ASSIX Investment PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI. CONDIZIONI DI ...

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ASSIX Investment PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI. CONDIZIONI DI ...
ASSIX Investment
PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSIX Investment PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI. CONDIZIONI DI ...
Condizioni di Assicurazione

                       ASSIX INVESTMENT
                             (Tariffa: ITA907ASX)

PRODOTTO D’ INVESTIMENTO ASSICURATIVO A VITA INTERA A PREMIO UNICO DI TIPO
                           UNIT LINKED (RAMO III)
Sommario
Sezione 1 ................................................................................................................................................................................................................................................... 1
           ART. 1 – OGGETTO .................................................................................................................................................................................................................. 1
           ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO ............................................................................................................... 1
           ART. 3 – LIMITI DI ETÀ ........................................................................................................................................................................................................... 1
           ART. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO ................................................................................................................................................. 1
           ART. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA ............................................................................................................................................................................ 2
           ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO .......................................................................................................................................................................................... 2
           ART. 7 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO E ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE ...................................................................... 2
           ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE .......................................................................................................................................... 3
           ART. 9 – LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO.............................................................................................................. 3
           ART. 10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE ............................................................................................................................................................ 3
           ART. 11 – OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO ......................................................................................................................................................... 4
           ART. 12 – PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL’ASSICURATO ............................................................................................ 4
           ART. 13 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO ............................................................................................................. 4
           ART. 14 – OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA .............................................................................................................................................. 5
           ART. 15 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA ................................................................................................................................ 5
           ART. 16 – BENEFICIARI ......................................................................................................................................................................................................... 5
           ART. 17 – PRESTITI ................................................................................................................................................................................................................. 6
           ART. 18 – IL FONDO INTERNO “ASSIX”......................................................................................................................................................................... 6
           ART. 19 – SPESE ...................................................................................................................................................................................................................... 6
           ART. 20 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ ...................................................................................................................................................................... 7
           ART. 21 – TASSE ED IMPOSTE.......................................................................................................................................................................................... 7
           ART. 22 – FORO COMPETENTE........................................................................................................................................................................................ 7
           ART. 23 – RECLAMI ................................................................................................................................................................................................................. 8
           ART. 24 – COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO ....................................................................................................................................10
Sezione 2 ................................................................................................................................................................................................................................................11
     Regolamento del Fondo Interno “ASSIX” ..........................................................................................................................................................................11
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione ............................................................................................................................................16

GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione 1
Disciplina del contratto:
Il contratto è disciplinato:
     - da quanto stabilito nella Proposta di assicurazione;
     - dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
     - dal Regolamento del Fondo Interno “ASSIX”;
     - dalle norme legislative in materia.

ART. 1 – OGGETTO
Il presente contratto di assicurazione sulla vita prevede, a fronte del pagamento di un premio unico iniziale e di
eventuali versamenti aggiuntivi, la liquidazione di una prestazione predefinita ai Beneficiari designati in polizza, sia
in caso di sopravvivenza dell’Assicurato (“Assicurazione caso vita”), sia in caso di un suo decesso avvenuto nel corso
della durata contrattuale (“Assicurazione caso morte”).
Il prodotto consente di investire nella Linea facente parte del Fondo Interno “ASSIX”, dal valore del quale
dipenderanno le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Lo scopo della gestione del Fondo
Interno è quello di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono mediante il loro investimento in specifiche
attività finanziarie secondo una strategia prestabilita.
Oltre all’investimento finanziario, il prodotto offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato.
Si precisa che il contratto potrà essere stipulato soltanto dai Contraenti domiciliati nello Spazio Economico
Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino).
In caso contrario, la polizza non potrà essere emessa.

Art. 1.1 Assicurazione caso vita:
il Contraente - trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto - ha il diritto di richiedere un
disinvestimento della polizza, totale o parziale, determinato nella misura e secondo le modalità indicate all’art.12.

