C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici

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C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici
C.A.R. Contractor’s “All Risks“
                                                                                                                     Appalti pubblici

                                                                                                                      C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici
                                                                                                                      Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
                                                                                                                      Danni alle Opere durante la loro esecuzione e
                                                                                                                      garanzia di Manutenzione, Responsabilità Civile
                                                                                                                      durante l’esecuzione delle Opere
                                Zurich Insurance plc                                                                  Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
                                Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
                                Registro del Commercio di Dublino n. 13460
                                                                                                                      • Nota Informativa
12.2010 - P.0420 - R. 02.2013

                                Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese                                     • Glossario
                                preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
                                Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano           • Condizioni di Assicurazione
                                Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
                                Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08               deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
                                C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
                                                                                                                      contratto
                                Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
                                Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
                                www.zurich.it                                                                         Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
   Nota informativa                                                                                      pag.     1 di 4
          A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                                                  pag.     1 di 4
          B. Informazioni sul contratto                                                                  pag.     1 di 4
          C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami                                      pag.     3 di 4

   Definizioni                                                                                           pag.     1 di 2

   Condizioni di Assicurazione                                                                           pag.   1 di 11

          Condizioni Generali                                                                            pag.   1 di 11

              Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante
              la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione                                              pag.   1 di 11

              Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile
              durante l’esecuzione delle Opere                                                           pag.   3 di 11

          Norme comuni per le Sezioni A e B                                                              pag.   4 di 11

          Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in
          polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)                       pag.   7 di 11

          Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)                  pag. 11 di 11

          Altri obblighi (sempre operanti)                                                               pag. 11 di 11

Il testo del presente Fascicolo Informativo modello P.0420 ed. 12/2010 è stato depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi
del Collegio Notarile di Milano alla sede di Milano in data 6/12/2010, con atto n. 7545/4024 di repertorio.
Nota informativa                                                         B. Informazioni sul contratto
                                                                         AVVERTENZA:
C.A.R – Contractor’s All Risks –Tutti i Rischi della
Costruzione – Appalti pubblici                                           1. Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito
Polizza di Assicurazione ai sensi dell’art. 30, comma 3 della               rinnovo: si tratta pertanto di un contratto senza obbli-
Legge n. 109/94                                                             go di disdetta (S.O.D.).
Schema Tipo 2.3 Copertura Assicurativa per danni di ese-                 2. La durata dell’Assicurazione è indicata sulla Scheda
cuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di                       Tecnica e corrisponde, al Periodo di Costruzione delle
Manutenzione                                                                Opere, al periodo previsto per le operazioni di collaudo
                                                                            e al periodo di Manutenzione, ciascuno per le durate
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema                    indicate nella suddetta Scheda;
predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è               3. Qualora il certificato di collaudo provvisorio o di rego-
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.                           lare esecuzione non sia emesso entro i termini stabiliti,
                                                                            il Contraente può chiedere alla Compagnia, il prolun-
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di                     gamento, anche solo per parte dell’Opera, della garan-
Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.                     zia per un ulteriore Periodo di Assicurazione a condizio-
                                                                            ni da convenire.
                                                                            Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione                               dell’Assicurazione”, 6 “Garanzia di Manutenzione”, 13
                                                                            “Durata       dell’Assicurazione”      e     30      “Proroga
1. Informazioni generali                                                    dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali.

Il presente contratto viene stipulato con                                3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia                                     L’Assicurazione riguarda:
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia                      • i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicura-
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768                           te poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it                          delle Opere durante il Periodo di Assicurazione (Sezione
Sito internet: www.zurich.it                                               A), da qualunque causa determinati, salvo le delimitazio-
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it                                   ni indicate.
                                                                         • i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo               di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle
Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich             Opere, di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile
House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta                (Sezione B).
all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-
zione dei servizi finanziari (IFR)                                       Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in         contenute nelle Condizioni Generali.
Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva
92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione                 AVVERTENZA:
diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-        Le Condizioni Generali prevedono la presenza:
pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via
Benigno Crespi 23, 20159, Milano.                                        1. di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli artt.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS                      2 “Condizioni di Assicurazione”, 3 “Esclusioni specifiche
(Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.                                        della Sezione A”, 8 “Interventi provvisori e modifiche
                                                                            non relativi ad operazioni di salvataggio”, 10 “Condizioni
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa                  di Assicurazione”, 11 “Delimitazione dell’Assicurazione”,
                                                                            12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” e 16
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di                            “Delimitazione dell’Assicurazione”;
2.461.910.879,00 euro, formato da un capitale sociale di                 2. di condizioni di interruzione o sospensione della garan-
8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per                                zia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
2.453.752.939,00 euro. L'indice di solvibilità di Zurich                    pagamento dell’Indennizzo come disciplinato negli artt.
Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del mar-                  2 “Condizioni di Assicurazione”, 7 “Interruzione o
gine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine                   sospensione della costruzione” e 10 “Condizioni di
di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla              Assicurazione” e 23 “Premio”;
gestione di tutti i rami danni, è del 220%.                              3. di condizioni relative a variazioni di Rischio che possono
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati                dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la                 dell’Indennizzo come disciplinato negli artt. 7
normativa regolamentare vigente in Irlanda.                                 “Interruzione o sospensione della costruzione”, 19
(*) Il testo delle garanzie base di Polizza (Schema Tipo) e la Scheda Tecnica non sono state modificate in quanto così impostate dal DM 123 del
   12 marzo 2004.

