì quali responsabilità extracontrattuali;                       ture o di servizi;
      i) i danni da furto;                                                 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale
      j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;       deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o
                                                                               funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli
      k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque
                                                                               agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e
         sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione,
                                                                               incrostazione;
         impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’ac-
         qua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimen-         3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli,
         to di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di            valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a
         quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;           schedari, disegni, materiale contabile, fatture o docu-
                                                                               menti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie
      l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedi-
                                                                               e simili;
         mento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in
         genere, salvo specifica inclusione;                               4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato o
                                                                               delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano
      m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica
                                                                               rispondere;
         inclusione;
                                                                           5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecni-
      n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della
                                                                               ca, costituiscano conseguenza pressoché certa di un
         mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
                                                                               fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto
      o) i danni da Azioni di Terzi;                                           dall’Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri
      p) i danni da Forza Maggiore;                                            avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi,
      q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente pro-            nonché i vizi palesi dell’Opera o i vizi occulti comunque
         gettazione.                                                           noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente
                                                                               Assicurazione;
      Articolo 13                                                          6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
      Durata dell’Assicurazione                                                La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi
                                                                               in occasione di:
      L’Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura,
                                                                           7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove-
      la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le
                                                                               nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
      modalità indicate per la “Sezione A”.
                                                                               radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
      Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque
                                                                               celle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro
      non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la
                                                                               non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
      “Sezione A”.
                                                                           La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi
                                                                           oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero
      Articolo 14
                                                                           denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura
      Massimale per la responsabilità civile verso terzi
                                                                           assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati
                                                                           durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da
      Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento, il
                                                                           cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti
      Massimale per la copertura assicurativa della responsabilità
                                                                           dall’Assicurazione.
      civile verso terzi è pari al 5% della Somma Assicurata per le
      Opere nella “Sezione A”, con un minimo di 500 mila euro
                                                                           Articolo 17
      ed un massimo di 5 milioni di euro.
                                                                           Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

                                                                           Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri veri-
                                                                           ficatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, uno
      Norme comuni per le Sezioni A e B                                    Scoperto percentuale dell’importo di ogni Sinistro, con i
                                                                           relativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa,
      Articolo 15                                                          come indicato nella Scheda Tecnica.
      Assicurato                                                           Per la “Sezione B”, l’Assicurato dà mandato alla Società di
                                                                           pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
      Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati       proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa
      Assicurato il Committente e il Contraente.                           su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal dan-
                                                                           neggiato.
      Articolo 16
      Delimitazione dell’Assicurazione                                     Articolo 18
                                                                           Estensione territoriale
      La Società non è obbligata a indennizzare:
      1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in           L’Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell’ambito del
         parte dell’Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed          territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al
         ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio,        Titolo XIV del Regolamento.

                                                                  Pagina 4 di 11
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011    14:04    Pagina 12

      Articolo 19                                                        3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i
      Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio                  documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
                                                                             Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la
      La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne con-          difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componi-
      viene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente,        mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi
      il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione           riconoscimento della propria responsabilità.
      del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le          In ogni caso l’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio
      circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.       derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di
      L’Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che        cui alle lettere a) e b) relative alla “Sezione A” e ai punti 1
      possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del   e 2 relativi alla “Sezione B”.
      progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le con-    L’Assicurato che ricorra, per giustificare l’ammontare del
      dizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi   danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti
      di costruzione verificatesi durante l’esecuzione dell’Opera,       ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le
      deve darne immediata notizia e rimettere al più presto             parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto
      mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scrit-       all’Indennizzo/Risarcimento.
      to alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condi-
      zioni intenda mantenere la copertura.                              Articolo 21
      Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni    Procedura per la valutazione del danno (sezione A)
      di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successiva-
      mente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheran-   L’ammontare del danno è concordato con le seguenti
      no le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..        modalità:
      I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul Luogo
                                                                         a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa inca-
      di Esecuzione dei Lavori in momenti concordati con
                                                                             ricato, con il Contraente o persona da lui designata;
      l’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i
      dati, documenti e progetti relativi all’Opera oggetto della            oppure, a richiesta di una delle Parti:
      copertura.                                                         b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal
                                                                             Contraente con apposito atto unico.
      Articolo 20                                                        In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti con-
      Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell’Assicurato                   clusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta
                                                                         la documentazione relativa al Sinistro richiesta al
      In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la      Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso con-
      “Sezione A”, l’Assicurato deve:                                    trario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del
      a) darne immediata comunicazione mediante lettera racco-           terzo Perito con la procedura che segue:
          mandata alla Società;                                          1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si veri-
      b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera rac-         fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
          comandata, un dettagliato rapporto scritto;                        uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di
      c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le infor-           disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
          mazioni, i documenti e le prove che possono essergli               prese a maggioranza;
          richiesti;                                                     2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare
      d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del           da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope-
          danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie           razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
          ad evitare il ripetersi del danno;                             3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio
      e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate            Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
          per eventuali controlli.                                           terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle
      Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere          Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella
      subito iniziati dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lo        cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;
      stato delle cose può venire modificato, prima dell’ispezione       4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
      da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misu-          quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
      ra strettamente necessaria per la continuazione dell’attività      Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come
      o dell’esercizio.                                                  osservatore, alle operazioni peritali.
      Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro         L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve esse-
      otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto       re convalidato dal Responsabile del Procedimento di cui
      stabilito all’art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.    all’art. 7 della Legge.
      In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la
      “Sezione B”, l’Assicurato deve:                                    Articolo 22
      1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in        Mandato dei Periti (sezione A)
          cui ne venga a conoscenza;
      2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del          I Periti devono:
          fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il     a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose
          luogo e le cause del Sinistro;                                    assicurate, determinando il valore che le cose medesime