Art. 1.2 Assicurazione caso morte:
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, la Società liquiderà ai Beneficiari designati
un capitale determinato nella misura e secondo le modalità indicate all’art. 13.

ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Essi sono pertanto responsabili
degli effetti delle eventuali dichiarazioni non veritiere.

ART. 3 – LIMITI DI ETÀ
Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un’età minima dell’Assicurato di anni 18 e un’età assicurativa
massima di anni 90.
Per “età assicurativa” si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano
trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.

ART. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO
La durata dell’assicurazione, intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale è operante la garanzia
assicurativa, corrisponde alla vita dell’Assicurato.
Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato.

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ART. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA
Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di
assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera
raccomandata A.R., indirizzata a:
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via TRAIANO, 18 – 20149 Milano
contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi
eventualmente corrisposto.

ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, il Contraente deve inviare
alla Società una lettera raccomandata, inviata al medesimo indirizzo indicato all’art. 5 precedente, con l’indicazione
di tale volontà ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici.
La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di
spedizione della lettera raccomandata.
Il rimborso è pari al controvalore (*) in euro del capitale investito - sia in caso di incremento che di decremento delle
quote - maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto di
cui all’art. 19.1, e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha
avuto effetto.

(*) Il controvalore del capitale investito è dettagliatamente descritto all’art. 11.

La Società esegue il rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata corredata
degli allegati sopra indicati.

ART. 7 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO E ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE
Il contratto prevede il versamento di un premio unico, di importo non inferiore a Euro 10.000,00. Il Contraente ha la
facoltà di versare, in ogni momento successivo, premi integrativi di importo non inferiore a Euro 5.000,00 ciascuno.

Il pagamento dei premi, che la Società investirà in quote della Linea “Flessibile”, deve avvenire con mezzi diversi dal
denaro contante, e deve essere effettuato direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in Proposta)
tramite una delle seguenti modalità:
  - bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario
         Codice IBAN IT 89 T 03138 01000 000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso
         Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale*:
         Codice fiscale o Partita iva del Contraente + Numero di Proposta;
-    assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità.

Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

* La causale dovrà essere compilata come di seguito indicato, per un totale di 25 caratteri consecutivi:

    o    codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri);
    o    partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.

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La Società provvede all’investimento del premio unico mediante acquisto di quote del Fondo; il numero delle quote
attribuito verrà determinato dividendo il premio, al netto dei costi specificati all’art. 19.1, per il valore unitario della
quota del comparto di Investimento prescelto.

Fermo restando i mezzi di pagamento previsti sopra descritti, il “giorno di riferimento” considerato per la
valorizzazione delle quote sarà:
    a) caso di accrediti pervenuti nei giorni da lunedì a mercoledì, estremi compresi: il venerdì della medesima
         settimana;
    b) caso di accrediti pervenuti nei giorni da giovedì a domenica: il venerdì della settimana immediatamente
         successiva.

Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società
del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto si ritiene concluso, e le coperture assicurative operanti, a partire dalle ore zero del “giorno di riferimento”
descritto al precedente art. 7 in funzione della modalità di pagamento del premio unico, sempreché entro tale termine
la Società non abbia comunicato per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione
della proposta.

ART. 9 – LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO
In occasione del pagamento di ogni premio, compreso il primo, la Società invierà al Contraente, entro 10 giorni
lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera di ratifica contenente:
    - la data di decorrenza del contratto (*);
    - la conferma dell’avvenuto versamento con indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
    - la data di incasso del premio e la data di valorizzazione delle quote;
    - il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio, e il corrispondente valore della quota per
         ogni comparto di Investimento prescelto.

(*) Solo in occasione della conclusione del contratto, con il versamento del premio unico.

ART. 10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario della quota del comparto di Investimento del Fondo viene determinato settimanalmente ogni
venerdì.
Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società
del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del comparto per il numero delle quote in cui lo stesso
comparto è ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto del comparto viene determinato in
base alla valorizzaziareone - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del comparto, al netto di
tutte le passività, quali indicate all’art. 19.3.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno
valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate
in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene
pubblicato sul sito Internet della Società http://www.italiana.it/.

