C.A.R. Contractor's "All Risks" Appalti pubblici
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C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione, Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle Opere Zurich Insurance plc Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 • Nota Informativa 12.2010 - P.0420 - R. 02.2013 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese • Glossario preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano • Condizioni di Assicurazione Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 contratto Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it www.zurich.it Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice Nota informativa pag. 1 di 4 A. Informazioni sull’impresa di assicurazione pag. 1 di 4 B. Informazioni sul contratto pag. 1 di 4 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 3 di 4 Definizioni pag. 1 di 2 Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 11 Condizioni Generali pag. 1 di 11 Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione pag. 1 di 11 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle Opere pag. 3 di 11 Norme comuni per le Sezioni A e B pag. 4 di 11 Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio) pag. 7 di 11 Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in polizza) pag. 11 di 11 Altri obblighi (sempre operanti) pag. 11 di 11 Il testo del presente Fascicolo Informativo modello P.0420 ed. 12/2010 è stato depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano alla sede di Milano in data 6/12/2010, con atto n. 7545/4024 di repertorio.
Nota informativa B. Informazioni sul contratto AVVERTENZA: C.A.R – Contractor’s All Risks –Tutti i Rischi della Costruzione – Appalti pubblici 1. Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito Polizza di Assicurazione ai sensi dell’art. 30, comma 3 della rinnovo: si tratta pertanto di un contratto senza obbli- Legge n. 109/94 go di disdetta (S.O.D.). Schema Tipo 2.3 Copertura Assicurativa per danni di ese- 2. La durata dell’Assicurazione è indicata sulla Scheda cuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di Tecnica e corrisponde, al Periodo di Costruzione delle Manutenzione Opere, al periodo previsto per le operazioni di collaudo e al periodo di Manutenzione, ciascuno per le durate La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema indicate nella suddetta Scheda; predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è 3. Qualora il certificato di collaudo provvisorio o di rego- soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. lare esecuzione non sia emesso entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, il prolun- Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di gamento, anche solo per parte dell’Opera, della garan- Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. zia per un ulteriore Periodo di Assicurazione a condizio- ni da convenire. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata A. Informazioni sull’impresa di assicurazione dell’Assicurazione”, 6 “Garanzia di Manutenzione”, 13 “Durata dell’Assicurazione” e 30 “Proroga 1. Informazioni generali dell’Assicurazione” delle Condizioni Generali. Il presente contratto viene stipulato con 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia L’Assicurazione riguarda: Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia • i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicura- Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768 te poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it delle Opere durante il Periodo di Assicurazione (Sezione Sito internet: www.zurich.it A), da qualunque causa determinati, salvo le delimitazio- Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it ni indicate. • i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich Opere, di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta (Sezione B). all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- zione dei servizi finanziari (IFR) Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in contenute nelle Condizioni Generali. Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione AVVERTENZA: diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- Le Condizioni Generali prevedono la presenza: pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. 1. di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli artt. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS 2 “Condizioni di Assicurazione”, 3 “Esclusioni specifiche (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066. della Sezione A”, 8 “Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio”, 10 “Condizioni 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di Assicurazione”, 11 “Delimitazione dell’Assicurazione”, 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” e 16 Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di “Delimitazione dell’Assicurazione”; 2.461.910.879,00 euro, formato da un capitale sociale di 2. di condizioni di interruzione o sospensione della garan- 8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per zia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato 2.453.752.939,00 euro. L'indice di solvibilità di Zurich pagamento dell’Indennizzo come disciplinato negli artt. Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del mar- 2 “Condizioni di Assicurazione”, 7 “Interruzione o gine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine sospensione della costruzione” e 10 “Condizioni di di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla Assicurazione” e 23 “Premio”; gestione di tutti i rami danni, è del 220%. 3. di condizioni relative a variazioni di Rischio che possono Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la dell’Indennizzo come disciplinato negli artt. 7 normativa regolamentare vigente in Irlanda. “Interruzione o sospensione della costruzione”, 19 (*) Il testo delle garanzie base di Polizza (Schema Tipo) e la Scheda Tecnica non sono state modificate in quanto così impostate dal DM 123 del 12 marzo 2004. Pagina 1 di 4
“Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 25 Esempio 3: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto in “Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro; caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) infe- 4. di condizioni relative all’assicurazione parziale che pos- riore al Massimale di partita 1 sono dar luogo alla riduzione dell’Indennizzo come disciplinato nell’art. 24 “Assicurazione parziale – Regola Massimale assicurato in partita 1: 1.000.000,00 euro Proporzionale”. Ammontare del danno (Sinistro): 100.000,00 euro Scoperto: 20% 20.000,00 euro AVVERTENZA: Indennizzo: 80.000,00 euro Le Estensioni di garanzia sono prestate con le limitazioni ed esclusioni disciplinate nel relativo paragrafo alle lettere A, B, Esempio 4: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto e C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. di Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno (Sinistro risarcibile secondo l’estensione di garanzia AVVERTENZA: “Rimozione, franamento o cedimento del terreno”) superio- Le Condizioni Generali (artt. 17 “Scoperto o franchigia in re al Massimale assicurato in Sezione B caso di Sinistro”, 27 “Pagamento dell’Indennizzo”) preve- dono l’applicazione di Deducibili (Franchigie e/o Scoperti) Massimale assicurato in Sezione B: 1.000.000,00 euro come indicato in Polizza. Limite di Risarcimento per Le Estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione l’Estensione di garanzia “Rimozione, delle Franchigie e/o Scopeti disciplinati nel relativo para- franamento o cedimento del terreno”: 150.000,00 euro grafo alle lettere A, B, C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per Ammontare delle danno: 1.500.000,00 euro gli aspetti di dettaglio. Scoperto: 10% 300.000,00 euro Risarcimento: 150.000,00 euro AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- Esempio 5: Garanzia soggetta all’applicazione contempora- correnza: nea di Scoperto o minimo (Franchigia) 1. dei valori assicurati nelle singole partite della Sezione A; Massimale assicurato in partita 1: 1.500.000,00 euro 2. dei Massimali assicurati in Sezione B (art. 14 “Massimale Ammontare del danno (Sinistro): 200.000,00 euro per la responsabilità civile verso terzi”); nonché Scoperto: 10% 20.000,00 euro 3. dei limiti di Indennizzo/Risarcimento previsti da ognu- Minimo (Franchigia): 10.000,00 euro na delle Estensioni di garanzia. Indennizzo/Risarcimento: [Ammontare del danno – (il maggiore tra Scoperto e minimo)] Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla Scheda Tecnica e 180.000,00 euro alla descrizione puntuale di ciascuna Estensione di garanzia. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- del Rischio – Questionario anamnestico – Nullità ne dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento, si AVVERTENZA: riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione Esempio 1: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anam- inferiore al Massimale di partita 1 nestico, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, nonché la Massimale assicurato in partita 1: 1.000.000,00 euro cessazione dell’Assicurazione stessa. Ammontare del danno (Sinistro): 100.000,00 euro Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 19 Franchigia: 10.000,00 euro “Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 34 Indennizzo: 90.000,00 euro “Rinvio alle norme di legge” delle Condizioni Generali. Esempio 2: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia e di AVVERTENZA: Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno (Sinistro L’Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se risarcibile secondo l’estensione di garanzia “Cavi o condutture non quelli previsti dal Codice Civile (artt. 1892 e 1893) e sotterranee”) superiore al Massimale assicurato in Sezione B dalla normativa in vigore. Massimale assicurato in Sezione B: 1.000.000,00 euro 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Limite di Risarcimento per l’Estensione di garanzia “Cavi o condutture L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica- sotterranee”: 100.000,00 euro zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio. Ammontare del danno: 1.500.000,00 euro Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 7 “Interruzione Franchigia: 5.000,00 euro o sospensione della costruzione”, 19 “Dichiarazioni influenti Risarcimento: 100.000,00 euro sulla valutazione del rischio”, 20 “Denuncia dei sinistri - Pagina 2 di 4
Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”. ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura delle circostanze rilevanti che determinano la variazione di Contrattuale. Rischio, si riportano di seguito alcune esemplificazioni pratiche: Per la rivalsa vale quanto disciplinato dal Codice civile (art. 1916) e dalla normativa in vigore. Esempio 1: Approvazione di una perizia di variante (ad esempio variazione del tracciato di una strada). 8. Diritto di recesso Esempio 2: Accadimento di Sinistro (anche non indennizza- bile a termini di Polizza) che potrebbe compromettere l’ese- AVVERTENZA: cuzione nonché la stabilità delle opere (esempio: frana). La Compagnia a seguito di Sinistro indennizzabile può Esempio 3: Interruzione prolungata dei lavori di realizzazio- esercitare la facoltà di recesso dalla sola Estensione di ne delle Opere. garanzia C “Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi” qualora espressamente 6. Premio richiamata in Polizza. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione della garanzia in oggetto. L’Assicurazione prevede il pagamento, alla Compagnia, di un Premio unico ed indivisibile, ad eccezione di rateizzazioni 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal concordate, calcolato sul periodo di Assicurazione e riporta- Contratto di Assicurazione to sulla Scheda Tecnica. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle definizioni di Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice civile, i Polizza e alla Scheda Tecnica e all’art. 23 “Premio” delle diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni Condizioni Generali. dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il Premio viene pagato all’Intermediario assicurativo al per- fezionamento dell’Assicurazione. 10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione Gli Intermediari assicurativi possono accettare dal Contraente i seguenti mezzi di pagamento: L’Assicurazione è soggetta e regolata dalla legge italiana come • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di da art. 34 “Rinvio alle norme di legge”. non trasferibilità, intestata alla Compagnia oppure all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità; 11. Regime fiscale • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità; Le aliquote di imposta applicate alle garanzie sono pari al 21,25%. • bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l’Intermediario assicurativo; C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- • denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro TIVE E SUI RECLAMI annui. 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo In caso di necessità di prolungamento della garanzia la Compagnia potrà concedere una proroga a fronte di un AVVERTENZA: Premio da concordare. Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Durata dare avviso del Sinistro mediante lettera raccomandata alla dell’assicurazione”, 13 “Durata dell’assicurazione”, 23 Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo “Premio” e 30 “Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni quanto previsto dagli artt. 20 “Denuncia dei Sinistri – Generali. Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”. In caso di variazione delle Somme Assicurate la Compagnia AVVERTENZA: emetterà opportuno atto di variazione per la regolazione del Le spese per localizzare e minimizzare il danno non sono Premio. indennizzabili secondo quanto previsto dagli artt. 3 Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 4 “Somma “Esclusioni specifiche della Sezione A” e 8 “Interventi prov- Assicurata – Modalità di aggiornamento della Somma visori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio”. Assicurata” delle Condizioni Generali e 14 “Massimale per la responsabilità civile verso terzi”. 13. Reclami AVVERTENZA: Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di sconti- Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, stiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicura- all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e tivo e da questo gestite conseguentemente. all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: 7. Rivalsa - Alla Compagnia AVVERTENZA: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del Per ‘rivalsa’ si intende il diritto della Compagnia di rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- Pagina 3 di 4
tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- corredando l’esposto della documentazione relativa al recla- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute mo trattato dalla Società. all’avente diritto o dei sinistri. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it. ZURICH INSURANCE plc Per la risoluzione delle liti trasfrontaliere è possibile presen- Rappresentanza Generale per l’Italia tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero Ufficio Gestione reclami competente – individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-net- Via Benigno Crespi n.2320159 Milano e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-ET. Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it - All’autorità irlandese competente I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, contenute nel sito cognome e domicilio del reclamante, denominazione del- l’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed Financial Service Ombudsman’s Bureau ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace le relative circostanze. Dublin 2 La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro Modalità di reclamo e modulistica al sito: entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. www.financialombudsman.ie - All’IVASS Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo Vanno indirizzati i reclami: indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla- - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; 14. Arbitrato - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di Nel caso di controversie è facoltà delle Parti ricorrere ad un assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine collegio arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei quali di 45 giorni. di nomina dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ali artt. 21 “Procedura I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: per la valutazione del danno (Sezione A)”, 22 “Mandato dei Periti (Sezione A)” e 27 “Pagamento dell’Indennizzo” delle I.V.A.S.S. Condizioni Generali. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, AVVERTENZA: Via del Quirinale 21, 00187 Roma Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi Fax numero: 06/42.133.745/353 all’Autorità giudiziaria. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Camillo Candia Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010 Pagina 4 di 4
Definizioni Indennizzo/Risarcimento - la Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizio- Lavori - le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11 ni, intendendosi per: febbraio 1994, n. 109. Assicurato - le persone fisiche o giuridiche specificate nei Legge - la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive singoli Schemi Tipo. modificazioni ed integrazioni. Assicurazionevil contratto di Assicurazione. Luogo di Esecuzione delle Opere - il cantiere-area circoscrit- ta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indi- Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario, cata nella Scheda Tecnica, nel quale l’Esecutore dei Lavori diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba realizza le Opere assicurate. rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, Manutenzione - periodo indicato nel contratto di appalto ai anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554. nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, Opere - le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appal- occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scio- to e descritte nella Scheda Tecnica. pero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terro- rismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, Opere Preesistenti - Opere, impianti e cose, che per volume, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti). peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunque Contraente - il soggetto che stipula con la Società manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i l’Assicurazione. Lavori assicurati. Controllore Tecnico - l’organo di controllo accreditato da Parti dell’Opera destinate per propria natura a lunga dura- SINCERT (*) secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che tavle parti strutturali dell’Opera, cioè quelle destinate per opera ai sensi della norma UNI 10721. propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche. Direttore dei Lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R. Parti dell’Opera non destinate per propria natura a lunga 21 dicembre 1999, n. 554. durata - le Opere di completamento e finiture non rientran- ti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: Decreto - DPR 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizza pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative pre- intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico ed acustico, viste agli artt. 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamen- successive modificazioni, e dal regolamento generale di attua- to, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, zione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 elettrici e quant’altro di simile. dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società quale Esecutore dei Lavori - il soggetto di cui all’art. 10 della controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione. Legge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati in affidamento i Lavori. Progettista dei Lavori - il pubblico dipendente, il professio- nista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23 Forza Maggiore - eventi naturali come terremoti, frane, novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvio- ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della ni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile. progettazione esecutiva dei Lavori da appaltare. Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa che Regolamento - il decreto del Presidente della Repubblica 21 resta a carico dell’Assicurato. dicembre 1999, n. 554. Gravi Difetti Costruttivi - quelli che colpiscono Parti Responsabile del Procedimento - il funzionario pubblico dell’Opera destinate per propria Natura a lunga durata, com- che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, promettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agi- così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 1998, bilità dell’Opera, sempre che, in entrambi i casi, intervenga n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento competente. inerente al procedimento medesimo. (*) SINCERT è stato sostituita nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro mediante decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010. Pagina 1 di 2