                                                                 Pagina 5 di 11
P.0420_R0111.qxd:Layout 1     27-01-2011    14:04    Pagina 13

          avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu-     denti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle
          tazione di cui all’art. 4;                                     Somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di
      b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com-       cui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte
          prese le spese di salvataggio.                                 delle Somme che dovevano essere assicurate, la Società
      Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua-       indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le parti-
      ta ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni   te assicurate in tutte le sezioni, esclusivamente in proporzio-
      peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allega-   ne alla parte suddetta.
      te le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per
      ognuna delle Parti.                                                Articolo 25
      I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono      Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
      obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
      qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza     L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limi-
      nonché di violazione dei patti di cui al presente Schema           te massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dalla
      Tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od           Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il
      eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.                 periodo di efficacia della copertura assicurativa.
      La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di    In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole parti-
      sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri     te, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridot-
      Periti nel verbale definitivo di perizia.                          ti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di
      I Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalità di cui    durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del
      al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.        danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali
                                                                         Franchigie o Scoperti e relativi massimi e minimi, senza cor-
      Articolo 23                                                        rispondente restituzione del Premio.
      Premio                                                             Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme
                                                                         Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; la
      Il Premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in          Società concede tale reintegro richiedendo un Premio sino ad
      misura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tutto      un massimo di 5 volte il Premio relativo all’entità del rein-
      il periodo dell’Assicurazione.                                     tegro.
      Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o   Le disposizioni del presente articolo non si intendono ope-
      aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive           ranti ai fini della riduzione proporzionale della Somma
      Schede Tecniche.                                                   dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di
      Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concorda-       mancato reintegro.
      te, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicu-
      rativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.                Articolo 26
      L’aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previsto         Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del
      all’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso       danno e successivi
      originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabili-
      ti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coper-      Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno,
      tura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda      l’effettuata liquidazione od il pagamento dell’Indennizzo
      Tecnica di variazione.                                             non pregiudicano le ragioni della Società stessa per commi-
      L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a tito-       natorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità
      lo di Premio da parte del Contraente non comporta l’ineffi-        venisse in qualunque tempo riconosciuta.
      cacia della copertura assicurativa nei confronti del
      Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento          Articolo 27
      dovuto.                                                            Pagamento dell’Indennizzo
      La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento,
      a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale        Relativamente ai Sinistri di cui alla “Sezione A”, il pagamen-
      può sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; in         to dell’Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria
      mancanza di intervento sostitutivo del Committente, tra-           Direzione o la sede dell’Intermediario assicurativo al quale è
      scorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura        assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni
      cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.      dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data
      Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o      di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti
      aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società           di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati
      indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima        consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la
      della data prevista nella Scheda Tecnica.                          liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione
                                                                         sull’indennizzabilità del Sinistro.
      Articolo 24                                                        La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico del
      Assicurazione parziale – Regola proporzionale                      Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al
                                                                         Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei pre-
      Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamen-      detti Franchigia e Scoperto.
      ti delle Somme Assicurate e per la regolazione del Premio, al      Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo e
      momento del Sinistro la Società verifica se negli anni prece-      massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia

                                                                 Pagina 6 di 11
Puoi anche leggere