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ART. 11 – OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO
Tutte le operazioni di disinvestimento, conseguenti all’esercizio del diritto di recesso, di switch, di riscatto nonché di
pagamento del capitale assicurato per decesso dell’Assicurato, vengono effettuate considerando, come giorno di
riferimento, il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata
della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Posta della Società.
Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società
del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore di disinvestimento della polizza sarà pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il
valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto
dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un
ammontare inferiore all’investimento finanziario.

ART. 12 – PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL’ASSICURATO
Trascorsi almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto in
qualsiasi momento, totalmente o solo in parte, mediante operazione di riscatto che deve essere esplicitamente
richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. comprensiva della documentazione specificata in allegato
alle presenti Condizioni di Assicurazione.

12.1 - Il Riscatto Totale
Il valore di riscatto globalmente disponibile, al lordo delle imposte di legge e delle eventuali commissioni indicate nel
successivo art. 19, è pari al valore di disinvestimento della polizza quale stabilito al precedente art. 11.
A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue.

12.2 - Il Riscatto Parziale
Il Contraente può richiedere alla Società - con le medesime modalità previste per il riscatto totale - di riscattare solo
in parte il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:
     - il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a Euro 1.000,00;
     - il controvalore delle eventuali quote residue per ogni comparto non sia inferiore a Euro 1.000,00. Ai fini
          della determinazione dei citati limiti di importo verrà impiegato l’ultimo valore delle quote disponibili al
          momento della richiesta. Qualora uno dei sopraindicati limiti non venga rispettato, il contratto potrà essere
          riscattato solo integralmente.

L’operazione di disinvestimento e la determinazione del valore disponibile avvengono secondo le medesime modalità
descritte per il riscatto totale.

Per effetto dell’avvenuto riscatto parziale, il valore del capitale maturato diminuisce in proporzione: all’atto del
pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni
riassuntive della nuova situazione, comprendente:
     - numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
     - valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento.

A seguito di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

ART. 13 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell’Assicurato qualunque possa esserne la causa,

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senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, la Società corrisponderà ai Beneficiari
designati, o agli eredi legittimi, il capitale assicurato il cui importo è pari alla somma dei due seguenti valori:
      1.      il valore di disinvestimento della polizza, quale stabilito al precedente art. 11;
      2.      un importo pari all’1% del capitale sopra definito, se l’età dell’Assicurato al momento della decorrenza
              contrattuale era pari o inferiore al 70° anno di età; oppure, in caso di età assicurativa superiore al 70°
              anno, un importo pari allo 0,1% del capitale.

Per “età assicurativa” si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano
trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.

ART. 14 – OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA
Il Contraente può, decorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, richiedere la conversione del valore di
riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita
vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
     a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell’Assicurato;
     b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita
          dell’Assicurato;
     c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura
          totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Ulteriori indicazioni sull’operazione di conversione possono essere richieste a:
ITALIANA ASSICURAZIONI SpA – Via Traiano, 18 – 20149 Milano
che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare
per esprimere l’eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali.
In tale ultimo caso, la Società:
     - si impegna ad inviare il set informativo relativo all’opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice
          di accettazione;
     - darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma,
          da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice
          di cui sopra.

ART. 15 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così
come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la
Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia
fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede
l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le
eccezioni derivanti dal presente contratto.

ART. 16 – BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La
designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla
Società o disposte per testamento. ITALIANA ASSICURAZIONI SpA procederà ad annotare in polizza o su documento
di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.

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La designazione dei Beneficiari non può più essere revocata o modificata nei seguenti casi:
     - dopo che Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario
          abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto a
          ITALIANA ASSICURAZIONI SpA;
     - successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
     - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a ITALIANA
          ASSICURAZIONI SpA di volersi avvalere dei suoi diritti.
In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 17 – PRESTITI
Il presente contratto non ammette la concessione di prestiti.

