Assenze del lavoratore per motivi sindacali

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                                                    Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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           Permessi

           Assenze del lavoratore
           per motivi sindacali
           Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca
           Proseguiamo nella trattazione dell’argomento                              norme che hanno ulteriormente ampliato i diritti
           delle assenze del lavoratore affrontando un argo-                         dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
           mento particolarmente delicato, cioè quello delle                         Il principale riferimento legislativo è, come detto,
           assenze per motivi sindacali (1).                                         la legge n. 300/1970 ed in particolare gli articoli
           Anche in questo caso – vorremmo dire - il legi-                           23 (Permessi retribuiti), 24 (Permessi non retribui-
           slatore ha ritenuto di riconoscere ai lavoratori su-                      ti), 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e na-
           bordinati il diritto di assentarsi dal lavoro qualifi-                    zionali) e 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a
           candolo come “permesso”, termine però del tutto                           funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
           improprio in quanto il lavoratore che esercita tale                       sindacali provinciali e nazionali). Occorrerà però
           diritto per motivi sindacali ed assimilati non deve                       tenere presente anche alcuni altri articoli della
           chiedere alcuna autorizzazione al proprio datore                          stessa legge indirettamente collegati alla fruizione
           di lavoro e quest’ultimo non ha praticamente al-
                                                                                     delle assenze, quali ad esempio, gli articoli 7
           cuna possibilità di opporsi e soltanto poche ra-
                                                                                     (Sanzioni disciplinari), 9 (Tutela della salute e
           gioni per controllare la reale esistenza dei motivi
                                                                                     dell’integrità fisica), 11 (Attività culturali, ricreati-
           addotti dal lavoratore per assentarsi.
                                                                                     ve e assistenziali e controlli sul servizio di men-
           Cornice normativa                                                         sa), 14 (Diritto di associazione e di attività sinda-
                                                                                     cale), 15 (Atti discriminatori), 17 (Sindacati di co-
           La legge 20 maggio 1970 n. 300, conosciuta co-
                                                                                     modo), 18 (Tutela del lavoratore in caso di licen-
           me “Statuto dei lavoratori” ha rappresentato un
                                                                                     ziamento illegittimo), 19 (Costituzione delle rap-
           passo importante per quanto riguarda tanto la tu-
           tela dei diritti fondamentali dei lavoratori, sia                         presentanze sindacali aziendali), 20 (Assemblea),
           quella dei diritti di tutti coloro che, a vari livelli,                   21 (Referendum), 22 (Trasferimento dei dirigenti
           li rappresentano. Un aspetto fondamentale della                           delle rappresentanze sindacali aziendali), 25 (Di-
           norma sono state le disposizioni che, oltre a tute-                       ritto di affissione), 26 (Contributi sindacali), 28
           lare la libertà sindacale, prevedono per tutti que-                       (Repressione della condotta antisindacale), 29
           sti soggetti, ma in particolare per i rappresentanti                      (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali),
           sindacali, una serie di veri e propri diritti sogget-                     Sempre come diretti riferimenti legislativi, citia-
           tivi nei confronti del datore di lavoro, sul quale                        mo l’art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
           gravano obblighi corrispondenti.                                          sicurezza) del D.Lgs. n. 81/2008 (2) (conosciuto
           Sulla scia di questo provvedimento legislativo si                         come “Testo unico sulla sicurezza del lavoro”) e
           sono poi nel tempo succedute altre importanti                             l’art. 6, D.Lgs. n. 113/2012 (3).

               (1) In materia di assenze del lavoratore sono stati pubblicati i      lattia professionale in Dir. prat. lav., n. 41/2020 e Le assenze per
           seguenti articoli: Le assenze del lavoratore per donazione di san-        motivi di salute: visite specialistiche, handicap, tossicodipendenza,
           gue e organi, in Dir. prat. lav., n. 27/2019; Le assenze del lavora-      alcol dipendenza, vaccinazioni in Dir. prat. lav., n. 45/2020.
           tore per motivi sociali, in Dir. prat. lav., n. 43/2019, Svolgimento          (2) Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione del-
           di funzioni di interesse pubblico e assenze del lavoratore, in Dir.       l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-
           prat. lav., n. 44/2019; Le assenze del lavoratore per diritti elettora-   tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
           li, cariche politiche e amministrative elettive in Dir. prat. lav., n.        (3) Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 - Attuazione
           9/2020; Le assenze del lavoratore per motivi di salute dei suoi fa-       della direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comi-
           miliari in Dir. prat. lav., n. 25/2020; Le assenze del lavoratore per     tato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e
           motivi di formazione e strettamente personali in Dir. prat. lav.,         la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di im-
           28/2020; Le assenze del lavoratore per infortunio sul lavoro e ma-        prese di dimensioni comunitarie.

           Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021                                                                                                     383
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           Approfondimenti
           Ulteriori norme sono state previste dalla contrat-                     bordinata ad alcun potere discrezionale e autoriz-
           tazione collettiva, sia in accordi interconfederali,                   zatorio del datore di lavoro. Così, questi non può
           come, ad esempio, quello del 1° dicembre 1993                          “determinare tempi e modalità di fruizione dei
           (Costituzione delle Rsu -Rappresentanze sindaca-                       permessi sindacali di cui agli art. 23 e 30 St.
           li unitarie), 2 febbraio 1994 e 6 giugno 1994                          lav.” (6). Inoltre, la giurisprudenza è sostanzial-
           (Costituzione delle Rappresentanze sindacali uni-                      mente univoca sulla natura dei “permessi” sinda-
           tarie), 28 giugno 2011 (Rappresentatività delle                        cali: «I permessi sindacali costituiscono oggetto
           organizzazioni sindacali dei lavoratori); 10 gen-                      di un diritto potestativo del dirigente sindacale,
           naio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza                            dal cui esercizio discende una situazione di sog-
           sindacale), 31 maggio 2013 (Rappresentanza e                           gezione del datore di lavoro, non essendo richie-
           rappresentatività sindacale per la stipula dei                         sto il consenso di questi per produrre l’effetto
           Ccnl), 9 marzo 2018 (Misurazione della rappre-                         giuridico di esonero dalla prestazione lavorati-
           sentanza sindacale), 12 dicembre 2018 (Discipli-                       va» (7). Ciò non toglie, però il datore non possa
           na del Rappresentante dei lavoratori per la sicu-                      effettuare ex post, anche mediante un’agenzia in-
           rezza), sia nei Ccnl, sia, infine, in accordi azien-                   vestigativa o altri strumenti di verifica, un con-
           dali.                                                                  trollo sul corretto utilizzo dei “permessi” (8) e,
           Rammentiamo che per tutti i rappresentanti sin-                        qualora ciò non sia avvenuto, il lavoratore rap-
           dacali la fruizione di permessi sindacali non pre-                     presentante sindacale potrà essere soggetto ad un
           vede la copertura assicurativa Inail, contraria-                       procedimento disciplinare con sanzioni che pos-
           mente ai lavoratori che si assentano dal posto di
                                                                                  sono arrivare fino al licenziamento per giusta
           lavoro, usufruendo di aspettativa, per essere eletti
                                                                                  causa: «L’illegittima fruizione dei permessi sin-
           o nominati a cariche sindacali provinciali e na-
                                                                                  dacali non retribuiti configura una condotta lesi-
           zionali, per i quali però l’obbligo assicurativo
                                                                                  va del rapporto fiduciario, che rileva ai fini della
           Inail è in capo all’organizzazione sindacale (4).
                                                                                  sussistenza di una giusta causa di licenziamen-
           Inoltre, segnaliamo che le associazioni sindacali
           costituite esclusivamente fra lavoratori dipenden-                     to» (9).
           ti appartenenti alle minoranze linguistiche ladina                     Opportuno rilevare che, al di là degli aspetti
           e tedesca hanno diritto agli stessi permessi retri-                    strettamente giuridici, situazioni di questo tipo
           buiti riconosciuti dalla disciplina collettiva alle                    possono determinare conseguenze sul piano delle
           associazioni sindacali maggiormente rappresenta-                       relazioni sindacali.
           tive sul piano nazionale, anche se non siano fra i
                                                                                  Espletamento del mandato
           soggetti stipulanti (5).
           Infine, va evidenziato che per tutti i rappresen-                      Al fine di poter svolgere le attività legate ai loro
           tanti dei lavoratori la fruizione dei “permessi”                       incarichi sindacali, il legislatore ha previsto che i
           rappresenta un diritto potestativo, cioè non è su-                     lavoratori che rivestano a vario titolo il ruolo di