Scheda Tecnica - la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Società - l’Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizza- Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli ta all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura. ramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rila- scia la copertura assicurativa. Schema Tipo - lo schema obbligatorio delle Condizioni di Assicurazione delle singole coperture assicurative. Somma Assicurata o Massimale - l’importo massimo della copertura assicurativa. Scoperto - la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato. Stazione Appaltante o Committente - le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, com- ta l’Assicurazione. mittenti dei Lavori. Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010 Pagina 2 di 2
Condizioni di Assicurazione borati, che formano parte integrante della presente coper- tura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i Lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. Condizioni generali Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante. Sezione A - Copertura assicurativa dei danni Articolo 3 alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia Esclusioni specifiche della Sezione A di Manutenzione Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, la Società non Articolo 1 è obbligata ad indennizzare: Oggetto dell’Assicurazione 1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di Lavori eseguiti in difformità dalle con- La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche dizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contrat- nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle ti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio Opere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecu- del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme zione che causino danni materiali e diretti alle cose assicura- di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, te, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecu- ferma restando l’indennizzabilità per le altre parti zione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qua- dell’Opera eventualmente danneggiate; lunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. 2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi L’obbligo della Società concerne esclusivamente: tipo; • Partita 1 - Opere 3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei Lavori a il rimborso, per la parte eccedente l’importo della norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.; Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve- 4. i danni da Azioni di Terzi; nuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripri- stinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assi- 5. i danni da Forza Maggiore; curate; 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente pro- • Partita 2 - Opere Preesistenti gettazione; il rimborso, per la parte eccedente l’importo della 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festi- Franchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve- vo o per trasporto a grande velocità; nuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni mate- 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti riali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente delle Opere assicurate; con l’avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado • Partita 3 - Demolizione e sgombero di funzionare. il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare La Società inoltre non è obbligata a indennizzare: e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibi- 9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: le i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro inden- 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea mini- nizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui ma di progetto; delle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato. 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea mini- Articolo 2 ma di progetto; Condizioni di Assicurazione 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in con- seguenza di mancato pompaggio di tali acque; L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: 9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciol- a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo, to, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro se previsto, al quale la Società può in qualunque momen- l’acqua e sua derivazione necessari a seguito di to avere accesso; Sinistro; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo stato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6, che la stessa possa configurarsi come spesa di salva- della Legge; taggio risarcibile a termini di legge; c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di 10.nel caso di esecuzione di dighe: appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudica- 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre zione, che formano parte integrante della presente coper- misure preventive, anche nel caso che la loro neces- tura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi sità si manifesti solo durante i Lavori di costruzione; e la durata dei Lavori; 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua ori- d’opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi ela- ginariamente previste vengano superate; Pagina 1 di 11