ART. 18 – IL FONDO INTERNO “ASSIX”
La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità descritte nel “Regolamento del Fondo Interno ASSIX” allegato
alle presenti Condizioni di Assicurazione di cui forma parte integrante, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari
e di altre attività finanziare, suddivise e diversificate in comparti di Investimento.
Il valore del patrimonio del Fondo Interno assicurativo sopra denominato - di seguito chiamato per brevità “Fondo”
- non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società a garanzia dei propri impegni,
le cui attività sono espresse in quote del Fondo stesso.
La responsabilità della gestione del Fondo e l’attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via
sistematica direttamente da ITALIANA ASSICURAZIONI SpA.
Le caratteristiche dei comparti di Investimento presenti nel Fondo sono dettagliatamente descritte nel “Regolamento
del Fondo Interno ASSIX”.

ART. 19 – SPESE
Il presente contratto prevede costi diretti, relativi alla gestione assicurativa, e costi indiretti a carico del Fondo Interno.

19.1 - Costi diretti di gestione assicurativa
Il presente contratto prevede due diverse modalità di sottoscrizione. Nella modalità “Front” sono previste spese di
emissione ed acquisizione globalmente pari al 3% del premio unico iniziale. Nella modalità “Back” non sono invece
contemplate spese di sottoscrizione.
In ogni caso, indipendentemente dalle citate modalità di sottoscrizione, è comunque sempre previsto un costo fisso
di Euro 50,00 sia sul premio unico iniziale sia su eventuali premi integrativi. ITALIANA ASSICURAZIONI SpA si riserva
la facoltà di trattenere tale importo, a rimborso dei costi sostenuti, nel caso in cui il Contraente decida di recedere
dal contratto nei termini previsti al precedente art. 6.

19.2 Costi per riscatto
L’operazione di riscatto nella modalità “Front” del contratto, non prevede l’applicazione di alcuna commissione di
disinvestimento.
Diversamente, nella modalità “Back”, qualora il riscatto (totale o parziale) venga richiesto prima del termine della 5°
annualità di polizza, sono invece previste delle commissioni di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in
funzione degli anni trascorsi, come indicato nella seguente tabella:

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Commissioni applicata sul
                              Riscatto nel corso della:
                                                                        premio unico iniziale
                                   2a annualità                                 4%
                                   3a annualità                                 3%
                                   4a annualità                                 2%
                                   5a annualità                                 1%
                                6a annualità e oltre                            0%

La commissione così determinata, applicata solo sul premio unico iniziale, viene detratta dal valore lordo di riscatto,
totale o parziale, determinato in base a quanto descritto all’art. 11.

19.3 - Costi indiretti a carico del Fondo Interno
Sul Fondo Interno gravano una serie di costi dettagliatamente descritti nel “Regolamento del Fondo Interno ASSIX”
allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. Tali costi sono calcolati e trattenuti, con rateo settimanale, ogni
venerdì (giorno di valorizzazione della quota) sulla base del valore del Fondo in quel momento.

ART. 20 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti,
è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
ITALIANA ASSICURAZIONI SpA – Via Traiano, 18 – 20149 Milano.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad
accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli
interessi per ritardato pagamento.
Nel caso, tuttavia, in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la
sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote del Fondo, i pagamenti della Società vengono rinviati fino
a quando la valorizzazione si rende nuovamente disponibile.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Società o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.

ART. 21 – TASSE ED IMPOSTE
Tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del comune di
residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).

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ART. 23 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
Servizio

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                          Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano

                      Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)

                                                     fax 02 39717001

                                          e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con
sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi:

a) all’IVASS con una delle seguenti modalità:
   • via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
   • via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
   • via pec all’indirizzo ivass@pec.ivass.it
        oppure

 b) alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza
del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai
reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’Ente di
controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o
presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet
www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

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Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, l’interessato potrà avvalersi dei sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo
indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La
Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei
diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina
gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato.

Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone
fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con
Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il    ricorso      deve       essere        proposto    per      iscritto    inviando       una      e-mail      all'indirizzo
commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento
reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia
di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere
previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco
nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative
ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

Arbitro per le controversie finanziarie
In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in
generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse
collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione

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venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del
Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile
quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte
all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di
informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori
contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore Contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto
di rinuncia da parte dell’Investitore Contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre
forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore
Contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di
consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria
posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di
altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti
sul sito.

ART. 24 –DI COMUNICAZIONI IN CORSO CONTRATTO
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno il documento unico di
rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
      - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento de il documento unico di
         rendicontazione annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del
         documento unico di rendicontazione annuale;
      - dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed
         un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
      - valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
      - valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione annuale;
      - valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione annuale.

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Sezione 2
Regolamento del Fondo Interno “ASSIX”

Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno
Italiana Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata “Società”, ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente
Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre
attività finanziarie, costituito dalla Linea di Investimento successivamente descritta, denominato “Assix”, in seguito
per brevità definito “Fondo Interno” o “Fondo”.
Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito
dalla stessa.

Articolo 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno
Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai
partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art.
5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si
caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.
Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.
Il Fondo è costituito dalla Linea di Investimento, dettagliatamente descritta all’Art. 6, contraddistinta da una sua
specifica strategia di investimento.
Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel
presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.

Articolo 3 - Partecipanti al Fondo
Al Fondo possono partecipare esclusivamente gli Investitori-Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze
emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Articolo 4 - Destinazione dei versamenti
I capitali conferiti alle Linee di Investimento facenti parte del Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle
modalità e dei limiti previsti ai successivi Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Criteri di investimento del Fondo
L’investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento
Mobiliare (OICVM) sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed
obbligazionari.
In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap
474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni Contrattuali.
L’investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla
normativa assicurativa vigente.
I criteri di investimento degli OICR sopra descritti sono univocamente definiti per ogni categoria di attivi,
intendendosi con tale termine il criterio, coerente ed omogeneo per livello di rischio, della strategia di investimento
che può essere adottata dalla Linea.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

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Le categorie di attivi presenti nel Fondo, nel senso sopra definito, sono le seguenti tre:

5.1 - Categoria Monetaria e Liquidità.
Tale categoria è rappresentata da azioni di SICAV o quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto
lussemburghese sia di diritto comunitario, rappresentativi del mercato monetario, o da obbligazioni ordinarie quotate
e non quotate, da certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da Stati, e da strumenti di liquidità aventi le seguenti
caratteristiche:
1. la liquidità matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni del mercato monetario.
   L’obiettivo gestionale è comunque di tenere una liquidità media inferiore al 20%;
2. i certificati di deposito a breve (inferiore ai 12 mesi) sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato;
3. i titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di mercato.

5.2 - Categoria Obbligazionaria
La Categoria Obbligazionaria è rappresentata da:

1. azioni di SICAV o quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto
   comunitario, prevalentemente ad indirizzo obbligazionario;
2. obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili, quotate e non quotate, purché l’emissione sia preceduta dalla
   pubblicazione di un prospetto informativo;
3. titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotati in mercati regolamentati o non
   quotati, emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all’OCSE;
4. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
5. titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito.

5.3 - Categoria Azionaria
La categoria Azionaria è rappresentata da azioni di SICAV o da quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di
diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo azionario, ovvero direttamente in titoli
azionari. Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in
disponibilità liquide non superiori al 20% e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei
mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.

Articolo 6 - La Linea di Investimento
La Linea di Investimento presenti nel Fondo sono le seguenti:
“Flessibile”
La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento “Flessibile” in azioni di SICAV o in quote di Fondi
Comuni di Investimento (OICR), ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari, con criteri di selezione degli investimenti
caratterizzato dal massimo della flessibilità, in stretta e permanente relazione con le indicazioni provenienti dai
mercati finanziari ed in funzione delle prospettive degli stessi.