               (4) Corte costituzionale, 24 aprile 2003, n. 136, in Foro it.,     non esclude la possibilità per il datore di lavoro di verificare, in
           2004, I, 26. In precedenza, la Corte costituzionale, con senten-       concreto, eventualmente anche mediante attività investigativa
           za 10 maggio 2002, n. 171, aveva dichiarato l’illegittimità co-        -che non involge direttamente l’adempimento della prestazio-
           stituzionale dell’articolo 4, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel-      ne lavorativa e non è quindi preclusa dalla L. n. 300 del 1970,
           la parte in cui non prevedeva, tra i beneficiari della tutela assi-    artt. 2 e 3, poiché riguarda un comportamento illegittimo po-
           curativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in         sto in essere al di fuori dell’orario di lavoro, disciplinarmente ri-
           aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (pro-        levante (ex plurimis, Cass. n. 12810 del 22 maggio 2017)». Cfr.
           vinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle    anche Tribunale di Bologna 26 settembre 2017.
           quali essi svolgano attività.                                              (9) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, n. 34739,
               (5) Cassazione civile, sez. lav., 29 agosto 2018, n. 21373, in     cit. Vedi anche Cassazione civile, sez. lav., 29 febbraio 2019 n.
           Giustizia Civile Massimario, 2018 e 17 luglio 2015, n. 15083, in       4943, in Giustizia Civile Massimario, 2019 e Cassazione civile,
           Guida al diritto, 2015, 33, 60.                                        sez. lav., 2 settembre 1996, n. 8032. Contra: Tribunale Milano,
               (6) Tribunale Milano, 13 aprile 2001, in Riv. critica dir. lav.,   24 dicembre 2003, per il quale «Costituisce condotta antisin-
           2001, 633 e Cassazione civile, sez. lav., 20 novembre 1997, n.         dacale il licenziamento per giusta causa di un membro della
           11573, in Not. giur. lav., 1997, 693.                                  r.s.u. per asserito utilizzo da parte del medesimo di un “per-
               (7) Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 2001 n. 5223, in Or.    messo” sindacale di cui all’art. 23 st. lav. per motivi diversi dal-
           giur. lav., 2001, 240.                                                 lo svolgimento di attività sindacale, in quanto l’inerenza dell’at-
               (8) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, in Rivista     tività svolta dal lavoratore durante il permesso all’attività sin-
           Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, 2, II, 262: «Va affermato che    dacale è questione esclusivamente interna ai rapporti tra il
           la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, anzi potestativo     membro della Rsu e l’O.S. di appartenenza».
           del dirigente sindacale a fruire dei permessi di cui all’art. 24,

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           rappresentante di lavoratori possano assentarsi                    Diritti: ciascuno dei lavoratori rappresentanti sin-
           dal lavoro.                                                        dacali appena sopra indicati ha diritto ad usufrui-
           a) Componenti delle Rappresentanze sindacali                       re di specifici “permessi” retribuiti per lo svolgi-
           unitarie (RSU)                                                     mento di attività sindacale connessa all’espleta-
           Norma di riferimento specifica, che si riferisce ai                mento del loro mandato, come genericamente
           soli “permessi” retribuiti, è l’art. 23, comma 1,                  previsto dagli articoli 14 e 23, legge n. 300/1970.
           legge n. 300/1970 «1. I dirigenti delle rappresen-                 Per quanto concerne il tipo di attività poste in es-
           tanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19                   sere dal rappresentante sindacale aziendale nel-
           hanno diritto, per l’espletamento del loro manda-                  l’ambito dell’espletamento del suo mandato, è al-
           to, a permessi retribuiti. 2. Salvo clausole più fa-               tresì opportuno rilevare che tale concetto è molto
           vorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno                  vasto, comprendendo un po’ di tutto, dall’assi-
           diritto ai permessi di cui al primo comma alme-                    stenza al lavoratore coinvolto in un contenzioso
           no: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza                    disciplinare alle riunioni degli organi sindacali
           sindacale aziendale nelle unità produttive che oc-                 interni all’azienda, dall’organizzazione di assem-
           cupano fino a 200 dipendenti della categoria per                   blee e referendum al controllo del rispetto di ac-
           cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni                  cordi sindacali da parte di strutture aziendali, an-
           300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna                      che con accesso a reparti e uffici. Impedire tali
           rappresentanza sindacale aziendale nelle unità                     attività espone il datore di lavoro a condanna per
           produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti                    condotta antisindacale: «Vietare alle Rsu di acce-
           della categoria per cui la stessa è organizzata; c)                dere ai reparti produttivi in occasione dei per-
           un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipen-                     messi sindacali costituisce comportamento anti-
           denti della categoria per cui è organizzata la rap-                sindacale tipico, lesivo del diritto alla fruizione
           presentanza sindacale aziendale nelle unità pro-                   dei permessi sindacali ex art. 23 st. lav., con ef-
           duttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al                     fetti permanenti lesivi dell’attività sindacale che
           numero minimo di cui alla precedente lettera b) .                  possono essere rimossi soltanto dall’emissione
           2. I permessi retribuiti di cui al presente articolo               dell’ordine di consentire l’accesso ex art. 28 st.
           non potranno essere inferiori a otto ore mensili                   lav.» (10). Più specificamente possiamo far rien-
           nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma                trare nel concetto di espletamento del mandato
           precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i                 alcune attività previste dalla legge n. 300/1970,
           permessi retribuiti non potranno essere inferiori                  come, ad esempio: la partecipazione a trattative
           ad un’ora all’anno per ciascun dipendente. 3.Il                    sindacali per disciplinare l’uso di impianti audio-
           lavoratore che intende esercitare il diritto di cui                visivi e altri strumenti di controllo, (art. 4); la di-
           al primo comma deve darne comunicazione scrit-                     sciplina delle visite personali di controllo -così il
           ta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tra-                legislatore ha preferito definire le perquisizioni
           mite le rappresentanze sindacali aziendali».                       sulla persona …- (art. 6); assistere un lavoratore
           Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori                 coinvolto in un contenzioso disciplinare (art. 7);
           dipendenti che risultano essere:                                   controllare l’applicazione delle norme per la pre-
           - componenti delle rappresentanze sindacali uni-                   venzione degli infortuni e delle malattie profes-
           tarie (RSU), come previsto al punto 3.1 dell’Ac-                   sionali (art. 9); partecipare alla gestione delle
           cordo Interconfederale 1° dicembre 1993;                           eventuali attività culturali, ricreative ed assisten-
           - componenti degli organi di coordinamento pre-                    ziali aziendali (art. 11); controllare la qualità del
           visti, per le aziende con più unità produttive, co-                servizio di mensa (art. 11); partecipare alle riu-
           me previsto dall’art. 19;                                          nioni di organi di coordinamento sindacale nel-
           - laddove non si sia proceduto all’applicazione                    l’ambito di aziende con più unità produttive (art.
           dell’Accordo Interconfederale 1° dicembre 1993                     19, 2° comma); organizzare e partecipare ad as-
           per le RSU, dirigenti delle rappresentanze sinda-                  semblee e referendum (artt. 20 e 21); affiggere
           cali aziendali (RSA), come previsto dall’art. 23,                  su appositi spazi pubblicazioni, testi e comunica-
           comma 1, legge n. 300/1970.                                        ti inerenti a materie di interesse sindacale e del

