ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022 - ABC dei diritti

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                            ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022
Da marzo 2022, momento da cui inizierà a decorrere l'assegno unico e universale le lavoratrici e i
lavoratori NON PERCEPIRANNO PIÙ IN BUSTA PAGA l’assegno per il nucleo familiare e i datori di
lavoro pubblici e privati non dovranno più indicare in busta paga le detrazioni per i figli (con
conseguente prelievo per intero dell'IRPEF).
L’interessata/o riceverà l'importo spettante, che prima percepiva o comunque scontava e titolo di
detrazioni per i figli, direttamente a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui ha inoltrato
la sua domanda all'INPS.

                                     COS’È L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene
attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.
L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico.
È definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e
“universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in
Italia.
Abrogazioni.
Con effetto dal 1° gennaio 2022 sarà abrogato:
     → il premio di natalità o per l’adozione del minore
     → il Fondo per il sostegno alla natalità volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o
        più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017
Con effetto dal 1° marzo 2022 è abrogato
     → l’assegno per i nuclei familiari numerosi concesso dai Comuni che verrà ancora riconosciuto
        solo per le mensilità di gennaio e febbraio 2022
     → cesseranno di essere riconosciuti gli ANF per i nuclei familiari con figli e orfanili e gli assegni
        familiari, conseguentemente, fino al 28.2.2022, gli ANF continuano ad essere erogati. Inoltre,
        la maggiorazione all’ANF è stata prorogata al 28.2.2022
     → detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni
Per le detrazioni fiscali le modifiche dall’1.3.2022 sono:
     • la detrazione pari a 950 euro riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli naturali
        riconosciuti, i figli adottivi o affidati continuerà ad essere riconosciuta solo per i figli di età pari
        o superiore a 21 anni
Verranno abrogati:
     a) l’aumento della detrazione pari a 270 euro (1.220 euro complessivi) per ciascun figlio di età
        inferiore a tre anni
     b) l’aumento di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap
     c) l’aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli
        a carico

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d) l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno 4 figli

NUCLEI FAMILIARI PER I QUALI CONTINUA AD ESSERE OPERATIVO L’ANF
    a) Nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili;
    b) Nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno uno dei coniugi inabile e nessun altro
       componente inabile e nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote
       in cui solo il richiedente sia inabile;
    c) Nuclei familiari senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

                                I TEMPI PER PRESENTARE LE DOMANDE
Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le
domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla
presentazione delle stesse.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
Da notare che la domanda è presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
ma può anche essere presentata, per la quota di assegno spettante, dal figlio maggiorenne, con
conseguente corresponsione diretta (da parte dell'INPS) a quest'ultimo.
Il primo assegno sarà pagato tra il 15 e il 22 marzo 2022.

                                           COME PERCEPIRLO
Per percepirlo è necessario avere:
•      conto corrente bancario
•      conto corrente postale
•      carta credito/debito dotata di IBAN
•      in alternativa, in contanti presso uno degli uffici postali
ATTENZIONE: è possibile in fase di compilazione della domanda indicare le modalità di pagamento
prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN). In difetto l'altro genitore, esercente la
responsabilità genitoriale, potrà provvedere autonomamente a inserire le predette modalità
accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali.

                                               REQUISITI
L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a
carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
      a) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
      b) svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a
         8.000 euro;
      c) rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per
         l’impiego;
      d) svolgimento del servizio civile universale.
Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175 euro
mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a
80 euro mensili.
Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno
continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Sono previste apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con
quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

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L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura
tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
STRANIERI. L’assegno è riconosciuto ai cittadini italiani o di uno Stato Ue titolari del diritto di
soggiorno, ovvero di Stato extra Ue in possesso del permesso di soggiorno (di lungo periodo o di
lavoro/ricerca superiore a sei mesi), a condizione che siano soggetti al pagamento dell’imposta sul
reddito in Italia, siano residenti e domiciliati in Italia, siano o siano stati residenti in Italia per almeno
due anni, anche non continuativi, ovvero siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

                                             IMPORTO EROGATO
Poiché l'assegno unico e universale è determinato sulla base della condizione economica del nucleo
familiare, verificata attraverso l'ISEE in corso di validità, è necessario essere in possesso dell'ISEE.
Per poter effettuare il calcolo ISEE occorrono:
1)      Codice fiscale e documenti di identità del dichiarante
2)      Codice fiscale di tutti i componenti
3)      Contratto di affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso di affitto
4)      Documenti che attestano i redditi percepiti nel 2020
5)      Documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31
dicembre 2021
6)      Targa o estremi di registrazione al PRA e/o al RRID di autoveicoli o motocicli con una cilindrata
pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della
dichiarazione.
7)      In caso di disabilità, occorre aggiungere i certificati di invalidità e le spese pagate per il ricovero
in strutture residenziali e per l’assistenza personale.
ATTENZIONE: L'assegno unico può es sere richiesto anche in mancanza di ISEE ovvero con ISEE
superiore alla soglia di euro 40.000 ma in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno.
ATTENZIONE: se il nucleo familiare percepisce il Reddito di cittadinanza non è necessario presentare la
domanda dal momento che l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS.
Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari che va da:
     a) 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
     b) fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo
variabile tra:
     a) 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
     b) e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:
     • 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
     • a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