                                                                Pagina 1 di 4
“Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 25     Esempio 3: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto in
   “Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro;       caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) infe-
4. di condizioni relative all’assicurazione parziale che pos-       riore al Massimale di partita 1
   sono dar luogo alla riduzione dell’Indennizzo come
   disciplinato nell’art. 24 “Assicurazione parziale – Regola       Massimale assicurato in partita 1:            1.000.000,00 euro
   Proporzionale”.                                                  Ammontare del danno (Sinistro):                 100.000,00 euro
                                                                    Scoperto: 20%                                    20.000,00 euro
AVVERTENZA:                                                         Indennizzo:                                      80.000,00 euro
Le Estensioni di garanzia sono prestate con le limitazioni ed
esclusioni disciplinate nel relativo paragrafo alle lettere A, B,   Esempio 4: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto e
C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.     di Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno
                                                                    (Sinistro risarcibile secondo l’estensione di garanzia
AVVERTENZA:                                                         “Rimozione, franamento o cedimento del terreno”) superio-
Le Condizioni Generali (artt. 17 “Scoperto o franchigia in          re al Massimale assicurato in Sezione B
caso di Sinistro”, 27 “Pagamento dell’Indennizzo”) preve-
dono l’applicazione di Deducibili (Franchigie e/o Scoperti)         Massimale assicurato in Sezione B:            1.000.000,00 euro
come indicato in Polizza.                                           Limite di Risarcimento per
Le Estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione          l’Estensione di garanzia “Rimozione,
delle Franchigie e/o Scopeti disciplinati nel relativo para-        franamento o cedimento del terreno”:            150.000,00 euro
grafo alle lettere A, B, C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per      Ammontare delle danno:                        1.500.000,00 euro
gli aspetti di dettaglio.                                           Scoperto: 10%                                   300.000,00 euro
                                                                    Risarcimento:                                   150.000,00 euro
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-       Esempio 5: Garanzia soggetta all’applicazione contempora-
correnza:                                                           nea di Scoperto o minimo (Franchigia)
1. dei valori assicurati nelle singole partite della Sezione A;
                                                                    Massimale assicurato in partita 1:   1.500.000,00 euro
2. dei Massimali assicurati in Sezione B (art. 14 “Massimale        Ammontare del danno (Sinistro):         200.000,00 euro
   per la responsabilità civile verso terzi”); nonché
                                                                    Scoperto: 10%                            20.000,00 euro
3. dei limiti di Indennizzo/Risarcimento previsti da ognu-          Minimo (Franchigia):                     10.000,00 euro
   na delle Estensioni di garanzia.                                 Indennizzo/Risarcimento: [Ammontare del danno –
                                                                    (il maggiore tra Scoperto e minimo)]
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla Scheda Tecnica e      180.000,00 euro
alla descrizione puntuale di ciascuna Estensione di garanzia.
                                                                    4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio-       del Rischio – Questionario anamnestico – Nullità
ne dei meccanismi di funzionamento di applicazione di
Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento, si        AVVERTENZA:
riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.              Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del
                                                                    Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione
Esempio 1: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia         del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione,
in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile)            comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anam-
inferiore al Massimale di partita 1                                 nestico, possono comportare la perdita totale o parziale dei
                                                                    diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, nonché la
Massimale assicurato in partita 1:          1.000.000,00 euro       cessazione dell’Assicurazione stessa.
Ammontare del danno (Sinistro):               100.000,00 euro       Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 19
Franchigia:                                    10.000,00 euro       “Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 34
Indennizzo:                                    90.000,00 euro       “Rinvio alle norme di legge” delle Condizioni Generali.

Esempio 2: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia e di    AVVERTENZA:
Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno (Sinistro     L’Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se
risarcibile secondo l’estensione di garanzia “Cavi o condutture     non quelli previsti dal Codice Civile (artt. 1892 e 1893) e
sotterranee”) superiore al Massimale assicurato in Sezione B        dalla normativa in vigore.