              (10) Corte Appello Venezia, 6 aprile 2011, in DL Riv. critica
           dir. lav., 2011, 1, 63.

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           Approfondimenti
           lavoro (art. 25); raccogliere contributi e svolgere             nel senso che il calcolo delle assenze (definite
           opera di proselitismo per le loro organizzazioni                nelle varie norme sempre “permessi”) va fatto in
           sindacali all’interno dei luoghi di lavoro (art.                modo indiviso per l’intera rappresentanza azien-
           26). Logicamente correlati allo status di rappre-               dale.
           sentanti sindacali aziendali/unitari vi sono inoltre            Per l’espletamento del mandato dei componenti
           le particolari tutele in caso di licenziamento                  delle Rappresentanze sindacali aziendali unitarie
           (l’art. 18, comma 11, legge n. 300/1970 prevede                 è stato sancito dal punto 3 dell’accordo intercon-
           che, in tale caso, il giudice, in ogni stato e grado            federale 1° dicembre 1993 (che ha modificato
           del giudizio di merito, possa disporre, prima che               quanto previsto dall’art. 23, legge n. 300/1970)
           il giudizio di merito sia deciso con regolare sen-              che le assenze siano:
           tenza, la loro reintegrazione nel posto di lavoro)              - non meno di un’ora all’anno per ciascun dipen-
           e in caso di trasferimento (l’art. 22, legge n.                 dente per ognuno degli almeno 3 componenti
           300/1970 prevede che il loro trasferimento dal-                 della rappresentanza sindacale aziendale unitaria
           l’unità produttiva possa essere disposto solo pre-              nelle unità produttive che occupano fino a 200
           vio nulla osta delle associazioni sindacali di ap-              dipendenti;
           partenenza).                                                    - 8 ore mensili per ognuno degli almeno 3 com-
           Doveri: oltre a tutti i doveri dei lavoratori subor-            ponenti della rappresentanza sindacale aziendale
           dinati, il legislatore ha previsto per i rappresen-             unitaria aziendale ogni 300 o frazione di 300 di-
           tanti sindacali aziendali/unitari degli obblighi                pendenti nelle unità produttive che occupano fino
           specifici relativi alle loro assenze per motivi con-            a 3.000 dipendenti;
           nessi al loro mandato o alla loro attività sindaca-             - 8 ore mensili per ognuno degli almeno 3 com-
           le, quali, ad esempio, comunicare al datore di la-              ponenti della rappresentanza sindacale aziendale
           voro, per iscritto e con un preavviso, di regola,               unitaria aziendale ogni 300 o frazione di 300 di-
           di 24 ore, l’assenza per motivi sindacali (art. 23,             pendenti nelle unità produttive che occupano fino
           comma 4, legge n. 300/1970).                                    a 3.000 dipendenti e, in aggiunta, 8 ore mensili
           Durata delle assenze: va doverosamente premes-                  per ognuno degli almeno ulteriori 3 componenti
           so che la contrattazione collettiva, tanto a livello            della rappresentanza sindacale aziendale unitaria
           nazionale quanto, soprattutto, a livello aziendale,             ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
           ha non solo incrementato numero e durata delle                  produttive di dimensioni superiori a 3000 dipen-
           assenze per motivi sindacali (11), ma anche talo-               denti.
           ra precisato che le assenze dal lavoro per la par-              Salve diverse previsioni della contrattazione col-
           tecipazione ad incontri con le direzioni aziendali              lettiva, le modalità di fruizione individuale dei
           (sia, ad esempio, per la comunicazione di infor-                “permessi” è demandata all’organo collettivo,
           mazioni, sia per la partecipazione a trattative sin-            cioè alla rappresentanza sindacale unitaria: «Il
           dacali) vadano ad aggiungersi al monte ore di as-               diritto ai permessi sindacali è pieno ed incondi-
           senze retribuite contrattualmente previsto per l’e-             zionato, non essendo configurabile alcun potere
           spletamento del mandato. Discipline contrattuali                discrezionale di concessione o autorizzazione da
           collettive a parte, non vanno inoltre dimenticate               parte del datore di lavoro, ed anche quando (co-
           talune prassi aziendali di escludere da detto mon-              me nel caso di specie) sia fissato un “monte
           te ore le assenze dovute, ad esempio, all’assisten-             ore”, il lavoratore può far uso dei permessi per
           za ai lavoratori coinvolti in un contenzioso disci-             un periodo prolungato ed ininterrotto, senza nep-
           plinare prevista dall’art. 7, comma 3, legge n.                 pure essere tenuto a far sì che la propria, benché
           300/1970. A differenza della durata di altri tipi               limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua
           di assenze di cui stiamo trattando, per quelle do-              utilità nell’ambito del rapporto contrattuale» (12).
           vute a motivi sindacali va evidenziato che tanto                Trattamento economico e previdenziale: nel caso
           le norme legislative quanto quelle derivanti dalla              in cui le norme di legge o la contrattazione col-
           contrattazione collettiva sono state interpretate               lettiva abbiano previsto che le assenze per motivi

              (11) Solo a mo’ d’esempio citiamo l’IBM nella quale viene    duale per ciascun componente di ogni singola struttura locale
           indicato un monte ore complessivo di 29.000 ore annue per       di Rsu. Cfr. http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_mo.htm, voce
           qualsiasi tipo di rappresentante sindacale e per ogni sede,     “Monte ore permessi sindacali”.
           nonché un tetto massimo di 24 ore al mese di utilizzo indivi-      (12) Cassazione civile, sez. lav., 14 gennaio 2003, n. 454.