10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamen- b) lavori a misura; to dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora c) prestazioni a consuntivo; al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di d) lavori in economia; riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti; e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’Assicurazione. 10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Regolamento, la Somma necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; Assicurata è stabilita nel bando di gara. 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazio- Contraente non abbia preso le misure previste dalle ni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme Lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. della buona tecnica esecutiva; Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decor- qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei renza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal ter- limiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso in mine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della Somma cui il franamento non dipenda dall’esecuzione dei Assicurata effettuati a norma dell’art. 26, comma 4, della Lavori. Le Opere assicurate vengono delimitate Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di dalla proiezione verticale delle linee di intersezione variazione. tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se Le Somme Assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei “primo rischio assoluto”, per i quali quindi non vale quanto suddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato a disposto all’art. 25. quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; Articolo 5 10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o Durata dell’Assicurazione di impermeabilità. L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella Scheda Per l’esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltre Tecnica: le condizioni seguenti: a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunica- 11.Lavori su Opere ed impianti Preesistenti: ta dal Contraente o dal Committente ai sensi dell’art. 33, 11.1 i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.; Preesistenti assicurati alla partita 2, causati da b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di Lavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sotto- collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio- suolo o da interventi su strutture portanti, sono ne, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e indennizzabili, solo oltre l’importo della Franchigia comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione o dello Scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a dei Lavori; differenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondo comma; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle Opere, la garanzia cessa solo per 12.Lavori su beni artistici: tali parti, mentre continua relativamente alle restanti 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, amplia- parti non ancora ultimate; mento, manutenzione ordinaria o straordinaria che d) l’uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di parti interessino in maniera diretta o indiretta beni di di Opere secondo destinazione equivale, agli effetti della interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro copertura assicurativa, ad emissione del certificato di col- indennizzabile, la Società non risponde della perdi- laudo provvisorio. ta di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino Articolo 6 dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro. Garanzia di Manutenzione Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgono il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e rela- Qualora sia previsto – ai sensi dell’art. 103, comma 3, tivo minimo o la Franchigia riportati nella Scheda secondo periodo, del Regolamento – un periodo di Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 27, garanzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, secondo comma. sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1 della “Sezione A”, nonché i danni Articolo 4 a terzi di cui alla “Sezione B”, dovuti a causa risalente al Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello Somma Assicurata svolgimento delle operazioni di Manutenzione previste negli obblighi del contratto d’appalto, ferme le La Somma Assicurata alla partita 1 deve corrispondere, alla delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 – consegna dei Lavori, all’importo di aggiudicazione dei nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigie Lavori, comprendendo tutti i costi di: convenuti per il periodo di costruzione riportato nella a) lavori a corpo; Scheda Tecnica. 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La durata del periodo di Manutenzione è quella riportata 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 integrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei Lavori mesi. in materia di sicurezza; c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvol- Articolo 7 gendo strutture portanti o sottomurazioni vengano esegui- Interruzione o sospensione della costruzione ti dopo la presentazione alla Società dello stato documen- tato degli stessi antecedente l’inizio dei Lavori, copia del In caso di interruzione o sospensione della costruzione di quale forma parte integrante della presente copertura assi- durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve curativa; per il calcolo dell’ammontare del Risarcimento si darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza farà riferimento a tale stato documentato. L’onere della e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod. prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. civ., il Contraente decade dal diritto al Risarcimento. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nel- suesposte, la garanzia non è operante. l’art. 30. Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, il Articolo 11 Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, si Delimitazione dell’Assicurazione impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo Per la presente sezione non sono considerati terzi: di fermo. a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; Articolo 8 b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazio- rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ni di salvataggio ministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz- zabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di di servizio e siano in rapporto anche occasionale di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del dipendenza o collaborazione con il Contraente; Sinistro. d) le società le quali, rispetto al Committente o al Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per loca- Contraente che non sia una persona fisica, siano qualifi- lizzare il danno non sono comunque indennizzabili. cabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime. Sezione B - Copertura assicurativa della Articolo 12 Esclusioni specifiche della Sezione B responsabilità civile durante l’esecuzione delle Opere Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, l’Assicurazione non comprende: Articolo 9 a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garan- Oggetto dell’Assicurazione zia diretta prevista dalla “Sezione A”; La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limi- b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di ti