Massimale assicurato in Sezione B:      1.000.000,00 euro           5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Limite di Risarcimento per l’Estensione
di garanzia “Cavi o condutture                                      L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-
sotterranee”:                             100.000,00 euro           zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio.
Ammontare del danno:                    1.500.000,00 euro           Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 7 “Interruzione
Franchigia:                                 5.000,00 euro           o sospensione della costruzione”, 19 “Dichiarazioni influenti
Risarcimento:                             100.000,00 euro           sulla valutazione del rischio”, 20 “Denuncia dei sinistri -

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Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.          ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione       la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura
delle circostanze rilevanti che determinano la variazione di         Contrattuale.
Rischio, si riportano di seguito alcune esemplificazioni pratiche:   Per la rivalsa vale quanto disciplinato dal Codice civile
                                                                     (art. 1916) e dalla normativa in vigore.
Esempio 1: Approvazione di una perizia di variante (ad
esempio variazione del tracciato di una strada).
                                                                     8. Diritto di recesso
Esempio 2: Accadimento di Sinistro (anche non indennizza-
bile a termini di Polizza) che potrebbe compromettere l’ese-         AVVERTENZA:
cuzione nonché la stabilità delle opere (esempio: frana).            La Compagnia a seguito di Sinistro indennizzabile può
Esempio 3: Interruzione prolungata dei lavori di realizzazio-        esercitare la facoltà di recesso dalla sola Estensione di
ne delle Opere.                                                      garanzia C “Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto
                                                                     e rapina, atti vandalici o dolosi” qualora espressamente
6. Premio                                                            richiamata in Polizza.
                                                                     Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione della
                                                                     garanzia in oggetto.
L’Assicurazione prevede il pagamento, alla Compagnia, di un
Premio unico ed indivisibile, ad eccezione di rateizzazioni
                                                                     9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal
concordate, calcolato sul periodo di Assicurazione e riporta-
                                                                     Contratto di Assicurazione
to sulla Scheda Tecnica.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle definizioni di          Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice civile, i
Polizza e alla Scheda Tecnica e all’art. 23 “Premio” delle           diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni
Condizioni Generali.                                                 dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il Premio viene pagato all’Intermediario assicurativo al per-
fezionamento dell’Assicurazione.                                     10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
Gli Intermediari assicurativi possono accettare dal
Contraente i seguenti mezzi di pagamento:                            L’Assicurazione è soggetta e regolata dalla legge italiana come
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di     da art. 34 “Rinvio alle norme di legge”.
   non trasferibilità, intestata alla Compagnia oppure
   all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;    11. Regime fiscale
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia o
   all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;    Le aliquote di imposta applicate alle garanzie sono pari al 21,25%.
• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso
   l’Intermediario assicurativo;
                                                                     C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA-
• denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro              TIVE E SUI RECLAMI
   annui.
                                                                     12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
In caso di necessità di prolungamento della garanzia la
Compagnia potrà concedere una proroga a fronte di un                 AVVERTENZA:
Premio da concordare.                                                Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata        dare avviso del Sinistro mediante lettera raccomandata alla
dell’assicurazione”, 13 “Durata dell’assicurazione”, 23              Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo
“Premio” e 30 “Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni          quanto previsto dagli artt. 20 “Denuncia dei Sinistri –
Generali.                                                            Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.
In caso di variazione delle Somme Assicurate la Compagnia            AVVERTENZA:
emetterà opportuno atto di variazione per la regolazione del         Le spese per localizzare e minimizzare il danno non sono
Premio.                                                              indennizzabili secondo quanto previsto dagli artt. 3
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 4 “Somma         “Esclusioni specifiche della Sezione A” e 8 “Interventi prov-
Assicurata – Modalità di aggiornamento della Somma                   visori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio”.
Assicurata” delle Condizioni Generali e 14 “Massimale per la
responsabilità civile verso terzi”.                                  13. Reclami
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di sconti-        Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia,
stiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicura-          all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e
tivo e da questo gestite conseguentemente.                           all’autorità irlandese competente (Financial Service
                                                                     Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
7. Rivalsa
                                                                     - Alla Compagnia
AVVERTENZA:                                                          Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del
Per ‘rivalsa’ si intende il diritto della Compagnia di               rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-

