Assenze del lavoratore per motivi sindacali
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Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Permessi Assenze del lavoratore per motivi sindacali Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca Proseguiamo nella trattazione dell’argomento norme che hanno ulteriormente ampliato i diritti delle assenze del lavoratore affrontando un argo- dei lavoratori e dei loro rappresentanti. mento particolarmente delicato, cioè quello delle Il principale riferimento legislativo è, come detto, assenze per motivi sindacali (1). la legge n. 300/1970 ed in particolare gli articoli Anche in questo caso – vorremmo dire - il legi- 23 (Permessi retribuiti), 24 (Permessi non retribui- slatore ha ritenuto di riconoscere ai lavoratori su- ti), 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e na- bordinati il diritto di assentarsi dal lavoro qualifi- zionali) e 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a candolo come “permesso”, termine però del tutto funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche improprio in quanto il lavoratore che esercita tale sindacali provinciali e nazionali). Occorrerà però diritto per motivi sindacali ed assimilati non deve tenere presente anche alcuni altri articoli della chiedere alcuna autorizzazione al proprio datore stessa legge indirettamente collegati alla fruizione di lavoro e quest’ultimo non ha praticamente al- delle assenze, quali ad esempio, gli articoli 7 cuna possibilità di opporsi e soltanto poche ra- (Sanzioni disciplinari), 9 (Tutela della salute e gioni per controllare la reale esistenza dei motivi dell’integrità fisica), 11 (Attività culturali, ricreati- addotti dal lavoratore per assentarsi. ve e assistenziali e controlli sul servizio di men- Cornice normativa sa), 14 (Diritto di associazione e di attività sinda- cale), 15 (Atti discriminatori), 17 (Sindacati di co- La legge 20 maggio 1970 n. 300, conosciuta co- modo), 18 (Tutela del lavoratore in caso di licen- me “Statuto dei lavoratori” ha rappresentato un ziamento illegittimo), 19 (Costituzione delle rap- passo importante per quanto riguarda tanto la tu- tela dei diritti fondamentali dei lavoratori, sia presentanze sindacali aziendali), 20 (Assemblea), quella dei diritti di tutti coloro che, a vari livelli, 21 (Referendum), 22 (Trasferimento dei dirigenti li rappresentano. Un aspetto fondamentale della delle rappresentanze sindacali aziendali), 25 (Di- norma sono state le disposizioni che, oltre a tute- ritto di affissione), 26 (Contributi sindacali), 28 lare la libertà sindacale, prevedono per tutti que- (Repressione della condotta antisindacale), 29 sti soggetti, ma in particolare per i rappresentanti (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali), sindacali, una serie di veri e propri diritti sogget- Sempre come diretti riferimenti legislativi, citia- tivi nei confronti del datore di lavoro, sul quale mo l’art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la gravano obblighi corrispondenti. sicurezza) del D.Lgs. n. 81/2008 (2) (conosciuto Sulla scia di questo provvedimento legislativo si come “Testo unico sulla sicurezza del lavoro”) e sono poi nel tempo succedute altre importanti l’art. 6, D.Lgs. n. 113/2012 (3). (1) In materia di assenze del lavoratore sono stati pubblicati i lattia professionale in Dir. prat. lav., n. 41/2020 e Le assenze per seguenti articoli: Le assenze del lavoratore per donazione di san- motivi di salute: visite specialistiche, handicap, tossicodipendenza, gue e organi, in Dir. prat. lav., n. 27/2019; Le assenze del lavora- alcol dipendenza, vaccinazioni in Dir. prat. lav., n. 45/2020. tore per motivi sociali, in Dir. prat. lav., n. 43/2019, Svolgimento (2) Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione del- di funzioni di interesse pubblico e assenze del lavoratore, in Dir. l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu- prat. lav., n. 44/2019; Le assenze del lavoratore per diritti elettora- tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. li, cariche politiche e amministrative elettive in Dir. prat. lav., n. (3) Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 - Attuazione 9/2020; Le assenze del lavoratore per motivi di salute dei suoi fa- della direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comi- miliari in Dir. prat. lav., n. 25/2020; Le assenze del lavoratore per tato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e motivi di formazione e strettamente personali in Dir. prat. lav., la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di im- 28/2020; Le assenze del lavoratore per infortunio sul lavoro e ma- prese di dimensioni comunitarie. Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 383
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Ulteriori norme sono state previste dalla contrat- bordinata ad alcun potere discrezionale e autoriz- tazione collettiva, sia in accordi interconfederali, zatorio del datore di lavoro. Così, questi non può come, ad esempio, quello del 1° dicembre 1993 “determinare tempi e modalità di fruizione dei (Costituzione delle Rsu -Rappresentanze sindaca- permessi sindacali di cui agli art. 23 e 30 St. li unitarie), 2 febbraio 1994 e 6 giugno 1994 lav.” (6). Inoltre, la giurisprudenza è sostanzial- (Costituzione delle Rappresentanze sindacali uni- mente univoca sulla natura dei “permessi” sinda- tarie), 28 giugno 2011 (Rappresentatività delle cali: «I permessi sindacali costituiscono oggetto organizzazioni sindacali dei lavoratori); 10 gen- di un diritto potestativo del dirigente sindacale, naio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza dal cui esercizio discende una situazione di sog- sindacale), 31 maggio 2013 (Rappresentanza e gezione del datore di lavoro, non essendo richie- rappresentatività sindacale per la stipula dei sto il consenso di questi per produrre l’effetto Ccnl), 9 marzo 2018 (Misurazione della rappre- giuridico di esonero dalla prestazione lavorati- sentanza sindacale), 12 dicembre 2018 (Discipli- va» (7). Ciò non toglie, però il datore non possa na del Rappresentante dei lavoratori per la sicu- effettuare ex post, anche mediante un’agenzia in- rezza), sia nei Ccnl, sia, infine, in accordi azien- vestigativa o altri strumenti di verifica, un con- dali. trollo sul corretto utilizzo dei “permessi” (8) e, Rammentiamo che per tutti i rappresentanti sin- qualora ciò non sia avvenuto, il lavoratore rap- dacali la fruizione di permessi sindacali non pre- presentante sindacale potrà essere soggetto ad un vede la copertura assicurativa Inail, contraria- procedimento disciplinare con sanzioni che pos- mente ai lavoratori che si assentano dal posto di