Bed and Breakfast: requisiti strutturali e di esercizio - Amazon S3

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Bed and Breakfast: requisiti
strutturali e di esercizio
I Bed and Breakfast sono regolati da Leggi Regionali, che si
rifanno tutte al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, “Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo” e sono distinti dagli affittacamere. La nostra
normativa prevede due tipologie di Bed and Breakfast: i B&B a
conduzione familiare e i B&B in forma imprenditoriale.

Nel primo caso si deve trattare di una attività a conduzione
familiare, condotta cioè da privati all’interno della propria
abitazione e dimora, ovvero il luogo in cui si vive
abitualmente. L’attività deve avere carattere di saltuarietà
anche se per periodi stagionali ricorrenti. Le leggi regionali
stabiliscono il periodo complessivo e le modalità di apertura
nell’arco dell’anno e il numero massimo di stanze e posti
letto adibite al servizio.

Nel secondo caso l’attività di B&B è considerata un’attività
imprenditoriale e viene assimilata dalla legge ad un esercizio
di affittacamere, come un micro albergo. L’attività può essere
svolta in maniera stabile e con continuità temporale, sia nel
proprio alloggio che in altre strutture di proprietà o di cui
si abbia la disponibilità, come una casa in campagna, in
montagna o al mare, ricorrendo, se necessario, ad apposito
personale. Anche in questo caso le leggi regionali
stabiliscono il numero massimo di stanze e posti letto adibite
al servizio. Le normative e prescrizioni a cui sono sottoposti
questo tipo di B&B sono più estese e specifiche.

La differente classificazione dei
B&B
    (contenuto esclusivo riservato agli abbonati a “Tutto
Sicurezza e Ambiente”)

Soggetti competenti per la gestione
delle autorizzazioni
Le competenze relative ai Bed and Breakfast sono ripartite tra
Enti locali, ASL, Province e Regioni. In particolare:
– Alle Regioni, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio regionale o di parti di esso, spetta il compito di
dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell’attività Bed and Breakfast, Art. 12, D.Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, “I requisiti minimi per l’esercizio
delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano”.
– La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali,
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e
stabilisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le
modalità di esercizio che devono possedere le strutture
ricettive ai fini della loro apertura, gestione e
classificazione.
– Le Province esercitano le funzioni amministrative relative
alla denuncia dei prezzi, delle attrezzature e alle
rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e
il movimento turistico.
– Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse
all’apertura e all’esercizio dei Bed and Breakfast:
autorizzazione dell’attività; il controllo delle dichiarazioni
di inizio attività (D.I.A./S.C.I.A.); la vigilanza
sull’esercizio dell’attività ricettiva, eventualmente applica
sanzioni amministrative nonché dispone la chiusura, anche
temporanea, della struttura.
– I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un
apposito Albo degli operatori nell’attività dei “Bed and
Breakfast”.
– Ai comuni spettano le funzioni di vigilanza e di controllo,
ferme restando le competenze dell’Autorità di Pubblica
Sicurezza.
– Alle A.S.L. spetta la valutazione e il controllo dei
requisiti dei locali.

Approfondimenti

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dalla disciplina normativa comunitaria, statale e regionale,
dalla prassi amministrativa, dalle norme di buona tecnica e
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Adempimenti                 procedurali                 per
l’adeguamento
Nel caso siano necessari degli interventi edili per adeguare
una abitazione alla attività di Bed and Breakfast lo strumento
amministrativo è la D.I.A./S.C.I.A. (Dichiarazione Inizio
Attività – Segnalazione Certificata di Inizio Attività) una
denuncia che, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie.

Per gli ulteriori adempimenti e per un quadro sistematico sui
 requisiti soggettivi ed oggettivi che i B&B devono possedere
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Modulistica, elenco di documenti e
certificazioni da allegare

Progettazione
Ubicazione

Dimensioni

Criteri distributivi

Requisiti tecnico strutturali
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                    Sicurezza e Ambiente”)

Progettare in sicurezza
Accessibilità alla struttura
Laddove sia possibile deve essere sempre garantita
l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli
edifici residenziali che ospitano Bed and Breakfast. In alcune
regioni, dove è prevista una classificazione per i B&B, in
particolar modo per quelli gestiti in forma imprenditoriale,
viene dato un punteggio superiore per chi si dimostra
sensibile alle persone con impedite o ridotte capacità
motorie.
Lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie,
sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta
turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi
al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza
aggravi del prezzo, (Art. 3 del D.L. 23 maggio 2011, n. 79
(Principi in tema di turismo accessibile) in attuazione
dell’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre
2006, ratificata e resa esecutiva con la Legge 3 marzo 2009,
n. 18).

Rischio sismico
Trattandosi di strutture ricettive ricavate all’interno di
immobili normalmente adibiti a civile abitazione, la
rispondenza ai requisiti antisismici è da considerarsi
assimilata a tale tipologia. In caso di ristrutturazione, o di
nuova costruzione di parti dell’edificio (ipotesi che si
verifica eventualmente soprattutto nel caso di B&B da gestire
in forma imprenditoriale); valutato il ricadere dell’edificio
all’interno delle zone perimetrate a rischio sismico, la
struttura, va progettata di conseguenza. Con riferimento
specifico al governo del territorio “la competenza
amministrativa in materia è oggi quasi integralmente di
spettanza delle Regioni. L’ art. 81, lett. b, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 ha, infatti, trasferito alle Regioni le
competenze in materia sismica, riservando allo Stato soltanto:
la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone
sismiche e l’emanazione delle norme tecniche per le
costruzioni nelle stesse”.

Prevenzione incendi
Allo stato attuale l’assoggettabilità dei Bed and Breakfast al
controllo dei Vigili del Fuoco è dettata dal D.P.R. n. 151 del
1° agosto 2011, in particolare l’allegato I le ricomprende nel
punto 66 del relativo elenco classificandole in base alla
capacità ricettiva (posti letto) secondo il seguente schema:
• Categoria Non soggette a controllo dei VV.FF. Posti letto
Minore di 25
• A Fra 25 e 50
• B Fra 51 e 100
• C Maggiori di 100
Per sua definizione e caratteristica, difficilmente un B&B
raggiunge una capienza superiore ai 25 posti letto, ricadendo
quindi sempre nella prima categoria.
Nel caso di attività di B&B esercitata in forma
imprenditoriale, nella documentazione richiesta nella SCIA
vengono richiesti il Certificato Prevenzione Incendi, o
dichiarazione Sicurezza Antincendio

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