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tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-   corredando l’esposto della documentazione relativa al recla-
ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute         mo trattato dalla Società.
all’avente diritto o dei sinistri.                                 Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:                  reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP,
                                                                   che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.
               ZURICH INSURANCE plc                                Per la risoluzione delle liti trasfrontaliere è possibile presen-
           Rappresentanza Generale per l’Italia                    tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
                 Ufficio Gestione reclami                          competente – individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-net-
          Via Benigno Crespi n.2320159 Milano                      e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET.
               Fax numero: 02.2662.2243
                E-mail: reclami@zurich.it                          - All’autorità irlandese competente
                                                                   I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,
                                                                   contenute nel sito
cognome e domicilio del reclamante, denominazione del-
l’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed                   Financial Service Ombudsman’s Bureau
ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e                  3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
le relative circostanze.                                                                    Dublin 2
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro                     Modalità di reclamo e modulistica al sito:
entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del
reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.                                    www.financialombudsman.ie

- All’IVASS                                                        Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo
Vanno indirizzati i reclami:                                       indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese
                                                                   (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla-
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle
                                                                   mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
  disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle
  relative norme di attuazione e del Codice del Consumo
  (relative alla commercializzazione a distanza di servizi         Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
  finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli
  intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;       14. Arbitrato
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dal-
  l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di        Nel caso di controversie è facoltà delle Parti ricorrere ad un
  assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine        collegio arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei quali
  di 45 giorni.                                                    di nomina dell’Assicurato.
                                                                   Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ali artt. 21 “Procedura
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:                  per la valutazione del danno (Sezione A)”, 22 “Mandato dei
                                                                   Periti (Sezione A)” e 27 “Pagamento dell’Indennizzo” delle
                          I.V.A.S.S.                               Condizioni Generali.
        Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
                Servizio Tutela degli Utenti,                      AVVERTENZA:
             Via del Quirinale 21, 00187 Roma                      Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi
              Fax numero: 06/42.133.745/353                        all’Autorità giudiziaria.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
                                                                                              Il rappresentante legale
                                                                                                   Camillo Candia

                                        Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

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Definizioni                                                          Indennizzo/Risarcimento - la Somma dovuta dalla Società
                                                                     in caso di Sinistro.
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizio-       Lavori - le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11
ni, intendendosi per:                                                febbraio 1994, n. 109.
Assicurato - le persone fisiche o giuridiche specificate nei         Legge - la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
singoli Schemi Tipo.                                                 modificazioni ed integrazioni.

Assicurazionevil contratto di Assicurazione.                         Luogo di Esecuzione delle Opere - il cantiere-area circoscrit-
                                                                     ta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indi-
Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario,          cata nella Scheda Tecnica, nel quale l’Esecutore dei Lavori
diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba        realizza le Opere assicurate.
rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore
dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra,       Manutenzione - periodo indicato nel contratto di appalto ai
anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione,        sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del
invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione,     Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554.
nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o
disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata,   Opere - le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appal-
occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scio-   to e descritte nella Scheda Tecnica.
pero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terro-
rismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi,          Opere Preesistenti - Opere, impianti e cose, che per volume,
furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).          peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse,
                                                                     esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque
Contraente - il soggetto che stipula con la Società                  manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i
l’Assicurazione.                                                     Lavori assicurati.

Controllore Tecnico - l’organo di controllo accreditato da           Parti dell’Opera destinate per propria natura a lunga dura-
SINCERT (*) secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che                  tavle parti strutturali dell’Opera, cioè quelle destinate per
opera ai sensi della norma UNI 10721.                                propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Direttore dei Lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R.     Parti dell’Opera non destinate per propria natura a lunga
21 dicembre 1999, n. 554.                                            durata - le Opere di completamento e finiture non rientran-
                                                                     ti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo:
Decreto - DPR 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizza               pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,
tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative pre-   intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico ed acustico,
viste agli artt. 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e     infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamen-
successive modificazioni, e dal regolamento generale di attua-       to, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento,
zione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21         elettrici e quant’altro di simile.
dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”.
                                                                     Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società quale
Esecutore dei Lavori - il soggetto di cui all’art. 10 della          controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati in
affidamento i Lavori.                                                Progettista dei Lavori - il pubblico dipendente, il professio-
                                                                     nista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23
Forza Maggiore - eventi naturali come terremoti, frane,              novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di
maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvio-          ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della
ni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile.                   progettazione esecutiva dei Lavori da appaltare.

Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa che          Regolamento - il decreto del Presidente della Repubblica 21
resta a carico dell’Assicurato.                                      dicembre 1999, n. 554.

Gravi Difetti Costruttivi - quelli che colpiscono Parti              Responsabile del Procedimento - il funzionario pubblico
dell’Opera destinate per propria Natura a lunga durata, com-         che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
promettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agi-      così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 1998,
bilità dell’Opera, sempre che, in entrambi i casi, intervenga        n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la
anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto            responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
competente.                                                          inerente al procedimento medesimo.

(*) SINCERT è stato sostituita nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT come
    Associazione senza scopo di lucro mediante decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010.