sono arrivare fino al licenziamento per giusta lavoro, usufruendo di aspettativa, per essere eletti causa: «L’illegittima fruizione dei permessi sin- o nominati a cariche sindacali provinciali e na- dacali non retribuiti configura una condotta lesi- zionali, per i quali però l’obbligo assicurativo va del rapporto fiduciario, che rileva ai fini della Inail è in capo all’organizzazione sindacale (4). sussistenza di una giusta causa di licenziamen- Inoltre, segnaliamo che le associazioni sindacali costituite esclusivamente fra lavoratori dipenden- to» (9). ti appartenenti alle minoranze linguistiche ladina Opportuno rilevare che, al di là degli aspetti e tedesca hanno diritto agli stessi permessi retri- strettamente giuridici, situazioni di questo tipo buiti riconosciuti dalla disciplina collettiva alle possono determinare conseguenze sul piano delle associazioni sindacali maggiormente rappresenta- relazioni sindacali. tive sul piano nazionale, anche se non siano fra i Espletamento del mandato soggetti stipulanti (5). Infine, va evidenziato che per tutti i rappresen- Al fine di poter svolgere le attività legate ai loro tanti dei lavoratori la fruizione dei “permessi” incarichi sindacali, il legislatore ha previsto che i rappresenta un diritto potestativo, cioè non è su- lavoratori che rivestano a vario titolo il ruolo di (4) Corte costituzionale, 24 aprile 2003, n. 136, in Foro it., non esclude la possibilità per il datore di lavoro di verificare, in 2004, I, 26. In precedenza, la Corte costituzionale, con senten- concreto, eventualmente anche mediante attività investigativa za 10 maggio 2002, n. 171, aveva dichiarato l’illegittimità co- -che non involge direttamente l’adempimento della prestazio- stituzionale dell’articolo 4, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel- ne lavorativa e non è quindi preclusa dalla L. n. 300 del 1970, la parte in cui non prevedeva, tra i beneficiari della tutela assi- artt. 2 e 3, poiché riguarda un comportamento illegittimo po- curativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in sto in essere al di fuori dell’orario di lavoro, disciplinarmente ri- aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (pro- levante (ex plurimis, Cass. n. 12810 del 22 maggio 2017)». Cfr. vinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle anche Tribunale di Bologna 26 settembre 2017. quali essi svolgano attività. (9) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, n. 34739, (5) Cassazione civile, sez. lav., 29 agosto 2018, n. 21373, in cit. Vedi anche Cassazione civile, sez. lav., 29 febbraio 2019 n. Giustizia Civile Massimario, 2018 e 17 luglio 2015, n. 15083, in 4943, in Giustizia Civile Massimario, 2019 e Cassazione civile, Guida al diritto, 2015, 33, 60. sez. lav., 2 settembre 1996, n. 8032. Contra: Tribunale Milano, (6) Tribunale Milano, 13 aprile 2001, in Riv. critica dir. lav., 24 dicembre 2003, per il quale «Costituisce condotta antisin- 2001, 633 e Cassazione civile, sez. lav., 20 novembre 1997, n. dacale il licenziamento per giusta causa di un membro della 11573, in Not. giur. lav., 1997, 693. r.s.u. per asserito utilizzo da parte del medesimo di un “per- (7) Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 2001 n. 5223, in Or. messo” sindacale di cui all’art. 23 st. lav. per motivi diversi dal- giur. lav., 2001, 240. lo svolgimento di attività sindacale, in quanto l’inerenza dell’at- (8) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, in Rivista tività svolta dal lavoratore durante il permesso all’attività sin- Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, 2, II, 262: «Va affermato che dacale è questione esclusivamente interna ai rapporti tra il la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, anzi potestativo membro della Rsu e l’O.S. di appartenenza». del dirigente sindacale a fruire dei permessi di cui all’art. 24, 384 Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti rappresentante di lavoratori possano assentarsi Diritti: ciascuno dei lavoratori rappresentanti sin- dal lavoro. dacali appena sopra indicati ha diritto ad usufrui- a) Componenti delle Rappresentanze sindacali re di specifici “permessi” retribuiti per lo svolgi- unitarie (RSU) mento di attività sindacale connessa all’espleta- Norma di riferimento specifica, che si riferisce ai mento del loro mandato, come genericamente soli “permessi” retribuiti, è l’art. 23, comma 1, previsto dagli articoli 14 e 23, legge n. 300/1970. legge n. 300/1970 «1. I dirigenti delle rappresen- Per quanto concerne il tipo di attività poste in es- tanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 sere dal rappresentante sindacale aziendale nel- hanno diritto, per l’espletamento del loro manda- l’ambito dell’espletamento del suo mandato, è al- to, a permessi retribuiti. 2. Salvo clausole più fa- tresì opportuno rilevare che tale concetto è molto vorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno vasto, comprendendo un po’ di tutto, dall’assi- diritto ai permessi di cui al primo comma alme- stenza al lavoratore coinvolto in un contenzioso no: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza disciplinare alle riunioni degli organi sindacali sindacale aziendale nelle unità produttive che oc- interni all’azienda, dall’organizzazione di assem- cupano fino a 200 dipendenti della categoria per blee e referendum al controllo del rispetto di ac- cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni cordi sindacali da parte di strutture aziendali, an- 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna che con accesso a reparti e uffici. Impedire tali rappresentanza sindacale aziendale nelle unità attività espone il datore di lavoro a condanna per produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti condotta antisindacale: «Vietare alle Rsu di acce- della categoria per cui la stessa è organizzata; c) dere ai reparti produttivi in occasione dei per- un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipen- messi sindacali costituisce comportamento anti- denti della categoria per cui è organizzata la rap- sindacale tipico, lesivo del diritto alla fruizione presentanza sindacale aziendale nelle unità pro- dei permessi sindacali ex art. 23 st. lav., con ef- duttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al fetti permanenti lesivi dell’attività sindacale che numero minimo di cui alla precedente lettera b) . possono essere rimossi soltanto dall’emissione 2. I permessi retribuiti di cui al presente articolo dell’ordine di consentire l’accesso ex art. 28 st. non potranno essere inferiori a otto ore mensili lav.» (10). Più specificamente possiamo far rien- nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma trare nel concetto di espletamento del mandato precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i alcune attività previste dalla legge n. 300/1970, permessi retribuiti non potranno essere inferiori come, ad esempio: la partecipazione a trattative ad un’ora all’anno per ciascun dipendente. 