                                                   MISURA
Per ciascun figlio minorenne                           Importo pari a 175 euro mensili
                                                          a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro
                                                              spetta in misura intera
                                                          b) per livelli Isee superiori, esso si riduce
                                                              gradualmente fino a raggiungere un valore
                                                              pari a 50 euro in corrispondenza di Isee pari
                                                              a 40.000 euro
                                                          c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro

                                                      3
l’importo rimane costante
                                                        Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista
                                                        una maggiorazione degli importi pari a 20 euro
                                                        mensili per ciascun figlio
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento       Importo pari a 85 euro mensili
del 21° anno di età                                         a) per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro
                                                                spetta in misura intera
                                                            b) per livelli Isee superiori, esso si riduce
                                                                gradualmente fino a raggiungere un valore
                                                                pari a 25 euro in corrispondenza di Isee pari
                                                                a 40.000 euro
                                                            c) per i livelli Isee superiori a 40.000 euro
                                                                l’importo rimane costante

Per ciascun figlio successivo al secondo                Importo pari a 175 euro mensili
                                                        a)       per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro
                                                        spetta in misura intera
                                                        b)       per livelli Isee superiori, esso si riduce
                                                        gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15
                                                        euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro
                                                        c)       per i livelli Isee superiori a 40.000 euro
                                                        l’importo rimane costante
                                                        Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una
                                                        maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili
                                                        per ciascun figlio
Per ciascun figlio con disabilità                       Se figlio è minorenne, sulla base di condizioni di
                                                        disabilità come definita ai fini Isee, degli importi (v.
                                                        figli minorenni) pari a 105 euro mensili in caso di
                                                        non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di
                                                        disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità
                                                        media.
                                                        Se figlio maggiorenne fino al compimento del
                                                        ventunesimo anno di età è prevista una
                                                        maggiorazione dell’importo sopra indicato (figli
                                                        maggiorenni) pari a 50 euro mensili.
                                                        Se a carico di età pari o superiore a 21 anni è
                                                        previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro.
                                                        Tale importo spetta:
                                                        a)       per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro
                                                        spetta in misura intera
                                                        b)       per livelli Isee superiori, esso si riduce
                                                        gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25
                                                        euro in corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro
                                                        c)       per i livelli Isee superiori a 40.000 euro
                                                        l’importo rimane costante
Nota. Ove entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista un maggiorazione per ciascun
figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro spetta in misura intera.

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Per livelli Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in
corrispondenza di Isee pari a 40.000 euro.
Per i livelli Isee superiori a 40.000 euro non spetta.

                                              Esempi di calcolo

Nucleo familiare               ISEE                                       Assegno unico

3 figli minori                 7.000 euro - monoreddito                   653 euro al mese

4 figli                        15.000 euro - due redditi                  1.090 euro mensili

3 figli                        oltre 40.000 euro                          165 euro mensili

Per consentire una transizione graduale è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli
anni 2022, 2023, 2024 riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro, calcolata sulla base
degli ANF percepiti nel 2021.
L’importo così determinato viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per
1/13 da marzo 2024 e primi due mesi del 2025.

L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.

                                          DOMANDE E RISPOSTE

DICHIARAZIONE ISSE
E’ possibile presentare la domanda di assegno senza allegare la dichiarazione Isee?
Risposta
Sì, è possibile: l’Isee non determina di per sé il diritto o meno all’Assegno Unico, quindi la domanda può
essere anche sprovvista di Isee, ma va chiarito che senza Isee si avrà diritto all’erogazione nella misura
minima, pari a 50 euro per figlio.
Se quindi l’intenzione è quella di allegare l’Isee è possibile rivolgersi al CAF CGIL che provvederà
all’elaborazione della Dsu Isee.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Se non si presenta la richiesta di Assegno Unico, le detrazioni sui figli a carico rimarranno lo stesso?
Risposta
Premesso che l’Assegno Unico copre la fascia fino a 21 anni, la risposta è no. Cioè: per i figli a carico fino a
21 anni va fatta domanda di Assegno Unico. Detto altrimenti, fino a 21 anni le detrazioni Irpef sui figli a
carico cesseranno a partire dal 1° marzo 2022, quando appunto subentrerà l’Assegno Unico, a prescindere
dal fatto che sia stata presentata domanda o meno.
Diversamente, a partire dal compimento dei 22 anni, se la condizione di carico fiscale del figlio permarrà,
scatteranno le classiche detrazioni Irpef.

