Bivona (AG) Istituto Istruzione Secondaria Superiore " Luigi Pirandello "
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ Luigi Pirandello ” Bivona (AG) Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Operatore Socio-Sanitario, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera,Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, Manutenzione ed Assistenza Tecnica sede associata di Cianciana Sede di CTRH 92010 BIVONA (AG) - Contrada Paratore, 135 Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 WEB: www.iiss-pirandello-bivona.gov.it Mail : agis01700d@istruzione.it PEC: agis01700d@pec.istruzione.it Com. n. 36 Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico previsto da art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 VISTO L'art. 13 comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005. n. 226 prevede: ". Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3. " VISTO L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque. che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". VISTO l'art. 11 del DPR 122/2009 prevede: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la ,frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse".
IL COLLEGIO dei DOCENTI DELIBERA il seguente REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE Art. 1 Gli studenti. secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. Art. 2 Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Art. 3 Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4. comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Simulazione sul monte ore annuali di 32 ore settimanali X 33 settimane = 1056 ore annuali % di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati 1056 - 792 = 264 ore , la soglia da non superare fatte salve le deroghe. Il limite massimo di ore di assenze concesse. nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico. è fissato. per ogni classe e per ogni indirizzo , secondo le seguenti tabelle: Liceo Classico Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 2a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 3a Liceo 31 h x 33 settimane = 1023 h annue 256 h 248 h 4a Liceo 31 h x 33 settimane = 1023 h annue 256 h 248 h 5a Liceo 31 h x 33 settimane = 1023 h annue 256 h 248 h
Liceo Linguistico Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 2a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 3a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h 4a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h 5a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h Liceo Scientifico Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 2a Liceo 27 h x 33 settimane = 891 h annue 223 h 215 h 3a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h 4a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h 5a Liceo 30 h x 33 settimane = 990 h annue 248 h 239 h Indirizzo Odontotecnico Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Odont. 33 h x 33 settimane = 1089 h annue 272 h 264 h 2a Odont. 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 3a Odont. 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 4a Odont. 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 5a Odont. 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h
Sezione Enogastronomia Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Classe 33 h x 33 settimane = 1089 h annue 272 h 264 h 2a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 3a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 4a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 5a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h Sezione Manutenzione e Assistenza Tecnica Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Classe 33 h x 33 settimane = 1089 h annue 272 h 264 h 2a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 3a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 4a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 5a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h Sezione Amministrazione Finanza e Marketing Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 2a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 3a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 4a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 5a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h
Sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio Classi Orario obbligatorio Assenze Assenze consentite a chi consentite non si avvale dell’ insegnamento della Religione Catt. o attività alternativa. 1a Classe 33 h x 33 settimane = 1089 h annue 272 h 264 h 2a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 3a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 4a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h 5a Classe 32 h x 33 settimane = 1056 h annue 264 h 256 h Art. 4 Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive: • entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione; • uscite in anticipo; • assenze per malattia; • assenze per motivi familiari; • astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto; • non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; • non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. Art. 5 Non sono computate come ore di assenza: • la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe); • La partecipazione a progetti di Alternanza Scuola Lavoro; • partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; • la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza. Art.6 Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza. tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 1 1 DPR 22.06.2009). Art. 7 La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. a condizione, comunque. che tali assenze non pregiudichino. a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i tre giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: • assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura. documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
• assenze continuative almeno pari a 05 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come Giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno: Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; • assenze dovute a gravi e comprovati motivi personali e/o di famiglia; • entrate posticipate o uscite anticipate per: gravi e comprovati motivi personali e/o di famiglia; terapie continuative o gravi patologie; analisi mediche; donazione di sangue; disservizio trasporti; assenze per: attività culturali, limitatamente ai giorni in cui l’allievo sostiene esami e ai giorni utili agli spostamenti per raggiungere la sede di esami (es. conservatorio musicale, test di accesso alle varie facoltà universitarie, ………), compresi i giorni di lezione antecedenti le prove di esame; entrate ed uscite variate , rispetto all' ordinario, per disposizione del Dirigente Scolastico. Art. 8 Le ore scolastiche svolte in attività di recupero o di potenziamento. in progetti del Piano Integrato o in Progetti POF. in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente. costituiscono per lo studente un bonus del 20% da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento. II bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due t terzi dell'intero ammontare. Allo stesso si farà ricorso in caso di necessità. Il Collegio dà mandato al Consiglio di classe di valutare l’attribuzione del bonus in rapporto al curriculo. Art. 9 Il mancato raggiungimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e, dunque, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Art. 10 Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Bubello Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93
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