3.Il sindacali per disciplinare l’uso di impianti audio- lavoratore che intende esercitare il diritto di cui visivi e altri strumenti di controllo, (art. 4); la di- al primo comma deve darne comunicazione scrit- sciplina delle visite personali di controllo -così il ta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tra- legislatore ha preferito definire le perquisizioni mite le rappresentanze sindacali aziendali». sulla persona …- (art. 6); assistere un lavoratore Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori coinvolto in un contenzioso disciplinare (art. 7); dipendenti che risultano essere: controllare l’applicazione delle norme per la pre- - componenti delle rappresentanze sindacali uni- venzione degli infortuni e delle malattie profes- tarie (RSU), come previsto al punto 3.1 dell’Ac- sionali (art. 9); partecipare alla gestione delle cordo Interconfederale 1° dicembre 1993; eventuali attività culturali, ricreative ed assisten- - componenti degli organi di coordinamento pre- ziali aziendali (art. 11); controllare la qualità del visti, per le aziende con più unità produttive, co- servizio di mensa (art. 11); partecipare alle riu- me previsto dall’art. 19; nioni di organi di coordinamento sindacale nel- - laddove non si sia proceduto all’applicazione l’ambito di aziende con più unità produttive (art. dell’Accordo Interconfederale 1° dicembre 1993 19, 2° comma); organizzare e partecipare ad as- per le RSU, dirigenti delle rappresentanze sinda- semblee e referendum (artt. 20 e 21); affiggere cali aziendali (RSA), come previsto dall’art. 23, su appositi spazi pubblicazioni, testi e comunica- comma 1, legge n. 300/1970. ti inerenti a materie di interesse sindacale e del (10) Corte Appello Venezia, 6 aprile 2011, in DL Riv. critica dir. lav., 2011, 1, 63. Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 385
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti lavoro (art. 25); raccogliere contributi e svolgere nel senso che il calcolo delle assenze (definite opera di proselitismo per le loro organizzazioni nelle varie norme sempre “permessi”) va fatto in sindacali all’interno dei luoghi di lavoro (art. modo indiviso per l’intera rappresentanza azien- 26). Logicamente correlati allo status di rappre- dale. sentanti sindacali aziendali/unitari vi sono inoltre Per l’espletamento del mandato dei componenti le particolari tutele in caso di licenziamento delle Rappresentanze sindacali aziendali unitarie (l’art. 18, comma 11, legge n. 300/1970 prevede è stato sancito dal punto 3 dell’accordo intercon- che, in tale caso, il giudice, in ogni stato e grado federale 1° dicembre 1993 (che ha modificato del giudizio di merito, possa disporre, prima che quanto previsto dall’art. 23, legge n. 300/1970) il giudizio di merito sia deciso con regolare sen- che le assenze siano: tenza, la loro reintegrazione nel posto di lavoro) - non meno di un’ora all’anno per ciascun dipen- e in caso di trasferimento (l’art. 22, legge n. dente per ognuno degli almeno 3 componenti 300/1970 prevede che il loro trasferimento dal- della rappresentanza sindacale aziendale unitaria l’unità produttiva possa essere disposto solo pre- nelle unità produttive che occupano fino a 200 vio nulla osta delle associazioni sindacali di ap- dipendenti; partenenza). - 8 ore mensili per ognuno degli almeno 3 com- Doveri: oltre a tutti i doveri dei lavoratori subor- ponenti della rappresentanza sindacale aziendale dinati, il legislatore ha previsto per i rappresen- unitaria aziendale ogni 300 o frazione di 300 di- tanti sindacali aziendali/unitari degli obblighi pendenti nelle unità produttive che occupano fino specifici relativi alle loro assenze per motivi con- a 3.000 dipendenti; nessi al loro mandato o alla loro attività sindaca- - 8 ore mensili per ognuno degli almeno 3 com- le, quali, ad esempio, comunicare al datore di la- ponenti della rappresentanza sindacale aziendale voro, per iscritto e con un preavviso, di regola, unitaria aziendale ogni 300 o frazione di 300 di- di 24 ore, l’assenza per motivi sindacali (art. 23, pendenti nelle unità produttive che occupano fino comma 4, legge n. 300/1970). a 3.000 dipendenti e, in aggiunta, 8 ore mensili Durata delle assenze: va doverosamente premes- per ognuno degli almeno ulteriori 3 componenti so che la contrattazione collettiva, tanto a livello della rappresentanza sindacale aziendale unitaria nazionale quanto, soprattutto, a livello aziendale, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità ha non solo incrementato numero e durata delle produttive di dimensioni superiori a 3000 dipen- assenze per motivi sindacali (11), ma anche talo- denti. ra precisato che le assenze dal lavoro per la par- Salve diverse previsioni della contrattazione col- tecipazione ad incontri con le direzioni aziendali lettiva, le modalità di fruizione individuale dei (sia, ad esempio, per la comunicazione di infor- “permessi” è demandata all’organo collettivo, mazioni, sia per la partecipazione a trattative sin- cioè alla rappresentanza sindacale unitaria: «Il dacali) vadano ad aggiungersi al monte ore di as- diritto ai permessi sindacali è pieno ed incondi- senze retribuite contrattualmente previsto per l’e- zionato, non essendo configurabile alcun potere spletamento del mandato. Discipline contrattuali discrezionale di concessione o autorizzazione da collettive a parte, non vanno inoltre dimenticate parte del datore di lavoro, ed anche quando (co- talune prassi aziendali di escludere da detto mon- me nel caso di specie) sia fissato un “monte te ore le assenze dovute, ad esempio, all’assisten- ore”, il lavoratore può far uso dei permessi per za ai lavoratori coinvolti in un contenzioso disci- un periodo prolungato ed ininterrotto, senza nep- plinare prevista dall’art. 7, comma 3, legge n. pure essere tenuto a far sì che la propria, benché 300/1970. A differenza della durata di altri tipi limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua di assenze di cui stiamo trattando, per quelle do- utilità nell’ambito del rapporto contrattuale» (12). vute a motivi sindacali va evidenziato che tanto Trattamento economico e previdenziale: nel caso le norme legislative quanto quelle derivanti dalla in cui le norme di legge o la contrattazione col- contrattazione collettiva sono state interpretate lettiva abbiano previsto che le assenze per motivi (11) Solo a mo’ d’esempio citiamo l’IBM nella quale viene duale per ciascun componente di ogni singola struttura locale indicato un monte ore complessivo di 29.000 ore annue per di Rsu. Cfr. http://rsuibmsegrate.altervista.org/rif_mo.htm, voce qualsiasi tipo di rappresentante sindacale e per ogni sede, “Monte ore permessi sindacali”. nonché un tetto massimo di 24 ore al mese di utilizzo indivi- (12) Cassazione civile, sez. lav., 14 gennaio 2003, n. 454. 