Finalità: La linea ha come obiettivo l’accrescimento del capitale conferito mediante investimento nelle categorie
obbligazionaria / monetaria/ azionaria e – per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro – nel
mercato valutario.

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La gestione è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in
termini di volatilità: in particolare l’obiettivo di rischio della linea è costituito da un valore della volatilità del 14% su
base annua.

Profilo di rischio: Alto (Categoria: Flessibile)

Orizzonte temporale: Lunga durata (8 anni)

Articolo 7 - Rischio di cambio
Gli investimenti appartenenti alla Linea di Investimento sono espressi in Euro; poiché le valute dei comparti di SICAV,
dei fondi comuni di investimento (OICR) e degli eventuali altri titoli azionari ed obbligazionari, nei quali la Linea investe,
possono essere diverse dall’Euro, la conversione da dette valute in Euro comporta un rischio di cambio che non è
coperto dalla Società.

Articolo 8 - Patrimonio netto del Fondo Interno
La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio delle Linee di Investimento costituente il
Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle
Società del Gruppo, il valore complessivo netto delle Linea sarà calcolato il primo giorno lavorativo successivo.
Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del
fondo alla fine di ogni trimestre solare.
Il valore complessivo netto del patrimonio della Linea risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono
conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto
delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all’Art. 11.
Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno
valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari (Esempio: azioni dello stesso
settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di
mercato (tassi di mercato o indici di borsa).
Le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sono riconosciute al Fondo. Inoltre, nel caso in cui attraverso l’acquisto
diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo la Società maturi un credito d’imposta (su dividendi, ritenuta
d’acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d’imposta che potrebbero maturate in capo a Italiana
Assicurazioni S.p.A.), lo stesso verrà riconosciuto al Fondo.
Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo è costituito dalla somma del patrimonio netto delle Linee di
Investimento.

Articolo 9 - Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di ogni Linea d’investimento del Fondo Interno viene determinato dalla Società con la
medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente
Art. 8.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato
con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione
nello stesso giorno. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova
valorizzazione.

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Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro.

Articolo 10 – Attribuzione delle quote
La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo
i relativi importi conferiti alla Linea di Investimento, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore
unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.
Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le
riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Articolo 11 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni venerdì (giorno di
valorizzazione della quota) con rateo settimanale sulla base del valore del Fondo in quel momento:
- oneri per l’amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:
                 Linea di Investimento                                        Commissioni di gestione
                        Flessibile                                                      2,20%
- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare da un minimo dello 0,05%
  ad un massimo del 1,40%;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- Imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:
- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione.

Articolo 12 - Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei
revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze che attesta la rispondenza del Fondo al presente
Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve
Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Articolo 13 - Scritture Contabili
La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige:

a. il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del
   Fondo stesso;
b. un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di
   ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento;
c. un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla
   chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
   • note illustrative;
   • prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell’anno solare;

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• prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento.
Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all’Art. 12, viene trasmesso all’IVASS entro 30 giorni
dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e sul sito Internet
della Società.

Articolo 14 - Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo
La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione.
Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo
di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le
attività in un’altra Linea con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista per l’attuazione della variazione. Il
Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all’interno delle possibilità offerte dalla
Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal
momento di ricevimento della comunicazione.
In caso di risoluzione del contratto, la Società corrisponderà al Contraente il controvalore delle quote accreditate
sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di
ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.
Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di
comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.

Articolo 15 - Modifiche relative al Fondo
Il Fondo interno “Assix” - esclusivamente con l’obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti - potrà essere fuso
con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e
caratteristiche similari.

La fusione rappresenta un’operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari,
tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre
eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga
senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un’adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che
abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici,
della fusione; composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione; data di effetto
della fusione.

Articolo 16 - Modifiche al presente Regolamento
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito
dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di
investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che
risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai
sottoscrittori.

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