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Scheda Tecnica - la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema       Società - l’Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizza-
Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli     ta all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del
elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.       ramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rila-
                                                                     scia la copertura assicurativa.
Schema Tipo - lo schema obbligatorio delle Condizioni di
Assicurazione delle singole coperture assicurative.                  Somma Assicurata o Massimale - l’importo massimo della
                                                                     copertura assicurativa.
Scoperto - la parte di danno espressa in misura percentuale
che resta a carico dell’Assicurato.                                  Stazione Appaltante o Committente - le Amministrazioni
                                                                     aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai
Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-   sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, com-
ta l’Assicurazione.                                                  mittenti dei Lavori.

                                         Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

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Condizioni di Assicurazione                                            borati, che formano parte integrante della presente coper-
                                                                       tura assicurativa;
                                                                    e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di
                                                                       tempo previsti dalla legge i Lavori subappaltati e le
                                                                       imprese subappaltatrici.
Condizioni generali                                                 Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni
                                                                    suesposte, la garanzia non è operante.
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni                        Articolo 3
alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia                    Esclusioni specifiche della Sezione A
di Manutenzione
                                                                    Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, la Società non
Articolo 1                                                          è obbligata ad indennizzare:
Oggetto dell’Assicurazione                                          1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o
                                                                       di rifacimento di Lavori eseguiti in difformità dalle con-
La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche           dizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contrat-
nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle             ti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio
Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecu-        del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme
zione che causino danni materiali e diretti alle cose assicura-        di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui,
te, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecu-        ferma restando l’indennizzabilità per le altre parti
zione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qua-        dell’Opera eventualmente danneggiate;
lunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.           2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi
L’obbligo della Società concerne esclusivamente:                       tipo;
• Partita 1 - Opere                                                 3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei Lavori a
  il rimborso, per la parte eccedente l’importo della                  norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
  Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-          4. i danni da Azioni di Terzi;
  nuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripri-
  stinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assi-     5. i danni da Forza Maggiore;
  curate;                                                           6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente pro-
• Partita 2 - Opere Preesistenti                                       gettazione;
  il rimborso, per la parte eccedente l’importo della               7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festi-
  Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-             vo o per trasporto a grande velocità;
  nuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni mate-        8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti
  riali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione          dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente
  delle Opere assicurate;                                              con l’avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado
• Partita 3 - Demolizione e sgombero                                   di funzionare.
  il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare          La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
  e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibi-    9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
  le i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro inden-
                                                                       9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea mini-
  nizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui
                                                                             ma di progetto;
  delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato.
                                                                       9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea mini-
Articolo 2                                                                   ma di progetto;
Condizioni di Assicurazione                                            9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in con-
                                                                             seguenza di mancato pompaggio di tali acque;
L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:                   9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciol-
a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo,                 to, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro
   se previsto, al quale la Società può in qualunque momen-                  l’acqua e sua derivazione necessari a seguito di
   to avere accesso;                                                         Sinistro;
b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia       9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo
   stato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6,                    che la stessa possa configurarsi come spesa di salva-
   della Legge;                                                              taggio risarcibile a termini di legge;
c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di      10.nel caso di esecuzione di dighe:
   appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudica-          10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre
   zione, che formano parte integrante della presente coper-                 misure preventive, anche nel caso che la loro neces-
   tura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi                 sità si manifesti solo durante i Lavori di costruzione;
   e la durata dei Lavori;                                             10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il
d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso              loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua ori-
   d’opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi ela-            ginariamente previste vengano superate;