386 Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti sindacali siano retribuite, ai lavoratori che ne ab- ma faccia venir meno l’obbligo retributivo da biano usufruite deve essere garantito un tratta- parte del datore di lavoro. La seconda potrà, in- mento pari a quello previsto per la loro normale vece, giustificare la sanzione disciplinare espulsi- attività lavorativa. Taluni contratti collettivi han- va del licenziamento, anche per giusta causa (14). no adottato la formulazione simili a quella del Il datore di lavoro dovrà però fare molta atten- Ccnl Metalmeccanici, art. 5, Sez. seconda: «Le zione, in quanto, ove l’asserita violazione dei do- ore di “permesso” sindacale retribuite saranno li- veri del rappresentante sindacale non sia stata ri- quidate in base alla retribuzione globale di fat- tenuta tale dal giudice, scatterà, oltre all’annulla- to», formulazione che sembrerebbe, invece, com- mento della sanzione disciplinare con tutti gli ef- prendere tutte le voci retributive cui il lavoratore fetti economici eventualmente correlati, con tutta avrebbe avuto diritto se avesse lavorato. Laddo- probabilità anche la condanna del datore stesso ve, invece, la formulazione sia del tipo «Le ore per condotta antisindacale: «Costituisce condotta di “permesso” sindacale retribuite saranno liqui- antisindacale il licenziamento di un delegato date in base alla normale retribuzione» la giuri- Rsu, il quale si sia avvalso dei permessi sindacali sprudenza esclude alcune specifiche componenti di cui all’art. 23 St. lav. per attività di generica retributive, scorporando dalla retribuzione di fat- consulenza per l’O.S. di categoria, in quanto le to quelle voci indennitarie che non ne costitui- modalità di espletamento del mandato sindacale scono normale componente, per essere giustap- sono sottratte a qualsiasi potere discrezionale di punto correlate all’effettiva presenza al lavoro: valutazione, da parte del datore di lavoro» (15); «Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Ccnl del set- b) Componenti degli organi direttivi sindacali tore turismo del 6 ottobre 1994, il diritto alla provinciali e nazionali maggiorazione retributiva per i lavoratori chia- Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori mati a prestare servizio in una delle festività sop- presse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, presup- dipendenti che risultano essere dirigenti degli or- pone l’effettiva prestazione dell’attività lavorati- gani direttivi, provinciali e nazionali, delle asso- va, sicché non spetta alcun ulteriore emolumento ciazioni sindacali, che siano firmatarie di contrat- ove il lavoratore fruisca di permessi sindacali ti collettivi di lavoro applicati nell’unità produtti- nelle medesime giornate» (13). va. Per la Corte costituzionale non è sufficiente Sanzioni: nel caso in cui il lavoratore rappresen- la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve tante sindacale non rispetti i suoi doveri specifi- trattarsi di un contratto normativo che regoli in camente riferiti alle assenze per motivi sindacali modo organico i rapporti di lavoro almeno per sarà soggetto, nel rispetto delle procedure previ- un settore o un istituto importante della loro di- ste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, a san- sciplina (v. Corte cost. n. 244/1996) (16). zioni disciplinari, che, nei casi più gravi, potran- Diritti: questi rappresentanti sindacali, ex art. 30, no comportare il licenziamento. Va però eviden- legge n. 300/1970, hanno diritto ad usufruire di ziato che, nel caso di uso non corretto dei “per- specifici “permessi” per partecipare alle riunioni messi” sindacali retribuiti, il giudice potrà valuta- di tali organi. La disciplina dei “permessi” (co- re se ciò è stato dovuto a finalità comunque di me, ad esempio, le modalità di comunicazione al matrice sindacale oppure finalità del tutto perso- datore di lavoro e la durata delle assenze) è spe- nali. Nella prima ipotesi è probabile che l’indebi- cificamente rinviata dal legislatore alla contratta- to utilizzo non sia considerato un inadempimento zione collettiva. (13) Cassazione civile, sez. lav., 28 agosto 2014, n. 18425, cali, non devono essere comprese quelle indennità, pur aventi in Giustizia Civile Massimario, 2014. Cfr. anche Trib. Milano 6 natura retributiva, quale nella specie l’indennità di rischio, la dicembre 2004, in Lav. giur., 2005, 801: «Il compenso che sup- cui erogazione le parti collettive abbiano limitato alle giornate pone la effettiva prestazione di servizio, perché trova la sua ra- di effettiva presenza al lavoro». gione d’essere in un surplus di lavoro che si presenta soltanto (14) Cassazione civile, sez. lav., 29 febbraio 2019 n. 4943, in caso di effettivo svolgimento dello stesso, non compete a cit. chi è retribuito perché in “permesso” sindacale, il quale ha di- (15) Tribunale Milano, 23 novembre 2004, in Riv. critica dir. ritto esclusivamente alla retribuzione normale ma non a quella lav., 2005, 134 e Tribunale Milano, 24 dicembre 2003, in Riv. diretta a compensare eccedenze di lavoro o particolari modali- critica dir. lav., 2004, 293. tà di tempo e di luogo dello stesso» e Pretura Roma, 20 otto- (16) Corte Costituzionale, 12 luglio 1996, n. 244, in Lavoro bre 1992, in Orient. giur. lav., 1993, 11 «Nella retribuzione da nelle p.a., 1998, 228. corrispondere al dipendente che usufruisca di permessi sinda- Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 387
