ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 - ABC dei diritti
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https://www.fpcgil.it/?home ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 Da marzo 2022, momento da cui inizierà a decorrere l'assegno unico e universale le lavoratrici e i lavoratori NON PERCEPIRANNO PIÙ IN BUSTA PAGA l’assegno per il nucleo familiare e i datori di lavoro pubblici e privati non dovranno più indicare in busta paga le detrazioni per i figli (con conseguente prelievo per intero dell'IRPEF). L’interessata/o riceverà l'importo spettante, che prima percepiva o comunque scontava e titolo di detrazioni per i figli, direttamente a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui ha inoltrato la sua domanda all'INPS. COS’È L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022 L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico. È definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. Abrogazioni. Con effetto dal 1° gennaio 2022 sarà abrogato: → il premio di natalità o per l’adozione del minore → il Fondo per il sostegno alla natalità volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 Con effetto dal 1° marzo 2022 è abrogato → l’assegno per i nuclei familiari numerosi concesso dai Comuni che verrà ancora riconosciuto solo per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 → cesseranno di essere riconosciuti gli ANF per i nuclei familiari con figli e orfanili e gli assegni familiari, conseguentemente, fino al 28.2.2022, gli ANF continuano ad essere erogati. Inoltre, la maggiorazione all’ANF è stata prorogata al 28.2.2022 → detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni Per le detrazioni fiscali le modifiche dall’1.3.2022 sono: • la detrazione pari a 950 euro riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati continuerà ad essere riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni Verranno abrogati: a) l’aumento della detrazione pari a 270 euro (1.220 euro complessivi) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni b) l’aumento di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap c) l’aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico 1
d) l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno 4 figli NUCLEI FAMILIARI PER I QUALI CONTINUA AD ESSERE OPERATIVO L’ANF a) Nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili; b) Nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno uno dei coniugi inabile e nessun altro componente inabile e nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile; c) Nuclei familiari senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. I TEMPI PER PRESENTARE LE DOMANDE Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. Da notare che la domanda è presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, ma può anche essere presentata, per la quota di assegno spettante, dal figlio maggiorenne, con conseguente corresponsione diretta (da parte dell'INPS) a quest'ultimo. Il primo assegno sarà pagato tra il 15 e il 22 marzo 2022. COME PERCEPIRLO Per percepirlo è necessario avere: • conto corrente bancario • conto corrente postale • carta credito/debito dotata di IBAN • in alternativa, in contanti presso uno degli uffici postali ATTENZIONE: è possibile in fase di compilazione della domanda indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN). In difetto l'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, potrà provvedere autonomamente a inserire le predette modalità accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. REQUISITI L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; b) svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro; c) rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; d) svolgimento del servizio civile universale. Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico. Sono previste apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. 2
L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. STRANIERI. L’assegno è riconosciuto ai cittadini italiani o di uno Stato Ue titolari del diritto di soggiorno, ovvero di Stato extra Ue in possesso del permesso di soggiorno (di lungo periodo o di lavoro/ricerca superiore a sei mesi), a condizione che siano soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, siano residenti e domiciliati in Italia, siano o siano stati residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. IMPORTO EROGATO Poiché l'assegno unico e universale è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l'ISEE in corso di validità, è necessario essere in possesso dell'ISEE. Per poter effettuare il calcolo ISEE occorrono: 1) Codice fiscale e documenti di identità del dichiarante 2) Codice fiscale di tutti i componenti 3) Contratto di affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso di affitto 4) Documenti che attestano i redditi percepiti nel 2020 5) Documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2021 6) Targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RRID di autoveicoli o motocicli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione. 7) In caso di disabilità, occorre aggiungere i certificati di invalidità e le spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale. ATTENZIONE: L'assegno unico può es sere richiesto anche in mancanza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000 ma in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno. ATTENZIONE: se il nucleo familiare percepisce il Reddito di cittadinanza non è necessario presentare la domanda dal momento che l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS. Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari che va da: a) 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro; b) fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra: a) 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro; b) e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro. Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da: • 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro; • a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro. MISURA Per ciascun figlio minorenne Importo pari a 175 euro mensili a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera b) per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro 3
l’importo rimane costante Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento Importo pari a 85 euro mensili del 21° anno di età a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera b) per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante Per ciascun figlio successivo al secondo Importo pari a 175 euro mensili a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera b) per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio Per ciascun figlio con disabilità Se figlio è minorenne, sulla base di condizioni di disabilità come definita ai fini Isee, degli importi (v. figli minorenni) pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media. Se figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo sopra indicato (figli maggiorenni) pari a 50 euro mensili. Se a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro. Tale importo spetta: a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera b) per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante Nota. Ove entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista un maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera. 4