           386                                                                        Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
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           sindacali siano retribuite, ai lavoratori che ne ab-                 ma faccia venir meno l’obbligo retributivo da
           biano usufruite deve essere garantito un tratta-                     parte del datore di lavoro. La seconda potrà, in-
           mento pari a quello previsto per la loro normale                     vece, giustificare la sanzione disciplinare espulsi-
           attività lavorativa. Taluni contratti collettivi han-                va del licenziamento, anche per giusta causa (14).
           no adottato la formulazione simili a quella del                      Il datore di lavoro dovrà però fare molta atten-
           Ccnl Metalmeccanici, art. 5, Sez. seconda: «Le                       zione, in quanto, ove l’asserita violazione dei do-
           ore di “permesso” sindacale retribuite saranno li-                   veri del rappresentante sindacale non sia stata ri-
           quidate in base alla retribuzione globale di fat-                    tenuta tale dal giudice, scatterà, oltre all’annulla-
           to», formulazione che sembrerebbe, invece, com-                      mento della sanzione disciplinare con tutti gli ef-
           prendere tutte le voci retributive cui il lavoratore                 fetti economici eventualmente correlati, con tutta
           avrebbe avuto diritto se avesse lavorato. Laddo-                     probabilità anche la condanna del datore stesso
           ve, invece, la formulazione sia del tipo «Le ore                     per condotta antisindacale: «Costituisce condotta
           di “permesso” sindacale retribuite saranno liqui-                    antisindacale il licenziamento di un delegato
           date in base alla normale retribuzione» la giuri-                    Rsu, il quale si sia avvalso dei permessi sindacali
           sprudenza esclude alcune specifiche componenti                       di cui all’art. 23 St. lav. per attività di generica
           retributive, scorporando dalla retribuzione di fat-                  consulenza per l’O.S. di categoria, in quanto le
           to quelle voci indennitarie che non ne costitui-                     modalità di espletamento del mandato sindacale
           scono normale componente, per essere giustap-                        sono sottratte a qualsiasi potere discrezionale di
           punto correlate all’effettiva presenza al lavoro:
                                                                                valutazione, da parte del datore di lavoro» (15);
           «Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Ccnl del set-
                                                                                b) Componenti degli organi direttivi sindacali
           tore turismo del 6 ottobre 1994, il diritto alla
                                                                                provinciali e nazionali
           maggiorazione retributiva per i lavoratori chia-
                                                                                Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori
           mati a prestare servizio in una delle festività sop-
           presse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, presup-                      dipendenti che risultano essere dirigenti degli or-
           pone l’effettiva prestazione dell’attività lavorati-                 gani direttivi, provinciali e nazionali, delle asso-
           va, sicché non spetta alcun ulteriore emolumento                     ciazioni sindacali, che siano firmatarie di contrat-
           ove il lavoratore fruisca di permessi sindacali                      ti collettivi di lavoro applicati nell’unità produtti-
           nelle medesime giornate» (13).                                       va. Per la Corte costituzionale non è sufficiente
           Sanzioni: nel caso in cui il lavoratore rappresen-                   la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve
           tante sindacale non rispetti i suoi doveri specifi-                  trattarsi di un contratto normativo che regoli in
           camente riferiti alle assenze per motivi sindacali                   modo organico i rapporti di lavoro almeno per
           sarà soggetto, nel rispetto delle procedure previ-                   un settore o un istituto importante della loro di-
           ste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, a san-                 sciplina (v. Corte cost. n. 244/1996) (16).
           zioni disciplinari, che, nei casi più gravi, potran-                 Diritti: questi rappresentanti sindacali, ex art. 30,
           no comportare il licenziamento. Va però eviden-                      legge n. 300/1970, hanno diritto ad usufruire di
           ziato che, nel caso di uso non corretto dei “per-                    specifici “permessi” per partecipare alle riunioni
           messi” sindacali retribuiti, il giudice potrà valuta-                di tali organi. La disciplina dei “permessi” (co-
           re se ciò è stato dovuto a finalità comunque di                      me, ad esempio, le modalità di comunicazione al
           matrice sindacale oppure finalità del tutto perso-                   datore di lavoro e la durata delle assenze) è spe-
           nali. Nella prima ipotesi è probabile che l’indebi-                  cificamente rinviata dal legislatore alla contratta-
           to utilizzo non sia considerato un inadempimento                     zione collettiva.

               (13) Cassazione civile, sez. lav., 28 agosto 2014, n. 18425,     cali, non devono essere comprese quelle indennità, pur aventi
           in Giustizia Civile Massimario, 2014. Cfr. anche Trib. Milano 6      natura retributiva, quale nella specie l’indennità di rischio, la
           dicembre 2004, in Lav. giur., 2005, 801: «Il compenso che sup-       cui erogazione le parti collettive abbiano limitato alle giornate
           pone la effettiva prestazione di servizio, perché trova la sua ra-   di effettiva presenza al lavoro».
           gione d’essere in un surplus di lavoro che si presenta soltanto          (14) Cassazione civile, sez. lav., 29 febbraio 2019 n. 4943,
           in caso di effettivo svolgimento dello stesso, non compete a         cit.
           chi è retribuito perché in “permesso” sindacale, il quale ha di-         (15) Tribunale Milano, 23 novembre 2004, in Riv. critica dir.
           ritto esclusivamente alla retribuzione normale ma non a quella       lav., 2005, 134 e Tribunale Milano, 24 dicembre 2003, in Riv.
           diretta a compensare eccedenze di lavoro o particolari modali-       critica dir. lav., 2004, 293.
           tà di tempo e di luogo dello stesso» e Pretura Roma, 20 otto-            (16) Corte Costituzionale, 12 luglio 1996, n. 244, in Lavoro
           bre 1992, in Orient. giur. lav., 1993, 11 «Nella retribuzione da     nelle p.a., 1998, 228.
           corrispondere al dipendente che usufruisca di permessi sinda-

           Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021                                                                                             387
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           Approfondimenti
           Durata delle assenze: nulla prevedendo le norme                      Sanzioni: le stesse previste per i componenti del-
           di legge, l’indicazione della durata delle assenze                   le rappresentanze sindacali aziendali unitarie
           dei lavoratori eletti o nominati a cariche sindacali                 c) Membri della delegazione speciale di nego-
           provinciali e nazionali spetta alla contrattazione                   ziazione europea:
           collettiva.                                                          Lavoratori interessati: sono quei rappresentanti
           Doveri: oltre a tutti i doveri dei lavoratori subor-                 dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese
           dinati, il legislatore ha previsto che per compo-                    di un gruppo di imprese di dimensioni comunita-
           nenti degli organi direttivi, provinciali e naziona-                 rie designati dalle organizzazioni sindacali che
           li sia la contrattazione collettiva a disciplinare                   abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale
           eventuali specifici doveri riferiti alle loro assenze                applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese
           per partecipare alle riunioni degli organi sindaca-                  interessate, congiuntamente con le rappresentan-
           li di cui fanno parte (come, ad esempio, le moda-                    ze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di
           lità di comunicazione al datore di lavoro e la du-                   imprese (art. 6, D.Lgs. n. 113/2012). A loro si
           rata delle assenze). In caso di assenza di discipli-                 applicano le disposizioni contenute negli articoli
           ne contrattuali collettive, le assenze dovranno es-                  22-24 della legge 300/1970 riferite ai componen-
           sere disciplinate da accordi individuali oppure                      ti delle rappresentanze sindacali aziendali.
           dal giudice in conformità agli usi e all’equi-                       Diritti: Hanno i seguenti specifici diritti:
           tà (17).                                                             - usufruire, se dipendenti dalla sede italiana, per
           La legittimità dell’assenza è rigorosamente colle-                   l’espletamento del loro mandato, di “permessi”
           gata alla partecipazione alle riunioni: «I permessi                  retribuiti, assorbibili fino a concorrenza in caso
           sindacali retribuiti previsti dall’art. 30 St .lav. per              di accordi che abbiano stabilito condizioni di mi-
           i dirigenti provinciali e nazionali delle organizza-                 glior favore rispetto a quanto previsto dalla legge
           zioni sindacali possono essere utilizzati soltanto                   vigente;
           per la partecipazione a riunioni degli organi di-                    - essere rimborsati delle spese di partecipazione
           rettivi, come risulta dal raffronto con la discipli-                 alle attività della delegazione speciale di nego-
           na dei permessi per i dirigenti interni, collegati                   ziazione per espletare adeguatamente il proprio
           genericamente all’esigenza di espletamento del                       mandato e, in particolare, delle spese di organiz-
           loro mandato, e come è confermato dalla possibi-                     zazione e di interpretariato relative alle riunioni,
           lità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa              delle spese di alloggio, vitto e di viaggio e delle
           sindacale; ne consegue che l’utilizzo per finalità                   spese sostenute dall’eventuale loro esperto;
           diverse dei permessi, comportando una assenza                        - usufruire di specifica formazione, se ed in
           del dipendente da cui deriva una mancanza della                      quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro
           prestazione per causa a lui imputabile, può giu-                     funzioni di rappresentanza in un contesto interna-
           stificare la risoluzione del rapporto» (18).                         zionale;
           Trattamento economico e previdenziale: per i                         - essere informati su argomenti che possono ri-
           componenti degli organi direttivi, provinciali e                     guardare i lavoratori di imprese di dimensioni
           nazionali il legislatore ha previsto che le loro as-                 comunitarie, ma limitatamente ad aspetti transna-
           senze dal lavoro per la partecipazione alle riunio-                  zionali. In particolare sulla situazione economi-
           ni di tali organi siano genericamente retribuite.                    co-finanziaria; la probabile evoluzione delle atti-
           Ove la contrattazione collettiva non sia interve-                    vità; la produzione e le vendite dell’impresa o
           nuta per meglio specificare tale aspetto, ritenia-                   del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
           mo che le ore di assenza siano liquidate in base                     la situazione dell’occupazione e la sua probabile
           alla normale retribuzione, escludendo alcune spe-                    evoluzione; gli investimenti; le modifiche sostan-
           cifiche componenti retributive, come ad esempio,                     ziali in merito all’organizzazione e, l’introduzio-
           quelle voci indennitarie che non ne costituiscono                    ne dei nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi
           normale componente, per essere invece correlate                      produttivi; i trasferimenti di produzione, le fusio-
           all’effettiva presenza al lavoro.                                    ni, la riduzione delle dimensioni, la delocalizza-

              (17) Cassazione civile, sez. lav., 17 luglio 2015, n. 15083, in   Giustizia Civile Massimario, 2019. Conforme Tribunale Milano
           Diritto & Giustizia, 2015, 20 luglio.                                sez. lav., 13 dicembre 2014, in Ilgiuslavorista.it, 17 febbraio
              (18) Cassazione civile, sez. lav., 20 febbraio 2019, n.4943 in    2015.