dei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quan- cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualun- sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e que ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per alle Opere ed impianti Preesistenti; morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazio- ne ai Lavori assicurati alla “Sezione A”, che si siano verifica- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione ti, durante l’esecuzione dei Lavori stessi, nel Luogo di per quelli che siano provocati in occasione del loro impie- Esecuzione delle Opere indicato nella Scheda Tecnica e nel go in relazione ai Lavori assicurati alla “Sezione A” sul corso della durata dell’Assicurazione per la “Sezione A”. Luogo di Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo l’uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai Articolo 10 sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990; Condizioni di Assicurazione d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione; L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a dan- a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al neggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requi- pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore sizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei Lavori; chiaramente visibile; f ) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazione b) che il Committente abbia designato il responsabile dei di diritti altrui; Lavori, nonché, nei casi previsti dal Decreto Legislativo g) i danni derivanti da polvere; Pagina 3 di 11
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par- pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino ziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forni- altresì quali responsabilità extracontrattuali; ture o di servizi; i) i danni da furto; 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione; deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, incrostazione; impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’ac- qua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimen- 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, to di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; schedari, disegni, materiale contabile, fatture o docu- menti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedi- e simili; mento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione; 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica rispondere; inclusione; 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecni- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della ca, costituiscano conseguenza pressoché certa di un mina in caso di impiego di materiale esplosivo; fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto o) i danni da Azioni di Terzi; dall’Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri p) i danni da Forza Maggiore; avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente pro- nonché i vizi palesi dell’Opera o i vizi occulti comunque gettazione. noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione; Articolo 13 6. i difetti di rendimento dei beni assicurati. Durata dell’Assicurazione La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di: L’Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, 7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove- la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure modalità indicate per la “Sezione A”. radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti- Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque celle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la non ebbe alcun rapporto con tali eventi. “Sezione A”. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero Articolo 14 denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura Massimale per la responsabilità civile verso terzi assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento, il cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti Massimale per la copertura assicurativa della responsabilità dall’Assicurazione. civile verso terzi è pari al 5% della Somma Assicurata per le Opere nella “Sezione A”, con un minimo di 500 mila euro Articolo 17 ed un massimo di 5 milioni di euro. Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri veri- ficatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, uno Norme comuni per le Sezioni A e B Scoperto percentuale dell’importo di ogni Sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa, Articolo 15 come indicato nella Scheda Tecnica. Assicurato Per la “Sezione B”, l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa Assicurato il Committente e il Contraente. su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal dan- neggiato. Articolo 16 Delimitazione dell’Assicurazione Articolo 18 Estensione territoriale La Società non è obbligata a indennizzare: 1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in L’Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell’ambito del parte dell’Opera assicurata, i danni da mancato lucro ed territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, Titolo XIV del Regolamento. Pagina 4 di 11
Articolo 19 3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne con- difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componi- viene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione riconoscimento della propria responsabilità. del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le In ogni caso l’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di L’Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che cui alle lettere a) e b) relative alla “Sezione A” e ai punti 1 possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del e 2 relativi alla “Sezione B”. progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le con- L’Assicurato che ricorra, per giustificare l’ammontare del dizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti di costruzione verificatesi durante l’esecuzione dell’Opera, ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le deve darne immediata notizia e rimettere al più presto parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scrit- all’Indennizzo/Risarcimento. to alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condi- zioni intenda mantenere la copertura. Articolo 21 Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni Procedura per la valutazione del danno (sezione A) di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successiva- mente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheran- L’ammontare del danno è concordato con le seguenti no le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. modalità: I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul Luogo a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa inca- di Esecuzione dei Lavori in momenti concordati con ricato, con il Contraente o persona da lui