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Durata delle assenze: nulla prevedendo le norme Sanzioni: le stesse previste per i componenti del- di legge, l’indicazione della durata delle assenze le rappresentanze sindacali aziendali unitarie dei lavoratori eletti o nominati a cariche sindacali c) Membri della delegazione speciale di nego- provinciali e nazionali spetta alla contrattazione ziazione europea: collettiva. Lavoratori interessati: sono quei rappresentanti Doveri: oltre a tutti i doveri dei lavoratori subor- dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese dinati, il legislatore ha previsto che per compo- di un gruppo di imprese di dimensioni comunita- nenti degli organi direttivi, provinciali e naziona- rie designati dalle organizzazioni sindacali che li sia la contrattazione collettiva a disciplinare abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale eventuali specifici doveri riferiti alle loro assenze applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese per partecipare alle riunioni degli organi sindaca- interessate, congiuntamente con le rappresentan- li di cui fanno parte (come, ad esempio, le moda- ze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di lità di comunicazione al datore di lavoro e la du- imprese (art. 6, D.Lgs. n. 113/2012). A loro si rata delle assenze). In caso di assenza di discipli- applicano le disposizioni contenute negli articoli ne contrattuali collettive, le assenze dovranno es- 22-24 della legge 300/1970 riferite ai componen- sere disciplinate da accordi individuali oppure ti delle rappresentanze sindacali aziendali. dal giudice in conformità agli usi e all’equi- Diritti: Hanno i seguenti specifici diritti: tà (17). - usufruire, se dipendenti dalla sede italiana, per La legittimità dell’assenza è rigorosamente colle- l’espletamento del loro mandato, di “permessi” gata alla partecipazione alle riunioni: «I permessi retribuiti, assorbibili fino a concorrenza in caso sindacali retribuiti previsti dall’art. 30 St .lav. per di accordi che abbiano stabilito condizioni di mi- i dirigenti provinciali e nazionali delle organizza- glior favore rispetto a quanto previsto dalla legge zioni sindacali possono essere utilizzati soltanto vigente; per la partecipazione a riunioni degli organi di- - essere rimborsati delle spese di partecipazione rettivi, come risulta dal raffronto con la discipli- alle attività della delegazione speciale di nego- na dei permessi per i dirigenti interni, collegati ziazione per espletare adeguatamente il proprio genericamente all’esigenza di espletamento del mandato e, in particolare, delle spese di organiz- loro mandato, e come è confermato dalla possibi- zazione e di interpretariato relative alle riunioni, lità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa delle spese di alloggio, vitto e di viaggio e delle sindacale; ne consegue che l’utilizzo per finalità spese sostenute dall’eventuale loro esperto; diverse dei permessi, comportando una assenza - usufruire di specifica formazione, se ed in del dipendente da cui deriva una mancanza della quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro prestazione per causa a lui imputabile, può giu- funzioni di rappresentanza in un contesto interna- stificare la risoluzione del rapporto» (18). zionale; Trattamento economico e previdenziale: per i - essere informati su argomenti che possono ri- componenti degli organi direttivi, provinciali e guardare i lavoratori di imprese di dimensioni nazionali il legislatore ha previsto che le loro as- comunitarie, ma limitatamente ad aspetti transna- senze dal lavoro per la partecipazione alle riunio- zionali. In particolare sulla situazione economi- ni di tali organi siano genericamente retribuite. co-finanziaria; la probabile evoluzione delle atti- Ove la contrattazione collettiva non sia interve- vità; la produzione e le vendite dell’impresa o nuta per meglio specificare tale aspetto, ritenia- del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; mo che le ore di assenza siano liquidate in base la situazione dell’occupazione e la sua probabile alla normale retribuzione, escludendo alcune spe- evoluzione; gli investimenti; le modifiche sostan- cifiche componenti retributive, come ad esempio, ziali in merito all’organizzazione e, l’introduzio- quelle voci indennitarie che non ne costituiscono ne dei nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi normale componente, per essere invece correlate produttivi; i trasferimenti di produzione, le fusio- all’effettiva presenza al lavoro. ni, la riduzione delle dimensioni, la delocalizza- (17) Cassazione civile, sez. lav., 17 luglio 2015, n. 15083, in Giustizia Civile Massimario, 2019. Conforme Tribunale Milano Diritto & Giustizia, 2015, 20 luglio. sez. lav., 13 dicembre 2014, in Ilgiuslavorista.it, 17 febbraio (18) Cassazione civile, sez. lav., 20 febbraio 2019, n.4943 in 2015. 388 Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti zione o la chiusura di imprese, stabilimenti o lo- Sanzioni: le stesse previste per la violazione dei ro parti importanti; i licenziamenti collettivi; loro doveri da parte dei componenti delle rappre- - essere consultati e poter esprimere un parere in sentanze sindacali aziendali unitarie. Può essere merito alle misure proposte alle quali la consulta- ipotizzabile anche una pena per la commissione zione si riferisce, ottenendo una risposta motivata del reato di rivelazione del contenuto di docu- ad ogni loro eventuale parere; menti segreti (art. 621 c.p.) o di segreto profes- - farsi assistere da esperti di loro scelta. sionale (art. 622) o di segreti scientifici o com- Doveri: i membri della delegazione speciale di merciali. negoziazione europea hanno, per quanto riguarda le assenze dal lavoro per lo svolgimento del loro Partecipazione a trattative sindacali o a mandato, gli stessi doveri dei rappresentanti sin- congressi e convegni di natura sindacale dacali aziendali. Inoltre, ex art. 10, D.Lgs. n. L’articolo 24 della legge n. 300/1970 prevede an- 113/2012 «1. I membri della delegazione specia- che la possibilità che taluni rappresentanti sinda- le di negoziazione e del Cae, nonché gli esperti cali possano utilizzare, oltre ai “permessi” retri- che eventualmente li assistono e i rappresentanti buiti, anche “permessi” non retribuiti. dei lavoratori che operano nell’ambito di una Lavoratori interessati: sono soltanto i componen- procedura per l’informazione e la consultazione, ti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e non possono rivelare a terzi notizie ricevute in i dirigenti delle rappresentanze sindacali azienda- via riservata e qualificate come tali dalla direzio- li (RSA), laddove ancora esistenti e non sostitui- ne centrale o dal dirigente di cui all’articolo 4, te dalle RSU. comma 1. Tale divieto permane per un periodo Diritti: i lavoratori interessati hanno, oltre ai nor- di tre anni successivo alla scadenza del termine mali diritti relativi alla loro carica di componente previsto dal mandato dei soggetti di cui al primo delle RSA/RSU, anche quello di assentarsi dal periodo del presente comma, a prescindere dal lavoro senza retribuzione ma esclusivamente per luogo in cui si trovino». poter partecipare a trattative sindacali o a con- Durata delle assenze: hanno individualmente di- gressi e convegni di natura sindacale. ritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’e- Durata delle assenze: i componenti delle RSU e spletamento del loro