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           zione o la chiusura di imprese, stabilimenti o lo-         Sanzioni: le stesse previste per la violazione dei
           ro parti importanti; i licenziamenti collettivi;           loro doveri da parte dei componenti delle rappre-
           - essere consultati e poter esprimere un parere in         sentanze sindacali aziendali unitarie. Può essere
           merito alle misure proposte alle quali la consulta-        ipotizzabile anche una pena per la commissione
           zione si riferisce, ottenendo una risposta motivata        del reato di rivelazione del contenuto di docu-
           ad ogni loro eventuale parere;                             menti segreti (art. 621 c.p.) o di segreto profes-
           - farsi assistere da esperti di loro scelta.               sionale (art. 622) o di segreti scientifici o com-
           Doveri: i membri della delegazione speciale di             merciali.
           negoziazione europea hanno, per quanto riguarda
           le assenze dal lavoro per lo svolgimento del loro          Partecipazione a trattative sindacali o a
           mandato, gli stessi doveri dei rappresentanti sin-         congressi e convegni di natura sindacale
           dacali aziendali. Inoltre, ex art. 10, D.Lgs. n.           L’articolo 24 della legge n. 300/1970 prevede an-
           113/2012 «1. I membri della delegazione specia-            che la possibilità che taluni rappresentanti sinda-
           le di negoziazione e del Cae, nonché gli esperti           cali possano utilizzare, oltre ai “permessi” retri-
           che eventualmente li assistono e i rappresentanti          buiti, anche “permessi” non retribuiti.
           dei lavoratori che operano nell’ambito di una              Lavoratori interessati: sono soltanto i componen-
           procedura per l’informazione e la consultazione,           ti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e
           non possono rivelare a terzi notizie ricevute in           i dirigenti delle rappresentanze sindacali azienda-
           via riservata e qualificate come tali dalla direzio-       li (RSA), laddove ancora esistenti e non sostitui-
           ne centrale o dal dirigente di cui all’articolo 4,         te dalle RSU.
           comma 1. Tale divieto permane per un periodo               Diritti: i lavoratori interessati hanno, oltre ai nor-
           di tre anni successivo alla scadenza del termine           mali diritti relativi alla loro carica di componente
           previsto dal mandato dei soggetti di cui al primo          delle RSA/RSU, anche quello di assentarsi dal
           periodo del presente comma, a prescindere dal              lavoro senza retribuzione ma esclusivamente per
           luogo in cui si trovino».                                  poter partecipare a trattative sindacali o a con-
           Durata delle assenze: hanno individualmente di-            gressi e convegni di natura sindacale.
           ritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’e-         Durata delle assenze: i componenti delle RSU e
           spletamento del loro mandato, a “permessi” retri-          i dirigenti delle RSA hanno diritto a permessi
           buiti, in misura non inferiore a otto ore trimestra-       non retribuiti, salvo trattamenti di miglior favore,
           li, assorbibili fino a concorrenza in caso di accor-       in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
           di che abbiano stabilito condizioni di miglior fa-         Doveri: gli stessi dei componenti delle RSU e
           vore rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n.              dei dirigenti delle RSA, ma anche quello, specifi-
           113/2012 e aumentabili, in caso di accordo, di             camente riferito alla fruizione dei “permessi” di
           ulteriori otto ore annuali (art. 12, commi 1 e 2,          cui stiamo trattando, di darne comunicazione
           D.Lgs. n. 113/2012).                                       scritta al datore di lavoro, tramite le rappresen-
           Trattamento economico, normativo e previden-               tanze sindacali aziendali. di regola tre giorni pri-
           ziale: lo stesso dei componenti delle rappresen-           ma dell’assenza.
           tanze sindacali aziendali unitarie, con la precisa-        Trattamento economico, normativo e previden-
           zione che i “permessi” retribuiti sono assorbibili         ziale: durante le assenze non decorre la retribu-
           fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano          zione e, diversamente dall’aspettativa non retri-
           stabilito condizioni di miglior favore rispetto a          buita prevista per i lavoratori eletti o nominati a
           quanto previsto dalla legge vigente.                       cariche sindacali provinciali e nazionali, non è
           Inoltre, per espressa previsione dell’art. 16, com-        prevista nessuna contribuzione figurativa.
           ma 12, D.Lgs. n. 113/2012, hanno diritto ad esse-          Sanzioni: in generale, le stesse previste per i
           re rimborsati delle spese di partecipazione alle           componenti delle RSU e dei dirigenti delle RSA.
           attività per lo svolgimento del loro mandato e, in         L’assenza non retribuita per motivi diversi dalla
           particolare, alle spese di organizzazione e di in-         partecipazione a trattative sindacali o a congressi
           terpretariato relative alle riunioni, delle spese di       e convegni di natura sindacale costituisce illecito
           alloggio, vitto e di viaggio e delle spese sostenu-        disciplinare sanzionabile anche con il licenzia-
           te dall’eventuale loro esperto.                            mento: «L’illegittima fruizione dei permessi sin-

           Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021                                                                         389
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           Approfondimenti
           dacali non retribuiti ex art. 24 St. lav. integra una                 Durata delle assenze: in assenza di specifiche di-
           condotta disciplinarmente rilevante e configura                       scipline contrattuali collettive (peraltro assai pro-
           una condotta lesiva del rapporto fiduciario, che                      babili) che prevedano trattamenti di miglior favo-
           rileva ai fini della sussistenza di una giusta causa                  re previsti dalla contrattazione collettiva, la dura-
           di licenziamento (nella specie, il dipendente non                     ta delle assenze per attività di coordinamento do-
           aveva fornito specifiche deduzioni in ordine alla                     vrà essere compresa nei limiti previsti per il nor-
           presunta attività sindacale svolta nelle tre giorna-                  male espletamento del mandato sindacale.
           te considerate, nelle quali si era invece dedicato                    Doveri: gli stessi previsti per l’espletamento del
           ad attività personali, come legittimamente accer-                     mandato, salvo diverse previsioni derivanti previ-
           tato dalla datrice di lavoro mediante agenzia in-                     sti dalla contrattazione collettiva.
           vestigativa» (19). La giurisprudenza ha talvolta                      Trattamento economico normativo e previdenzia-
           interpretato in modo estensivo le specifiche indi-                    le: gli stessi previsti per l’espletamento del man-
           cazioni per la legittima fruizione delle assenze                      dato, salvo trattamenti di miglior favore previsti
           non retribuite, così, ad esempio: «Il diritto dei di-                 dalla contrattazione collettiva.
           rigenti di rappresentanze sindacali aziendali a                       Sanzioni: le stesse previste per la violazione dei
           permessi non retribuiti non è limitato alla parte-                    doveri di componenti delle rappresentanze sinda-
           cipazione a trattative sindacali o a convegni e                       cali unitarie o di dirigenti delle rappresentanze
           congressi di natura sindacale, la cui specifica                       sindacali aziendali.
           menzione nell’art. 24 l. 20 maggio 1970 n. 300                        Svolgimento di un incarico sindacale
           ha valore meramente esemplificativo e non esau-                       o assimilato
           risce il novero delle possibili attività di natura
           sindacale tipicamente extra aziendali che legitti-                    a) Lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
           mano ugualmente la fruizione dei permessi, a                          elettive o a ricoprire cariche sindacali provin-
           prescindere da qualsiasi potere di autorizzazione                     ciali e nazionali: norma di riferimento principale
           o di controllo del datore di lavoro (fattispecie re-                  è l’art. 31, legge n. 300/1970.
           lativa al licenziamento di un dipendente che ave-                     Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori,
           va utilizzato i permessi non retribuiti per la par-                   non necessariamente componenti delle RSU o di-
           tecipazione ad un corso di formazione sindaca-                        rigenti delle RSA o componenti degli organi di-
                                                                                 rettivi provinciali o nazionali sindacali, che sono
           le)» (20).
                                                                                 stati chiamati a svolgere, come recita testualmen-
           Partecipazione alle riunioni                                          te l’art. 31 citato, cariche sindacali provinciali e
           degli eventuali organi                                                nazionali (21). Il termine “cariche” è generico e
           di coordinamento                                                      quindi, per la giurisprudenza, ricomprende qual-
                                                                                 siasi tipo di incarico: «Ai fini dell’applicazione
           L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori prevede                    della disciplina di cui all’art. 3 D.Lgs. n.
           al comma 2, la possibilità che, nelle aziende con                     564/1996 in tema di contributi figurativi per i la-
           più unità produttive le rappresentanze sindacali                      voratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche
           possono istituire organi di coordinamento. Nulla                      elettive o cariche sindacali, ciò che rileva è che
           avendo previsto il legislatore per la disciplina                      vi sia la formale investitura di una carica sinda-
           delle attività di questi rappresentanti sindacali,                    cale conforme al comma 2 della norma citata; è
           questa è stata realizzata a livello aziendale.                        irrilevante quanto poi in concreto faccia il sinda-
           Lavoratori interessati: sono soltanto i componen-                     calista in aspettativa» (22). L’Inps ha invece pre-
           ti delle RSU e i dirigenti delle RSA.                                 cisato che, ai fini del riconoscimento della con-
           Diritti: gli stessi previsti per l’espletamento del                   tribuzione figurativa in caso di aspettativa non
           mandato, salvo trattamenti di miglior favore pre-                     retribuita, è necessario che: lo svolgimento di ca-
           visti dalla contrattazione collettiva.                                riche sindacali sia previsto dalle norme statutarie