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GENITORI SEPARATI
Come viene pagato l’assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in
assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell’importo? E in caso di affido
esclusivo?
Risposta
La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due
debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i
quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. Per legge l’assegno spetta a entrambi, a
prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il
minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente.

DONNE IN GRAVIDANZA
Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza al settimo mese? Nel frattempo, a gennaio e
febbraio, è ancora possibile fare domanda per il premio alla nascita?
Risposta
Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda però al momento va
presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di
assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. A quel punto saranno
accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. L’assegno unico non
è comunque compatibile con il premio alla nascita, che è stato cancellato dal 1° gennaio 2022, insieme al
bonus bebé che non è previsto per i nati o adottati dal 1° gennaio 2022 in poi.

FAMIGLIE NUMEROSE
Abbiamo quattro figli di cui uno con più di 21 anni. Abbiamo diritto alla maggiorazione di 100 euro prevista
per le famiglie numerose sull’assegno unico?
Risposta
Sì, anche se la maggiorazione non è prevista in base alle informazioni raccolte dal simulatore dell’assegno
unico pubblicato online sul sito internet dell’Inps. Per legge, infatti, a decorrere dal 2022 è riconosciuta una
maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

IL PATRIMONIO
Nel 2021 abbiamo comprato una casa e un’automobile. Queste due vanno dichiarate nell’Isee 2022 oppure
no?
Risposta
No. Gli immobili da indicare nell’Isee 2022 sono quelli posseduti al 31 dicembre del secondo anno solare
antecedente (2020). Tuttavia, se la casa è quella di abitazione del nucleo, va indicata nell’apposito quadro
della Dsu, se posseduta al momento della presentazione.

UNDER 21 NEET
Ho un figlio maggiorenne a carico che non lavora e non studia. Mi sembra di aver capito che non ho diritto
all’assegno unico, ma ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico?
Risposta
No, le detrazioni per i figli a carico restano in vigore solo per gli over 21. E per avere l’assegno unico invece
il figlio maggiorenne deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui;

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3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.

L’ISEE CORRENTE
Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare Isee corrente? E ogni quanto
dovrà ripresentarlo?
Risposta
Sì, la richiesta può essere accompagnata dall’Isee corrente, che fotografa una situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’Isee ordinario (che guarda al reddito e al
patrimonio di due anni prima: l’Isee 2022 si basa su reddito e patrimonio del 2020) .Nel caso di variazione
reddituale, l’Isee corrente vale sei mesi. Nel caso di variazione del patrimonio, l’Isee corrente si può
presentare da aprile di ogni anno e vale sino al 31 dicembre dello stesso anno.

IL NUCLEO FAMILIARE
Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell’Isee 2022 valido per l’assegno unico? Il nuovo convivente della
madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che convivono con il minore vanno
inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso?
Risposta
Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l’Isee minorenni.
Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo nel caso di caso di genitori non coniugati e non conviventi
tra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di
mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano
nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva.
Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all’Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa
rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno un’età
pari o superiore a 26 anni.
In generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in
Comune.
Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel
nucleo a fini Isee.

MAGGIORAZIONE ANF
Per avere la maggiorazione destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro, che percepivano assegni al
nucleo familiare, è necessario dichiarare di avere l’Isee sotto questa soglia e di aver percepito gli Anf nel
2021. Ma se ora, con la domanda, non volessi presentare l’Isee per il 2022? E se lo presentassi in seguito,
sarebbe necessario presentare una nuova domanda o si può modificare quella già presentata?
Risposta
Senza la presentazione dell’Isee, non sarebbe possibile flaggare nella domanda di assegno unico la richiesta
della maggiorazione, destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Se l’Isee fosse presentato in un
secondo momento, probabilmente si potrebbe solo modificare la domanda già presentata per gli stessi
minori.

L’ACCREDITO
Nella domanda di assegno unico, possiamo indicare un conto corrente qualsiasi su cui accreditare le somme
o deve essere intestato a uno dei due genitori? Possiamo utilizzare una carta prepagata intestata al figlio?
Che caratteristiche deve avere?
Risposta

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L’assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso
sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante
è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al
100%) o, se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori.
Solo se il figlio è maggiorenne under 21, l’Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne,
se richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l’importo a lui erogato sarà limitato alla
quota di assegno di sua competenza).
Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al
tutelato.

ERRORE E RINUNCIA
In In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?
Risposta
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su
«Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla
prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

LE ISCRITTE E GLI ISCRITTI ALLA CGIL POSSONO RECARSI PRESSO I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
(CAF) PER LE PRATICHE NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO.

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