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10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamen-            b)  lavori a misura;
         to dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora            c)  prestazioni a consuntivo;
         al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di
                                                                       d)  lavori in economia;
         riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento)
         degli impianti di pompaggio non funzionanti;                  e)  ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto
                                                                           oggetto dell’Assicurazione.
   10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti
                                                                       Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Regolamento, la Somma
         necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
                                                                       Assicurata è stabilita nel bando di gara.
   10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle          Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la
         scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il           Somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazio-
         Contraente non abbia preso le misure previste dalle           ni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per
         disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme         Lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
         della buona tecnica esecutiva;                                Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi
   10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per               successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decor-
         qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei        renza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal ter-
         limiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso in            mine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della Somma
         cui il franamento non dipenda dall’esecuzione dei             Assicurata effettuati a norma dell’art. 26, comma 4, della
         Lavori. Le Opere assicurate vengono delimitate                Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di
         dalla proiezione verticale delle linee di intersezione        variazione.
         tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se         Le Somme Assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a
         una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei          “primo rischio assoluto”, per i quali quindi non vale quanto
         suddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato a              disposto all’art. 25.
         quella parte della frana avente la sua origine entro
         tali limiti;                                                  Articolo 5
   10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o          Durata dell’Assicurazione
         di impermeabilità.
                                                                       L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella Scheda
   Per l’esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltre
                                                                       Tecnica:
   le condizioni seguenti:
                                                                       a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunica-
11.Lavori su Opere ed impianti Preesistenti:
                                                                           ta dal Contraente o dal Committente ai sensi dell’art. 33,
   11.1 i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti                   fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.;
         Preesistenti assicurati alla partita 2, causati da
                                                                       b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
         Lavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sotto-
                                                                           collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-
         suolo o da interventi su strutture portanti, sono
                                                                           ne, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e
         indennizzabili, solo oltre l’importo della Franchigia
                                                                           comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione
         o dello Scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a
                                                                           dei Lavori;
         differenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondo
         comma;                                                        c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio
                                                                           soltanto per parti delle Opere, la garanzia cessa solo per
12.Lavori su beni artistici:
                                                                           tali parti, mentre continua relativamente alle restanti
   12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, amplia-                parti non ancora ultimate;
         mento, manutenzione ordinaria o straordinaria che
                                                                       d) l’uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di parti
         interessino in maniera diretta o indiretta beni di
                                                                           di Opere secondo destinazione equivale, agli effetti della
         interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro
                                                                           copertura assicurativa, ad emissione del certificato di col-
         indennizzabile, la Società non risponde della perdi-
                                                                           laudo provvisorio.
         ta di valore artistico, storico o culturale degli stessi,
         ma unicamente delle spese necessarie al ripristino
                                                                       Articolo 6
         dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro.
                                                                       Garanzia di Manutenzione
         Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgono
         il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e rela-          Qualora sia previsto – ai sensi dell’art. 103, comma 3,
         tivo minimo o la Franchigia riportati nella Scheda            secondo periodo, del Regolamento – un periodo di
         Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 27,       garanzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica,
         secondo comma.                                                sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose
                                                                       assicurate alla partita 1 della “Sezione A”, nonché i danni
Articolo 4                                                             a terzi di cui alla “Sezione B”, dovuti a causa risalente al
Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della                     periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello
Somma Assicurata                                                       svolgimento delle operazioni di Manutenzione previste
                                                                       negli obblighi del contratto d’appalto, ferme le
La Somma Assicurata alla partita 1 deve corrispondere, alla            delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 –
consegna dei Lavori, all’importo di aggiudicazione dei                 nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigie
Lavori, comprendendo tutti i costi di:                                 convenuti per il periodo di costruzione riportato nella
a) lavori a corpo;                                                     Scheda Tecnica.

                                                              Pagina 2 di 11
La durata del periodo di Manutenzione è quella riportata              14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed
nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24             integrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei Lavori
mesi.                                                                 in materia di sicurezza;
                                                                   c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvol-
Articolo 7                                                            gendo strutture portanti o sottomurazioni vengano esegui-
Interruzione o sospensione della costruzione                          ti dopo la presentazione alla Società dello stato documen-
                                                                      tato degli stessi antecedente l’inizio dei Lavori, copia del
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di            quale forma parte integrante della presente copertura assi-
durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve          curativa; per il calcolo dell’ammontare del Risarcimento si
darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza               farà riferimento a tale stato documentato. L’onere della
e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod.        prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
civ., il Contraente decade dal diritto al Risarcimento.            Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni
Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nel-         suesposte, la garanzia non è operante.
l’art. 30.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, il        Articolo 11
Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, si       Delimitazione dell’Assicurazione
impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle
misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo       Per la presente sezione non sono considerati terzi:
di fermo.                                                          a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché
                                                                      qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
Articolo 8                                                         b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale
Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazio-           rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
ni di salvataggio                                                     ministratore e le persone che si trovino con costoro nei
                                                                      rapporti di cui alla lettera a);
I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz-
zabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a   c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o
carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di      di servizio e siano in rapporto anche occasionale di
quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del            dipendenza o collaborazione con il Contraente;
Sinistro.                                                          d) le società le quali, rispetto al Committente o al
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per loca-       Contraente che non sia una persona fisica, siano qualifi-
lizzare il danno non sono comunque indennizzabili.                    cabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi
                                                                      dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle
                                                                      medesime.