mandato, a “permessi” retri- i dirigenti delle RSA hanno diritto a permessi buiti, in misura non inferiore a otto ore trimestra- non retribuiti, salvo trattamenti di miglior favore, li, assorbibili fino a concorrenza in caso di accor- in misura non inferiore a otto giorni all’anno. di che abbiano stabilito condizioni di miglior fa- Doveri: gli stessi dei componenti delle RSU e vore rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. dei dirigenti delle RSA, ma anche quello, specifi- 113/2012 e aumentabili, in caso di accordo, di camente riferito alla fruizione dei “permessi” di ulteriori otto ore annuali (art. 12, commi 1 e 2, cui stiamo trattando, di darne comunicazione D.Lgs. n. 113/2012). scritta al datore di lavoro, tramite le rappresen- Trattamento economico, normativo e previden- tanze sindacali aziendali. di regola tre giorni pri- ziale: lo stesso dei componenti delle rappresen- ma dell’assenza. tanze sindacali aziendali unitarie, con la precisa- Trattamento economico, normativo e previden- zione che i “permessi” retribuiti sono assorbibili ziale: durante le assenze non decorre la retribu- fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano zione e, diversamente dall’aspettativa non retri- stabilito condizioni di miglior favore rispetto a buita prevista per i lavoratori eletti o nominati a quanto previsto dalla legge vigente. cariche sindacali provinciali e nazionali, non è Inoltre, per espressa previsione dell’art. 16, com- prevista nessuna contribuzione figurativa. ma 12, D.Lgs. n. 113/2012, hanno diritto ad esse- Sanzioni: in generale, le stesse previste per i re rimborsati delle spese di partecipazione alle componenti delle RSU e dei dirigenti delle RSA. attività per lo svolgimento del loro mandato e, in L’assenza non retribuita per motivi diversi dalla particolare, alle spese di organizzazione e di in- partecipazione a trattative sindacali o a congressi terpretariato relative alle riunioni, delle spese di e convegni di natura sindacale costituisce illecito alloggio, vitto e di viaggio e delle spese sostenu- disciplinare sanzionabile anche con il licenzia- te dall’eventuale loro esperto. mento: «L’illegittima fruizione dei permessi sin- Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 389
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti dacali non retribuiti ex art. 24 St. lav. integra una Durata delle assenze: in assenza di specifiche di- condotta disciplinarmente rilevante e configura scipline contrattuali collettive (peraltro assai pro- una condotta lesiva del rapporto fiduciario, che babili) che prevedano trattamenti di miglior favo- rileva ai fini della sussistenza di una giusta causa re previsti dalla contrattazione collettiva, la dura- di licenziamento (nella specie, il dipendente non ta delle assenze per attività di coordinamento do- aveva fornito specifiche deduzioni in ordine alla vrà essere compresa nei limiti previsti per il nor- presunta attività sindacale svolta nelle tre giorna- male espletamento del mandato sindacale. te considerate, nelle quali si era invece dedicato Doveri: gli stessi previsti per l’espletamento del ad attività personali, come legittimamente accer- mandato, salvo diverse previsioni derivanti previ- tato dalla datrice di lavoro mediante agenzia in- sti dalla contrattazione collettiva. vestigativa» (19). La giurisprudenza ha talvolta Trattamento economico normativo e previdenzia- interpretato in modo estensivo le specifiche indi- le: gli stessi previsti per l’espletamento del man- cazioni per la legittima fruizione delle assenze dato, salvo trattamenti di miglior favore previsti non retribuite, così, ad esempio: «Il diritto dei di- dalla contrattazione collettiva. rigenti di rappresentanze sindacali aziendali a Sanzioni: le stesse previste per la violazione dei permessi non retribuiti non è limitato alla parte- doveri di componenti delle rappresentanze sinda- cipazione a trattative sindacali o a convegni e cali unitarie o di dirigenti delle rappresentanze congressi di natura sindacale, la cui specifica sindacali aziendali. menzione nell’art. 24 l. 20 maggio 1970 n. 300 Svolgimento di un incarico sindacale ha valore meramente esemplificativo e non esau- o assimilato risce il novero delle possibili attività di natura sindacale tipicamente extra aziendali che legitti- a) Lavoratori chiamati a funzioni pubbliche mano ugualmente la fruizione dei permessi, a elettive o a ricoprire cariche sindacali provin- prescindere da qualsiasi potere di autorizzazione ciali e nazionali: norma di riferimento principale o di controllo del datore di lavoro (fattispecie re- è l’art. 31, legge n. 300/1970. lativa al licenziamento di un dipendente che ave- Lavoratori interessati: sono tutti quei lavoratori, va utilizzato i permessi non retribuiti per la par- non necessariamente componenti delle RSU o di- tecipazione ad un corso di formazione sindaca- rigenti delle RSA o componenti degli organi di- rettivi provinciali o nazionali sindacali, che sono le)» (20). stati chiamati a svolgere, come recita testualmen- Partecipazione alle riunioni te l’art. 31 citato, cariche sindacali provinciali e degli eventuali organi nazionali (21). Il termine “cariche” è generico e di coordinamento quindi, per la giurisprudenza, ricomprende qual- siasi tipo di incarico: «Ai fini dell’applicazione L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori prevede della disciplina di cui all’art. 3 D.Lgs. n. al comma 2, la possibilità che, nelle aziende con 564/1996 in tema di contributi figurativi per i la- più unità produttive le rappresentanze sindacali voratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche possono istituire organi di coordinamento. Nulla elettive o cariche sindacali, ciò che rileva è che avendo previsto il legislatore per la disciplina vi sia la formale investitura di una carica sinda- delle attività di questi rappresentanti sindacali, cale conforme al comma 2 della norma citata; è questa è stata realizzata a livello aziendale. irrilevante quanto poi in concreto faccia il sinda- Lavoratori interessati: sono soltanto i componen- calista in aspettativa» (22). L’Inps ha invece pre- ti delle RSU e i dirigenti delle RSA. cisato che, ai fini del riconoscimento della con- Diritti: gli stessi previsti per l’espletamento del tribuzione figurativa in caso di aspettativa non mandato, salvo trattamenti di miglior favore pre- retribuita, è necessario che: lo svolgimento di ca- visti dalla contrattazione collettiva. riche sindacali sia previsto dalle norme statutarie (19) Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2019, n. dell’aspettativa non retribuita di cui all’art. 31 st. lav. spetta an- 34739, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, 