Per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro. Per i livelli Isee superiori a 40.000 euro non spetta. Esempi di calcolo Nucleo familiare ISEE Assegno unico 3 figli minori 7.000 euro - monoreddito 653 euro al mese 4 figli 15.000 euro - due redditi 1.090 euro mensili 3 figli oltre 40.000 euro 165 euro mensili Per consentire una transizione graduale è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli anni 2022, 2023, 2024 riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro, calcolata sulla base degli ANF percepiti nel 2021. L’importo così determinato viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per 1/13 da marzo 2024 e primi due mesi del 2025. L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile. DOMANDE E RISPOSTE DICHIARAZIONE ISSE E’ possibile presentare la domanda di assegno senza allegare la dichiarazione Isee? Risposta Sì, è possibile: l’Isee non determina di per sé il diritto o meno all’Assegno Unico, quindi la domanda può essere anche sprovvista di Isee, ma va chiarito che senza Isee si avrà diritto all’erogazione nella misura minima, pari a 50 euro per figlio. Se quindi l’intenzione è quella di allegare l’Isee è possibile rivolgersi al CAF CGIL che provvederà all’elaborazione della Dsu Isee. DETRAZIONI FIGLI A CARICO Se non si presenta la richiesta di Assegno Unico, le detrazioni sui figli a carico rimarranno lo stesso? Risposta Premesso che l’Assegno Unico copre la fascia fino a 21 anni, la risposta è no. Cioè: per i figli a carico fino a 21 anni va fatta domanda di Assegno Unico. Detto altrimenti, fino a 21 anni le detrazioni Irpef sui figli a carico cesseranno a partire dal 1° marzo 2022, quando appunto subentrerà l’Assegno Unico, a prescindere dal fatto che sia stata presentata domanda o meno. Diversamente, a partire dal compimento dei 22 anni, se la condizione di carico fiscale del figlio permarrà, scatteranno le classiche detrazioni Irpef. 5
GENITORI SEPARATI Come viene pagato l’assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell’importo? E in caso di affido esclusivo? Risposta La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. Per legge l’assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. DONNE IN GRAVIDANZA Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza al settimo mese? Nel frattempo, a gennaio e febbraio, è ancora possibile fare domanda per il premio alla nascita? Risposta Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda però al momento va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. A quel punto saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita, che è stato cancellato dal 1° gennaio 2022, insieme al bonus bebé che non è previsto per i nati o adottati dal 1° gennaio 2022 in poi. FAMIGLIE NUMEROSE Abbiamo quattro figli di cui uno con più di 21 anni. Abbiamo diritto alla maggiorazione di 100 euro prevista per le famiglie numerose sull’assegno unico? Risposta Sì, anche se la maggiorazione non è prevista in base alle informazioni raccolte dal simulatore dell’assegno unico pubblicato online sul sito internet dell’Inps. Per legge, infatti, a decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. IL PATRIMONIO Nel 2021 abbiamo comprato una casa e un’automobile. Queste due vanno dichiarate nell’Isee 2022 oppure no? Risposta No. Gli immobili da indicare nell’Isee 2022 sono quelli posseduti al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente (2020). Tuttavia, se la casa è quella di abitazione del nucleo, va indicata nell’apposito quadro della Dsu, se posseduta al momento della presentazione. UNDER 21 NEET Ho un figlio maggiorenne a carico che non lavora e non studia. Mi sembra di aver capito che non ho diritto all’assegno unico, ma ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico? Risposta No, le detrazioni per i figli a carico restano in vigore solo per gli over 21. E per avere l’assegno unico invece il figlio maggiorenne deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 6
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale. L’ISEE CORRENTE Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare Isee corrente? E ogni quanto dovrà ripresentarlo? Risposta Sì, la richiesta può essere accompagnata dall’Isee corrente, che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’Isee ordinario (che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: l’Isee 2022 si basa su reddito e patrimonio del 2020) .Nel caso di variazione reddituale, l’Isee corrente vale sei mesi. Nel caso di variazione del patrimonio, l’Isee corrente si può presentare da aprile di ogni anno e vale sino al 31 dicembre dello stesso anno. IL NUCLEO FAMILIARE Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell’Isee 2022 valido per l’assegno unico? Il nuovo convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso? Risposta Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l’Isee minorenni. Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo nel caso di caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva. Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all’Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno un’età pari o superiore a 26 anni. In generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee. MAGGIORAZIONE ANF Per avere la maggiorazione destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro, che percepivano assegni al nucleo familiare, è necessario dichiarare di avere l’Isee sotto questa soglia e di aver percepito gli Anf nel 2021. Ma se ora, con la domanda, non volessi presentare l’Isee per il 2022? E se lo presentassi in seguito, sarebbe necessario presentare una nuova domanda o si può modificare quella già presentata? Risposta Senza la presentazione dell’Isee, non sarebbe possibile flaggare nella domanda di assegno unico la richiesta della maggiorazione, destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Se l’Isee fosse presentato in un secondo momento, probabilmente si potrebbe solo modificare la domanda già presentata per gli stessi minori. L’ACCREDITO Nella domanda di assegno unico, possiamo indicare un conto corrente qualsiasi su cui accreditare le somme o deve essere intestato a uno dei due genitori? Possiamo utilizzare una carta prepagata intestata al figlio? Che caratteristiche deve avere? Risposta 7
L’assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori. Solo se il figlio è maggiorenne under 21, l’Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l’importo a lui erogato sarà limitato alla quota di assegno di sua competenza). Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato. ERRORE E RINUNCIA In In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla? Risposta Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta. LE ISCRITTE E GLI ISCRITTI ALLA CGIL POSSONO RECARSI PRESSO I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER LE PRATICHE NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO. QUI PER TROVARE IL TUO CAF https://www.cafcgil.it/pagine/mappa 8
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