Sezione B - Copertura assicurativa della                           Articolo 12
                                                                   Esclusioni specifiche della Sezione B
responsabilità civile durante l’esecuzione delle
Opere                                                              Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16,
                                                                   l’Assicurazione non comprende:
Articolo 9                                                         a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garan-
Oggetto dell’Assicurazione                                             zia diretta prevista dalla “Sezione A”;
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limi-
                                                                   b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di
ti dei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quan-
                                                                       cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in
to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
                                                                       proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualun-
sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e
                                                                       que ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
                                                                       alle Opere ed impianti Preesistenti;
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazio-
ne ai Lavori assicurati alla “Sezione A”, che si siano verifica-   c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione
ti, durante l’esecuzione dei Lavori stessi, nel Luogo di               per quelli che siano provocati in occasione del loro impie-
Esecuzione delle Opere indicato nella Scheda Tecnica e nel             go in relazione ai Lavori assicurati alla “Sezione A” sul
corso della durata dell’Assicurazione per la “Sezione A”.              Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo
                                                                       l’uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai
Articolo 10                                                            sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Condizioni di Assicurazione                                        d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica
                                                                       inclusione;
L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:               e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a dan-
a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al            neggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requi-
   pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore         sizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei Lavori;
   chiaramente visibile;                                           f ) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione
b) che il Committente abbia designato il responsabile dei              di diritti altrui;
   Lavori, nonché, nei casi previsti dal Decreto Legislativo       g) i danni derivanti da polvere;

                                                          Pagina 3 di 11
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che,             quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par-
   pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino              ziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forni-
   altresì quali responsabilità extracontrattuali;                       ture o di servizi;
i) i danni da furto;                                                 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale
j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;       deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o
                                                                         funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque
                                                                         agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e
   sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione,
                                                                         incrostazione;
   impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’ac-
   qua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimen-         3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli,
   to di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di            valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a
   quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;           schedari, disegni, materiale contabile, fatture o docu-
                                                                         menti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie
l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedi-
                                                                         e simili;
   mento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in
   genere, salvo specifica inclusione;                               4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato o
                                                                         delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano
m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica
                                                                         rispondere;
   inclusione;
                                                                     5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecni-
n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della
                                                                         ca, costituiscano conseguenza pressoché certa di un
   mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
                                                                         fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto
o) i danni da Azioni di Terzi;                                           dall’Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri
p) i danni da Forza Maggiore;                                            avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi,
q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente pro-            nonché i vizi palesi dell’Opera o i vizi occulti comunque
   gettazione.                                                           noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente
                                                                         Assicurazione;
Articolo 13                                                          6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
Durata dell’Assicurazione                                                La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi
                                                                         in occasione di:
L’Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura,
                                                                     7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove-
la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le
                                                                         nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure
modalità indicate per la “Sezione A”.
                                                                         radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque
                                                                         celle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro
non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la
                                                                         non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
“Sezione A”.
                                                                     La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi
                                                                     oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero
Articolo 14
                                                                     denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura
Massimale per la responsabilità civile verso terzi
                                                                     assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati
                                                                     durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento, il
                                                                     cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti
Massimale per la copertura assicurativa della responsabilità
                                                                     dall’Assicurazione.
civile verso terzi è pari al 5% della Somma Assicurata per le
Opere nella “Sezione A”, con un minimo di 500 mila euro
                                                                     Articolo 17
ed un massimo di 5 milioni di euro.
                                                                     Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

                                                                     Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri veri-
                                                                     ficatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, uno
Norme comuni per le Sezioni A e B                                    Scoperto percentuale dell’importo di ogni Sinistro, con i
                                                                     relativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa,
Articolo 15                                                          come indicato nella Scheda Tecnica.
Assicurato                                                           Per la “Sezione B”, l’Assicurato dà mandato alla Società di
                                                                     pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a
Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati       proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa
Assicurato il Committente e il Contraente.                           su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal dan-
                                                                     neggiato.
Articolo 16
Delimitazione dell’Assicurazione                                     Articolo 18
                                                                     Estensione territoriale
La Società non è obbligata a indennizzare:
1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in           L’Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell’ambito del
   parte dell’Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed          territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al
   ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio,        Titolo XIV del Regolamento.