2, II, 262. che ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali non elettive». (20) Cassazione civile, sez. lav., 8 novembre 1996, n. 9765, (22) Cassazione civile, sez. lav., 21 giugno 2011, n.13570, in Foro it., 1997, I, 849. in Guida al diritto 2011, 45, 58. (21) Tribunale Milano, 23 ottobre 2007 «Il diritto di usufruire 390 Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti dell’organizzazione sindacale; che esse siano for- - potersi vedere accreditata, a determinate condi- malmente attribuite; che le funzioni delle cariche zioni, la contribuzione figurativa per tutta la du- siano rappresentative e dirigenziali a livello na- rata dell’aspettativa. zionale, regionale e provinciale o di comprenso- Doveri: per usufruire dell’aspettativa, il lavorato- rio; che ne possano beneficiare anche i compo- re deve: nenti di organi collegiali dell’organizzazione sin- - informare preventivamente il datore di lavoro; dacale stessa (23). La posizione dell’Inps non è - mantenere comunque, durante il periodo di so- però condivisa dalla giurisprudenza: “Il diritto a spensione dell’originario rapporto di lavoro, beneficiare dell’aspettativa sindacale, ai sensi comportamento tale da non violare gli obblighi dell’art. 31 dello statuto, va riconosciuto ai lavo- fondamentali di ogni lavoratore subordinato. ratori chiamati a ricoprire cariche sindacali pro- Trattamento retributivo e previdenziale: i lavora- vinciali ovvero nazionali. In senso contrario non tori che usufruiscono dell’aspettativa per svolge- può invocarsi la disposizione di cui all’art. 3 re le attività correlate alla carica sindacale pro- D.Lgs. n. 564 del 1996, in forza del quale le cari- vinciale e/o nazionale non hanno diritto all’ero- che sindacali che consentono la fruizione dell’a- gazione della retribuzione da parte del datore di spettativa sono quelle attribuite per lo svolgimen- lavoro. Inoltre, ex art. 16-ter, D.L. n. 30/1974, i to di funzioni rappresentative e dirigenziali” (24). periodi di aspettativa sono considerati come pe- Diritti: specifici diritti legato a ricoprire cariche riodi di effettivo lavoro ai fini dell’applicazione sindacali sono: delle norme sugli assegni familiari. - potersi assentare dal lavoro, usufruendo, a ri- Circa gli aspetti previdenziali, disciplinati speci- chiesta, di un periodo di aspettativa. Anche in ficamente dall’articolo 3, D.Lgs. n. 564/1996, ci questo caso, il diritto si configura come diritto si può trovare di fronte a tre tipi di situazioni, va- potestativo e non consente al datore di lavoro, lide per tutta la durata dell’aspettativa: una volta che gli sia stata regolarmente comuni- - se svolgono detta attività senza percepire retri- cata la nomina alla carica sindacale di cui ci stia- buzione da parte dell’organizzazione sindacale, mo occupando, alcuna forma di diniego. Ove il hanno diritto a vedersi accreditare la contribuzio- diniego venga invece posto, il datore di lavoro si ne figurativa (26); esporrà alla condanna per condotta antisindacale: - se svolgono detta attività percependo da parte «Sussiste la condotta antisindacale in caso di dell’organizzazione sindacale una retribuzione mancata concessione dell’aspettativa al lavorato- inferiore a quella percepita dal loro datore di la- re chiamato a ricoprire cariche sindacali che ri- voro, hanno diritto a vedersi riconosciuta una sulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 31, l. contribuzione aggiuntiva, il cui onere ricade sulla n. 300/1970, non potendo essere introdotti ulte- stessa organizzazione sindacale (27); riori elementi selettivi basati sull’art. 3, D.Lgs. n. - se svolgono detta attività percependo da parte 564/96. La disciplina D.Lgs. n. 564/96 vale solo dell’organizzazione sindacale una retribuzione ai fini previdenziali, espressamente specifica ti eguale o superiore a quella percepita in prece- dalla medesima norma e non introduce una mo- denza, la copertura previdenziale sarà garantita difica di ordine generale della disciplina dettata dalla stessa organizzazione sindacale. dallo statuto dei lavoratori» (25); In ogni caso, l’organizzazione sindacale è tenuta - potersi vedere conservato il posto di lavoro per alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul tutta la durata dell’aspettativa; lavoro e le malattie professionali (28). (23) Cfr. Inps, Accredito dei contributi figurativi per aspettati- lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli va sindacale, su https://www.inps.it/nuovoportaleinps/defaul- incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anziani- t.aspx?itemdir=50259. tà di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla ef- (24) Tribunale Milano, 13 dicembre 2006, in Orient. giur. fettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento lav., 2007, 2, I, 239. di prefissati risultati. Cfr. circolare Inps 4 ottobre 2019, n. 129 (25) Cassazione civile, sez. lav., 2 agosto 2011, n. 16865, in e messaggio Inps 25 ottobre 2019, n. 3872. Vedi anche Cassa- Diritto e Giustizia online, 2011, 21 ottobre. Conforme Tribunale zione civile, sez. lav., 6 aprile 2020, n. 7698, in Giustizia Civile Milano, 28 aprile 2006 in Lavoro nella giur., 2006, 11, 1134. Massimario, 2020. (26) La contribuzione figurativa è commisurata alla retribu- (27) Circolare Inps, 4 ottobre 2019, n. 129, cit. zione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo (28) Circolare Inail, 7 agosto 2002, n. 55. di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 391
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Sanzioni: la violazione degli obblighi e doveri addetti al servizio di prevenzione; l’attività di derivanti dall’originario sospeso rapporto di la- prevenzione incendi, di primo soccorso, di eva- voro da parte del lavoratore in aspettativa ex art. cuazione dei luoghi di lavoro; l’organizzazione 31, comporta le stesse sanzioni previste per un della formazione in materia di sicurezza del lavo- qualsiasi lavoratore subordinato. L’aspettativa ro; sindacale ex art. 31 Statuto dei lavoratori, infatti, - ricevere informazioni e documentazione azien- pur essendo il rapporto di lavoro in una fase di dale, anche con accesso in via informatica, sulla sospensione, non esclude che il lavoratore che ne valutazione dei rischi e sulle misure di preven- sta usufruendo non abbia ancora gli stessi doveri zione relative, nonché quelle inerenti alle sostan- di ogni lavoratore subordinato: «È legittima la ze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli sanzione disciplinare irrogata verso il sindacali- impianti, all’organizzazione e agli ambienti di la- sta per aver indirizzato una frase scurrile e lesiva voro, agli infortuni e alle