              (19) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, n.            dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 31 st. lav. spetta an-
           34739, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, 2, II, 262.   che ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali non elettive».
              (20) Cassazione civile, sez. lav., 8 novembre 1996, n. 9765,          (22) Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2011, n.13570,
           in Foro it., 1997, I, 849.                                            in Guida al diritto 2011, 45, 58.
              (21) Tribunale Milano, 23 ottobre 2007 «Il diritto di usufruire

           390                                                                               Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
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                                                                                    Approfondimenti
           dell’organizzazione sindacale; che esse siano for-                       - potersi vedere accreditata, a determinate condi-
           malmente attribuite; che le funzioni delle cariche                       zioni, la contribuzione figurativa per tutta la du-
           siano rappresentative e dirigenziali a livello na-                       rata dell’aspettativa.
           zionale, regionale e provinciale o di comprenso-                         Doveri: per usufruire dell’aspettativa, il lavorato-
           rio; che ne possano beneficiare anche i compo-                           re deve:
           nenti di organi collegiali dell’organizzazione sin-                      - informare preventivamente il datore di lavoro;
           dacale stessa (23). La posizione dell’Inps non è                         - mantenere comunque, durante il periodo di so-
           però condivisa dalla giurisprudenza: “Il diritto a                       spensione dell’originario rapporto di lavoro,
           beneficiare dell’aspettativa sindacale, ai sensi                         comportamento tale da non violare gli obblighi
           dell’art. 31 dello statuto, va riconosciuto ai lavo-                     fondamentali di ogni lavoratore subordinato.
           ratori chiamati a ricoprire cariche sindacali pro-                       Trattamento retributivo e previdenziale: i lavora-
           vinciali ovvero nazionali. In senso contrario non                        tori che usufruiscono dell’aspettativa per svolge-
           può invocarsi la disposizione di cui all’art. 3                          re le attività correlate alla carica sindacale pro-
           D.Lgs. n. 564 del 1996, in forza del quale le cari-                      vinciale e/o nazionale non hanno diritto all’ero-
           che sindacali che consentono la fruizione dell’a-                        gazione della retribuzione da parte del datore di
           spettativa sono quelle attribuite per lo svolgimen-                      lavoro. Inoltre, ex art. 16-ter, D.L. n. 30/1974, i
           to di funzioni rappresentative e dirigenziali” (24).                     periodi di aspettativa sono considerati come pe-
           Diritti: specifici diritti legato a ricoprire cariche                    riodi di effettivo lavoro ai fini dell’applicazione
           sindacali sono:                                                          delle norme sugli assegni familiari.
           - potersi assentare dal lavoro, usufruendo, a ri-                        Circa gli aspetti previdenziali, disciplinati speci-
           chiesta, di un periodo di aspettativa. Anche in                          ficamente dall’articolo 3, D.Lgs. n. 564/1996, ci
           questo caso, il diritto si configura come diritto                        si può trovare di fronte a tre tipi di situazioni, va-
           potestativo e non consente al datore di lavoro,                          lide per tutta la durata dell’aspettativa:
           una volta che gli sia stata regolarmente comuni-                         - se svolgono detta attività senza percepire retri-
           cata la nomina alla carica sindacale di cui ci stia-                     buzione da parte dell’organizzazione sindacale,
           mo occupando, alcuna forma di diniego. Ove il                            hanno diritto a vedersi accreditare la contribuzio-
           diniego venga invece posto, il datore di lavoro si                       ne figurativa (26);
           esporrà alla condanna per condotta antisindacale:                        - se svolgono detta attività percependo da parte
           «Sussiste la condotta antisindacale in caso di                           dell’organizzazione sindacale una retribuzione
           mancata concessione dell’aspettativa al lavorato-                        inferiore a quella percepita dal loro datore di la-
           re chiamato a ricoprire cariche sindacali che ri-                        voro, hanno diritto a vedersi riconosciuta una
           sulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 31, l.                   contribuzione aggiuntiva, il cui onere ricade sulla
           n. 300/1970, non potendo essere introdotti ulte-                         stessa organizzazione sindacale (27);
           riori elementi selettivi basati sull’art. 3, D.Lgs. n.                   - se svolgono detta attività percependo da parte
           564/96. La disciplina D.Lgs. n. 564/96 vale solo                         dell’organizzazione sindacale una retribuzione
           ai fini previdenziali, espressamente specifica ti                        eguale o superiore a quella percepita in prece-
           dalla medesima norma e non introduce una mo-                             denza, la copertura previdenziale sarà garantita
           difica di ordine generale della disciplina dettata                       dalla stessa organizzazione sindacale.
           dallo statuto dei lavoratori» (25);                                      In ogni caso, l’organizzazione sindacale è tenuta
           - potersi vedere conservato il posto di lavoro per                       alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul
           tutta la durata dell’aspettativa;                                        lavoro e le malattie professionali (28).

               (23) Cfr. Inps, Accredito dei contributi figurativi per aspettati-   lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli
           va sindacale, su https://www.inps.it/nuovoportaleinps/defaul-            incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anziani-
           t.aspx?itemdir=50259.                                                    tà di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla ef-
               (24) Tribunale Milano, 13 dicembre 2006, in Orient. giur.            fettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento
           lav., 2007, 2, I, 239.                                                   di prefissati risultati. Cfr. circolare Inps 4 ottobre 2019, n. 129
               (25) Cassazione civile, sez. lav., 2 agosto 2011, n. 16865, in       e messaggio Inps 25 ottobre 2019, n. 3872. Vedi anche Cassa-
           Diritto e Giustizia online, 2011, 21 ottobre. Conforme Tribunale         zione civile, sez. lav., 6 aprile 2020, n. 7698, in Giustizia Civile
           Milano, 28 aprile 2006 in Lavoro nella giur., 2006, 11, 1134.            Massimario, 2020.
               (26) La contribuzione figurativa è commisurata alla retribu-            (27) Circolare Inps, 4 ottobre 2019, n. 129, cit.
           zione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo           (28) Circolare Inail, 7 agosto 2002, n. 55.
           di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal

           Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021                                                                                                    391
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           Approfondimenti
           Sanzioni: la violazione degli obblighi e doveri                      addetti al servizio di prevenzione; l’attività di
           derivanti dall’originario sospeso rapporto di la-                    prevenzione incendi, di primo soccorso, di eva-
           voro da parte del lavoratore in aspettativa ex art.                  cuazione dei luoghi di lavoro; l’organizzazione
           31, comporta le stesse sanzioni previste per un                      della formazione in materia di sicurezza del lavo-
           qualsiasi lavoratore subordinato. L’aspettativa                      ro;
           sindacale ex art. 31 Statuto dei lavoratori, infatti,                - ricevere informazioni e documentazione azien-
           pur essendo il rapporto di lavoro in una fase di                     dale, anche con accesso in via informatica, sulla
           sospensione, non esclude che il lavoratore che ne                    valutazione dei rischi e sulle misure di preven-
           sta usufruendo non abbia ancora gli stessi doveri                    zione relative, nonché quelle inerenti alle sostan-
           di ogni lavoratore subordinato: «È legittima la                      ze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli
           sanzione disciplinare irrogata verso il sindacali-                   impianti, all’organizzazione e agli ambienti di la-
           sta per aver indirizzato una frase scurrile e lesiva                 voro, agli infortuni e alle malattie professionali e
           della dignità ed onorabilità di un dirigente azien-                  quelle provenienti dai servizi di vigilanza;
           dale nel corso di un incontro)» (29). Per contro,                    - ricevere una formazione adeguata;
           nel caso in cui il lavoratore in aspettativa violi i                 - promuovere l’elaborazione, l’individuazione e
           propri doveri nei confronti dell’organizzazione                      l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
           sindacale di cui ricopre una carica, sarà quest’ul-                  tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,
           tima ad adottare eventualmente sanzioni nei suoi                     nonché di formulare osservazioni in occasione di
           confronti: «Costituisce prerogativa esclusiva del-                   visite e verifiche effettuate dalle autorità compe-
           l’O.S. di appartenenza la contestazione al proprio                   tenti;
           rappresentante in aspettativa ex art. 31 st. lav.                    - partecipare alla riunione periodica organizzata
           circa l’eventuale violazione dei doveri connessi                     dal datore di lavoro, almeno una volta all’anno,
           con l’espletamento dell’attività sindacale» (30).                    nelle aziende e nelle unità produttive che occupa-
           b) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurez-                     no più di 15 lavoratori;
           za: per poter consentire ai lavoratori di verificare                 - fare ricorso alle autorità competenti qualora ri-
           l’attuazione delle misure volte a tutelare la sicu-                  tenga che le misure di prevenzione e protezione
           rezza del lavoro, il legislatore ha previsto che al-                 dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai diri-
           cuni lavoratori debbano svolgere tali compiti a                      genti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
           vari livelli di competenza operativa. Per tutti, il                  idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
           legislatore ha demandato alla contrattazione col-                    il lavoro;
           lettiva le modalità di designazione e di svolgi-                     - disporre del tempo necessario allo svolgimento
           mento dell’attività, la definizione della quantità                   dell’incarico senza perdita di retribuzione, non-
           del tempo e degli strumenti per l’espletamento                       ché dei mezzi e degli spazi necessari per l’eserci-
           delle funzioni, le modalità per il concreto eserci-                  zio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli
           zio delle loro funzioni:                                             dalla legge ed eventualmente integrate dalla con-
           - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a                   trattazione collettiva;
           livello aziendale: ce ne deve essere almeno uno                      - vedersi applicate le stesse tutele previste dalla
           nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200                     legge per i componenti delle rappresentanze sin-
           lavoratori. Ha una serie di diritti specificamente                   dacali.
           indicati nell’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 e, in parti-                L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei
           colare:                                                              lavoratori per la sicurezza è, ai sensi dell’art. 50,
           - accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono                    comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, incompatibile con
           le lavorazioni;                                                      la nomina di responsabile o addetto al servizio di
           - essere consultato preventivamente e tempesti-                      prevenzione e protezione;
           vamente circa la valutazione dei rischi; l’indivi-                   - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
           duazione, programmazione, realizzazione e veri-                      territoriale: esercitano le competenze del rappre-
           fica della prevenzione nell’azienda o unità pro-                     sentante dei lavoratori per la sicurezza con riferi-
           duttiva; la designazione del responsabile e degli                    mento a tutte le aziende o unità produttive del

               (29) Corte appello Torino, sez. lav., 10 ottobre 2017, n. 807,       (30) Tribunale Busto Arsizio, 24 novembre 2008, in DL Riv.
           in Ilgiuslavorista.it, 13 dicembre 2017.                             critica dir. lav., 2009, 1, 103.

           392                                                                             Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
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                                                                              Approfondimenti
           territorio o del comparto di competenza nelle                      dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale.
           quali non sia stato eletto o designato il rappre-                  Non è chiaro se la nomina delle funzioni di rap-
           sentante dei lavoratori per la sicurezza. Hanno,                   presentante dei lavoratori per la sicurezza territo-
           in aggiunta agli stessi diritti del rappresentante                 riale sia, ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs. n.
           dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale,               81/2008, incompatibile anche con la nomina di
           ulteriori diritti specificamente indicati nei commi                responsabile o addetto al servizio di prevenzione;
           4 e 7 dell’art. 48, D.Lgs. n. 81/2008 e, in partico-               - membri delle commissioni elettorali, degli scru-
           lare: la possibilità di accesso ai luoghi di lavoro                tatori, dei componenti del seggio elettorale e del
           nel rispetto delle modalità e del termine di preav-                comitato dei garanti: la contrattazione collettiva
           viso individuati dalla contrattazione collettiva (il               ha talvolta previsto che altri lavoratori possano
           termine di preavviso non opera in caso di infor-                   essere, magari temporaneamente, considerati rap-
           tunio grave); una formazione particolare in mate-
                                                                              presentanti sindacali e, come loro, usufruire di
           ria di salute e sicurezza. Da rilevare che il com-
                                                                              taluni diritti. Un esempio è costituito dai membri
           ma 8 stabilisce come l’esercizio delle funzioni di
                                                                              delle commissioni elettorali, degli scrutatori, dei
           rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ter-
           ritoriale sia incompatibile con l’esercizio di altre               componenti del seggio elettorale e del comitato
           funzioni sindacali operative (31);                                 dei garanti in occasione delle elezioni dei com-
           - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza                   ponenti delle rappresentanze sindacali unitarie
           di sito produttivo. In base all’art. 49, D.Lgs. n.                 del settore metalmeccanico, ai quali è riconosciu-
           81/2008, esercitano le loro competenze nei se-                     to il diritto di usufruire di “permessi” retribuiti
           guenti specifici contesti produttivi caratterizzati                previsti dall’art. 23, legge n. 300/1970. Hanno
           dalla compresenza di più aziende o cantieri: por-                  gli stessi diritti e doveri dei componenti delle
           ti; centri intermodali di trasporto; impianti side-                Rappresentanze sindacali unitarie, ma la durata
           rurgici; cantieri con almeno 30.000 uomini-gior-                   dei permessi è limitata alle sole operazioni colle-
           no; contesti produttivi con complesse problemati-                  gate alle elezioni dei componenti delle rappre-
           che. Hanno gli stessi diritti del rappresentante                   sentanze sindacali unitarie.

              (31) Non è chiaro se la nomina delle funzioni di rappresen-     anche con la nomina di responsabile o addetto al servizio di
           tante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sia anche, ai   prevenzione.
           sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, incompatibile

           Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021                                                                                      393
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