                                                            Pagina 4 di 11
Articolo 19                                                        3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i
Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio                  documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
                                                                       Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne con-          difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componi-
viene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente,        mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi
il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione           riconoscimento della propria responsabilità.
del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le          In ogni caso l’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio
circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.       derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che        cui alle lettere a) e b) relative alla “Sezione A” e ai punti 1
possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del   e 2 relativi alla “Sezione B”.
progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le con-    L’Assicurato che ricorra, per giustificare l’ammontare del
dizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi   danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti
di costruzione verificatesi durante l’esecuzione dell’Opera,       ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le
deve darne immediata notizia e rimettere al più presto             parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto
mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scrit-       all’Indennizzo/Risarcimento.
to alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condi-
zioni intenda mantenere la copertura.                              Articolo 21
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni    Procedura per la valutazione del danno (sezione A)
di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successiva-
mente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheran-   L’ammontare del danno è concordato con le seguenti
no le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..        modalità:
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul Luogo
                                                                   a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa inca-
di Esecuzione dei Lavori in momenti concordati con
                                                                       ricato, con il Contraente o persona da lui designata;
l’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i
dati, documenti e progetti relativi all’Opera oggetto della            oppure, a richiesta di una delle Parti:
copertura.                                                         b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal
                                                                       Contraente con apposito atto unico.
Articolo 20                                                        In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti con-
Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell’Assicurato                   clusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta
                                                                   la documentazione relativa al Sinistro richiesta al
In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la      Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso con-
“Sezione A”, l’Assicurato deve:                                    trario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del
a) darne immediata comunicazione mediante lettera racco-           terzo Perito con la procedura che segue:
    mandata alla Società;                                          1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si veri-
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera rac-         fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
    comandata, un dettagliato rapporto scritto;                        uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di
c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le infor-           disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
    mazioni, i documenti e le prove che possono essergli               prese a maggioranza;
    richiesti;                                                     2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del           da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope-
    danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie           razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
    ad evitare il ripetersi del danno;                             3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate            Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del
    per eventuali controlli.                                           terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere          Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella
subito iniziati dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lo        cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;
stato delle cose può venire modificato, prima dell’ispezione       4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misu-          quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ra strettamente necessaria per la continuazione dell’attività      Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come
o dell’esercizio.                                                  osservatore, alle operazioni peritali.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro         L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve esse-
otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto       re convalidato dal Responsabile del Procedimento di cui
stabilito all’art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.    all’art. 7 della Legge.
In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la
“Sezione B”, l’Assicurato deve:                                    Articolo 22
1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in        Mandato dei Periti (sezione A)
    cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del          I Periti devono:
    fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il     a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose
    luogo e le cause del Sinistro;                                    assicurate, determinando il valore che le cose medesime

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avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu-     denti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle
    tazione di cui all’art. 4;                                     Somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com-       cui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte
    prese le spese di salvataggio.                                 delle Somme che dovevano essere assicurate, la Società
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua-       indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le parti-
ta ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni   te assicurate in tutte le sezioni, esclusivamente in proporzio-
peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allega-   ne alla parte suddetta.
te le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per
ognuna delle Parti.                                                Articolo 25
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono      Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza     L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limi-
nonché di violazione dei patti di cui al presente Schema           te massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dalla
Tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od           Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il
eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.                 periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di    In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole parti-
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri     te, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridot-
Periti nel verbale definitivo di perizia.                          ti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di
I Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalità di cui    durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del
al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.        danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali
                                                                   Franchigie o Scoperti e relativi massimi e minimi, senza cor-
Articolo 23                                                        rispondente restituzione del Premio.
Premio                                                             Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme
                                                                   Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; la
Il Premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in          Società concede tale reintegro richiedendo un Premio sino ad
misura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tutto      un massimo di 5 volte il Premio relativo all’entità del rein-
il periodo dell’Assicurazione.                                     tegro.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o   Le disposizioni del presente articolo non si intendono ope-
aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive           ranti ai fini della riduzione proporzionale della Somma
Schede Tecniche.                                                   dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di
Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concorda-       mancato reintegro.
te, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicu-
rativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.                Articolo 26
L’aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previsto         Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del
all’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso       danno e successivi
originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabili-
ti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coper-      Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno,
tura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda      l’effettuata liquidazione od il pagamento dell’Indennizzo
Tecnica di variazione.                                             non pregiudicano le ragioni della Società stessa per commi-
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a tito-       natorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità
lo di Premio da parte del Contraente non comporta l’ineffi-        venisse in qualunque tempo riconosciuta.
cacia della copertura assicurativa nei confronti del
Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento          Articolo 27
dovuto.                                                            Pagamento dell’Indennizzo
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento,
a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale        Relativamente ai Sinistri di cui alla “Sezione A”, il pagamen-
può sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; in         to dell’Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria
mancanza di intervento sostitutivo del Committente, tra-           Direzione o la sede dell’Intermediario assicurativo al quale è
scorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura        assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni
cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.      dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data
Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o      di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti
aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società           di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati
indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima        consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la
della data prevista nella Scheda Tecnica.                          liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione
                                                                   sull’indennizzabilità del Sinistro.
Articolo 24                                                        La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico del
Assicurazione parziale – Regola proporzionale                      Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al
                                                                   Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei pre-
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamen-      detti Franchigia e Scoperto.
ti delle Somme Assicurate e per la regolazione del Premio, al      Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo e
momento del Sinistro la Società verifica se negli anni prece-      massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia

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