malattie professionali e della dignità ed onorabilità di un dirigente azien- quelle provenienti dai servizi di vigilanza; dale nel corso di un incontro)» (29). Per contro, - ricevere una formazione adeguata; nel caso in cui il lavoratore in aspettativa violi i - promuovere l’elaborazione, l’individuazione e propri doveri nei confronti dell’organizzazione l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a sindacale di cui ricopre una carica, sarà quest’ul- tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, tima ad adottare eventualmente sanzioni nei suoi nonché di formulare osservazioni in occasione di confronti: «Costituisce prerogativa esclusiva del- visite e verifiche effettuate dalle autorità compe- l’O.S. di appartenenza la contestazione al proprio tenti; rappresentante in aspettativa ex art. 31 st. lav. - partecipare alla riunione periodica organizzata circa l’eventuale violazione dei doveri connessi dal datore di lavoro, almeno una volta all’anno, con l’espletamento dell’attività sindacale» (30). nelle aziende e nelle unità produttive che occupa- b) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurez- no più di 15 lavoratori; za: per poter consentire ai lavoratori di verificare - fare ricorso alle autorità competenti qualora ri- l’attuazione delle misure volte a tutelare la sicu- tenga che le misure di prevenzione e protezione rezza del lavoro, il legislatore ha previsto che al- dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai diri- cuni lavoratori debbano svolgere tali compiti a genti e i mezzi impiegati per attuarle non siano vari livelli di competenza operativa. Per tutti, il idonei a garantire la sicurezza e la salute durante legislatore ha demandato alla contrattazione col- il lavoro; lettiva le modalità di designazione e di svolgi- - disporre del tempo necessario allo svolgimento mento dell’attività, la definizione della quantità dell’incarico senza perdita di retribuzione, non- del tempo e degli strumenti per l’espletamento ché dei mezzi e degli spazi necessari per l’eserci- delle funzioni, le modalità per il concreto eserci- zio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli zio delle loro funzioni: dalla legge ed eventualmente integrate dalla con- - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a trattazione collettiva; livello aziendale: ce ne deve essere almeno uno - vedersi applicate le stesse tutele previste dalla nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 legge per i componenti delle rappresentanze sin- lavoratori. Ha una serie di diritti specificamente dacali. indicati nell’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 e, in parti- L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei colare: lavoratori per la sicurezza è, ai sensi dell’art. 50, - accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, incompatibile con le lavorazioni; la nomina di responsabile o addetto al servizio di - essere consultato preventivamente e tempesti- prevenzione e protezione; vamente circa la valutazione dei rischi; l’indivi- - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza duazione, programmazione, realizzazione e veri- territoriale: esercitano le competenze del rappre- fica della prevenzione nell’azienda o unità pro- sentante dei lavoratori per la sicurezza con riferi- duttiva; la designazione del responsabile e degli mento a tutte le aziende o unità produttive del (29) Corte appello Torino, sez. lav., 10 ottobre 2017, n. 807, (30) Tribunale Busto Arsizio, 24 novembre 2008, in DL Riv. in Ilgiuslavorista.it, 13 dicembre 2017. critica dir. lav., 2009, 1, 103. 392 Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021
Sinergie Grafiche srl Roberto Camera - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti territorio o del comparto di competenza nelle dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale. quali non sia stato eletto o designato il rappre- Non è chiaro se la nomina delle funzioni di rap- sentante dei lavoratori per la sicurezza. Hanno, presentante dei lavoratori per la sicurezza territo- in aggiunta agli stessi diritti del rappresentante riale sia, ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs. n. dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale, 81/2008, incompatibile anche con la nomina di ulteriori diritti specificamente indicati nei commi responsabile o addetto al servizio di prevenzione; 4 e 7 dell’art. 48, D.Lgs. n. 81/2008 e, in partico- - membri delle commissioni elettorali, degli scru- lare: la possibilità di accesso ai luoghi di lavoro tatori, dei componenti del seggio elettorale e del nel rispetto delle modalità e del termine di preav- comitato dei garanti: la contrattazione collettiva viso individuati dalla contrattazione collettiva (il ha talvolta previsto che altri lavoratori possano termine di preavviso non opera in caso di infor- essere, magari temporaneamente, considerati rap- tunio grave); una formazione particolare in mate- presentanti sindacali e, come loro, usufruire di ria di salute e sicurezza. Da rilevare che il com- taluni diritti. Un esempio è costituito dai membri ma 8 stabilisce come l’esercizio delle funzioni di delle commissioni elettorali, degli scrutatori, dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ter- ritoriale sia incompatibile con l’esercizio di altre componenti del seggio elettorale e del comitato funzioni sindacali operative (31); dei garanti in occasione delle elezioni dei com- - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ponenti delle rappresentanze sindacali unitarie di sito produttivo. In base all’art. 49, D.Lgs. n. del settore metalmeccanico, ai quali è riconosciu- 81/2008, esercitano le loro competenze nei se- to il diritto di usufruire di “permessi” retribuiti guenti specifici contesti produttivi caratterizzati previsti dall’art. 23, legge n. 300/1970. Hanno dalla compresenza di più aziende o cantieri: por- gli stessi diritti e doveri dei componenti delle ti; centri intermodali di trasporto; impianti side- Rappresentanze sindacali unitarie, ma la durata rurgici; cantieri con almeno 30.000 uomini-gior- dei permessi è limitata alle sole operazioni colle- no; contesti produttivi con complesse problemati- gate alle elezioni dei componenti delle rappre- che. Hanno gli stessi diritti del rappresentante sentanze sindacali unitarie. (31) Non è chiaro se la nomina delle funzioni di rappresen- anche con la nomina di responsabile o addetto al servizio di tante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sia anche, ai prevenzione. sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, incompatibile Diritto & Pratica del Lavoro 6/2021 393
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