designata; l’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all’Opera oggetto della oppure, a richiesta di una delle Parti: copertura. b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Articolo 20 In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti con- Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell’Assicurato clusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta al In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso con- “Sezione A”, l’Assicurato deve: trario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del a) darne immediata comunicazione mediante lettera racco- terzo Perito con la procedura che segue: mandata alla Società; 1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si veri- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera rac- fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di comandata, un dettagliato rapporto scritto; uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le infor- disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono mazioni, i documenti e le prove che possono essergli prese a maggioranza; richiesti; 2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo; ad evitare il ripetersi del danno; 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del per eventuali controlli. terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella subito iniziati dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lo cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto; stato delle cose può venire modificato, prima dell’ispezione 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misu- quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ra strettamente necessaria per la continuazione dell’attività Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come o dell’esercizio. osservatore, alle operazioni peritali. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve esse- otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto re convalidato dal Responsabile del Procedimento di cui stabilito all’art. 22, può prendere tutte le misure necessarie. all’art. 7 della Legge. In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la “Sezione B”, l’Assicurato deve: Articolo 22 1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in Mandato dei Periti (sezione A) cui ne venga a conoscenza; 2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del I Periti devono: fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose luogo e le cause del Sinistro; assicurate, determinando il valore che le cose medesime Pagina 5 di 11
avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu- denti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle tazione di cui all’art. 4; Somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com- cui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte prese le spese di salvataggio. delle Somme che dovevano essere assicurate, la Società Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua- indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le parti- ta ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle operazioni te assicurate in tutte le sezioni, esclusivamente in proporzio- peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allega- ne alla parte suddetta. te le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti. Articolo 25 I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limi- nonché di violazione dei patti di cui al presente Schema te massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dalla Tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. periodo di efficacia della copertura assicurativa. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole parti- sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri te, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridot- Periti nel verbale definitivo di perizia. ti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di I Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalità di cui durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi massimi e minimi, senza cor- Articolo 23 rispondente restituzione del Premio. Premio Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; la Il Premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in Società concede tale reintegro richiedendo un Premio sino ad misura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tutto un massimo di 5 volte il Premio relativo all’entità del rein- il periodo dell’Assicurazione. tegro. Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o Le disposizioni del presente articolo non si intendono ope- aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive ranti ai fini della riduzione proporzionale della Somma Schede Tecniche. dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concorda- mancato reintegro. te, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicu- rativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. Articolo 26 L’aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previsto Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del all’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso danno e successivi originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabili- ti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coper- Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, tura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda l’effettuata liquidazione od il pagamento dell’Indennizzo Tecnica di variazione. non pregiudicano le ragioni della Società stessa per commi- L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a tito- natorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità lo di Premio da parte del Contraente non comporta l’ineffi- venisse in qualunque tempo riconosciuta. cacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento Articolo 27 dovuto. Pagamento dell’Indennizzo La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale Relativamente ai Sinistri di cui alla “Sezione A”, il pagamen- può sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; in to dell’Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria mancanza di intervento sostitutivo del Committente, tra- Direzione o la sede dell’Intermediario assicurativo al quale è scorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la della data prevista nella Scheda Tecnica. liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del Sinistro. Articolo 24 La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico del Assicurazione parziale – Regola proporzionale Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei pre- Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamen- detti Franchigia e Scoperto. ti delle Somme Assicurate e per la regolazione del Premio, al Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo e momento del Sinistro la Società verifica se negli anni prece- massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia Pagina 6 di 11
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